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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 635 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nato a [...], il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. TALANAS GIUSEPPE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Nuoro, p.zza Santa Maria n. 17, e Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. SANNA GIOVANNA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via Manzoni n. 28;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti Condizioni:
I- Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Persona_1
dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente dello stesso presso la madre:
II- La casa familiare in Orune in Via Raffaello, 4 – 3° piano rimane assegnata alla madre
[...]
, nella quale rimane fissata la residenza della figlia divenuta maggiorenne. Parte_2 Per_2
III- l Signor si obbliga a versare un assegno mensile di mantenimento di euro Parte_3
250,00 (duecentocinquantaeuro) a favore della figlia studentessa universitaria e, pertanto, Per_2
economicamente non autonoma, e un assegno mensile di mantenimento di euro 250,00
(duecentocinquantaeuro) a favore del figlio minore Il Signor Persona_1 Parte_3
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si obbliga a versare la somma di euro 500,00 per il titolo di cui al punto che precede, mediante accredito sul conto corrente intestato a in essere presso Parte_2 Controparte_1
con adeguamenti ISTAT, come per legge. Le spese straordinarie quali tasse scolastiche, tasse universitarie, viaggi a scopo di istruzione, pratica di discipline sportive, spese mediche, da concordare e documentare saranno sostenute dai Signori e Parte_3 Parte_2
nella misura del 50% ciascuno.
[...]
IV- I figli e , secondo libera scelta, potranno coabitare e frequentare la casa paterna Per_2 Per_1
quando lo vorranno, nel rispetto delle loro esigenze di studio;
gli stessi trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente con uno dei genitori o, previo accordo di entrambi, potranno trascorrere la vigilia con l'uno, e il successivo giorno festivo con l'altro genitore, secondo il criterio della turnazione e sempre nel rispetto della volontà dei figli. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli sarà presa in accordo tra i genitori.
e s'impegnano ad agevolare il rapporto parentale tra i Parte_4 Parte_2
figli e con i parenti del ramo paterno e materno. Per_2 Per_1
VI- Preliminarmente le parti danno atto di aver parzialmente attuato gli impegni di natura patrimoniale assunti in sede di separazione personale dei coniugi.
VIa – Infatti, con atto pubblico del 19.07.2023 a rogito Dott.ssa , Notaio in Persona_3
Nuoro, trascritto al numero 13069R.P. E al numero Raccolta 9959, la SI Parte_2
ha trasferito a favore del Signor il terreno a uso pascolativo, sito in agro di Parte_1
Nuoro, distinto nel C.T. Fg. 7 mapp. 36- mapp. 37 ex mappale 3, e foglio 7 mappali 6-7-8-12-22-27,
Fg. 13 mapp. 4, denominato “ “, con i fabbricati rurali soprastanti. Persona_4
VI b- A modifica degli accordi intervenuti in sede di separazione personale dei coniugi, con il presente ricorso, rinuncia a qualsiasi pretesa dominicale relativamente al locale Parte_1
a uso commerciale sito in Orune in Corso Repubblica, distinto nel NCEU al Fg. 28 mapp. 93, confinante a proprietà proprietà riconoscendo l'esclusiva titolarità del predetto Pt_3 Per_5
locale in capo alla SI , già titolare dell'intero in forza di atto pubblico di Parte_2
compravendita.
VI c- La SI dichiara e riconosce di aver ricevuto da parte del Signor Parte_2
, a tacitazione di ogni pretesa, la restituzione della somma di euro 15.000/00 Parte_3
(quindicimila euro), avendo la stessa cofinanziato a suo tempo l'acquisto del terreno meglio descritto al punto VI a- di cui sopra.
VI d- Che il Sig. , in data successiva al deposito del Decreto di omologa della Parte_1
separazione, con atto pubblico del 12.01.2022 -Notaio Dott. ha acquistato ½ del Persona_6
diritto di piena proprietà della seguente unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito nel
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Comune di Nuoro, Via Togliatti, 36, distinta al Fg. 52 particella 2761 sub 27 e in relazione alla quale la SI dichiara di rinunciare ad ogni pretesa e diritto relativamente al Parte_2 suddetto immobile”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 25.6.2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 11/07/2024, e Parte_5 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Orune il g. 8.06.2002; che
[...] dall'unione sono nati due figli: il 7.09.2003, e , il 1.5.2007; che il Tribunale di Nuoro Per_2 Per_1
con decreto del 2.08.2021 ha omologato la separazione dei coniugi;
che sono trascorsi i termini previsti dalla legge per ottenere la pronuncia del divorzio, durante i quali i ricorrenti non si sono riconciliati.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del g. 10.10.2024, le parti presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso.
La causa è stata rimessa a Collegio per la decisione.
***
1. La domanda di divorzio avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dal conseguente decreto di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora i coniugi non si sono riconciliati.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
2. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore, ormai diciasettenne, si ritiene che le condizioni indicate corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono, inoltre, manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
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4. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orune il g. 8.06.2002, tra nato a [...], il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orune, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.11.2024
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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