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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 27988/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti BULTRINI NICOLA e BACCI MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'avv. ORTENZI MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario e altri crediti retributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 25.10.2021, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi che egli ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 13.11.2019 al Controparte_2
“31/08/2020” svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste per “inquadramenti di operaio/autista”;
- condannarsi, per l'effetto, a corrispondergli a Controparte_2 titolo di differenze retributive ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. la somma complessiva di € 23.090,47, a titolo di differenze retributive “tra mensilità erogate e dovute” negli anni 2019 e 2020 e di TFR, o la somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
1 - egli ha prestato attività lavorativa dal 13.11.2019 al “23/08/2020” alle dipendenze di esercente attività di Controparte_2 trasporto merci per conto di terzi;
- è stato assunto con mansioni di autista e inquadramento nel livello
“3S” del vigente “ ; Org_1 Organizzazione_2
- egli doveva, altresì, occuparsi della manutenzione ordinaria del mezzo aziendale e del carico e dello scarico delle merci;
- si è conformato, nello svolgimento dell'attività di lavoro, alle direttive che gli venivano impartire dal titolare effettivo della società, sig.
[...]
, e dei suoi preposti;
Pt_2
- egli ha sempre osservato l'orario di lavoro dalle ore 04:30 alle ore 18:00 o 19:00 circa;
- per la prestazione lavorativa espletata oltre la quarantesima ora settimanale non ha mai percepito compensi aggiuntivi;
- nulla ha percepito a titolo di mensilità supplementari, per il mese di agosto 2020, per le ferie e, inoltre, non ha beneficiato di permessi retribuiti e non ha ricevuto il trattamento di fine rapporto;
- il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni il “25/08/2020”. Ciò premesso e considerato che il rapporto di lavoro si è svolto con le caratteristiche della subordinazione e che il ricorrente ha percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile secondo quanto meglio specificato nell'atto introduttivo e nei conteggi in esso riportati, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto segue:
- a dispetto di quanto affermato in ricorso, il sig. ha sempre Pt_1 osservato l'orario di lavoro “dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30/7.00 alle ore 16.00 con un'ora di pausa per il pranzo, non in un orario predeterminato”;
- per la tipologia di servizio affidatole dai committenti, “in particolare per la distribuzione dei prodotti presso i punti vendita Pt_3
e per la consegna dei prodotti presso i punti Org_3 Org_4 vendita è previsto lo scarico delle merci entro e Org_5 non oltre le 13.00 e, solo in casi assolutamente eccezionali, previo appuntamento con il committente è prevista la possibilità di effettuare carichi/scarichi dopo le 13.00 ma giammai dopo le 15.30/16.00”;
2 - il ricorrente non ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario ed ha ricevuto tutte le spettanze a lui dovute, incluse le mensilità aggiuntive;
- l'onere della prova del lavoro straordinario incombe sul lavoratore che agisce e deve essere assolto in modo rigoroso, senza possibilità di valutazione equitativa utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur. All'udienza del 14.2.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di rinvio con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022. Quindi, depositate dalle parti le previste note scritte nel termine assegnato, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata decisa come di seguito.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle spettanze e differenze di retribuzione maturate durante il rapporto di lavoro subordinato svoltosi alle dipendenze di dal Controparte_2
13.11.2019 al “31/08/2020” in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. Le spettanze e differenze di retribuzione sono legate alle differenze di retribuzione ordinaria, al “Lavoro straordinario”, ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2020, a ferie e permessi non goduti ed al trattamento di fine rapporto (vd. i conteggi di cui al ricorso). Ciò premesso, figurano, in particolare:
- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fra le parti, avente decorrenza dal 13.11.2019 e scadenza al 31.1.2020, orario di lavoro di “39 ore settimanali distribuite in 5/6 giorni la settimana”, qualifica di “Autista livello 3S” del CCNL “ Organizzazione_2
vigente (all. 2);
[...]
- i prospetti paga da novembre 2019 ad agosto 2020 (all. 3);
- il “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” relativo alle dimissioni rassegnate con decorrenza “25/08/2020” (all. 4).
