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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa AR TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10810/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Fabio Arcuri;
Parte_1
- attore -
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
OL NO
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificata, ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale emessa all'esito dell'assemblea del Controparte_1
, tenutasi il 12.6.2024, deducendone l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per
[...]
omessa regolare convocazione del medesimo attore.
Si è costituito il convenuto il quale ha contestato la fondatezza delle CP_1
doglianze avversarie deducendo in particolare:
- che effettivamente la convocazione per l'assemblea del 12.6.2024, per errore, non era stata regolarmente trasmessa all'attore; - che nondimeno l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato sugli stessi punti che erano stati oggetto della delibera impugnata, con nuova delibera del
30.9.2024, emendata dal denunciato vizio formale relativo alla mancata convocazione dell'odierno attore;
- che con pec del 16.7.2024 l'amministratore aveva comunicato tale circostanza all'organismo di mediazione.
Senza alcuna attività istruttoria - in esito alle note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in luogo dell'udienza del 6 novembre 2025 - la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
* * *
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con l'impugnazione della delibera del 12.6.2024 il condomino ha lamentato Parte_1
la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66 disp. att.,
per non essere stato lo stesso regolarmente convocato.
Sennonché con la delibera del 30.9.2024 – alla quale l'odierno attore è stato regolarmente convocato – sono state adottate le medesime decisioni contenute in quella del 12.6.2024
oggetto di impugnazione, in tal modo emendando il vizio formale, che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare, della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la
sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della
materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in
tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e
che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 30.9.2024 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del 12.6.2024, il cui contenuto è stato nuovamente approvato con la delibera del 30.9.2024
emendata dal denunciato vizio formale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. – la prima utile dopo il deposito tardivo della comparsa di costituzione del convenuto – l'attore ha dato atto CP_1
dell'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, insistendo tuttavia nella domanda spiegata ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, se da un lato la sostituzione della delibera invalida è intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio – con ciò per certi versi giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione – dall'altro lato, nondimeno, il CP_1
convenuto ha documentato di avere provveduto già in sede di mediazione a comunicare all'organismo di mediazione di avere riconosciuto l'invalidità della delibera e di essere in procinto di convocare nuovamente l'assemblea.
Non appare pertanto equo fare ricadere sul convenuto – la cui tempestiva CP_1
comunicazione avrebbe potuto scongiurare l'instaurazione del giudizio – le conseguenze della mancanza di diligenza dell'organismo di mediazione, che ha invece omesso di informare l'attore del contenuto della lettera pec del 16.7.2024.
Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 3 dicembre 2025
Il Giudice
AR TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa AR TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10810/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Fabio Arcuri;
Parte_1
- attore -
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
OL NO
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificata, ha impugnato la delibera Parte_1
condominiale emessa all'esito dell'assemblea del Controparte_1
, tenutasi il 12.6.2024, deducendone l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per
[...]
omessa regolare convocazione del medesimo attore.
Si è costituito il convenuto il quale ha contestato la fondatezza delle CP_1
doglianze avversarie deducendo in particolare:
- che effettivamente la convocazione per l'assemblea del 12.6.2024, per errore, non era stata regolarmente trasmessa all'attore; - che nondimeno l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato sugli stessi punti che erano stati oggetto della delibera impugnata, con nuova delibera del
30.9.2024, emendata dal denunciato vizio formale relativo alla mancata convocazione dell'odierno attore;
- che con pec del 16.7.2024 l'amministratore aveva comunicato tale circostanza all'organismo di mediazione.
Senza alcuna attività istruttoria - in esito alle note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in luogo dell'udienza del 6 novembre 2025 - la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
* * *
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con l'impugnazione della delibera del 12.6.2024 il condomino ha lamentato Parte_1
la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66 disp. att.,
per non essere stato lo stesso regolarmente convocato.
Sennonché con la delibera del 30.9.2024 – alla quale l'odierno attore è stato regolarmente convocato – sono state adottate le medesime decisioni contenute in quella del 12.6.2024
oggetto di impugnazione, in tal modo emendando il vizio formale, che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare, della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la
sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della
materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in
tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e
che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 30.9.2024 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del 12.6.2024, il cui contenuto è stato nuovamente approvato con la delibera del 30.9.2024
emendata dal denunciato vizio formale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. – la prima utile dopo il deposito tardivo della comparsa di costituzione del convenuto – l'attore ha dato atto CP_1
dell'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, insistendo tuttavia nella domanda spiegata ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, se da un lato la sostituzione della delibera invalida è intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio – con ciò per certi versi giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione – dall'altro lato, nondimeno, il CP_1
convenuto ha documentato di avere provveduto già in sede di mediazione a comunicare all'organismo di mediazione di avere riconosciuto l'invalidità della delibera e di essere in procinto di convocare nuovamente l'assemblea.
Non appare pertanto equo fare ricadere sul convenuto – la cui tempestiva CP_1
comunicazione avrebbe potuto scongiurare l'instaurazione del giudizio – le conseguenze della mancanza di diligenza dell'organismo di mediazione, che ha invece omesso di informare l'attore del contenuto della lettera pec del 16.7.2024.
Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 3 dicembre 2025
Il Giudice
AR TE