Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2025, n. 23201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23201 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10817/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10817 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato il 6.7.2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. NO LO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra -OMISSIS- ha agito in giudizio avverso e per l’annullamento del decreto ministeriale, in epigrafe indicato, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
1.1. Espone, in fatto, di essere residente in Italia da oltre vent’anni e che, nonostante i propri sforzi, il figlio, ormai maggiorenne e autonomo nelle proprie scelte, è incorso in vicende giudiziarie che nulla hanno a che vedere con la condotta da ella tenuta; tali problematiche hanno avuto un impatto diretto sulla vicenda amministrativa in questione, poiché il decreto di diniego della cittadinanza italiana si fonda esclusivamente sul comportamento penalmente rilevante del figlio.
1.2. La ricorrente ritiene ingiusto e illegittimo tale provvedimento, in quanto la sua estraneità ai fatti è assoluta e la decisione dell’Amministrazione si basa su un automatismo che fa ricadere sulla istante le conseguenze delle azioni di un altro soggetto, con effetti gravemente pregiudizievoli; ad avviso della parte, il diniego della cittadinanza è frutto di un’istruttoria carente e di una motivazione stereotipata, che non tiene conto della sua condotta irreprensibile, fondandosi piuttosto su un ragionamento presuntivo, contrario ai principi costituzionali e convenzionali.
2. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione art. 3, legge 241/90 (difetto di istruttoria – difetto di motivazione –arbitrarietà – ingiustizia manifesta)” ; II. “II Violazione e falsa applicazione dell’art 9 comma 1 Legge 91/92 – Art 27Costituzione – Articolo 6 CEDU (travisamento dei fatti – erronea valutazione -carenza nel presupposto – eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto di istruttoria – contraddittorietà – illogicità – arbitrarietà – irrazionalità –ingiustizia manifesta)”.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e depositando successivamente relazione informativa con annessa documentazione.
4. Previo deposito di memorie difensive a cura della parte ricorrente ex art. 73 c.p. a., all’udienza di merito straordinario del 28 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per esigenze di connessione e di chiarezza espositiva, la difesa attorea sostiene anzitutto che l’Amministrazione si è limitata a richiamare genericamente la situazione penale del figlio, senza svolgere alcuna verifica concreta sulla condotta personale della madre, né accertare un suo coinvolgimento diretto o indiretto nelle vicende giudiziarie; tale automatismo, che fa discendere il diniego della cittadinanza esclusivamente da fatti estranei alla sfera della richiedente, si pone in contrasto con l’obbligo di esplicitare l’ iter logico-giuridico seguito e con il principio di proporzionalità, determinando un grave pregiudizio per la posizione giuridica della ricorrente.
5.1. In secondo luogo, viene stigmatizzata la circostanza che il provvedimento di diniego, fondato esclusivamente sui precedenti penali del figlio maggiorenne, contrasta con il principio di personalità della responsabilità penale, facendo ricadere sulla madre le conseguenze di condotte altrui. Ad avviso della parte, l’Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità in modo illogico e arbitrario, omettendo di valutare gli elementi positivi di integrazione della ricorrente – quali la lunga permanenza in Italia, la regolare attività lavorativa e l’assenza di precedenti penali – e basando la decisione su presunzioni prive di correlazione comportamentale; tale impostazione è ritenuta distonica rispetto all’orientamento giurisprudenziale che ammette la rilevanza dei reati commessi da familiari solo quando vi sia una regia comune o una condivisione di schemi devianti, circostanze del tutto assenti nel caso di specie.
6. Così compendiate le censure attoree, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato e che vada accolto.
6.1. Giova preliminarmente rammentare che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può” essere concessa.
6.2. Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
6.3. Lo straniero con il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, inserito a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
6.4. In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di un reddito sufficiente a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
6.5. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
6.6. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1143) che – con riferimento a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di disfavore, espressa dall’Amministrazione, nei confronti di uno o più familiari conviventi con la persona richiedente – ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda, laddove ancorato esclusivamente su tale circostanza, senza alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente.
7.1. Si è osservato, in particolare, che «sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409)» (Consiglio di Stato n. 1143/2024 cit.).
7.2. Orbene, va evidenziato come, nel caso di specie, risulta – non essendo affermato il contrario negli atti processuali – che la ricorrente sia soggetto incensurato, e che non sia mai stata nemmeno destinataria di segnalazione di reati o di comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale.
7.3. Nella motivazione del provvedimento impugnato non si fa riferimento alcuno a tali eventuali profili, focalizzando piuttosto i suoi contenuti ostativi sui precedenti penali a carico del figlio della richiedente: elementi sui quali l’Amministrazione insiste, sulla base dell’assunto che il comportamento di un componente del nucleo familiare - nella specie il figlio della ricorrente - possa costituire ragionevolmente indice di una mancata integrazione di tutto il nucleo, ivi compresa l’istante.
7.4. A ben vedere, tale ragionamento presuntivo, se condotto, come nella vicenda all’esame, in assenza di qualsivoglia comportamento della richiedente, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, si pone in evidente contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione facendo ricadere sull’istante le “colpe” del familiare.
7.5. Ovviamente il Collegio non esclude che anche i reati commessi da un componente del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.
7.6. Nella vicenda che ne occupa, nulla è detto in ordine alla “rilevanza familiare” dei reati commessi dal figlio della ricorrente, sicché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato è palese ed oggettivamente invalidante (Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409 e 19 agosto 2022, n. 7303).
8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
9. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NO LO TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO TE | NI CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.