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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
dott. Antonino Michele Paolillo Consigliere on.
dott. Romina Baglio Consigliere on.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 60/2024 V.G.
tra
nato a [...] - Marocco il 15.05.1994 (c.f.: Parte_1
e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Giuseppina De Luca, giusta procura all'atto introduttivo, presso il cui studio in Agrigento, Via Mazzini n. 205, è elettivamente domiciliato appellante
contro
nata a [...] -Marocco il 01.11.1993 (c.f.: ) CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valentina
Matraxia, giusta procura in calce all'atto di costituzione, presso il cui studio in
Caltanissetta, via Rampolla n 5, è elettivamente domiciliata appellato
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “previa sospensione inaudita altera parte della sentenza
reclamata per i motivi sopra spiegati,
- accertare, ritenere e dichiarare la nullità della notifica degli atti introduttivi del
giudizio (ricorso decreti di fissazione di udienza), e conseguentemente, dichiarando la pretermissione dell'odierno reclamante, annullare la sentenza impugnata rimettendo
ex art. 354 cpc il procedimento innanzi al Tribunale di primo grado.
Con vittoria di spese legali.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto in quanto
avente ad oggetto una sentenza divenuta irrevocabile:
Rigettare la richiesta di sospensione della sentenza reclamata in quanto
pregiudizievole per il benessere pscico-fisico della minore come evidenziato dalle
stesse relazioni dei servizi sociali depositate;
Nel merito:
rigettare, in quanto, infondato in fatto ed in diritto il reclamo proposto e per
l'effetto e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria e spese del giudizio.”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 36/2024 del 23.4.2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di
2 Caltanissetta in seno al procedimento R.G. 110/2024, introdotto con ricorso di
[...]
nell'interesse della figlia (nata a [...] il [...]), CP_1 Persona_1
veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
padre della detta minore.
[...]
Con lo stesso provvedimento, il primo giudice, ritendo comprovata la capacità della madre di prendersi cura della figlia, disponeva l'affidamento della bambina in suo favore, con l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Evidenziava il giudice di primo grado, sulla scorta dell'indagine condotta dai
Servizi Sociali competenti sul territorio, che l'integrale disinteresse a stabilire rapporti affettivi adeguati, nonché a provvedere ai doveri assistenziali nei confronti della figlia,
avesse determinato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi dell'art. 330 c.c.
Ulteriore argomento a conforto della suddetta statuizione veniva desunto dalla condotta processuale di rimasto contumace nel procedimento Parte_1
di primo grado svoltosi a suo carico.
In omaggio al canone della soccombenza, il Tribunale condannava poi il genitore decaduto alla rifusione delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva gravame, Parte_1
dallo stesso indicato come “reclamo ex art. 739 c.p.c.”, invocando in via preliminare ed inaudita altera parte, in considerazione dei gravissimi effetti che la declaratoria di decadenza avrebbe comportato, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
3 e, nel merito, condensava le proprie doglianze in un unico motivo di impugnazione,
ravvisato nella “lesione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa”.
Eccepiva, infatti, la nullità della notificazione del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e del successivo decreto di rinvio dell'udienza di prima comparizione, in quanto effettuata presso il vecchio indirizzo di residenza in Camastra, via Mulè n. 20,
e non nel recapito corrispondente alla sua attuale dimora, sita in Licata via Gioberti n.
24.
Affermava, quindi, di aver preso cognizione del procedimento a suo carico solo con la notifica della sentenza, avvenuta, a differenza degli atti sopra menzionati, presso il corretto indirizzo di residenza (ovvero in Licata via Gioberti n. 24).
Deduceva, in proposito, di essersi trasferito in Licata a far data dal 29.11.2023 e,
dunque, in epoca antecedente rispetto all'instaurazione del giudizio di primo grado,
producendo a tal fine i certificati di residenza storici dei due comuni.
Evidenziava, altresì, come non vi era alcuna prova del buon esito della notifica effettuata a mezzo servizio postale, non risultando depositati agli atti del giudizio né i relativi avvisi di ricevimento né la certificazione anagrafica del destinatario.
Rappresentava, infine, che la spedizione relativa alla notifica del decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione non fosse mai giunta a destinazione in quanto, dalla ricerca sul sito di , risultava restituita al mittente. CP_2
Chiedeva, pertanto, sull'assunto dell'erronea valutazione del Tribunale in ordine all'asserita integrità del contraddittorio, dichiararsi la nullità della notifica, annullando la sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il giorno 01.10.2024, si costituiva nel presente procedimento la quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta CP_1
4 irrevocabilità della sentenza, come dichiarata dal Tribunale il 10.06.2024 e, nel merito,
contestava le doglianze avverse, invocando il rigetto dell'appello.
In ordine all'eccepita nullità della notifica, deduceva come questa fosse stata effettuata all'indirizzo ove l'appellante risultava residente sino a due mesi prima dell'instaurazione del procedimento e che, in detto recapito, lo stesso conservava ancora un evidente legame, continuandovi ad abitare i familiari con lui conviventi.
Sosteneva altresì come il buon esito della notifica doveva desumersi dalla relata contenente l'indicazione della mancata consegna del plico per destinatario momentaneamente assente, ricavandone così l'infondatezza dell'eccezione di nullità.
Nel merito, riteneva esente da censure quanto stabilito dal primo giudice, invocando la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 02.10.2024, questa Corte riqualificava l'atto introduttivo del giudizio da “reclamo ex art. 739 c.p.c.” ad “appello ex art. 473 bis.30 c.p.c.”,
trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale per i
Minorenni emessa a definizione di un procedimento avviato con ricorso del 26.1.2024
e, dunque, nella piena vigenza del d.lgs. 149/2022.
Nello stesso provvedimento, verificato il rispetto del termine a comparire di 90
giorni previsto dall'art. 473 bis.3 1 c.p.c., la Corte rinviava all'udienza dell'8.1.2025
anche al fine di consentire la trasmissione del fascicolo di primo grado.
Rilevava, in proposito, che il Tribunale per i Minorenni, con comunicazione a mezzo pec, aveva dato atto di dover prendere cognizione dell'appello al fine di revocare la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata, astrattamente maturata il 10.6.2024, sebbene l'atto di appello fosse stato depositato il 20.5.2024.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'8.1.2025, i difensori si riportavano alle difese articolate nei rispettivi scritti difensivi e la Corte poneva la
5 causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve in questa sede trovare conferma la riqualificazione giuridica dell'atto introduttivo del presente giudizio, effettuata da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 02.10.2024, ricorrendo nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto sopra già osservato, un'ipotesi di appello ex art. 473 bis. 30 c.p.c. e non già di
“reclamo ex art. 739 c.p.c.” come erroneamente indicato dall'appellante.
Ciò posto e venendo al vaglio dell'unico motivo di gravame, con cui l'appellante ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di pima comparizione e del decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione, con conseguente richiesta di rimessione del giudizio al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art.354 c.p.c., giova osservare quanto segue.
L'appellante ha fondato l'eccezione di nullità della notifica sul duplice rilievo per cui la stessa sarebbe stata effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza
(mutata in epoca anteriore all'avvio del giudizio di primo grado) e dell'assenza di prova in ordine all'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il motivo è fondato in relazione ad entrambi i profili.
Come noto, l'art.139 c.p.c. prevede che ove la notifica non avvenga a mani proprie debba essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Nel caso di specie, l'appellante ha dato prova della variazione di residenza,
allegando agli atti di causa i certificati di residenza storica sia del Comune di provenienza sia di quello ove si è successivamente stabilito, dimostrando così
l'avvenuto trasferimento sin dal 29.11.2023, ovvero in epoca anteriore all'avvio del giudizio (avvenuto il 26.1.2024).
6 Ed invero, per pacifico indirizzo della Suprema Corte, “Ai fini della nullità della
notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune,
non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale
risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella
della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza” (cfr. Cass. civ. n. 19714/2017).
Nella fattispecie in esame, la sussistenza della doppia dichiarazione, fatta al comune che abbandonato ed a quello di nuova residenza (cfr. certificati in atti, doc. nn. 2 e 3
fascicolo appellante), rende il trasferimento del destinatario idoneo ad essere conosciuto dal notificante utilizzando l'ordinaria diligenza (Cfr. Cass. civ. n.
17752/2009).
Né può, in proposito, condividersi quanto eccepito dall'appellata in ordine all'asserito legame mantenuto dal destinatario della notifica con il precedente indirizzo di residenza che, in quanto abitato dai familiari, risulterebbe comunque idoneo a soddisfare l'esigenza di conoscibilità dell'atto prevista dall'art.149 c.p.c. per le ipotesi,
quale quella in esame, di notificazione a mezzo posta.
In tema di notifiche, infatti, è ormai immanente nell'ordinamento il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cfr.
sent. Corte Cost. n. 477/ 2002), così come la corretta declinazione di legale conoscenza dell'atto postula l'ingresso nella sfera di conoscibilità e non anche la conoscenza effettiva.
In proposito, ai fini dell'accertamento della legale conoscenza dell'atto per il destinatario della notifica effettuata a mezzo posta, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui alla legge 890/1982.
L'impianto normativo appena richiamato disciplina, invero, le modalità di
7 notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, anche nei casi particolari di momentanea assenza del destinatario o di consegna al convivente, stabilendo in tutte le ipotesi menzionate che l'avviso di ricevimento è prova dell'eseguita notificazione
(cfr. art.4 legge 890/1982).
La normativa prevede che, in caso di consegna a persona convivente, “l'avviso di
ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla
persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con
l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se
temporaneo” (cfr. art.7 legge 890/1982).
Nel caso di rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, “
del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a
cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve
essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda “ (cfr. art.8 legge 890/1982).
Alla luce delle norme richiamate, dunque, è di chiara evidenza che l'avviso di ricevimento, alla stregua della relazione di notifica ex art.148 (cfr. Cass. civ n.
2421/2014 e Cass. civ. n. 22058/2019, che equiparano l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale e l'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, le quali godono della stessa fede privilegiata), è l'unico atto idoneo a consentire al giudice di accertare l'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cfr. Cass. Sez. Un. n.627/2008 e poi cfr. Cass. civ. ord. Sez. Trib.
8 n.16907/ 2011, Cass. civ. n. 26287/2019, Cass. civ. n. 22058/2019).
In applicazione delle dette coordinate ermeneutiche, i rilievi dell'appellata e la giurisprudenza richiamata a conforto – alla cui stregua è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità per giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso - non sembrano poter cogliere nel segno.
E ciò in quanto i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellata presuppongono che la notifica risulti effettivamente eseguita.
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ed invero, per quel che concerne la notifica del ricorso introduttivo, l'appellata limitandosi ad una generica allegazione in ordine al buon esito della notifica nella cui relata vi sarebbe l'indicazione della mancata consegna per momentanea assenza del destinatario, nulla ha prodotto nel presente giudizio di appello a supporto di quanto sostenuto.
Né, a tal fine, può supplire il certificato di residenza della madre dell'appellante,
non risultando che la stessa abbia mai ricevuto alcun plico destinato al figlio, di talché
l'indagine sulla sussistenza di un legame evocativo della convivenza con il destinatario della notifica perde di ogni rilevanza giuridica.
Ancor più dirimenti le considerazioni in ordine alla notifica del decreto presidenziale del 29.3.2024 con cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha rinviato la prima udienza di comparizione, fissata per il 19.4.2024, all'udienza del
23.4.2024, onerando la ricorrente di notificare il detto provvedimento alla controparte entro tre giorni liberi dalla data della nuova udienza.
Ebbene, unica allegazione documentale rispetto alla notifica di tale decreto –attività
9 imprescindibile onde garantire una corretta instaurazione del contraddittorio - è
costituita dalla copia contenente la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario che,
avvalendosi della spedizione a mezzo servizio postale, ha apposto il timbro recante il numero della raccomandata e la data di spedizione presso l'indirizzo di Camastra, via
Mulè n. 20.
Nessun riscontro è invece possibile scorgere rispetto all'esito di tale spedizione e,
dunque, alla consegna (e alla conoscenza) del plico al destinatario o, come sostenuto dall'appellata, al familiare con esso convivente.
Anzi, il compendio documentale prodotto dall'appellante e, segnatamente, la ricerca di spedizione relativa alla suddetta raccomandata - avente ad oggetto la notifica del decreto di rinvio dell'udienza di prima comparazione - effettuata sul sito di
[...]
, indica quale esito, la restituzione del plico al mittente. CP_2
Circostanza, questa, che non solo trova adeguato sostegno probatorio nella documentazione in atti, ma rispetto alla quale l'appellata non ha fornito alcuna allegazione contraria o anche solo alternativa.
Ne consegue che l'assoluta incertezza in ordine al perfezionamento della notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza di prima comparizione preclude ogni vaglio sulla conoscibilità dell'atto spedito al precedente indirizzo di residenza ove il destinatario, secondo il notificante, avrebbe conservato uno stabile collegamento.
L'accertata nullità della notifica costituisce, ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c., motivo di rimessione della causa al primo giudice.
Le spese del presente procedimento, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 1.983,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico della parte appellata.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo e dei relativi decreti di fissazione e di rinvio dell'udienza di prima comparizione relativi al giudizio di primo iscritto al R.G. 110/2024 definito con sentenza n. 36/2024 del 23.4.2024;
- dispone la rimessione della causa al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese di lite CP_1
pari ad € 1.983,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Giuseppe Melisenda Giambertoni
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