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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. E_ C.F._1
Agatino Bellomo, per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), n.q. di incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Salvatore Barresi, per procura in atti
-CONVENUTA –
(CF. Controparte_3 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio i E_ sopraindicati convenuti, dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna – previo pagina 1 di 10 accertamento della responsabilità esclusiva di - al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro verificatosi il
14/02/2017, alle ore 11 circa, a Messina, in contrada Piano Stella, nei pressi della via San
Filippo Inferiore, alla fermata dell'autobus del servizio urbano (linea 32), allorquando era stata investita dall'autovettura Opel Vectra, targata BA968RZ, condotta dal proprietario CP_3
, che faceva incautamente retromarcia, nel tentativo di parcheggiare.
[...]
L'attrice allegava di aver riportato “frattura della caviglia non specificata chiusa – lussazione della caviglia chiusa – frattura lussazione di caviglia dx e sx”, con esiti invalidanti nella misura del 20%, per esiti di pseudoartrosi di frattura biossea della gamba, e di avere subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 22 giorni e parziale di 20 gg al 75%, di 30 gg al 50% e di 20 gg al 25%.
Deduceva che la compagnia assicuratrice aveva rifiutato di definire transattivamente la controversia, ritenendo le lesioni incompatibili con il sinistro, ancorché il perito assicurativo incaricato dalla stessa compagnia, dott. avesse dato parere positivo circa la Persona_1 sussistenza del nesso eziologico;
che , nella denuncia del sinistro, aveva Controparte_3 ammesso di avere urtato l'attrice mentre faceva retromarcia nel tentativo di parcheggiare, causandone la caduta;
che il testimone oculare aveva confermato la dinamica;
che, conseguentemente, la responsabilità esclusiva del conducente risultava provata e, pertanto, i convenuti andavano condannati a risarcire l'importo di € 53.205,00 a titolo di danno non patrimoniale, di € 20.750,00 a titolo di personalizzazione (calcolata nel 39% del totale), atteso il mutamento delle condizioni di vita della danneggiata che, dopo il sinistro, non era stata più in grado di curare il suo orto, di fare passeggiate con i nipoti e necessitava di assistenza continua, di € 12.862,00 per inabilità temporanea, oltre danni patrimoniali (spese mediche, consulenza di parte, collaborazione domestica), oltre spese del giudizio e spese per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c..
Con comparsa del 16/11/2019 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per la mancata quantificazione del petitum.
Nel merito, contestava l'an della pretesa risarcitoria, ritenendo che gli elementi raccolti non permettevano di affermare con certezza la riconducibilità delle lesioni al sinistro, in quanto il pagina 2 di 10 perito assicurativo, dott. aveva ritenuto il nesso eziologico “non escludibile” Persona_2 in via dubitativa e non accertato – come invece sostenuto dall'attrice. Deduceva, ancora, che la condotta dell'attrice sarebbe stata determinante nell'evento, non lasciando possibilità al di evitare in alcun modo l'incidente stradale, ovvero avrebbe quanto Controparte_3 meno contribuito alla sua verificazione, in considerazione del fatto che la stessa stazionava in prossimità del cancello di casa, impegnando la carreggiata (in violazione dell'art. 190 C.d.S.).
Infine, contestava le richieste risarcitorie, ritenute eccessive, anche alla luce della visita effettuata sull'attrice dal proprio medico di fiducia;
escludeva la debenza di somme a titolo di personalizzazione, non risultando provati fattori anomali e ulteriori, e di danno morale, in assenza di supporto probatorio. Contestava anche il danno patrimoniale domandato, in quanto non risultava dimostrato l'ausilio di una collaboratrice domestica. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente e oralmente e veniva deferito interrogatorio formale nei confronti di
, che non si costituiva in giudizio e non presenziava all'udienza espletata Controparte_3 per rendere l'interrogatorio; veniva, altresì, disposta CTU medico-legale.
Seguivano alcuni rinvii causati dalla rinuncia dell'incarico da parte di molteplici consulenti incaricati. Quindi, all'esito della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa ex art. 110 e 300 c.p.c. del 17/01/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del procuratore pro tempore, quale incorporante di CP_1 CP_2
che confermava le difese svolte dall'incorporata, insistendo nelle relative domande,
[...] istanze ed eccezioni già proposte.
All'udienza a trattazione scritta del 3/04/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 10 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato Controparte_3 in giudizio e non costituitosi.
L'eccezione di nullità della citazione per eccessiva genericità della domanda in ordine alla quantificazione del petitum, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è infondata e va, pertanto, rigettata.
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio
2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia,, comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice risulta pienamente intellegibile da parte della convenuta compagnia di assicurazione, la quale, infatti, ha avuto modo di difendersi nel merito, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Dall'istruttoria espletata è possibile affermare che la sia stata investita da E_
. Controparte_3
Al riguardo occorre rilevare che nel modulo di constatazione amichevole di incidente ha dichiarato: “In contrada Piano Stella san Filippo nel fare marcia indietro per Controparte_3 parcheggiare non ho visto che dietro la mia vettura c'era la signora e l'ho urtata facendola E_ cadere per terra. È intervenuto il 118”.
La prova orale non ha fornito, in effetti, elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che l'unico teste escusso sull'an debeatur, non ha Testimone_1 assistito al fatto, ma ha visto l'attrice già per terra, in prossimità del veicolo investitore. Il teste, tuttavia, ha aggiunto: “ho potuto sentire la signora [ n.d.r.] che contestava al conducente Pt_1 dell'automobile di averla investita, mentre il conducente diceva di non averla vista”.
pagina 4 di 10 Tali fatti verificatisi alla presenza di la circostanza che l'attrice fosse Testimone_1 effettivamente in prossimità del veicolo investitore, unitamente alla descrizione del sinistro contenuta nella contestazione amichevole sottoscritta da , la mancata partecipazione CP_3 di quest'ultimo a rendere il deferito interrogatorio formale e l'intervento del 118 sui luoghi con la successiva diagnosi ospedaliera, sono tutti elementi che, letti sistematicamente, permettono di confermare la verificazione del sinistro con le modalità indicate dall'attrice e l'eziologia con le lesioni dalla stessa riportate.
Occorre rilevare che dalla descrizione grafica depositata dalla convenuta è emerso che l'attrice stava impegnando la carreggiata, quando il convenuto aveva attraversato l'incrocio con il proprio veicolo e svoltato verso sinistra, eseguendo una manovra di marcia indietro.
, nell'effettuare tale manovra, avrebbe dovuto mantenere una velocità Controparte_3 tale da consentirgli un eventuale arresto della marcia a fronte di un attraversamento ovvero dell'impegno della carreggiata da parte di un pedone e avrebbe dovuto, altresì, accertarsi di potere eseguire la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, ivi inclusi i pedoni, ai sensi dell'art. 154 C.d.S..
Da parte sua, tuttavia, la signora non avrebbe dovuto sostare e indugiare E_ sulla carreggiata, non risultando neppure allegata dall'attrice una situazione di necessità che lo avrebbe richiesto, sicché anche la sua condotta risulta colposa, ai sensi dell'art. 190 C.d.S..
L'attrice avrebbe dovuto tenere un comportamento diligente e avveduto, non sostando sulla carreggiata e, in ogni caso, prestando attenzione alla circolazione dei veicoli.
È noto che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (C. Cass., n. 9278/2017).
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver
pagina 5 di 10 fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (C. Cass., Sez. III, n. 8663/2017).
Nella specie, la prova degli elementi individuati dalla Corte di legittimità, ovvero del comportamento colposo di che indugiava sulla careggiata in violazione E_ dell'art. 190 C.d.S., e della condotta di guida di in merito alla mancata Controparte_3 adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente (in violazione dell'art. 154 C.d.S.), consente di ripartire la responsabilità del sinistro nella misura del 50% ciascuno tra CP_3
e
[...] E_
, pertanto, va condannato, in solido con la , in Controparte_3 Controparte_1 persona del procuratore pro tempore, quale incorporante di al risarcimento Controparte_2 del 50% dei danni subiti da come di seguito indicato. E_
La CTU nominata, dott.ssa , ha constatato che a seguito Persona_3 E_ ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “frattura scomposta, pluriframmentaria, delle estremità distali di entrambi i peroni con maggiore scomposizione dei monconi a sinistra, ove coesiste lussazione tibio- tarsica antero-mediale. Coesiste frattura scomposta di entrambi i malleoli tibiali mediali;
maggiormente scomposta a sinistra”, rilevando che i consulenti di entrambe le parti hanno affermato la sussistenza del nesso di causalità con il sinistro per cui è causa e ravvisando, a sua volta, la riconducibilità eziologica con l'evento traumatico subito.
