TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4118/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 4118/2024 R.G.
Tra
e Parte_1 Parte_2
E
CP_1
All'udienza del 11/04/2025 alle ore 9:00 e ss avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Gabriele Pasqua in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE e per l'avv. Elena Amato , in sostituzione dell'avv. CP_2
MARCEDONE IVANO
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato CP_1
documento comprovante la disposizione n° 760000-25-0052 del 01/04/2025 con la quale in relazione all'O.I. oggetto del giudizio l' ha disposto l'annullamento in autotutela della CP_3
stessa, per le motivazioni ivi indicate, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. SOLLENA GASPARE chiede a condanna di per il principio della soccombenza virtuale. L'avv. Amato si oppone e CP_1
chiede la compensazione delle spese di lite tenuto conto del comportamento processuale di che ha annullato il provvedimento prima della prima udienza di discussione. . CP_4
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 11/04/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4118/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), e Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._1
dall'avv. Sollena Gaspare, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_5 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE
IVANO , giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/10/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. e n. OI-002952879 per la somma complessiva di € 1.786,55, a titolo di mancato pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore,
CP_ notificata dall' in data 08.10.2024. A sostegno della opposizione eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento, l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981.
Si costituiva l' in data 13.02.2024 deducendo che, dava prova della notifica dei CP_1
presupposti atti di accertamento, duceva che preso atto dei rilievi del ricorrente in ricorso,
l' ha annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione, con disposizione di CP_3
annullamento che allegava, e chiedeva dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2 All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite. Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi alla prima udienza CP_1
senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n. 5497 del 3.03.2017;
Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile 2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata,
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
3