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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 12208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12208 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 17107 / 2023
TRA
1. ROBERO UG;
2. ; 3. CP_1 Parte_1
(con gli Avv.ti Marco Oliveti e Francesca Oliveti)
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Emanuele Barberis, Giordano Franchi, Controparte_2
Massimiliano Gualdi ed Alessandro Pace)
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti – premettendo di lavorare alle dipendenze della presso l'Hotel Westin Excelsior in Roma, Via Controparte_2
Vittorio Veneto, 125, a decorrere dal 1 aprile 2016 e di avere in precedenza espletato attività presso altre strutture alberghiere in virtù di contratti a tempo determinato di tipo stagionale – assumevano che sussistessero in loro favore tutti i presupposti per vedersi riconosciuto il nuovo trattamento economico, previsto dal nuovo contratto integrativo aziendale (CIA) a far data dal 1 gennaio 2013. Si legge in particolare nello stesso atto introduttivo: “è previsto che gli elementi della retribuzione “Quota CIA
N/ASS” e “Quota variabile ASS in favore del solo personale in forza alla data del
31.12.2012, nonché del personale stagionale che nel triennio 2010-2012 avesse maturato un anzianità aziendale di almeno 540 giorni”.
I tre ricorrenti, ciascuno con la propria storia lavorativa ( e Parte_1 Pt_2
facchini ai piani – Addetti alla pulizia delle camere e , addetta
[...] CP_1 pulizie alle camere) e tutti inquadrati al livello D1 (ex 6/6s) del CCNL Alberghi
Federturismo) per lo stesso titolo deducevano di aver svolto, tutti, un numero di giornate lavorative, diverso, ma superiore a 540; parametro numerico da raggiungere per la maturazione dei diritti vantati.
Tanto premesso, chiedevano al Giudice adito: 1. Di dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro specificato in premessa e l'inadempimento di parte resistente agli obblighi contrattali di legge;
- condannare la al Controparte_3 pagamento in favore del Sig. dell'importo di euro 15.504,48; del Sig. Parte_1 dell'importo di euro 11.096,88 e della Sig.ra Parte_2 CP_1 dell'importo di euro 9.918,81, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della Controparte_2 prospettazione avversaria.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive prospettazioni, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria per la sua natura documentale.
Il ricorso non è fondato e non è meritevole di accoglimento.
La difesa approntata dalla società resistente è lineare e convincente.
La società inquadra la richiesta dei ricorrenti nella cornice normativa di riferimento.
Il Contratto Integrativo Aziendale del 4 dicembre 2012 al capitolo “A) Armonizzazione del trattamento economico” all'ultimo capoverso recita “- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato (inclusi gli stagionali) che sia stato nel triennio precedente
(2010-20129 assunto per almeno 540 giorni nel triennio medesimo, ……avrà diritto aa percepire la Quota CIA 1994 non assorbibile e la Quota variabile assorbibile se presente all'atto dell'assunzione. Esclusivamente per tale personale tale quota sarà mantenuta anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Il Contratto de quo stabilisce che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a far data dal 1° gennaio 2013 avrebbero avuto diritto alla Quota CIA
1994 non assorbile e alla Quota Variabile assorbibile (se presente all'atto dell'assunzione) se e solo avessero maturato, nel triennio 2010-2012, n.540 giornate di lavoro. Secondo la Relazione Tecnica allegata al ricorso, i ricorrenti avrebbero superato la quota di 540 giornate di lavoro ma conteggiandole anche in un periodo antecedente al triennio previsto dal CIA e tenendo conto di tipologie di assunzione diverse dal contratto a termine e stagionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di osservazioni dei ricorrenti in replica alle argomentazioni difensive utilizzate dalla società resistente, il ricorso va rigettato.
Si compensano le spese di lite.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 17107 / 2023
TRA
1. ROBERO UG;
2. ; 3. CP_1 Parte_1
(con gli Avv.ti Marco Oliveti e Francesca Oliveti)
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Emanuele Barberis, Giordano Franchi, Controparte_2
Massimiliano Gualdi ed Alessandro Pace)
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti – premettendo di lavorare alle dipendenze della presso l'Hotel Westin Excelsior in Roma, Via Controparte_2
Vittorio Veneto, 125, a decorrere dal 1 aprile 2016 e di avere in precedenza espletato attività presso altre strutture alberghiere in virtù di contratti a tempo determinato di tipo stagionale – assumevano che sussistessero in loro favore tutti i presupposti per vedersi riconosciuto il nuovo trattamento economico, previsto dal nuovo contratto integrativo aziendale (CIA) a far data dal 1 gennaio 2013. Si legge in particolare nello stesso atto introduttivo: “è previsto che gli elementi della retribuzione “Quota CIA
N/ASS” e “Quota variabile ASS in favore del solo personale in forza alla data del
31.12.2012, nonché del personale stagionale che nel triennio 2010-2012 avesse maturato un anzianità aziendale di almeno 540 giorni”.
I tre ricorrenti, ciascuno con la propria storia lavorativa ( e Parte_1 Pt_2
facchini ai piani – Addetti alla pulizia delle camere e , addetta
[...] CP_1 pulizie alle camere) e tutti inquadrati al livello D1 (ex 6/6s) del CCNL Alberghi
Federturismo) per lo stesso titolo deducevano di aver svolto, tutti, un numero di giornate lavorative, diverso, ma superiore a 540; parametro numerico da raggiungere per la maturazione dei diritti vantati.
Tanto premesso, chiedevano al Giudice adito: 1. Di dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro specificato in premessa e l'inadempimento di parte resistente agli obblighi contrattali di legge;
- condannare la al Controparte_3 pagamento in favore del Sig. dell'importo di euro 15.504,48; del Sig. Parte_1 dell'importo di euro 11.096,88 e della Sig.ra Parte_2 CP_1 dell'importo di euro 9.918,81, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della Controparte_2 prospettazione avversaria.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive prospettazioni, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria per la sua natura documentale.
Il ricorso non è fondato e non è meritevole di accoglimento.
La difesa approntata dalla società resistente è lineare e convincente.
La società inquadra la richiesta dei ricorrenti nella cornice normativa di riferimento.
Il Contratto Integrativo Aziendale del 4 dicembre 2012 al capitolo “A) Armonizzazione del trattamento economico” all'ultimo capoverso recita “- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato (inclusi gli stagionali) che sia stato nel triennio precedente
(2010-20129 assunto per almeno 540 giorni nel triennio medesimo, ……avrà diritto aa percepire la Quota CIA 1994 non assorbibile e la Quota variabile assorbibile se presente all'atto dell'assunzione. Esclusivamente per tale personale tale quota sarà mantenuta anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Il Contratto de quo stabilisce che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a far data dal 1° gennaio 2013 avrebbero avuto diritto alla Quota CIA
1994 non assorbile e alla Quota Variabile assorbibile (se presente all'atto dell'assunzione) se e solo avessero maturato, nel triennio 2010-2012, n.540 giornate di lavoro. Secondo la Relazione Tecnica allegata al ricorso, i ricorrenti avrebbero superato la quota di 540 giornate di lavoro ma conteggiandole anche in un periodo antecedente al triennio previsto dal CIA e tenendo conto di tipologie di assunzione diverse dal contratto a termine e stagionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di osservazioni dei ricorrenti in replica alle argomentazioni difensive utilizzate dalla società resistente, il ricorso va rigettato.
Si compensano le spese di lite.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli