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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. N. 3651/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3651/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
E
nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMELLI GIACOMO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) le figlie minori, e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con prevalente collocazione e dimora presso la madre, signora , nell'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima, in Castello di Annone, Frazione Terre Rosse n. 16, ove le predette hanno già la residenza anagrafica;
2) i genitori presteranno la massima collaborazione affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le due figlie, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente;
4 ) entrambe le figlie frequentano la scuola elementare di Castello di Annone, anche per la mensa ed il dopo scuola, allo stesso modo è prevista per la frequenza per il prossimo Per_2
anno scolastico, mentre il prossimo anno frequenterà la scuole media inferiore;
5) il Per_1
padre ha la facoltà di avere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21,00 ed indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 22,00; i ricorrenti si impegnano a modificare di comune accordo le suddette tempistiche di incontro e trattenimento, in particolare, dal momento in cui il sig. avrà trovato un' abitazione Pt_2
adeguata per poter ospitare le figlie od eventualmente una sola, anche per periodi di tempo più prolungati;
6) qualora nei giorni e periodi sopra indicati uno dei due coniugi dovesse trovarsi impossibilitato, i giorni di visita ed i fine settimana potranno essere modificati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre, previo contatto telefonico;
7) in caso di malattia delle figlie, ciascun genitore potrà far visita presso la casa materna / paterna, previo contatto telefonico;
8) nei giorni di visita del padre o della madre, le minori saranno prelevate presso la casa materna o paterna previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i reciproci impegni nel luogo in cui si trovano con la madre o con il padre o con i nonni ( materni o paterni); nel medesimo modo, in caso di impossibilità della presenza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata dai nonni ( materni o paterni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
9) nei mesi di luglio e agosto le figlie minori trascorreranno almeno due settimane con il padre, due settimane con la madre, una settimana con i nonni paterni ed una settimana con i nonni materni, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, i quali dovranno trovare comunque un accordo in merito entro il 15 giugno di ogni anno;
10) i giorni di Natale , Capodanno e Pasqua verranno trascorsi dalla minore, alternativamente, un anno con uno dei genitori e l'anno successivo con l'altro, ovvero, previo accordo di entrambi, il Natale con l'uno e le festività di Capodanno con l'altro, per un periodo di cinque giorni consecutivi;
11) il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente e farle visita previo accordo nel rispetto della privacy del coniuge;
12) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località qualora abbiano con sé la figlia;
12) il signor verserà Pt_2
alla signora la somma mensile complessiva di € 500,00 ( euro cinquecento), a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN: [...], entro il giorno 5 di ogni mese e sino a quando le figlie, anche maggiorenni, non raggiugeranno una adeguata autosufficienza economica;
nel caso in cui entrambe le figlie, o anche una sola, dovessero dimorare per determinati periodi o convivere stabilmente con il padre, l'assegno verrà proporzionalmente ridotto;
la predetta somma andrà rivalutata annualmente al 100% degli indici Istat. La parti concordemente stabiliscono che devono ritenersi incluse nel mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione ( comprese utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco ( per la cura delle patologie ordinarie/stagionali), spese d trasporto urbano ( tessere autobus, metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese per parrucchiere, attività ricreative abituali ( cinema, feste, attività conviviali); 13) le parti espressamente stabiliscono che devono intendersi spese straordinarie e quindi suddivise al 50% fra i genitori, le seguenti: - spese scolastiche: dopo – scuola, rette di scuola privata, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede per università pubbliche e private, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi , viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l' apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche ( musica, disegno, pittura), corsi d' informatica , centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi d trasporto ( mini car, motorino, moto, macchina), conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva ( comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica); - spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici , spese odontoiatriche , oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N. , spese mediche e di degenza per interventi presso le strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logoterapia;
- organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicato ai figli;
14) tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, ferma restando la possibilità di uno dei genitori di esprimere il proprio dissenso, salvo che per le spese mediche urgenti e/o consigliate da specialisti per le quali i genitori dovranno trovare necessariamente un accordo. 15) per tutto quanto non precisato nel presente atto ed in particolare in merito alle spese ordinarie e straordinarie i ricorrenti si atterrano a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Asti;
16) l'autovettura Tiguan tg.
DR655AM, acquistata dal sig. con denaro proprio e cointestata con la moglie, verrà lasciata Pt_2
in uso a tempo indeterminato a quest'ultima; le autovetture Fiat Bravo tg. DT246GH e Stilo tg.
CB355LP, acquistate dal sig. , sempre cointestate, rimarranno nella disponibilità di Pt_2 quest'ultimo; 17) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, acquistati personalmente dal sig. (a titolo esemplificativo mobili cucina , arredo soggiorno, arredo bagno, camere da Pt_2 letto…), rimarranno a disposizione della moglie e delle figlie;
inoltre, il sig. non avrà nulla Pt_2
a pretendere dalla moglie per i lavori di ristrutturazione effettuati a proprie spese nella casa coniugale;
18) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa;
19 ) i ricorrenti si Parte_1 riservano di chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, anche in ragione delle future esigenze delle stesse e degli eventuali mutamenti delle condizioni economiche dei genitori;
17) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, acquistati personalmente dal sig.
(a titolo esemplificativo mobili cucina , arredo soggiorno, arredo bagno, camere da letto…), Pt_2
rimarranno a disposizione della moglie e delle figlie;
inoltre, il sig. non avrà nulla a Pt_2
pretendere dalla moglie per i lavori di ristrutturazione effettuati a proprie spese nella casa coniugale;
18) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa;
19 ) i ricorrenti si Parte_1 riservano di chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, anche in ragione delle future esigenze delle stesse e degli eventuali mutamenti delle condizioni economiche dei genitori;
20) Trasferimento quote proprietà di terreni fra i coniugi La ricorrente, sig.ra Parte_1
nata ad [...], il [...], c.f. , dichiara di voler trasferire e
[...] C.F._1
quindi trasferisce a tutti gli effetti e sensi di legge, al marito, sig. nato ad [...] Parte_2
Terme, il 20 gennaio 1981, c.f. che accetta, la proprietà dei seguenti terreni, C.F._2
tutti afferenti al Catasto terreni del Comune di Castello di Annone, acquistati con denaro del sig.
stesso e meglio individuati nei tre atti notarili di provenienza allegati: 1) Atto del 26 maggio Pt_2
2015, n. di repertorio 120.061, Notaio , registrato in Asti il 9 giugno 2015, al n. 3263 Persona_3
serie 1T, ( doc 8): - Foglio n.
1 - mappale n. 134; - Foglio n.
3 - mappale n. 1177; - Foglio n.
3 - mappale n. 1179; - Foglio n.
3 - mappale n. 1180; - Foglio n. 3 – mappale n. 244; - Foglio n. 3 – mappale n. 251; - Foglio n. 3 – mappale n. 811; 2) Atto del 12 febbraio 2016, n. di repertorio 120.762,
Notaio , registrato in Asti il 24 febbraio 2016, al n. 1235, S. 1T, ( doc 9): - Foglio n. Persona_3
3 – mappale n. 793; - Foglio n. 3 – mappale n. 248; - Foglio n. 3 mappale n. 795; 3) Atto del 7 giugno
2018, n. di repertorio 123.225, Notaio , registrato in Asti il 20 giugno 2018, al n. Persona_3
4288, S. 1T, ( doc 10): - Foglio n.
3 - mappale 253. I sopra indicati trasferimenti immobiliari sono termini essenziali per la definizione e la validità del presente accordo di divorzio. Le parti si rivolgeranno ad un Notaio di fiducia per procedere, entro il 30 novembre 2024, agli atti necessari, con spese notarili a carico del sig. 22) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso Parte_2
per il rilascio o per il rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti, anche relativamente alla figlia minore;
23) le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ACQUI TERME (AL) il 20/01/1981, celebrato in Cortiglione in data 12/09/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2010
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3651/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
E
nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASSIMELLI GIACOMO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) le figlie minori, e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con prevalente collocazione e dimora presso la madre, signora , nell'immobile di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima, in Castello di Annone, Frazione Terre Rosse n. 16, ove le predette hanno già la residenza anagrafica;
2) i genitori presteranno la massima collaborazione affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le due figlie, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente;
4 ) entrambe le figlie frequentano la scuola elementare di Castello di Annone, anche per la mensa ed il dopo scuola, allo stesso modo è prevista per la frequenza per il prossimo Per_2
anno scolastico, mentre il prossimo anno frequenterà la scuole media inferiore;
5) il Per_1
padre ha la facoltà di avere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21,00 ed indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 22,00; i ricorrenti si impegnano a modificare di comune accordo le suddette tempistiche di incontro e trattenimento, in particolare, dal momento in cui il sig. avrà trovato un' abitazione Pt_2
adeguata per poter ospitare le figlie od eventualmente una sola, anche per periodi di tempo più prolungati;
6) qualora nei giorni e periodi sopra indicati uno dei due coniugi dovesse trovarsi impossibilitato, i giorni di visita ed i fine settimana potranno essere modificati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre, previo contatto telefonico;
7) in caso di malattia delle figlie, ciascun genitore potrà far visita presso la casa materna / paterna, previo contatto telefonico;
8) nei giorni di visita del padre o della madre, le minori saranno prelevate presso la casa materna o paterna previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i reciproci impegni nel luogo in cui si trovano con la madre o con il padre o con i nonni ( materni o paterni); nel medesimo modo, in caso di impossibilità della presenza di ciascun genitore, la minore potrà essere prelevata dai nonni ( materni o paterni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
9) nei mesi di luglio e agosto le figlie minori trascorreranno almeno due settimane con il padre, due settimane con la madre, una settimana con i nonni paterni ed una settimana con i nonni materni, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, i quali dovranno trovare comunque un accordo in merito entro il 15 giugno di ogni anno;
10) i giorni di Natale , Capodanno e Pasqua verranno trascorsi dalla minore, alternativamente, un anno con uno dei genitori e l'anno successivo con l'altro, ovvero, previo accordo di entrambi, il Natale con l'uno e le festività di Capodanno con l'altro, per un periodo di cinque giorni consecutivi;
11) il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente e farle visita previo accordo nel rispetto della privacy del coniuge;
12) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località qualora abbiano con sé la figlia;
12) il signor verserà Pt_2
alla signora la somma mensile complessiva di € 500,00 ( euro cinquecento), a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN: [...], entro il giorno 5 di ogni mese e sino a quando le figlie, anche maggiorenni, non raggiugeranno una adeguata autosufficienza economica;
nel caso in cui entrambe le figlie, o anche una sola, dovessero dimorare per determinati periodi o convivere stabilmente con il padre, l'assegno verrà proporzionalmente ridotto;
la predetta somma andrà rivalutata annualmente al 100% degli indici Istat. La parti concordemente stabiliscono che devono ritenersi incluse nel mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione ( comprese utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco ( per la cura delle patologie ordinarie/stagionali), spese d trasporto urbano ( tessere autobus, metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese per parrucchiere, attività ricreative abituali ( cinema, feste, attività conviviali); 13) le parti espressamente stabiliscono che devono intendersi spese straordinarie e quindi suddivise al 50% fra i genitori, le seguenti: - spese scolastiche: dopo – scuola, rette di scuola privata, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede per università pubbliche e private, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi , viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l' apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche ( musica, disegno, pittura), corsi d' informatica , centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi d trasporto ( mini car, motorino, moto, macchina), conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva ( comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica); - spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici , spese odontoiatriche , oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N. , spese mediche e di degenza per interventi presso le strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logoterapia;
- organizzazione di ricevimenti celebrazioni e festeggiamenti dedicato ai figli;
14) tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, ferma restando la possibilità di uno dei genitori di esprimere il proprio dissenso, salvo che per le spese mediche urgenti e/o consigliate da specialisti per le quali i genitori dovranno trovare necessariamente un accordo. 15) per tutto quanto non precisato nel presente atto ed in particolare in merito alle spese ordinarie e straordinarie i ricorrenti si atterrano a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Asti;
16) l'autovettura Tiguan tg.
DR655AM, acquistata dal sig. con denaro proprio e cointestata con la moglie, verrà lasciata Pt_2
in uso a tempo indeterminato a quest'ultima; le autovetture Fiat Bravo tg. DT246GH e Stilo tg.
CB355LP, acquistate dal sig. , sempre cointestate, rimarranno nella disponibilità di Pt_2 quest'ultimo; 17) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, acquistati personalmente dal sig. (a titolo esemplificativo mobili cucina , arredo soggiorno, arredo bagno, camere da Pt_2 letto…), rimarranno a disposizione della moglie e delle figlie;
inoltre, il sig. non avrà nulla Pt_2
a pretendere dalla moglie per i lavori di ristrutturazione effettuati a proprie spese nella casa coniugale;
18) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa;
19 ) i ricorrenti si Parte_1 riservano di chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, anche in ragione delle future esigenze delle stesse e degli eventuali mutamenti delle condizioni economiche dei genitori;
17) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, acquistati personalmente dal sig.
(a titolo esemplificativo mobili cucina , arredo soggiorno, arredo bagno, camere da letto…), Pt_2
rimarranno a disposizione della moglie e delle figlie;
inoltre, il sig. non avrà nulla a Pt_2
pretendere dalla moglie per i lavori di ristrutturazione effettuati a proprie spese nella casa coniugale;
18) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa;
19 ) i ricorrenti si Parte_1 riservano di chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, anche in ragione delle future esigenze delle stesse e degli eventuali mutamenti delle condizioni economiche dei genitori;
20) Trasferimento quote proprietà di terreni fra i coniugi La ricorrente, sig.ra Parte_1
nata ad [...], il [...], c.f. , dichiara di voler trasferire e
[...] C.F._1
quindi trasferisce a tutti gli effetti e sensi di legge, al marito, sig. nato ad [...] Parte_2
Terme, il 20 gennaio 1981, c.f. che accetta, la proprietà dei seguenti terreni, C.F._2
tutti afferenti al Catasto terreni del Comune di Castello di Annone, acquistati con denaro del sig.
stesso e meglio individuati nei tre atti notarili di provenienza allegati: 1) Atto del 26 maggio Pt_2
2015, n. di repertorio 120.061, Notaio , registrato in Asti il 9 giugno 2015, al n. 3263 Persona_3
serie 1T, ( doc 8): - Foglio n.
1 - mappale n. 134; - Foglio n.
3 - mappale n. 1177; - Foglio n.
3 - mappale n. 1179; - Foglio n.
3 - mappale n. 1180; - Foglio n. 3 – mappale n. 244; - Foglio n. 3 – mappale n. 251; - Foglio n. 3 – mappale n. 811; 2) Atto del 12 febbraio 2016, n. di repertorio 120.762,
Notaio , registrato in Asti il 24 febbraio 2016, al n. 1235, S. 1T, ( doc 9): - Foglio n. Persona_3
3 – mappale n. 793; - Foglio n. 3 – mappale n. 248; - Foglio n. 3 mappale n. 795; 3) Atto del 7 giugno
2018, n. di repertorio 123.225, Notaio , registrato in Asti il 20 giugno 2018, al n. Persona_3
4288, S. 1T, ( doc 10): - Foglio n.
3 - mappale 253. I sopra indicati trasferimenti immobiliari sono termini essenziali per la definizione e la validità del presente accordo di divorzio. Le parti si rivolgeranno ad un Notaio di fiducia per procedere, entro il 30 novembre 2024, agli atti necessari, con spese notarili a carico del sig. 22) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso Parte_2
per il rilascio o per il rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti, anche relativamente alla figlia minore;
23) le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ACQUI TERME (AL) il 20/01/1981, celebrato in Cortiglione in data 12/09/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2010
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)