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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4437/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4437 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4437 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUZONE SALVATORE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. SARACINO ALBERTO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n.992/2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 152.736,65 per mancato pagamento delle bollette di fornitura idrica relative agli anni 2015,2016,2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e agiva in riconvenzionale avverso la chiedendo condannare la stessa CP_1 al pagamento della somma di euro 347.516,50 in favore del Parte_1 Parte_1
a titolo di rimborso dei ratei di mutui maturati alla data del 31/12/2022 detratto quanto dovuto alla
CP_1
Si costituiva la che contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva la conferma CP_1
dell'ingiunzione di pagamento e il rigetto della riconvenzionale spiegata.
Le parti, dopo vari rinvii, chiedeva, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17/04/2025, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Nel caso di specie risulta che le parti abbiano stipulato atto transattivo con il quale hanno regolato le proprie rispettive pretese economiche, ponendo effettivamente fine alla materia del contendere oggetto del presente giudizio e dichiarando anche l'intenzione reciproca di abbandonarlo.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate, stante la natura della pronuncia e la richiesta concorde in tal senso delle parti, come si evince anche dalla transazione stipulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b) Compensa le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4437 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4437 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUZONE SALVATORE, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. SARACINO ALBERTO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n.992/2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 152.736,65 per mancato pagamento delle bollette di fornitura idrica relative agli anni 2015,2016,2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e agiva in riconvenzionale avverso la chiedendo condannare la stessa CP_1 al pagamento della somma di euro 347.516,50 in favore del Parte_1 Parte_1
a titolo di rimborso dei ratei di mutui maturati alla data del 31/12/2022 detratto quanto dovuto alla
CP_1
Si costituiva la che contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva la conferma CP_1
dell'ingiunzione di pagamento e il rigetto della riconvenzionale spiegata.
Le parti, dopo vari rinvii, chiedeva, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17/04/2025, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Nel caso di specie risulta che le parti abbiano stipulato atto transattivo con il quale hanno regolato le proprie rispettive pretese economiche, ponendo effettivamente fine alla materia del contendere oggetto del presente giudizio e dichiarando anche l'intenzione reciproca di abbandonarlo.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate, stante la natura della pronuncia e la richiesta concorde in tal senso delle parti, come si evince anche dalla transazione stipulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b) Compensa le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco