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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12381/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 12381/2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, Parte_1
come da procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, dall'avvocato Andrea Consoli, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione - mancato riconoscimento della posizione organizzativa – risarcimento del danno.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 , premesso di essere stata Parte_1
dipendente della convenuta, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo CP_1
Esperto, inquadramento nella categoria DS del CCNL del personale dipendente delle del Comparto non dirigenziale, fino all'1.04.2019, data in cui è Parte_2
pagina 1 di 8 stata collocata in quiescenza, esponeva di essere stata trasferita, in costanza di rapporto, presso l'ex Settore assistenza sanitaria di base, oggi Dipartimento cure primarie, inizialmente presso la sede di via Pasubio in e, successivamente, presso la sede di CP_1 via P. Mascagni in , con le mansioni di addetta all'Ufficio liquidazioni centralizzate, CP_1 giusta ordine di servizio n. 257 del 24.09.2004, a firma dell'allora Direttore Generale dell' CP_1
Deduceva che nel 2007, a mezzo di deliberazione del Direttore Generale n. 1619/2007 del 16.08.2007, l' aveva approvato un progetto contenente l'individuazione e la CP_1
graduazione delle posizioni organizzative interne, tra le quali anche quella relativa al
Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni Centralizzate, posizione perfettamente corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, in via esclusiva e in qualità di responsabile, dalla ricorrente.
Deduceva, altresì, che con successiva deliberazione n. 1719 del 27.09.2007,
l' aveva approvato un avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di posizione CP_1
organizzativa così individuati, invitando tutti i dipendenti interessati a presentare apposita istanza di partecipazione.
Asseriva di aver presentato regolare istanza di partecipazione.
Lamentava che l' aveva curato la procedura necessaria all'attribuzione degli CP_1
incarichi in relazione alla maggior parte delle posizioni organizzative individuate, mentre con riferimento specifico alla posizione organizzativa di suo diretto interesse (Dipartimento
Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni Centralizzate) l'amministrazione non aveva mai portato a compimento la procedura necessaria ai fini della nomina di un responsabile.
Ritenendo sussistere una lesione dei propri diritti soggettivi, la ricorrente, dunque, aveva diffidato e messo in mora l' per ben tre volte, a mezzo di legale di fiducia, CP_1
giusta lettere raccomandate a. r. rispettivamente del 19.12.2014, del 31.07.2015 e del
25.11.2020, interruttive dei termini prescrizionali. lamentava di avere svolto le mansioni di Responsabile dell'Ufficio liquidazioni Pt_3
centralizzate, all'interno del Dipartimento cure primarie, nel periodo di tempo che va dal
2004 al 2014; di aver diritto, in esito a quanto sopra evidenziato, al pagamento delle differenze retributive dovute per le mansioni superiori effettivamente espletate, quantificate nella somma di importo pari ad € 4.391,76 annui, nonché il risarcimento per i danni patiti,
pagina 2 di 8 sia a titolo di responsabilità contrattuale per non aver l'Azienda resistente portato a compimento la procedura necessaria al conferimento dell'incarico di p. o. in favore della ricorrente sia, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cc., stante il risparmio economico lucrato dall' in esito all'attività lavorativa da questa espletata. CP_1
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal settembre 2004 e sino al 31-
12-2014 le mansioni di Responsabile dell'Ufficio di Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente Azienda = 2) accertare, ritenere e dichiarare, per effetto dell'accertamento e dell'accoglimento della domanda di cui al punto
1, il diritto della ricorrente – per il periodo settembre 2004 – dicembre 2014, a percepire
(anche a titolo risarcitorio) la speciale remunerazione di posizione organizzativa pari ad €
4.391,76 annui connessa all'espletamento delle mansioni di Responsabile dell'Ufficio di
Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente
Azienda = 3) condannare per l'effetto la resistente Azienda al pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali in questioni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e ciò anche a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con memoria depositata in data 16.05.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione quinquennale, assumeva l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare prescritti i crediti azionati e comunque, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto e diritto, e per
l'effetto dichiarare che nessun ulteriore importo è dovuto per differenze retributive correlate alla posizione organizzativa mai assegnatale. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti nei termini assegnati, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente dal settembre 2004 al 31 dicembre 2014 delle mansioni di Responsabile
pagina 3 di 8 dell'Ufficio Liquidazioni Centralizzate presso il Dipartimento di Cure primarie dell'azienda sanitaria con conseguente diritto al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa pari ad € 4391, 76 annui, “anche a titolo risarcitorio” e “anche a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c.” (così nelle conclusioni).
