CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1125/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Piazza Regina Margherita, 1 80040 Luogo_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210084893239000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5272/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1125/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15057/2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1
nei confronti dello stessa ER e del Comune si Luogo_1, con le spese e competenze di giudizio compensate.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n.
071.2021.00848932.39.000 notificata in data 27.01.2023 avente ad oggetto IMU per l'anno 2013.
Il contribuente aveva dedotto in particolare omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito.
Si era costituita la Riscossione sostenendo la propria estraneità alle attività poste in essere prima della emissione della cartella e la avvenuta preventiva notifica dell'avviso, ma non provandola, nonostante la comunicazione del giudizio all'Amministrazione comunale.
Non si era costituito il Comune.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione deposita copia della notifica dell'Avviso di Accertamento prot.n.11303 del 01.10.2018, notificato in data 24.11.2018 mediante consegna a mezzo raccomandata a/r alla sig.ra Resistente_1 presso la sua residenza in Luogo_1 (NA) alla Indirizzo_1
Si è costituita la contribuente sostenendo la inammissibilità della produzione di documenti in appello e lamentando la genericità dell'atto di appell;
depositando altresì articolata memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado ribadisce il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emesso dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, poteva, nel regime previgente alla modifica processuale entrata in vigore il 5 gennaio 2024, agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che fosse configurabile alcun litisconsorzio necessario tra l'uno e l'altro, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.
Questa Corte ritiene che sempre preliminarmente vada esaminata la questione, rilevabile d'ufficio, della possibilità o meno della nuova produzione in appello ad opera di una delle parti non costituite in primo grado,
o , anche se costituite con produzione documentale omessa o tardiva.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'atto, atteso che lo stesso consente di individuare la doglianza dell'appellante rispetto alla decisione del primo giudice, alla luce della documentazione versata in atti a sostegno dell'appello stesso.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
La documentazione prodotta, come sopra riportato, dimostra l'esercizio tempestivo della pretesa dell'amministrazione e l'infondatezza delle doglianze del contribuente.
In considerazione di quanto sopra l'appello, che lamentava l'accoglimento della domanda del contribuente per omessa notifica dell'atto presupposto, del quale si produceva la intervenuta notifica nel rispetto del citato art. 58, e pertanto pienamente ammissibile, va accolto con riforma della impugnata decisione
Le spese dell'intero giudizio grado possono essere compensate in ragione della complessità e novità della questione sulla quale si rendeva necessaria una pronuncia giurisdizionale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso.
Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Il Presidente estensore
AL MO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1125/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Piazza Regina Margherita, 1 80040 Luogo_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210084893239000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5272/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1125/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15057/2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1
nei confronti dello stessa ER e del Comune si Luogo_1, con le spese e competenze di giudizio compensate.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n.
071.2021.00848932.39.000 notificata in data 27.01.2023 avente ad oggetto IMU per l'anno 2013.
Il contribuente aveva dedotto in particolare omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito.
Si era costituita la Riscossione sostenendo la propria estraneità alle attività poste in essere prima della emissione della cartella e la avvenuta preventiva notifica dell'avviso, ma non provandola, nonostante la comunicazione del giudizio all'Amministrazione comunale.
Non si era costituito il Comune.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione deposita copia della notifica dell'Avviso di Accertamento prot.n.11303 del 01.10.2018, notificato in data 24.11.2018 mediante consegna a mezzo raccomandata a/r alla sig.ra Resistente_1 presso la sua residenza in Luogo_1 (NA) alla Indirizzo_1
Si è costituita la contribuente sostenendo la inammissibilità della produzione di documenti in appello e lamentando la genericità dell'atto di appell;
depositando altresì articolata memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado ribadisce il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emesso dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, poteva, nel regime previgente alla modifica processuale entrata in vigore il 5 gennaio 2024, agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che fosse configurabile alcun litisconsorzio necessario tra l'uno e l'altro, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.
Questa Corte ritiene che sempre preliminarmente vada esaminata la questione, rilevabile d'ufficio, della possibilità o meno della nuova produzione in appello ad opera di una delle parti non costituite in primo grado,
o , anche se costituite con produzione documentale omessa o tardiva.
Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'atto, atteso che lo stesso consente di individuare la doglianza dell'appellante rispetto alla decisione del primo giudice, alla luce della documentazione versata in atti a sostegno dell'appello stesso.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
La documentazione prodotta, come sopra riportato, dimostra l'esercizio tempestivo della pretesa dell'amministrazione e l'infondatezza delle doglianze del contribuente.
In considerazione di quanto sopra l'appello, che lamentava l'accoglimento della domanda del contribuente per omessa notifica dell'atto presupposto, del quale si produceva la intervenuta notifica nel rispetto del citato art. 58, e pertanto pienamente ammissibile, va accolto con riforma della impugnata decisione
Le spese dell'intero giudizio grado possono essere compensate in ragione della complessità e novità della questione sulla quale si rendeva necessaria una pronuncia giurisdizionale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso.
Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Il Presidente estensore
AL MO