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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE contro cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante (come da note scritte depositate il 17.4.2025 con Pt_1 richiamo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato pari ad € 152,52 relativo alla fattura di cui in premessa.
Condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata (come da note scritte depositate il 10.4.2025) Controparte_1
Pag. 1 a 6 - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 844/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione
* oggetto: appello – accertamento negativo: Vodafone Ready
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando di essere stata cliente di Parte_1
(cod. cliente ) e di aver deciso di recedere dal Controparte_1 P.IVA_2 contratto a seguito di aggravio di costi derivante da modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Controparte_1
Allegava, quindi, di aver ricevuto, al termine del rapporto, la fattura di chiusura n. AO11809874 del 28.6.2022 dall'importo di € 277,23 con indebiti addebiti e costi non dovuti.
A sostegno della propria posizione richiamava l'art. 1 d.l. 7/2007 conv. l. 40/2007 Pt_2 ed evidenziava che l'AGCOM con delibera 682/20/CONS aveva sanzionato CP_1 proprio con riferimento al caso di richiesta di restituzione da parte dell'operatore
[...] telefonico delle rate residue “Vodafone Ready” in caso di recesso anticipato. chiedeva, quindi, al Giudice di Pace di Ivrea l'accoglimento delle conclusioni di Pt_1 seguito riportate, come precisate con note scritte datate 2.10.2023, limitando la richiesta di accertamento negativo a € 152,52 ossia all'importo richiesto quale corrispettivo per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready (doc. 2 fascicolo di I grado Pt_1 pagg. 20-21):
« - accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 152,52 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa, disponendone la ripetizione;
- condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande di parte attrice.
La convenuta Vodafone precisava, inoltre, che i corrispettivi relativi a Vodafone Ready, attenevano ad un pacchetto di servizio attivati unitamente all'offerta commerciale principale e che tale servizio comprendeva una serie di prestazioni aggiuntive tra cui una cessione del modem Vodafone Station a titolo gratuito la quale era condizionata al mantenimento del suddetto servizio per 48 mesi, ovvero per un termine minore.
Sosteneva, quindi, che, in caso di recesso e/o disattivazione, della linea prima del
Pag. 2 a 6 termine contrattualmente pattuito, fosse onere del cliente saldare le rate residue relative alla cessione della Station.
Inoltre, richiamava l'art. 14 delle condizioni generali di contratto Controparte_1 secondo cui il cliente deve proporre reclamo entro 45 giorni dal ricevimento del conto telefonico e che, in mancanza di tale reclamo, la fattura si intende accettata per l'intero importo.
3. Con sentenza n. 844/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 387/2023) il Giudice di Pace di Ivrea rigettava la domanda di e la condannava alle spese del grado sulla Pt_1 base della seguente motivazione:
«La fattura prodotta in giudizio è relativa esclusivamente a contributo migrazione e a recesso/disattivazione servizio Ready per il quale l'attrice aveva a suo tempo chiesto di effettuare un pagamento rateale.
Tale somme è, pertanto, dovuta.»
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo appello Pt_1 lamentando che il Giudice di prime cure non avesse valutato correttamente le prove documentali offerte (considerato che dalla fattura in atti risulterebbe che l'importo per cui è richiesto l'accertamento della non debenza è espressamente indicato quale corrispettivo per il recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready) e non avesse rilevato che non aveva fornito prova del titolo in forza del quale Controparte_1 aveva richiesto la somma, anche tenuto conto del disposto dell'art. 1 d.l. 7/2007.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.4.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281sexies c.p.c., riassegnata – in data 17.2.2025 – la controversia allo scrivente, preso atto del deposito delle note scritte da parte dell'appellante in data 17.4.2025 e da parte dell'appellata in data 10.4.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022).
*
7. Preliminarmente, l'appello è ammissibile. Se è vero che nell'atto di citazione in appello (pag. 2) viene riportato un passaggio motivazione che non corrisponde letteralmente a quello presente nella sentenza impugnata (riportato al superiore par. 2), deve tuttavia evidenziarsi che:
- il confronto tra quanto indicato a pag. 2 dell'atto di appello e la motivazione presente nella sentenza impugnata consente di far comprendere, immediatamente e a chiunque, quale sia il capo della sentenza impugnato, degradando all'evidenza tale difformità a un semplice errore materiale;
- le censure dell'appellante, riassunte al superiore par. 4, sono idonee a intaccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Pag. 3 a 6 8. Ciò premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante richiama il disposto del d.l. 7/2007 e quanto osservato dall'AGCOM con specifico riferimento al pagamento delle rate residue del servizio Vodafone Ready a seguito di recesso da parte del cliente (delibera AGCOM
n. 682/20/CONS).
Occorre richiamare quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 3ter, d.l. 7/2007:
«3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. […]
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.»
Ebbene, a fronte di tale disposizione era onere di fornire la prova della Controparte_1 debenza del credito richiesto con la fattura di chiusura.
Infatti, deve richiamarsi il qui condiviso principio secondo cui «la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto» (Cass. III, 10 aprile 2024, n. 9706, Rv. 670772 – 01).
Non ritiene questo giudice che l'appellata Vodafone abbia fornito tale prova poiché a fronte della contestazione del credito da parte di nel primo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio non ha fornito alcuna indicazione circa come l'importo per il servizio Vodafone Ready sia stato quantificato e in forza di quali previsioni contrattuali.
Pertanto, effettivamente l'affermazione del Giudice di prime cure («La fattura prodotta in giudizio è relativa … a recesso/disattivazione servizio Ready per il quale l'attrice aveva a suo tempo chiesto di effettuare un pagamento rateale. Tale somme è, pertanto, dovuta») appare non coerente con le risultanze processuali, con conseguente inversione dell'onere della prova. Infatti, l'appellata Vodafone non ha allegato (né
Pag. 4 a 6 tantomeno provato) quale fosse il costo complessivo del servizio Vodafone Ready, quante eventualmente fossero le rate ancora da pagare e quale ne fosse l'importo.
8.1. La tesi dell'appellata Vodafone secondo cui il cliente, decorsi 45 giorni dalla ricezione del conto telefonico, non potrebbe più contestare quanto risultante dalla fattura conformemente a quanto previsto dalle condizioni generali non può essere accolta. A tal fine è sufficiente evidenziare che si tratta di una clausola che sancisce una decadenza a carico del cliente e che, pertanto, non è efficace nei suoi confronti se non è specificatamente sottoscritta (art. 1341 c.c.). Ebbene, in nessuna delle produzioni effettuate da Vodafone è presente la sottoscrizione dell'appellante; ne consegue che ben può contestare la debenza degli importi indicati nella fattura di chiusura Pt_1 anche successivamente al quarantacinquesimo giorno dal suo ricevimento.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la tesi di non potrebbe essere Controparte_1 accolta in quanto non ha allegato (e non risulta dagli atti) quando avrebbe Pt_1 ricevuto la fattura e, pertanto, è impossibile stabilire il dies a quo di decorrenza del termine invocato dall'appellata.
9. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato non dovuto da a l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 152,52 di cui alla fattura non fiscale n. AO11809874 del 28.6.2022 per corrispettivo per recesso/disattivazioni Servizio Ready.
10. All'accoglimento dell'appello consegue la nuova regolazione delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 1 – Giudice di Pace) – in complessivi € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino Controparte_1
a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 844/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G.
387/2023),
1) dichiara non dovuto da a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
152,52 di cui alla fattura non fiscale n. AO11809874 del 28.6.2022 per corrispettivo per recesso/disattivazioni Servizio Ready;
Pag. 5 a 6 2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori
Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE contro cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante (come da note scritte depositate il 17.4.2025 con Pt_1 richiamo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello) in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato pari ad € 152,52 relativo alla fattura di cui in premessa.
Condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata (come da note scritte depositate il 10.4.2025) Controparte_1
Pag. 1 a 6 - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 844/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 14/12/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione
* oggetto: appello – accertamento negativo: Vodafone Ready
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Giudice di Pace di Ivrea allegando di essere stata cliente di Parte_1
(cod. cliente ) e di aver deciso di recedere dal Controparte_1 P.IVA_2 contratto a seguito di aggravio di costi derivante da modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Controparte_1
Allegava, quindi, di aver ricevuto, al termine del rapporto, la fattura di chiusura n. AO11809874 del 28.6.2022 dall'importo di € 277,23 con indebiti addebiti e costi non dovuti.
A sostegno della propria posizione richiamava l'art. 1 d.l. 7/2007 conv. l. 40/2007 Pt_2 ed evidenziava che l'AGCOM con delibera 682/20/CONS aveva sanzionato CP_1 proprio con riferimento al caso di richiesta di restituzione da parte dell'operatore
[...] telefonico delle rate residue “Vodafone Ready” in caso di recesso anticipato. chiedeva, quindi, al Giudice di Pace di Ivrea l'accoglimento delle conclusioni di Pt_1 seguito riportate, come precisate con note scritte datate 2.10.2023, limitando la richiesta di accertamento negativo a € 152,52 ossia all'importo richiesto quale corrispettivo per recesso/disattivazione afferente al Servizio Ready (doc. 2 fascicolo di I grado Pt_1 pagg. 20-21):
« - accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 152,52 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa, disponendone la ripetizione;
- condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.»
2. Costituitasi in giudizio avanti al Giudice di Pace, chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande di parte attrice.
La convenuta Vodafone precisava, inoltre, che i corrispettivi relativi a Vodafone Ready, attenevano ad un pacchetto di servizio attivati unitamente all'offerta commerciale principale e che tale servizio comprendeva una serie di prestazioni aggiuntive tra cui una cessione del modem Vodafone Station a titolo gratuito la quale era condizionata al mantenimento del suddetto servizio per 48 mesi, ovvero per un termine minore.
Sosteneva, quindi, che, in caso di recesso e/o disattivazione, della linea prima del
Pag. 2 a 6 termine contrattualmente pattuito, fosse onere del cliente saldare le rate residue relative alla cessione della Station.
Inoltre, richiamava l'art. 14 delle condizioni generali di contratto Controparte_1 secondo cui il cliente deve proporre reclamo entro 45 giorni dal ricevimento del conto telefonico e che, in mancanza di tale reclamo, la fattura si intende accettata per l'intero importo.
3. Con sentenza n. 844/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G. 387/2023) il Giudice di Pace di Ivrea rigettava la domanda di e la condannava alle spese del grado sulla Pt_1 base della seguente motivazione:
«La fattura prodotta in giudizio è relativa esclusivamente a contributo migrazione e a recesso/disattivazione servizio Ready per il quale l'attrice aveva a suo tempo chiesto di effettuare un pagamento rateale.
Tale somme è, pertanto, dovuta.»
4. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo appello Pt_1 lamentando che il Giudice di prime cure non avesse valutato correttamente le prove documentali offerte (considerato che dalla fattura in atti risulterebbe che l'importo per cui è richiesto l'accertamento della non debenza è espressamente indicato quale corrispettivo per il recesso/disattivazione del servizio Vodafone Ready) e non avesse rilevato che non aveva fornito prova del titolo in forza del quale Controparte_1 aveva richiesto la somma, anche tenuto conto del disposto dell'art. 1 d.l. 7/2007.
5. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
6. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, assegnato alle parti termine perentorio fino al 18.4.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281sexies c.p.c., riassegnata – in data 17.2.2025 – la controversia allo scrivente, preso atto del deposito delle note scritte da parte dell'appellante in data 17.4.2025 e da parte dell'appellata in data 10.4.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, veniva pronunciata la presente sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022).
*
7. Preliminarmente, l'appello è ammissibile. Se è vero che nell'atto di citazione in appello (pag. 2) viene riportato un passaggio motivazione che non corrisponde letteralmente a quello presente nella sentenza impugnata (riportato al superiore par. 2), deve tuttavia evidenziarsi che:
- il confronto tra quanto indicato a pag. 2 dell'atto di appello e la motivazione presente nella sentenza impugnata consente di far comprendere, immediatamente e a chiunque, quale sia il capo della sentenza impugnato, degradando all'evidenza tale difformità a un semplice errore materiale;
- le censure dell'appellante, riassunte al superiore par. 4, sono idonee a intaccare la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Pag. 3 a 6 8. Ciò premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante richiama il disposto del d.l. 7/2007 e quanto osservato dall'AGCOM con specifico riferimento al pagamento delle rate residue del servizio Vodafone Ready a seguito di recesso da parte del cliente (delibera AGCOM
n. 682/20/CONS).
Occorre richiamare quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 3ter, d.l. 7/2007:
«3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. […]
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.»
Ebbene, a fronte di tale disposizione era onere di fornire la prova della Controparte_1 debenza del credito richiesto con la fattura di chiusura.
Infatti, deve richiamarsi il qui condiviso principio secondo cui «la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto» (Cass. III, 10 aprile 2024, n. 9706, Rv. 670772 – 01).
Non ritiene questo giudice che l'appellata Vodafone abbia fornito tale prova poiché a fronte della contestazione del credito da parte di nel primo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio non ha fornito alcuna indicazione circa come l'importo per il servizio Vodafone Ready sia stato quantificato e in forza di quali previsioni contrattuali.
Pertanto, effettivamente l'affermazione del Giudice di prime cure («La fattura prodotta in giudizio è relativa … a recesso/disattivazione servizio Ready per il quale l'attrice aveva a suo tempo chiesto di effettuare un pagamento rateale. Tale somme è, pertanto, dovuta») appare non coerente con le risultanze processuali, con conseguente inversione dell'onere della prova. Infatti, l'appellata Vodafone non ha allegato (né
Pag. 4 a 6 tantomeno provato) quale fosse il costo complessivo del servizio Vodafone Ready, quante eventualmente fossero le rate ancora da pagare e quale ne fosse l'importo.
8.1. La tesi dell'appellata Vodafone secondo cui il cliente, decorsi 45 giorni dalla ricezione del conto telefonico, non potrebbe più contestare quanto risultante dalla fattura conformemente a quanto previsto dalle condizioni generali non può essere accolta. A tal fine è sufficiente evidenziare che si tratta di una clausola che sancisce una decadenza a carico del cliente e che, pertanto, non è efficace nei suoi confronti se non è specificatamente sottoscritta (art. 1341 c.c.). Ebbene, in nessuna delle produzioni effettuate da Vodafone è presente la sottoscrizione dell'appellante; ne consegue che ben può contestare la debenza degli importi indicati nella fattura di chiusura Pt_1 anche successivamente al quarantacinquesimo giorno dal suo ricevimento.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la tesi di non potrebbe essere Controparte_1 accolta in quanto non ha allegato (e non risulta dagli atti) quando avrebbe Pt_1 ricevuto la fattura e, pertanto, è impossibile stabilire il dies a quo di decorrenza del termine invocato dall'appellata.
9. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato non dovuto da a l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 152,52 di cui alla fattura non fiscale n. AO11809874 del 28.6.2022 per corrispettivo per recesso/disattivazioni Servizio Ready.
10. All'accoglimento dell'appello consegue la nuova regolazione delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 1 – Giudice di Pace) – in complessivi € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
11. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino Controparte_1
a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 844/2023 pubblicata il 10.12.2023 (R.G.
387/2023),
1) dichiara non dovuto da a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
152,52 di cui alla fattura non fiscale n. AO11809874 del 28.6.2022 per corrispettivo per recesso/disattivazioni Servizio Ready;
Pag. 5 a 6 2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori
Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 23/04/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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