TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 351/2025 R.G. L.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato in proprio da p. i.v.a. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Pelago, via Aretina, Loc. Massolina n. 25/d; esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che parte ricorrente non ha chiesto di essere sentita;
rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale, come dalla medesima dichiarato;
ritenuto che
ricorrano, pertanto, tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
1
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_1 nei confronti della p. i.v.a. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Pelago, via Aretina, Loc. Massolina n. 25/d nomina Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Grasselli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 11,30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
2 Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 22/10/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
N. 351/2025 R.G. L.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato in proprio da p. i.v.a. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Pelago, via Aretina, Loc. Massolina n. 25/d; esaminata l'allegata documentazione;
udita la relazione del giudice relatore;
preso atto che parte ricorrente non ha chiesto di essere sentita;
rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale, come dalla medesima dichiarato;
ritenuto che
ricorrano, pertanto, tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
1
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_1 nei confronti della p. i.v.a. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Pelago, via Aretina, Loc. Massolina n. 25/d nomina Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Grasselli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1 ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 11,30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
d.a.c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici.
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
2 Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 22/10/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
3