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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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- 1. Mediazione demandata: basta la pec al difensoreEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 27 marzo 2026
È valida la convocazione al primo incontro di mediazione trasmessa dall'organismo via PEC al procuratore costituito nel giudizio già pendente, non essendo necessaria, ai fini della procedibilità, la comunicazione personale alla parte, purché il mezzo adottato sia concretamente idoneo ad assicurarne la conoscibilità. Tribunale di Arezzo, sent. n. 773/2025 Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 773/2025, ha affrontato una questione pratica, ossia quella della validità del procedimento conciliativo quando la convocazione al primo incontro sia stata trasmessa via PEC al solo difensore costituito e non direttamente alla parte. Nel caso di specie, l'opponente aveva eccepito che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice con rappresentanza
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AN SA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023) con il quale è stato ingiunto a Parte_2
e - quest'ultime in qualità di fideiussori del debitore CP_3 Parte_1 principale, - il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.445,70, a titolo di Parte_2 saldo del conto corrente affidato n. 361648 aperto in data 9.09.2011.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente ha dedotto i seguenti motivi: carenza di prova del credito vantato dalla banca;
nullità della clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente ha così concluso:
pagina 1 di 9 “Piaccia all'ON. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa
2)Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza e/o inesistenza dell'esposizione debitoria, o rideterminare il debito alla luce delle motivazioni di cui in narrativa;
3)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della società convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e/o comunque ridurla nei limiti del giusto e dovuto;
4)Con vittoria di spese e competenze legali e clausola di distrazione.”
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha contestato la fondatezza delle avverse Controparte_1 deduzioni e ha allegato: di aver adeguatamente provato la sussistenza del credito;
il rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; la pattuizione della capitalizzazione trimestrale per interessi attivi e passivi;
l'applicazione di interessi sotto la soglia usura;
la mancata previsione di commissioni di massimo scoperto.
Parte opposta ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto nel merito respingere l'avversaria opposizione e confermare il DI opposto in via subordinata determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento sempre ed in ogni caso con condanna alle spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18.”
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'adito Tribunale, con ordinanza riservata del 16.5.2024, ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Con ordinanza riservata del 17.10.2024 il Tribunale, preso atto della produzione del verbale di mediazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta da in Controparte_1 sede monitoria per l'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non essere stato il procedimento di mediazione introdotto mediante notifica alla parte personalmente e nel merito si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda fatta valere in via monitoria sollevata da parte opponente per l'irritualità del procedimento di mediazione.
Nella prospettazione di parte opponente, sarebbe irrituale la convocazione al primo incontro di mediazione, posto che l'organismo di mediazione ne ha dato avviso, via pec, solamente al difensore costituito nel già instaurato procedimento, privo di procura sostanziale per partecipare alla mediazione, e non anche alla parte personalmente.
L'opponente, dunque, non contesta che il suo difensore abbia ricevuto la convocazione all'incontro di mediazione da parte dell'Organismo e che il mediatore abbia dato atto “della mancata partecipazione di invitata in mediazione con lettera della Segreteria dell'organismo (prot. Parte_1
CCIAA n. 25683del 04/06/2024), inviata tramite pec all'Avv. Giuseppe Cavallo come indicato in domanda di mediazione”, bensì lamenta di non aver ricevuto personalmente la notifica della domanda di mediazione.
Al riguardo, occorre osservare quanto segue.
L'art. 8, co. 1 del d.lgs. 28/2010 dispone che: “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.”
Relativamente all'interpretazione della citata disposizione nella parte in cui dispone che la domanda di mediazione può essere notificata “alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, si sono formati in giurisprudenza due distinti orientamenti.
Un primo filone giurisprudenziale, privilegiando un'interpretazione di senso letterale, sostiene che l'istanza di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, essendo insufficiente la sola notifica al procuratore costituito nel giudizio.
Ad avviso di tale giurisprudenza, difatti, la norma, nel prescrivere che la domanda e la data della mediazione debbano essere comunicate personalmente all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, va interpretata nel senso che per essere valida la comunicazione di avvio della mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte ma con qualunque modalità si possa giungere a tale risultato e quindi non necessariamente al domicilio della parte, ma purché sia assicurata la ricezione della comunicazione personalmente;
tra tali modalità non può rientrare quella eseguita alla pagina 3 di 9 p.e.c. del difensore, non venendo soddisfatto il requisito di comunicazione alla parte personalmente (cfr. in tale senso Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1806 del 7.12.2024).
Un secondo orientamento, invece, predilige un'interpretazione teleologica e considera la mediazione regolarmente esperita in presenza di convocazione tramite pec al procuratore costituito.
Secondo tale impostazione, difatti, se la comunicazione è eseguita dall'organo investito della mediazione stessa, gli errori commessi nella comunicazione alla controparte non possono gravare sul richiedente la mediazione;
inoltre, essendo previsto che l'avviso dell'avvio della mediazione può essere comunicato alla controparte con ogni mezzo, ciò rende legittima la comunicazione al difensore una volta che la parte debba essere assistita dal difensore anche per la mediazione, rendendo quindi effettivamente conoscibile alla controparte l'avvio della mediazione (vedi Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2547 del 7/6/2022 e sentenza n. 586 del 12/2/2024).
Ritiene il Giudicante che quest'ultima impostazione sia preferibile, come peraltro ritenuto recentemente dalla Corte d'Appello di Firenze (sentenza n. 1977 dell'11.11.2025).
Invero, l'impianto dell'istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato;
una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell'istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.
Com'è noto, la procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all' inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale (vedi art. 8 co.1 d.lgs. 28/2010: “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.
E' indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della iniziale domanda di mediazione, ma, come stabilito dal secondo comma dell'art. 8, tale facoltà non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo (vedi art. 8 co.2 “…..La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”).
La comunicazione all'altra parte è prevista “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e non necessariamente con raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio di informalità che connota il procedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda.
pagina 4 di 9 Nella prassi, le comunicazioni provenienti dall'organismo di mediazione vengono destinate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine del rispetto delle tempistiche strette per l'espletamento della procedura nonché del contenimento degli oneri economici a carico delle parti (ad es. le spese vive per la convocazione delle parti) (vedi anche Corte d'Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n. 586 del 12/02/2024).
Infatti, nel caso della mediazione demandata dal giudice, se da un lato è vero che si apre una parentesi non giurisdizionale (v. Cassazione, Sez. II Civ., sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035), dall'altro lato è indubbio che tale parentesi si apre quando il processo è già pendente e la parte costituita risulta già assistita da un avvocato che la rappresenta e presso il quale è stato eletto domicilio e quindi la comunicazione al procuratore costituito indubbiamente è idonea a raggiungere la finalità indicata dal legislatore di informare la parte e di consentire di partecipare personalmente all'incontro di mediazione.
Appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata a consentire a quest'ultima di partecipare al procedimento di mediazione, salvo, in ogni caso, il diritto di scegliere liberamente il difensore da cui farsi assistere nella suddetta fase stragiudiziale conferendo idonea procura (Corte d'Appello di Firenze n. 1977 dell'11.11.2025 in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente, pur non avendo conferito al difensore procura sostanziale a partecipare al procedimento di mediazione in sua assenza, tuttavia, ha conferito con la procura alle liti ogni e più ampia facoltà di transigere e conciliare e l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore. Nella stessa procura alle liti, l'odierna opponente ha poi dichiarato di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto (cfr. procura alle liti allegata da parte opponente).
A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un procedimento che si inserisce comunque nell'ambito di un giudizio già pendente con parti costituite e finalizzato ad integrare una condizione di procedibilità del giudizio stesso assume certamente rilevanza anche la norma generale dell'art. 170 c.p.c., che prescrive,
“dopo la costituzione in giudizio” di effettuare “tutte le notificazioni e comunicazioni” “al procuratore costituito”: tale disposizione è di per sé indicativa della circostanza che in pendenza di giudizio sono ritenute generalmente idonee le notificazioni e comunicazioni al difensore costituito.
Infine, non sono trascurabili anche il ruolo e i doveri (legali e deontologici) del procuratore stesso della parte, il quale in base al canone di buona fede processuale nonché ai doveri di informazione incombenti sullo stesso è tenuto a comunicare al proprio assistito la circostanza dell'avvenuta convocazione innanzi all'Organismo di mediazione.
Ad abundantiam, occorre poi osservare che, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12858 del 13 maggio 2025 (Sez. III, rv. 674696-01), ha stabilito che l'improcedibilità non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, constatato il mancato esperimento, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la mancata ottemperanza non è stata eccepita né rilevata d'ufficio alla prima udienza pagina 5 di 9 successiva. In tal caso, la mancata eccezione o il mancato rilievo d'ufficio sana il vizio, rendendo la domanda procedibile.
Nel caso di specie, all'udienza del 17.10.2024, fissata per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione, parte opponente non è comparsa ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria solamente con le note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, né il giudice ha rilevato il mancato espletamento del procedimento di mediazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dalla in via monitoria. CP_1
Venendo adesso al merito della controversia, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 13.445,70 vantato da
[...]
nei confronti di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 saldo del contratto di conto corrente affidato n. 361648 intestato a la domanda Parte_2 avanzata nei confronti dell'odierna opponente è fondata sulla fideiussione omnibus rilasciata dalla stessa in data 21.09.2011.
Parte attrice nell'atto di citazione ha eccepito che: “L'attrice, inoltre, s'impegnava a garantire qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si fosse trovato in qualunque momento ad avere verso l'Istituto di credito in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della nell'interesse di terzi, per le quali, la , si dichiarava – con la CP_1 Parte_1 sottoscrizione del prestampato – solidalmente obbligata nei confronti della Banca e ciò indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.. Si eccepisce, espressamente, la nullità della clausola contenuta nel contratto di garanzia e la conseguente decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (vedi pagina 2 dell'atto di citazione).
Premesso che il contratto di fideiussione non contiene alcuna clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che non deve esserne verificata e accertata la nullità, l'eccezione di decadenza è fondata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1957, co. 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
pagina 6 di 9 La norma tende a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore (Cass. n. 1724/2016; n. 2898/1976). L'onere di pronta azione ha fondamento nell'esigenza di non far gravare sul fideiussore l'inerzia del creditore, il quale, fidando nella garanzia, trascuri il suo diritto verso il debitore principale e ne metta in pericolo la realizzazione (Cass. n. 15902/2014).
Nel caso di specie, la con lettera datata 20.07.2022 notificata in data 01.08.2022 al correntista CP_1 ha esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente, ha revocato l'affidamento Parte_2 concesso e ha intimato il pagamento del saldo (cfr. doc. 4 di parte opposta). Il deposito del ricorso monitorio è avvenuto però solo nel maggio del 2023, con la conseguenza che il termine semestrale – decorrente dalla scadenza dell'obbligazione e quindi dalla data del recesso - non è stato rispettato.
Invero, va evidenziato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato, l'istanza del creditore nei confronti del debitore principale deve necessariamente essere ‹‹giudiziale››, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. 25197/23; Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 25197/23, Cass., 1724/16 ; Cass., 7502/04).
Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato è stato il ricorso monitorio, depositato nel maggio 2023, il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione non è stato rispettato.
Venendo all'esame di un'ulteriore argomento fatto valere dall'opposta a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente, occorre rilevare che nel caso di specie, parte opposta ha documentato che dopo la missiva notificata in data 01.08.2022 con la quale è stato comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell'affidamento – ed in specie tra i mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno - è intercorsa una corrispondenza tra il legale del debitore principale e dell'altro fideiussore e l'odierna opposta volta alla definizione bonaria Pt_2 CP_3 della controversia, trattativa poi non andata a buon fine (doc. 9 - 10 opposta).
Tale circostanza non è rilevante ai fini di ritenere non decorso il termine semestrale, come sembra assumere parte opposta, la quale ha rappresentato, nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. che il termine semestrale 1957 c.c. sarebbe decorso solo dal 20.12.2023, data coincidente con la risposta negativa della Banca alla proposta transattiva formulata dal debitore e dall'altro fideiussore.
Invero, va osservato che quando il debitore e l'altro fideiussore sig.ra – e non l'odierna CP_3 opponente - hanno formulato per il tramite del loro legale - la proposta transattiva a saldo e stralcio (ottobre 2023 – doc. 9 opposta), l'obbligazione era già pacificamente scaduta, con conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
A tal proposito anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge;
ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non
pagina 7 di 9 agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria” (Cass. 40829/21).
Pertanto, la scelta della Banca di non agire nei confronti del debitore nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione non può determinare la sospensione o l'interruzione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. come sembra assumere parte opposta.
Infine, va rilevato che come evidenziato dall'opposta, trattandosi di fideiussione “a prima richiesta”, la Banca avrebbe potuto evitare di incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. notificando nei confronti del fideiussore una richiesta scritta di pagamento nel termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, però, tale richiesta di pagamento stragiudiziale non risulta essere stata notificata all'odierna opponente la quale è risultata irreperibile all'indirizzo presso il quale la missiva è stata indirizzata (doc. 4 opposta).
Al riguardo l'opposta ha rilevato che nella fideiussione all'art 7 rubricato “Domicilio del fideiussore” è previsto “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo da lui indicato all'atto del rilascio della garanzia o fatto conoscere successivamente per iscritto” e che pertanto gli effetti negativi di una non comunicata variazione di domicilio devono ricadere sulla parte opponente.
Occorre però rilevare che l'indirizzo cui è stata indirizzata la missiva del 20.07.2022 – Viale dei Pini, 12 Pulsano (TA) – non è l'indirizzo indicato al momento del rilascio della garanzia – via Delle Fonti 31 Monte San Savino- né risulta che successivamente l'opponente abbia indicato come indirizzo di residenza quello presso il quale è stata indirizzata la missiva.
Ciò comporta che il mancato recapito della lettera non può evidentemente essere attribuibile alla negligenza dell'opponente, ammesso che la clausola di cui all'art. 7 sopra citata possa ritenersi riferita anche alla richiesta con cui la Banca escute la garanzia, aspetto assorbito in quanto non rilevante ai fini del decidere.
Essendo la Banca creditrice incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. l'opposizione deve essere accolta e il d.i. opposto revocato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione è da ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva, decisionale;
riduzione 50 % fase istruttoria). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023) nei suoi confronti;
b) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 02/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice con rappresentanza
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AN SA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023) con il quale è stato ingiunto a Parte_2
e - quest'ultime in qualità di fideiussori del debitore CP_3 Parte_1 principale, - il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.445,70, a titolo di Parte_2 saldo del conto corrente affidato n. 361648 aperto in data 9.09.2011.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente ha dedotto i seguenti motivi: carenza di prova del credito vantato dalla banca;
nullità della clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente ha così concluso:
pagina 1 di 9 “Piaccia all'ON. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa
2)Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza e/o inesistenza dell'esposizione debitoria, o rideterminare il debito alla luce delle motivazioni di cui in narrativa;
3)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della società convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e/o comunque ridurla nei limiti del giusto e dovuto;
4)Con vittoria di spese e competenze legali e clausola di distrazione.”
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha contestato la fondatezza delle avverse Controparte_1 deduzioni e ha allegato: di aver adeguatamente provato la sussistenza del credito;
il rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; la pattuizione della capitalizzazione trimestrale per interessi attivi e passivi;
l'applicazione di interessi sotto la soglia usura;
la mancata previsione di commissioni di massimo scoperto.
Parte opposta ha pertanto chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto nel merito respingere l'avversaria opposizione e confermare il DI opposto in via subordinata determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento sempre ed in ogni caso con condanna alle spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18.”
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'adito Tribunale, con ordinanza riservata del 16.5.2024, ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Con ordinanza riservata del 17.10.2024 il Tribunale, preso atto della produzione del verbale di mediazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta da in Controparte_1 sede monitoria per l'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non essere stato il procedimento di mediazione introdotto mediante notifica alla parte personalmente e nel merito si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda fatta valere in via monitoria sollevata da parte opponente per l'irritualità del procedimento di mediazione.
Nella prospettazione di parte opponente, sarebbe irrituale la convocazione al primo incontro di mediazione, posto che l'organismo di mediazione ne ha dato avviso, via pec, solamente al difensore costituito nel già instaurato procedimento, privo di procura sostanziale per partecipare alla mediazione, e non anche alla parte personalmente.
L'opponente, dunque, non contesta che il suo difensore abbia ricevuto la convocazione all'incontro di mediazione da parte dell'Organismo e che il mediatore abbia dato atto “della mancata partecipazione di invitata in mediazione con lettera della Segreteria dell'organismo (prot. Parte_1
CCIAA n. 25683del 04/06/2024), inviata tramite pec all'Avv. Giuseppe Cavallo come indicato in domanda di mediazione”, bensì lamenta di non aver ricevuto personalmente la notifica della domanda di mediazione.
Al riguardo, occorre osservare quanto segue.
L'art. 8, co. 1 del d.lgs. 28/2010 dispone che: “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.”
Relativamente all'interpretazione della citata disposizione nella parte in cui dispone che la domanda di mediazione può essere notificata “alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, si sono formati in giurisprudenza due distinti orientamenti.
Un primo filone giurisprudenziale, privilegiando un'interpretazione di senso letterale, sostiene che l'istanza di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte, essendo insufficiente la sola notifica al procuratore costituito nel giudizio.
Ad avviso di tale giurisprudenza, difatti, la norma, nel prescrivere che la domanda e la data della mediazione debbano essere comunicate personalmente all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, va interpretata nel senso che per essere valida la comunicazione di avvio della mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte ma con qualunque modalità si possa giungere a tale risultato e quindi non necessariamente al domicilio della parte, ma purché sia assicurata la ricezione della comunicazione personalmente;
tra tali modalità non può rientrare quella eseguita alla pagina 3 di 9 p.e.c. del difensore, non venendo soddisfatto il requisito di comunicazione alla parte personalmente (cfr. in tale senso Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1806 del 7.12.2024).
Un secondo orientamento, invece, predilige un'interpretazione teleologica e considera la mediazione regolarmente esperita in presenza di convocazione tramite pec al procuratore costituito.
Secondo tale impostazione, difatti, se la comunicazione è eseguita dall'organo investito della mediazione stessa, gli errori commessi nella comunicazione alla controparte non possono gravare sul richiedente la mediazione;
inoltre, essendo previsto che l'avviso dell'avvio della mediazione può essere comunicato alla controparte con ogni mezzo, ciò rende legittima la comunicazione al difensore una volta che la parte debba essere assistita dal difensore anche per la mediazione, rendendo quindi effettivamente conoscibile alla controparte l'avvio della mediazione (vedi Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2547 del 7/6/2022 e sentenza n. 586 del 12/2/2024).
Ritiene il Giudicante che quest'ultima impostazione sia preferibile, come peraltro ritenuto recentemente dalla Corte d'Appello di Firenze (sentenza n. 1977 dell'11.11.2025).
Invero, l'impianto dell'istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato;
una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell'istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.
Com'è noto, la procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all' inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale (vedi art. 8 co.1 d.lgs. 28/2010: “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.
E' indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della iniziale domanda di mediazione, ma, come stabilito dal secondo comma dell'art. 8, tale facoltà non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo (vedi art. 8 co.2 “…..La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”).
La comunicazione all'altra parte è prevista “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e non necessariamente con raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio di informalità che connota il procedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda.
pagina 4 di 9 Nella prassi, le comunicazioni provenienti dall'organismo di mediazione vengono destinate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine del rispetto delle tempistiche strette per l'espletamento della procedura nonché del contenimento degli oneri economici a carico delle parti (ad es. le spese vive per la convocazione delle parti) (vedi anche Corte d'Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n. 586 del 12/02/2024).
Infatti, nel caso della mediazione demandata dal giudice, se da un lato è vero che si apre una parentesi non giurisdizionale (v. Cassazione, Sez. II Civ., sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035), dall'altro lato è indubbio che tale parentesi si apre quando il processo è già pendente e la parte costituita risulta già assistita da un avvocato che la rappresenta e presso il quale è stato eletto domicilio e quindi la comunicazione al procuratore costituito indubbiamente è idonea a raggiungere la finalità indicata dal legislatore di informare la parte e di consentire di partecipare personalmente all'incontro di mediazione.
Appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata a consentire a quest'ultima di partecipare al procedimento di mediazione, salvo, in ogni caso, il diritto di scegliere liberamente il difensore da cui farsi assistere nella suddetta fase stragiudiziale conferendo idonea procura (Corte d'Appello di Firenze n. 1977 dell'11.11.2025 in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente, pur non avendo conferito al difensore procura sostanziale a partecipare al procedimento di mediazione in sua assenza, tuttavia, ha conferito con la procura alle liti ogni e più ampia facoltà di transigere e conciliare e l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore. Nella stessa procura alle liti, l'odierna opponente ha poi dichiarato di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto (cfr. procura alle liti allegata da parte opponente).
A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un procedimento che si inserisce comunque nell'ambito di un giudizio già pendente con parti costituite e finalizzato ad integrare una condizione di procedibilità del giudizio stesso assume certamente rilevanza anche la norma generale dell'art. 170 c.p.c., che prescrive,
“dopo la costituzione in giudizio” di effettuare “tutte le notificazioni e comunicazioni” “al procuratore costituito”: tale disposizione è di per sé indicativa della circostanza che in pendenza di giudizio sono ritenute generalmente idonee le notificazioni e comunicazioni al difensore costituito.
Infine, non sono trascurabili anche il ruolo e i doveri (legali e deontologici) del procuratore stesso della parte, il quale in base al canone di buona fede processuale nonché ai doveri di informazione incombenti sullo stesso è tenuto a comunicare al proprio assistito la circostanza dell'avvenuta convocazione innanzi all'Organismo di mediazione.
Ad abundantiam, occorre poi osservare che, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12858 del 13 maggio 2025 (Sez. III, rv. 674696-01), ha stabilito che l'improcedibilità non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, constatato il mancato esperimento, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la mancata ottemperanza non è stata eccepita né rilevata d'ufficio alla prima udienza pagina 5 di 9 successiva. In tal caso, la mancata eccezione o il mancato rilievo d'ufficio sana il vizio, rendendo la domanda procedibile.
Nel caso di specie, all'udienza del 17.10.2024, fissata per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione, parte opponente non è comparsa ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria solamente con le note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, né il giudice ha rilevato il mancato espletamento del procedimento di mediazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dalla in via monitoria. CP_1
Venendo adesso al merito della controversia, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 13.445,70 vantato da
[...]
nei confronti di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 saldo del contratto di conto corrente affidato n. 361648 intestato a la domanda Parte_2 avanzata nei confronti dell'odierna opponente è fondata sulla fideiussione omnibus rilasciata dalla stessa in data 21.09.2011.
Parte attrice nell'atto di citazione ha eccepito che: “L'attrice, inoltre, s'impegnava a garantire qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si fosse trovato in qualunque momento ad avere verso l'Istituto di credito in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della nell'interesse di terzi, per le quali, la , si dichiarava – con la CP_1 Parte_1 sottoscrizione del prestampato – solidalmente obbligata nei confronti della Banca e ciò indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.. Si eccepisce, espressamente, la nullità della clausola contenuta nel contratto di garanzia e la conseguente decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.” (vedi pagina 2 dell'atto di citazione).
Premesso che il contratto di fideiussione non contiene alcuna clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che non deve esserne verificata e accertata la nullità, l'eccezione di decadenza è fondata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1957, co. 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
pagina 6 di 9 La norma tende a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore (Cass. n. 1724/2016; n. 2898/1976). L'onere di pronta azione ha fondamento nell'esigenza di non far gravare sul fideiussore l'inerzia del creditore, il quale, fidando nella garanzia, trascuri il suo diritto verso il debitore principale e ne metta in pericolo la realizzazione (Cass. n. 15902/2014).
Nel caso di specie, la con lettera datata 20.07.2022 notificata in data 01.08.2022 al correntista CP_1 ha esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente, ha revocato l'affidamento Parte_2 concesso e ha intimato il pagamento del saldo (cfr. doc. 4 di parte opposta). Il deposito del ricorso monitorio è avvenuto però solo nel maggio del 2023, con la conseguenza che il termine semestrale – decorrente dalla scadenza dell'obbligazione e quindi dalla data del recesso - non è stato rispettato.
Invero, va evidenziato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato, l'istanza del creditore nei confronti del debitore principale deve necessariamente essere ‹‹giudiziale››, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. 25197/23; Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 25197/23, Cass., 1724/16 ; Cass., 7502/04).
Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato è stato il ricorso monitorio, depositato nel maggio 2023, il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione non è stato rispettato.
Venendo all'esame di un'ulteriore argomento fatto valere dall'opposta a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente, occorre rilevare che nel caso di specie, parte opposta ha documentato che dopo la missiva notificata in data 01.08.2022 con la quale è stato comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell'affidamento – ed in specie tra i mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno - è intercorsa una corrispondenza tra il legale del debitore principale e dell'altro fideiussore e l'odierna opposta volta alla definizione bonaria Pt_2 CP_3 della controversia, trattativa poi non andata a buon fine (doc. 9 - 10 opposta).
Tale circostanza non è rilevante ai fini di ritenere non decorso il termine semestrale, come sembra assumere parte opposta, la quale ha rappresentato, nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. che il termine semestrale 1957 c.c. sarebbe decorso solo dal 20.12.2023, data coincidente con la risposta negativa della Banca alla proposta transattiva formulata dal debitore e dall'altro fideiussore.
Invero, va osservato che quando il debitore e l'altro fideiussore sig.ra – e non l'odierna CP_3 opponente - hanno formulato per il tramite del loro legale - la proposta transattiva a saldo e stralcio (ottobre 2023 – doc. 9 opposta), l'obbligazione era già pacificamente scaduta, con conseguente decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
A tal proposito anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato “Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge;
ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non
pagina 7 di 9 agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria” (Cass. 40829/21).
Pertanto, la scelta della Banca di non agire nei confronti del debitore nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione non può determinare la sospensione o l'interruzione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. come sembra assumere parte opposta.
Infine, va rilevato che come evidenziato dall'opposta, trattandosi di fideiussione “a prima richiesta”, la Banca avrebbe potuto evitare di incorrere nella decadenza ex art. 1957 c.c. notificando nei confronti del fideiussore una richiesta scritta di pagamento nel termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, però, tale richiesta di pagamento stragiudiziale non risulta essere stata notificata all'odierna opponente la quale è risultata irreperibile all'indirizzo presso il quale la missiva è stata indirizzata (doc. 4 opposta).
Al riguardo l'opposta ha rilevato che nella fideiussione all'art 7 rubricato “Domicilio del fideiussore” è previsto “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo da lui indicato all'atto del rilascio della garanzia o fatto conoscere successivamente per iscritto” e che pertanto gli effetti negativi di una non comunicata variazione di domicilio devono ricadere sulla parte opponente.
Occorre però rilevare che l'indirizzo cui è stata indirizzata la missiva del 20.07.2022 – Viale dei Pini, 12 Pulsano (TA) – non è l'indirizzo indicato al momento del rilascio della garanzia – via Delle Fonti 31 Monte San Savino- né risulta che successivamente l'opponente abbia indicato come indirizzo di residenza quello presso il quale è stata indirizzata la missiva.
Ciò comporta che il mancato recapito della lettera non può evidentemente essere attribuibile alla negligenza dell'opponente, ammesso che la clausola di cui all'art. 7 sopra citata possa ritenersi riferita anche alla richiesta con cui la Banca escute la garanzia, aspetto assorbito in quanto non rilevante ai fini del decidere.
Essendo la Banca creditrice incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. l'opposizione deve essere accolta e il d.i. opposto revocato.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione è da ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva, decisionale;
riduzione 50 % fase istruttoria). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 a) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023) nei suoi confronti;
b) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 02/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
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