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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1403/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1567/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 13/11/2017, depositato presso questa
Commissione in data 21/11/2017, e rubricato al n. 2345/17 R.G., la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal Dr. Difensore_1 , ricorre avverso l' avviso di accertamento in epigrafe, contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, con cui quest'ultima ha accertato il reddito da impresa per l'anno 2015.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi, ampiamente esposti nell'atto:
1) inesistenza notifica;
2) Nullità per difetto di sottoscrizione, perche' sottoscritto da funzionario delegato in mancanza di delega;
3) Mancata indicazione responsabile procedimento;
4) Genericità interessi;
5) Illegittimità aggio;
6) Mancata previa instaurazione contraddittorio;
mancanza motivazione;
7) Mancanza presupposto impositivo;
8) Illegittimità sanzioni.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, previa sospensione dell'esecutivita' del provvedimento, con il favore delle spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per deposito del ricorso prima del decorso dei termini di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 e nel merito chiedendone il rigetto.
In esito all'odierna udienza del 14/2/2023, La Corte ha posto la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione preliminare d'improcedibilità del ricorso, essendo abbondamente decorsi i termini di legge al momento della trattazione della causa.
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' fondato.
Invero, fondato appare il secondo motivo di ricorso, - che ha carattere del tutto assorbente, - con cui il ricorrente ha eccepito la nullita' dell'avviso d'accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73, per carenza di delega da parte del capo dell'Ufficio al soggetto che ha sottoscritto l'avviso. In punto di fatto, osserva la Commissione che l'avviso impugnato risulta sottoscritto nella seguente maniera:
“ Il Capo Team Controlli 1 Nominativo_1 su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2 coma da atto prot. N. 4425/RAI/2017 del 7.8.2017 ”.
Orbene, - a fronte dell'espresso motivo di ricorso con cui la società ricorrente ha eccepito la mancanza di una valida delega da parte del direttore provinciale dell'Agenzia, alla delegata Nom._1 che ha sottoscritto l'avviso, - osserva la Commissione che l'Agenzia delle Entrate ha del tutto omesso di produrre in atti la suddetta delega, oggetto del secondo motivo di ricorso, che non si rinviene in atti contrariamente a quanto affermato nella memoria di costituzione.
A fronte di tale omessa produzione, il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 42 DPR 600/73 deve ritenersi fondato.
Invero, secondo l'orientamento del tutto consolidato del S.C., l'avviso d'accertamento e' nullo, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/73, se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In particolare e' stato chiarito che “ Se la sottoscrizione non e' quella del capo dell'Ufficio titolare ma di un funzionario, - come e' avvenuto nel caso in esame,- incombe sull'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell'ufficio, poiche' il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario alla sottoscrizione dovendo il potere di organizzazione esser in concreto riferibile al capo dell'Ufficio” ( Cass.
2012/17400; e da ultimo, in un caso ove la delega, quanto meno, era stata prodotta ma era del tutto in bianco, la recente Cass. 22803/2015).
Dall'accoglimento del secondo motivo deriva l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato e consegue l'assorbimento di tutte le altre questioni dibattute inter partes.
Sussistendo giusti motivi, date le ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Rappresentante_1 con atto del 13 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
- L'art. 15, c.1, primo periodo, del D.Lgs. 546/92, recita: “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza”.
La condanna ha lo scopo di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del proprio diritto ed è consequenziale alla prevista obbligatorietà dell'assistenza tecnico-professionale nei giudizi aventi le Commissioni Tributarie.
Il Giudice Tributario, quindi, deve applicare il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza (victus victori), per evitare che la necessità di ricorrere al giudice non debba tornare a danno di chi ha ragione, affermazione questa complementare a quella secondo cui si ha certamente diritto di aver torto, ma non si può pretendere di averlo gratis.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 5 e depositata il 17
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni e appello incidentale, eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. In primo luogo, la parte appellata muove da una ricostruzione puntuale dello sviluppo del giudizio di primo grado, sottolineando come la sentenza impugnata abbia accolto la censura relativa al supposto difetto di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento, con esclusivo riferimento all'omessa allegazione della delega di firma cui l'atto stesso si riferiva, ex art. 42 DPR n. 600/1973. In questo contesto, la difesa erariale contesta con fermezza la motivazione della decisione, affermando che la sottoscrizione effettuata da funzionario su delega documentalmente conferita integra pienamente i requisiti formali richiesti dalla normativa vigente, risultando pertanto legittima. A riprova di ciò, produce in secondo grado la delega di firma, evidenziando — con richiamo alla giurisprudenza di legittimità — la piena sanabilità del vizio formale mediante produzione documentale anche nella fase di gravame, stante la natura sostanziale dell'avviso di accertamento e la non attinenza della delega alla legittimazione processuale.
In secondo luogo, la parte appellata affronta con argomentazioni solide e sistematiche tutte le eccezioni ulteriori proposte dall' appellante principale.
Evidenzia come, in materia tributaria, la validità e l'efficacia dell'avviso di accertamento non possano essere compromesse da meri vizi di notificazione, giacché la sanatoria per raggiungimento dello scopo — ex art. 156 c. p. c. — costituisce parametro fondamentale: l'atto, ove recapitato e conosciuto effettivamente dal contribuente, esprime idoneità a produrre effetti anche in presenza di eventuali irregolarità meramente formali.
La difesa fiscale contesta inoltre l'asserita nullità dell'atto per pretesa mancata indicazione del responsabile del procedimento, dimostrando la completezza degli elementi soggettivi all'interno della motivazione dell'atto impugnato, così come richiesto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Parimenti, vengono confutate con precisione le doglianze in punto di preteso difetto di motivazione, vizio di calcolo, obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e quantificazione delle sanzioni, richiamando la giurisprudenza più autorevole — sia costituzionale che di legittimità — ove si afferma come il contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo in specifiche ipotesi, e non rappresenti principio indiscriminato di tutti i procedimenti accertativi.
Sul piano del merito, la Direzione Provinciale sottolinea la completezza e correttezza dell'attività istruttoria e motivazionale posta in essere nella redazione e notifica dell'atto impugnato. Insiste altresì sull'onere probatorio gravante sulla società appellante, la quale, a fronte di comprovate contestazioni circa l'indeducibilità dei costi, non ha fornito supporto documentale idoneo a comprovare sia la sussistenza che l'inerenza delle spese dedotte, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legislazione fiscale e confermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, la parte appellata fonda la propria pretesa in giudizio su una solida base normativa, confortata da orientamenti interpretativi consolidati, dimostrando la correttezza dell'operato amministrativo e l'infondatezza delle eccezioni mosse dall'appellante principale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la contribuente avendo ottenuto l'accoglimento del ricorso, avrebbe avuto diritto alla condanna dell'Ufficio alle spese, richiamando il principio di cui all'art.15 D. Lgs.546/1992 (“le spese seguono la soccombenza”),
e contestando la sussistenza dei presupposti per la compensazione. L'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.42 DPR 600/1973, sostenendo che: l'atto è stato sottoscritto da funzionario indicato “su delega”; la delega può essere provata e prodotta anche nel grado di appello;
in questa sede vengono depositati gli atti dispositivi/deleghe (come indicati in atti) attestanti la validità del conferimento del potere di firma;
l'annullamento di primo grado sarebbe, pertanto, ingiustificato e l'avviso dovrebbe essere confermato nel merito.
L'appello incidentale è fondato. In primo grado l'annullamento dell'avviso è stato pronunciato per mancata produzione dell'atto di delega, ritenendo non dimostrato il potere del sottoscrittore. Nel giudizio di appello, tuttavia, l'Ufficio ha prodotto gli atti dispositivi richiamati (delega/atti di organizzazione interna) che, secondo quanto dedotto e documentato, attribuiscono al funzionario firmatario il potere di sottoscrizione dell'avviso.
La questione attiene alla validità sostanziale dell'atto impositivo in relazione al requisito formale della sottoscrizione;
una volta che l'Amministrazione, in presenza di contestazione del contribuente, dimostri documentalmente l'esistenza della delega, viene meno il presupposto su cui si è fondato l'annullamento in primo grado. Ne consegue che: l'avviso non può dirsi nullo per difetto di sottoscrizione/delega; deve essere riformata la pronuncia che aveva accolto il ricorso per tale ragione.
Caduto il motivo assorbente accolto in primo grado, occorre esaminare le ulteriori doglianze della società contribuente, per quanto ancora rilevanti. Dall'esame degli atti e delle difese: Notifica dell'avviso: la censura incentrata sull'asserita inesistenza/nullità della notifica non risulta fondata, atteso che la conoscenza dell'atto e la proposizione del ricorso integrano comunque raggiungimento dello scopo nei limiti consentiti dal sistema delle nullità, e la doglianza si risolve in un rilievo meramente formale non idoneo a travolgere l'atto laddove l'atto sia stato effettivamente conosciuto e impugnato. Responsabile del procedimento: dalla ricostruzione dell'Ufficio risulta l'indicazione dei riferimenti funzionali riportata nell'atto; la censura non appare quindi idonea a determinare invalidità, non emergendo in concreto una lesione del diritto di difesa. Oneri/aggio e interessi:
l'atto richiama le basi normative e fornisce elementi sufficienti per la determinazione;
l'eventuale quantificazione “mobile” dipende dalla data del pagamento, non conoscibile ex ante, e non integra di per sé vizio invalidante. Motivazione e allegazioni: l'avviso richiama il PVC e ne riproduce i contenuti essenziali, risultando in atti che il contribuente ne aveva conoscenza;
la motivazione consente la piena comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa. Contraddittorio endoprocedimentale: non emerge, nella fattispecie, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per la tipologia di controllo descritta, né è allegata/provata una concreta lesione difensiva tale da determinare invalidità dell'atto. Merito delle riprese
(inerenza, indeducibilità, IVA indetraibile, operazioni contestate): la contribuente non risulta avere fornito prova sufficiente e specifica a confutazione dei rilievi e a dimostrazione dei presupposti di deducibilità/ detraibilità (inerenza, congruità, effettività), restando la contestazione sul piano assertivo. Sanzioni: non risultano dedotte specifiche ragioni idonee a infirmare il trattamento sanzionatorio, essendo indicate le disposizioni applicate e non emergendo vizi autonomi tali da incidere sulla legittimità complessiva. Pertanto, il ricorso originario deve essere rigettato.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza: le spese del primo grado, in riforma della sentenza impugnata, vanno poste a carico della contribuente;
le spese del presente grado di appello (in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale) vanno parimenti poste a carico della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S. r. l.;
accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento SDC TY7031B00982-2017 relativo al periodo d'imposta 2015;
Condanna la società Ric._1 S.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1567/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00982/2017 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 13/11/2017, depositato presso questa
Commissione in data 21/11/2017, e rubricato al n. 2345/17 R.G., la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal Dr. Difensore_1 , ricorre avverso l' avviso di accertamento in epigrafe, contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, con cui quest'ultima ha accertato il reddito da impresa per l'anno 2015.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi, ampiamente esposti nell'atto:
1) inesistenza notifica;
2) Nullità per difetto di sottoscrizione, perche' sottoscritto da funzionario delegato in mancanza di delega;
3) Mancata indicazione responsabile procedimento;
4) Genericità interessi;
5) Illegittimità aggio;
6) Mancata previa instaurazione contraddittorio;
mancanza motivazione;
7) Mancanza presupposto impositivo;
8) Illegittimità sanzioni.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, previa sospensione dell'esecutivita' del provvedimento, con il favore delle spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per deposito del ricorso prima del decorso dei termini di cui all'art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 e nel merito chiedendone il rigetto.
In esito all'odierna udienza del 14/2/2023, La Corte ha posto la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione preliminare d'improcedibilità del ricorso, essendo abbondamente decorsi i termini di legge al momento della trattazione della causa.
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' fondato.
Invero, fondato appare il secondo motivo di ricorso, - che ha carattere del tutto assorbente, - con cui il ricorrente ha eccepito la nullita' dell'avviso d'accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73, per carenza di delega da parte del capo dell'Ufficio al soggetto che ha sottoscritto l'avviso. In punto di fatto, osserva la Commissione che l'avviso impugnato risulta sottoscritto nella seguente maniera:
“ Il Capo Team Controlli 1 Nominativo_1 su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2 coma da atto prot. N. 4425/RAI/2017 del 7.8.2017 ”.
Orbene, - a fronte dell'espresso motivo di ricorso con cui la società ricorrente ha eccepito la mancanza di una valida delega da parte del direttore provinciale dell'Agenzia, alla delegata Nom._1 che ha sottoscritto l'avviso, - osserva la Commissione che l'Agenzia delle Entrate ha del tutto omesso di produrre in atti la suddetta delega, oggetto del secondo motivo di ricorso, che non si rinviene in atti contrariamente a quanto affermato nella memoria di costituzione.
A fronte di tale omessa produzione, il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 42 DPR 600/73 deve ritenersi fondato.
Invero, secondo l'orientamento del tutto consolidato del S.C., l'avviso d'accertamento e' nullo, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/73, se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In particolare e' stato chiarito che “ Se la sottoscrizione non e' quella del capo dell'Ufficio titolare ma di un funzionario, - come e' avvenuto nel caso in esame,- incombe sull'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell'ufficio, poiche' il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario alla sottoscrizione dovendo il potere di organizzazione esser in concreto riferibile al capo dell'Ufficio” ( Cass.
2012/17400; e da ultimo, in un caso ove la delega, quanto meno, era stata prodotta ma era del tutto in bianco, la recente Cass. 22803/2015).
Dall'accoglimento del secondo motivo deriva l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato e consegue l'assorbimento di tutte le altre questioni dibattute inter partes.
Sussistendo giusti motivi, date le ragioni della decisione, per compensare integralmente le spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Rappresentante_1 con atto del 13 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
- L'art. 15, c.1, primo periodo, del D.Lgs. 546/92, recita: “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza”.
La condanna ha lo scopo di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del proprio diritto ed è consequenziale alla prevista obbligatorietà dell'assistenza tecnico-professionale nei giudizi aventi le Commissioni Tributarie.
Il Giudice Tributario, quindi, deve applicare il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza (victus victori), per evitare che la necessità di ricorrere al giudice non debba tornare a danno di chi ha ragione, affermazione questa complementare a quella secondo cui si ha certamente diritto di aver torto, ma non si può pretendere di averlo gratis.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 5 e depositata il 17
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni e appello incidentale, eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. In primo luogo, la parte appellata muove da una ricostruzione puntuale dello sviluppo del giudizio di primo grado, sottolineando come la sentenza impugnata abbia accolto la censura relativa al supposto difetto di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento, con esclusivo riferimento all'omessa allegazione della delega di firma cui l'atto stesso si riferiva, ex art. 42 DPR n. 600/1973. In questo contesto, la difesa erariale contesta con fermezza la motivazione della decisione, affermando che la sottoscrizione effettuata da funzionario su delega documentalmente conferita integra pienamente i requisiti formali richiesti dalla normativa vigente, risultando pertanto legittima. A riprova di ciò, produce in secondo grado la delega di firma, evidenziando — con richiamo alla giurisprudenza di legittimità — la piena sanabilità del vizio formale mediante produzione documentale anche nella fase di gravame, stante la natura sostanziale dell'avviso di accertamento e la non attinenza della delega alla legittimazione processuale.
In secondo luogo, la parte appellata affronta con argomentazioni solide e sistematiche tutte le eccezioni ulteriori proposte dall' appellante principale.
Evidenzia come, in materia tributaria, la validità e l'efficacia dell'avviso di accertamento non possano essere compromesse da meri vizi di notificazione, giacché la sanatoria per raggiungimento dello scopo — ex art. 156 c. p. c. — costituisce parametro fondamentale: l'atto, ove recapitato e conosciuto effettivamente dal contribuente, esprime idoneità a produrre effetti anche in presenza di eventuali irregolarità meramente formali.
La difesa fiscale contesta inoltre l'asserita nullità dell'atto per pretesa mancata indicazione del responsabile del procedimento, dimostrando la completezza degli elementi soggettivi all'interno della motivazione dell'atto impugnato, così come richiesto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Parimenti, vengono confutate con precisione le doglianze in punto di preteso difetto di motivazione, vizio di calcolo, obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e quantificazione delle sanzioni, richiamando la giurisprudenza più autorevole — sia costituzionale che di legittimità — ove si afferma come il contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo in specifiche ipotesi, e non rappresenti principio indiscriminato di tutti i procedimenti accertativi.
Sul piano del merito, la Direzione Provinciale sottolinea la completezza e correttezza dell'attività istruttoria e motivazionale posta in essere nella redazione e notifica dell'atto impugnato. Insiste altresì sull'onere probatorio gravante sulla società appellante, la quale, a fronte di comprovate contestazioni circa l'indeducibilità dei costi, non ha fornito supporto documentale idoneo a comprovare sia la sussistenza che l'inerenza delle spese dedotte, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legislazione fiscale e confermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, la parte appellata fonda la propria pretesa in giudizio su una solida base normativa, confortata da orientamenti interpretativi consolidati, dimostrando la correttezza dell'operato amministrativo e l'infondatezza delle eccezioni mosse dall'appellante principale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la contribuente avendo ottenuto l'accoglimento del ricorso, avrebbe avuto diritto alla condanna dell'Ufficio alle spese, richiamando il principio di cui all'art.15 D. Lgs.546/1992 (“le spese seguono la soccombenza”),
e contestando la sussistenza dei presupposti per la compensazione. L'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.42 DPR 600/1973, sostenendo che: l'atto è stato sottoscritto da funzionario indicato “su delega”; la delega può essere provata e prodotta anche nel grado di appello;
in questa sede vengono depositati gli atti dispositivi/deleghe (come indicati in atti) attestanti la validità del conferimento del potere di firma;
l'annullamento di primo grado sarebbe, pertanto, ingiustificato e l'avviso dovrebbe essere confermato nel merito.
L'appello incidentale è fondato. In primo grado l'annullamento dell'avviso è stato pronunciato per mancata produzione dell'atto di delega, ritenendo non dimostrato il potere del sottoscrittore. Nel giudizio di appello, tuttavia, l'Ufficio ha prodotto gli atti dispositivi richiamati (delega/atti di organizzazione interna) che, secondo quanto dedotto e documentato, attribuiscono al funzionario firmatario il potere di sottoscrizione dell'avviso.
La questione attiene alla validità sostanziale dell'atto impositivo in relazione al requisito formale della sottoscrizione;
una volta che l'Amministrazione, in presenza di contestazione del contribuente, dimostri documentalmente l'esistenza della delega, viene meno il presupposto su cui si è fondato l'annullamento in primo grado. Ne consegue che: l'avviso non può dirsi nullo per difetto di sottoscrizione/delega; deve essere riformata la pronuncia che aveva accolto il ricorso per tale ragione.
Caduto il motivo assorbente accolto in primo grado, occorre esaminare le ulteriori doglianze della società contribuente, per quanto ancora rilevanti. Dall'esame degli atti e delle difese: Notifica dell'avviso: la censura incentrata sull'asserita inesistenza/nullità della notifica non risulta fondata, atteso che la conoscenza dell'atto e la proposizione del ricorso integrano comunque raggiungimento dello scopo nei limiti consentiti dal sistema delle nullità, e la doglianza si risolve in un rilievo meramente formale non idoneo a travolgere l'atto laddove l'atto sia stato effettivamente conosciuto e impugnato. Responsabile del procedimento: dalla ricostruzione dell'Ufficio risulta l'indicazione dei riferimenti funzionali riportata nell'atto; la censura non appare quindi idonea a determinare invalidità, non emergendo in concreto una lesione del diritto di difesa. Oneri/aggio e interessi:
l'atto richiama le basi normative e fornisce elementi sufficienti per la determinazione;
l'eventuale quantificazione “mobile” dipende dalla data del pagamento, non conoscibile ex ante, e non integra di per sé vizio invalidante. Motivazione e allegazioni: l'avviso richiama il PVC e ne riproduce i contenuti essenziali, risultando in atti che il contribuente ne aveva conoscenza;
la motivazione consente la piena comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa. Contraddittorio endoprocedimentale: non emerge, nella fattispecie, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per la tipologia di controllo descritta, né è allegata/provata una concreta lesione difensiva tale da determinare invalidità dell'atto. Merito delle riprese
(inerenza, indeducibilità, IVA indetraibile, operazioni contestate): la contribuente non risulta avere fornito prova sufficiente e specifica a confutazione dei rilievi e a dimostrazione dei presupposti di deducibilità/ detraibilità (inerenza, congruità, effettività), restando la contestazione sul piano assertivo. Sanzioni: non risultano dedotte specifiche ragioni idonee a infirmare il trattamento sanzionatorio, essendo indicate le disposizioni applicate e non emergendo vizi autonomi tali da incidere sulla legittimità complessiva. Pertanto, il ricorso originario deve essere rigettato.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza: le spese del primo grado, in riforma della sentenza impugnata, vanno poste a carico della contribuente;
le spese del presente grado di appello (in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale) vanno parimenti poste a carico della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S. r. l.;
accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento SDC TY7031B00982-2017 relativo al periodo d'imposta 2015;
Condanna la società Ric._1 S.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)