1. L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il periodo di svolgimento, le mansioni e l'inquadramento del lavoratore non sono in discussione. Ciò di cui si controverte è, anzitutto, il lavoro straordinario. Il ricorrente ha dedotto, come si è visto, di aver lavorato dalle ore 04:30 alle ore 18:00 o 19:00 circa, per 13:30 o 14:00 ore circa al giorno, senza tuttavia specificare se lavorasse per 5 o 6 giorni a settimana laddove il
3 contratto individuale di lavoro, all'art. 2, fissava la durata normale dell'orario di lavoro in “39 ore settimanali distribuite in 5/6 giorni la settimana”. Nei conteggi, il ricorrente indica prestazioni di “Lavoro straordinario 30%” variabili tra le 78 del mese di novembre 2019 e le 120 dei mesi di dicembre 2019 e dei mesi da marzo a luglio 2020, quantità che sono inferiori rispetto a quelle che si determinerebbero lavorando circa 13:30
o 14:00 ore al giorno (le quali, se moltiplicate per 5 giorni a settimana, generano lavoro straordinario per 31 ore circa a settimana, se moltiplicate, invece, per 6 giorni a settimana, generano lavoro straordinario per 45 ore a settimana). Pur a prescindere dall'allegazione alquanto generica del ricorrente che non si è premurato di illustrare la distribuzione nella settimana delle ore lavorate, specie di quelle eccedenti l'orario normale fissato in contratto, e pur a prescindere dall'incongruenza dell'allegazione rispetto ai dati quantitativi di cui ai conteggi, l'espletata istruttoria orale non ha consentito di acquisire sufficienti elementi di conferma del lavoro straordinario. È stato sentito un solo teste per la parte ricorrente, ; Testimone_1 all'udienza del 17.5.2023, la parte ha rinunciato ad altro teste ammesso ( ed ha chiesto, unitamente alla controparte, un rinvio Tes_2 della causa per la decisione. Il teste escusso, premesso di essere autista dipendente della società resistente “per circa un anno” fino a “circa 5 o 6 mesi” prima della deposizione (udienza del 28.9.2022), ha dichiarato che l'orario di lavoro era per tutti gli autisti l'orario “dal lunedì al venerdì dalle ore 04:00 del mattino e fino alle 19:00 o 20:00 di sera”; egli ha precisato che al mattino si recavano a prendere il camion aziendale nel piazzale della società dopodiché andavano “a Fiano Romano o a Pomezia, dove c'erano piattaforme di distribuzione, a caricare i mezzi”, che la consegna “poteva avvenire da piattaforma a piattaforma ovvero verso negozi, supermercati e privati, questi ultimi pochissimi”, che i carichi giornalieri erano di numero variabile, che al rientro al piazzale non sempre si vedevano gli uni con gli altri “perché c'era chi rientrava prima e chi dopo” e che si lavorava anche il sabato ma “con orario ridotto…, dalle ore 06:00 e fino a mezzogiorno”; il teste ha aggiunto che più spesso vedeva il ricorrente a Pomezia e che “In alcuni punti vendita si poteva consegnare di pomeriggio” (non è stato però in grado di ricordare quali fossero). Valutata la deposizione, è agevole intendere come il teste abbia riferito con precisione sul solo orario di ingresso degli autisti nel piazzale dove
4 essi ritiravano i mezzi aziendali, alle ore 04:00 del mattino, sebbene abbia aggiunto di vedere più spesso il sig. a Pomezia, presso la Pt_4 piattaforma di distribuzione, dunque con ogni evidenza in orario diverso e posticipato, mentre, sull'orario di fine della giornata lavorativa, indicato approssimativamente nelle ore 19:00 o nelle ore 20:00, ha puntualizzato che “c'era chi rientrava prima e chi dopo”. Di tenore diverso sono state le dichiarazioni dei testi intimati dalla società. Il primo, , premesso di essere dipendente della società Parte_5 resistente “dal 13.11.2019 in qualità di segretaria” e “coniuge del sig.
, amministratore unico della società resistente”, ha, in Parte_2 particolar modo, dichiarato:
“Io non vedevo quasi mai gli autotrasportatori essendo impegnata in ufficio presso la sede della società che si trova in v. Nomentana n. 1111; è lo stesso luogo dov'è ubicato il piazzale dove sono parcheggiati i mezzi aziendali.
… Il mio orario di lavoro era ed è dalle ore 10:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì. In altri giorni lavoravo di pomeriggio dalle ore 12:00 alle ore 17:00. Quando io arrivavo sul luogo di lavoro, i mezzi aziendali erano già partiti. Nei giorni in cui facevo il pomeriggio, alle ore 17:00 c'erano mezzi aziendali che erano già rientrati. Intorno alle ore 14:30/15:00 gli autisti comunque rientravano perché gli orari di consegna presso i magazzini dove scaricavano non andavano oltre le ore 13:00 o 13:30; loro caricavano presso le piattaforme alle ore 06:30, l'orario di arrivo sul piazzale dipendeva dal tempo che impiegavamo per raggiungere le piattaforme, o a Pomezia o a Fiano Romano, quindi gli autotrasportatori a seconda di questo tempo si regolavano in autonomia. Quando arrivavano in piattaforma, il girista assegnava loro il giro di consegna giornaliero;
solitamente, essi caricavano per fare due o tre scarichi perché le merci erano abbastanza ingombranti. La norma è che si faceva un carico e si scaricava due o tre volte al giorno. Poteva succedere che se scaricavamo e rientravano prima del previsto fosse richiesto loro di effettuare un altro giro. Si lavorava dal lunedì al venerdì, occasionalmente il sabato ma solo di mattina. ADR Tre volte a settimana lavoro di pomeriggio e due la mattina.
5 … ADR L'ufficio nel quale lavoravo e lavoro è a piano terra, è un container, e vedo quando rientrano gli autisti perché parcheggiano praticamente davanti” (verbale udienza del 28.9.2022). L'altro teste, , “titolare dell'impresa e Testimone_3 Org_6 dipendente della medesima, da 16 anni a questa parte”, ha, in particolare, dichiarato:
“Ho avuto contatti con la società resistente perché la stessa è affittuaria di un'area di mia proprietà che è adibita a parcheggio di mezzi aziendali, di autocarri nello specifico, sia della stessa società che della mia impresa e di altre imprese. L'area in questione è sita in Roma, v. Nomentana n. 1111. La società in quest'area ha anche dei container adibiti a uffici. Io sono sempre presente sul piazzale ed ho un ufficio, in un container;
sono presente tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì e mi trattengo dalle ore 06:00 o 06:15 e fino alle ore 19:00 o 19:15 e il sabato mattina spesso, fino alle ore 11:00 circa. Sugli orari di lavoro dei dipendenti della società resistente, posso dire che la mattina vedo gli autotrasportatori della società prendere il caffè alla macchina distributrice intorno alle ore 06:00 o 06:15 dopodiché li vedo partire con i mezzi dell'azienda. Li vedo anche rientrare, in una fascia oraria compresa fra le ore 14:30 alle 16:30. Li vedo dal lunedì al venerdì. Ovviamente non sto a controllare tutti i giorni questi spostamenti. Li vedo solo partire e rientrare.
… ADR Di sabato non ho visto dipendenti della società.
…” (verbale udienza del 8.2.2023). Riguardo a tali dichiarazioni, parte ricorrente ha sottolineato, in primo luogo, le “perplessità” circa l'attendibilità della dichiarazione del teste perché coniuge del titolare dell'impresa soffermandosi, poi, su Pt_5 ulteriori aspetti:
- stesso ha affermato di non vedere “quasi mai” gli Pt_5 autotrasportatori essendo ella impegnata in ufficio;
inoltre, quando arrivava al lavoro, alle ore 10:00, con la precisazione che, per due volte a settimana, dal lunedì al venerdì, lavorava di mattina, i mezzi aziendali erano già partiti e, alle ore 17:00, quando terminava di lavorare, nei restanti tre giorni della settimana, alcuni mezzi erano già rientrati sul piazzale;
ne discende che non potesse conoscere con
6 precisione gli orari di inizio e fine della giornata di lavoro degli autisti o, comunque, di tutti gli autisti;
- per quanto sempre presente sul piazzale di sua proprietà Tes_3 adibito al parcheggio dei mezzi della resistente, dalle ore CP_3
06:00 circa alle ore 16:30 circa, dal lunedì al venerdì, e fino alle ore 11:00 circa, il sabato, ha affermato però di non controllare tutti i giorni gli spostamenti dei dipendenti della società, tanto meno del sig. che non conosce personalmente. Pt_4
Nonostante non si possa assegnare alcun valore probatorio alle suddette testimonianze per le imprecisioni poc'anzi evidenziate, resta il dato del mancato assolvimento da parte ricorrente dell'onere della prova del lavoro straordinario;
è bene ricordare in proposito che, come precisa Cass. 3714/2009, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.”.
2. In riferimento alle ulteriori voci richieste, ovvero le differenze di retribuzione ordinaria e la retribuzione per il mese di agosto 2020, i ratei di 13a e 14a mensilità anno 2020, le indennità per ferie e permessi non goduti ed il trattamento di fine rapporto, si osserva quanto segue. Il totale delle differenze di retribuzione ordinaria e della retribuzione per il mese di agosto 2020, considerato l'importo tabellare minimo previsto per il livello 3 Super del CCNL di riferimento (prodotto per estratto in all. 1 al fasc. ricorrente), pari ad € 1.750,37, e l'inferiore importo invece
“applicato” di cui ai prospetti paga, ammonta ad € 4.905,10 (si vedano i conteggi viziati, dall'errore ammesso dalla stessa parte ricorrente in sede di note autorizzate del 2.2.2024 e relativo al mese di dicembre 2019, e nei quali è riportata, tra l'altro, la differenza negativa di € 445,61 per il mese di novembre 2019). Così, a titolo esemplificativo, per il mese di dicembre 2019, l'importo
“applicato” risulta essere di € 849,58, ottenuto decurtando dal totale lordo di € 1.867,29 le voci ivi riportate che non concorrono a formare il minimo, ovvero i ratei di 13a e 14a mensilità, per complessivi € 291,72, il bonus introdotto dall'art. 1 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, per € 81,54, e il “Differenziale retributivo” per € 644,45 che compare nella colonna “Detrazioni”, con una differenza di € 900,79. Allo stesso modo, per il mese di gennaio
7 2020, l'importo “applicato” risulta essere di € 1.288,16, ottenuto decurtando dal totale lordo di € 2.402,21, i ratei di 13a e 14a mensilità, per complessivi € 291,72 e il bonus introdotto dall'art. 1 del D.L. 66/2014, per € 81,53, il differenziale retributivo per € 740,80. La controparte si è limitata, su tale aspetto, ad una contestazione estremamente generica;
più esattamente, ha affermato che “nulla è dovuto al sig. ad alcun titolo” senza mettere in discussione il Pt_1 dato oggettivo della inferiorità del minimo “applicato” rispetto a quello contrattualmente spettante. Parimenti, alcuna specifica contestazione è stata fatta in rapporto ai ratei di 13a e 14a mensilità anno 2020, rispettivamente per € 145,89 e per € 145,87, alle indennità per ferie e permessi non goduti, rispettivamente per € 743,11 e per € 590,44 ed al trattamento di fine rapporto per € 1.364,80 (quest'ultimo calcolato senza includere nella retribuzione utile il lavoro straordinario, come chiarito dal ricorrente nelle note autorizzate del 2.2.2024). Ne discende che il ricorrente abbia maturato crediti di lavoro per un importo complessivo pari ad € 7.895,21.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente di percepire la somma complessiva di € 7.895,21, per i titoli meglio specificati prima, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato svoltosi alle dipendenze di dal Controparte_2
13.11.2019 al 31.8.2020; al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata la società resistente. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.100,00, a carico di Controparte_2 restando il residuo terzo compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente di percepire la somma complessiva di € 7.895,21, per i titoli meglio specificati in motivazione, sul presupposto del rapporto
8 di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato svoltosi alle dipendenze di dal 13.11.2019 al 31.8.2020; Controparte_2
- condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della predetta somma, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.100,00.
Così deciso in Roma il 16/5/2024
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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