Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.196 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 196 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], residente in [...], Parte_1
Via Dante Alighieri n. 87, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia
Blasi,
E
nato in [...] in data [...] residente in [...]
Aprile n. 5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Ina Begici e Blasi
Adriano.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la revisione delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 19/04/2024, i ricorrenti, deducevano:
- che, con Sentenza del Tribunale del Distretto Giudiziario di Durazzo, pronunciata in data
23/03/2912 e divenuta irrevocabile in data 15/04/2012, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi e il giorno 11/03/1994; CP_1 Parte_1
Fondamentale (21001- 04795) 936, del 23/03/2012, risulta trascritta nel Registro di Stato
Civile del Comune Piobbico (Atti di Matrimonio – Parte II, Serie C);
- che, con la citata Sentenza, veniva così disposto:
“ Lo scioglimento del matrimonio tra le parti in giudizio il ricorrente
[...]
e la convenuta senza determinare la colpa. CP_1 Controparte_2
L'affidamento pwe la crescita e l'educazione dei bambini nato il Persona_1
11.12.1998 e nato il [...] alla convenuta . Persona_2 Controparte_3
Il ricorrente dovrebbe pagare l'obbligo alimentare di 100 euro al mese per figlio e 100 Euro per il figlio Persona_1 Persona_2
Il ricorrente ha il diritto di incontro con i bambini il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00 del sabato. Oltre ai primi 15 giorni del mese di agosto, lo hai tenuto a casa sua.
Dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, una copia si manda per iscrizione all'Ufficio dello Stato Civile, Regione n. 3.
Le spese processuali come sostenute.
Questa Sentenza può essere impugnata presso la Corte d'Appello di Durazzo, entro quindici giorni, iniziando questo termine dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per la convenuta questo termine inizia dal giorno di comunicazione della sentenza.
Pubblicata a Durazzo, il 23/03/2012.”
- che i figli e hanno raggiunto la maggiore età ma non Persona_3 Persona_2
risultano ancora autosufficienti e indipendenti sul piano economico;
- che il IG. dopo dieci anni di permanenza all'estero, ha fatto rientro in Italia nel R_
2022, trasferendo la propria residenza in Piobbico (PU), Comune di residenza dei figli.
Tanto premesso, le parti deducevano di voler modificare le condizioni di divorzio per le seguenti ragioni:
“Premesso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, pare e congrua e opportuna la previsione di un mantenimento diretto da parte dei genitori, in proporzione ai rispettivi tempi di permanenza e ai periodi di frequentazione, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la propria e rispettiva stabilità economica. Quanto alle spese di natura straordinaria, posto che nessuna prescrizione veniva stabilita dalla Sentenza di divorzio, si rende necessario, tenuto conto delle sempre maggiori eIGenze economiche dei figli, prevedere che queste, da individuarsi secondo le indicazioni del
Protocollo di Ancona, vengano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Il rientro in Italia del IG. rimasto lontano dai figli per dieci anni, costituisce R_
circostanza sopravvenuta incidente non solo in ordine al mantenimento dei figli e R_
, ma, altresì, in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Per_2
A riguardo si evidenzia come la casa familiare è rimasta, di fatto, nella sola ed esclusiva disponibilità della IG.ra la quale ne ha sostenuto interamente i costi di gestione e di Pt_1
manutenzione.
Sulla scorta di tale ultima premessa, i ricorrenti riconoscono l'opportunità del trasferimento della quota di proprietà del IG. Sig. pari ad ½, dell'immobile che di R_
seguito si descrive, alla IG.ra Pt_1
porzione del fabbricato urbano sito in comune di Piobbico, costituita da appartamento composto da posto macchina e ripostiglio al piano terra;
soggiorno, cucina ed angolo cottura, due camere e bagno al piano quarto, oltre a ripostiglio al piano sottotetto, cenista al N.C.E.U. di detto comune nel foglio 25 con il mappale 421 sub 6, via Dante Alighieri, piani t_4-5, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, Rendita Catstale Euro 388,47.
In ordine alla suddetta operazione di trasferimento, il IG. dichiara che, ai sensi R_
dell'art. 19 comma 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010,
l'immobile è conforme allo stato di fatto rappresentato nelle planimetrie catastali depositate presso l'U.T.E. competente;
la parte alienante, attuale cointestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria, la IG.ra , conferma la dichiarazione di Parte_1
conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dl cointestatario
. Il IG. dichiara altresì di aver acquisito il diritto di comproprietà CP_1 R_
sul predetto immobile a seguito di atto di vendita a rogito Notaio –Dott. Controparte_4
Repertorio n. 87271 Raccolta n. 10252, del 19/07/2002. Il IG. con Controparte_1
riferimento al disposto del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, a sua volta modificato dall'art. 35, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con aggiunte dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e modificato con D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, dichiara che l'unità immobiliare sopra indicata ha tutte le caratteristiche di efficienza energetica, quali risultano dall'Attestato di Prestazione Energetica. Il IG. dichiara, infine, di rinunciare all'ipoteca legale sull'immobile descritto. R_
Il trasferimento dal IG. alla IG.ra , descritto nelle condizioni CP_1 Parte_1
del presente atto, dovrà comunque essere inteso come accordo e/o intesa reciproca a carattere obbligatorio delle parti.
Le spese del presente procedimento, così come ogni altra spesa e/o tributo inerente e necessari al trasferimento, saranno a carico di entrambi i ricorrenti.
La IG.ra dichiara infine di aver sempre ricevuto dal IG. il contributo a Pt_1 R_
titolo di mantenimento in favore dei figli e di null'altro avere a pretendere dal IG. ”. R_
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, le parti, d'accordo per modificare le condizioni divorzili vigenti, domandavano all'adito Tribunale adito di:
“- nulla disporre in ordine all'affidamento dei figli e al collocamento degli stessi, in quanto ormai maggiorenni;
- disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli, in proporzione ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- disporre che entrambi i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli, da individuarsi secondo le indicazioni del Protocollo adottato dal
Tribunale di Ancona, nella misura del 50% ciascuno;
- disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile descritto in narrativa, attualmente in comproprietà ai IGg.ri in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1 [...]
, secondo gli obblighi e gli impegni reciproci di cui al presente ricorso;
Pt_1
- disporre la compensazione delle spese del presente giudizio”.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione con le quali le parti insistevano nella domanda congiunta di modifica della Sentenza di divorzio, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso, la causa veniva posta in decisione.
Successivamente con Ordinanza del 13.09.2024 il Giudice rilevava il mancato deposito della sentenza di divorzio e pertanto rimetteva la causa sul ruolo, rinviando all'udienza del
3.12.2024 per la comparizione personale dei coniugi ed il deposito entro e non oltre la predetta data della copia della Sentenza n. (11 – 2012 – 2418) 836 – N. di Registro Fondamentale (21001- 04795) 936, del 23/03/2012, del Tribunale del Distretto Giudiziario di Durazzo, pronunciata in data 23/03/2012.
I procuratori delle parti provvedevano pertanto al deposito della suddetta Sentenza di divorzio del Tribunale del Distretto Giudiziario di Durazzo, pronunciata in data 23/03/2012, regolarmente tradotta in lingua italiana e munita di “apostille” e all'udienza del 03.12.2024, presenti anche le parti personalmente con i rispettivi difensori che si riportavano alle conclusioni congiunte depositate, la causa veniva posta in decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 19 aprile 2024 e confermate nelle note scritte del 13-14 giugno 2024 e relative al mantenimento ed al concorso per le spese straordinarie per i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti in relazione al trasferimento immobiliare, non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con Sentenza n. (11 – 2012 –
2418) 836 – N. di Registro Fondamentale (21001- 04795) 936, del 23/03/2012 del Tribunale del Distretto Giudiziario di Durazzo, pronunciata in data 23/03/2912, in conformità a quanto indicato nel ricorso depositato in atti il 19 aprile 2024 (come riportato in parte motiva) e confermato nelle note scritte del 13-14 giugno 2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Urbino, il 27.012025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone