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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4665 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sullo status di separazione
nel procedimento N. 4665 /2025 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MOGLIANI CLAUDIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PUOZZO MONICA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale conclusioni rese dalla ricorrente:
-Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi per fatto addebitabile al Sig. per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, e autorizzandoli a vivere separati;
conclusioni rese dal resistente:
Pronunciare la sentenza di separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, stabilendo che la stessa separazione sia addebitabile in
via esclusiva alla Sig.ra , per i motivi di cui in premessa Parte_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 28/07/2007 in PERNUMIA .
ha proposto ricorso per la separazione personale, Parte_1
chiedendone l'addebito al marito e formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha chiesto a sua volta l'addebito alla moglie e formulato proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
La causa va ora in decisione solo sulla domanda di status, mentre la questione dell'addebito verrà decisa nel proseguo del giudizio, insieme al resto di domande.
Dalle reciproche allegazioni, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, che ha già fissato la data della prossima udienza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto
[...]
2. ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. spese di lite al merito
4. rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, che ha già fissato la udienza di prosecuzione.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23.12.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sullo status di separazione
nel procedimento N. 4665 /2025 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. MOGLIANI CLAUDIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PUOZZO MONICA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale conclusioni rese dalla ricorrente:
-Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi per fatto addebitabile al Sig. per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, e autorizzandoli a vivere separati;
conclusioni rese dal resistente:
Pronunciare la sentenza di separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, stabilendo che la stessa separazione sia addebitabile in
via esclusiva alla Sig.ra , per i motivi di cui in premessa Parte_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 28/07/2007 in PERNUMIA .
ha proposto ricorso per la separazione personale, Parte_1
chiedendone l'addebito al marito e formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha chiesto a sua volta l'addebito alla moglie e formulato proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
La causa va ora in decisione solo sulla domanda di status, mentre la questione dell'addebito verrà decisa nel proseguo del giudizio, insieme al resto di domande.
Dalle reciproche allegazioni, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, che ha già fissato la data della prossima udienza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
che potranno vivere separati nel reciproco rispetto
[...]
2. ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. spese di lite al merito
4. rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, che ha già fissato la udienza di prosecuzione.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23.12.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti