Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15942 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo i C Fratelli Cervi Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 31.10.2025 (All. 1), nella parte in cui, nella sezione 9 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), assegna a -OMISSIS-, alunna con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, 17 ore di sostegno didattico, 10 ore di Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (in sigla OEPAC) e nessuna ora di assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (in sigla CAA);
e per l’accertamento
del diritto della minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno e dell’assistenza specialistica con OEPAC e con operatori alla CAA secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie;
nonché per la condanna con provvedimento cautelare
alla rielaborazione della sezione 9 del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del GLO e alla conseguenziale attribuzione ad -OMISSIS- di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, di un OEPAC e di un operatore CAA per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (ossia rispettivamente per 22 ore settimanali di sostegno, 12 ore settimanali di OEPAC e 12 ore settimanali di assistenza con operatore alla CAA);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Comprensivo i C Fratelli Cervi Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2025 i ricorrenti hanno impugnato il Piano Educativo Individualizzato indicato in epigrafe nella parte in cui assegnava alla minore -OMISSIS- (alunna con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104) 17 ore di sostegno didattico, 10 ore di Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (in sigla OEPAC) e nessuna ora di assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (in sigla CAA).
Nel ricorso è stata dedotta l’illegittimità del PEI impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria dal momento che l’assegnazione delle predette ore sarebbe avvenuta senza tener conto delle effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e della condizione di disabilità della minore accertata dalle competenti autorità sanitarie. In particolare il GLO, in data 06.06.2025, in sede di verifica finale del precedente PEI, aveva espressamente indicato per l’anno scolastico 2025/2026 la necessità di un docente di sostegno per 22 ore settimanali, di un Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione per 12 ore settimanali e di assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa per 12 ore settimanali.
Con decreto cautelare n. 7434 del 31 dicembre 2025 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, disponendo la rideterminazione delle ore assegnate alla luce di quanto espressamente indicato dal GLO in data 06.06.2025.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e in data 12 febbraio 2026 ha depositato documentazione attestante l’aumento delle ore di competenza assegnate alla minore e una memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In data 16 febbraio 2026 l’amministrazione scolastica si è costituita in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere in quanto la scuola ha provveduto alla rielaborazione del PEI aumentando le ore di sostegno e di assistenza da destinare alla minore.
All’esito della discussione, previo avviso della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di rito avanzata da Roma Capitale, il Collegio rileva che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto con l’odierno gravame parte ricorrente ha lamentato l’erroneità del quantum di ore di sostegno e assistenza assegnate alla minore (individuato in una misura diversa da quella ritenuta necessaria dal GLO) e la stessa giurisprudenza citata dalla parte resistente ha precisato che “ rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio ” (Corte di Cassazione, SS.UU., Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20165).
Nel merito, rilevato il soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere.
In ordine alle spese di giudizio, la peculiarità della vicenda sostanziale e processuale giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | ER CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.