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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2314/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. LE NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2314/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Parte_1
AO IN come da procura in atti con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
TUTTI I DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA
ASSUNZIONALE PER CHIAMATA EX D.M. N. 25/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO
B014 NELLA REGIONE MOLISE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
- controinteressati
Oggetto: diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per procedura assunzionale a chiamata
D.M. 25/2020
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.11.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del quale docente sulla Controparte_1 classe di concorso B014; di aver espletato il suo ultimo servizio presso l'istituto “I.S. Cesare Baronio” di Sora;
di aver presentato, in data 5.8.2022, domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata cd. call veloce ex D.M. n. 25 del 8.6.2020 per la regione Molise in relazione alla predetta classe di concorso;
di essersi collocato nella seconda posizione, dopo il docente , Persona_1 posizionatosi in prima posizione;
che quest'ultimo veniva immesso in ruolo e assunto a tempo indeterminato per la copertura del posto vacante e disponibile presso l'istituto scolastico “I.S.I.S.
Fermi Mattei” di ER, costituito da una cattedra interna e una esterna;
che il Per_1 successivamente rinunciava all'incarico; che il convenuto, per la copertura di tale sede CP_1 scolastica, anziché procedere alla assunzione a tempo indeterminato del ricorrente previo scorrimento della graduatoria, attribuiva un incarico di supplenza ai docenti e , Persona_2 Persona_3 inseriti nelle graduatorie provinciali per supplenza.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'operato del , per la Controparte_1 violazione il principio di scorrimento degli elenchi dei partecipanti alla procedura assunzionale per chiamata “call veloce” come disposto dall'art. 5 del D.M. n. 25 del 8 giugno 2020. Osserva che, per effetto della rinuncia del , il relativo rapporto giuridico si è estinto con effetto retroattivo, Per_1 comportando la vacanza del posto presso l' “I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER e la riapertura della procedura di immissione in ruolo “call veloce”, con obbligo dell'amministrazione di utilizzare il predetto posto vacante e disponibile per la stipula in favore del medesimo ricorrente del contratto a tempo indeterminato. Sostiene di avere dunque diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022, con assegnazione presso il predetto istituto scolastico.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: − accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo indeterminato come previsto dal D.M.
25 dell' 08.06.2020 presso l'istituto ISIS Mattei- Fermi di ER ovvero nella sede che verrà individuata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
− conseguentemente riconoscere al prof. l'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al Pt_1
01.09.2022.
− Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, anche nei confronti dei controinteressati indicati in epigrafe mediante notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., i convenuti sono rimasti contumaci.
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 è stata decisa come in dispositivo, con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, premesso di avere partecipato alla procedura assunzionale per chiamata ex D.M. n. 25 del 8.6.2020 per la classe di concorso B014 nella Regione Molise per l'anno scolastico 2022/2023 e di essersi collocato al secondo posto, agisce per l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2022 sul presupposto che, a seguito della successiva rinuncia del docente collocatosi al primo posto e destinatario del contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria e alla stipula del contratto a tempo indeterminato con il ricorrente anziché, come avvenuto nella specie, procedere illegittimamente a coprire il posto rimasto vacante e disponibile con l'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Preliminarmente deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario alla luce del condivisibile principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene al giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione (Cass. civ. sez. un. n. 4870/2022).
9. Nel merito, è utile richiamare la normativa rilevante per la disciplina della fattispecie oggetto del giudizio.
10. La procedura assunzionale per chiamata, cd. “call veloce”, è una procedura di reclutamento finalizzata alla immissione in ruolo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che restano vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza degli aspiranti, e specificamente in un'altra regione per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo e, per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, anche in altre province della medesima regione di afferenza della provincia dove risultano collocati. La finalità della procedura è quella di accelerare i tempi di immissione in ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili, che altrimenti verrebbero assegnati al personale supplente a tempo determinato. La disciplina di fonte primaria di tale procedura si rinviene nell'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del D.L. n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019 e quella secondaria nel D.M. n. 25 del 8.6.2020.
11. Il citato art. 1, comma 17, del D.L. n. 126 del 2019 prevede che “Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17 -bis a 17-septies”. Il successivo comma 17-bis stabilisce che “I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza”.
Il comma 17-quater prevede che le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (oggi GAE), e regola poi l'ordine di priorità per quanto concerne le graduatorie concorsuali. Il comma 17-sexies dispone che “L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma
17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito”.
12. A tale disciplina ha dato attuazione il D.M. n. 25/2020 che all'art. 1 dispone: “1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del concernente il contingente per le assunzioni a Controparte_2 tempo indeterminato di personale docente ed educativo.”
13. I destinatari di tale procedura sono individuati dall'art. 2: “
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, del
Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle
GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.”
Cont 14. Per quanto riguarda invece i termini e le modalità di assunzione l'art. 5 dispone “
1. Gli pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le GAE.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti Cont dei competenti uffici dell' procedono all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.”
15. Con riferimento alla decorrenza giuridica dell'assunzione, il citato comma 1 dell'art. 5 del D.M. n.
25/2020 indica la data del 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
16. Tanto premesso, dal compendio documentale in atti risulta che il ricorrente, inserito nelle GAE della provincia di Frosinone con un punteggio pari a 56 (doc. 4, nota di deposito del 20.3.2024), ha presentato in data 5.8.2022 domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata, c.d.
“call veloce”, indetta ai sensi del D.M. n. 25/2020 per l'a.s. 2022/2023, per la classe di concorso B014
– Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, indicando quale regione di destinazione il
Molise e quale provincia quella di ER (doc. 1). Nell'elenco delle sedi disponibili per tale classe di concorso nella provincia di ER risultavano unicamente una cattedra interna ed una esterna presso l'istituto “I.S.I.S. Fermi Mattei” (doc. 2). Dall'elenco dei partecipanti alla procedura assunzionale in questione per la regione Molise (doc. 5) risultano due aspiranti per la classe di concorso B014: in seconda posizione era collocato il ricorrente, con 56 punti nella GAE della provincia di Frosinone;
in prima posizione era collocato , con 36 punti nella graduatoria di merito del concorso Persona_1 indetto con D.D.G. n. 85/2018 (doc. 1, nota di deposito del 20.3.2024). Quest'ultimo si vedeva riconosciuta una posizione poziore in considerazione dell'ordine di priorità tra graduatorie concorsuali di merito e GAE stabilito dall'art. 1, comma 17-quater, D.L. n. 126 del 2019 e dall'art. 5, comma 2, del D.M. 25/2020. Il posto vacante e disponibile presso l'istituto “I.S.I.S. Fermi Mattei” di
ER (composto di una cattedra interna ed una esterna) è stato quindi attribuito a , Persona_1 destinatario del contratto a tempo indeterminato, come si evince dal decreto di individuazione dei destinatari di proposta per nomina a tempo indeterminato da procedura assunzionale per chiamata
(call veloce), a firma del dirigente dell' (doc. 3) e dall'avviso di pubblicazione degli Parte_2 esiti dell'assegnazione delle province ai fini della procedura assunzionale per chiamata (doc. 4).
17. Il ricorrente espone nell'atto introduttivo che, successivamente, il avrebbe rinunciato Per_1 all'incarico. Della rinuncia non vi è diretta evidenza documentale. Vi è però riscontro documentale del fatto che, nel medesimo anno scolastico, la cattedra interna e la cattedra esterna presso istituto
“I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER per la classe di concorso B014 sono state coperte con l'attribuzione di una supplenza annuale rispettivamente a e , entrambi inseriti nelle Persona_3 Persona_2
GPS di seconda fascia (cfr. bollettino delle nomine da GPS sub doc. 9). Ciò significa che, o per rinuncia del o comunque per il verificarsi di un'altra fattispecie risolutiva del rapporto di Per_1 quest'ultimo (ad es. decadenza), il posto presso l' “I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER (cattedra interna ed esterna) è tornato ad essere vacante e disponibile per l'assegnazione dell'ambito della procedura
“call veloce” della regione Molise per l'a.s. 2022/2023, ma è stato coperto non con l'immissione in ruolo del ricorrente, scorrendo le posizioni degli elenchi dei partecipanti a detta proceduta, bensì mediante supplenze da GPS.
18. L'amministrazione convenuta avrebbe dovuto invece coprire il posto vacante e disponibile presso tale istituto scolastico mediante l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, collocato nell'elenco degli aspiranti al secondo posto dopo il , in applicazione del disposto dell'art. 5, Per_1 comma 5, del D.M. n. 25/2020, ai sensi del quale “In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dei rispettivi elenchi”. La stessa amministrazione scolastica si è dunque vincolata a coprire il posto rimasto vacante a seguito di rinuncia del vincitore
– a cui per identità di ratio possono assimilarsi altre fattispecie risolutorie come le dimissioni o la decadenza – mediante lo scorrimento delle posizioni dell'elenco e dunque il ricorrente, che era collocato in posizione utile immediatamente dopo l'originario destinatario del contratto a tempo indeterminato poi venuto meno, vantava un vero e proprio diritto all'assunzione. Come chiarito dalla
Suprema Corte, la decisione dell'amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola l'amministrazione a darvi corso, cosicché la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato, verte sul diritto all'assunzione
(Cass. civ. n. 26104/2017; Cass. civ. n. 31427/2021).
19. Quanto alla decorrenza del diritto alla assunzione del ricorrente, occorre richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né a tal fine assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale. Il lavoratore può agire invece a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione o ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (Cass. civ. n. 28306/2024; Cass. civ. n. 13940/2017), 20. In applicazione dei riferiti principi, per quanto concerne la decorrenza giuridica del diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , questa Controparte_1 può individuarsi alla data del 1° settembre 2022, ai sensi di quanto dispone il comma 1 dell'art. 5 del
D.M. n. 25/2020. Non può invece riconoscersi da tale data anche la decorrenza economica con conseguente diritto alla corresponsione delle retribuzioni, in quanto all'epoca non era perfezionato il relativo rapporto di lavoro, mentre, per quanto concerne il risarcimento dei danni da tardiva assunzione, il ricorrente ha formulato espressa riserva nell'atto introduttivo di agire in separato giudizio.
21. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del nel ruolo del personale docente sulla classe di concorso Controparte_1
B014 con decorrenza giuridica dal 1.9.2022.
22. Le spese processuali sono poste a carico del secondo soccombenza nella Controparte_1 misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di all'assunzione a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del nel ruolo del personale docente sulla classe di Controparte_1 concorso B014 con decorrenza giuridica dal 1.9.2022;
− condanna il al pagamento in favore dei difensori antistatari del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, da liquidarsi in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. LE NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2314/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Parte_1
AO IN come da procura in atti con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
TUTTI I DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA
ASSUNZIONALE PER CHIAMATA EX D.M. N. 25/2020 PER LA CLASSE DI CONCORSO
B014 NELLA REGIONE MOLISE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
- controinteressati
Oggetto: diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per procedura assunzionale a chiamata
D.M. 25/2020
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.11.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del quale docente sulla Controparte_1 classe di concorso B014; di aver espletato il suo ultimo servizio presso l'istituto “I.S. Cesare Baronio” di Sora;
di aver presentato, in data 5.8.2022, domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata cd. call veloce ex D.M. n. 25 del 8.6.2020 per la regione Molise in relazione alla predetta classe di concorso;
di essersi collocato nella seconda posizione, dopo il docente , Persona_1 posizionatosi in prima posizione;
che quest'ultimo veniva immesso in ruolo e assunto a tempo indeterminato per la copertura del posto vacante e disponibile presso l'istituto scolastico “I.S.I.S.
Fermi Mattei” di ER, costituito da una cattedra interna e una esterna;
che il Per_1 successivamente rinunciava all'incarico; che il convenuto, per la copertura di tale sede CP_1 scolastica, anziché procedere alla assunzione a tempo indeterminato del ricorrente previo scorrimento della graduatoria, attribuiva un incarico di supplenza ai docenti e , Persona_2 Persona_3 inseriti nelle graduatorie provinciali per supplenza.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'operato del , per la Controparte_1 violazione il principio di scorrimento degli elenchi dei partecipanti alla procedura assunzionale per chiamata “call veloce” come disposto dall'art. 5 del D.M. n. 25 del 8 giugno 2020. Osserva che, per effetto della rinuncia del , il relativo rapporto giuridico si è estinto con effetto retroattivo, Per_1 comportando la vacanza del posto presso l' “I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER e la riapertura della procedura di immissione in ruolo “call veloce”, con obbligo dell'amministrazione di utilizzare il predetto posto vacante e disponibile per la stipula in favore del medesimo ricorrente del contratto a tempo indeterminato. Sostiene di avere dunque diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022, con assegnazione presso il predetto istituto scolastico.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: − accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo indeterminato come previsto dal D.M.
25 dell' 08.06.2020 presso l'istituto ISIS Mattei- Fermi di ER ovvero nella sede che verrà individuata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
− conseguentemente riconoscere al prof. l'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al Pt_1
01.09.2022.
− Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, anche nei confronti dei controinteressati indicati in epigrafe mediante notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., i convenuti sono rimasti contumaci.
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 è stata decisa come in dispositivo, con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, premesso di avere partecipato alla procedura assunzionale per chiamata ex D.M. n. 25 del 8.6.2020 per la classe di concorso B014 nella Regione Molise per l'anno scolastico 2022/2023 e di essersi collocato al secondo posto, agisce per l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2022 sul presupposto che, a seguito della successiva rinuncia del docente collocatosi al primo posto e destinatario del contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria e alla stipula del contratto a tempo indeterminato con il ricorrente anziché, come avvenuto nella specie, procedere illegittimamente a coprire il posto rimasto vacante e disponibile con l'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Preliminarmente deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario alla luce del condivisibile principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene al giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione (Cass. civ. sez. un. n. 4870/2022).
9. Nel merito, è utile richiamare la normativa rilevante per la disciplina della fattispecie oggetto del giudizio.
10. La procedura assunzionale per chiamata, cd. “call veloce”, è una procedura di reclutamento finalizzata alla immissione in ruolo per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che restano vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza degli aspiranti, e specificamente in un'altra regione per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo e, per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, anche in altre province della medesima regione di afferenza della provincia dove risultano collocati. La finalità della procedura è quella di accelerare i tempi di immissione in ruolo per la copertura dei posti vacanti e disponibili, che altrimenti verrebbero assegnati al personale supplente a tempo determinato. La disciplina di fonte primaria di tale procedura si rinviene nell'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del D.L. n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019 e quella secondaria nel D.M. n. 25 del 8.6.2020.
11. Il citato art. 1, comma 17, del D.L. n. 126 del 2019 prevede che “Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17 -bis a 17-septies”. Il successivo comma 17-bis stabilisce che “I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza”.
Il comma 17-quater prevede che le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (oggi GAE), e regola poi l'ordine di priorità per quanto concerne le graduatorie concorsuali. Il comma 17-sexies dispone che “L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma
17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito”.
12. A tale disciplina ha dato attuazione il D.M. n. 25/2020 che all'art. 1 dispone: “1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del concernente il contingente per le assunzioni a Controparte_2 tempo indeterminato di personale docente ed educativo.”
13. I destinatari di tale procedura sono individuati dall'art. 2: “
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, del
Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle
GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.”
Cont 14. Per quanto riguarda invece i termini e le modalità di assunzione l'art. 5 dispone “
1. Gli pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le GAE.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti Cont dei competenti uffici dell' procedono all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.”
15. Con riferimento alla decorrenza giuridica dell'assunzione, il citato comma 1 dell'art. 5 del D.M. n.
25/2020 indica la data del 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
16. Tanto premesso, dal compendio documentale in atti risulta che il ricorrente, inserito nelle GAE della provincia di Frosinone con un punteggio pari a 56 (doc. 4, nota di deposito del 20.3.2024), ha presentato in data 5.8.2022 domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata, c.d.
“call veloce”, indetta ai sensi del D.M. n. 25/2020 per l'a.s. 2022/2023, per la classe di concorso B014
– Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, indicando quale regione di destinazione il
Molise e quale provincia quella di ER (doc. 1). Nell'elenco delle sedi disponibili per tale classe di concorso nella provincia di ER risultavano unicamente una cattedra interna ed una esterna presso l'istituto “I.S.I.S. Fermi Mattei” (doc. 2). Dall'elenco dei partecipanti alla procedura assunzionale in questione per la regione Molise (doc. 5) risultano due aspiranti per la classe di concorso B014: in seconda posizione era collocato il ricorrente, con 56 punti nella GAE della provincia di Frosinone;
in prima posizione era collocato , con 36 punti nella graduatoria di merito del concorso Persona_1 indetto con D.D.G. n. 85/2018 (doc. 1, nota di deposito del 20.3.2024). Quest'ultimo si vedeva riconosciuta una posizione poziore in considerazione dell'ordine di priorità tra graduatorie concorsuali di merito e GAE stabilito dall'art. 1, comma 17-quater, D.L. n. 126 del 2019 e dall'art. 5, comma 2, del D.M. 25/2020. Il posto vacante e disponibile presso l'istituto “I.S.I.S. Fermi Mattei” di
ER (composto di una cattedra interna ed una esterna) è stato quindi attribuito a , Persona_1 destinatario del contratto a tempo indeterminato, come si evince dal decreto di individuazione dei destinatari di proposta per nomina a tempo indeterminato da procedura assunzionale per chiamata
(call veloce), a firma del dirigente dell' (doc. 3) e dall'avviso di pubblicazione degli Parte_2 esiti dell'assegnazione delle province ai fini della procedura assunzionale per chiamata (doc. 4).
17. Il ricorrente espone nell'atto introduttivo che, successivamente, il avrebbe rinunciato Per_1 all'incarico. Della rinuncia non vi è diretta evidenza documentale. Vi è però riscontro documentale del fatto che, nel medesimo anno scolastico, la cattedra interna e la cattedra esterna presso istituto
“I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER per la classe di concorso B014 sono state coperte con l'attribuzione di una supplenza annuale rispettivamente a e , entrambi inseriti nelle Persona_3 Persona_2
GPS di seconda fascia (cfr. bollettino delle nomine da GPS sub doc. 9). Ciò significa che, o per rinuncia del o comunque per il verificarsi di un'altra fattispecie risolutiva del rapporto di Per_1 quest'ultimo (ad es. decadenza), il posto presso l' “I.S.I.S. Fermi Mattei” di ER (cattedra interna ed esterna) è tornato ad essere vacante e disponibile per l'assegnazione dell'ambito della procedura
“call veloce” della regione Molise per l'a.s. 2022/2023, ma è stato coperto non con l'immissione in ruolo del ricorrente, scorrendo le posizioni degli elenchi dei partecipanti a detta proceduta, bensì mediante supplenze da GPS.
18. L'amministrazione convenuta avrebbe dovuto invece coprire il posto vacante e disponibile presso tale istituto scolastico mediante l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, collocato nell'elenco degli aspiranti al secondo posto dopo il , in applicazione del disposto dell'art. 5, Per_1 comma 5, del D.M. n. 25/2020, ai sensi del quale “In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dei rispettivi elenchi”. La stessa amministrazione scolastica si è dunque vincolata a coprire il posto rimasto vacante a seguito di rinuncia del vincitore
– a cui per identità di ratio possono assimilarsi altre fattispecie risolutorie come le dimissioni o la decadenza – mediante lo scorrimento delle posizioni dell'elenco e dunque il ricorrente, che era collocato in posizione utile immediatamente dopo l'originario destinatario del contratto a tempo indeterminato poi venuto meno, vantava un vero e proprio diritto all'assunzione. Come chiarito dalla
Suprema Corte, la decisione dell'amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola l'amministrazione a darvi corso, cosicché la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato, verte sul diritto all'assunzione
(Cass. civ. n. 26104/2017; Cass. civ. n. 31427/2021).
19. Quanto alla decorrenza del diritto alla assunzione del ricorrente, occorre richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né a tal fine assume rilevanza l'eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale. Il lavoratore può agire invece a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione o ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni (Cass. civ. n. 28306/2024; Cass. civ. n. 13940/2017), 20. In applicazione dei riferiti principi, per quanto concerne la decorrenza giuridica del diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , questa Controparte_1 può individuarsi alla data del 1° settembre 2022, ai sensi di quanto dispone il comma 1 dell'art. 5 del
D.M. n. 25/2020. Non può invece riconoscersi da tale data anche la decorrenza economica con conseguente diritto alla corresponsione delle retribuzioni, in quanto all'epoca non era perfezionato il relativo rapporto di lavoro, mentre, per quanto concerne il risarcimento dei danni da tardiva assunzione, il ricorrente ha formulato espressa riserva nell'atto introduttivo di agire in separato giudizio.
21. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del nel ruolo del personale docente sulla classe di concorso Controparte_1
B014 con decorrenza giuridica dal 1.9.2022.
22. Le spese processuali sono poste a carico del secondo soccombenza nella Controparte_1 misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di all'assunzione a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del nel ruolo del personale docente sulla classe di Controparte_1 concorso B014 con decorrenza giuridica dal 1.9.2022;
− condanna il al pagamento in favore dei difensori antistatari del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, da liquidarsi in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE NU