CA
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2022 R.G. promossa
DA
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonino Longo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale P.IVA_2
agisce anche quale mandatario di S.C.C.I. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per procura
[...]
generale alle liti;
Appellato
1 E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Grazia Erbicella, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - contributi previdenziali gestione aziende con lavoratori dipendenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 288/2022 del 26.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta dalla società Parte_2
nei confronti di avverso l'avviso Controparte_5
di addebito n. 593 2019 00116197 81000, notificato il 17.12.2019, con il quale era stato richiesto alla società ricorrente il pagamento della somma di euro
45.704,57 a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione aziende con lavoratori dipendenti, riferiti al periodo ottobre 2015 - dicembre 2017, scaturiti da irregolarità concernenti il godimento degli esoneri contributivi previsti dalla L. n.
190/2014, correlati alle assunzioni a tempo indeterminato di quattro lavoratori, intervenute nel 2015.
Il primo giudice, premessa la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n.
46/1999, e l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c. delle eccezioni afferenti la regolarità formale dell'avviso di addebito opposto, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ritenendo l'opposizione fondata su motivi di merito.
Alla luce della documentazione versata in atti, accoglieva l'eccezione dell e riteneva insussistenti le condizioni previste dalla Controparte_6
2 legge n. 190/2014 per godere dei benefici contributivi, atteso che i quattro dipendenti della società ( , , Parte_3 Persona_1 CP_7
e ) risultavano occupati con contratto a tempo indeterminato Parte_4
presso altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti la trasformazione del loro contratto in contratto a tempo indeterminato da parte della società Pt_1
Dichiarava, pertanto, legittimo il recupero contributivo operato dall
[...]
e condannava quindi la società ricorrente alla rifusione delle spese CP_6
di lite in favore sia di che di CP_1 Controparte_4
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società Parte_2
con ricorso depositato in data 26.7.2022; resistevano al gravame l
[...] [...]
e l (già CP_6 Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 maggio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la SE.GE.P. soc. coop. a.r.l. abbia goduto dei benefici contributivi di cui alla L. n. 190/2014 in assenza delle condizioni previste dalla suddetta legge.
Deduce che il beneficio contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, della L.
n. 190/2014, a norma della circolare n. 17/2015, è esteso anche alle ipotesi CP_1
di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Evidenzia che l'esonero è escluso in caso di assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati presso qualsiasi
3 datore di lavoro a tempo indeterminato, e non anche a tempo determinato, come nella fattispecie in esame.
Ribadisce di aver fornito la prova, precisa e puntuale, della sussistenza di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio contributivo in questione, e di aver operato nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 17 del 29.1.2015, CP_1
in relazione all'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 118 a 124, della
L. n. 190/2014. Precisa che nel caso in esame non vi è stata assunzione ma trasformazione dei rapporti di lavoro, e che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta emerge che le precedenti cessazioni dei rapporti di lavoro non avevano riguardato lavoratori con diritto di precedenza.
Ribadisce che la società ha usufruito legittimamente dei benefici contributivi di cui alla L. n. 190/2014; evidenzia, al riguardo, che dai certificati storici occupazionali e dalle comunicazioni UniLav prodotte si evince che, nei sei mesi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 CP_7 Parte_4
risultavano tutti alle dipendenze della società ancorché con
[...] Pt_1
contratti a tempo determinato, e che, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2015, i predetti lavoratori risultavano dipendenti di altra società datrice di lavoro, la Tre Elle Italia 90 cooperativa a.r.l., con contratto a tempo indeterminato, società distinta dalla Parte_2
Aggiunge che i flussi uniemens prodotti dall provano l'illegittimità CP_1
dell'avviso di addebito opposto, non emergendo da essi alcuna irregolarità; evidenzia che gli stessi sono stati acquisiti dai sistemi informatici esattamente nei mesi in cui sono state effettuate le trasformazioni dei rapporti di lavoro in questione, e che nel gestionale i lavoratori sopra menzionati Controparte_8
risultavano già con rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato,
4 ancorché i mesi di riferimento fossero antecedenti a quelli indicati nei rispettivi
UniLav di trasformazione, non essendo possibile modificare ad hoc l'anagrafica del dipendente tramite il relativo sistema informatico.
Specifica che sia per che per , i cui Parte_3 Persona_1
rapporti di lavoro sono stati trasformati a tempo indeterminato in data 1.10.2015,
i relativi flussi uniemens sono stati acquisiti al sistema il 29.10.2015, mentre il flusso uniemens di , il cui rapporto di lavoro è stato trasformato Parte_4
a tempo indeterminato in data 1.11.2015, è stato acquisito al sistema il
27.11.2015.
Evidenzia ancora che, pur non essendo stato prodotto in atti dall il flusso CP_1
uniemens del lavoratore , il giudice erroneamente lo ha considerato CP_7
prodotto dall'ente anche per quest'ultimo lavoratore. Aggiunge che dai flussi uniemens antecedenti alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato - di cui chiede l'acquisizione ex art. 437, comma 2, c.p.c. - si evince che il codice relativo al tipo di contribuzione dei lavoratori interessati ( , e Parte_3 Per_1
), è “00”, ovvero quello che denota l'assenza di alcuna particolarità Pt_4
contributiva, a dimostrazione del fatto che nel momento in cui questi ultimi sono stati assunti dalla con contratto a tempo determinato, la società non Pt_1
fruiva di alcun beneficio contributivo.
2. Con il secondo motivo di gravame contesta la condanna della società al pagamento delle spese legali in favore dell previdenziale e della società CP_6
di riscossione.
Evidenzia che la società di riscossione non era stata convenuta, né coinvolta nel precedente giudizio.
Precisa che la notifica del ricorso in opposizione era stata effettuata alla società di riscossione esclusivamente al fine di paralizzare un'eventuale azione esecutiva,
5 data l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Chiede, pertanto alla Corte, di: annullare l'avviso di addebito opposto, con conseguente condanna dell'Agente della riscossione alla restituzione delle somme corrisposte in forza dell'istanza di rateizzazione n. 179457 (acquisita al protocollo
1716625 del 30.3.2022); condannare l al pagamento delle spese del primo CP_1
grado, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle spese legali eventualmente corrisposte in ossequio alla sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del secondo grado, da distrarsi.
5. L'appello è fondato.
L'odierno appellante, infatti, adempiendo all'onere probatorio a suo carico, ha dimostrato di avere legittimamente fruito dell'esonero contributivo di cui alla L.
n. 190/2014, art. 1 comma 118.
Non è in discussione l'estensione del beneficio di legge all'ipotesi della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, espressamente prevista dalla circolare n. 17 del 29.1.2015, CP_1
né che i rapporti di lavoro con altri lavoratori cessati prima dell'assunzione di
, , e , non Parte_3 Persona_1 CP_7 Parte_4
fossero assistiti da diritto di precedenza, trattandosi di circostanze incontestate da parte dell'ente previdenziale.
L invece ha eccepito che l'esonero contributivo non spettava in quanto CP_1
le assunzioni avrebbero riguardato quattro lavoratori per i quali non era decorso il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo indeterminato previsto dalla legge quale presupposto per la fruizione del beneficio.
6 Tuttavia la società appellante, producendo le ricevute delle comunicazioni obbligatorie UniLav per ciascuno dei quattro lavoratori in questione ha documentato: che il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società era cessato il 31.3.2015 Controparte_9
per i lavoratori , e , e il Parte_3 Persona_1 CP_7
30.4.2015 per;
che i primi tre lavoratori sono stati assunti con Parte_4
contratto a tempo determinato dalla società appellante l'1.4.2015 e il quarto il
5.5.2015; che il rapporto a tempo determinato dopo alcune proroghe è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato per , Parte_3 Per_1 CP_7
l'1.10.2015 e per l'1.11.2015. Pt_4
Va da sé che al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, mediante trasformazione del precedente rapporto a tempo determinato, era decorso per tutti e quattro i lavoratori il termine di legge di sei mesi dalla precedente occupazione a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Nei tre mesi antecedenti alla trasformazione poi, i rapporti di lavoro alle dipendenze della società appellante erano a tempo determinato.
Sussistono pertanto i requisiti previsti dall'art. 1, comma 118 della legge finanziaria 2015 per usufruire dell'esonero contributivo ivi disciplinato.
Il fatto evidenziato dall che i lavoratori risultassero CP_1 Per_1 Parte_3
già dipendenti a tempo indeterminato negli Uniemens del mese di settembre 2015
e nell'Uniemens del mese di ottobre 2015 (il flusso mensile relativo a Pt_4
non risulta prodotto dall'ente previdenziale) si comprende tenendo conto CP_7
che la trasmissione dei flussi del mese di settembre risulta, dall'annotazione in calce, avvenuta il 29.10.2015 e quella dell'Uniemens di ottobre relativo al lavoratore , il 27.11.2015: pertanto in tutti e tre i casi al momento della Pt_4
trasmissione era già avvenuta la trasformazione del rapporto a tempo
7 indeterminato, ma per il mese antecedente cui si riferiscono i certificati risulta un codice contribuzione “00”, non fruendo il datore di lavoro per tale periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato di alcun beneficio contributivo.
L'opposizione proposta da avrebbe dovuto Parte_5
quindi essere accolta.
Ne consegue la fondatezza del secondo motivo d'appello, dovendo le spese processuali del primo grado di giudizio essere poste a carico dell per il CP_1
principio della soccombenza. Inoltre, la notifica del ricorso e del decreto di sospensione all'agente della riscossione valeva come mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti di , Controparte_4
ora , essendo il ricorso proposto contro l Controparte_10 CP_1
e la SCCI. Le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione, pertanto, avrebbero dovuto essere compensate,
La domanda restitutoria delle somme versate in adempimento della rateizzazione non può essere accolta in difetto di prova del pagamento.
Le spese processuali anche del presente grado devono essere compensate tra Contro l'appellante e , mentre seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al CP_1
DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 26001,00 a 52000,00) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che conferma solo con riguardo alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
ora , annulla l'avviso di addebito opposto. Controparte_10
8 Condanna l al pagamento delle spese processuali dei due gradi in favore CP_1
dell'appellante, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate in €
4638,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per il presente, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Compensa le spese processuali nei confronti do CP_12
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2022 R.G. promossa
DA
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonino Longo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale P.IVA_2
agisce anche quale mandatario di S.C.C.I. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, per procura
[...]
generale alle liti;
Appellato
1 E NEI CONFRONTI DI
(già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Grazia Erbicella, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - contributi previdenziali gestione aziende con lavoratori dipendenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 288/2022 del 26.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta dalla società Parte_2
nei confronti di avverso l'avviso Controparte_5
di addebito n. 593 2019 00116197 81000, notificato il 17.12.2019, con il quale era stato richiesto alla società ricorrente il pagamento della somma di euro
45.704,57 a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione aziende con lavoratori dipendenti, riferiti al periodo ottobre 2015 - dicembre 2017, scaturiti da irregolarità concernenti il godimento degli esoneri contributivi previsti dalla L. n.
190/2014, correlati alle assunzioni a tempo indeterminato di quattro lavoratori, intervenute nel 2015.
Il primo giudice, premessa la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n.
46/1999, e l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c. delle eccezioni afferenti la regolarità formale dell'avviso di addebito opposto, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ritenendo l'opposizione fondata su motivi di merito.
Alla luce della documentazione versata in atti, accoglieva l'eccezione dell e riteneva insussistenti le condizioni previste dalla Controparte_6
2 legge n. 190/2014 per godere dei benefici contributivi, atteso che i quattro dipendenti della società ( , , Parte_3 Persona_1 CP_7
e ) risultavano occupati con contratto a tempo indeterminato Parte_4
presso altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti la trasformazione del loro contratto in contratto a tempo indeterminato da parte della società Pt_1
Dichiarava, pertanto, legittimo il recupero contributivo operato dall
[...]
e condannava quindi la società ricorrente alla rifusione delle spese CP_6
di lite in favore sia di che di CP_1 Controparte_4
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società Parte_2
con ricorso depositato in data 26.7.2022; resistevano al gravame l
[...] [...]
e l (già CP_6 Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 maggio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la SE.GE.P. soc. coop. a.r.l. abbia goduto dei benefici contributivi di cui alla L. n. 190/2014 in assenza delle condizioni previste dalla suddetta legge.
Deduce che il beneficio contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, della L.
n. 190/2014, a norma della circolare n. 17/2015, è esteso anche alle ipotesi CP_1
di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Evidenzia che l'esonero è escluso in caso di assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati presso qualsiasi
3 datore di lavoro a tempo indeterminato, e non anche a tempo determinato, come nella fattispecie in esame.
Ribadisce di aver fornito la prova, precisa e puntuale, della sussistenza di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio contributivo in questione, e di aver operato nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 17 del 29.1.2015, CP_1
in relazione all'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 118 a 124, della
L. n. 190/2014. Precisa che nel caso in esame non vi è stata assunzione ma trasformazione dei rapporti di lavoro, e che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta emerge che le precedenti cessazioni dei rapporti di lavoro non avevano riguardato lavoratori con diritto di precedenza.
Ribadisce che la società ha usufruito legittimamente dei benefici contributivi di cui alla L. n. 190/2014; evidenzia, al riguardo, che dai certificati storici occupazionali e dalle comunicazioni UniLav prodotte si evince che, nei sei mesi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 CP_7 Parte_4
risultavano tutti alle dipendenze della società ancorché con
[...] Pt_1
contratti a tempo determinato, e che, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2015, i predetti lavoratori risultavano dipendenti di altra società datrice di lavoro, la Tre Elle Italia 90 cooperativa a.r.l., con contratto a tempo indeterminato, società distinta dalla Parte_2
Aggiunge che i flussi uniemens prodotti dall provano l'illegittimità CP_1
dell'avviso di addebito opposto, non emergendo da essi alcuna irregolarità; evidenzia che gli stessi sono stati acquisiti dai sistemi informatici esattamente nei mesi in cui sono state effettuate le trasformazioni dei rapporti di lavoro in questione, e che nel gestionale i lavoratori sopra menzionati Controparte_8
risultavano già con rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato,
4 ancorché i mesi di riferimento fossero antecedenti a quelli indicati nei rispettivi
UniLav di trasformazione, non essendo possibile modificare ad hoc l'anagrafica del dipendente tramite il relativo sistema informatico.
Specifica che sia per che per , i cui Parte_3 Persona_1
rapporti di lavoro sono stati trasformati a tempo indeterminato in data 1.10.2015,
i relativi flussi uniemens sono stati acquisiti al sistema il 29.10.2015, mentre il flusso uniemens di , il cui rapporto di lavoro è stato trasformato Parte_4
a tempo indeterminato in data 1.11.2015, è stato acquisito al sistema il
27.11.2015.
Evidenzia ancora che, pur non essendo stato prodotto in atti dall il flusso CP_1
uniemens del lavoratore , il giudice erroneamente lo ha considerato CP_7
prodotto dall'ente anche per quest'ultimo lavoratore. Aggiunge che dai flussi uniemens antecedenti alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato - di cui chiede l'acquisizione ex art. 437, comma 2, c.p.c. - si evince che il codice relativo al tipo di contribuzione dei lavoratori interessati ( , e Parte_3 Per_1
), è “00”, ovvero quello che denota l'assenza di alcuna particolarità Pt_4
contributiva, a dimostrazione del fatto che nel momento in cui questi ultimi sono stati assunti dalla con contratto a tempo determinato, la società non Pt_1
fruiva di alcun beneficio contributivo.
2. Con il secondo motivo di gravame contesta la condanna della società al pagamento delle spese legali in favore dell previdenziale e della società CP_6
di riscossione.
Evidenzia che la società di riscossione non era stata convenuta, né coinvolta nel precedente giudizio.
Precisa che la notifica del ricorso in opposizione era stata effettuata alla società di riscossione esclusivamente al fine di paralizzare un'eventuale azione esecutiva,
5 data l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Chiede, pertanto alla Corte, di: annullare l'avviso di addebito opposto, con conseguente condanna dell'Agente della riscossione alla restituzione delle somme corrisposte in forza dell'istanza di rateizzazione n. 179457 (acquisita al protocollo
1716625 del 30.3.2022); condannare l al pagamento delle spese del primo CP_1
grado, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle spese legali eventualmente corrisposte in ossequio alla sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del secondo grado, da distrarsi.
