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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. GO OS AN NT Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa EL GE Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2890/2021 pendente
TRA
già (P.iva ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Chessa per delega in atti ricorrente
E
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Guidaldi per procura in Controparte_1 P.IVA_2
atti resistente OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la nullità del lodo impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto:
· in via istruttoria, ammettere CTU tecnica sul software ERP Alyante come offerto dalla in CP_2 CP_1
base al contratto del 19.02.2017, mediante installazione di un prodotto a catalogo, al fine di accertare il mancato efficientamento dell'attività amministrativa della con riserva di nominare consulenti tecnici di Parte_1
parte fino all'inizio delle operazioni peritali, formulando al CTU i seguenti quesiti:
A. dica il CTU se, in assenza della copia del software di cui era licenziataria la sia possibile Parte_1
esperire CTU sul software ERP Alyante Enterprise in quanto software a catalogo per il tramite dell'installazione dello stesso su un nuovo server con riproduzione delle richieste di adattamento proposte dalla Parte_1
B.
considerato che
il software ERP Alyante Enterprise avrebbe dovuto sostituire il software Mexal Passpartout già utilizzato dalla dica il CTU se il software ERP Alyante Enterprise poteva essere utilizzato Parte_1
senza una migrazione dei dati dal precedente software;
C. dica il CTU se, dopo aver impostato i saldi contabili del piano dei conti della nel numero di un Parte_1
centinaio, sul software ERP Alyante Enterprise, il trasferimento di dati relativi al detto piano dei conti dalsoftware
Team System del consulente fiscale/del lavoro della al software ERP Alyante Enterprise della Parte_1 [...]
e viceversa sia automatico e corretto ovvero sia necessario correggere manualmente la codifica di ogni singolo Pt_1
conto per allineare i due piani dei conti con il rischio di commettere errori vista la numerosità dei conti;
D. dica il CTU se, con riferimento alla gestione dei conti correnti bancari, dopo il caricamento manuale delle banche
(circa sessanta) sul software ERP Alyante Enterprise ed il cambiamento del codice identificativo delle singole banche per renderlo uguale a quello del consulente fiscale/del
lavoro della presente sul software Team System di quest'ultimo, il software ERP Alyante Enterprise Parte_1
crea dei conflitti all'inserimento di ogni nuova banca perché tenta di assegnare loro codici già utilizzati per le banche inserite inizialmente e che ogni aggiornamento del software ERP Alyante Enterprise comporta una cancellazione totale di tutti i dati inseriti relativi alle banche;
E. dica il CTU se per la gestione dei curricula sul software ERP Alyante Enterprise sia possibile un inserimento degli stessi facendo riferimento non solo alla descrizione delle mansioni prevista dal software ma anche ad un codice convenzionalmente assegnato alle singole mansioni, così come indicato dalla nell'allegato n. 5 della Parte_1
domanda di arbitrato, e che, in difetto di inserimento del codice convenzionalmente assegnato, la ricerca dei curricula, dopo aver inserito la descrizione della mansione ricercata, comporti la selezione di numerosi elementi senza alcun ordine logico;
F. dica il CTU se la gestione dei curricula sul software ERP Alyante si fonda sul concetto di richiesta CP_2
di lavoro da parte di un cliente per cui è necessario creare una ricerca di personale fittizia a cui associare i curricula
e se il sistema gestisca una sola mansione per ogni candidato ed anche in caso di aumento delle mansioni preimpostate il sistema continui a considerare solo la prima qualifica mentre le qualifiche ulteriori, in quanto inserite successivamente, vengano ignorate dal sistema e debbano essere ricercate manualmente;
G. dica il CTU se il caricamento manuale dei nuovi curricula sul software ERP Alyante Enterprise sia difficoltoso perché il sistema si blocca per la mancanza di vari campi, nella pratica non sempre disponibili, come ad esempio la data di nascita, ma che il programma ritiene obbligatori;
H. dica il CTU se il software ERP Alyante Enterprise quanto alla gestione dei curricula consenta agli operatori di aggiungere voci tabellari mancanti all'interno di ogni singola scheda dello specifico candidato ovvero si debba uscire dalla scheda, creare il nuovo valore, rientrare nella scheda e continuare l'operazione, avendo però prima cura di inserire tutti i campi ritenuti obbligatori, compresi quelli fittizi, pena l'impossibilità di salvare il dato;
