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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 123/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 123 /2024 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Regni ed elettivamente domiciliata in PERUGIA (PG), Via Mario
Angeloni, 57 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
contro
(CF. Cod. Fisc. Controparte_1
), rapp.to e difeso dagli avvocati Leonardo Vastola e Angelo P.IVA_2
Longobardi) elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Leonardo Vastola in San
Valentino Torio alla piazza Amendola n. 26
APPELLATA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note scritte depositate per l'udienza del 12.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 19.032,00 Parte_1
quale corrispettivo per fornitura di merce (macchinari ad uso odontoiatrico). Il
[...]
debitore, propose opposizione Controparte_1
avverso tale decreto, che venne accolta con sentenza n. 94/2024 del Tribunale di
Perugia, che revocò il suddetto decreto ingiuntivo e condannò al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando un unico motivo di Parte_1
doglianza.
In particolare, la parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e dunque la volontà delle parti consacrata nel contratto.
Ha osservato che la "proposta di commissione per la forniture di attrezzature del
04.07.2017” non era affatto sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del
Leasing, la dicitura "pagamento leasing 72 rate” era solo la previsione di una modalità
di pagamento;
che la consegna del macchinario era avvenuta prima che Pt_1
apprendesse che la seconda istruttoria del leasing aveva avuto esito negativo, quindi non vi era stata alcuna incauta consegna da parte di che il bene era stato consegnato Pt_1
e pacificamente goduto dal , che non aveva provveduto al pagamento e si era CP_1
vista accogliere l'opposizione pur non avendo provato il fondamento dell'eccezione di esistenza di una condizione sospensiva.
Ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata, disattendendo le eccezioni avversarie, e così accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado:
" in via principale: rigettare integralmente l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 2/9 - In via subordinata: condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 19.032,00 o la
[...] Parte_1
somma diversa e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze di causa.
La società appellata si è costituita sostenendo la piena correttezza della sentenza di primo grado e, di contro, l'erroneità della lettura del contratto proposta dalla controparte. Ha dedotto infatti che la proposta subordinava l'acquisto del materiale all'ottenimento del leasing, disciplinando altresì la consegna con il montaggio dei macchinari “a leasing ottenuto”. L'ottenimento del leasing era quindi una condizione apposta alla proposta, come confermato anche dai testimoni. Tra l'altro la Parte_1
appena appreso che la seconda domanda di leasing aveva avuto esito negativo, aveva bloccato la consegna della merce, consapevole che l'acquisto fosse subordinato all'ottenimento del leasing.
Ha concluso quindi chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile il proposto appello per difetto dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata, in entrambi i casi con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 12.2.2025,
tenutasi con modalità a trattazione scritta.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto la decisione impugnata non è suddivisa in capi ed in ogni caso risultano chiaramente enucleate, in atto di appello, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione dei documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito l'appello è fondato.
pag. 3/9 In sede di interrogatorio formale il dottor ha ammesso che la merce di cui ai CP_1
DDT allegati alle fatture prodotte nella fase monitoria gli è stata regolarmente consegnata, pur precisando che in base agli accordi la consegna doveva avvenire “a leasing ottenuto”.
Esaminando il contratto intercorso fra le parti (“proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 4.7.2017) si evince che ivi si prevedeva, nella casella pagamento,
“leasing 72 rate” ed in calce la dicitura “fatturazione entro l'anno 2017 con prima rata leasing a dicembre 2017 e consegna nell'anno 2018 a richiesta del clinico con montaggio di OPT ipax 2D e kit primo soccorso a settembre 2017 a leasing ottenuto”.
Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non si reputa che la concessione del leasing fosse una condizione sospensiva del contratto e neppure convince la esclusione, in termini assoluti, della qualificazione del contratto intercorso come vendita.
Il contratto sopra menzionato è una vendita a tutti gli effetti e non può essere qualificato altrimenti. Il aveva necessità di disporre di alcuni beni Controparte_1
per la sua attività e si è rivolto ad una ditta che li forniva. In sede di accordi sarà stata prospettata, evidentemente, la possibilità e necessità per l'acquirente di accedere ad una forma di finanziamento e per tale motivo è stata inserita, nella riga “pagamento” la previsione di un leasing a 72 rate. Nella parte finale del modulo prestampato si legge
“condizioni generali di vendita”, a conferma del fatto che si discute di un contratto di vendita.
Come è noto, attraverso il leasing o locazione finanziaria l'utilizzatore ottiene la possibilità di fruire di un bene pagandolo a rate alla società di leasing, con possibilità di riscatto finale. Come correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, in tale ipotesi sussistono due contratti diversi: uno concluso fra fornitore e concedente il leasing (che pag. 4/9 acquista formalmente il bene) ed un altro fra concedente ed utilizzatore, con pattuizioni spesso interdipendenti fra loro.
Nel caso di specie però non esiste alcun contratto di leasing perché la relativa pratica,
che in un primo momento sembrava aver avuto buon fine, successivamente non ebbe esito positivo;
non è quindi dato sapere che forma avrebbe avuto, eventualmente, il contratto e se la proprietà sarebbe stata riservata in capo alla società di leasing per poi trasferirsi in capo all'utilizzatore al termine del pagamento delle rate.
Né può dirsi che sussista un collegamento negoziale tra l'accordo delle odierne parti processuali ed il futuro stipulando contratto di leasing, non essendo neppure menzionata, nella proposta d'ordine, la BN AS (o altra società) e dunque dovendosi escludere che questa sia stata parte dell'accordo. D'altra parte, non si può
neppure sostenere che si fosse impegnata a far sì che il committente ottenesse il Pt_1
finanziamento da parte della società di leasing o che la concessione del leasing fosse stata data per certa, come presupposto imprescindibile la cui mancanza avrebbe comportato la caducazione del contratto.
Tale dato, infatti, non è emerso affatto nel corso dell'istruttoria: è emerso soltanto che la gestione dei contatti con BN AS è stata gestita da personale interno ad Parte_1
Dalla chiara deposizione del teste , funzionario della BN AS, e dei Testimone_1
testi e della unitamente alla lettura del documento n. 1, Tes_2 Tes_3 Parte_1
email del 23/03/2018 a firma del predetto si evince che ad ottobre Testimone_1
2017 BN aveva emesso una prima delibera di concessione del finanziamento,
probabilmente basandosi sull'esistenza di una precedente operazione del 2015, per il medesimo cliente, per l'importo di euro 5.500, prestito che era stato regolarmente rimborsato. Ottenuta questa prima delibera favorevole, per motivi non ben chiariti non si pervenne ad una formalizzazione del contratto di leasing, tuttavia, nel frattempo, parte dei beni venne consegnata allo studio dentistico secondo la tempistica (fine 2017)
pag. 5/9 indicata nella proposta di acquisto.
Considerato che
l'importo del finanziamento era piuttosto elevato, come da prassi BN effettuò una ricerca in Banca d'Italia presso la
Centrale Rischi, ottenendo – a gennaio 2018 – una comunicazione secondo cui la debitrice era segnalata per sofferenze per l'ammontare di 73.000 euro. Pertanto, come dichiarato dal nella mail a sua firma “se noi l'indagine l'avessimo fatta Tes_1
preventivamente, l'operazione non sarebbe mai stata approvata”; intendendo con ciò
escludere anche la possibilità di un successivo accoglimento della domanda di finanziamento, preclusa appunto dalla precaria affidabilità del futuro utilizzatore.
Se dunque non può essere posto in dubbio che la concessione del leasing è divenuta impossibile, non si può ritenere che l'efficacia del contratto fosse condizionata all'accoglimento della domanda di finanziamento, come evento futuro ed incerto al mancato verificarsi del quale il contratto si sarebbe caducato;
non autorizza a formulare tale conclusione né il testo della proposta d'ordine, né la condotta successiva delle parti,
che al contrario rivela che l'interesse del committente prescindeva dall'ottenimento del finanziamento.
