Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte 1 C.F. C.F. 1
e
' C.F. 2 Parte 2 C.F.
entrambi con l'Avv. Anna Maria Rita Marangoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Mazzini n.12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Genesio Ed Uniti, in data 16/06/2018, (atto n.5,
parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
separati consensualmente con sentenza n.235/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
"1.-La casa ex coniugale già viene assegnata alla moglie per abitarvi unitamente ai figli PE 1 e PE 2 è stata venduta e le parti hanno così dato espresso e completo adempimento alle condizioni di cui ai punti 10), 11), 12),
13) e 14) della sentenza di separazione. La mamma ed i figli PE 1 e Per 2
si trasferiranno a breve nella nuova abitazione in Trivolzio, via Roma, n. 53;
2.-1 figli PE 1 e PE 2 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato, al fine di permettere loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e mantenimento diretto.
4.-1 genitori dichiarano espressamente che l'assegno unico ed universale di cui
CP CP alla Circolare n. 23 del 09 febbraio 2022 venga corrisposto dall' in-
pari misura tra loro. PEtanto, il genitore richiedente selezionerà la ripartizione in pari misura tra genitori, inserendo nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.
5.ED e _2 trascorreranno i fine settimana dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina all'inizio dell'orario scolastico in alternanza ora con il padre ora con la madre.
Nel venerdì di spettanza della madre PE 1 non praticherà il corso di karate ma un altro laboratorio.
Il lunedì ed il mercoledì saranno collocati sempre presso la madre dall'uscita da scuola sino al mattino successivo. Il lunedì la madre provvederà ad accompagnare PE 1 al corso di nuoto.
Il martedì ed il giovedì saranno collocati presso il padre dall'uscita da scuola sino al mattino successivo.
PEtanto, nei giorni di competenza i bambini vengono accompagnati a scuola dal genitore presso il quale hanno pernottato e recuperarti al termine dell'orario scolastico dall'altro genitore.
Durante il periodo estivo PE_1 e PE 2 staranno con la madre la prima e la terza settimana di luglio e le prime due settimane di agosto
(consecutivamente dal 01.08 al 15.08), staranno con il padre la seconda e la quarta settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto
(consecutivamente dal 16.08 al 31.08).
PE 1 e PE 2 trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre dal 26 al 31 dicembre e poi con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Trascorreranno il 25 dicembre giorno di Natale con la madre per l'anno 2024
indi con il padre e così alternando. PE i giorni di vacanza precedenti il Natale
si seguirà il calendario del collocamento.
Parimenti trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con il padre/la madre il giorno di Pasqua, inclusi quelli di vacanza scolastica che lo precedono, e con la madre/il padre il lunedì dell'Angelo ed i giorni di vacanza scolastica che seguono. PE tutte le altre festività (indicativamente Festa della Repubblica, Ognissanti,
Carnevale, compleanni ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo che intervengano accordi diversi tra i genitori stessi.
PE 1 e PE 2 frequenteranno la scuola dell'infanzia e la scuola primaria a
Pavia nel quartiere di Mirabello.
6.-1 genitori si obbligano ed impegnano a sottoscrivere le autorizzazioni ai nonni paterni ed alla baby sitter per accompagnare e prelevare PE_1 e
PE 2 da scuola.
I genitori, previo accordo anche verbale, potranno variare occasionalmente in via transitoria i giorni di collocamento se ritenuto opportuno per l'interesse dei bambini oppure per ragioni lavorative. In ogni caso PE 1 e PE 2 - salvo esigenze di natura sanitaria - avranno sempre il medesimo collocamento.
7.-1 genitori si impegnano a richiesta dei bambini a consentire videochiamate,
soprattutto nei periodi di vacanza.
8.-1 coniugi dichiarano altresì di aver stipulato finanziamento con la AGOS a scadere il 08 febbraio 2026 per l'importo mensile di €. 148,56 a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
9.-1 coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla altro avere a pretendere tra loro per qualsivoglia ragione e/o causa connessa al vincolo matrimoniale, avendo tra loro risolto ogni aspetto economico/
patrimoniale.
10.-1 coniugi si concedono reciproco assenso e preventiva autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori PE 1 e
PE 2."
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e,
decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note scritte del 24.02.2025.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc. Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e da Parte 2 in SAN Genesio ed Uniti il giorno 16/06/2018 (atto n.5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi