Decreto presidenziale 2 agosto 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01781/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2022, proposto da
ED SC AM e IA AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
Ufficio Elettorale Centrale, non costituito in giudizio;
nei confronti
IS Di PA, PE LI, IZ CR, IO D’MB, NN IT D’TT, NO De IS, AN LI, AN ZI, MI TA, ED RI RI, AL RA, CO AT, MA AR, RI TE, OM RI e SI IU, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Castellaneta del 29 giugno 2022 di proclamazione del sig. IS Di PA a Sindaco di Castellaneta;
del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Castellaneta nella parte in cui non proclama alla carica di sindaco, all'esito del primo turno, il ricorrente ED SC AM ed attribuisce al candidato AM un numero di voti pari a 4.938 inferiori a 4.948 o a quelli necessari per essere proclamato sindaco al primo turno nonché nella parte in cui dispone lo svolgimento del turno di ballottaggio;
del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio del Comune di Castellaneta;
dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali delle Sezioni;
del verbale e del provvedimento di proclamazione degli eletti del 18 luglio 2022;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per la conseguente correzione
dei risultati elettorali e della proclamazione del Sindaco con la sostituzione del sig. AM ED SC nella carica di Sindaco, con ogni conseguenza anche in ordine alla composizione del Consiglio Comunale e quindi con la proclamazione e l’ingresso della ricorrente AN IA in Consiglio Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellaneta;
Vista la memoria del 28.10.2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente AM è stato candidato alla carica di Sindaco del Comune di Castellaneta nella tornata elettorale svoltasi nel giorno 12 giugno 2022 e nel turno di ballottaggio del 26 giugno 2022.
La ricorrente AN è stata candidata al Consiglio comunale con la lista n. 15 (Castellaneta per bene) a sostegno del candidato sindaco AM.
Il Comune di Castellaneta ha popolazione superiore a 15.000 abitanti.
All’esito del primo turno, l’Ufficio Elettorale Centrale ha indicato la maggioranza assoluta dei voti validi in 4.948 ed ha poi assegnato al sig. AM ED SC voti validi n. 4.938, mentre al candidato IS Di PA voti validi n. 3.576.
Non avendo nessuno dei due candidati a Sindaco raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi (ed invero il candidato AM per 10 voti) l’Ufficio Centrale ha comunicato che si sarebbe svolto il turno di ballottaggio per il giorno 26 giugno 2022.
Al secondo turno il candidato IS Di PA ha ottenuto voti n. 4.924, mentre il ricorrente ne ha ottenuti 4.536.
Il giorno 29 giugno l’Ufficio Elettorale Centrale ha così proclamato eletto a Sindaco di Castellaneta il sig. Di PA IS.
Il giorno 18 luglio 2022 l’Ufficio Elettorale Centrale ha poi proclamato gli eletti alla carica di Consigliere. La ricorrente AN ha dovuto “cedere” il seggio al sig. AM in quanto candidato sindaco perdente al ballottaggio.
La parte ricorrente ha depositato il ricorso contro gli atti del procedimento elettorale presso la segreteria del T.A.R. in data 29.07.2022.
In data 04.08.2022 il ricorso è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza del 02.08.2022, alle parti che vi hanno interesse e copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notificazione sono stati depositati nei termini di legge nella segreteria del Tribunale.
I ricorrenti hanno censurato, oltre al provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Castellaneta del 29 giugno 2022 di proclamazione del sig. IS Di PA a Sindaco di Castellaneta, il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del Comune di Castellaneta nella parte in cui non proclama alla carica di Sindaco, all’esito del primo turno, il ricorrente ED SC AM ed attribuisce al candidato AM un numero di voti pari a 4.938 inferiori a 4.948 o a quelli necessari per essere proclamato Sindaco al primo turno, nonché nella parte in cui dispone lo svolgimento del turno di ballottaggio, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960. Violazione e falsa applicazione D.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta.
La parte ricorrente ha articolato specifiche censure con riferimento a varie ipotesi: schede annullate e contestate dai rappresentanti di lista a sostegno del candidato AM e che dovrebbero essere assegnate a questo candidato; schede, nelle varie Sezioni elettorali, annullate, ma non contestate e che dovrebbero essere riconsiderate ed assegnate al candidato AM; ed infine schede annullate contenenti fattispecie ripetutesi nelle varie Sezioni.
La parte ricorrente deduce che, se le operazioni di voto si fossero svolte in maniera corretta e legittima e se i voti fossero stati assegnati in applicazione dei principi della materia, il candidato AM avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, così acquisendo il diritto ad essere proclamato Sindaco all’esito del primo turno.
In particolare, la parte ricorrente deduce che le schede reclamate (in tutto 148) consentirebbero al sig. AM di conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno e quindi di essere proclamato Sindaco di Castellaneta e alla sig.ra AN IA di ottenere la proclamazione a Consigliere comunale.
La parte ricorrente chiede di correggere i risultati elettorali e la proclamazione del Sindaco con la sostituzione del sig. IS Di PA con il sig. AM ED SC nella carica di Sindaco con ogni conseguenza anche in ordine alla composizione del Consiglio Comunale e quindi con la proclamazione e l’ingresso della ricorrente AN IA in Consiglio comunale. In via istruttoria, la parte ricorrente chiede disporsi la verificazione delle schede nulle in tutte le Sezioni indicate in ricorso.
In data 15.09.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Castellaneta per chiedere la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Come rilevato sia dal Comune di Castellaneta sia dalla parte ricorrente, il ricorso proposto dai sigg.ri AM ED SC e AN IA è divenuto improcedibile stante l’avvenuto scioglimento del Consiglio comunale di Castellaneta per dimissioni ultra dimidium dei suoi componenti ex art. 141, comma 1, lett. b) n. 3, D.lgs. n. 267/2000 (cd. dissolvimento). La causa estintiva, che opera ex legis , ha dato avvio al relativo procedimento di formalizzazione dello scioglimento con provvedimento 20.10.2022 del Prefetto di Taranto di immediata sospensione dell’organo ai fini dell’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa e tenuto conto della volontà manifestata dalle parti costituite in udienza, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
IO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | IO Pasca |
IL SEGRETARIO