Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 527/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOP dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 527/2024 promossa da :
(C.F. ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
residenti in [...]5 C.F._2 presso lo studio dell''Avv. (C.F. ), che lo rappresenta e Parte_3 C.F._3
difende in forza di mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Chiavari (GE), Via N. Bixio n. 13A/4 presso lo studio dell''Avv. (C.F. Parte_4
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._5
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e produzione in quanto inammissibile e tardiva, dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli attori Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]9, codice fiscale , e , nata a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Chiavari Piazza Milano 3/9, codice fiscale relativamente alle aree cortilizie C.F._2
censite a catasto del predetto Comune come porzioni del mappale 1139 e mappale 1142, foglio 31, delimitate in giallo nella planimetria prodotta sub. 1.
Conseguentemente dichiarare che spetta agli attori la proprietà dei predetti immobili per intervenuta usucapione, previe le declaratoria del caso, autorizzando la trascrizione della emananda sentenza presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale di Genova Territorio-
Servizio Pubblicità Immobiliare di Chiavari, con esonero da responsabilità.
Vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.”
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contariis reiectis, ritenuta la propria competenza
- nel merito, respingere le domande tutte proposte nei confronti del Signor Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata entro i termini stabiliti dall'art. 171 ter c.p.c., si chiede fin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli che seguono:
1) “Vero che, sin da quando è divenuta proprietaria, la SI ha sempre Controparte_2 utilizzato direttamente e/o tramite soggetti terzi all'uopo da quest'ultima autorizzati le porzioni di immobili di cui al doc. n. 2) di parte attrice che si rammostra al teste, senza alcuna contestazione da parte dei Signori e ?”; Parte_1 Parte_2
2) “Vero che, sin dall'inizio degli anni 2000, il Signor ha sempre utilizzato i Controparte_1
beni di cui al doc. n. 2) di parte attrice che si rammostra al teste, senza alcuna contestazione da parte dei Signori e ?”; Parte_1 Parte_2 3) “Vero che - anche a seguito dell'acquisto nel corso dell'anno 2004 degli immobili di cui al doc.
n. 2) di parte attrice che si rammostra al teste - il Signor ha provveduto a Controparte_1 sue spese alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria?”.
Si indicano fin d'ora, salvo altri, quali testimoni sulle circostanze dianzi capitolate i Signori: -
[...]
residente in [...];- , residente in [...];- Tes_1 Tes_2
, residente in [...];- , residente in [...]
Colombano Certenoli (GE);- residente in [...];- CP_4 CP_5
residente in [...].
[...]
Vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato in data i sigg.ri e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio il sig al fine di sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in loro Controparte_1
favore delle aree cortilizie censite a catasto del Comune di San Colombano Certenoli come porzioni del mappale 1139 e mappale 1142, foglio 31, delimitate in giallo nella planimetria prodotta sub. 1 e conseguentemente dichiarare che spetta agli attori la proprietà dei predetti immobili per intervenuta usucapione.
Deducevano gli attori:
-di essere nel possesso ultraventennale delle aree cortilizie adiacenti l'immobile di loro proprietà civico 562 n. 1 della via Domenico Cuneo nel Comune di San Colombano Certenoli, aree censite a catasto del predetto Comune come porzioni del mappale 1139 e mappale 1142, foglio 31, delimitate in giallo nella planimetria che prodotta (prod. n. 1);
-che dette aree cortilizie, dettagliatamente individuate e descritte nella perizia Geom.
[...]
(prod. n. 2), risultavano intestate al sig. (rectius Per_1 CP_1 Controparte_1
(prod. n. 3);
[...]
-che dal 2001 avevano esclusivamente e pacificamente utilizzato i cortili direttamente e tramite propri inquilini, ivi posizionando e mantenendo piante, legname, tavoli, sedie , provvedendo alla relativa pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre a proprie cura e spese;
-che inoltre nel 2001 avevano effettuato la piastrellatura di tutta la pavimentazione dei suddetti cortili ed eliminato la preesistente fossa biologica ivi presente, senza ricevere alcuna contestazione;
-che a fronte del mancato riscontro del sollecito in data 5.9.2023 (prod. n. 4) e avendo instaurato procedimento di mediazione, chiuso con verbale negativo (prod. 8), ritenevano di agire nel presente giudizio al fine di sentir dichiarare in loro favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei suddetti beni;
2)In sede di verifiche preliminari ex art 171 bis cpc, a fronte della mancata costituzione del convenuto e verificata la regolarità della notifica , era dichiarata la contumacia del sig
[...]
e confermata l'udienza di prima comparizione, rispetto alla quale decorrevano i CP_1
termini a ritroso per il deposito di memorie ex art 171 ter c.p.c.
