CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1921/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Susanna Zavaglia Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORDESCHI ALESSIA con domicilio eletto in PIAZZA SAN
DOMENICO N. 8/A 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), quali eredi del sig. C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3 ), tutti elettivamente domiciliati in Casalecchio di C.F._6
Reno, Via Leonardo da Vinci n. 23, presso lo studio dell'Avvocato
Nicoletta Benassi del Foro di Bologna (C.F. – CodiceFiscale_7
FAX: 051.7401888 – PEC: Email_1
PEC: Email_1
GIÀ Controparte_5 Controparte_6
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BITELLI FEDERICA e P.IVA_2
dall'avv. BITELLI BARBARA ) C/O C.F._8
DOMICILIO DIGITALE -
; Email_2
con domicilio eletto in C/O DOMICILIO DIGITALE -
Email_3
Appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Persona_1
, e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Parte_1
e deducendo di essere
[...] Controparte_6
comproprietari dell'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO), via
Marconi n. 64, confinante, per il tramite di uno stradello, con l'immobile sito in via Marconi n. 70 di proprietà di e da Controparte_6
pag. 2/11 questa concesso in locazione finanziaria a e chiedendo il Parte_4
ripristino di tre luci sul muro della proprietà confinante modificate rispetto allo stato preesistente, oltre il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Parte_1
dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancata mediazione quanto alla domanda petitoria e di negoziazione assistita quanto alla domanda risarcitoria;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in ordine alla richiesta di Parte_1
regolarizzazione delle luci ai parametri di cui all'art. 901 c.c.; nel merito, rigettare la domanda attorea poiché priva di fondamento in fatto e in diritto;
in via incidentale, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di luce irregolare a favore del fondo di proprietà di e a Controparte_6
carico della proprietà degli attori;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea di regolarizzazione delle luci realizzate, dichiarare obbligato a tenere indenne/risarcire Controparte_6 [...]
per eventuali conseguenze pregiudizievoli. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_6
principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei propri confronti, condannare a tenere indenne Parte_1
e manlevare da qualunque conseguenza Controparte_6
pregiudizievole.
Deceduto in corso di causa si costituivano in giudizio le Persona_1
sue eredi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In corso di causa si procedeva all'assunzione dei testi ammessi e a CTU.
pag. 3/11 Il Tribunale di Bologna con sentenza n.1509/2024 accoglieva parzialmente la domanda attorea ordinando il ripristino dello stato dei luoghi;
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava interamente tra le parti le spese di lite e poneva ad esclusivo carico delle convenute le spese di CTU.
2.- ha impugnato detta sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione petitoria.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato la violazione dell'accordo transattivo del 23.12.1992, dalla cui corretta interpretazione emerge, invece, che la principale intenzione delle parti consisteva nell'ampliare le luci esistenti per un'ampiezza di 3 mt. x
2,45 mt., con una parte fissa al fine di rispettare il vincolo visuale nei confronti dei vicini e non di edificare una struttura identica al muro sottraendola alla disciplina delle luci.
Con il terzo motivo contesta la condanna dei soli convenuti alle spese di
CTU in violazione del criterio della soccombenza.
Per tali motivi chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva nei propri confronti rispetto all'azione petitoria e, nel merito, la conformità delle luci alla transazione del 23.12.1992 con conseguente rigetto della domanda di ripristino e modifica del regime delle spese di CTU.
3.- Si è costituita in giudizio già Controparte_7 [...]
rilevando quanto segue. Controparte_6
Quanto al primo motivo ribadisce la sussistenza di legittimazione passiva di entrambe le convenute in primo grado e, in particolare, anche dell'appellante giacchè l'acquisto dell'immobile oggetto di causa è stato effettuato al solo fine della concessione in leasing a (che Parte_1
pag. 4/11 peraltro già deteneva l'immobile già prima del leasing fin dal 30.7.2017) e le opere sono state realizzate direttamente dalla stessa.
Quanto al merito aderisce alle conclusioni dell'appellante sia sulle critiche alle conclusioni del CTU sia in relazione alla conformità delle opere realizzate alla volontà delle parti di cui all'accordo del 23.12.1992.
Ribadisce anche la correttezza del rigetto della domanda risarcitoria.
Aderisce infine al terzo motivo di gravame, ritenendo che le spese di CTU, rientrando tra i costi processuali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., devono essere poste a carico delle parti in solido.