Procedendo con ordine, la circostanza che non siano state previste modalità alternative di versamento del prezzo non comprova l'esistenza della condizione, semplicemente mette in luce che le parti confidavano nel fatto che il finanziamento sarebbe stato ottenuto e che quindi la fattispecie si sarebbe attuata secondo le iniziali intenzioni, senza escludere però la possibilità di modalità diverse per regolare il pagamento. Qualora il leasing fosse stato concesso, il trasferimento in proprietà all'acquirente si sarebbe realizzato attraverso una fattispecie complessa che avrebbe coinvolto la società
concedente il leasing ed avrebbe comunque realizzato l'interesse del committente a disporre dei beni e l'interesse del fornitore all'immediato pagamento del prezzo.
L'interesse del committente all'acquisto tuttavia, per quanto si desume dal testo della proposta d'ordine ma anche dalla condotta successiva delle parti, prescindeva pag. 6/9 dall'ottenimento del finanziamento, tanto è vero che la merce è stata trattenuta dal
Centro Odontoiatrico e mai riconsegnata, pur dopo aver appreso dell'esito negativo della pratica di leasing.
È pacifico infatti che la merce oggetto del ricorso monitorio è stata consegnata ed il possesso è stato trasferito all'acquirente, che tuttora ne dispone. Per fatti concludenti quindi il dott. ha accettato che la vendita si perfezionasse anche in assenza CP_1
della formula di pagamento rateale per il tramite della finanziaria in un primo momento ipotizzata, avendo accettato la consegna del macchinario pur in mancanza di definizione della pratica di leasing che, per inciso, egli verosimilmente poteva aspettarsi sarebbe stata negativa, attesa la segnalazione in Centrale Rischi che, evidentemente, non poteva ignorare poiché derivava da propri inadempimenti relativi ad altro finanziamento.
Non si può poi ritenere incauta la consegna del macchinario OPD da parte di Parte_1
perché la consegna è avvenuta nel termine contrattualmente previsto e, come chiarito dai testi, la pratica di leasing in una prima fase sembrava aver avuto buon fine, essendo stata emessa una delibera favorevole della società deputata a concedere il finanziamento, anche se non si era giunti ancora alla stipula formale del contratto;
inoltre la venditrice, a differenza del dott. non poteva avere contezza del fatto CP_1
che la debitrice era segnalata presso la Centrale Rischi.
Non pare poi corretto sostenere che la mancata consegna della ulteriore parte di merce da parte di abbia valore “confessorio” del fatto che il contratto era condizionato Pt_1
all'ottenimento del leasing. non ha consegnato la seconda tranche di materiale Pt_1
poiché era ben consapevole che l'acquirente non disponeva della liquidità necessaria per pagarla, e bene ha fatto, visto che neppure la merce oggetto della prima consegna è stata pagata.
Ritenuta la perdurante validità del contratto, non sottoposto a condizioni, e considerato che ha dimostrato il fondamento della propria pretesa e l'avvenuta consegna Pt_1
pag. 7/9 della merce, il destinatario è tenuto ad eseguire la controprestazione di pagamento del corrispettivo.
In accoglimento dell'appello la sentenza va dunque riformata, con la precisazione che la riforma della sentenza che revoca il decreto ingiuntivo opposto non fa rivivere il decreto stesso, ormai definitivamente venuto meno. L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso -
non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (Cass., Sez. 6- 3,
Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Il va dunque condannato al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 19.032,00 oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs Parte_1
231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art 4 del medesimo decreto per ciascuna fattura, fino al IS.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati parametri medi per il primo grado ed anche per il presente grado d'appello, ma esclusa la fase istruttoria.
Anche le spese della fase monitoria vanno poste a carico dell'appellato atteso che la revoca del decreto è risultata illegittima e che la pretesa creditoria della creditrice opposta si è rivelata ab origine fondata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
accoglie l'appello avverso la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Perugia e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
in favore di di euro 19.032,00 oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs Parte_1
pag. 8/9 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art 4 del medesimo decreto per ciascuna fattura, fino al IS;
condanna al rimborso in Controparte_1
favore di delle spese processuali, che si liquidano per la fase monitoria in Parte_1
euro 540,00 per compensi e 145,50 per spese vive, per il primo grado in euro 5.077,00
per compenso professionale e per il secondo grado in euro 3.397,00 per compenso professionale e 382,50 per spese, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al
15% come per legge.
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 123 /2024 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Massimo Regni ed elettivamente domiciliata in PERUGIA (PG), Via Mario
Angeloni, 57 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
contro
(CF. Cod. Fisc. Controparte_1
), rapp.to e difeso dagli avvocati Leonardo Vastola e Angelo P.IVA_2
Longobardi) elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Leonardo Vastola in San
Valentino Torio alla piazza Amendola n. 26
APPELLATA
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come da note scritte depositate per l'udienza del 12.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 19.032,00 Parte_1
quale corrispettivo per fornitura di merce (macchinari ad uso odontoiatrico). Il
[...]
debitore, propose opposizione Controparte_1
avverso tale decreto, che venne accolta con sentenza n. 94/2024 del Tribunale di
Perugia, che revocò il suddetto decreto ingiuntivo e condannò al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando un unico motivo di Parte_1
doglianza.
In particolare, la parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e dunque la volontà delle parti consacrata nel contratto.
Ha osservato che la "proposta di commissione per la forniture di attrezzature del
04.07.2017” non era affatto sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del
Leasing, la dicitura "pagamento leasing 72 rate” era solo la previsione di una modalità
di pagamento;
che la consegna del macchinario era avvenuta prima che Pt_1
apprendesse che la seconda istruttoria del leasing aveva avuto esito negativo, quindi non vi era stata alcuna incauta consegna da parte di che il bene era stato consegnato Pt_1
e pacificamente goduto dal , che non aveva provveduto al pagamento e si era CP_1
vista accogliere l'opposizione pur non avendo provato il fondamento dell'eccezione di esistenza di una condizione sospensiva.
Ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata, disattendendo le eccezioni avversarie, e così accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado:
" in via principale: rigettare integralmente l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 2/9 - In via subordinata: condannare il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 19.032,00 o la
[...] Parte_1
somma diversa e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze di causa.
La società appellata si è costituita sostenendo la piena correttezza della sentenza di primo grado e, di contro, l'erroneità della lettura del contratto proposta dalla controparte. Ha dedotto infatti che la proposta subordinava l'acquisto del materiale all'ottenimento del leasing, disciplinando altresì la consegna con il montaggio dei macchinari “a leasing ottenuto”. L'ottenimento del leasing era quindi una condizione apposta alla proposta, come confermato anche dai testimoni. Tra l'altro la Parte_1
appena appreso che la seconda domanda di leasing aveva avuto esito negativo, aveva bloccato la consegna della merce, consapevole che l'acquisto fosse subordinato all'ottenimento del leasing.
Ha concluso quindi chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile il proposto appello per difetto dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata, in entrambi i casi con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.
La causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 12.2.2025,
tenutasi con modalità a trattazione scritta.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto la decisione impugnata non è suddivisa in capi ed in ogni caso risultano chiaramente enucleate, in atto di appello, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione dei documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito l'appello è fondato.
pag. 3/9 In sede di interrogatorio formale il dottor ha ammesso che la merce di cui ai CP_1
DDT allegati alle fatture prodotte nella fase monitoria gli è stata regolarmente consegnata, pur precisando che in base agli accordi la consegna doveva avvenire “a leasing ottenuto”.
Esaminando il contratto intercorso fra le parti (“proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 4.7.2017) si evince che ivi si prevedeva, nella casella pagamento,
“leasing 72 rate” ed in calce la dicitura “fatturazione entro l'anno 2017 con prima rata leasing a dicembre 2017 e consegna nell'anno 2018 a richiesta del clinico con montaggio di OPT ipax 2D e kit primo soccorso a settembre 2017 a leasing ottenuto”.
Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non si reputa che la concessione del leasing fosse una condizione sospensiva del contratto e neppure convince la esclusione, in termini assoluti, della qualificazione del contratto intercorso come vendita.
Il contratto sopra menzionato è una vendita a tutti gli effetti e non può essere qualificato altrimenti. Il aveva necessità di disporre di alcuni beni Controparte_1
per la sua attività e si è rivolto ad una ditta che li forniva. In sede di accordi sarà stata prospettata, evidentemente, la possibilità e necessità per l'acquirente di accedere ad una forma di finanziamento e per tale motivo è stata inserita, nella riga “pagamento” la previsione di un leasing a 72 rate. Nella parte finale del modulo prestampato si legge
“condizioni generali di vendita”, a conferma del fatto che si discute di un contratto di vendita.
Come è noto, attraverso il leasing o locazione finanziaria l'utilizzatore ottiene la possibilità di fruire di un bene pagandolo a rate alla società di leasing, con possibilità di riscatto finale. Come correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, in tale ipotesi sussistono due contratti diversi: uno concluso fra fornitore e concedente il leasing (che pag. 4/9 acquista formalmente il bene) ed un altro fra concedente ed utilizzatore, con pattuizioni spesso interdipendenti fra loro.
Nel caso di specie però non esiste alcun contratto di leasing perché la relativa pratica,
che in un primo momento sembrava aver avuto buon fine, successivamente non ebbe esito positivo;
non è quindi dato sapere che forma avrebbe avuto, eventualmente, il contratto e se la proprietà sarebbe stata riservata in capo alla società di leasing per poi trasferirsi in capo all'utilizzatore al termine del pagamento delle rate.
Né può dirsi che sussista un collegamento negoziale tra l'accordo delle odierne parti processuali ed il futuro stipulando contratto di leasing, non essendo neppure menzionata, nella proposta d'ordine, la BN AS (o altra società) e dunque dovendosi escludere che questa sia stata parte dell'accordo. D'altra parte, non si può
neppure sostenere che si fosse impegnata a far sì che il committente ottenesse il Pt_1
finanziamento da parte della società di leasing o che la concessione del leasing fosse stata data per certa, come presupposto imprescindibile la cui mancanza avrebbe comportato la caducazione del contratto.
Tale dato, infatti, non è emerso affatto nel corso dell'istruttoria: è emerso soltanto che la gestione dei contatti con BN AS è stata gestita da personale interno ad Parte_1
Dalla chiara deposizione del teste , funzionario della BN AS, e dei Testimone_1
testi e della unitamente alla lettura del documento n. 1, Tes_2 Tes_3 Parte_1
email del 23/03/2018 a firma del predetto si evince che ad ottobre Testimone_1
2017 BN aveva emesso una prima delibera di concessione del finanziamento,
probabilmente basandosi sull'esistenza di una precedente operazione del 2015, per il medesimo cliente, per l'importo di euro 5.500, prestito che era stato regolarmente rimborsato. Ottenuta questa prima delibera favorevole, per motivi non ben chiariti non si pervenne ad una formalizzazione del contratto di leasing, tuttavia, nel frattempo, parte dei beni venne consegnata allo studio dentistico secondo la tempistica (fine 2017)
pag. 5/9 indicata nella proposta di acquisto.
Considerato che
l'importo del finanziamento era piuttosto elevato, come da prassi BN effettuò una ricerca in Banca d'Italia presso la
Centrale Rischi, ottenendo – a gennaio 2018 – una comunicazione secondo cui la debitrice era segnalata per sofferenze per l'ammontare di 73.000 euro. Pertanto, come dichiarato dal nella mail a sua firma “se noi l'indagine l'avessimo fatta Tes_1
preventivamente, l'operazione non sarebbe mai stata approvata”; intendendo con ciò
escludere anche la possibilità di un successivo accoglimento della domanda di finanziamento, preclusa appunto dalla precaria affidabilità del futuro utilizzatore.
Se dunque non può essere posto in dubbio che la concessione del leasing è divenuta impossibile, non si può ritenere che l'efficacia del contratto fosse condizionata all'accoglimento della domanda di finanziamento, come evento futuro ed incerto al mancato verificarsi del quale il contratto si sarebbe caducato;
non autorizza a formulare tale conclusione né il testo della proposta d'ordine, né la condotta successiva delle parti,
che al contrario rivela che l'interesse del committente prescindeva dall'ottenimento del finanziamento.
Procedendo con ordine, la circostanza che non siano state previste modalità alternative di versamento del prezzo non comprova l'esistenza della condizione, semplicemente mette in luce che le parti confidavano nel fatto che il finanziamento sarebbe stato ottenuto e che quindi la fattispecie si sarebbe attuata secondo le iniziali intenzioni, senza escludere però la possibilità di modalità diverse per regolare il pagamento. Qualora il leasing fosse stato concesso, il trasferimento in proprietà all'acquirente si sarebbe realizzato attraverso una fattispecie complessa che avrebbe coinvolto la società
concedente il leasing ed avrebbe comunque realizzato l'interesse del committente a disporre dei beni e l'interesse del fornitore all'immediato pagamento del prezzo.
L'interesse del committente all'acquisto tuttavia, per quanto si desume dal testo della proposta d'ordine ma anche dalla condotta successiva delle parti, prescindeva pag. 6/9 dall'ottenimento del finanziamento, tanto è vero che la merce è stata trattenuta dal
Centro Odontoiatrico e mai riconsegnata, pur dopo aver appreso dell'esito negativo della pratica di leasing.
È pacifico infatti che la merce oggetto del ricorso monitorio è stata consegnata ed il possesso è stato trasferito all'acquirente, che tuttora ne dispone. Per fatti concludenti quindi il dott. ha accettato che la vendita si perfezionasse anche in assenza CP_1
della formula di pagamento rateale per il tramite della finanziaria in un primo momento ipotizzata, avendo accettato la consegna del macchinario pur in mancanza di definizione della pratica di leasing che, per inciso, egli verosimilmente poteva aspettarsi sarebbe stata negativa, attesa la segnalazione in Centrale Rischi che, evidentemente, non poteva ignorare poiché derivava da propri inadempimenti relativi ad altro finanziamento.
Non si può poi ritenere incauta la consegna del macchinario OPD da parte di Parte_1
perché la consegna è avvenuta nel termine contrattualmente previsto e, come chiarito dai testi, la pratica di leasing in una prima fase sembrava aver avuto buon fine, essendo stata emessa una delibera favorevole della società deputata a concedere il finanziamento, anche se non si era giunti ancora alla stipula formale del contratto;
inoltre la venditrice, a differenza del dott. non poteva avere contezza del fatto CP_1
che la debitrice era segnalata presso la Centrale Rischi.
Non pare poi corretto sostenere che la mancata consegna della ulteriore parte di merce da parte di abbia valore “confessorio” del fatto che il contratto era condizionato Pt_1
all'ottenimento del leasing. non ha consegnato la seconda tranche di materiale Pt_1
poiché era ben consapevole che l'acquirente non disponeva della liquidità necessaria per pagarla, e bene ha fatto, visto che neppure la merce oggetto della prima consegna è stata pagata.
Ritenuta la perdurante validità del contratto, non sottoposto a condizioni, e considerato che ha dimostrato il fondamento della propria pretesa e l'avvenuta consegna Pt_1
pag. 7/9 della merce, il destinatario è tenuto ad eseguire la controprestazione di pagamento del corrispettivo.
In accoglimento dell'appello la sentenza va dunque riformata, con la precisazione che la riforma della sentenza che revoca il decreto ingiuntivo opposto non fa rivivere il decreto stesso, ormai definitivamente venuto meno. L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso -
non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (Cass., Sez. 6- 3,
Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Il va dunque condannato al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 19.032,00 oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs Parte_1
231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art 4 del medesimo decreto per ciascuna fattura, fino al IS.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati parametri medi per il primo grado ed anche per il presente grado d'appello, ma esclusa la fase istruttoria.
Anche le spese della fase monitoria vanno poste a carico dell'appellato atteso che la revoca del decreto è risultata illegittima e che la pretesa creditoria della creditrice opposta si è rivelata ab origine fondata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
accoglie l'appello avverso la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Perugia e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
in favore di di euro 19.032,00 oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs Parte_1
pag. 8/9 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art 4 del medesimo decreto per ciascuna fattura, fino al IS;
condanna al rimborso in Controparte_1
favore di delle spese processuali, che si liquidano per la fase monitoria in Parte_1
euro 540,00 per compensi e 145,50 per spese vive, per il primo grado in euro 5.077,00
per compenso professionale e per il secondo grado in euro 3.397,00 per compenso professionale e 382,50 per spese, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al
15% come per legge.
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9