Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidentedott.ssa Gabriella Portale dott.ssa Barbara Fatale Consigliere Consigliere relatore dott. NI Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 368 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
"con l'Avv. Francesco Cortellaro Parte 1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte 1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lametia Terme. Lavoro subordinato in agricoltura e reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 21.12.18 Parte 1 esponeva:
a) di aver lavorato per 102 giornate nel 2016 quale bracciante agricola alle dipendenze dell'impresa DE NI;
b) che “ultimamente", dalla visione del modello C2 e del suo estratto contributivo, aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli in quanto non le erano state riconosciute le giornate effettivamente svolte;
c) che in conseguenza di ciò l'Inps le aveva chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola legittimamente percepita.
3) Nella resistenza dell'Inps, con la sentenza impugnata il tribunale di Lamezia Terme ha respinto il ricorso avendo accolto la eccezione di decadenza ex art. 22 DL n° 7/70 sollevata dall'ente previdenziale.
3.1) Il tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva riconosciuto di avere ricevuto le racc.te a.r. del gennaio 2018 con le quali l'Inps ha disconosciuto le giornate lavorative denunciate ma non ha fornito la prova di avere tempestivamente impugnato il relativo provvedimento. L'Inps ha prodotto nel fascicolo di parte le predette missive l'estratto della pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale di variazione pubblicato sul sito internet nel periodo di riferimento, in relazione agli anni in contestazione, contenente i disconoscimenti delle giornate lavorative, intervenuti a seguito di attività ispettive o di controllo successivamente alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale per gli anni in contestazione.
3.2) ha aggiunto che non era in dubbio che l'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione di parte delle giornate lavorate dagli elenchi nominativi e la pubblicazione del relativo elenco nominativo trimestrale di variazione fosse idonea a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 22, comma 1, D.L. n° 7/70, convertito in Legge n° 83/70, per la proposizione della domanda giudiziale volta al riconoscimento delle giornate che l'istituto aveva disconosciuto sulla base del menzionato verbale ispettivo, pure in atti.
3.3) ha infine concluso: Non è superfluo precisare che con la sentenza n. 45/2021 la Corte Costituzionale ha escluso che le modalità telematiche di cui alla circolare Inps n.82/2012, regolatrice delle "specifiche tecniche" della pubblicazione in modalità telematica vulnerano l'art. 24 Cost., ma non sussistono nella specie gli estremi per la disapplicazione della richiamata circolare. Ciò poiché parte ricorrente ha avuto contezza della parziale cancellazione delle giornate lavorative dagli elenchi nominativi attraverso le note racc. a.r. trasmesse dall'Inps, sicché era nelle condizioni di proporre tempestivamente ricorso avverso il relativo provvedimento.
4) Avverso tale sentenza Parte 1 ha proposto appello denunciando di non essere incorsa in alcuna decadenza perché il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli non le era stato notificato e - in ogni caso - perché le modalità di notificazione del provvedimento attuate dall'Inps sono illegittime. Tanto era stato stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 45/2021, con cui aveva tra l'altro chiarito che spetta alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n.82 del 2012 con cui l' CP_1 ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata". L'appellante ha ribadito che la citata circolare Inps n. 82 del 2012 è costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva sia dell'art. 117 della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU) e sia dell'art. 24 Costituzione e tale dev'essere valutata dal Giudice di merito nel corso del presente giudizio, aggiungendo che i successivi provvedimenti/comunicazioni/ al lavoratore successivi alla cancellazione (richiesta di restituzione di somme, diffide di pagamento), sono da considerarsi inesistenti, proprio perché traggono vita da un provvedimento inesistente/nullo o comunque inefficace.
5) L'Inps si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello, che presenta anche profili di inammissibilità, è comunque infondato.
8) Il tribunale ha accolto l'eccezione ex art. 22 DL 7/70 sia per avvenuta pubblicazione in modalità telematica dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli in modalità telematica, sia perché la ricorrente aveva avuto comunque avuto notizia di tale cancellazione con raccomandata del gennaio 2018.
9) Ora, quanto alla pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Inps, l'appellante denuncia in modo apodittico che la circolare Inps n° 82/2012, con cui l'ente ha disciplinato in concreto le modalità di pubblicazione delle cancellazioni dagli elenchi, sarebbe lesiva del suo diritto di difesa, ma: a) omette di produrre tale circolare, che il Collegio non è tenuto a conoscere;
b) omette di svolgere precise e circostanziate allegazioni su quello che sarebbe l'effettivo contenuto di tale circolare e sulle ragioni per cui le previsioni adottate dall'Inps sarebbero lesive della posizione del privato.
10) In tali termini, dunque, non è possibile prendere alcuna posizione in merito al motivo di appello, dovendosi aggiungere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 45/2021, non ha riconosciuto una illegittimità della succitata circolare, ma, come ammesso nello stesso atto di appello, ha demandato alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n.82 del 2012 con cui l' CP 1 ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata".
10.1) Valutazione, si ribadisce, che è preclusa nel caso di specie alla luce delle carenze documentali e di allegazioni ad opera dell'appellante.
11) Ad ogni modo, la decisione del tribunale è corretta laddove ha affermato che la ricorrente era comunque a conoscenza della sua cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016 e che, quindi, la pronuncia di decadenza si imponeva anche per tale ragione.
12) In effetti, dalla documentazione Inps di primo grado emerge che con nota del 24.1.18 l'ente previdenziale aveva comunicato alla ricorrente che la sua domanda di indennità di disoccupazione agricola non poteva essere accolta stante il fatto che ella non risultava essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli.
13) Ora, dall'avviso di ricevimento in atti emerge con chiarezza che tale comunicazione venne consegnata a mani della stessa ricorrente in data 7.2.18 e del resto nemmeno in sede di appello si contesta la regolare notifica di tale comunicazione, il cui chiaro ed esplicito contenuto era tale da rendere edotta la ricorrente, quanto meno dal 7.2.18, dell'avvenuta cancellazione del suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli.
14) Dagli atti di causa non emerge che la ricorrente abbia proposto il ricorso amministrativo di cui all'art. 11 D. Lgs n° 375/93, né altri tipi di ricorso, sicché non resta che confermare il fatto che la domanda giudiziale proposta il 21.12.18 risulta ampiamente tardiva rispetto al termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal 7.2.18. E ciò pur volendo tener conto dell'ulteriore termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo di cui al citato art. 11. 15) Per il resto l'appellante denuncia che i successivi provvedimenti/comunicazioni/ al lavoratore successivi alla cancellazione (richiesta di restituzione di somme, diffide di pagamento), sarebbero inesistenti proprio perché traggono vita da un provvedimento inesistente/nullo o comunque inefficace.
16) In tal modo, però, la ricorrente finisce per far coincidere i vizi che a suo dire avrebbero afflitto la pubblicazione telematica degli elenchi e, dunque, la notifica del provvedimento di cancellazione, finendo per ritenerli senz'altro vizi del provvedimento di cancellazione stesso, mentre la ricorrente non nega nemmeno che la comunicazione ricevuta il 7.2.18 era di tale chiarezza da averla resa edotta dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi.
17) Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza perché la presente controversia non ha ad oggetto prestazioni previdenziali e assistenziali, nemmeno sotto forma di domanda di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione delle stesse, dal momento che nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente si è limitata a chiedere: a) di accertare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo anno 2016; b) di ordinare all'Inps di reiscrivere il suo nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli. Solo con l'atto di appello, in modo inammissibile e tardivo, la ricorrente ha aggiunto l'ulteriore domanda di dichiarare che Parte_1
[...] ha legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione agricola e ogni altro beneficio economico e che nessuna somma dev'essere restituita all'Inps.
18) Ne consegue che deve farsi applicazione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui: Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente
-
indicati opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o
-
assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass. 16676/20).
19) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 393/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale Dr. NI Cestone