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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1035/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1035/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA CAVALLERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed codice fiscale , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA SONNATI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1. affidare la figlia congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa, stabile e Per_1 prevalente, e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai ricorrenti in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
2. Disporre che il padre tenga con sé la figlia minore una giornata durante il fine settimana (il sabato o la domenica in via alternata settimanale) dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), la mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00, a seconda dei turni di lavoro del padre, a cui i predetti tempi di frequentazione andranno se del caso adeguati.
Le parti precisano che i concordati tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario potranno essere gradualmente ampliati, con previsione che la bambina possa cenare presso il padre e rimanere con lui sino alle ore 20.30 in uno dei giorni della settimana in cui terrà con sé la piccola il pomeriggio, per gradatamente inserire un giorno settimanale di pernottamento, nel rispetto dei tempi di crescita, del benessere, delle necessità e dell'interesse della minore.
Nel corso delle vacanze estive, la minore trascorrerà col padre un periodo anche non continuativo di una settimana, con graduale ampliamento sino a quindici giorni anche non continuativi allorquando la crescita della bambina lo consentirà, in epoca che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 maggio di ciascun anno. trascorrerà altresì le festività con un Per_1 genitore e con l'altro secondo il principio dell'alternanza annuale, con la precisazione, quanto alle festività natalizie, che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia potrà trascorrere con la medesima la Vigilia nonché, quanto alle festività pasquali, che il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore.
Sono comunque sempre salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tra i genitori anche in ragione, come detto, dei turni di lavoro paterni.
3. Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
4. Disporre che le spese straordinarie gravino sui genitori nella misura del 70% a carico del padre
e del 30% a carico della madre, attualmente disoccupata, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente.
5. La madre continuerà a percepire e trattenere integralmente l'assegno unico relativo alla figlia, CP_ impegnandosi espressamente il sig. a sottoscrivere la documentazione che sarà a tal fine eventualmente necessaria.
6. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire la realizzazione ed il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e costruttivo della figlia minore con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. I ricorrenti si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per loro e per la figlia minore.
8. Spese di lite compensate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 08/05/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, condizioni contrarie a norme imperative né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità, all'età della minore nonché alla situazione reddituale di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Così dispone
1. affida la figlia congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa, stabile e prevalente, Per_1
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai ricorrenti in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
2. Dispone che il padre tenga con sé la figlia minore una giornata durante il fine settimana (il sabato o la domenica in via alternata settimanale) dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), la mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00, a seconda dei turni di lavoro del padre, a cui i predetti tempi di frequentazione andranno se del caso adeguati. Le parti precisano che i concordati tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario potranno essere gradualmente ampliati, con previsione che la bambina possa cenare presso il padre e rimanere con lui sino alle ore 20.30 in uno dei giorni della settimana in cui terrà con sé la piccola il pomeriggio, per gradatamente inserire un giorno settimanale di pernottamento, nel rispetto dei tempi di crescita, del benessere, delle necessità e dell'interesse della minore.
Nel corso delle vacanze estive, la minore trascorrerà col padre un periodo anche non continuativo di una settimana, con graduale ampliamento sino a quindici giorni anche non continuativi allorquando la crescita della bambina lo consentirà, in epoca che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 maggio di ciascun anno. trascorrerà altresì le festività con un genitore e Per_1 con l'altro secondo il principio dell'alternanza annuale, con la precisazione, quanto alle festività natalizie, che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia potrà trascorrere con la medesima la Vigilia nonché, quanto alle festività pasquali, che il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore. Sono comunque sempre salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tra i genitori anche in ragione, come detto, dei turni di lavoro paterni.
3. Dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
4. Dispone che le spese straordinarie gravino sui genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, attualmente disoccupata, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente.
5. La madre continuerà a percepire e trattenere integralmente l'assegno unico relativo alla figlia, CP_ impegnandosi espressamente il sig. a sottoscrivere la documentazione che sarà a tal fine eventualmente necessaria.
Prende atto che
6. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire la realizzazione ed il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e costruttivo della figlia minore con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. I ricorrenti si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per loro e per la figlia minore.
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 17 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1035/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA CAVALLERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente ed codice fiscale , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA SONNATI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
1. affidare la figlia congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa, stabile e Per_1 prevalente, e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai ricorrenti in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
2. Disporre che il padre tenga con sé la figlia minore una giornata durante il fine settimana (il sabato o la domenica in via alternata settimanale) dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), la mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00, a seconda dei turni di lavoro del padre, a cui i predetti tempi di frequentazione andranno se del caso adeguati.
Le parti precisano che i concordati tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario potranno essere gradualmente ampliati, con previsione che la bambina possa cenare presso il padre e rimanere con lui sino alle ore 20.30 in uno dei giorni della settimana in cui terrà con sé la piccola il pomeriggio, per gradatamente inserire un giorno settimanale di pernottamento, nel rispetto dei tempi di crescita, del benessere, delle necessità e dell'interesse della minore.
Nel corso delle vacanze estive, la minore trascorrerà col padre un periodo anche non continuativo di una settimana, con graduale ampliamento sino a quindici giorni anche non continuativi allorquando la crescita della bambina lo consentirà, in epoca che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 maggio di ciascun anno. trascorrerà altresì le festività con un Per_1 genitore e con l'altro secondo il principio dell'alternanza annuale, con la precisazione, quanto alle festività natalizie, che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia potrà trascorrere con la medesima la Vigilia nonché, quanto alle festività pasquali, che il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore.
Sono comunque sempre salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tra i genitori anche in ragione, come detto, dei turni di lavoro paterni.
3. Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
4. Disporre che le spese straordinarie gravino sui genitori nella misura del 70% a carico del padre
e del 30% a carico della madre, attualmente disoccupata, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente.
5. La madre continuerà a percepire e trattenere integralmente l'assegno unico relativo alla figlia, CP_ impegnandosi espressamente il sig. a sottoscrivere la documentazione che sarà a tal fine eventualmente necessaria.
6. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire la realizzazione ed il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e costruttivo della figlia minore con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. I ricorrenti si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per loro e per la figlia minore.
8. Spese di lite compensate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 C.p.c., depositato in data 08/05/2025, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno presentato le condizioni come riportate in epigrafe.
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i genitori deve essere accolta non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, condizioni contrarie a norme imperative né all'interesse dei figli.
Le condizioni congiunte, infatti, appaiono adeguate al rispetto del principio della bigenitorialità, all'età della minore nonché alla situazione reddituale di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
Così dispone
1. affida la figlia congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa, stabile e prevalente, Per_1
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai ricorrenti in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
2. Dispone che il padre tenga con sé la figlia minore una giornata durante il fine settimana (il sabato o la domenica in via alternata settimanale) dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre a due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), la mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00, a seconda dei turni di lavoro del padre, a cui i predetti tempi di frequentazione andranno se del caso adeguati. Le parti precisano che i concordati tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario potranno essere gradualmente ampliati, con previsione che la bambina possa cenare presso il padre e rimanere con lui sino alle ore 20.30 in uno dei giorni della settimana in cui terrà con sé la piccola il pomeriggio, per gradatamente inserire un giorno settimanale di pernottamento, nel rispetto dei tempi di crescita, del benessere, delle necessità e dell'interesse della minore.
Nel corso delle vacanze estive, la minore trascorrerà col padre un periodo anche non continuativo di una settimana, con graduale ampliamento sino a quindici giorni anche non continuativi allorquando la crescita della bambina lo consentirà, in epoca che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 maggio di ciascun anno. trascorrerà altresì le festività con un genitore e Per_1 con l'altro secondo il principio dell'alternanza annuale, con la precisazione, quanto alle festività natalizie, che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con la figlia potrà trascorrere con la medesima la Vigilia nonché, quanto alle festività pasquali, che il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi rispettivamente presso l'uno o l'altro genitore. Sono comunque sempre salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tra i genitori anche in ragione, come detto, dei turni di lavoro paterni.
3. Dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici Istat, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
4. Dispone che le spese straordinarie gravino sui genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, attualmente disoccupata, secondo quando previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente.
5. La madre continuerà a percepire e trattenere integralmente l'assegno unico relativo alla figlia, CP_ impegnandosi espressamente il sig. a sottoscrivere la documentazione che sarà a tal fine eventualmente necessaria.
Prende atto che
6. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire la realizzazione ed il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e costruttivo della figlia minore con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine.
7. I ricorrenti si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per loro e per la figlia minore.
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 17 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI