Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1247/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PORCARI FRANCESCA, pres- Parte_1 C.F._1
so il cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. MAGNAGHI PAOLA, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1650/2019 del 14/11/2019
1) La figlia maggiorenne è attualmente economicamente autosufficiente e manterrà la Per_1
propria residenza presso la casa paterna;
2) Il figlio IN sarà sempre affidato ad entrambi i genitori con collocamento preva- Per_2 lente presso l'abitazione del padre attualmente in Samarate Via Monte Berico, Parte_2
210, ma manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita in Samarate Via Perosi, 21 assegnata in sede di divorzio alla IG.ra Pt_3
[...
, verrà rilasciata e riconsegnata al IG. entro e non oltre il 30/09/2025. La Parte_2
IG.ra potrà asportare il mobilio (elettrodomestici compresi) che le dovesse essere utile, ad Pt_1
eccezione dell'intera cucina della taverna e di eventuali beni mobili di proprietà dei genitori del IG. , entro e non oltre la suddetta data, impegnandosi quest'ultima a comunicare tempesti- Pt_2
vamente ai competenti uffici il cambio di residenza e accordandosi con il per la voltura delle Pt_2
utenze domestiche;
4) Il figlio IN , trascorrerà con la madre, il lunedì e il giovedì pomeriggio Per_2 dall'uscita da scuola fino all'ora di cena o dopo cena con riaccompagno a casa del padre, oltre a numero due fine settimana al mese dal sabato mattina (ore 10 circa) fino alla domenica sera prima dell'orario di cena, salvo diversi accordi tra i genitori e il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore. Nei fine settimana di competenza della IG.ra , spetterà a Pt_1
questa organizzarsi e occuparsi della gestione e degli impegni sportivi di , salvo diverso bo- Per_2
nario accordo tra le Parti;
5) Per le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane anche non Per_2
consecutive. I genitori concorderanno tali periodi entro la data del 31 maggio di ogni anno;
6) Per le festività natalizie, pasquali e altre festività da calendario, si seguiranno le regole già in essere con la sentenza modificanda, privilegiando anche le eIGenze e desideri del minore;
7) I genitori dichiarano di provvedere in maniera autonoma al mantenimento ordinario di e Per_2 per l'effetto nessun assegno a tale titolo verrà versato dall'uno o dall'altro genitore;
8) I genitori dichiarano per la suddivisione delle spese straordinarie di avvalersi delle regole detta- te in materia dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Le spese verranno in ogni modo rimborsate al genitore che le abbia sostenute, purché concordate e documentate entro giorni 15 dalla richiesta;
2 9) L'assegno unico spettante per il figlio minore , verrà richiesto, percepito e gestito in or- Per_2
dine di spese, solo ed esclusivamente dalla IG.ra ; Pt_1
10) La IG.ra , si impegna a richiedere, se presenti i requisiti reddituali, i contributi regio- Pt_1 nali/statali a sostegno delle spese scolastiche e di supporto all'apprendimento di , fino a Per_2
quanto questo ne avrà diritto, condividendo con il IG. le modalità di impegno e spese, (ad es Pt_2
lezioni private, acquisto materiale didattico ecc.). I genitori sul punto sono d'accordo sin da ora di accantonare su libretto postale intestato al minore, quanto eventualmente non speso. La IG.ra
[...]
si impegna a rendicontare ogni tre mesi il IG. su quanto percepito e su quanto even- Pt_4 Pt_2
tualmente residuato;
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, sia esso personale o relativo a spese sostenute in favore dei figli;
12) La IG.ra , dichiara di rinunciare al contributo alimentare mensile di cui alla sentenza Pt_1
modificanda;
- Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 1650/2019, pubblicata in data 14/11/2019, questo Tribunale dichiarava la cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dalla cui unione nascevano la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente (il 28/08/2002) e il figlio Per_1
IN (il 01/08/2011), con la conferma delle condizioni di cui al verbale di separazione Per_2
consensuale nel procedimento iscritto al n. R.G. 5570/2017 di questo Tribunale omologato con de- creto in data 07/11/2017 alle seguenti condizioni (tra le altre):
“[…] 2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1 Per_2
avranno residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Samarate, Via Perosi n. 21, verrà assegnata alla IG.ra con Pt_1 quanto l'arreda sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli […];
4) i figli minori trascorreranno con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola/asilo fino al relativo riaccompagnamento la mattina successiva. Nelle denegata ipotesi in cui il IG. dovesse avere Pt_2
impegni lavorativi, dovrà darne preavviso alla moglie entro il lunedì precedente, concordando un
3 diverso giorno della medesima settimana. In ogni caso, i figli minori trascorreranno con il padre i fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alle ore 10,00 quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna, fino alle ore 21,00 della domenica quando li riporterà sem- pre presso la madre;
5) durante le vacanze estive, e trascorreranno con ciascun genitore un periodo di Per_1 Per_2
due settimane anche non consecutive. I genitori concorderanno tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo prevarrà la volontà materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari;
6) durante le festività natalizie Beatrice e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore Per_2 dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel 2016 in- comincerà la madre;
7) le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse, ad anni alterni, per metà con la madre e per metà con il padre;
8) le ulteriori festività da calendario, civili e religiose, saranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno;
[…] 11) il IG. verserà alla SI.ra a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
al mantenimento ordinario dei figli minori e , un assegno mensile di Euro 500,00 Per_1 Per_2
(cinquecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese;
12) il SI. e la SI.ra sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordi- Pt_2 Pt_1
narie necessarie alla prole e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, sco- lastiche, sportive, ludiche, verranno rimborsate da ciascun genitore all'altro che le abbia sostenute, nella misura del 50% a favore dell'anticipatario, purché preventivamente concordate e successi- vamente documentate;
13) il SI. corrisponderò alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 moglie, l'importo di €200,00 (duecento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese, fintantoché questa avrà reperi- to un'occupazione lavorativa che le permetta l'indipendenza economica”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento della maggiore età e
4 dell'autosufficienza economica da parte di nonché la modifica del collocamento prevalente Per_1
della prole, a seguito della quale ambedue i figli abitano con il padre;
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conIGlio del 14 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
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