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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Francescaromana Puglisi Giudice onorario est.
Dott. Giuseppe Miraglia Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 2347 del Registro Generale 2024
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
SO (Marocco), residente a Barcellona P.G. (ME), Vicolo Stazione n.4, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n.128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- Questura di Messina, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato sita in Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. C.F._2
221, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
1 Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024, impugnava il Parte_1
decreto del Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 40 - 2024, emesso in data
04.05.2024 e notificato in data 27.05.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 27.04.2023, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 T.U.I.,
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla
Commissione Territoriale di Catania in data 07.03.2024, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “[…] il richiedente è in Italia da poco tempo, non ha sul territorio una rete familiare, che invece si trova in Marocco e non fornisce la prova dell'istaurazione di una rete di relazioni amicali e di conoscenze in Italia.
L'interessato dichiara di non avere una posizione lavorativa stabile, non risulta che abbia svolto attività lavorativa dal momento dell'ingresso in Italia e, pertanto, che non si ha modo di appurare la sua autosufficienza economica;
[…] si evidenzia che
l'istante allega una dichiarazione di ospitalità e non un contratto di locazione dal quale si possa evincere stabilità abitativa, inoltre non è stato prodotto alcun attestato scolastico-formativo, né un'attestazione dalla quale risulti la conoscenza dell'italiano”.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza,
2 chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che gli fosse concesso il riconoscimento della suddetta protezione e disposta la sua audizione. Nel merito l'odierno deducente evidenziava di essere giunto in Italia il
21.02.2023 tramite il c.d. Decreto Flussi del 2022 e di aver iniziato a svolgere lavori saltuari. Tuttavia, pur percependo la retribuzione spettantegli, il datore di lavoro, tramite il quale aveva effettuato la richiesta del Decreto Flussi, non sottoscriveva regolare contratto. In data 27.04.2023, pertanto, il richiedente presentava istanza per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per la Protezione Speciale ex art. 19, commi 1.1. e 1.2. del D. Lgs 25/07/1998 n.286 e continuava a svolgere attività lavorativa, venendo anche regolarmente contrattualizzato, ma la mancanza di un titolo di soggiorno definitivo non gli permetteva una stabilizzazione dal punto di vista lavorativo. Il richiedente rappresentava, inoltre, di aver trovato una stabilità alloggiativa e di aver iniziato a frequentare il corso di alfabetizzazione in lingua italiana, rimarcando il fatto di non aver mai avuto difficoltà a trovare lavoro per potersi mantenere, e dimostrando, così, di aver sempre acquistato la fiducia degli abitanti dei luoghi in cui ha vissuto.
Con Decreto del 15.06.2024, questo Tribunale, rilevato che il ricorso riportava in intestazione il richiamo all'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 pur non avendo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto di una richiesta di protezione internazionale, ma l'impugnazione di un provvedimento del
Questore di rigetto della domanda di protezione speciale, disponeva il mutamento del rito da camerale ex art. 737 c.p.c. a semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. e designava il giudice delegato per la trattazione.
Con successiva Ordinanza collegiale del 21.06.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, emetteva parere favorevole al rigetto del ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti sia per il riconoscimento della protezione internazionale sia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Con comparsa di risposta depositata in data 07.10.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
All'udienza dell'11.04.2025, il Giudice designato provvedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, così dichiarava: “ADR Sono entrato in Italia con il decreto flussi ma l'azienda che mi aveva chiamato si è rifiutata di farmi il contratto. Lavoro da due anni con contratto a tempo determinato fino al 30.09.2025
a Lipari. Ho una casa in affitto a Barcellona.” All'esito dell'audizione, su richiesta di parte ricorrente, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio, concedendo un termine di due giorni per produrre documentazione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto
4 delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
5 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non
6 adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare,
7 desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_2
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n.
130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione,
8 occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e
9 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione
10 del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma
1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione successiva alla novella di cui
11 D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al
Questore in data posteriore alla sua entrata in vigore.
Come già affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma
1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della Commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità
(vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L.
130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co.
6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
12 dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante abbia dato prova di aver intrapreso un percorso di integrazione sul territorio.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince come egli abbia svolto, dapprima, attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e pieno, dal
09.05.2023 al 30.08.2023, come operaio presso l'impresa “DONPIRICUDDU
S.R.L.S.” con sede in Vulcano/Lipari (ME); successivamente ha svolto attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e pieno, inizialmente dal 07.05.2024 al
31.05.2024, prorogato, poi, per due volte fino al 31.03.2025, come operaio presso l'impresa “MEA S.R.L.” con sede in Lipari (ME). La medesima impresa ha, in seguito, stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.03.2025, inizialmente fino al 31.05.2025, e prorogato, poi, fino al 30.09.2025, con modifica dell'orario da part time a full time, e, da ultimo, fino al 31.10.2025.
Dalle recenti buste paga depositate si evince una retribuzione adeguata a garantirgli una certa autonomia, poiché, nel periodo aprile-luglio 2025, ha percepito uno stipendio netto di 1.200,00 euro.
Il ricorrente ha, inoltre, conseguito il certificato di competenza in lingua italiana di livello A2.
Si può, dunque, affermare che egli stia compiendo un adeguato percorso di inserimento nella realtà locale che lo ospita, il quale, verosimilmente, potrà trovare ulteriore sviluppo.
Al contrario, nell'eventualità di rientro in Marocco, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio lavorativo e vanificando gli sforzi fino adesso compiuti per la sua inclusione e per la costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano.
13 Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2347/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di Messina in data
04.05.2024 e notificato in data 27.05.2024 nei confronti del ricorrente.
b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a , nato il Parte_1
22.04.1984 a UB El SO (Marocco), il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina,
Il Presidente
Dott. Corrado Bonanzinga
14 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott.ssa Francescaromana Puglisi Giudice onorario est.
Dott. Giuseppe Miraglia Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 2347 del Registro Generale 2024
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
SO (Marocco), residente a Barcellona P.G. (ME), Vicolo Stazione n.4, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n.128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- Questura di Messina, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato sita in Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. C.F._2
221, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
1 Oggetto: impugnazione provvedimento del Questore di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024, impugnava il Parte_1
decreto del Questore della Provincia di Messina, Cat. A/12 n. 40 - 2024, emesso in data
04.05.2024 e notificato in data 27.05.2024, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 27.04.2023, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 T.U.I.,
In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla
Commissione Territoriale di Catania in data 07.03.2024, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “[…] il richiedente è in Italia da poco tempo, non ha sul territorio una rete familiare, che invece si trova in Marocco e non fornisce la prova dell'istaurazione di una rete di relazioni amicali e di conoscenze in Italia.
L'interessato dichiara di non avere una posizione lavorativa stabile, non risulta che abbia svolto attività lavorativa dal momento dell'ingresso in Italia e, pertanto, che non si ha modo di appurare la sua autosufficienza economica;
[…] si evidenzia che
l'istante allega una dichiarazione di ospitalità e non un contratto di locazione dal quale si possa evincere stabilità abitativa, inoltre non è stato prodotto alcun attestato scolastico-formativo, né un'attestazione dalla quale risulti la conoscenza dell'italiano”.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza,
2 chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che gli fosse concesso il riconoscimento della suddetta protezione e disposta la sua audizione. Nel merito l'odierno deducente evidenziava di essere giunto in Italia il
21.02.2023 tramite il c.d. Decreto Flussi del 2022 e di aver iniziato a svolgere lavori saltuari. Tuttavia, pur percependo la retribuzione spettantegli, il datore di lavoro, tramite il quale aveva effettuato la richiesta del Decreto Flussi, non sottoscriveva regolare contratto. In data 27.04.2023, pertanto, il richiedente presentava istanza per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per la Protezione Speciale ex art. 19, commi 1.1. e 1.2. del D. Lgs 25/07/1998 n.286 e continuava a svolgere attività lavorativa, venendo anche regolarmente contrattualizzato, ma la mancanza di un titolo di soggiorno definitivo non gli permetteva una stabilizzazione dal punto di vista lavorativo. Il richiedente rappresentava, inoltre, di aver trovato una stabilità alloggiativa e di aver iniziato a frequentare il corso di alfabetizzazione in lingua italiana, rimarcando il fatto di non aver mai avuto difficoltà a trovare lavoro per potersi mantenere, e dimostrando, così, di aver sempre acquistato la fiducia degli abitanti dei luoghi in cui ha vissuto.
