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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2934/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO IURATO;
RICORRENTE contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. UMBERTO DI GRANDE;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Dichiarare l'illegittimità e pertanto annullare e/o riformare con ogni statuizione l'impugnata Ingiunzione di pagamento per tutti i motivi di cui in ricorso;
- rideterminare l'importo dovuto in € 7.159,04 (ipotesi 1: eliminazione della sanzione e parziale compensazione delle spese legali: 17,448,75-10.289,71); - in via subordinata, rideterminare l'importo dovuto in € 11.521,22 (ipotesi 2: sanzione pari a ¼ e parziale compensazione delle spese legali: 17.448,75+4.362,18- 10.289,71) - in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, rideterminare l'importo dovuto in € 24.607,79 (ipotesi 3: parziale compensazione delle spese legali: 34.897,5- 10.289,71); - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte resistente:
- Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Confermare la piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 14 del 04/10/2024 emessa dal - Controparte_1 Condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, competenze e onorari di giudizio in favore del Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 4.11.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 emessa e notificata dal di CP_1 in data 4.10.2024 con la quale, in applicazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. CP_1 301/2023 resa inter partes nel giudizio n. 3633/2017 R.G., le veniva ordinato il pagamento della pagina 1 di 4 somma di € 17.448,75 per OS (€ 7.796,25 + € 9.652,50) e della ulteriore somma di € 17.448,75 per sanzione amministrativa al 100%, oltre interessi.
L'odierna ricorrente preliminarmente chiedeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel merito deduceva che, con diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, il Controparte_1 la diffidava al pagamento di € 74.899,00 per il canone OS e di una somma di pari importo per sanzioni amministrative al 100%. La stessa proponeva ricorso avverso detta diffida e instaurava il procedimento n. 3633/2017, che si concludeva con l'accertamento che l'importo dovuto dalla
[...] al era pari ad € 17.448,25 e con la condanna dell'ente al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che rimanevano insolute. In applicazione della sentenza, il Controparte_1 emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 del 4.10.2024, con cui ordinava alla ricorrente non solo il pagamento della somma di € 17.448,25, ma anche il pagamento di una somma di pari importo per sanzioni amministrative al 100%. La ricorrente, pertanto, chiedeva la rideterminazione dell'importo ingiunto, con sottrazione delle sanzioni amministrative e compensazione della restante somma (€ 17.448,25) con le spese legali rimaste insolute (€ 10.289,71); in subordine, chiedeva una riduzione della sanzione amministrativa;
in ulteriore subordine, chiedeva la mera compensazione.
Con memoria di costituzione del 12.9.2025 si costituiva in giudizio il deducendo che Controparte_1 la sanzione amministrativa era stata correttamente applicata al 100% in conformità all'art. 27 del Regolamento OS del e che il debito tributario non poteva essere portato in Controparte_1 compensazione con le spese legali.
Con provvedimento del 24.9.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione va accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, occorre rilevare che è incontroverso, oltre che accertato con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 310 del 16.2.2023 passata in giudicato, che la sia debitrice nei Parte_1 confronti del del canone OS per il periodo intercorrente dal 15.10.14 Controparte_1 all'11.12.15 (€ 17.448,75). L'oggetto del contendere attiene alla debenza dell'ulteriore importo di € 17.448,75 per sanzioni amministrative al 100% a causa del tardivo pagamento di detto importo e alla compensazione del debito eventualmente accertato con il controcredito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'ente locale.
Ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Regolamento OS del Comune di “Per le occupazioni CP_1 permanenti, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione. Per le annualità successive, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento su conto corrente postale intestato al e ai sensi dell'art. 27 c. 1 “Per Controparte_1 l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con un minimo di L.100.000”.
Nel caso di specie, la ricorrente, alla data di diffida dell'ente del 20.6.2017, non aveva provveduto al pagamento del Cosap per gli anni 2013, 2014 e 2015; quindi non aveva provveduto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico (dall'ottobre del 2014 al dicembre del 2015) entro il termine stabilito dall'art. 26 del Regolamento OS (rispettivamente, 30 aprile 2014 e 30 aprile 2015) e le è stata, pertanto, correttamente applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone, ai sensi dell'art. 27.
Sul punto, non può aderirsi ai motivi di opposizione di parte ricorrente.
Anzitutto la ricorrente afferma che, essendo stata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14/2024 emessa in forza della sentenza n. 310/2023 del Tribunale di Ragusa, la stessa non può ingiungere le pagina 2 di 4 somme dovute a titolo di sanzioni per il tardivo versamento del canone OS, atteso che tali sanzioni non costituivano oggetto del giudizio. In realtà, il procedimento n. 3633/2017 R.G. aveva ad oggetto l'accertamento negativo del debito di € 150.420,00 di cui alla diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, emessa dal Comune di nei confronti della tale debito risultava così CP_1 Parte_1 determinato: € 74.899,00 a titolo di importo dovuto per OS;
€ 74.899,00 a titolo di sanzioni amministrative al 100%; la restante parte a titolo di interessi e spese. La sentenza n. 310/2023 si è limitata ad accertare che la non aveva alcun debito a titolo di OS e Parte_1 sanzioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico avvenuta tra il 27.9.2013 ed il 14.10.2014; rimane, invece, ferma la debenza degli importi per il canone e le sanzioni amministrative maturate nel periodo di tempo intercorrente tra il 15.10.2014 e l'11.12.2015. Segnatamente, la pronuncia statuisce “il canone OS e le connesse sanzioni irrogate dal per Controparte_1 l'omesso pagamento e riferite al periodo intercorrente dal 27.9.13 al 14.10.2014 non sono dovuti e pertanto la diffida contestata deve ritenersi, in parte qua, parzialmente illegittima”; nella restante parte
– costituita da canone OS e sanzioni amministrative al 100% per il periodo tra il 15.10.2024 e l'11.12.2025 – la diffida deve ritenersi legittima. Il ha, pertanto, correttamente Controparte_1 ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative.
In secondo luogo, parte ricorrente afferma che se l'ente locale avesse quantificato correttamente il debito già in seno alla diffida di pagamento n. 1/2017, la avrebbe dovuto Parte_1 versare la sola somma di € 17.448,25 senza alcuna maggiorazione sanzionatoria. In realtà, la diffida di pagamento n. 1/2017 già prevedeva la sanzione amministrativa al 100%, in quanto i canoni OS risultavano scaduti rispettivamente a maggio 2013, maggio 2014 e maggio 2015.
Ancora, non può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa a ¼, in applicazione dell'art. 27 c. 3 del Regolamento OS. La norma prevede tale riduzione “nel caso di versamento del canone e della sanzione entro il termine di 60 giorni dall'accertamento, con adesione del contribuente”. Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificata alcuna adesione del contribuente all'accertamento del canone, dal momento che, tanto la diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, quanto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 del 4.10.2024, sono state oggetto di impugnazione;
non risulta che il ricorrente abbia fatto prontezza di pagamento, dopo la diffida del 2017, del canone di € 17.448,25, chiedendo la riduzione della sanzione, né a tanto era impedito dall'emissione di ordinanza ingiunzione per importo di molto superiore.
Infine (ma il motivo non risulta contenuto nel ricorso introduttivo, solo in comparsa conclusionale) non assume rilievo la nuova formulazione del Regolamento OS deliberata in data 30.4.2021, che all'art. 73 prevede l'applicazione di una sanzione pari al 30% in caso di omesso o tardivo versamento del canone. Invero, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (4.10.2024), la stessa è riferibile a crediti maturati in data antecedente, sotto la vigenza del Regolamento OS deliberato in data 5.12.2001, che prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa al 100%.
Deve, invece, essere accolta la domanda proposta in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente, avente ad oggetto la compensazione del suo debito con le somme a lei dovute dal per Controparte_1 le spese legali liquidate dalla sentenza n. 310/2023 e rimaste insolute. Parte resistente nega la possibilità di una compensazione sulla base del presupposto che il OS rappresenti un debito tributario, ma in realtà il OS rappresenta un canone e non un tributo, per cui non sussiste alcun divieto generalizzato di compensazione. Peraltro, dal momento che il regolamento OS del 5.12.2001 nulla prevede in ordine alla compensazione, deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1243 c.c. Ai sensi del comma 1 “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili”. Nel caso di specie, tanto il debito del nei confronti Controparte_1
pagina 3 di 4 della quanto il debito della nei confronti del Parte_1 Parte_1
hanno ad oggetto una somma di denaro, risultano liquidi ed esigibili e derivano da Controparte_1 differenti rapporti, per cui non sussistono ragioni ostative alla compensazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda proposta in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente, il debito della va parzialmente compensato con il Parte_1 controcredito vantato dalla società nei confronti dell'ente locale a titolo di spese legali, in forza della sentenza definitiva n. 310/2023 del Tribunale di Ragusa, per la somma di € 10.289,71. Il restante importo, pari ad € 24.606,79, deve essere corrisposto dalla al Parte_1 CP_1
[...]
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14 del 4.10.2024, ridetermina la somma dovuta dalla ricorrente al Comune di in € 24.606,79; compensa il restante CP_1 debito della ricorrente con il controcredito da lei vantato nei confronti del Comune di per CP_1 l'importo di € 10.289,71; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 05/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2934/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO IURATO;
RICORRENTE contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. UMBERTO DI GRANDE;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Dichiarare l'illegittimità e pertanto annullare e/o riformare con ogni statuizione l'impugnata Ingiunzione di pagamento per tutti i motivi di cui in ricorso;
- rideterminare l'importo dovuto in € 7.159,04 (ipotesi 1: eliminazione della sanzione e parziale compensazione delle spese legali: 17,448,75-10.289,71); - in via subordinata, rideterminare l'importo dovuto in € 11.521,22 (ipotesi 2: sanzione pari a ¼ e parziale compensazione delle spese legali: 17.448,75+4.362,18- 10.289,71) - in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, rideterminare l'importo dovuto in € 24.607,79 (ipotesi 3: parziale compensazione delle spese legali: 34.897,5- 10.289,71); - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte resistente:
- Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Confermare la piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 14 del 04/10/2024 emessa dal - Controparte_1 Condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, competenze e onorari di giudizio in favore del Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 4.11.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 emessa e notificata dal di CP_1 in data 4.10.2024 con la quale, in applicazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. CP_1 301/2023 resa inter partes nel giudizio n. 3633/2017 R.G., le veniva ordinato il pagamento della pagina 1 di 4 somma di € 17.448,75 per OS (€ 7.796,25 + € 9.652,50) e della ulteriore somma di € 17.448,75 per sanzione amministrativa al 100%, oltre interessi.
L'odierna ricorrente preliminarmente chiedeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel merito deduceva che, con diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, il Controparte_1 la diffidava al pagamento di € 74.899,00 per il canone OS e di una somma di pari importo per sanzioni amministrative al 100%. La stessa proponeva ricorso avverso detta diffida e instaurava il procedimento n. 3633/2017, che si concludeva con l'accertamento che l'importo dovuto dalla
[...] al era pari ad € 17.448,25 e con la condanna dell'ente al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che rimanevano insolute. In applicazione della sentenza, il Controparte_1 emetteva l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 del 4.10.2024, con cui ordinava alla ricorrente non solo il pagamento della somma di € 17.448,25, ma anche il pagamento di una somma di pari importo per sanzioni amministrative al 100%. La ricorrente, pertanto, chiedeva la rideterminazione dell'importo ingiunto, con sottrazione delle sanzioni amministrative e compensazione della restante somma (€ 17.448,25) con le spese legali rimaste insolute (€ 10.289,71); in subordine, chiedeva una riduzione della sanzione amministrativa;
in ulteriore subordine, chiedeva la mera compensazione.
Con memoria di costituzione del 12.9.2025 si costituiva in giudizio il deducendo che Controparte_1 la sanzione amministrativa era stata correttamente applicata al 100% in conformità all'art. 27 del Regolamento OS del e che il debito tributario non poteva essere portato in Controparte_1 compensazione con le spese legali.
Con provvedimento del 24.9.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione va accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, occorre rilevare che è incontroverso, oltre che accertato con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 310 del 16.2.2023 passata in giudicato, che la sia debitrice nei Parte_1 confronti del del canone OS per il periodo intercorrente dal 15.10.14 Controparte_1 all'11.12.15 (€ 17.448,75). L'oggetto del contendere attiene alla debenza dell'ulteriore importo di € 17.448,75 per sanzioni amministrative al 100% a causa del tardivo pagamento di detto importo e alla compensazione del debito eventualmente accertato con il controcredito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'ente locale.
Ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Regolamento OS del Comune di “Per le occupazioni CP_1 permanenti, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione. Per le annualità successive, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento su conto corrente postale intestato al e ai sensi dell'art. 27 c. 1 “Per Controparte_1 l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con un minimo di L.100.000”.
Nel caso di specie, la ricorrente, alla data di diffida dell'ente del 20.6.2017, non aveva provveduto al pagamento del Cosap per gli anni 2013, 2014 e 2015; quindi non aveva provveduto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico (dall'ottobre del 2014 al dicembre del 2015) entro il termine stabilito dall'art. 26 del Regolamento OS (rispettivamente, 30 aprile 2014 e 30 aprile 2015) e le è stata, pertanto, correttamente applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone, ai sensi dell'art. 27.
Sul punto, non può aderirsi ai motivi di opposizione di parte ricorrente.
Anzitutto la ricorrente afferma che, essendo stata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14/2024 emessa in forza della sentenza n. 310/2023 del Tribunale di Ragusa, la stessa non può ingiungere le pagina 2 di 4 somme dovute a titolo di sanzioni per il tardivo versamento del canone OS, atteso che tali sanzioni non costituivano oggetto del giudizio. In realtà, il procedimento n. 3633/2017 R.G. aveva ad oggetto l'accertamento negativo del debito di € 150.420,00 di cui alla diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, emessa dal Comune di nei confronti della tale debito risultava così CP_1 Parte_1 determinato: € 74.899,00 a titolo di importo dovuto per OS;
€ 74.899,00 a titolo di sanzioni amministrative al 100%; la restante parte a titolo di interessi e spese. La sentenza n. 310/2023 si è limitata ad accertare che la non aveva alcun debito a titolo di OS e Parte_1 sanzioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico avvenuta tra il 27.9.2013 ed il 14.10.2014; rimane, invece, ferma la debenza degli importi per il canone e le sanzioni amministrative maturate nel periodo di tempo intercorrente tra il 15.10.2014 e l'11.12.2015. Segnatamente, la pronuncia statuisce “il canone OS e le connesse sanzioni irrogate dal per Controparte_1 l'omesso pagamento e riferite al periodo intercorrente dal 27.9.13 al 14.10.2014 non sono dovuti e pertanto la diffida contestata deve ritenersi, in parte qua, parzialmente illegittima”; nella restante parte
– costituita da canone OS e sanzioni amministrative al 100% per il periodo tra il 15.10.2024 e l'11.12.2025 – la diffida deve ritenersi legittima. Il ha, pertanto, correttamente Controparte_1 ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative.
In secondo luogo, parte ricorrente afferma che se l'ente locale avesse quantificato correttamente il debito già in seno alla diffida di pagamento n. 1/2017, la avrebbe dovuto Parte_1 versare la sola somma di € 17.448,25 senza alcuna maggiorazione sanzionatoria. In realtà, la diffida di pagamento n. 1/2017 già prevedeva la sanzione amministrativa al 100%, in quanto i canoni OS risultavano scaduti rispettivamente a maggio 2013, maggio 2014 e maggio 2015.
Ancora, non può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa a ¼, in applicazione dell'art. 27 c. 3 del Regolamento OS. La norma prevede tale riduzione “nel caso di versamento del canone e della sanzione entro il termine di 60 giorni dall'accertamento, con adesione del contribuente”. Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificata alcuna adesione del contribuente all'accertamento del canone, dal momento che, tanto la diffida di pagamento n. 1 del 20.6.2017, quanto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14 del 4.10.2024, sono state oggetto di impugnazione;
non risulta che il ricorrente abbia fatto prontezza di pagamento, dopo la diffida del 2017, del canone di € 17.448,25, chiedendo la riduzione della sanzione, né a tanto era impedito dall'emissione di ordinanza ingiunzione per importo di molto superiore.
Infine (ma il motivo non risulta contenuto nel ricorso introduttivo, solo in comparsa conclusionale) non assume rilievo la nuova formulazione del Regolamento OS deliberata in data 30.4.2021, che all'art. 73 prevede l'applicazione di una sanzione pari al 30% in caso di omesso o tardivo versamento del canone. Invero, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (4.10.2024), la stessa è riferibile a crediti maturati in data antecedente, sotto la vigenza del Regolamento OS deliberato in data 5.12.2001, che prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa al 100%.
Deve, invece, essere accolta la domanda proposta in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente, avente ad oggetto la compensazione del suo debito con le somme a lei dovute dal per Controparte_1 le spese legali liquidate dalla sentenza n. 310/2023 e rimaste insolute. Parte resistente nega la possibilità di una compensazione sulla base del presupposto che il OS rappresenti un debito tributario, ma in realtà il OS rappresenta un canone e non un tributo, per cui non sussiste alcun divieto generalizzato di compensazione. Peraltro, dal momento che il regolamento OS del 5.12.2001 nulla prevede in ordine alla compensazione, deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1243 c.c. Ai sensi del comma 1 “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili”. Nel caso di specie, tanto il debito del nei confronti Controparte_1
pagina 3 di 4 della quanto il debito della nei confronti del Parte_1 Parte_1
hanno ad oggetto una somma di denaro, risultano liquidi ed esigibili e derivano da Controparte_1 differenti rapporti, per cui non sussistono ragioni ostative alla compensazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda proposta in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente, il debito della va parzialmente compensato con il Parte_1 controcredito vantato dalla società nei confronti dell'ente locale a titolo di spese legali, in forza della sentenza definitiva n. 310/2023 del Tribunale di Ragusa, per la somma di € 10.289,71. Il restante importo, pari ad € 24.606,79, deve essere corrisposto dalla al Parte_1 CP_1
[...]
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14 del 4.10.2024, ridetermina la somma dovuta dalla ricorrente al Comune di in € 24.606,79; compensa il restante CP_1 debito della ricorrente con il controcredito da lei vantato nei confronti del Comune di per CP_1 l'importo di € 10.289,71; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 05/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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