I. dica il CTU se, in presenza di un gran numero di operazioni e di alti volumi di operatività come nel caso della
il software ERP Alyante Enterprise comporti un efficientamento dell'attività della Parte_1 Parte_1
ovvero la renda più lenta;
· sempre in via istruttoria, ammettere quali testi i signori:
1) residente in [...]; Testimone_1
2) residente in [...] Tes_2
3) , residente in [...]; Testimone_3
4) residente in [...]; Controparte_3
5) , residente in [...]; Controparte_4 sui seguenti capitoli di prova:
Controparte Vero che, prima della formulazione dell'offerta economica del 19.02.2017 da parte della di cui al documento n. 2) dell'atto di citazione che mi si rammostra, negli incontri preliminari la aveva Parte_1
Controparte comunicato alla stessa le proprie esigenze di carattere gestionale, ossia che era proprio interesse sincronizzare il nuovo software gestionale con il software Team System già in uso presso il consulente fiscale della
e caricato presso il server di quest'ultima al fine di tenere la contabilità presso un ufficio interno;
Parte_1
B. Vero che dopo aver impostato i saldi contabili del piano dei conti della nel numero di un centinaio, Parte_1
sul software ERP Alyante Enterprise, in caso di trasferimento di dati relativi al detto piano dei conti dal software
Team System del consulente fiscale/del lavoro della al software ERP Alyante Enterprise della Parte_1 [...]
era necessario correggere manualmente la codifica di ogni singolo conto per allineare i due piani dei conti con Pt_1
il rischio di commettere errori vista la numerosità dei conti;
C. Vero che, con riferimento alla gestione dei conti correnti bancari, dopo il caricamento manuale delle banche (circa sessanta) sul software ERP Alyante Enterprise ed il cambiamento del codice identificativo delle singole banche per renderlo uguale a quello del consulente fiscale/del lavoro della presente sul software Team System di Parte_1
quest'ultimo, il software ERP Alyante Enterprise creava dei conflitti all'inserimento di ogni nuova banca perché tentava di assegnare loro codici già utilizzati per le banche inserite inizialmente e che ogni aggiornamento del software ERP Alyante Enterprise comportava una cancellazione totale di tutti i dati inseriti relativi alle banche;
D. Vero che per la gestione dei curricula sul software ERP Alyante Enterprise era necessario l'inserimento degli stessi facendo riferimento sia alla descrizione delle mansioni prevista dal software sia ad un codice convenzionalmente assegnato alle singole mansioni e che in difetto di inserimento del codice convenzionalmente assegnato, la ricerca dei curricula, dopo aver inserito la descrizione della mansione ricercata, comportava la selezione di numerosi elementi senza alcun ordine logico;
E. Vero che la gestione dei curricula sul software ERP Alyante Enterprise si fondava sul concetto di richiesta di lavoro davparte di un cliente per cui era necessario creare una ricerca di personale fittizia a cui associare i curricula
e che il software gestiva una sola mansione per ogni candidato ed anche in caso di aumento delle mansioni preimpostate il software continuava a considerare esclusivamente la prima qualifica mentre le qualifiche ulteriori, in quanto inserite successivamente, venivano ignorate dal software e dovevano essere ricercate manualmente;
F. Vero che il caricamento manuale dei nuovi curricula sul software ERP Alyante Enterprise era difficoltoso perché il software si bloccava per la mancanza di vari campi, nella pratica non sempre disponibili, come ad esempio la data di nascita, ma che il programma riteneva obbligatori;
G. Vero che, quanto alla gestione dei curricula sul software per poter aggiungere voci Controparte_5
tabellari mancanti all'interno di ogni singola scheda dello specifico candidato si doveva uscire dalla scheda, creare il nuovo valore, rientrare nella scheda e continuare l'operazione,
avendo però prima cura di inserire tutti i campi ritenuti obbligatori, compresi quelli fittizi, pena l'impossibilità di salvare il dato;
H. Vero che, in presenza di un gran numero di operazioni e di alti volumi di operatività della il Parte_1
software ERP Alyante Enterprise rendeva più lenta l'attività della Parte_1
nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del software ERP Alyante Enterprise stipulato Controparte il 19.02.2017 per inadempimento della in conseguenza del mancato efficientamento dell'attività Controparte amministrativa della nonché, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla Parte_1
[...]
la somma di € 82.589,70 a titolo di risarcimento danni, in conseguenza di detto inadempimento, Parte_1
ovvero la maggiore o minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al soddisfo;
· sempre nel merito, per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in quanto inammissibile, infondata e non provata;
· condannare la convenuta al pagamento in favore della delle spese della procedura arbitrale e Parte_1
della tariffa camerale, ammontanti complessivamente ad € 4.877,58;
· il tutto con rifusione di spese, onorari, IVA e cassa previdenza, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario “;
Per la resistente: “Voglia L'On. Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda e/o eccezione
disattesa e reietta:
In via pregiudiziale, DICHIARARE inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta dalla in Parte_3
assenza dei relativi presupposti di legge;
In ogni caso, nel merito RIGETTARE integralmente l'avversa impugnazione e le istanze istruttorie ivi formulate
e per l'effetto CONFERMARE il lodo impugnato, emesso dal Collegio nell'ambito del procedimento arbitrale
n.3/2019 presso la Camera di Commercio di Latina.
Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali e accessori di legge“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato il lodo arbitrale reso dalla Camera di Commercio di Parte_1
Latina in data 22 aprile 2021, nel procedimento n. 3/2019, chiedendone la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 828 e ss. c.p.c.
Con tale provvedimento il Collegio arbitrale, adito in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura del software ERP Alyante Enterprise intercorso tra
[...]
Controparte_ e aveva rigettato le domande di risoluzione del contratto e risarcimento Parte_1
dei danni proposte da e accolto invece la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
di condanna al pagamento della somma di € 20.982,20, pari al saldo del corrispettivo CP_1
dovuto per la fornitura del software in oggetto.
La ricorrente ha lamentato:
i) la nullità del lodo in ragione dell'omessa pronuncia sulle censure formulate dall'attrice nel giudizio arbitrale (art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.): gli arbitri avrebbero inopinatamente omesso di pronunciarsi con riguardo ai difetti di funzionamento del software relativi alla Contabilità, al Piano dei Conti e alle Banche, questioni che il Collegio aveva erroneamente ritenuto tardive, posto che la domanda di risoluzione del contratto per vizi del bene era stata proposta fin dall'atto introduttivo del giudizio arbitrale e in ogni caso i termini processuali entro i quali le questioni in oggetto erano state dedotte non erano stati qualificati come perentori da parte degli arbitri;
ii) la contraddittorietà delle previsioni del lodo e la carenza di motivazione (art. 819, comma 1, n.
11 c.p.c.): ad avviso di la motivazione del lodo era contraddittoria, laddove il Parte_1
Collegio aveva dapprima affermato che l'esigenza di sincronizzazione con il software del consulente fiscale fosse "indimostrata" e poi la aveva ritenuta "plausibile"; a fronte di tale contraddizione sarebbe impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, con conseguente sostanziale mancanza di motivazione;
iii) la violazione del principio del contraddittorio in merito alla questione dell'importazione dei curricula (art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. (rectius, n. 9 c.p.c.): la ricorrente ha addotto la nullità del lodo a fronte della mancata concessione di un termine per dedurre in relazione alla ritenuta novità dell'accordo riguardante l'importazione dei curricula dal vecchio software al nuovo;
il Collegio aveva omesso di concedere alle parti la possibilità di esercitare un'adeguata attività difensiva sul punto, con conseguente nullità del lodo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ha domandato la declaratoria di nullità Parte_1
del lodo, l'espletamento dell'istruttoria orale e tecnica non ammessa dagli arbitri e l'accoglimento delle proprie originarie domande di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, con rigetto di quella avversa.
Controparte_ si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione del lodo.
La resistente ha addotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del primo motivo di impugnazione del lodo: ha sul punto rilevato come il Collego arbitrale si fosse pronunciato sulla questione relativa ai difetti di funzionamento del software relativi alla contabilità, al piano dei conti e alle banche, ritenendola inammissibile in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di note conclusionali ed estranea al thema decidendum, che riguardava le presunte difficoltà di gestione delle risorse umane;
dal momento che il Collegio si era espressamente pronunciato sul punto (seppur nel senso dell'inammissibilità), era ad avviso della resistente insussistente il vizio di cui all'art. 829,
n 12, c.p.c.
La resistente ha poi addotto l'inammissibilità del secondo motivo d'impugnazione, rilevando come l'ipotesi di cui all'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. afferisse all'ipotesi di contraddittorietà tra i punti del dispositivo o tra la motivazione e il dispositivo e non già le contraddizioni interne alla motivazione, salvi i casi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione;
una simile evenienza non sarebbe ad avviso di configurabile nel caso di specie, CP_1
posto che il Collegio arbitrale aveva rilevato che la funzione principale del software era la gestione della contabilità (mai contestata) e che le doglianze di si erano concentrate Parte_1
unicamente sul pacchetto di gestione delle risorse umane, problematiche ritenute non dipendenti da malfunzionamento, ma da difficoltà di adattamento del personale di Parte_1 ha infine addotto l'inammissibilità e infondatezza anche del terzo motivo di CP_1
impugnazione, rilevando come la questione dell'importazione dei dati fosse stata sollevata dalla resistente all'atto della costituzione nel giudizio arbitrale, di modo che il contraddittorio sulla questione era stato ab origine instaurato.
Tanto premesso la resistente, dopo aver ribadito la natura di impugnazione a critica ristretta dell'odierno rimedio, insuscettibile di consentire la rivalutazione dei fatti o il controllo sull'adeguatezza dell'argomentazione degli arbitri, e dopo aver rilevato come si fosse formato il giudicato sull'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, in assenza di impugnazione sul punto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.
La causa, a seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 luglio 2025; in quella sede sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura ordinaria.
L'impugnazione proposta da deve essere rigettata, non essendo configurabili le Parte_1
dedotte ipotesi di nullità del lodo.
Con il primo motivo la ricorrente ha addotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n.
12 c.p.c.; ciò in ragione dell'asserita omessa pronuncia, da parte del Collegio Arbitrale, sulle eccezioni formulate dalla stessa con le quali erano stato addotti vizi del software Parte_1
afferenti, oltre che alla gestione delle risorse umane, al piano dei conti, alla contabilità e ai rapporti con le banche.
La censura non è fondata.
Non si ravvisa invero alcuna omissione di pronuncia sul punto, posto che, come correttamente evidenziato dalla resistente, il Collegio arbitrale si è espressamente pronunciato sulle eccezioni da ultimo formulate da in sede di scritti conclusivi, ritenendole inammissibili in quanto Parte_1
estranee al thema decidendum, come delimitato dall'atto introduttivo del giudizio arbitrale e dai quesiti ivi formulati.
Il Collegio arbitrale, dopo aver dato atto in sede di svolgimento del processo del fatto che la ricorrente aveva lamentato nell'atto introduttivo “difficoltà di utilizzo del software con esplicito riferimento ad un solo aspetto della propria attività di impresa (gestione forza lavorativa, selezione candidati e relativi curriculum)”, sulle ulteriori censure formulate da in sede di comparsa Parte_1
conclusionale si è così espresso: “Osserva il Collegio che il lamentato inadempimento contrattuale da parte della è sempre stato descritto dalla ricorrente (sia nella domanda di arbitrato sia nelle successive CP_1 Parte_3
note esplicative) con riferimento alle difficoltà di gestione, ordinamento, salvataggio dei dati relativi alle risorse umane (candidati, mansioni, curriculum).
Nessun riferimento ad altre funzionalità del software (Contabilità, Piano dei Conti, Banche) è mai stato avanzato nel corso del giudizio, ma al contrario è stato dedotto soltanto in sede di scritti conclusionali.
Sul punto la ne ha eccepito l'inammissibilità dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove CP_1
domande e il Collegio non può non condividere l'eccezione, ritenendo di dover circoscrivere l'ambito della propria decisione a quanto dedotto nella domanda di arbitrato”.
A fronte di tali emergenze, non è dato inferire la nullità del lodo per omessa pronuncia su una delle domande o eccezioni formulate dalle parti, posto che il Collegio si è espresso sulle eccezioni
(da ultimo) dedotte da mediante valutazioni in rito ovvero in altri termini Parte_3
dichiarando la tardività dei corrispondenti rilievi.
La correttezza di una simile conclusione (che incidentalmente appare da confermare, se è vero che le questioni suddette erano effettivamente estranee al quesito originariamente devoluto agli arbitri, con il quale era stata domandata la pronuncia della risoluzione del contratto in ragione dei soli difetti di funzionamento relativi alla gestione delle risorse umane, e sono state sollevate solo in sede di scritti difensivi finali, per definizione inidonei ad ampliare il tema del giudizio arbitrale) esorbita dal vaglio rimesso a questa Corte, esulando dall'ipotesi di nullità di cui all'art. 829, co.1,
n. 12 formulata da con riguardo al descritto profilo, ipotesi che delimita l'oggetto Parte_1
del presente giudizio impugnatorio.
Come noto, infatti, trattandosi di un giudizio “a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c.”, nel giudizio di “impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma” (così Cass., ord., 30.11.2020, n. 27321). Una volta, dunque, che sia stata esclusa la fondatezza della specifica censura di nullità dedotta dalla ricorrente ogni altra considerazione è preclusa.
Il secondo motivo d'impugnazione, con il quale ha lamentato la nullità del lodo ai Parte_1
sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., è palesemente infondato.
“La contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma
1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” (in questi termini, Cass., 12 gennaio 2021, n. 291; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 9 giugno 2021, n. 16077; Cass., ord., 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass., 28 maggio
2014, n.11895).
Il lodo oggetto dell'odierna impugnazione non è affetto da alcuno di tali vizi.
La decisione arbitrale, infatti, non contiene alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, con le quali è stata da un lato respinta la domanda di risoluzione del contratto proposta da e dall'altro accolta la riconvenzionale di di pagamento del Parte_3 CP_1
residuo corrispettivo dovuto.
Né è ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione e i menzionati capi del dispositivo del lodo, che sono del tutto congruenti con quanto argomentato dal Collegio arbitrale nella parte motiva.
L'addotta contraddittorietà interna della motivazione, ricondotta da al fatto che Parte_1
gli arbitri avessero da un lato ritenuto che l'esigenza di sincronizzazione con il software del consulente fiscale fosse "indimostrata" e poi la avessero ritenuta "plausibile", non pare configurabile e in ogni caso non sarebbe certamente tale da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sotteso alla decisione.
L'inciso censurato, nella parte in cui afferma il difetto di prova della “sincronizzazione” con il software del consulente fiscale appare riferirsi al solo programma di gestione delle risorse umane cui gli arbitri si erano riferiti nella prima parte del periodo (v. p 9 del lodo); il tratto successivo della motivazione, con il quale si è ritenuta “verosimile” la fornitura di un software che ”dialogasse e si interfacciasse” con quello del consulente fiscale (p. 10 del lodo) pare invece riferibile alla “gestione della contabilità in tutti i suoi aspetti”, sulla quale gli arbitri si sono poco dopo soffermati (alla stessa p. 10 del provvedimento).
In ogni caso, anche volendo diversamente opinare e ritenere presente una contraddizione tra i due incisi, la stessa non sarebbe tale da determinare alcuna nullità, posto che le ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda di risoluzione proposta da sono state Parte_1
compiutamente esposte dagli Arbitri, essendo state rinvenute nelle seguenti considerazioni:
i)il fatto che la funzionalità del software con riguardo all'esigenza primaria dell'acquirente, ovvero la gestione contabile (come desumibile dalle stesse voci di costo delle licenze e moduli relative alla contabilità, del tutto preponderanti rispetto a quelle afferenti alla gestione del personale), non era stata contestata da parte della ricorrente;
ii)il fatto che non era stato provato che la gestione delle risorse umane costituisse “attività cardine” della società e che dal contratto in atti risultava appunto che le funzionalità che il Parte_3
software era destinato a garantire fossero per la quasi totalità esulanti da tale aspetto;
iii) la considerazione che le problematiche lamentate relative alle risorse umane) fossero ascrivibili a difficoltà di adattamento del personale di a un' “interfaccia diversa” e Parte_1
non a un malfunzionamento del software imputabile a come desumibile dallo scambio CP_1
di mail e dall'esito dell'istruttoria orale;
iv) il fatto che l'”importazione dei dati”, questione che costituiva la maggiore doglianza formulata dall'acquirente nel primo periodo successivo all'installazione del software, non fosse compresa tra le prestazioni contrattualmente convenute, di modo che non era possibile sotto questo profilo prospettare un inadempimento negoziale.
Lungi dal potersi ravvisare l'assenza o la radicale carenza della motivazione, gli arbitri hanno dunque argomentato le ragioni che li hanno indotti a rigettare la domanda di risoluzione della ricorrente, con un iter logico tale da consentire di desumere la ratio della decisione.
La considerazione è sufficiente a determinare la necessità di rigetto della impugnazione, posto che il controllo sulla correttezza della motivazione resa dagli arbitri esula dalle verifiche che l'odierna Corte è legittimata ad eseguire, posto che la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (in argomento, Cass., ord., 23.9.2022, n. 27954;
Cass., ord., 31.7.2020, n. 16553).
Come noto, infatti, “il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché
l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri… non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente” (così Cass., ord.,
18.9.2020, n. 19602), il che non è, come detto, dato inferire nel caso di specie.
Deve infine essere respinta l'ultima censura di nullità proposta da con la quale è Parte_1
stata addotta la nullità del lodo per la pretesa violazione del contraddittorio, ricondotta al fatto che non le fosse stato consentito di dedurre in ordine al profilo di novità della funzionalità di importazione dei dati, che, come sopra indicato, aveva costituito una delle rationes decidendi del lodo.
Preliminarmente, in termini generali, giova definire i contorni del principio del contraddittorio nell'ambito dell'arbitrato.
Sul punto si è espressa in maniera ripetuta e costante la Suprema Corte affermando, tra le molte, che “in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”. E ancora, come statuito da Cass., n. 24008/2021, il “rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., … va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (…) Occorre allora considerare che la regola del contraddittorio impone anzitutto che sia data attuazione alla regola audiatur et altera pars, conferendo rilievo alla possibilità del convenuto di interloquire nel processo su di un piano di parità con l'attore. Soddisfatta tale primaria ed imprescindibile condizione, la regola del contraddittorio è modulata in ragione delle scelte che la parte concretamente pone in essere nel corso del procedimento (Cass. 15785/2021). La violazione del contraddittorio va dunque correttamente intesa in un'ottica dinamico- funzionale, volta esclusivamente a valutare se alle parti sia stata data la effettiva e concreta possibilità di esercitare la propria attività difensiva in iudicium, e ciò a prescindere dalla presenza di eventuali vizi formali o procedimentali che debbono essere ritenuti, nel caso di procedimento arbitrale, inadatti ad invalidare il provvedimento qualora non abbiano frustrato irreparabilmente le legittime pretese difensive di una o più parti.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie in alcun modo è stato impedito ai partecipanti del procedimento arbitrale il corretto ed effettivo esercizio del loro diritto al contraddittorio, non ravvisandosi alcuna violazione endoprocedimentale anche solo di carattere superficiale o marginale.
La resistente aveva infatti sollevato l'eccezione rispetto alla quale lamenta CP_1 Parte_1
di non essersi potuta esprimere sin dalla comparsa di costituzione nel procedimento arbitrale, nel cui ambito aveva evidenziato che la migrazione dei dati era stata espressamente esclusa dal contratto originario (v. p. 4 e 11 della relativa comparsa, prodotta nel fascicolo di parte resistente).
Il contraddittorio sul punto era stato dunque pienamente costituito, considerata la concessione di termini intermedi per il deposito di memorie e infine quella per il deposito di scritti conclusivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnativa per nullità del lodo proposta da
[...]
deve essere integralmente rigettata, il che assorbe ogni considerazione sulle istanze Pt_1
istruttorie qui reiterate (peraltro diverse da quelle formulate in sede arbitrale, quanto alle prove orali), essendo stata in questi termini definita la fase “rescindente” del lodo.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n.
2890/2021 R.g., così provvede:
a) rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale reso dalla Camera di Commercio di Latina in data 22 aprile 2021, nel procedimento n. 3/2019, proposta da Parte_1
b) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL GE GO OS AN NT