Preliminarmente, va esaminata ed accolta l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dall' resistente con riguardo alle pretese differenze retributive. CP_1
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
“stabilizzato” dell'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro, vanno richiamati i consolidati principi affermati dalla Corte di cassazione (v. da recente, Cass. SS.
UU. n. 36197/2023).
Le Sezioni Unite hanno reputato che “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione … Deve allora essere affermata con chiarezza
l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
La Corte, pertanto, ha affermato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto
a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Nel caso di specie, in concreto, per come dichiarato nell'atto introduttivo (v. pag. 1)
e non già contestato dalla resistente, risulta comprovato che la ricorrente è stata dipendente dell' convenuta sino alla data dell'1.04.2019, data in cui è stata definitivamente CP_1
collocata in quiescenza.
pagina 4 di 8 Risulta allegato, altresì, che la ricorrente abbia inviato ben tre lettere raccomandate a.
r., rispettivamente in data 19.12.2014, 31.07.2015 e 25.11.2020, con le quali ha diffidato e messo in mora l' CP_1
L'esame della singole missive, tuttavia, comprova che raccomandata a. r del
19.12.2014 è stata effettivamente consegnata all'amministrazione destinataria in data
05.01.20215 (v. ricevuta di consegna allegata da ricorrente); che quella del 31.07.2015 è stata anch'essa consegnata all'azienda destinataria in data 4.08.2015 (v. ricevuta di consegna allegata da ricorrente); che quella del 25.11.2020, invece, non è stata consegnata all'amministrazione destinataria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione di ricevuta, attestante un'effettiva consegna.
Ne consegue, pertanto, che alla data del 5.01.2015, primo atto interruttivo, era già irrimediabilmente maturata la prescrizione estintiva quinquennale con riferimento alle somme reclamate in relazione ai crediti retributivi vantati per gli anni che vanno dal 2004 al
04.01.2010.
A ciò si aggiunga, poi, che anche le ulteriori e residue annualità reclamate in ricorso
(dal 2010 al 2014) risultano essere tutte prescritte: tra la seconda diffida (consegnata il
04.08.2015) e la terza (spedita il 25.11.2020) risulta esser decorso ben più di un quinquennio, oltre a non esservi prova della consegna della terza diffida;
inoltre, la notifica del ricorso, ancorché non documentata dalla difesa della parte ricorrente, è certamente successiva al 23 dicembre 2022, data del deposito del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, in ogni caso il ricorso è infondato e deve essere rigettato anche con riguardo alla domanda risarcitoria per l'asserito inadempimento dell'amministrazione circa la procedura di conferimento della posizione organizzativa, nonché con riguardo alla domanda relativa al preteso arricchimento senza causa dell'amministrazione.
Al riguardo, giova premettere “Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico
pagina 5 di 8 corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”
Invero, quanto alla procedura di conferimento della posizione organizzativa, risulta che l'azienda convenuta con deliberazione n. 1619 del 2007 abbia proceduto all'individuazione e alla graduazione delle posizioni organizzative e con successiva deliberazione n. 1719 del 2007 abbia proceduto ad un avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di direzione di posizione organizzativa che prevedeva la presentazione delle domande con curriculum allegato entro dieci giorni dalla data di affissione dell'avviso medesimo, secondo lo schema esemplificativo di domanda allegato all'avviso (allegati 1 e 2 fascicolo parte ricorrente).
Non risulta che a tale avviso sia seguita la concreta istituzione della posizione organizzativa per cui è causa (Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni
Centralizzate).
Sulla base di quanto precede le pretese della ricorrente con riguardo al periodo anteriore alla deliberazione n. 1619 del 2007 sono certamente infondate in assenza di previa individuazione della posizione organizzativa pretesa.
Quanto al periodo successivo, le pretese della ricorrente, oltre che prescritte sul piano retributivo, sono comunque infondate anche a fini eventualmente risarcitori, non avendo parte ricorrente fornito prova del concreto svolgimento delle mansioni inerenti alla posizione organizzativa pretesa e dell'assunzione delle connesse responsabilità.
A ben vedere, non risulta nemmeno documentata alcuna domanda presentata dalla parte ricorrente per la partecipazione all'avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di direzione di posizione organizzativa (delibera n. 1719 del 2007, allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Al riguardo, non può pertanto nemmeno configurarsi un danno patrimoniale da perdita di chance poiché secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
pagina 6 di 8 probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass. n. 5119/2010).
Parte ricorrente nella sostanza ha chiesto, tra l'altro, il risarcimento dei danni “per non avere ingiustificatamente , e in assenza di un provvedimento di soppressione della posizione organizzativa per cui è causa, portato a termine la procedura per il formale conferimento dell'incarico alla ricorrente…” ma ha omesso finanche di documentare di avere concorso alla procedura tramite regolare domanda sicché deve escludersi in radice che sarebbe risultata vincitrice della selezione indetta con l'avviso interno, avendo inoltre tralasciato ogni riferimento agli altri eventuali candidati partecipanti alla selezione sì da consentire la valutazione delle concrete possibilità di risultare vincitrice della selezione, ove vi avesse partecipato.
In ogni caso, non risulta nemmeno provato il concreto svolgimento di mansioni inerenti alla posizione organizzativa costituenti un quid pluris rispetto all'inquadramento professionale della ricorrente come collaboratore amministrativo esperto (categoria DS), addetto all'ufficio liquidazioni centralizzate, apprezzabile in termini di responsabilità e coordinamento come dedotto dall'amministrazione nelle proprie difese, nonché nelle note dell'azienda dell'11 febbraio 2015 e dell'1 aprile 2015, versate in atti dalla stessa parte ricorrente.
Non risulta allegato l'O.d.S n. 257 del 24.09.2004, a firma del Direttore Generale dell' convenuta, dal quale la ricorrente pretenderebbe di far scaturire il Controparte_1 fondamento stesso dell'asserita assegnazione alla posizione organizzativa (v. pag. 1 ricorso).
D'altra parte, in assenza di un provvedimento formale di assegnazione della posizione organizzativa, individuata con la delibera suindicata ma mai in concreto istituita all'esito dell'avviso interno, la prova per testi richiesta in ricorso, consistente in un unico capitolo di prova con indicazione di un solo teste, è stata ritenuta inammissibile ed inconducente in quanto formulata in termini generici e integralmente valutativi1.
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, in difetto dei presupposti sostanziali, risulta infondata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. non essendovi prova della prestazione in concreto delle mansioni asseritamente svolte, né a fortiori del preteso arricchimento dell'amministrazione in danno della parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Stante la peculiarità e la complessità della fattispecie in esame, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta ruolo al n. RG 12381/2022, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 15 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) Vero o falso che la ricorrente signora nel periodo dal settembre 2004 al dicembre Parte_1 2014 ha svolto le mansioni di Responsabile dell'Ufficio di Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente ?” CP_1 Controparte_2
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nella causa iscritta al n. R.G. 12381/2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, Parte_1
come da procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, dall'avvocato Andrea Consoli, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: retribuzione - mancato riconoscimento della posizione organizzativa – risarcimento del danno.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 , premesso di essere stata Parte_1
dipendente della convenuta, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo CP_1
Esperto, inquadramento nella categoria DS del CCNL del personale dipendente delle del Comparto non dirigenziale, fino all'1.04.2019, data in cui è Parte_2
pagina 1 di 8 stata collocata in quiescenza, esponeva di essere stata trasferita, in costanza di rapporto, presso l'ex Settore assistenza sanitaria di base, oggi Dipartimento cure primarie, inizialmente presso la sede di via Pasubio in e, successivamente, presso la sede di CP_1 via P. Mascagni in , con le mansioni di addetta all'Ufficio liquidazioni centralizzate, CP_1 giusta ordine di servizio n. 257 del 24.09.2004, a firma dell'allora Direttore Generale dell' CP_1
Deduceva che nel 2007, a mezzo di deliberazione del Direttore Generale n. 1619/2007 del 16.08.2007, l' aveva approvato un progetto contenente l'individuazione e la CP_1
graduazione delle posizioni organizzative interne, tra le quali anche quella relativa al
Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni Centralizzate, posizione perfettamente corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, in via esclusiva e in qualità di responsabile, dalla ricorrente.
Deduceva, altresì, che con successiva deliberazione n. 1719 del 27.09.2007,
l' aveva approvato un avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di posizione CP_1
organizzativa così individuati, invitando tutti i dipendenti interessati a presentare apposita istanza di partecipazione.
Asseriva di aver presentato regolare istanza di partecipazione.
Lamentava che l' aveva curato la procedura necessaria all'attribuzione degli CP_1
incarichi in relazione alla maggior parte delle posizioni organizzative individuate, mentre con riferimento specifico alla posizione organizzativa di suo diretto interesse (Dipartimento
Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni Centralizzate) l'amministrazione non aveva mai portato a compimento la procedura necessaria ai fini della nomina di un responsabile.
Ritenendo sussistere una lesione dei propri diritti soggettivi, la ricorrente, dunque, aveva diffidato e messo in mora l' per ben tre volte, a mezzo di legale di fiducia, CP_1
giusta lettere raccomandate a. r. rispettivamente del 19.12.2014, del 31.07.2015 e del
25.11.2020, interruttive dei termini prescrizionali. lamentava di avere svolto le mansioni di Responsabile dell'Ufficio liquidazioni Pt_3
centralizzate, all'interno del Dipartimento cure primarie, nel periodo di tempo che va dal
2004 al 2014; di aver diritto, in esito a quanto sopra evidenziato, al pagamento delle differenze retributive dovute per le mansioni superiori effettivamente espletate, quantificate nella somma di importo pari ad € 4.391,76 annui, nonché il risarcimento per i danni patiti,
pagina 2 di 8 sia a titolo di responsabilità contrattuale per non aver l'Azienda resistente portato a compimento la procedura necessaria al conferimento dell'incarico di p. o. in favore della ricorrente sia, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cc., stante il risparmio economico lucrato dall' in esito all'attività lavorativa da questa espletata. CP_1
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal settembre 2004 e sino al 31-
12-2014 le mansioni di Responsabile dell'Ufficio di Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente Azienda = 2) accertare, ritenere e dichiarare, per effetto dell'accertamento e dell'accoglimento della domanda di cui al punto
1, il diritto della ricorrente – per il periodo settembre 2004 – dicembre 2014, a percepire
(anche a titolo risarcitorio) la speciale remunerazione di posizione organizzativa pari ad €
4.391,76 annui connessa all'espletamento delle mansioni di Responsabile dell'Ufficio di
Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente
Azienda = 3) condannare per l'effetto la resistente Azienda al pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali in questioni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e ciò anche a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con memoria depositata in data 16.05.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione quinquennale, assumeva l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare prescritti i crediti azionati e comunque, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto e diritto, e per
l'effetto dichiarare che nessun ulteriore importo è dovuto per differenze retributive correlate alla posizione organizzativa mai assegnatale. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti nei termini assegnati, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente dal settembre 2004 al 31 dicembre 2014 delle mansioni di Responsabile
pagina 3 di 8 dell'Ufficio Liquidazioni Centralizzate presso il Dipartimento di Cure primarie dell'azienda sanitaria con conseguente diritto al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa pari ad € 4391, 76 annui, “anche a titolo risarcitorio” e “anche a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c.” (così nelle conclusioni).
Preliminarmente, va esaminata ed accolta l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dall' resistente con riguardo alle pretese differenze retributive. CP_1
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
“stabilizzato” dell'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro, vanno richiamati i consolidati principi affermati dalla Corte di cassazione (v. da recente, Cass. SS.
UU. n. 36197/2023).
Le Sezioni Unite hanno reputato che “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione … Deve allora essere affermata con chiarezza
l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
La Corte, pertanto, ha affermato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto
a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Nel caso di specie, in concreto, per come dichiarato nell'atto introduttivo (v. pag. 1)
e non già contestato dalla resistente, risulta comprovato che la ricorrente è stata dipendente dell' convenuta sino alla data dell'1.04.2019, data in cui è stata definitivamente CP_1
collocata in quiescenza.
pagina 4 di 8 Risulta allegato, altresì, che la ricorrente abbia inviato ben tre lettere raccomandate a.
r., rispettivamente in data 19.12.2014, 31.07.2015 e 25.11.2020, con le quali ha diffidato e messo in mora l' CP_1
L'esame della singole missive, tuttavia, comprova che raccomandata a. r del
19.12.2014 è stata effettivamente consegnata all'amministrazione destinataria in data
05.01.20215 (v. ricevuta di consegna allegata da ricorrente); che quella del 31.07.2015 è stata anch'essa consegnata all'azienda destinataria in data 4.08.2015 (v. ricevuta di consegna allegata da ricorrente); che quella del 25.11.2020, invece, non è stata consegnata all'amministrazione destinataria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione di ricevuta, attestante un'effettiva consegna.
Ne consegue, pertanto, che alla data del 5.01.2015, primo atto interruttivo, era già irrimediabilmente maturata la prescrizione estintiva quinquennale con riferimento alle somme reclamate in relazione ai crediti retributivi vantati per gli anni che vanno dal 2004 al
04.01.2010.
A ciò si aggiunga, poi, che anche le ulteriori e residue annualità reclamate in ricorso
(dal 2010 al 2014) risultano essere tutte prescritte: tra la seconda diffida (consegnata il
04.08.2015) e la terza (spedita il 25.11.2020) risulta esser decorso ben più di un quinquennio, oltre a non esservi prova della consegna della terza diffida;
inoltre, la notifica del ricorso, ancorché non documentata dalla difesa della parte ricorrente, è certamente successiva al 23 dicembre 2022, data del deposito del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, in ogni caso il ricorso è infondato e deve essere rigettato anche con riguardo alla domanda risarcitoria per l'asserito inadempimento dell'amministrazione circa la procedura di conferimento della posizione organizzativa, nonché con riguardo alla domanda relativa al preteso arricchimento senza causa dell'amministrazione.