Tanto dedotto, chiede, in via principale, dichiararsi Controparte_7
l'infondatezza delle domande svolte dagli attori in primo grado nei propri confronti;
in via subordinata/incidentale dichiarare tenuta e condannare a tenere indenne e manlevare già Parte_1 Controparte_7
da ogni conseguenza pregiudizievole anche in Controparte_6
punto di rimborso delle spese di lite, respingendo in toto le pretese dell'appellante nei propri confronti.
4.- Si sono costituiti in data 15.4.2025 Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di nonchè Controparte_3 Persona_1 CP_4
e chiedendo il rigetto
[...] Parte_2 Parte_3
dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
A tal fine rilevano che correttamente il primo giudice ha ritenuto
[...]
legittimata passiva rispetto all'azione di rimessione in pristino. Parte_1
Deducono altresì che, correttamente, sulla base delle valutazioni tecniche e delle analisi del CTU, il Tribunale ha ritenuto irregolari ai sensi dell'art. 902 c.c. le luci realizzate in violazione dell'accordo del 23.12.1992,
pag. 5/11 rilevando che le opere eseguite da hanno determinato Parte_1
una trasformazione illegittima delle luci preesistenti.
Rilevano infine l'infondatezza del quarto motivo d'appello, evidenziando che la ripartizione delle spese di lite e di CTU è stata disciplinata correttamente tenendo conto dell'esito del giudizio e della soccombenza delle parti convenute.
5.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che correttamente il Giudice ha qualificato come azione reale quella volta alla riduzione in pristino e come azione personale quella volta al risarcimento dei danni. L'azione proposta risulta quindi correttamente instaurata contro entrambi i convenuti in primo grado.
In ordine al secondo motivo questa Corte, in linea con il primo giudice, ritiene che le opere realizzate nel 2018 non corrispondano a quelle di cui alla transazione del 1992.
Le luci in questione sono luci irregolari ex art. 902 c.c..
L'appellante chiede di accertare che le opere oggi esistenti sono conformi a quelle previste nella transazione del 23.12.1992 tra gli allora confinanti, insistendo per il rigetto della domanda di riduzione in pristino, mentre gli appellati chiedono il rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato le attuali opere non conformi a quelle previste in detta transazione.
Il punto nodale della questione riguarda quindi la conformità degli attuali infissi alla comune volontà delle parti espressa nella richiamata transazione a seguito dell'eliminazione del vetrocemento nella parte bassa e della sua sostituzione con un infisso stabile.
Nella richiamata transazione si legge che le parti consentivano che la eseguisse “l'allargamento delle tre luci nella Controparte_8
misura di mt. 3 di larghezza e mt. 2,45 di altezza;
la Controparte_8
pag. 6/11 si impegna ad eseguire dette aperture con altezza di c. 60 dal piano CP_6
di calpestio della per la prima parte in vetro-cemento come da CP_8
campione e la seconda parte in vetro apribile a vasistas…”
Da questa descrizione è chiara la volontà delle parti di voler autorizzare dette aperture con una parte fissa in vetrocemento.
La sostituzione della parte in vetrocemento con un infisso fisso costituisce un'evidente alterazione dello stato preesistente, lì dove per giurisprudenza consolidata il vetrocemento è equiparabile per le sue caratteristiche ad un muro avendo funzione di “delimitazione e di riparo”.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che (Cass. n. 358/83) “non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., quelle parti del muro in cui sia inserito materiale di diversa natura, quale, ad esempio, vetrocemento, che, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe al muro”; che
(Cass.n.1316/7) “non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art 901 cod civ, quelle parti del muro in cui sia inserito materiale di diversa natura - quale, ad es, vetrocemento - che, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti, tuttavia, caratteristiche analoghe al muro, in relazione allo specifico fine di non ledere quei diritti del vicino che la legge ha inteso tutelare, con la richiamata norma, per le ipotesi di sussistenza di finestre lucifere irregolari”; che (Cass. n. 2707/91) “non possono peraltro considerarsi luci in senso tecnico giuridico quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di diversa natura
(quale, in particolare, il vetrocemento) il quale, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempia alla stessa funzione di pag. 7/11 delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo, in relazione allo specifico fine di non ledere quei particolari diritti del vicino che la legge ha inteso tutelare (per quanto specificamente attiene al regime apprestato dagli artt. 901,902,905, e 906 c.c. in tema appunto di luci e vedute).
Viceversa vanno considerate luci (irregolari) quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato o per la struttura o conformazione di questo o per il modo con il quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono ragionevolmente dirsi parte integrante della preesistente costruzione ed aventi analoghe caratteristiche, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire, in definitiva (in specie, allorquando venga impiegato vetro) un semplice mezzo per impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria. Non possono quindi considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso (Cass. 28 novembre 1984, n. 6192) (Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, n.13149).
Nel caso di specie la successiva relazione di accompagnamento alla richiesta di autorizzazione edilizia ove si legge “esternamente vengono ampliate le vetrature esistenti sul muro laterale dell'edificio per poter raggiungere su tutte le superfici interne 1/8 di superficie illuminante e
1/10 di superficie areante. Dette vetrature verranno realizzate in vetri blindati e opacizzati per rispettare il vincolo visuale nei confronti dei vicini. In alternativa potranno essere usate pareti in vetrocemento pure
pag. 8/11 opache) è un atto unilaterale, che non può di per sé integrare la ricostruzione della comune volontà delle parti nei termini sopra precisati.
Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta in primo grado non è oggetto di impugnazione.
Passando al terzo motivo si ritiene che le spese di CTu debbano seguire il criterio della soccombenza. La liquidazione di tali spese, infatti può tenere conto dell'interesse processuale a chiedere l'atto solo in riferimento al momento anticipatorio, mentre successivamente il relativo onere è regolato dal principio della soccombenza nella intera controversia, salva la compensazione di cui all' art. 92 c.p.c. (Cassazione civile , sez. II ,
05/08/2019 , n. 20932).
Passando all'appello incidentale relativamente alla domanda di manleva svolta da si osserva quanto segue. Controparte_6
Nel rogito di compravendita dell'immobile all'art. 2) è previsto che: “La parte utilizzatrice manleva la parte acquirente da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità all'uso, mancanza delle qualità relativi all'immobile, agli impianti, alle pertinenze ed accessori dello stesso, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese dalla parte venditrice nel presente atto”.
E, nel successivo contratto di leasing, all'art. 7 è previsto che: “… E' inoltre convenuto che l'utilizzatore per tutta la durata del rapporto manlevi la concedente, sia nei confronti propri che di terzi, ivi compresa la Pubblica
Amministrazione, da ogni rischio, onere e responsabilità relativi all'immobile, suo acquisto (con particolare riferimento all'ipotesi di revocatoria), custodia, conservazione ed impiego, anche se dipendenti da pag. 9/11 causa anteriore alla consegna dell'immobile stesso. L'utilizzatore manleva altresì la concedente ad ogni rischio, onere e responsabilità connessi alla stipulazione del presente contratto, restando responsabile in prima persona
– salvo quanto previsto dal successivo art. 9 – di tutti i danni eventualmente occorsi ed impegnandosi a risarcire la concedente stessa per tutte le conseguenze pregiudizievoli che possano derivare a carico del medesimo quali, per esempio, per: - violazioni di norme poste a tutela della proprietà di terzi o di diritti o ragioni di terzi, sia reali che personali;
...”.
Sulla base del chiaro tenore letterale dei contratti richiamati si ritiene che la domanda di manleva di vada accolta e la stessa Controparte_6
vada pertanto manlevata da per tutti i pagamenti Parte_1
dovuti in esecuzione della presente sentenza comprese le spese di CTU.
