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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N.2238/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2238/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonello D'ALOISIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Crociferi n.20, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 aprile 2009 in
Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 11 dicembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 3 febbraio 2025 in riferimento alla collocazione prevalente dei minori presso il padre ed in riferimento all'assegno di mantenimento di 200,00 Euro per ciascun figlio minorenne posto a carico della madre, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.14 – Parte II – Serie A
– Anno 2009).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 febbraio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2238/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonello D'ALOISIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Crociferi n.20, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 aprile 2009 in
Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 11 dicembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 3 febbraio 2025 in riferimento alla collocazione prevalente dei minori presso il padre ed in riferimento all'assegno di mantenimento di 200,00 Euro per ciascun figlio minorenne posto a carico della madre, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.14 – Parte II – Serie A
– Anno 2009).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 febbraio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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