5. L'appello è fondato.
L'odierno appellante, infatti, adempiendo all'onere probatorio a suo carico, ha dimostrato di avere legittimamente fruito dell'esonero contributivo di cui alla L.
n. 190/2014, art. 1 comma 118.
Non è in discussione l'estensione del beneficio di legge all'ipotesi della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, espressamente prevista dalla circolare n. 17 del 29.1.2015, CP_1
né che i rapporti di lavoro con altri lavoratori cessati prima dell'assunzione di
, , e , non Parte_3 Persona_1 CP_7 Parte_4
fossero assistiti da diritto di precedenza, trattandosi di circostanze incontestate da parte dell'ente previdenziale.
L invece ha eccepito che l'esonero contributivo non spettava in quanto CP_1
le assunzioni avrebbero riguardato quattro lavoratori per i quali non era decorso il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo indeterminato previsto dalla legge quale presupposto per la fruizione del beneficio.
6 Tuttavia la società appellante, producendo le ricevute delle comunicazioni obbligatorie UniLav per ciascuno dei quattro lavoratori in questione ha documentato: che il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società era cessato il 31.3.2015 Controparte_9
per i lavoratori , e , e il Parte_3 Persona_1 CP_7
30.4.2015 per;
che i primi tre lavoratori sono stati assunti con Parte_4
contratto a tempo determinato dalla società appellante l'1.4.2015 e il quarto il
5.5.2015; che il rapporto a tempo determinato dopo alcune proroghe è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato per , Parte_3 Per_1 CP_7
l'1.10.2015 e per l'1.11.2015. Pt_4
Va da sé che al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, mediante trasformazione del precedente rapporto a tempo determinato, era decorso per tutti e quattro i lavoratori il termine di legge di sei mesi dalla precedente occupazione a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Nei tre mesi antecedenti alla trasformazione poi, i rapporti di lavoro alle dipendenze della società appellante erano a tempo determinato.
Sussistono pertanto i requisiti previsti dall'art. 1, comma 118 della legge finanziaria 2015 per usufruire dell'esonero contributivo ivi disciplinato.
Il fatto evidenziato dall che i lavoratori risultassero CP_1 Per_1 Parte_3
già dipendenti a tempo indeterminato negli Uniemens del mese di settembre 2015
e nell'Uniemens del mese di ottobre 2015 (il flusso mensile relativo a Pt_4
non risulta prodotto dall'ente previdenziale) si comprende tenendo conto CP_7
che la trasmissione dei flussi del mese di settembre risulta, dall'annotazione in calce, avvenuta il 29.10.2015 e quella dell'Uniemens di ottobre relativo al lavoratore , il 27.11.2015: pertanto in tutti e tre i casi al momento della Pt_4
trasmissione era già avvenuta la trasformazione del rapporto a tempo
7 indeterminato, ma per il mese antecedente cui si riferiscono i certificati risulta un codice contribuzione “00”, non fruendo il datore di lavoro per tale periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato di alcun beneficio contributivo.
L'opposizione proposta da avrebbe dovuto Parte_5
quindi essere accolta.
Ne consegue la fondatezza del secondo motivo d'appello, dovendo le spese processuali del primo grado di giudizio essere poste a carico dell per il CP_1
principio della soccombenza. Inoltre, la notifica del ricorso e del decreto di sospensione all'agente della riscossione valeva come mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti di , Controparte_4
ora , essendo il ricorso proposto contro l Controparte_10 CP_1
e la SCCI. Le spese processuali nei confronti dell'agente della riscossione, pertanto, avrebbero dovuto essere compensate,
La domanda restitutoria delle somme versate in adempimento della rateizzazione non può essere accolta in difetto di prova del pagamento.
Le spese processuali anche del presente grado devono essere compensate tra Contro l'appellante e , mentre seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al CP_1
DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 26001,00 a 52000,00) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che conferma solo con riguardo alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
ora , annulla l'avviso di addebito opposto. Controparte_10
8 Condanna l al pagamento delle spese processuali dei due gradi in favore CP_1
dell'appellante, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate in €
4638,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per il presente, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Compensa le spese processuali nei confronti do CP_12
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
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