Le spese di lite e di CTU vengono regolate come in dispositivo secondo soccombenza (considerata la rilevanza della domanda di riduzione in pristino) sia per il primo che per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
GIÀ , (C.F. Controparte_6 Controparte_1
), (C.F. C.F._1 Controparte_2
, (C.F. C.F._2 Controparte_3
), quali eredi del sig. C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3
), avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. C.F._6
1509/2024, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di pag. 10/11 modifica in questa sede, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
quali eredi del sig. Controparte_2 Controparte_3
e Persona_1 Controparte_4 Parte_2
he liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado Parte_3
ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge condanna al pagamento delle spese di litre in favore di Parte_1
GIÀ Controparte_5 Controparte_6
che liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
condanna a manlevare Parte_1 Controparte_5
GIÀ da tutto quanto dovuto in
[...] Controparte_6
esecuzione della presente sentenza ed anche per le spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Annarita Donofrio dott. Antonella Allegra
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1921/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Susanna Zavaglia Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORDESCHI ALESSIA con domicilio eletto in PIAZZA SAN
DOMENICO N. 8/A 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), quali eredi del sig. C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3 ), tutti elettivamente domiciliati in Casalecchio di C.F._6
Reno, Via Leonardo da Vinci n. 23, presso lo studio dell'Avvocato
Nicoletta Benassi del Foro di Bologna (C.F. – CodiceFiscale_7
FAX: 051.7401888 – PEC: Email_1
PEC: Email_1
GIÀ Controparte_5 Controparte_6
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BITELLI FEDERICA e P.IVA_2
dall'avv. BITELLI BARBARA ) C/O C.F._8
DOMICILIO DIGITALE -
; Email_2
con domicilio eletto in C/O DOMICILIO DIGITALE -
Email_3
Appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Persona_1
, e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Parte_1
e deducendo di essere
[...] Controparte_6
comproprietari dell'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO), via
Marconi n. 64, confinante, per il tramite di uno stradello, con l'immobile sito in via Marconi n. 70 di proprietà di e da Controparte_6
pag. 2/11 questa concesso in locazione finanziaria a e chiedendo il Parte_4
ripristino di tre luci sul muro della proprietà confinante modificate rispetto allo stato preesistente, oltre il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Parte_1
dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancata mediazione quanto alla domanda petitoria e di negoziazione assistita quanto alla domanda risarcitoria;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in ordine alla richiesta di Parte_1
regolarizzazione delle luci ai parametri di cui all'art. 901 c.c.; nel merito, rigettare la domanda attorea poiché priva di fondamento in fatto e in diritto;
in via incidentale, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di luce irregolare a favore del fondo di proprietà di e a Controparte_6
carico della proprietà degli attori;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea di regolarizzazione delle luci realizzate, dichiarare obbligato a tenere indenne/risarcire Controparte_6 [...]
per eventuali conseguenze pregiudizievoli. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_6
principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei propri confronti, condannare a tenere indenne Parte_1
e manlevare da qualunque conseguenza Controparte_6
pregiudizievole.
Deceduto in corso di causa si costituivano in giudizio le Persona_1
sue eredi e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In corso di causa si procedeva all'assunzione dei testi ammessi e a CTU.
pag. 3/11 Il Tribunale di Bologna con sentenza n.1509/2024 accoglieva parzialmente la domanda attorea ordinando il ripristino dello stato dei luoghi;
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava interamente tra le parti le spese di lite e poneva ad esclusivo carico delle convenute le spese di CTU.
2.- ha impugnato detta sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione petitoria.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato la violazione dell'accordo transattivo del 23.12.1992, dalla cui corretta interpretazione emerge, invece, che la principale intenzione delle parti consisteva nell'ampliare le luci esistenti per un'ampiezza di 3 mt. x
2,45 mt., con una parte fissa al fine di rispettare il vincolo visuale nei confronti dei vicini e non di edificare una struttura identica al muro sottraendola alla disciplina delle luci.
Con il terzo motivo contesta la condanna dei soli convenuti alle spese di
CTU in violazione del criterio della soccombenza.
Per tali motivi chiede di dichiarare la carenza di legittimazione passiva nei propri confronti rispetto all'azione petitoria e, nel merito, la conformità delle luci alla transazione del 23.12.1992 con conseguente rigetto della domanda di ripristino e modifica del regime delle spese di CTU.
3.- Si è costituita in giudizio già Controparte_7 [...]
rilevando quanto segue. Controparte_6
Quanto al primo motivo ribadisce la sussistenza di legittimazione passiva di entrambe le convenute in primo grado e, in particolare, anche dell'appellante giacchè l'acquisto dell'immobile oggetto di causa è stato effettuato al solo fine della concessione in leasing a (che Parte_1
pag. 4/11 peraltro già deteneva l'immobile già prima del leasing fin dal 30.7.2017) e le opere sono state realizzate direttamente dalla stessa.
Quanto al merito aderisce alle conclusioni dell'appellante sia sulle critiche alle conclusioni del CTU sia in relazione alla conformità delle opere realizzate alla volontà delle parti di cui all'accordo del 23.12.1992.
Ribadisce anche la correttezza del rigetto della domanda risarcitoria.
Aderisce infine al terzo motivo di gravame, ritenendo che le spese di CTU, rientrando tra i costi processuali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., devono essere poste a carico delle parti in solido.
Tanto dedotto, chiede, in via principale, dichiararsi Controparte_7
l'infondatezza delle domande svolte dagli attori in primo grado nei propri confronti;
in via subordinata/incidentale dichiarare tenuta e condannare a tenere indenne e manlevare già Parte_1 Controparte_7
da ogni conseguenza pregiudizievole anche in Controparte_6
punto di rimborso delle spese di lite, respingendo in toto le pretese dell'appellante nei propri confronti.
4.- Si sono costituiti in data 15.4.2025 Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di nonchè Controparte_3 Persona_1 CP_4
e chiedendo il rigetto
[...] Parte_2 Parte_3
dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
A tal fine rilevano che correttamente il primo giudice ha ritenuto
[...]
legittimata passiva rispetto all'azione di rimessione in pristino. Parte_1
Deducono altresì che, correttamente, sulla base delle valutazioni tecniche e delle analisi del CTU, il Tribunale ha ritenuto irregolari ai sensi dell'art. 902 c.c. le luci realizzate in violazione dell'accordo del 23.12.1992,
pag. 5/11 rilevando che le opere eseguite da hanno determinato Parte_1
una trasformazione illegittima delle luci preesistenti.
Rilevano infine l'infondatezza del quarto motivo d'appello, evidenziando che la ripartizione delle spese di lite e di CTU è stata disciplinata correttamente tenendo conto dell'esito del giudizio e della soccombenza delle parti convenute.
5.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che correttamente il Giudice ha qualificato come azione reale quella volta alla riduzione in pristino e come azione personale quella volta al risarcimento dei danni. L'azione proposta risulta quindi correttamente instaurata contro entrambi i convenuti in primo grado.
In ordine al secondo motivo questa Corte, in linea con il primo giudice, ritiene che le opere realizzate nel 2018 non corrispondano a quelle di cui alla transazione del 1992.
Le luci in questione sono luci irregolari ex art. 902 c.c..
L'appellante chiede di accertare che le opere oggi esistenti sono conformi a quelle previste nella transazione del 23.12.1992 tra gli allora confinanti, insistendo per il rigetto della domanda di riduzione in pristino, mentre gli appellati chiedono il rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato le attuali opere non conformi a quelle previste in detta transazione.
Il punto nodale della questione riguarda quindi la conformità degli attuali infissi alla comune volontà delle parti espressa nella richiamata transazione a seguito dell'eliminazione del vetrocemento nella parte bassa e della sua sostituzione con un infisso stabile.
Nella richiamata transazione si legge che le parti consentivano che la eseguisse “l'allargamento delle tre luci nella Controparte_8
misura di mt. 3 di larghezza e mt. 2,45 di altezza;
la Controparte_8
pag. 6/11 si impegna ad eseguire dette aperture con altezza di c. 60 dal piano CP_6
di calpestio della per la prima parte in vetro-cemento come da CP_8
campione e la seconda parte in vetro apribile a vasistas…”
Da questa descrizione è chiara la volontà delle parti di voler autorizzare dette aperture con una parte fissa in vetrocemento.
La sostituzione della parte in vetrocemento con un infisso fisso costituisce un'evidente alterazione dello stato preesistente, lì dove per giurisprudenza consolidata il vetrocemento è equiparabile per le sue caratteristiche ad un muro avendo funzione di “delimitazione e di riparo”.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che (Cass. n. 358/83) “non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., quelle parti del muro in cui sia inserito materiale di diversa natura, quale, ad esempio, vetrocemento, che, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe al muro”; che
(Cass.n.1316/7) “non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art 901 cod civ, quelle parti del muro in cui sia inserito materiale di diversa natura - quale, ad es, vetrocemento - che, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti, tuttavia, caratteristiche analoghe al muro, in relazione allo specifico fine di non ledere quei diritti del vicino che la legge ha inteso tutelare, con la richiamata norma, per le ipotesi di sussistenza di finestre lucifere irregolari”; che (Cass. n. 2707/91) “non possono peraltro considerarsi luci in senso tecnico giuridico quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di diversa natura
(quale, in particolare, il vetrocemento) il quale, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempia alla stessa funzione di pag. 7/11 delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo, in relazione allo specifico fine di non ledere quei particolari diritti del vicino che la legge ha inteso tutelare (per quanto specificamente attiene al regime apprestato dagli artt. 901,902,905, e 906 c.c. in tema appunto di luci e vedute).
Viceversa vanno considerate luci (irregolari) quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato o per la struttura o conformazione di questo o per il modo con il quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono ragionevolmente dirsi parte integrante della preesistente costruzione ed aventi analoghe caratteristiche, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire, in definitiva (in specie, allorquando venga impiegato vetro) un semplice mezzo per impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria. Non possono quindi considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso (Cass. 28 novembre 1984, n. 6192) (Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, n.13149).
Nel caso di specie la successiva relazione di accompagnamento alla richiesta di autorizzazione edilizia ove si legge “esternamente vengono ampliate le vetrature esistenti sul muro laterale dell'edificio per poter raggiungere su tutte le superfici interne 1/8 di superficie illuminante e
1/10 di superficie areante. Dette vetrature verranno realizzate in vetri blindati e opacizzati per rispettare il vincolo visuale nei confronti dei vicini. In alternativa potranno essere usate pareti in vetrocemento pure
pag. 8/11 opache) è un atto unilaterale, che non può di per sé integrare la ricostruzione della comune volontà delle parti nei termini sopra precisati.
Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta in primo grado non è oggetto di impugnazione.
Passando al terzo motivo si ritiene che le spese di CTu debbano seguire il criterio della soccombenza. La liquidazione di tali spese, infatti può tenere conto dell'interesse processuale a chiedere l'atto solo in riferimento al momento anticipatorio, mentre successivamente il relativo onere è regolato dal principio della soccombenza nella intera controversia, salva la compensazione di cui all' art. 92 c.p.c. (Cassazione civile , sez. II ,
05/08/2019 , n. 20932).
Passando all'appello incidentale relativamente alla domanda di manleva svolta da si osserva quanto segue. Controparte_6
Nel rogito di compravendita dell'immobile all'art. 2) è previsto che: “La parte utilizzatrice manleva la parte acquirente da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità all'uso, mancanza delle qualità relativi all'immobile, agli impianti, alle pertinenze ed accessori dello stesso, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese dalla parte venditrice nel presente atto”.
E, nel successivo contratto di leasing, all'art. 7 è previsto che: “… E' inoltre convenuto che l'utilizzatore per tutta la durata del rapporto manlevi la concedente, sia nei confronti propri che di terzi, ivi compresa la Pubblica
Amministrazione, da ogni rischio, onere e responsabilità relativi all'immobile, suo acquisto (con particolare riferimento all'ipotesi di revocatoria), custodia, conservazione ed impiego, anche se dipendenti da pag. 9/11 causa anteriore alla consegna dell'immobile stesso. L'utilizzatore manleva altresì la concedente ad ogni rischio, onere e responsabilità connessi alla stipulazione del presente contratto, restando responsabile in prima persona
– salvo quanto previsto dal successivo art. 9 – di tutti i danni eventualmente occorsi ed impegnandosi a risarcire la concedente stessa per tutte le conseguenze pregiudizievoli che possano derivare a carico del medesimo quali, per esempio, per: - violazioni di norme poste a tutela della proprietà di terzi o di diritti o ragioni di terzi, sia reali che personali;
...”.
Sulla base del chiaro tenore letterale dei contratti richiamati si ritiene che la domanda di manleva di vada accolta e la stessa Controparte_6
vada pertanto manlevata da per tutti i pagamenti Parte_1
dovuti in esecuzione della presente sentenza comprese le spese di CTU.
Le spese di lite e di CTU vengono regolate come in dispositivo secondo soccombenza (considerata la rilevanza della domanda di riduzione in pristino) sia per il primo che per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
GIÀ , (C.F. Controparte_6 Controparte_1
), (C.F. C.F._1 Controparte_2
, (C.F. C.F._2 Controparte_3
), quali eredi del sig. C.F._3 Persona_1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_3
), avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. C.F._6
1509/2024, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di pag. 10/11 modifica in questa sede, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
quali eredi del sig. Controparte_2 Controparte_3
e Persona_1 Controparte_4 Parte_2
he liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado Parte_3
ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge condanna al pagamento delle spese di litre in favore di Parte_1
GIÀ Controparte_5 Controparte_6
che liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge;
condanna a manlevare Parte_1 Controparte_5
GIÀ da tutto quanto dovuto in
[...] Controparte_6
esecuzione della presente sentenza ed anche per le spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Annarita Donofrio dott. Antonella Allegra
pag. 11/11