Articolo 183 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 182Articolo 184
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19 aprile 1942
Art. 183.

Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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