Al riguardo, giova premettere “Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico
pagina 5 di 8 corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”
Invero, quanto alla procedura di conferimento della posizione organizzativa, risulta che l'azienda convenuta con deliberazione n. 1619 del 2007 abbia proceduto all'individuazione e alla graduazione delle posizioni organizzative e con successiva deliberazione n. 1719 del 2007 abbia proceduto ad un avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di direzione di posizione organizzativa che prevedeva la presentazione delle domande con curriculum allegato entro dieci giorni dalla data di affissione dell'avviso medesimo, secondo lo schema esemplificativo di domanda allegato all'avviso (allegati 1 e 2 fascicolo parte ricorrente).
Non risulta che a tale avviso sia seguita la concreta istituzione della posizione organizzativa per cui è causa (Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Liquidazioni
Centralizzate).
Sulla base di quanto precede le pretese della ricorrente con riguardo al periodo anteriore alla deliberazione n. 1619 del 2007 sono certamente infondate in assenza di previa individuazione della posizione organizzativa pretesa.
Quanto al periodo successivo, le pretese della ricorrente, oltre che prescritte sul piano retributivo, sono comunque infondate anche a fini eventualmente risarcitori, non avendo parte ricorrente fornito prova del concreto svolgimento delle mansioni inerenti alla posizione organizzativa pretesa e dell'assunzione delle connesse responsabilità.
A ben vedere, non risulta nemmeno documentata alcuna domanda presentata dalla parte ricorrente per la partecipazione all'avviso interno per l'assegnazione degli incarichi di direzione di posizione organizzativa (delibera n. 1719 del 2007, allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Al riguardo, non può pertanto nemmeno configurarsi un danno patrimoniale da perdita di chance poiché secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
pagina 6 di 8 probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass. n. 5119/2010).
Parte ricorrente nella sostanza ha chiesto, tra l'altro, il risarcimento dei danni “per non avere ingiustificatamente , e in assenza di un provvedimento di soppressione della posizione organizzativa per cui è causa, portato a termine la procedura per il formale conferimento dell'incarico alla ricorrente…” ma ha omesso finanche di documentare di avere concorso alla procedura tramite regolare domanda sicché deve escludersi in radice che sarebbe risultata vincitrice della selezione indetta con l'avviso interno, avendo inoltre tralasciato ogni riferimento agli altri eventuali candidati partecipanti alla selezione sì da consentire la valutazione delle concrete possibilità di risultare vincitrice della selezione, ove vi avesse partecipato.
In ogni caso, non risulta nemmeno provato il concreto svolgimento di mansioni inerenti alla posizione organizzativa costituenti un quid pluris rispetto all'inquadramento professionale della ricorrente come collaboratore amministrativo esperto (categoria DS), addetto all'ufficio liquidazioni centralizzate, apprezzabile in termini di responsabilità e coordinamento come dedotto dall'amministrazione nelle proprie difese, nonché nelle note dell'azienda dell'11 febbraio 2015 e dell'1 aprile 2015, versate in atti dalla stessa parte ricorrente.
Non risulta allegato l'O.d.S n. 257 del 24.09.2004, a firma del Direttore Generale dell' convenuta, dal quale la ricorrente pretenderebbe di far scaturire il Controparte_1 fondamento stesso dell'asserita assegnazione alla posizione organizzativa (v. pag. 1 ricorso).
D'altra parte, in assenza di un provvedimento formale di assegnazione della posizione organizzativa, individuata con la delibera suindicata ma mai in concreto istituita all'esito dell'avviso interno, la prova per testi richiesta in ricorso, consistente in un unico capitolo di prova con indicazione di un solo teste, è stata ritenuta inammissibile ed inconducente in quanto formulata in termini generici e integralmente valutativi1.
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, in difetto dei presupposti sostanziali, risulta infondata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. non essendovi prova della prestazione in concreto delle mansioni asseritamente svolte, né a fortiori del preteso arricchimento dell'amministrazione in danno della parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Stante la peculiarità e la complessità della fattispecie in esame, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta ruolo al n. RG 12381/2022, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 15 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) Vero o falso che la ricorrente signora nel periodo dal settembre 2004 al dicembre Parte_1 2014 ha svolto le mansioni di Responsabile dell'Ufficio di Liquidazioni Centralizzate insistente presso il Dipartimento di Cure primarie della resistente ?” CP_1 Controparte_2