Con Decreto del 15.06.2024, questo Tribunale, rilevato che il ricorso riportava in intestazione il richiamo all'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 pur non avendo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto di una richiesta di protezione internazionale, ma l'impugnazione di un provvedimento del
Questore di rigetto della domanda di protezione speciale, disponeva il mutamento del rito da camerale ex art. 737 c.p.c. a semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. e designava il giudice delegato per la trattazione.
Con successiva Ordinanza collegiale del 21.06.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, emetteva parere favorevole al rigetto del ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti sia per il riconoscimento della protezione internazionale sia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Con comparsa di risposta depositata in data 07.10.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
All'udienza dell'11.04.2025, il Giudice designato provvedeva all'audizione del ricorrente, il quale, alla presenza di un mediatore, così dichiarava: “ADR Sono entrato in Italia con il decreto flussi ma l'azienda che mi aveva chiamato si è rifiutata di farmi il contratto. Lavoro da due anni con contratto a tempo determinato fino al 30.09.2025
a Lipari. Ho una casa in affitto a Barcellona.” All'esito dell'audizione, su richiesta di parte ricorrente, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio, concedendo un termine di due giorni per produrre documentazione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto
4 delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
5 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non
6 adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare,
7 desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_2
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n.
130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione,
8 occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e
9 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione
10 del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma
1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione successiva alla novella di cui
11 D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al
Questore in data posteriore alla sua entrata in vigore.
Come già affrontato in precedenza, occorre sul punto ribadire come con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma
1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della Commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità
(vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L.
130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co.
6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
12 dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante abbia dato prova di aver intrapreso un percorso di integrazione sul territorio.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince come egli abbia svolto, dapprima, attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e pieno, dal
09.05.2023 al 30.08.2023, come operaio presso l'impresa “DONPIRICUDDU
S.R.L.S.” con sede in Vulcano/Lipari (ME); successivamente ha svolto attività lavorativa, con contratto a tempo determinato e pieno, inizialmente dal 07.05.2024 al
31.05.2024, prorogato, poi, per due volte fino al 31.03.2025, come operaio presso l'impresa “MEA S.R.L.” con sede in Lipari (ME). La medesima impresa ha, in seguito, stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.03.2025, inizialmente fino al 31.05.2025, e prorogato, poi, fino al 30.09.2025, con modifica dell'orario da part time a full time, e, da ultimo, fino al 31.10.2025.
Dalle recenti buste paga depositate si evince una retribuzione adeguata a garantirgli una certa autonomia, poiché, nel periodo aprile-luglio 2025, ha percepito uno stipendio netto di 1.200,00 euro.
Il ricorrente ha, inoltre, conseguito il certificato di competenza in lingua italiana di livello A2.
Si può, dunque, affermare che egli stia compiendo un adeguato percorso di inserimento nella realtà locale che lo ospita, il quale, verosimilmente, potrà trovare ulteriore sviluppo.
Al contrario, nell'eventualità di rientro in Marocco, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio lavorativo e vanificando gli sforzi fino adesso compiuti per la sua inclusione e per la costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano.
13 Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2347/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di Messina in data
04.05.2024 e notificato in data 27.05.2024 nei confronti del ricorrente.
b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a , nato il Parte_1
22.04.1984 a UB El SO (Marocco), il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina,
Il Presidente
Dott. Corrado Bonanzinga
14 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
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