Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2010 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MAISTO MELINA
nei confronti di
) contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: la ricorrente: affidamento in forma condivisa del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- obbligo per il padre di tenere presso di sé il figlio un pomeriggio alla settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21,30, nonché un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
- obbligo per il padre di versare alla ricorrente, entro il giorno 25 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 a mezzo bonifico postale ripetitivo del quale è stata data prova,) oltre rivalutazione su base Istat;
- obbligo per il padre di partecipare nella misura del 60% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, nei termini di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa il PM: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 ottobre 2024 la cittadina tunisina Ayachi Parte_1 Pt_1 premesso di aver contratto in data 26 febbraio 2009 matrimonio con il connazionale pagina 1 di 3
Dichiarata la contumacia del resistente (intimato ex art. 143 c.p.c.) ed ascoltata la ricorrente, all'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma c.p.c.
***
Va preliminarmente affrontata la questione della individuazione della competenza giurisdizionale e della disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie in esame posto che i coniugi sono cittadini tunisini con ultima residenza in Italia e, perciò, viene a stabilirsi un criterio di collegamento con la legge italiana. Quanto al primo profilo, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a norma dell'art. 3 n. 1 del Regolamento CE 27/11/2003 n. 2201/2003 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale), poiché entrambi i coniugi hanno residenza in Italia ed ivi si è svolta prevalentemente la vita matrimoniale. Parimenti quanto alla normativa sostanziale, nella fattispecie trova senz'altro applicazione la legge italiana, stante il disposto dell'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 20.12.2010 n. 1259/2010, che in mancanza di specifica scelta operata dalle parti, rende applicabile al divorzio ovvero alla separazione personale la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Sgombrato il campo da tale questione, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto il 26 febbraio 2009 a Gafsa, Tunisia, è fondata. Al momento di deposito del presente ricorso erano infatti decorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione del coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione concluso con sentenza del 21 novembre 2023, adottata su conclusioni congiunte. Posto che il matrimonio non risulta trascritto, si omette di disporre la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile.
Quanto alle altre questioni, occorre dire che nella recente separazione consensuale i coniugi hanno convenuto l'affido condiviso del figlio (nato nel 2011) con Per_1 residenza privilegiata presso la madre, regolamentato il regime di visita del padre e determinato a carico dello stesso un contributo di mantenimento di Euro 300 oltre il 60% delle spese straordinarie. Alla odierna udienza la ricorrente ha dichiarato che il marito mantiene la frequentazione con il figlio e versa il contributo di mantenimento. Alla luce di quanto precede deve essere confermato il regime di affido e di frequentazione di cui alla sentenza di separazione mentre le accresciute esigenze del minore giustificano un incremento del contributo di mantenimento ad Euro 350. In considerazione della natura del procedimento e della mancata opposizione del convenuto, deve essere dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali mentre l'onorario del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, verrà liquidato con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GAFSA (Tunisia) in data 26/2/2009 da e . Parte_1 Controparte_1
Affida in forma condivisa il figlio minore con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di tenerlo un pomeriggio alla settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21,30, nonché un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla pagina 2 di 3 domenica sera;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 25 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 60% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, nei termini di cui al Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ferrara, 4 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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