Dunque, la consulente ha riconosciuto una inabilità temporanea di giorni 135 (dei quali 45 al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%) ed ha stimato la lesione dell'integrità psico-fisica, dipendente dal sinistro, nella misura del 20%, che tiene conto anche della compromissione della “gestione anche dei semplici atti della quotidianità in ambito domiciliare” in quanto “gli episodi ricorrenti di insonnia, lo stato ansioso -depressivo, il disturbo post-trauma da stress, le artralgie e la condizione di non autonomia, trattandosi di persona anziana casalinga, sono considerati limitanti e frustranti.
L'impossibilità a muoversi autonomamente ha compromesso anche la vita sociale di relazione”.
pagina 6 di 10 Le conclusioni della CTU vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa, oltre che motivate in modo convincente anche con riferimento alle osservazioni formulate da parte del dott. Messina, perito assicurativo della convenuta assicurazione.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della E_ patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico, i.e. dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito da secondo le E_
Tabelle del Tribunale di Milano 2024 – applicabili nel caso di specie trattandosi di lesione pagina 7 di 10 macropermanente – va determinato nella misura complessiva, all'attualità, di € 73.043,00, di cui € 46.098,00 per i danni alla integrità psico-fisica a carattere permanente (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 80 al momento del sinistro), 16.595,28 per danni morali (importo ottenuto considerando il 36% sull'invalidità permanente), attesa la sofferenza patita dalla danneggiata in conseguenza del sinistro e lo stravolgimento delle abitudini di vita, ed € 10.350,00 per invalidità temporanea (di cui €
5.175,00 per 45 giorni al 100%, computando € 115,00 per ciascun giorno, € 2.587,50 per 30 giorni al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50%, € 862,50 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo individuabili sofferenze ulteriori rispetto a quelle già incluse nella liquidazione effettuata a titolo di danno morale.
A ciò va aggiunta la somma di € 1.068,00, rivalutata all'attualità in € 1.283,00, per le spese mediche sopportate dall'attrice, ritenute dalla consulente congrue e riconducibili al fatto per cui è causa, e la metà delle spese sostenute per assistenza domiciliare, per complessivi €
5.000,00, rivalutati all'attualità in € 6.005,00.
Complessivamente, quindi, la somma spettante all'attrice risulta pari a € 79.326,00, su cui operare la riduzione del 50% e così complessivi € 39.663,00, all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attrice anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del pagina 8 di 10 sinistro (14/02/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice ammonta ad € 43.892,74, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 33.024,98), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 6.638,02) e degli interessi legali (€ 4.229,74) come sopra specificato.
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96
c.p.c., nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per l'omesso spontaneo pagamento del credito risarcitorio, non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità
e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). Nel caso di specie, invece, il mancato risarcimento si fondava sulle diverse versioni della dinamica fornite dalle parti, che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le spese di lite vanno compensate per la metà, in considerazione della ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro, mentre la rimanente metà segue la soccombenza come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido, sono condannati alla rifusione nei confronti dell'attrice del 50% delle spese del giudizio.
In considerazione del decisum (fino a € 52.000,00, valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia, ad eccezione della fase istruttoria caratterizzata da prove orali e
CTU, per la quale si liquida il valore medio), determinato sulla base del D.M. 55/2014, le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 4.712,00 (importo che dimezzato ammonta ad euro 2.356,00), oltre € 802,61
pagina 9 di 10 per spese di bollo, contributo unificato e notifica (importo che dimezzato ammonta ad euro
401,30).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3390/2018, vertente tra Pt_1
(attrice), , in persona del procuratore pro tempore, quale
[...] Controparte_1 incorporante di (convenuta), e (convenuto Controparte_2 Controparte_3 contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara che è responsabile del sinistro nella misura del 50% e, per Controparte_3
l'effetto, condanna in solido la , in persona del procuratore pro Controparte_1 tempore, quale incorporante di e al pagamento, Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 43.892,74, all'attualità oltre interessi E_ legali dalla decisione al soddisfo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. compensa, per metà, tra le parti le spese di lite;
5. condanna in solido la , in persona del procuratore pro tempore, Controparte_1
quale incorporante di e a pagare, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'attrice, l'altra metà delle spese processuali, che liquida in € 2.356,00 oltre spese generali, iva e cpa per compensi ed € 401,30 per esborsi;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. E_ C.F._1
Agatino Bellomo, per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), n.q. di incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Salvatore Barresi, per procura in atti
-CONVENUTA –
(CF. Controparte_3 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio i E_ sopraindicati convenuti, dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna – previo pagina 1 di 10 accertamento della responsabilità esclusiva di - al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro verificatosi il
14/02/2017, alle ore 11 circa, a Messina, in contrada Piano Stella, nei pressi della via San
Filippo Inferiore, alla fermata dell'autobus del servizio urbano (linea 32), allorquando era stata investita dall'autovettura Opel Vectra, targata BA968RZ, condotta dal proprietario CP_3
, che faceva incautamente retromarcia, nel tentativo di parcheggiare.
[...]
L'attrice allegava di aver riportato “frattura della caviglia non specificata chiusa – lussazione della caviglia chiusa – frattura lussazione di caviglia dx e sx”, con esiti invalidanti nella misura del 20%, per esiti di pseudoartrosi di frattura biossea della gamba, e di avere subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 22 giorni e parziale di 20 gg al 75%, di 30 gg al 50% e di 20 gg al 25%.
Deduceva che la compagnia assicuratrice aveva rifiutato di definire transattivamente la controversia, ritenendo le lesioni incompatibili con il sinistro, ancorché il perito assicurativo incaricato dalla stessa compagnia, dott. avesse dato parere positivo circa la Persona_1 sussistenza del nesso eziologico;
che , nella denuncia del sinistro, aveva Controparte_3 ammesso di avere urtato l'attrice mentre faceva retromarcia nel tentativo di parcheggiare, causandone la caduta;
che il testimone oculare aveva confermato la dinamica;
che, conseguentemente, la responsabilità esclusiva del conducente risultava provata e, pertanto, i convenuti andavano condannati a risarcire l'importo di € 53.205,00 a titolo di danno non patrimoniale, di € 20.750,00 a titolo di personalizzazione (calcolata nel 39% del totale), atteso il mutamento delle condizioni di vita della danneggiata che, dopo il sinistro, non era stata più in grado di curare il suo orto, di fare passeggiate con i nipoti e necessitava di assistenza continua, di € 12.862,00 per inabilità temporanea, oltre danni patrimoniali (spese mediche, consulenza di parte, collaborazione domestica), oltre spese del giudizio e spese per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c..
Con comparsa del 16/11/2019 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per la mancata quantificazione del petitum.
Nel merito, contestava l'an della pretesa risarcitoria, ritenendo che gli elementi raccolti non permettevano di affermare con certezza la riconducibilità delle lesioni al sinistro, in quanto il pagina 2 di 10 perito assicurativo, dott. aveva ritenuto il nesso eziologico “non escludibile” Persona_2 in via dubitativa e non accertato – come invece sostenuto dall'attrice. Deduceva, ancora, che la condotta dell'attrice sarebbe stata determinante nell'evento, non lasciando possibilità al di evitare in alcun modo l'incidente stradale, ovvero avrebbe quanto Controparte_3 meno contribuito alla sua verificazione, in considerazione del fatto che la stessa stazionava in prossimità del cancello di casa, impegnando la carreggiata (in violazione dell'art. 190 C.d.S.).
Infine, contestava le richieste risarcitorie, ritenute eccessive, anche alla luce della visita effettuata sull'attrice dal proprio medico di fiducia;
escludeva la debenza di somme a titolo di personalizzazione, non risultando provati fattori anomali e ulteriori, e di danno morale, in assenza di supporto probatorio. Contestava anche il danno patrimoniale domandato, in quanto non risultava dimostrato l'ausilio di una collaboratrice domestica. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente e oralmente e veniva deferito interrogatorio formale nei confronti di
, che non si costituiva in giudizio e non presenziava all'udienza espletata Controparte_3 per rendere l'interrogatorio; veniva, altresì, disposta CTU medico-legale.
Seguivano alcuni rinvii causati dalla rinuncia dell'incarico da parte di molteplici consulenti incaricati. Quindi, all'esito della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa ex art. 110 e 300 c.p.c. del 17/01/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del procuratore pro tempore, quale incorporante di CP_1 CP_2
che confermava le difese svolte dall'incorporata, insistendo nelle relative domande,
[...] istanze ed eccezioni già proposte.
All'udienza a trattazione scritta del 3/04/2025 – in cui subentrava la scrivente - la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 10 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato Controparte_3 in giudizio e non costituitosi.
L'eccezione di nullità della citazione per eccessiva genericità della domanda in ordine alla quantificazione del petitum, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è infondata e va, pertanto, rigettata.
È noto che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 8077 del 22 maggio
2012), cioè quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando la sua individuazione sia,, comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice risulta pienamente intellegibile da parte della convenuta compagnia di assicurazione, la quale, infatti, ha avuto modo di difendersi nel merito, nel pieno rispetto del diritto di difesa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Dall'istruttoria espletata è possibile affermare che la sia stata investita da E_
. Controparte_3
Al riguardo occorre rilevare che nel modulo di constatazione amichevole di incidente ha dichiarato: “In contrada Piano Stella san Filippo nel fare marcia indietro per Controparte_3 parcheggiare non ho visto che dietro la mia vettura c'era la signora e l'ho urtata facendola E_ cadere per terra. È intervenuto il 118”.
La prova orale non ha fornito, in effetti, elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che l'unico teste escusso sull'an debeatur, non ha Testimone_1 assistito al fatto, ma ha visto l'attrice già per terra, in prossimità del veicolo investitore. Il teste, tuttavia, ha aggiunto: “ho potuto sentire la signora [ n.d.r.] che contestava al conducente Pt_1 dell'automobile di averla investita, mentre il conducente diceva di non averla vista”.
pagina 4 di 10 Tali fatti verificatisi alla presenza di la circostanza che l'attrice fosse Testimone_1 effettivamente in prossimità del veicolo investitore, unitamente alla descrizione del sinistro contenuta nella contestazione amichevole sottoscritta da , la mancata partecipazione CP_3 di quest'ultimo a rendere il deferito interrogatorio formale e l'intervento del 118 sui luoghi con la successiva diagnosi ospedaliera, sono tutti elementi che, letti sistematicamente, permettono di confermare la verificazione del sinistro con le modalità indicate dall'attrice e l'eziologia con le lesioni dalla stessa riportate.
Occorre rilevare che dalla descrizione grafica depositata dalla convenuta è emerso che l'attrice stava impegnando la carreggiata, quando il convenuto aveva attraversato l'incrocio con il proprio veicolo e svoltato verso sinistra, eseguendo una manovra di marcia indietro.
, nell'effettuare tale manovra, avrebbe dovuto mantenere una velocità Controparte_3 tale da consentirgli un eventuale arresto della marcia a fronte di un attraversamento ovvero dell'impegno della carreggiata da parte di un pedone e avrebbe dovuto, altresì, accertarsi di potere eseguire la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, ivi inclusi i pedoni, ai sensi dell'art. 154 C.d.S..
Da parte sua, tuttavia, la signora non avrebbe dovuto sostare e indugiare E_ sulla carreggiata, non risultando neppure allegata dall'attrice una situazione di necessità che lo avrebbe richiesto, sicché anche la sua condotta risulta colposa, ai sensi dell'art. 190 C.d.S..
L'attrice avrebbe dovuto tenere un comportamento diligente e avveduto, non sostando sulla carreggiata e, in ogni caso, prestando attenzione alla circolazione dei veicoli.
È noto che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (C. Cass., n. 9278/2017).
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver
pagina 5 di 10 fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (C. Cass., Sez. III, n. 8663/2017).
Nella specie, la prova degli elementi individuati dalla Corte di legittimità, ovvero del comportamento colposo di che indugiava sulla careggiata in violazione E_ dell'art. 190 C.d.S., e della condotta di guida di in merito alla mancata Controparte_3 adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente (in violazione dell'art. 154 C.d.S.), consente di ripartire la responsabilità del sinistro nella misura del 50% ciascuno tra CP_3
e
[...] E_
, pertanto, va condannato, in solido con la , in Controparte_3 Controparte_1 persona del procuratore pro tempore, quale incorporante di al risarcimento Controparte_2 del 50% dei danni subiti da come di seguito indicato. E_
La CTU nominata, dott.ssa , ha constatato che a seguito Persona_3 E_ ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “frattura scomposta, pluriframmentaria, delle estremità distali di entrambi i peroni con maggiore scomposizione dei monconi a sinistra, ove coesiste lussazione tibio- tarsica antero-mediale. Coesiste frattura scomposta di entrambi i malleoli tibiali mediali;
maggiormente scomposta a sinistra”, rilevando che i consulenti di entrambe le parti hanno affermato la sussistenza del nesso di causalità con il sinistro per cui è causa e ravvisando, a sua volta, la riconducibilità eziologica con l'evento traumatico subito.
Dunque, la consulente ha riconosciuto una inabilità temporanea di giorni 135 (dei quali 45 al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%) ed ha stimato la lesione dell'integrità psico-fisica, dipendente dal sinistro, nella misura del 20%, che tiene conto anche della compromissione della “gestione anche dei semplici atti della quotidianità in ambito domiciliare” in quanto “gli episodi ricorrenti di insonnia, lo stato ansioso -depressivo, il disturbo post-trauma da stress, le artralgie e la condizione di non autonomia, trattandosi di persona anziana casalinga, sono considerati limitanti e frustranti.
L'impossibilità a muoversi autonomamente ha compromesso anche la vita sociale di relazione”.
pagina 6 di 10 Le conclusioni della CTU vanno condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa, oltre che motivate in modo convincente anche con riferimento alle osservazioni formulate da parte del dott. Messina, perito assicurativo della convenuta assicurazione.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della E_ patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico, i.e. dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito da secondo le E_
Tabelle del Tribunale di Milano 2024 – applicabili nel caso di specie trattandosi di lesione pagina 7 di 10 macropermanente – va determinato nella misura complessiva, all'attualità, di € 73.043,00, di cui € 46.098,00 per i danni alla integrità psico-fisica a carattere permanente (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 80 al momento del sinistro), 16.595,28 per danni morali (importo ottenuto considerando il 36% sull'invalidità permanente), attesa la sofferenza patita dalla danneggiata in conseguenza del sinistro e lo stravolgimento delle abitudini di vita, ed € 10.350,00 per invalidità temporanea (di cui €
5.175,00 per 45 giorni al 100%, computando € 115,00 per ciascun giorno, € 2.587,50 per 30 giorni al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50%, € 862,50 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo individuabili sofferenze ulteriori rispetto a quelle già incluse nella liquidazione effettuata a titolo di danno morale.
A ciò va aggiunta la somma di € 1.068,00, rivalutata all'attualità in € 1.283,00, per le spese mediche sopportate dall'attrice, ritenute dalla consulente congrue e riconducibili al fatto per cui è causa, e la metà delle spese sostenute per assistenza domiciliare, per complessivi €
5.000,00, rivalutati all'attualità in € 6.005,00.
Complessivamente, quindi, la somma spettante all'attrice risulta pari a € 79.326,00, su cui operare la riduzione del 50% e così complessivi € 39.663,00, all'attualità.
Deve essere riconosciuto all'attrice anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del pagina 8 di 10 sinistro (14/02/2017), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice ammonta ad € 43.892,74, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 33.024,98), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 6.638,02) e degli interessi legali (€ 4.229,74) come sopra specificato.
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96
c.p.c., nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per l'omesso spontaneo pagamento del credito risarcitorio, non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità
e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). Nel caso di specie, invece, il mancato risarcimento si fondava sulle diverse versioni della dinamica fornite dalle parti, che hanno indotto l'assicurazione convenuta a gestire in modo particolarmente prudente la controversia, onde evitare frodi assicurative.
Le spese di lite vanno compensate per la metà, in considerazione della ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro, mentre la rimanente metà segue la soccombenza come per legge, conseguentemente i convenuti, in solido, sono condannati alla rifusione nei confronti dell'attrice del 50% delle spese del giudizio.
In considerazione del decisum (fino a € 52.000,00, valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia, ad eccezione della fase istruttoria caratterizzata da prove orali e
CTU, per la quale si liquida il valore medio), determinato sulla base del D.M. 55/2014, le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 4.712,00 (importo che dimezzato ammonta ad euro 2.356,00), oltre € 802,61
pagina 9 di 10 per spese di bollo, contributo unificato e notifica (importo che dimezzato ammonta ad euro
401,30).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3390/2018, vertente tra Pt_1
(attrice), , in persona del procuratore pro tempore, quale
[...] Controparte_1 incorporante di (convenuta), e (convenuto Controparte_2 Controparte_3 contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. dichiara che è responsabile del sinistro nella misura del 50% e, per Controparte_3
l'effetto, condanna in solido la , in persona del procuratore pro Controparte_1 tempore, quale incorporante di e al pagamento, Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma di € 43.892,74, all'attualità oltre interessi E_ legali dalla decisione al soddisfo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. compensa, per metà, tra le parti le spese di lite;
5. condanna in solido la , in persona del procuratore pro tempore, Controparte_1
quale incorporante di e a pagare, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'attrice, l'altra metà delle spese processuali, che liquida in € 2.356,00 oltre spese generali, iva e cpa per compensi ed € 401,30 per esborsi;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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