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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1105 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 5.03.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.06.2021 al n. 1105 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 338/2021 pubblicata il 04/05/2021
promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Frosini e Parte_1 di Firenze, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'Avv. Sabrina Paoli,. come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Prato n.338/2021 pubblicata il 04/05/2021 (R.G. 1819/2021) per i motivi dedotti nel presente appello, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. in proprio, formulata dall'odierno appellante Parte_1 nel giudizio di pri riportano integralmente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e di conseguenza revocare nei Parte_1 confronti del medesimo il Decreto Ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “Affinché l'Ill.ma Corte di Appello adìta Voglia: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - dichiarare, per i motivi dedotti, l'inammissibilità dell'appello; NEL MERITO: - respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si depositano in copia, oltre la procura alle liti, il fascicolo telematico di primo grado contenente atti ed allegati, con riserva di produrre il fascicolo cartaceo in cancelleria.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] chiedeva la riforma della sentenza impugnata con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5,551,28 da corrispondere all' Controparte_1 in solido con la madre La somma era pretesa a titolo
[...] CP_2 di saldo della retta dovuta per il ricovero della presso la RSA San CP_2
Francesco, sita in Poggio a Caiano.
Così nella sentenza impugnata:” Con atto di citazione notificato
[...]
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di ha Parte_1 CP_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2017 emesso in data
02.04.2017 dall'intestato Tribunale e depositato il 03.04.2017, con cui è stato ingiunto al sig. alla sig.ra di pagare, in solido tra loro, in favore Parte_1 CP_2 dell' , la somma di € 5.551,28, oltre gli Controparte_1 interessi e le spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo della retta per il ricovero della sig.ra presso la RSA San Francesco, sita in Poggio a Caiano, CP_2 via Bonistallo. A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la sig.ra è CP_2 persona ultrasessantacinquenne, affetta da morbo di Alzheimer;
che, quest'ultima, a seguito delle dimissioni dal ricovero ospedaliero per trauma cranico e frattura delle coste, in data 04.05.2016 è stata inserita dalla di Pt_2
Prato, in regime di urgenza, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale San
Francesco; che a figlio della paziente, è stato chiesto di Parte_1 sottoscrivere i moduli predisposti dalla stessa RSA, che si riferiscono soltanto al periodo in cui la sig.ra è stata inserita in questa struttura in forma CP_2 temporanea, la cui retta era stata determinata dall'azienda Sanitaria, secondo i regolamenti applicati, nell'importo di € 44,66 al giorno;
che il periodo di inserimento residenziale in forma temporanea ha avuto durata dal 03.05.2016 al
04.07.2016, poi prorogato al 18.08.2016; che, al termine di questo periodo, il sig. ha ripetutamente chiesto agli Enti amministrativi la permanenza della Parte_1 propria madre presso la RSA San Francesco a causa del suo grave stato di salute, necessitante di un carico assistenziale non prestabile a domicilio;
di aver contestato la riduzione del livello di isogravità al livello 4 contenuta nel verbale della del 15.06.2016, rispetto al livello 5 assegnato nel precedente Parte_3 verbale del 13.01.2016; che l'Azienda Sanitaria, con lettera del 16.08.2016, ha
2 comunicato l'inserimento nella lista di attesa della domanda di inserimento residenziale permanente in RSA in favore della sig.ra oltre a informare CP_2 la possibilità di inserimento anche a carattere privato offerta dalla RSA San
Francesco; che, invece, l' nulla ha risposto in merito alla contestata riduzione Pt_2 del livello di isogravità riconosciuto alla sig.ra e al conseguente minor CP_2 punteggio attribuitole ai fini della determinazione della graduatoria per
l'inserimento residenziale permanente in RSA;
che dal 17.07.2016 il pagamento della retta giornaliera per la permanenza nella RSA in questione è stato aumentato a € 105,00 e posto esclusivamente a carico della beneficiaria, nonostante per legge gli oneri dell'attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali debbano rimanere a carico della Pubblica Amministrazione;
che, rispetto al credito azionato con l'ingiunzione opposta, non sussiste la legittimazione attiva di in proprio, avendo sottoscritto la Parte_1 modulistica predisposta dalla RSA in nome e per conto della madre;
che, in ogni caso, è nullo qualsiasi patto stipulato tra l'utente o i suoi parenti e le strutture di ricovero che prevede il pagamento, in favore di queste ultime, dell'intera quota sociale o di una sua parte, in quanto gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali sono a carico del fondo sanitario;
che, comunque, quanto sottoscritto dal sig. in data 04.05.2016 è riferibile Parte_1 solo al periodo di inserimento della madre nella RSA in forma temporanea e, quindi, in denegata ipotesi, la garanzia prestata avrebbe efficacia solo ed esclusivamente per tale periodo e con riferimento all'importo determinato in €
44,66 al giorno, che è stata sempre pagato all'opposta; che la retta per cui è causa deve considerarsi a carico del servizio sanitario nazionale in quanto le prestazioni destinate a tenuto conto del suo stato di salute, hanno carattere CP_2 prevalentemente sanitario. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
domandando in via preliminare la concessione della provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e deducendo, a fondamento della domanda di rigetto dell'opposizione, in particolare: che le eccezioni sollevate dall'opponente, che non abbiano come destinatario il convenuto opposto, non sono opponibili alla RSA San
Francesco, in quanto è inserita in regime privatistico nella struttura CP_2 di cura e risulta ancora nelle liste di attesa;
il sig. ha fatto permanere la Parte_1 madre nella RSA, senza che quest'ultima fosse iscritta nelle liste convenzionate, in forma privata, dopo che l'ASL non ha prorogato l'inserimento temporaneo terminato il 18.08.2016; di aver contestato, con lettera del 30.12.2016, il
3 conteggio effettuato per determinare la retta da pagare per la permanenza in struttura, fuori dal regime di urgenza e fuori dal regime di inserimento da parte della di Prato;
che l'inserimento della sig.ra nella RSA è stato Pt_2 CP_2 frutto di una situazione di emergenza sanitaria e stabilità dall'allora Pt_2 secondo la modalità scath;
che detto inserimento è stato gratuito dal 03.05.2016 al 04.07.2016; che, successivamente, la retta è stata determinata, secondo i regolamenti applicati dall'Azienda Sanitaria, in € 39,33 giornaliere dal
04.07.2016 al 18.07.2016 e in 44,00 al giorno dal 17.07.2016 al 18.08.2016, come retta derivante da inserimento temporaneo e urgente;
che, scaduto tale termine, la domanda di inserimento residenziale permanente in RSA della sig.ra
è stata valutata con diritto all'inserimento in base allo scorrimento della CP_2 lista degli aventi diritto, antecedenti e con patologie più gravi di quelle di quest'ultima, ovvero con situazioni di maggiore disagio;
che, quindi, la beneficiaria ha continuato a restare all'interno della struttura ed è stata inserita provatamente nella RSA San Francesco, con obbligo di pagamento della retta pari a € 105,00 giornaliere;
che, nel caso in cui venga riconosciuta la contribuzione della metà della retta, essa spetta al Comune di residenza in presenza di determinati requisiti di legge;
che non corrisponde al vero che il sig. si è impegnato Parte_1 al pagamento solo in relazione al regime temporaneo;
che allo stesso sono stati consegnati la carta dei servizi, il regolamento e la convenzione;
che egli per metà di agosto, per settembre e ottobre 2016 ha accettato e pagato la retta privata di €
105,00 al giorno;
che, non essendo pervenuta alcuna comunicazione dagli organi della P.A. in merito alla quota sanitaria, il ricovero presso la RSA San Francesco non può che ritenersi di natura provata, con retta a totale carico di CP_2 che sottoscrivendo personalmente il modello di “ammissione Parte_1 ospite” in qualità di figlio della sig.ra si è impegnato a pagare la retta CP_2 entro i primi dieci giorni del mese successivo, dichiarando di accettare il regolamento interno della struttura;
che egli, inoltre, con il pagamento delle rette dei giorni di agosto e dei mesi di settembre e ottobre 2016, ha posto in essere un comportamento concludente e un atto univoco, volto a dimostrare l'accettazione dell'obbligazione di pagamento per le prestazioni ricevute dalla beneficiaria;
che infondata è l'eccezione di legittimazione passiva in proprio sollevata dalla controparte;
che la riduzione della retta mensile effettuata unilateralmente dal sig.
è contraria agli obblighi assunti da parte opponente. Con ordinanza del Parte_1
15.12.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, istruita mediante produzioni documentali e assunzione delle
4 testimonianze ammesse, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.”
All'esito il Tribunale così decideva: “1) rigetta l'opposizione proposta da
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2017 emesso da questo Tribunale in CP_2 data 02.04.2017, e, per l'effetto, conferma il predetto decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del
15.12.2017; 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in complessivi € Controparte_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, oltre IVA e CPA come per legge”.
II. Avverso la sentenza suddetta proponeva appello Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui aveva respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da in proprio, Parte_1 rispetto al credito azionato in via monitoria dall'Istituto
Quale motivo di censura deduceva la “Violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei fatti e dei documenti prodotti da parte attrice”.
Lamentava che la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato i fatti di causa, trascurando prove documentali fondamentali. Il Giudice di Prime Cure aveva, in particolare. omesso di porre a fondamento della decisione fatti e circostanze, dedotte da parte attrice, provate o, comunque, non contestate.
Era infatti pacifico, che l'appellante aveva sottoscritto la modulistica predisposta dalla RSA, al momento dell'inserimento della madre nella RSA, dopo la dimissione ospedaliera. Tale sottoscrizione, era stata rilasciata dal Parte_1 unicamente in nome e per conto della madre ultrasessantacinquenne affetta da morbo di Alzheimer e, dunque, evidentemente incapace a sottoscrivere personalmente i documenti necessari per il proprio inserimento nella struttura, inserimento avvenuto in regime di urgenza in seguito alle dimissioni dal ricovero ospedaliero. La circostanza aveva trovato conferma nella testimonianza resa da all'udienza del 7/05/2019.La sottoscrizione era stata apposta Testimone_1 dal su modelli predisposti dalla stessa RSA nei quali non vi era Parte_1 distinzione tra inserimento temporaneo o permanente nella struttura, né riferimento alle più onerose condizioni economiche, rispetto a quelle con cui la madre era stata originariamente inserita dalla di Prato. Pt_2
5 Il Giudice di Prime Cure aveva mal ricostruito la vicenda ed erroneamente interpretato i documenti nella parte in cui affermava che il egli aveva sottoscritto, in qualità di figlio di il “modulo di ammissione ospite” CP_2 in cui era espressamente previsto “la RSA SAN FRANCESCO considera responsabile in solido al versamento della retta coloro che si occupano del pagamento della stessa per le persona ospitata nella struttura e sottoscrivano la presente impegnativa “. Il Tribunale di Prato, aveva totalmente omesso di valutare la circostanza che i moduli predisposti erano stati sottoscritti per l'inserimento della madre nella RSA in forma temporanea, dopo la dimissione
Ospedaliera della sig.ra , per il quale era stato specificatamente CP_2 determinato in Euro 44,66 giornaliere, la retta di permanenza. Il. non Parte_1 aveva mai espressamente sottoscritto o approvato alcuna specifica clausola che, in caso di inserimento nella RSA in forma privata, prevedesse un più gravoso obbligo di pagamento della retta e pertanto, l'efficacia della clausola, come sottoscritta, doveva essere dichiarata inefficace in relazione alla maggiore somma successivamente richiesta a tale titolo.
Il Giudice di Prime Cure aveva anche omesso di valutare che, l'impegnativa di pagamento fatta sottoscrivere ai parenti per l'inserimento nelle RSA, non poteva considerarsi un contratto autonomo di garanzia, ma al più una fideiussione omnibus, valida, ai sensi e gli effetti dell'art. 1938 c.c., solo se prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito, e, dunque, nel caso di specie invalida per la mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Sulla base di tali considerazioni l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in poi “ ) eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti preferiti dall'art
342 cpc.
Nel merito deduceva:
RINUNCIA ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO.
Rilevava che l'appellante non aveva riproposto, in appello, la seguente domanda proposta in primo grado e non accolta: “In ogni caso, per i motivi di cui in premessa, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto da parte opponente, di quanto preteso dall'opposta, e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto”
6 La mancata riproposizione della predetta domanda comportava la presunzione, ex lege (art. 346 cpc), della loro rinuncia. Pertanto, la contestazione residuale che interessava il giudizio risultava quella relativa all'aspetto del respingimento della “eccezione della carenza di legittimazione passiva sollevata da in proprio.” Parte_1
INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI APPELLO AVENTE AD OGGETTO LA
VALUTAZIONE DELLE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE
ATTRICE. Affermava l'insussistenza del difetto di legittimazione passiva in proprio del intesa come legittimazione in senso proprio a resistere in Parte_1 giudizio alla pretesa creditoria vantata dall'appellato, perché, sulla base della prospettazione svolta dalla RSA in via monitoria, l'appellante risultava essere destinatario della domanda, fondata su specifici addebiti mossi alla condotta dello stesso. L'appellante in data 04.05.2016 aveva sottoscritto il "modulo di ammissione ospite" in qualità di figlio di in cui era espressamente CP_2 prevista la responsabilità in solido al versamento della retta di coloro che si occupavano del pagamento per la persona ospitata nella struttura Sussisteva pertanto la legittimazione passiva di in relazione alla richiesta Parte_1 di pagamento della retta. Non risultava d'altronde provato da parte dell'appellante l'impegno a corrispondere l'importo solo in relazione al periodo di inserimento temporaneo;
nella scheda di ammissione non si faceva infatti alcuna distinzione tra inserimento temporaneo o permanente della madre nella struttura di cura e con la sottoscrizione della relativa modulistica l'appellante, in qualità di figlio di si era impegnato a pagare la retta entro i primi CP_2 dieci giorni del mese successivo, assumendosi la responsabilità in solido e dichiarando di accettare il regolamento interno alla struttura di cura. Risultava, inoltre, dalle prove per testi assunte che erano stati consegnati all'appellante la carta dei servizi ed il regolamento nonchè la convenzione alla quale il Parte_1 era a conoscenza di doversi sottoporre. L'appellante effettuando il pagamento complessivo delle rette dei giorni di agosto (dal 18 al 31 agosto 2016) e di settembre ed ottobre 2016 aveva messo in atto un comportamento concludente volto a dimostrare l'accettazione dell'obbligazione di pagamento quale debito relativo alle prestazioni ricevute dalla signora Nessun rilievo CP_2 assumeva il fatto che l'ospite potesse avere o meno diritto a prestazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Tale aspetto avrebbe potuto, al più, rilevare nel rapporto tra ospite e Pubblica Amministrazione ma non legittimava l'appellante
7 a sottrarsi dall'obbligazione assunta nei confronti dell'ente RSA che aveva erogato la prestazione.
L'appellato confutava altresì l'argomentazione dell'appellante di errata applicazione della legge, affermando che la sentenza aveva interpretato e applicato correttamente le norme di riferimento, sulla base della corretta valutazione del materiale probatorio ed aderendo ai principi giuridici consolidati e alla giurisprudenza prevalente.
Concludeva quindi per la conferma della sentenza impugnata, chiedendo di tenere conto, in sede di liquidazione delle spese, del mancato pagamento da parte dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'atto di appello contiene infatti l'espressa indicazione della parte della sentenza oggetto di impugnazione, con specifica indicazione delle censure rivolte alla decisione, corredate da dettagliate motivazioni a sostegno della invocata richiesta di riforma.
Ancora , in via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello è volto a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal rispetto Parte_1 al credito azionato in via monitoria dall' Pertanto, in Controparte_1 ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'appellante ha dedotto la gratuità delle prestazioni erogate dall'Istituto di cura in favore della propria madre, invocando a sostegno la giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra prestazioni assistenziali e sanitarie. Ha, pertanto, eccepito la gratuità del ricovero, sul presupposto della prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle di carattere assistenziale, argomentando che la paziente, durante il periodo di ricovero, era affetta da malattia di Alzheimer, patologia che richiedeva non solo prestazioni di natura socio-assistenziale, ma altresì infermieristiche e, quindi, di carattere prettamente sanitario poste ad esclusivo carico del Servizio
8 Sanitario Nazionale. Il giudice di prime cure, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha rigettato la domanda formulata, sul punto, dal
Parte_1
Ciò precisato, si osserva che l'appellante ha espressamente impugnato la sentenza “nella specifica parte in cui, al punto 1), ha respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1 in proprio, rispetto al credito azionato in via monitoria dall' Controparte_3
”. Qualsiasi questione relativa alla nullità della pattuizione
[...] oggetto di giudizio a causa della gratuità delle prestazioni rese dall'Istituto appellato, in funzione della loro natura prevalentemente sanitaria, deve pertanto ritenersi preclusa nel presente grado di giudizio, essendosi formato giudicato interno sulla questione non riproposta.
Nel merito, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione sollevata in via preliminare dall' relativa alla presunta rinuncia del Controparte_1 alla domanda di accertamento di non debenza del credito oggetto di Parte_1 giudizio, domanda non riproposta nell'atto di appello che verte esclusivamente sulla carenza di legittimazione passiva del medesimo.
Si osserva, in proposito, che parte appellante ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che la sottoscrizione dei moduli predisposti dalla RSA non legittimavano la pretesa della retta nel maggior importo richiesto, non avendo egli, nella sua veste di garante/ fideiussore, specificamente sottoscritto una specifica clausola che prevedesse un più oneroso obbligo di pagamento.
Ha altresì eccepito l'invalidità dell'assunzione di garanzia relativa al pagamento della retta, qualificando la fattispecie alla stregua di una fideiussione omnibus affetta da nullità in quanto priva della determinazione dell'importo massimo garantito.
Avuto dunque riguardo alle contestazioni sollevate dall'appellante la carenza di legittimazione passiva, per come dedotta, sottende la domanda di accertamento della non debenza della pretesa creditoria, da ritenersi implicita nelle conclusioni rassegnate tese alla revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, il motivo posto a fondamento della proposta impugnazione, relativo alla violazione dell'art 115 e 116 c.p.c., appare destituito di fondamento.
Va innanzitutto ribadito quanto correttamente rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva, intesa quale legitimatio ad causam, da valutarsi sulla base della prospettazione della domanda svolta
9 dall'attore. La legittimazione passiva del discende dalla sottoscrizione Parte_1 del “modulo di ammissione ospite” predisposto dalla struttura che prevede: “La
RSA SAN FRANCESCO considera responsabile in solido al versamento della retta coloro che si occupano del pagamento della stessa per la persona ospitata nella struttura e sottoscrivono la presente impegnativa”. E' pertanto indubbio che la domanda di pagamento avanzata dall' è stata Controparte_1 legittimamente avanzata nei confronti del sottoscrittore del modulo, quale soggetto coobbligato al pagamento della retta, a nulla rilevando, sotto tale profilo, l'incapacità a sottoscrivere della paziente.
D'altra parte proprio in virtù del fatto che il modulo sottoscritto non prevedeva alcuna distinzione fra inserimento temporaneo e permanente, deve ritenersi infondata la censura di omessa valutazione da parte del giudice di prime cure del fatto che i moduli erano stati sottoscritti per l'inserimento della madre nella
RSA in forma temporanea. Non essendo rilevabile tale distinzione il Tribunale ha correttamente concluso che, con la sottoscrizione della relativa modulistica il si era impegnato, in qualità di figlio di a pagare la Parte_1 CP_2 retta, assumendosene la responsabilità in solido e dichiarando di accettare il regolamento interno alla struttura consegnato al momento dell'inserimento della madre nella RSA. Ad avvalorare tale conclusione il primo giudice ha richiamato la circostanza per la quale la madre del alla scadenza del Parte_1 periodo temporaneo ed urgente, era in lista di attesa e non era stata inserita nelle liste convenzionate;
ciò ha portato il Tribunale a ritenere che la sua degenza nella struttura fosse proseguita in regime privatistico, con totale onere di spese a carico della beneficiaria.
Quanto all'eccezione di inefficacia della pattuizione per non avere il Parte_1 approvato alcuna specifica clausola che prevedesse un più gravoso obbligo di pagamento della retta in caso di inserimento nella RSA in forma privata, si osserva che la clausola in cui è espressamente convenuto il pagamento della retta in via solidale, non prevede limitazioni in pregiudizio del coobbligato in solido, sì da richiedere una specifica trattativa ai fini della validità della garanzia assunta. D'altronde l'appellante si è avvalso delle prestazioni rese dall'Istituto di cura ed ha corrisposto parte dei relativi importi, con ciò assumendo un comportamento concludente ai fini dell'accettazione delle clausole negoziali.
Appare altresì destituita di fondamento l'eccezione di invalidità del contratto, qualificato come fideiussione omnibus, per mancata determinazione dell'importo massimo garantito. Escluso che il contrato possa qualificarsi in
10 termini di contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall''assenza di un rapporto di accessorietà rispetto al debitore principale è altresì da escludersi la sua riconducibilità allo schema della fideiussione ominbus. L'indicazione del tetto massimo garantito è richiesto dall'art. 1938 cc solo per le obbligazioni future. Nel caso di specie, invece, l'obbligazione di pagamento a carico del derivante dal ricovero della madre nella RSA è sorto già con la stipula Parte_1 del contratto (e quindi non è un'obbligazione futura) ed il suo contenuto era certo e determinato ex ante in relazione alla retta giornaliera da corrispondere all'Istituto per tutta la durata del contratto.
Le considerazioni svolte portano a ritenere infondato l'unico motivo di appello dedotto a fondamento dell'impugnazione, con conseguente conferma la sentenza di primo grado.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione delle fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza impugnata Controparte_1 così provvede:
1)respinge l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata , in complessivi € 1984,00 , oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva..
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia sul doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 5.03.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.06.2021 al n. 1105 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 338/2021 pubblicata il 04/05/2021
promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Frosini e Parte_1 di Firenze, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'Avv. Sabrina Paoli,. come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Prato n.338/2021 pubblicata il 04/05/2021 (R.G. 1819/2021) per i motivi dedotti nel presente appello, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. in proprio, formulata dall'odierno appellante Parte_1 nel giudizio di pri riportano integralmente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e di conseguenza revocare nei Parte_1 confronti del medesimo il Decreto Ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “Affinché l'Ill.ma Corte di Appello adìta Voglia: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - dichiarare, per i motivi dedotti, l'inammissibilità dell'appello; NEL MERITO: - respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Si depositano in copia, oltre la procura alle liti, il fascicolo telematico di primo grado contenente atti ed allegati, con riserva di produrre il fascicolo cartaceo in cancelleria.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] chiedeva la riforma della sentenza impugnata con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5,551,28 da corrispondere all' Controparte_1 in solido con la madre La somma era pretesa a titolo
[...] CP_2 di saldo della retta dovuta per il ricovero della presso la RSA San CP_2
Francesco, sita in Poggio a Caiano.
Così nella sentenza impugnata:” Con atto di citazione notificato
[...]
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di ha Parte_1 CP_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2017 emesso in data
02.04.2017 dall'intestato Tribunale e depositato il 03.04.2017, con cui è stato ingiunto al sig. alla sig.ra di pagare, in solido tra loro, in favore Parte_1 CP_2 dell' , la somma di € 5.551,28, oltre gli Controparte_1 interessi e le spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo della retta per il ricovero della sig.ra presso la RSA San Francesco, sita in Poggio a Caiano, CP_2 via Bonistallo. A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la sig.ra è CP_2 persona ultrasessantacinquenne, affetta da morbo di Alzheimer;
che, quest'ultima, a seguito delle dimissioni dal ricovero ospedaliero per trauma cranico e frattura delle coste, in data 04.05.2016 è stata inserita dalla di Pt_2
Prato, in regime di urgenza, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale San
Francesco; che a figlio della paziente, è stato chiesto di Parte_1 sottoscrivere i moduli predisposti dalla stessa RSA, che si riferiscono soltanto al periodo in cui la sig.ra è stata inserita in questa struttura in forma CP_2 temporanea, la cui retta era stata determinata dall'azienda Sanitaria, secondo i regolamenti applicati, nell'importo di € 44,66 al giorno;
che il periodo di inserimento residenziale in forma temporanea ha avuto durata dal 03.05.2016 al
04.07.2016, poi prorogato al 18.08.2016; che, al termine di questo periodo, il sig. ha ripetutamente chiesto agli Enti amministrativi la permanenza della Parte_1 propria madre presso la RSA San Francesco a causa del suo grave stato di salute, necessitante di un carico assistenziale non prestabile a domicilio;
di aver contestato la riduzione del livello di isogravità al livello 4 contenuta nel verbale della del 15.06.2016, rispetto al livello 5 assegnato nel precedente Parte_3 verbale del 13.01.2016; che l'Azienda Sanitaria, con lettera del 16.08.2016, ha
2 comunicato l'inserimento nella lista di attesa della domanda di inserimento residenziale permanente in RSA in favore della sig.ra oltre a informare CP_2 la possibilità di inserimento anche a carattere privato offerta dalla RSA San
Francesco; che, invece, l' nulla ha risposto in merito alla contestata riduzione Pt_2 del livello di isogravità riconosciuto alla sig.ra e al conseguente minor CP_2 punteggio attribuitole ai fini della determinazione della graduatoria per
l'inserimento residenziale permanente in RSA;
che dal 17.07.2016 il pagamento della retta giornaliera per la permanenza nella RSA in questione è stato aumentato a € 105,00 e posto esclusivamente a carico della beneficiaria, nonostante per legge gli oneri dell'attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali debbano rimanere a carico della Pubblica Amministrazione;
che, rispetto al credito azionato con l'ingiunzione opposta, non sussiste la legittimazione attiva di in proprio, avendo sottoscritto la Parte_1 modulistica predisposta dalla RSA in nome e per conto della madre;
che, in ogni caso, è nullo qualsiasi patto stipulato tra l'utente o i suoi parenti e le strutture di ricovero che prevede il pagamento, in favore di queste ultime, dell'intera quota sociale o di una sua parte, in quanto gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali sono a carico del fondo sanitario;
che, comunque, quanto sottoscritto dal sig. in data 04.05.2016 è riferibile Parte_1 solo al periodo di inserimento della madre nella RSA in forma temporanea e, quindi, in denegata ipotesi, la garanzia prestata avrebbe efficacia solo ed esclusivamente per tale periodo e con riferimento all'importo determinato in €
44,66 al giorno, che è stata sempre pagato all'opposta; che la retta per cui è causa deve considerarsi a carico del servizio sanitario nazionale in quanto le prestazioni destinate a tenuto conto del suo stato di salute, hanno carattere CP_2 prevalentemente sanitario. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
domandando in via preliminare la concessione della provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e deducendo, a fondamento della domanda di rigetto dell'opposizione, in particolare: che le eccezioni sollevate dall'opponente, che non abbiano come destinatario il convenuto opposto, non sono opponibili alla RSA San
Francesco, in quanto è inserita in regime privatistico nella struttura CP_2 di cura e risulta ancora nelle liste di attesa;
il sig. ha fatto permanere la Parte_1 madre nella RSA, senza che quest'ultima fosse iscritta nelle liste convenzionate, in forma privata, dopo che l'ASL non ha prorogato l'inserimento temporaneo terminato il 18.08.2016; di aver contestato, con lettera del 30.12.2016, il
3 conteggio effettuato per determinare la retta da pagare per la permanenza in struttura, fuori dal regime di urgenza e fuori dal regime di inserimento da parte della di Prato;
che l'inserimento della sig.ra nella RSA è stato Pt_2 CP_2 frutto di una situazione di emergenza sanitaria e stabilità dall'allora Pt_2 secondo la modalità scath;
che detto inserimento è stato gratuito dal 03.05.2016 al 04.07.2016; che, successivamente, la retta è stata determinata, secondo i regolamenti applicati dall'Azienda Sanitaria, in € 39,33 giornaliere dal
04.07.2016 al 18.07.2016 e in 44,00 al giorno dal 17.07.2016 al 18.08.2016, come retta derivante da inserimento temporaneo e urgente;
che, scaduto tale termine, la domanda di inserimento residenziale permanente in RSA della sig.ra
è stata valutata con diritto all'inserimento in base allo scorrimento della CP_2 lista degli aventi diritto, antecedenti e con patologie più gravi di quelle di quest'ultima, ovvero con situazioni di maggiore disagio;
che, quindi, la beneficiaria ha continuato a restare all'interno della struttura ed è stata inserita provatamente nella RSA San Francesco, con obbligo di pagamento della retta pari a € 105,00 giornaliere;
che, nel caso in cui venga riconosciuta la contribuzione della metà della retta, essa spetta al Comune di residenza in presenza di determinati requisiti di legge;
che non corrisponde al vero che il sig. si è impegnato Parte_1 al pagamento solo in relazione al regime temporaneo;
che allo stesso sono stati consegnati la carta dei servizi, il regolamento e la convenzione;
che egli per metà di agosto, per settembre e ottobre 2016 ha accettato e pagato la retta privata di €
105,00 al giorno;
che, non essendo pervenuta alcuna comunicazione dagli organi della P.A. in merito alla quota sanitaria, il ricovero presso la RSA San Francesco non può che ritenersi di natura provata, con retta a totale carico di CP_2 che sottoscrivendo personalmente il modello di “ammissione Parte_1 ospite” in qualità di figlio della sig.ra si è impegnato a pagare la retta CP_2 entro i primi dieci giorni del mese successivo, dichiarando di accettare il regolamento interno della struttura;
che egli, inoltre, con il pagamento delle rette dei giorni di agosto e dei mesi di settembre e ottobre 2016, ha posto in essere un comportamento concludente e un atto univoco, volto a dimostrare l'accettazione dell'obbligazione di pagamento per le prestazioni ricevute dalla beneficiaria;
che infondata è l'eccezione di legittimazione passiva in proprio sollevata dalla controparte;
che la riduzione della retta mensile effettuata unilateralmente dal sig.
è contraria agli obblighi assunti da parte opponente. Con ordinanza del Parte_1
15.12.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, istruita mediante produzioni documentali e assunzione delle
4 testimonianze ammesse, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.”
All'esito il Tribunale così decideva: “1) rigetta l'opposizione proposta da
in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2017 emesso da questo Tribunale in CP_2 data 02.04.2017, e, per l'effetto, conferma il predetto decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del
15.12.2017; 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in complessivi € Controparte_1
4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, oltre IVA e CPA come per legge”.
II. Avverso la sentenza suddetta proponeva appello Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui aveva respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da in proprio, Parte_1 rispetto al credito azionato in via monitoria dall'Istituto
Quale motivo di censura deduceva la “Violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei fatti e dei documenti prodotti da parte attrice”.
Lamentava che la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato i fatti di causa, trascurando prove documentali fondamentali. Il Giudice di Prime Cure aveva, in particolare. omesso di porre a fondamento della decisione fatti e circostanze, dedotte da parte attrice, provate o, comunque, non contestate.
Era infatti pacifico, che l'appellante aveva sottoscritto la modulistica predisposta dalla RSA, al momento dell'inserimento della madre nella RSA, dopo la dimissione ospedaliera. Tale sottoscrizione, era stata rilasciata dal Parte_1 unicamente in nome e per conto della madre ultrasessantacinquenne affetta da morbo di Alzheimer e, dunque, evidentemente incapace a sottoscrivere personalmente i documenti necessari per il proprio inserimento nella struttura, inserimento avvenuto in regime di urgenza in seguito alle dimissioni dal ricovero ospedaliero. La circostanza aveva trovato conferma nella testimonianza resa da all'udienza del 7/05/2019.La sottoscrizione era stata apposta Testimone_1 dal su modelli predisposti dalla stessa RSA nei quali non vi era Parte_1 distinzione tra inserimento temporaneo o permanente nella struttura, né riferimento alle più onerose condizioni economiche, rispetto a quelle con cui la madre era stata originariamente inserita dalla di Prato. Pt_2
5 Il Giudice di Prime Cure aveva mal ricostruito la vicenda ed erroneamente interpretato i documenti nella parte in cui affermava che il egli aveva sottoscritto, in qualità di figlio di il “modulo di ammissione ospite” CP_2 in cui era espressamente previsto “la RSA SAN FRANCESCO considera responsabile in solido al versamento della retta coloro che si occupano del pagamento della stessa per le persona ospitata nella struttura e sottoscrivano la presente impegnativa “. Il Tribunale di Prato, aveva totalmente omesso di valutare la circostanza che i moduli predisposti erano stati sottoscritti per l'inserimento della madre nella RSA in forma temporanea, dopo la dimissione
Ospedaliera della sig.ra , per il quale era stato specificatamente CP_2 determinato in Euro 44,66 giornaliere, la retta di permanenza. Il. non Parte_1 aveva mai espressamente sottoscritto o approvato alcuna specifica clausola che, in caso di inserimento nella RSA in forma privata, prevedesse un più gravoso obbligo di pagamento della retta e pertanto, l'efficacia della clausola, come sottoscritta, doveva essere dichiarata inefficace in relazione alla maggiore somma successivamente richiesta a tale titolo.
Il Giudice di Prime Cure aveva anche omesso di valutare che, l'impegnativa di pagamento fatta sottoscrivere ai parenti per l'inserimento nelle RSA, non poteva considerarsi un contratto autonomo di garanzia, ma al più una fideiussione omnibus, valida, ai sensi e gli effetti dell'art. 1938 c.c., solo se prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito, e, dunque, nel caso di specie invalida per la mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Sulla base di tali considerazioni l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in poi “ ) eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti preferiti dall'art
342 cpc.
Nel merito deduceva:
RINUNCIA ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO.
Rilevava che l'appellante non aveva riproposto, in appello, la seguente domanda proposta in primo grado e non accolta: “In ogni caso, per i motivi di cui in premessa, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto da parte opponente, di quanto preteso dall'opposta, e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto”
6 La mancata riproposizione della predetta domanda comportava la presunzione, ex lege (art. 346 cpc), della loro rinuncia. Pertanto, la contestazione residuale che interessava il giudizio risultava quella relativa all'aspetto del respingimento della “eccezione della carenza di legittimazione passiva sollevata da in proprio.” Parte_1
INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI APPELLO AVENTE AD OGGETTO LA
VALUTAZIONE DELLE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE
ATTRICE. Affermava l'insussistenza del difetto di legittimazione passiva in proprio del intesa come legittimazione in senso proprio a resistere in Parte_1 giudizio alla pretesa creditoria vantata dall'appellato, perché, sulla base della prospettazione svolta dalla RSA in via monitoria, l'appellante risultava essere destinatario della domanda, fondata su specifici addebiti mossi alla condotta dello stesso. L'appellante in data 04.05.2016 aveva sottoscritto il "modulo di ammissione ospite" in qualità di figlio di in cui era espressamente CP_2 prevista la responsabilità in solido al versamento della retta di coloro che si occupavano del pagamento per la persona ospitata nella struttura Sussisteva pertanto la legittimazione passiva di in relazione alla richiesta Parte_1 di pagamento della retta. Non risultava d'altronde provato da parte dell'appellante l'impegno a corrispondere l'importo solo in relazione al periodo di inserimento temporaneo;
nella scheda di ammissione non si faceva infatti alcuna distinzione tra inserimento temporaneo o permanente della madre nella struttura di cura e con la sottoscrizione della relativa modulistica l'appellante, in qualità di figlio di si era impegnato a pagare la retta entro i primi CP_2 dieci giorni del mese successivo, assumendosi la responsabilità in solido e dichiarando di accettare il regolamento interno alla struttura di cura. Risultava, inoltre, dalle prove per testi assunte che erano stati consegnati all'appellante la carta dei servizi ed il regolamento nonchè la convenzione alla quale il Parte_1 era a conoscenza di doversi sottoporre. L'appellante effettuando il pagamento complessivo delle rette dei giorni di agosto (dal 18 al 31 agosto 2016) e di settembre ed ottobre 2016 aveva messo in atto un comportamento concludente volto a dimostrare l'accettazione dell'obbligazione di pagamento quale debito relativo alle prestazioni ricevute dalla signora Nessun rilievo CP_2 assumeva il fatto che l'ospite potesse avere o meno diritto a prestazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Tale aspetto avrebbe potuto, al più, rilevare nel rapporto tra ospite e Pubblica Amministrazione ma non legittimava l'appellante
7 a sottrarsi dall'obbligazione assunta nei confronti dell'ente RSA che aveva erogato la prestazione.
L'appellato confutava altresì l'argomentazione dell'appellante di errata applicazione della legge, affermando che la sentenza aveva interpretato e applicato correttamente le norme di riferimento, sulla base della corretta valutazione del materiale probatorio ed aderendo ai principi giuridici consolidati e alla giurisprudenza prevalente.
Concludeva quindi per la conferma della sentenza impugnata, chiedendo di tenere conto, in sede di liquidazione delle spese, del mancato pagamento da parte dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'atto di appello contiene infatti l'espressa indicazione della parte della sentenza oggetto di impugnazione, con specifica indicazione delle censure rivolte alla decisione, corredate da dettagliate motivazioni a sostegno della invocata richiesta di riforma.
Ancora , in via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello è volto a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal rispetto Parte_1 al credito azionato in via monitoria dall' Pertanto, in Controparte_1 ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'appellante ha dedotto la gratuità delle prestazioni erogate dall'Istituto di cura in favore della propria madre, invocando a sostegno la giurisprudenza di legittimità in tema di correlazione tra prestazioni assistenziali e sanitarie. Ha, pertanto, eccepito la gratuità del ricovero, sul presupposto della prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle di carattere assistenziale, argomentando che la paziente, durante il periodo di ricovero, era affetta da malattia di Alzheimer, patologia che richiedeva non solo prestazioni di natura socio-assistenziale, ma altresì infermieristiche e, quindi, di carattere prettamente sanitario poste ad esclusivo carico del Servizio
8 Sanitario Nazionale. Il giudice di prime cure, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha rigettato la domanda formulata, sul punto, dal
Parte_1
Ciò precisato, si osserva che l'appellante ha espressamente impugnato la sentenza “nella specifica parte in cui, al punto 1), ha respinto l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1 in proprio, rispetto al credito azionato in via monitoria dall' Controparte_3
”. Qualsiasi questione relativa alla nullità della pattuizione
[...] oggetto di giudizio a causa della gratuità delle prestazioni rese dall'Istituto appellato, in funzione della loro natura prevalentemente sanitaria, deve pertanto ritenersi preclusa nel presente grado di giudizio, essendosi formato giudicato interno sulla questione non riproposta.
Nel merito, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione sollevata in via preliminare dall' relativa alla presunta rinuncia del Controparte_1 alla domanda di accertamento di non debenza del credito oggetto di Parte_1 giudizio, domanda non riproposta nell'atto di appello che verte esclusivamente sulla carenza di legittimazione passiva del medesimo.
Si osserva, in proposito, che parte appellante ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che la sottoscrizione dei moduli predisposti dalla RSA non legittimavano la pretesa della retta nel maggior importo richiesto, non avendo egli, nella sua veste di garante/ fideiussore, specificamente sottoscritto una specifica clausola che prevedesse un più oneroso obbligo di pagamento.
Ha altresì eccepito l'invalidità dell'assunzione di garanzia relativa al pagamento della retta, qualificando la fattispecie alla stregua di una fideiussione omnibus affetta da nullità in quanto priva della determinazione dell'importo massimo garantito.
Avuto dunque riguardo alle contestazioni sollevate dall'appellante la carenza di legittimazione passiva, per come dedotta, sottende la domanda di accertamento della non debenza della pretesa creditoria, da ritenersi implicita nelle conclusioni rassegnate tese alla revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, il motivo posto a fondamento della proposta impugnazione, relativo alla violazione dell'art 115 e 116 c.p.c., appare destituito di fondamento.
Va innanzitutto ribadito quanto correttamente rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva, intesa quale legitimatio ad causam, da valutarsi sulla base della prospettazione della domanda svolta
9 dall'attore. La legittimazione passiva del discende dalla sottoscrizione Parte_1 del “modulo di ammissione ospite” predisposto dalla struttura che prevede: “La
RSA SAN FRANCESCO considera responsabile in solido al versamento della retta coloro che si occupano del pagamento della stessa per la persona ospitata nella struttura e sottoscrivono la presente impegnativa”. E' pertanto indubbio che la domanda di pagamento avanzata dall' è stata Controparte_1 legittimamente avanzata nei confronti del sottoscrittore del modulo, quale soggetto coobbligato al pagamento della retta, a nulla rilevando, sotto tale profilo, l'incapacità a sottoscrivere della paziente.
D'altra parte proprio in virtù del fatto che il modulo sottoscritto non prevedeva alcuna distinzione fra inserimento temporaneo e permanente, deve ritenersi infondata la censura di omessa valutazione da parte del giudice di prime cure del fatto che i moduli erano stati sottoscritti per l'inserimento della madre nella
RSA in forma temporanea. Non essendo rilevabile tale distinzione il Tribunale ha correttamente concluso che, con la sottoscrizione della relativa modulistica il si era impegnato, in qualità di figlio di a pagare la Parte_1 CP_2 retta, assumendosene la responsabilità in solido e dichiarando di accettare il regolamento interno alla struttura consegnato al momento dell'inserimento della madre nella RSA. Ad avvalorare tale conclusione il primo giudice ha richiamato la circostanza per la quale la madre del alla scadenza del Parte_1 periodo temporaneo ed urgente, era in lista di attesa e non era stata inserita nelle liste convenzionate;
ciò ha portato il Tribunale a ritenere che la sua degenza nella struttura fosse proseguita in regime privatistico, con totale onere di spese a carico della beneficiaria.
Quanto all'eccezione di inefficacia della pattuizione per non avere il Parte_1 approvato alcuna specifica clausola che prevedesse un più gravoso obbligo di pagamento della retta in caso di inserimento nella RSA in forma privata, si osserva che la clausola in cui è espressamente convenuto il pagamento della retta in via solidale, non prevede limitazioni in pregiudizio del coobbligato in solido, sì da richiedere una specifica trattativa ai fini della validità della garanzia assunta. D'altronde l'appellante si è avvalso delle prestazioni rese dall'Istituto di cura ed ha corrisposto parte dei relativi importi, con ciò assumendo un comportamento concludente ai fini dell'accettazione delle clausole negoziali.
Appare altresì destituita di fondamento l'eccezione di invalidità del contratto, qualificato come fideiussione omnibus, per mancata determinazione dell'importo massimo garantito. Escluso che il contrato possa qualificarsi in
10 termini di contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall''assenza di un rapporto di accessorietà rispetto al debitore principale è altresì da escludersi la sua riconducibilità allo schema della fideiussione ominbus. L'indicazione del tetto massimo garantito è richiesto dall'art. 1938 cc solo per le obbligazioni future. Nel caso di specie, invece, l'obbligazione di pagamento a carico del derivante dal ricovero della madre nella RSA è sorto già con la stipula Parte_1 del contratto (e quindi non è un'obbligazione futura) ed il suo contenuto era certo e determinato ex ante in relazione alla retta giornaliera da corrispondere all'Istituto per tutta la durata del contratto.
Le considerazioni svolte portano a ritenere infondato l'unico motivo di appello dedotto a fondamento dell'impugnazione, con conseguente conferma la sentenza di primo grado.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione delle fase istruttoria .
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza impugnata Controparte_1 così provvede:
1)respinge l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata , in complessivi € 1984,00 , oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva..
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia sul doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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