3)Il giorno prima dell'udienza così confermata si costituiva il convenuto, contestando l'assunto EO di cui chiedeva il rigetto.
Deduceva il Sig Controparte_1
- che lui e i suoi danti causa erano da sempre proprietari e possessori di immobili confinanti con le porzioni di terreni censite al foglio 31, mappale 1139 e mappale 1142, delimitate in giallo nella planimetria (prod. 1 attori);
-di essere sempre stato almeno da oltre vent'anni nel possesso continuato, pacifico e manifesto degli immobili de quibus;
-che nelle more, peraltro, con atto in data 14 luglio 2004, a rogito Notaio Dott. di Persona_2
Chiavari N. Rep. 151826 – N. Racc. 14814 (doc. n. 2), acquistava la proprietà degli immobili contraddistinti al N.C.T. del Comune di San Colombano Certenoli (GE) al foglio 31, mappali 1139
e 1142, dall'allora formale proprietaria SI , sorella del Signor Controparte_2 Pt_1
odierno attore;
[...]
-che era palese la condotta uti dominus dello stesso, resa ancor più evidente dall'acquisto degli immobili di cui era già in precedenza nel possesso e di cui controparte richiedeva l'usucapione;
- che pertanto i danti causa del Signor e lo stesso convenuto non avevano mai rinunciato al CP_1
possesso e alla titolarità della proprietà sui terreni per cui oggi è causa ma anzi avevano effettuato atti di disposizione dei medesimo, dapprima incaricando un tecnico di loro fiducia, il Geom.
[...]
, per valutare il valore dei terreni stessi e, successivamente, per richiedere il DURC (doc. n. Per_3
3), per poi poter procedere alla vendita degli immobili succitati, e successivamente, eseguendo ulteriori atti di disposizione della loro proprietà; -che in particolare la sig.ra aveva provveduto alla vendita al Signor Controparte_2 [...]
dei beni immobili oggetto di causa, il che integrava un comportamento uti dominus CP_1
che in oggi non consente, a chi anche meramente detenesse il bene, di usucapirlo;
-che, come statuisce la Suprema Corte “al fine dell'usucapione il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale,
e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, [..], indichino un persistenza della titolarità del diritto dominicale, il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. II,
n. 4206/87: e ancora : “l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per se equivoco e non pacifico il possesso altrui” (Cass. Civ., Sez. II, n. 3464/88);
-che pertanto i Signori e non avevano mai posseduto animo domini le Parte_1 Parte_2
porzioni dei terreni iscritti al N.C.T. del Comune di San Colombano Certenoli (GE), al foglio 31, mappali 1139 e 1142;
-che nel caso di specie l'elemento psicologico in capo agli attori era sempre stato esclusivamente quello di semplici detentori e mai quello di possessori;
-che infine al momento dell'azione intrapresa dagli odierni attori erano comunque trascorsi soltanto diciannove dall'acquisto dei terreni da parte del Signor e perciò l'eventuale Controparte_1
possesso continuato del bene da parte dei medesimi – che, peraltro, deve essere altresì pacifico ed esclusivo, altri elementi che nel caso de quo sono assolutamente mancanti – non si è protratto per i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c. per poter usucapire la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento (Cass. Civ., n. 1069/85).
4)Alla prima udienza erano sentiti i difensori che insistevano nei rispettivi atti ed il Giudice, ammesse le prove orali di parte attrice e non quelle del convenuto in quanto dedotte tardivamente, fissava udienza per l'istruttoria orale.
Espletata pertanto la prova orale, il Giudice fissava udienza di rimessione in decisione, con concessione dei termini a ritroso ex art 189 cpc.
All'udienza del 29.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa era rimessa in decisione. 5)Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la pretesa TO, la stessa appare fondata e deve essere accolta, in forza delle ragioni di cui in appresso.
Come è ben noto ai sensi dell'art. 1158 c.c. “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimo si acquistano in virtù del possesso protratto per venti anni”
I presupposti affinché si verifichi l'usucapione sono:
a) il possesso del bene, indipendente dal fatto che sia di buona o mala fede, e tale possesso deve essere (ex artt. 1158, 1167, 1163 c.c. ):
- continuo, in quanto il possessore deve aver esercitato costantemente ed uniformemente i poteri sulla cosa;
- ininterrotto, ossia il possesso non deve essere perso per fatto di terzi o per cause oggettive. Non ogni interruzione del possesso provoca un'interruzione del decorso del termine utile per usucapire il bene, ma solo un'interruzione protratta nel tempo e determinata ex lege (se la privazione del possesso è inferiore ad un anno questo è considerato continuo);
- pacifico e pubblico, ossia conseguito in maniera né violenta e né clandestina;
diversamente, ai sensi dell'art. 1163 c.c., non è utile ai fini dell'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sia cessata: è pacifico pertanto il possesso non acquistato con violenza (fisica o morale), mentre è pubblico quello esercitato in modo visibile e non occulto;
b) il decorso di un determinato periodo di tempo, ovvero, nel caso di specie, di dei venti anni trattandosi di acquisto della proprietà dei beni immobili;
c) l'animus possidendi, ossia l'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto, corrispondente al diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) che si protragga per il tempo stabilito dalla legge, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione allegata dagli attori e delle prove orali espletate l'assunto dei sigg.ri pare aver trovato idoneo conforto probatorio. Parte_5
Di contro il convenuto ha sì dichiarato di opporsi all'intervenuta usucapione per assoluta mancanza dei presupposti previsti ma, essendosi costituito tardivamente, non ha fornito prova del proprio assunto, essendo tardive e quindi inammissibili le capitolazioni di prova dedotte e la documentazione allegata. Premesso ciò si richiama in primo luogo quanto emerso in sede di interpello formale del convenuto il quale ha dichiarato di confermare il capitolo di prova EO sub 1 ovvero la circostanza che gli attori hanno sempre utilizzato come propri, direttamente e tramite propri inquilini, i cortili di cui alla documentazione fotografica prod. 2), pur circoscrivendo tale utilizzo fino al 2004, ovvero fino all'acquisto di tali immobili da parte del convenuto.
Riferisce di sapere che gli attori hanno fatto lavori come la piastrellatura, pur non ricordando quando e dichiara che le corti sono sempre state libere e che fino al 2004 gli attori ne hanno curato la pulizia mentre, dal 2004 in poi, se ne sarebbe occupato il convenuto stesso con i suoi genitori.
La teste TO , impiegata del sig dal 4.2.1986 come direttore Tes_4 Parte_1
amministrativo della , riferisce che la società si trova a circa dieci metri da Parte_6
tale palazzina e quindi dai cortili oggetto di causa, che riconosce nella prod. 2 e che sono posti all'uscita dell'appartamento a piano terra, dove i hanno la loro proprietà e che hanno sempre CP_1
affittato.
Conferma di aver visto personalmente gli inquilini del utilizzare i cortili ed in particolare uno CP_1
di loro, che ha abitato nella casa per diciassette anni, durante i quali ha sempre utilizzato i cortili,
Precisa che una parte del cortile era occupato da tavolini e dalla legna e che non gli risultano contestazioni di terzi.
Conferma altresì che nel 2001 i sigg.ri quando hanno ristrutturato la palazzina, hanno rifatto CP_1
anche la pavimentazione dei due cortili ed eliminato la fossa biologica, precisando di essere a conoscenza di ciò perchè lei stessa teneva i conti anche di questa ristrutturazione.
Riferisce ancora che una parte di cortile è occupato da tavolini e veniva usata dagli inquilini del mentre della manutenzione e della pulizia straordinaria se ne occupa l'attore da oltre venti CP_1
anni, attraverso un operaio incaricato direttamente dal sig CP_1
Aggiunge infine che alle opere di rifacimento del 2001 non ha partecipato la sorella del sig e CP_1
chiarisce di non aver mai visto nei cortili di causa il convenuto, che abita in zona.
Anche l'altro teste EO , dipendente dell'attore in quanto impiegato Testimone_5
come magazziniere della dal 1998, riconosce nella foto prod 2 i cortili Parte_6
usati da ben oltre venti anni dal e dai suoi inquilini, precisando che tali cortili adibiti Parte_1
a giardino e zona svago, costituiscono il giardinetto della casa che il , da ben oltre venti anni, CP_1
affitta ad inquilini. Conferma anch'egli che nel 2001 gli attori hanno piastrellato tutti i cortili e hanno rimosso la fossa biologica e che si sono occupati dei lavori di manutenzione e pulizia attraverso incaricati del sig
Torre, come dal teste constatato personalmente.
Precisa infine di essere a conoscenza di ciò perché lui stesso si occupava di inviare il personale a pulire i cortili su incarico del suo principale sig . Parte_1
Di talchè, alla luce delle prove raccolte, pare aver trovato idoneo conforto probatorio l'esistenza di un possesso pacifico, manifesto, continuato ed ininterrotto degli attori sui cortili oggetto di causa.
Di contro, non risulta adeguatamente provata la circostanza, riferita dal convenuto, in merito al fatto che lui stesso sarebbe stato nel possesso degli immobili oggetto di causa, di aver rafforzato detto possesso uti dominus in forza di acquisto in suo favore dalla sorella dell'attore con rogito
[...]
in data 14.7.2004 (prod.9) e che da detto acquisto non sarebbero comunque maturati i venti Per_4
anni necessari ad usucapire il bene da parte degli attori.
In particolare il convenuto sostiene che, a partire dalla cessione intercorsa tra la SI
[...]
e l'odierno convenuto dei beni immobili oggetto di causa (iscritti al N.C.T. del Controparte_2
Comune di San Colombano Certenoli (GE) al F 31, mappale 1139 e 1142), si comprende chiaramente come i danti causa del Signor e lo stesso odierno conchiudente non abbiano mai CP_1
rinunciato al possesso e alla titolarità della proprietà sui terreni per cui oggi è causa.
Orbene si osserva al riguardo come siano inammissibili, in quanto formulati tardivamente, i capitoli di prova dedotti in comparsa di costituzione dal convenuto, come i documenti ivi allegati, risultando la comparsa depositata solo il giorno prima dell'udienza di comparizione, come confermata in sede di verifiche preliminari ex art 171 bis c.p.c., e pertanto quando erano già spirati i termini ex art 171 ter c.p.c.
Di talchè, ancorchè il convenuto assuma in comparsa che, a partire dalla cessione intercorsa tra lui e la SI sia i suoi danti causa che lui stesso non hanno mai rinunciato al possesso e CP_2
alla titolarità della proprietà sui terreni per cui oggi è causa, tale assunto non ha trovato adeguata conforto probatorio.
Quanto ad una asserita detenzione degli attori sul bene mai trasformata in possesso (pag.5 comparsa), come evidenziato anche da parte attrice, si richiama l'art. 1141 c.c. a mente del quale “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Tale prova era posta a carico del convenuto e non risulta adeguatamente fornita a fronte di quanto sopra evidenziato.
Di contro, come già osservato, lo stesso convenuto in sede di interpello formale ha confermato la circostanza di un possesso in capo agli attori sugli immobili oggetto di causa ancorchè fino al 2004, così riconoscendo comunque in capo ai medesimi gli elementi costitutivi del possesso, sia relativamente all'animus che al corpus, e ciò quantomeno fino al suo acquisto avvenuto nel 2004.
La Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare: “l'art 1164 cc. regolando la sola ipotesi in cui taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente a un diritto reale su cosa altrui, non è applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinseca in un'attività corrispondente a un diritto di proprietà, come nella fattispecie in esame”(Cass.18255/2015,
Cass.7846/1994, Cass. 1209/86 ecc).
Si osserva infine che l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, “res inter alios acta” ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo (Cass. n.20611/2017).
In forza delle argomentazioni sopra esposte, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta adeguatamente provato in capo agli attori un possesso ultraventennale uti dominus continuo e non interrotto sulle aree cortilizie oggetto di causa, contrapposto all'inerzia del titolare del diritto.
Sussiste pertanto il diritto degli attori di sentirli dichiarare proprietari per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa.
6) In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono poste a carico di parte soccombente
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra e Parte_1 Parte_2 (attori) e (convenuto) disattesa ogni altra eccezione, deduzione e Controparte_1
istanza:
- dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in favore degli attori Pt_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]9,
[...]
codice fiscale , e , nata a [...] il [...] e residente C.F._1 Parte_2
in Chiavari Piazza Milano 3/9, codice fiscale relativamente alle aree C.F._2
cortilizie censite a catasto del predetto Comune come porzioni del mappale 1139 e mappale 1142, foglio 31, delimitate in giallo nella planimetria prodotta sub. 1, per le ragioni di cui in parte motiva;
- autorizza la trascrizione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Genova Territorio- Servizio Pubblicità Immobiliare di Chiavari, con esonero da responsabilità;
-condanna il convenuto a corrispondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 5.2.2025
Il GOP
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti