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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di VI, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SE NT E NZ A nella causa iscritta al n. 5987/2023 RG, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 16, c.f.: rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Andrea Bettini del Foro di C.F._1
VI, con studio a VI, Contra' Santa Barbara n. 27, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nata a [...] il [...], residente a [...]
Adenauer n. 98, c.f. rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Roberta C.F._2
Ruggeri del Foro di VI, con studio a VI, Stradella San Giacomo n. 29, giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VI
1 Conclusioni delle parti
Conclusioni della parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VI, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così giudicare:
> nel merito:
1) - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...] ai Persona_1
due genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale sarà residente;
2) - disporsi che il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore con le seguenti Per_1
modalità:
- nel giorno di giovedì, dalle ore 9,00 con pernottamento del figlio presso il padre fino alle ore 9,00 del giorno successivo, o in subordine, dalle ore 9,00 fino alle ore 21,00; nel fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento del figlio presso il padre, dalle ore 09,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore
9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno della Festa del papà (19 Marzo) dalle ore 9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno del compleanno del figlio (27 Febbraio) o della vigilia del compleanno del figlio, dalle ore
9,00 alle ore 21,00, ad anni alterni;
- nel giorno del compleanno del padre (12 Ottobre) o della vigilia del compleanno del padre, dalle ore
9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno di Natale, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 oppure dalle ore 15,00 alle ore 21,00, ad anni alterni;
- per più giorni consecutivi, con pernottamento del figlio presso il padre, durante il periodo delle festività natalizie, dalle ore 9,00 del 26 Dicembre fino alle ore 19,00 del 31 Dicembre, o dalle ore 18,00 del 31 Dicembre fino alle ore 21,00 del 6 Gennaio, ad anni alterni;
in estremo subordine, e soltanto per le festività natalizie del corrente anno 2025, nel giorno del 31 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 21,00, oppure nel successivo giorno Primo Gennaio dalle ore 9,00 alle ore 21,00, nonché nel giorno 06.01.26 dalle ore 9,00 alle ore 21,00, o nel giorno la vigilia dell'Epifania dalle ore 9,00 alle ore 21,00, secondo accordi che dovranno previamente intervenire tra i genitori entro il giorno 15 Dicembre;
- per più giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con pernottamento del figlio presso il padre, dalle ore 9,00 del Venerdì Santo fino alle ore 21,00 della Domenica di Pasqua, o dalle ore 9,00 del 2 Lunedì dell'Angelo fino alle ore 21,00 del mercoledì successivo, ad anni alterni;
- per 15 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, con pernottamento del figlio presso il padre, nel periodo delle ferie estive, eventualmente frazionati in due periodi, nei mesi da Giugno a Settembre, da comunicarsi da parte del padre alla madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
3) - disporsi l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere, in via alternata tra loro, a prelevare
e accompagnare a proprie spese il figlio minore in occasione dei giorni di visita presso l'altro Per_1
genitore, negli orari che saranno stabiliti;
4) - disporsi che il padre possa comunicare con il figlio minore mediante videochiamate della Per_1
durata di almeno 15 minuti a mezzo applicazione 'whatsapp' chiamando il numero dell'utenza cellulare in uso alla madre, tra le ore 18,00 e le ore 19,00 di tutti i giorni, inclusi i periodi delle festività natalizie e pasquali e durante le ferie estive, anche laddove il minore si trovasse presso la madre;
5) - stabilirsi l'obbligo a carico della madre di comunicare al padre con frequenza quotidiana, entro le ore 16,00, le condizioni di salute del figlio minore, e di informare il padre con preavviso di almeno tre giorni circa il luogo, data ed orario di eventuali visite mediche fissate per il figlio, così che il padre possa ivi presenziare;
6) - disporsi che in caso di malattia del figlio minore il padre possa averlo con sé per un numero di giorni pari a quello dei giorni di malattia, nel giorno di lunedì della settimana seguente o, in caso di più giorni di malattia, nei giorni di lunedì successivi, con orario dalle ore 09,00 alle 21,00;
7) - stabilirsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 250,00 a decorrere dalla Persona_1
mensilità di Maggio 2024 (come richiesto con il ricorso urgente datato 30.04.24), o in via subordinata, da Giugno 2024, o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT F.o.i. dal mese di decorrenza che sarà indicato dall'Ill.mo Tribunale adito;
8) - stabilirsi l'obbligo per il padre di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese di carattere straordinario per il figlio minore, secondo le statuizioni di cui all'Allegato E) del vigente Protocollo adottato dal Tribunale di VI;
9) - disporsi che l'assegno unico per il figlio sia percepito separatamente dai genitori Persona_1
e suddiviso tra loro per la metà ciascuno;
3 10) - autorizzarsi il padre a procedere, anche in mancanza del consenso della Parte_1
madre, alla somministrazione al figlio minore , nato a [...] il [...], dei Persona_1
prossimi richiami dei vaccini obbligatori di legge (contro poliomielite, difterite, tetano, pertosse, haemophilus influentiae di tipo B e epatite B, nonché contro morbillo, rosolia, parotite e varicella) ed altresì dei vaccini non obbligatori raccomandati contro pneumococco, meningococco B e meningococco ACWY, di cui alle vigenti norme in materia, nei modi e tempi definiti nel Calendario vaccinale nazionale recepito dalla Regione del Veneto, ed in ogni caso secondo le indicazioni dei medici preposti, anche a sensi dell'art. 3 co.
2-5 della L. 219/17, a tutela della salute e nell'interesse superiore del figlio minore;
11) - autorizzarsi il padre a procedere, anche in caso di eventuale dissenso della Parte_1
madre, all'iscrizione alla scuola dell'infanzia del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
27.02.2023, presso scuola comunale o statale in VI, o in subordine paritaria, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2025/2026 e così negli anni successivi;
12) - rigettarsi tutte le domande della convenuta in quanto infondate Controparte_1
in fatto e in diritto;
13)- autorizzarsi il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio di ciascun genitore e del figlio minore;
Persona_1
14)- adottarsi ogni altro opportuno provvedimento a tutela del figlio minore, stabilendosi congrua sanzione pecuniaria a carico del genitore che sarà inadempiente alle emanande statuizioni giudiziali;
15) - con rifusione di spese e compensi di lite”.
In via istruttoria: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 18.01.2025
Conclusioni della parte resistente
“1) DA , nato il [...] ad [...] i genitori, con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre Controparte_1 [...]
di avere con sé il figlio: Parte_1
- il giovedì e il sabato dalle ore 10 alle ore 18;
- il giorno di Natale dalle ore 16 alle 20,30;
- il giorno di Capodanno (1 gennaio) dalle ore 10 alle ore 18;
4 - il giorno dell'Epifania dalle ore 10 alle ore 18;
- la giornata del 19 marzo dalle ore 10 alle ore 18;
- alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 18.
Il padre sia autorizzato a mettersi in contatto con il figlio attraverso videochiamata al lunedì e il mercoledì tra le 18 e le 19.
2) Sia obbligato il signor a versare alla signora , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del comune figlio , un assegno mensile pari ad euro 750 Per_1
rivalutabili annualmente a far data dal gennaio 2024 (l'indice di rivalutazione al mese presente sarà disponibile a marzo), da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora noto alle parti, entro il giorno 5 di ogni mese;
e a sostenere o rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse del figlio minore, secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) Sia stabilito che l'assegno unico spettante per spetti integralmente alla signora Per_1 [...]
; Controparte_1
4) Sia condannato il signor a rifondere all'RI le spese del giudizio, comprese quelle Per_1
relative ai subprocedimenti che lo hanno visto soccombente e di cui alle note spese che a tal fine si dimetteranno”.
In via istruttoria: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 18.03.2025
Conclusioni del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositato in data
1.12.2023, esponeva: che dalla relazione sentimentale con la sig.ra Parte_1 [...]
era nato a [...], in data [...], il figlio;
che la Controparte_1 Per_1
convivenza tra le parti, iniziata nell'anno 2021, si era interrotta bruscamente il giorno 14.10.2023 per decisione unilaterale della compagna che, proprietaria dell'immobile costituente la casa familiare, lo aveva invitato immotivatamente a lasciare l'abitazione, ove la coppia aveva sino a quel momento vissuto, unitamente a e alla minore , figlia della resistente, nata da una pregressa Per_1 Persona_2
5 relazione;
che dalla data dell'allontanamento imposto dalla sig.ra egli non aveva più CP_1
potuto vedere il figlio se non in tre occasioni, a causa delle determinazioni illegittime della Per_1
madre che, in aperta e grave violazione del diritto alla bigenitorialità, negava gli incontri padre-figlio nonché i contatti telefonici anche con i nonni paterni e non lo informava sulle condizioni di salute del neonato;
tanto premesso, formulando istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. al fine di ottenere l'immediata adozione dei provvedimenti nell'interesse del minore, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna e con diritto di visita del padre per tre giorni alla settimana (lunedì, giovedì e sabato), dalle ore 9,00 alle ore 21,00, oltre che durante le vacanze e le festività secondo un calendario prestabilito, prevedendosi, a partire dal compimento del secondo anno di età del bimbo, che questi potesse pernottare presso di sé nel fine settimana, a weekend alternati, e nei giorni infrasettimanali di sua competenza. Sul fronte economico, il ricorrente proponeva di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore , un assegno mensile di euro 400,00 e di concorrere, Per_1
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il medesimo, nel rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di VI.
Il Giudice relatore fissava l'udienza dell'11.01.2024 per la sola discussione sull'istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., assegnando termine alla resistente per il deposito di una memoria difensiva.
Nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1
operata in ricorso, assumendo di aver coabitato con l'ex compagno solo per pochi mesi (dalla nascita di nel marzo 2023 sino ai primi di ottobre dello stesso anno), durante i quali il padre – che aveva Per_1
fatto mancare il suo apporto persino la notte del parto – aveva manifestato scarsa responsabilità genitoriale nei confronti del minore e, a causa dello stile di vita del sig. ella aveva deciso Per_1
di porre fine alla relazione. Deduceva che, nel corso della convivenza, il ricorrente frequentava il figlio esclusivamente nella giornata del sabato, preferendo intrattenere “serate alcoliche” con gli amici dopo aver terminato il lavoro che lo impegnava su più fronti, essendo socio occulto, e non mero dipendente, dell'azienda di famiglia (la società Colombara s.r.l.), Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato della società NI s.r.l. ed, infine, calciatore professionista, impegnato in tre allenamenti alla settimana e nella partita della domenica. Sulla base di tali allegazioni, la resistente, nulla opponendo all'affido condiviso di ai due genitori, chiedeva di stabilirsi che il padre potesse Per_1
6 incontrare il figlio il giovedì e il sabato, dalle ore 10,00 sino alle ore 17,00 e che, stante le proprie difficoltà economiche essendo disoccupata, fosse posto a carico del l'obbligo di Per_1
corrispondere un assegno mensile di euro 1.000,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese di natura straordinaria.
Con provvedimento reso il 30.01.2024 venivano adottate le statuizioni urgenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, contemplanti l'affido condiviso del figlio, il diritto di visita del padre in un giorno infrasettimanale nonché ogni sabato senza pernotto (anche durante le vacanze/festività),
l'obbligo del padre di versare un assegno mensile di euro 750,00 a titolo di mantenimento ordinario del minore e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
VI.
In data 2.05.2024 il ricorrente depositava una ulteriore istanza urgente con la quale lamentava la mancata somministrazione dei vaccini, sia obbligatori che facoltativi, al figlio minore, che chiedeva di autorizzare senza il consenso della madre, nonché l'esigenza di diminuire il contributo economico posto a suo carico in conseguenza del dedotto mutamento in peius delle sue condizioni reddituali.
La discussione sulle predette istanze veniva differita alla prima udienza di merito ex art. 473 bis 21
c.p.c. già fissata al giorno 6.06.2024, con assegnazione di un termine alla resistente per replicare, in forma scritta, alle richieste avversarie.
Alla predetta udienza, il Giudice relatore formulava una proposta conciliativa (previsione di “un ampliamento del diritto di visita del padre rispetto a quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori, da attuarsi in via graduale sino a prevedere pernottamenti in giorno infrasettimanale e a weekend alterni, con obbligo del padre di versare in favore del figlio un assegno di mantenimento in misura non inferiore a quanto disposto con i provvedimenti provvisori, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo”) che parte resistente dichiarava di accettare, mentre il ricorrente la rifiutava, insistendo nella richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria.
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti, integrati da previsioni specifiche con riferimento ai contatti tra padre e figlio tramite videochiamate, venivano disposti accertamenti sulla posizione economico-reddituale del sig.
a mezzo della Guardia di Finanza che depositata la propria relazione in data 30.09.2024. Per_1
7 All'udienza del 22.10.2024, il ricorrente, reiterando la richiesta di ampliamento del diritto di visita, insisteva nelle proprie istanze istruttorie (prove orali e c.t.u. psicopedagogica), mentre controparte chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, che fossero ammessi i mezzi istruttori articolati in atti.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la differiva all'udienza del 18.03.2025 per la sua rimessione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Nelle more della celebrazione di detta udienza, con ulteriore ricorso in via urgente, depositato in data
19.11.2024, introduceva un subprocedimento ancora una volta diretto ad Parte_1
ottenere l'introduzione di pernottamenti presso la casa paterna e a garantire gli incontri padre-figlio durante le vacanze/festività.
Instaurato il contraddittorio con il deposito di una memoria difensiva autorizzata della resistente, il
Giudice relatore, in parziale accoglimento dell'istanza di variazione del calendario di visite, disciplinava i turni di responsabilità genitoriale durante le vacanze natalizie e pasquali, rimettendo ogni ulteriore valutazione alla decisione collegiale.
All'udienza “cartolare” del 18.03.2025, preceduta dal deposito delle note di precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa era assunta in decisione con trasmissione degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza, giusto provvedimento del 20.03.2025.
***
Anzitutto ritiene il Collegio che, in adesione ai provvedimenti temporanei ed urgenti su cui anche le parti concordano, debba essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
secondo la regola ordinaria dell'affido condiviso (art. 337 ter II comma c.c.), con collocamento prevalente presso la casa materna, rilevandosi in proposito che, sebbene il rapporto tra Parte_1
e sia caratterizzato da tensioni ed episodi anche di forte
[...] Controparte_1
contrasto, non appaiono sussistere carenze nelle competenze genitoriali tali da giustificare una pronuncia di affido esclusivo all'uno o all'altro genitore. Invero, per pacifica giurisprudenza, l'esistenza di una situazione di conflittualità tra i genitori non costituisce, di norma, un ostacolo insuperabile all'applicazione dell'affidamento condiviso, dovendosi tradurre in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, quindi, tali da pregiudicare il loro
8 interesse: ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie, in cui, pur ravvisandosi taluni elementi di criticità a carico di entrambe le parti per aver dimostrato, in pendenza del procedimento, scarsa disponibilità a venirsi incontro al fine di appianare le loro divergenze dopo il fallimento della relazione, non sono emerse situazioni specifiche da cui possa desumersi che l'affidamento condiviso sia fonte di pregiudizio per , come del resto confermato dalle convergenti domande proposte dalle parti Per_1
medesime, ciascuna delle quali, nella sostanza, non mette in totale discussione le capacità genitoriali altrui, se non in modo strumentale al conflitto in essere, legato principalmente al diritto di visita paterno e agli aspetti di natura economica.
Del tutto superflua si appalesa, pertanto, sia la richiesta di ctu psicologica avanzata dal padre, in via meramente esplorativa, ai fini dell'accertamento di non meglio specificate ripercussioni sull'idoneità genitoriale che potrebbero derivare alla resistente in conseguenza dall'assunzione di ansiolitici per la claustrofobia, sia la richiesta della madre di sottoporre il ricorrente ad analisi tossicologiche per asserito abuso di alcol ed assunzione di sostanze stupefacenti, avanzata nella medesima udienza in cui la sig.ra aveva poco prima dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudice relatore sulla base dei provvedimenti provvisori e che, pertanto, costituisce una sua chiara reazione al rifiuto del di conciliare la controversia nei termini suggeriti dal Relatore, Per_1
motivato da ragioni squisitamente economiche.
Come si è appena evidenziato, uno dei punti di maggior contrasto tra le parti attiene alle modalità di frequentazione del figlio minore e, in particolare, alla possibilità o meno che il bimbo possa Per_1
pernottare presso la casa del padre.
Tale questione dev'essere risolta tenendo a mente che, per principio fatto proprio anche in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, “nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.,
è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in
9 applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 21.01.2025 n. 1486, conforme a Cass.Civ.Sez.I n. 9442/2024).
Nel caso di specie , pur riconoscendo l'interesse preminente del figlio minore Parte_1
(di anni due) a rimanere collocato in via prevalente presso la madre, chiede che il suo diritto di Per_1
visita sia riconosciuto in forma più ampia rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori (un giorno infrasettimanale e ogni sabato, dalle ore 10,00 alle ore 18,00), prevedendosi che il figlio possa stare presso di sé nel fine settimana, a settimane alternate, per l'intero weekend (dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21 della domenica) e la settimana successiva l'intera giornata del sabato (sempre dalle ore 9,00 alle ore 21,00), con pernottamento anche nel giorno infrasettimanale di sua competenza
(il giovedì).
Nelle sue conclusioni finali, invece, la resistente insiste per un limitato diritto di visita paterno con esclusione del pernottamento.
Ebbene, preme subito evidenziare che, all'epoca dei provvedimenti provvisori, il minore aveva Per_1
appena undici mesi e, in un contesto caratterizzato dall'elevata conflittualità tra le parti con accuse reciproche, sussisteva l'esigenza di adottare una certa cautela nel regolamentare le modalità di affidamento riguardanti un minore in tenerissima età, non avendosi un quadro completo e preciso della situazione familiare.
Ciò chiarito, rileva il Collegio che, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi ostativi che possano giustificare la reiezione della domanda del ricorrente di ampliamento del suo diritto di visita, secondo un calendario che gli consenta di coltivare rapporti significativi con il proprio figlio.
Va osservato, infatti, che l'opposizione della madre alle richieste paterne appare incentrarsi su un criterio meramente “astratto” (l'età del minore), del tutto sganciato dall'allegazione di circostanze concrete, relative all'atteggiarsi dei rapporti di ciascun genitore con il minore o ad esigenze specifiche di quest'ultimo, tali da far ritenere che le attuali modalità di frequentazione padre-figlio, che non contemplano nemmeno un giorno di pernottamento presso la casa paterna, siano quelle più rispondenti all'interesse preminente del minore.
In linea generale, proprio con riguardo al pernottamento dei minori in tenera età presso il padre, gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza ed il minore percepisce maggiormente come propria l'abitazione
10 paterna. E' stato pure dimostrato che vi è una maggiore propensione alla doppia residenza nei più giovani rispetto agli adolescenti, che sono maggiormente proiettati verso i loro interessi sociali e possono percepire più dei bambini le “scomodità” derivanti dall'avere più case.
Nella fattispecie concreta, da oltre anno il minore frequenta con regolarità il sig. Per_1 Per_1
presso l'attuale abitazione del padre, in conformità ai provvedimenti provvisori e, in tale arco temporale, alcuna situazione di pregiudizio per il minore si è mai verificata, difettando specifiche prospettazione in tal senso da parte della sig.ra che pure si era detta favorevole CP_1
all'introduzione dei pernottamenti a partire dal secondo anno di età del bimbo, ovvero da febbraio
2025 (cfr. verbale d'udienza del 6.06.2024).
Il ricorrente ha espressamente manifestato l'interesse di occuparsi, direttamente e a tempo pieno, del figlio, tenendolo presso di sé anche la notte, a weekend alternati, nonché, tenuto conto dei suoi impegni di lavoro, il giovedì di ogni settimana. Egli pacificamente dispone di una abitazione idonea ad accogliere il figlio e gode di una rete familiare di supporto, costituita dai genitori.
Alla luce di questi dati, va pertanto disposto che possa vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore : Per_1
- il giovedì di ogni settimana, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 9,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9,00 del giorno successivo;
-a settimane alternate, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 09,00 del sabato e riaccompagnamento alle ore 20,30 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con prelievo/riaccompagnamento a cura del padre esercitante il diritto di visita.
Quanto alle vacanze/festività, rispetto alle quali s'impone una certa gradualità nell'introdurre lunghi periodi di separazione dalla madre (che per SA è certamente la figura genitoriale di riferimento), si ritiene che il diritto di visita del padre possa esercitato secondo il seguente calendario:
-nel periodo estivo: quindici giorni da frazionarsi in tre periodi (giugno, luglio, agosto), con possibilità di pernotto per cinque giorni consecutivi di ogni mese;
a partire dal terzo anno di età del bambino, quindici giorni non consecutivi e, a partire dal sesto anno di età del bambino, quindici giorni anche consecutivi, da individuarsi, di comune accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
11 - durante le festività natalizie: sette giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra Per_1
il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro;
- durante le festività pasquali: tre giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- il giorno della festa del papà o del compleanno del papà, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, anche se ricadente nei giorni di competenza materna (e viceversa, spettando alla madre di stare con il figlio il giorno del compleanno o della festa della mamma, anche se ricadente nei giorni di competenza del padre);
-il giorno del compleanno del figlio, dalle ore 9,00 alle 18,00, ad anni alterni.
A fronte dei contrasti insorti tra le parti circa i giorni di “recupero” delle visite paterne nei casi di malattia del figlio, va disposto che il sig. possa tenere presso di sé il figlio, dalle ore 9,00 Per_1
alle ore 20,30, per un numero corrispondente a quello dei giorni di malattia secondo un calendario individuato di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, come già previsto nei provvedimenti provvisori, sarà facoltà del padre di contattare il proprio figlio mediante videochiamate che potranno essere effettuate il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria tra le ore 18,00 e le ore 19,00: la richiesta di disciplinare i tempi delle videochiamate, con l'imposizione di una durata minima, è senz'altro inaccoglibile, dovendosi piuttosto prevedere che la sig.ra – che, almeno in occasione della videochiamata di cui al doc. 34 fascicolo CP_1
attoreo, non ha adeguatamente supportato il piccolo, incapace, per la sua tenera età, di colloquiare in autonomia con il padre – favorisca una concreta ed efficace interazione tra padre e figlio minore nel corso delle videochiamate.
Del tutto inaccoglibile è anche la pretesa del ricorrente di ricevere dalla madre comunicazioni quotidiane sulle condizioni di salute del minore. Va, invece, disposto che, in caso di malattia del figlio, la resistente provveda, nel più breve tempo possibile, ad informare il padre per ogni problema o malessere che dovesse insorgere nel bambino, nonché a comunicargli tempestivamente data ed orario di eventuali visite mediche specialistiche fissate nell'interesse del figlio, così che il sig. Per_1
possa presenziarvi.
Nulla va disposto sulla questione delle future somministrazioni vaccinali (obbligatorie e facoltative) e dei relativi richiami, non emergendo alcuna situazione di attuale contrasto tra le parti neppure con
12 riguardo alle vaccinazioni facoltative, a cui la madre non si è opposta come già rilevato dal Giudice relatore con ordinanza del 15.06.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, ha svolto due ulteriori domande che Parte_1
vanno dichiarate entrambe inammissibili.
La prima domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione “a procedere, anche in caso di eventuale dissenso della madre, all'iscrizione alla scuola dell'infanzia del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
27.02.2023, presso scuola comunale o statale in VI, o in subordine paritaria, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2025/2026 e così negli anni successivi”, va dichiarata inammissibile per la sua evidente genericità, essendo stata svolta senza alcuna descrizione, seppur minima, dei termini del contrasto da dirimere tra i genitori (neppure provato) e in assenza di indicazioni sulla scuola a cui il intenderebbe iscrivere il figlio, trovando il dissenso della madre. Per_1
La seconda domanda, relativa al rilascio del passaporto del minore, è altrettanto inammissibile, in quanto rientrante nella competenza del Giudice Tutelare in caso di diniego di consenso dell'altra parte.
Resta da definire l'aspetto economico, relativo al “quantum” dell'assegno di mantenimento per il figlio minore , sul quale permane il contrasto tra le parti, in quanto, mentre il ricorrente chiede che il Per_1
contributo economico, da porsi a suo carico, sia contenuto nei limiti di appena 250,00 euro mensili,
[...]
, prestando adesione ai provvedimenti provvisori, chiede invece che Controparte_1
il sig. sia gravato da un assegno mensile di euro 750,00 (elevato ad euro 850,00 in caso di Per_1
suddivisione tra le parti dell'assegno unico universale) e che concorra, nella misura del 50% , al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore.
Andando ad esaminare la situazione economico-reddituale delle parti, si sottolinea prima di tutto che, in presenza di figli minori, ciascuna parte è tenuta a fornire tutte le informazioni e i dati documentali volti a consentire al Tribunale, al di là di quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali, la ricostruzione della situazione economica globale del soggetto: trattasi di un onere che, oggi, con la “Riforma Cartabia”, risulta sanzionabile anche ai sensi degli artt. 473 bis 12 e 473 bis 18 c.p.c. in presenza di produzioni documentali inesatte o incomplete.
Nel presente giudizio va subito messa in evidenza la condotta processuale poco trasparente di
, il quale, attraverso la produzione di documentazione in parte incompleta ed in Parte_1
parte volta a dimostrare, in maniera assai poco credibile per le ragioni che si diranno appresso, un
13 deterioramento delle proprie condizioni economiche che si sarebbe verificato subito dopo l'instaurazione del giudizio, non ha consentito al Collegio di compiere una piena valutazione delle sue reali risorse patrimoniali e reddituali, chiaramente occultate.
Dai dati che si ricavano dalla documentazione allegata dalle parti, integrati con quelli acquisiti a mezzo della Guardia di Finanza di VI (relazione prot. 0380738/2024 del 27.09.2024), emerge che il ricorrente presta attività lavorativa all'interno della Colombara s.r.l., società di Camisano Vicentino, avente quale attività prevalente l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali
(doc. 11 fascicolo resistente), il cui fatturato nel 2022 è stato pari ad oltre 5 milioni di euro (doc. 19 fascicolo resistente). In detta società egli figura come lavoratore dipendente a tempo indeterminato, assunto dall'1.08.2016 con mansioni di elettricista e, in forza di tale lavoro, ha dichiarato un reddito netto di euro 28.317,00 nell'anno 2020, di euro 28.963,00 nel 2021, di euro 32.284,00 nel 2022, di euro 33.787,88 nel 2023. Il 49,5% delle quote della Colombara s.r.l. appartengono a NI s.r.l., società con capitale di euro 100.000,00 operante nel settore immobiliare, di cui socio unico è il padre di , mentre quest'ultimo ricopre, con decorrenza dal 30.06.2022, le cariche di Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, con un compenso dichiarato per l'anno 2023 di euro 2.656,50. La NI è intestataria di vari immobili, di cui uno in
Toscana ed altri nella provincia di VI (doc.ti 20 e 21 fascicolo resistente), tra cui una villa in
Longare del valore di euro 410.000,00, per il cui acquisto il ricorrente ha sottoscritto nell'aprile 2023, anche a nome proprio, il relativo contratto preliminare di compravendita, versando all'agenzia mediatrice, tramite denaro personale, l'importo di euro 6.100,00 (doc. 6 fascicolo resistente).
I redditi principali del ricorrente sono integrati dall'ulteriore introito derivante dall'attività secondaria prestata in ambito sportivo, risultando che il abbia militato per anni in società calcistiche Per_1
(nel 2023 presso la Union Torri ASD con cui ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto a seguito di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., con cui è stato convenuto un compenso lordo di euro 4.000,00) e continui a svolgere attività calcistica a livello agonistico
(dall'estate 2024 è legato alla società , inserito in una squadra calcistica Controparte_2
di prima categoria C che, per sua stessa ammissione, lo tiene costantemente impegnato con prestazioni sportive certamente non inquadrabili in un'attività di mero volontariato, non retribuita).
14 Il non risulta formalmente intestatario di possidenze immobiliari, ma da solo conduce in Per_1
affitto un immobile con canone di euro 1.300,00 mensili, agevolmente reperito in prossimità dell'emissione dei provvedimenti provvisori in forza di contratto di locazione stipulato con la stessa società di cui è amministratore delegato e che ha provveduto ad allegare alla sua istanza urgente per la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito nell'interesse del figlio, non accolta dal Giudice relatore proprio a fronte di tale scelta abitativa del ricorrente, comprovante la sua notevole capacità di spesa.
Egli dispone di un'autovettura Mercedes-Benz GLA concessa in uso gratuito dalla Colombara s.r.l., sia per motivi di servizio che per motivi personali, con l'inserimento di un “fringe benefit” in busta paga
(doc. 14 fascicolo ricorrente).
E' titolare di due conti correnti, accesi rispettivamente presso Banca del Veneto Centrale e Banco BPM
(doc. 15 fascicolo ricorrente) e di un Dossier Titoli con saldo di euro 16.413,78 al 31.12.2022 (doc. 16 fascicolo ricorrente), oltre che di una carta prepagata presso Banca del Veneto Centrale, che era in uso esclusivo alla resistente e su cui il sig. effettuava ricariche periodiche (doc. 17 Per_1
fascicolo ricorrente). E' anche beneficiario di un fondo pensione con decorrenza dall'anno 2013 (v. relazione Guardia di Finanza).
Rileva il Collegio che l'intera condotta processuale di è stata improntata ad Parte_1
evidenti tentativi di celare le proprie effettive capacità economico-reddituali, come può agevolmente desumersi:
-dai saldi dei due conti correnti intestati al ricorrente (di cui non sono stati prodotti gli estratti conto relativi agli anni 2023 e 2024) che appaiono del tutto incongrui e sintomatici di un occultamento dei suoi redditi, essendo stato accertato, a mezzo delle indagini tributarie, che il conto BPM reca un saldo Cont di appena 85,15 euro alla data del 9.09.2024, mentre il conto reca un saldo di soli 3.323,65 euro all'1.12.2023;
-dall'omessa allegazione della documentazione relativa al fondo pensione “BBC Risparmio &
Previdenza SGRpA, acceso ancora in data 30.04.2013 ed evidentemente riscattato, registrandosi un saldo zero alla data del 22.08.2024;
-dai costi abitativi di cui si è gravato il ricorrente, il quale, appena tre giorni prima dell'udienza dell'11.01.2024 deputata all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ha reperito un
15 immobile con canone di locazione di euro 1.300,00 mensili e lo ha arredato rivolgendosi ad un noto negozio di arredamento e design, al quale ha versato un acconto di euro 8.000,00 (doc.ti 10 e 13 fascicolo attoreo): elementi questi certamente rivelatori di una capacità di spesa rilevante del non compatibile con la situazione economica che egli vorrebbe far apparire;
Per_1
-dalla circostanza che le lamentate riduzioni di reddito vengono tutte ricondotte ad eventi ricadenti nel medesimo contesto temporale: la stipulazione del contratto di locazione avvenuta l'8.01.2024
(doc. 10); la comunicazione inoltrata dalla Colombara s.r.l., a mezzo di lettera del 12.01.2024, avente ad oggetto la cessazione del premio mensile di euro 500,00 sino a quel momento corrisposto (doc.
14); la riduzione del compenso quale amministratore di NI srl, le cui fatture, sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024, sono state emesse a gennaio 2024 (doc.ti 16 e 17) in forza di una delibera dell'assemblea dei soci del 28.07.2023, non dimessa in atti;
la lettera del 15.01.2024 di rideterminazione del compenso corrisposto dalla (doc. 18). Parte_2
Ulteriori elementi di valutazione circa le potenzialità reddituali del possono essere tratti Per_1
dalle stesse allegazioni difensive del ricorrente e, in particolare, da quelle contenute nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., ove è lo stesso a precisare e documentare (doc. 17) di Parte_1
aver corrisposto alla sig.ra “oltre € 10.580,00 per acquisti quotidiani di beni vari, CP_1
voluttuari e non, nel periodo da Ottobre 2022 a Ottobre 2023, pari mediamente a quasi € 900,00 al mese” (pag. 4 memoria 17.05.2024).
Tutto ciò considerato, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento del figlio , da porsi a carico del padre, debba essere determinato in euro 750,00 Per_1
mensili (con successiva rivalutazione annuale Istat) così come statuito in sede di provvedimenti provvisori, a cui andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di VI.
La misura di detto contributo appare congrua tenendo conto delle condizioni economiche della sig.ra che, avendo lasciato il lavoro a pochi mesi dal parto (dalla documentazione fiscale in CP_1
atti emerge che la resistente ha dichiarato un reddito di euro 9.217,00 nel 2021 e di euro 8.728,00 nel
2022 – doc.ti 24 e 25), non ha ancora reperito una occupazione, con scelta che appare del tutto ingiustificata in ragione delle esigenze di accudimento del minore ancora in tenerissima età e collocato in via prevalente presso di sé.
16 Va, altresì, disposto che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre che, quale genitore collocatario del minore , provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo Per_1
(Cass. Civ. Sez. I ordinanza 22 febbraio 2025 n. 4672).
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi la residua parte a carico di in ragione della sua prevalente Parte_1
soccombenza, anche con riguardo alle istanze urgenti avanzate in corso di causa. In proposito va sottolineata la scelta del ricorrente di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore ancora in sede di prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. che, ove accettata, gli avrebbe consentito di ottenere il medesimo risultato raggiunto con la presente sentenza in punto di disciplina delle modalità di affidamento e che, invece, egli ha rifiutato per questioni economiche rispetto alle quali è risultato pienamente soccombente.
Il pagamento delle spese processuali, comprensive anche dei subprocedimenti cautelari, va disposto in favore della resistente e non dell'RI (dovendosi disporre, con separato provvedimento, la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per carenza Controparte_1
dei requisiti reddituali, come da ultimo segnalato anche dalla patrocinata) nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione per ciascuna fase dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunziando nella causa n. 5987/2023 R.G., viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
1) affida il figlio minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il figlio minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé:
- il giovedì di ogni settimana, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 9,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9,00 del giorno successivo;
17 -a settimane alternate, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 09,00 del sabato e riaccompagnamento alle ore 20,30 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con prelievo/riaccompagnamento a cura del padre;
-durante le vacanze estive: quindici giorni da frazionarsi in tre periodi (giugno, luglio, agosto), con possibilità di pernotto per cinque giorni consecutivi di ogni mese;
a partire dal terzo anno di età del bambino, quindici giorni non consecutivi e, a partire dal sesto anno di età del bambino, quindici giorni anche consecutivi, da individuarsi, di comune accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie: sette giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra Per_1
il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro;
- durante le festività pasquali: tre giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- il giorno della festa del papà o del compleanno del papà, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, anche se ricadente nei giorni di competenza materna e, viceversa, spettando alla madre di stare con il figlio il giorno del compleanno o della festa della mamma, anche se ricadente nei giorni di competenza del padre;
-il giorno del compleanno del figlio, dalle ore 9,00 alle 18,00, ad anni alterni;
3) dispone che, ove non sia possibile rispettare il calendario ordinario a causa dello stato di malattia del figlio, il sig. possa tenere presso di sé il figlio, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, per un Per_1
numero di giorni corrispondente a quello dei giorni di malattia secondo un calendario individuato di comune accordo tra i genitori;
4) dispone che il padre possa contattare il proprio figlio mediante videochiamate che sarà autorizzato ad effettuare il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria tra le ore 18,00 e le ore 19,00, con impegno della sig.ra a favorire una concreta ed efficace interazione tra padre e CP_1
figlio minore nel corso delle videochiamate;
5) dispone che, in caso di malattia del figlio, la madre provveda, nel più breve tempo possibile, ad informare il padre per ogni problema o malessere che dovesse insorgere nel bambino, nonché a comunicargli tempestivamente data ed orario di eventuali visite mediche specialistiche fissate nell'interesse del figlio, così che il sig. possa presenziarvi;
Per_1
6) fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio minore versando Parte_1 Per_1
18 alla sig.ra , a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro e non Controparte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, da regolarsi in ossequio al
Protocollo in uso presso il Tribunale di VI;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre, quale genitore collocatario del figlio minore;
Per_1
8) dichiara inammissibili e, per l'effetto, rigetta le domande di cui ai punti 10, 11, 13 della nota di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente;
9) dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore della resistente dei residui 2/3 delle spese del presente
[...]
procedimento, liquidate per intero, anche per i subprocedimenti cautelari, in € 10.860,00 per compensi ed euro 46,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in VI, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di VI, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SE NT E NZ A nella causa iscritta al n. 5987/2023 RG, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 16, c.f.: rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Andrea Bettini del Foro di C.F._1
VI, con studio a VI, Contra' Santa Barbara n. 27, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nata a [...] il [...], residente a [...]
Adenauer n. 98, c.f. rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Roberta C.F._2
Ruggeri del Foro di VI, con studio a VI, Stradella San Giacomo n. 29, giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VI
1 Conclusioni delle parti
Conclusioni della parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VI, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così giudicare:
> nel merito:
1) - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...] ai Persona_1
due genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale sarà residente;
2) - disporsi che il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore con le seguenti Per_1
modalità:
- nel giorno di giovedì, dalle ore 9,00 con pernottamento del figlio presso il padre fino alle ore 9,00 del giorno successivo, o in subordine, dalle ore 9,00 fino alle ore 21,00; nel fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento del figlio presso il padre, dalle ore 09,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore
9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno della Festa del papà (19 Marzo) dalle ore 9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno del compleanno del figlio (27 Febbraio) o della vigilia del compleanno del figlio, dalle ore
9,00 alle ore 21,00, ad anni alterni;
- nel giorno del compleanno del padre (12 Ottobre) o della vigilia del compleanno del padre, dalle ore
9,00 alle ore 21,00;
- nel giorno di Natale, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 oppure dalle ore 15,00 alle ore 21,00, ad anni alterni;
- per più giorni consecutivi, con pernottamento del figlio presso il padre, durante il periodo delle festività natalizie, dalle ore 9,00 del 26 Dicembre fino alle ore 19,00 del 31 Dicembre, o dalle ore 18,00 del 31 Dicembre fino alle ore 21,00 del 6 Gennaio, ad anni alterni;
in estremo subordine, e soltanto per le festività natalizie del corrente anno 2025, nel giorno del 31 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 21,00, oppure nel successivo giorno Primo Gennaio dalle ore 9,00 alle ore 21,00, nonché nel giorno 06.01.26 dalle ore 9,00 alle ore 21,00, o nel giorno la vigilia dell'Epifania dalle ore 9,00 alle ore 21,00, secondo accordi che dovranno previamente intervenire tra i genitori entro il giorno 15 Dicembre;
- per più giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con pernottamento del figlio presso il padre, dalle ore 9,00 del Venerdì Santo fino alle ore 21,00 della Domenica di Pasqua, o dalle ore 9,00 del 2 Lunedì dell'Angelo fino alle ore 21,00 del mercoledì successivo, ad anni alterni;
- per 15 giorni consecutivi, o anche non consecutivi, con pernottamento del figlio presso il padre, nel periodo delle ferie estive, eventualmente frazionati in due periodi, nei mesi da Giugno a Settembre, da comunicarsi da parte del padre alla madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
3) - disporsi l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere, in via alternata tra loro, a prelevare
e accompagnare a proprie spese il figlio minore in occasione dei giorni di visita presso l'altro Per_1
genitore, negli orari che saranno stabiliti;
4) - disporsi che il padre possa comunicare con il figlio minore mediante videochiamate della Per_1
durata di almeno 15 minuti a mezzo applicazione 'whatsapp' chiamando il numero dell'utenza cellulare in uso alla madre, tra le ore 18,00 e le ore 19,00 di tutti i giorni, inclusi i periodi delle festività natalizie e pasquali e durante le ferie estive, anche laddove il minore si trovasse presso la madre;
5) - stabilirsi l'obbligo a carico della madre di comunicare al padre con frequenza quotidiana, entro le ore 16,00, le condizioni di salute del figlio minore, e di informare il padre con preavviso di almeno tre giorni circa il luogo, data ed orario di eventuali visite mediche fissate per il figlio, così che il padre possa ivi presenziare;
6) - disporsi che in caso di malattia del figlio minore il padre possa averlo con sé per un numero di giorni pari a quello dei giorni di malattia, nel giorno di lunedì della settimana seguente o, in caso di più giorni di malattia, nei giorni di lunedì successivi, con orario dalle ore 09,00 alle 21,00;
7) - stabilirsi l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile di € 250,00 a decorrere dalla Persona_1
mensilità di Maggio 2024 (come richiesto con il ricorso urgente datato 30.04.24), o in via subordinata, da Giugno 2024, o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT F.o.i. dal mese di decorrenza che sarà indicato dall'Ill.mo Tribunale adito;
8) - stabilirsi l'obbligo per il padre di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese di carattere straordinario per il figlio minore, secondo le statuizioni di cui all'Allegato E) del vigente Protocollo adottato dal Tribunale di VI;
9) - disporsi che l'assegno unico per il figlio sia percepito separatamente dai genitori Persona_1
e suddiviso tra loro per la metà ciascuno;
3 10) - autorizzarsi il padre a procedere, anche in mancanza del consenso della Parte_1
madre, alla somministrazione al figlio minore , nato a [...] il [...], dei Persona_1
prossimi richiami dei vaccini obbligatori di legge (contro poliomielite, difterite, tetano, pertosse, haemophilus influentiae di tipo B e epatite B, nonché contro morbillo, rosolia, parotite e varicella) ed altresì dei vaccini non obbligatori raccomandati contro pneumococco, meningococco B e meningococco ACWY, di cui alle vigenti norme in materia, nei modi e tempi definiti nel Calendario vaccinale nazionale recepito dalla Regione del Veneto, ed in ogni caso secondo le indicazioni dei medici preposti, anche a sensi dell'art. 3 co.
2-5 della L. 219/17, a tutela della salute e nell'interesse superiore del figlio minore;
11) - autorizzarsi il padre a procedere, anche in caso di eventuale dissenso della Parte_1
madre, all'iscrizione alla scuola dell'infanzia del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
27.02.2023, presso scuola comunale o statale in VI, o in subordine paritaria, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2025/2026 e così negli anni successivi;
12) - rigettarsi tutte le domande della convenuta in quanto infondate Controparte_1
in fatto e in diritto;
13)- autorizzarsi il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio di ciascun genitore e del figlio minore;
Persona_1
14)- adottarsi ogni altro opportuno provvedimento a tutela del figlio minore, stabilendosi congrua sanzione pecuniaria a carico del genitore che sarà inadempiente alle emanande statuizioni giudiziali;
15) - con rifusione di spese e compensi di lite”.
In via istruttoria: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 18.01.2025
Conclusioni della parte resistente
“1) DA , nato il [...] ad [...] i genitori, con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre Controparte_1 [...]
di avere con sé il figlio: Parte_1
- il giovedì e il sabato dalle ore 10 alle ore 18;
- il giorno di Natale dalle ore 16 alle 20,30;
- il giorno di Capodanno (1 gennaio) dalle ore 10 alle ore 18;
4 - il giorno dell'Epifania dalle ore 10 alle ore 18;
- la giornata del 19 marzo dalle ore 10 alle ore 18;
- alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 18.
Il padre sia autorizzato a mettersi in contatto con il figlio attraverso videochiamata al lunedì e il mercoledì tra le 18 e le 19.
2) Sia obbligato il signor a versare alla signora , a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del comune figlio , un assegno mensile pari ad euro 750 Per_1
rivalutabili annualmente a far data dal gennaio 2024 (l'indice di rivalutazione al mese presente sarà disponibile a marzo), da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora noto alle parti, entro il giorno 5 di ogni mese;
e a sostenere o rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse del figlio minore, secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) Sia stabilito che l'assegno unico spettante per spetti integralmente alla signora Per_1 [...]
; Controparte_1
4) Sia condannato il signor a rifondere all'RI le spese del giudizio, comprese quelle Per_1
relative ai subprocedimenti che lo hanno visto soccombente e di cui alle note spese che a tal fine si dimetteranno”.
In via istruttoria: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 18.03.2025
Conclusioni del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositato in data
1.12.2023, esponeva: che dalla relazione sentimentale con la sig.ra Parte_1 [...]
era nato a [...], in data [...], il figlio;
che la Controparte_1 Per_1
convivenza tra le parti, iniziata nell'anno 2021, si era interrotta bruscamente il giorno 14.10.2023 per decisione unilaterale della compagna che, proprietaria dell'immobile costituente la casa familiare, lo aveva invitato immotivatamente a lasciare l'abitazione, ove la coppia aveva sino a quel momento vissuto, unitamente a e alla minore , figlia della resistente, nata da una pregressa Per_1 Persona_2
5 relazione;
che dalla data dell'allontanamento imposto dalla sig.ra egli non aveva più CP_1
potuto vedere il figlio se non in tre occasioni, a causa delle determinazioni illegittime della Per_1
madre che, in aperta e grave violazione del diritto alla bigenitorialità, negava gli incontri padre-figlio nonché i contatti telefonici anche con i nonni paterni e non lo informava sulle condizioni di salute del neonato;
tanto premesso, formulando istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. al fine di ottenere l'immediata adozione dei provvedimenti nell'interesse del minore, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna e con diritto di visita del padre per tre giorni alla settimana (lunedì, giovedì e sabato), dalle ore 9,00 alle ore 21,00, oltre che durante le vacanze e le festività secondo un calendario prestabilito, prevedendosi, a partire dal compimento del secondo anno di età del bimbo, che questi potesse pernottare presso di sé nel fine settimana, a weekend alternati, e nei giorni infrasettimanali di sua competenza. Sul fronte economico, il ricorrente proponeva di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore , un assegno mensile di euro 400,00 e di concorrere, Per_1
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il medesimo, nel rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di VI.
Il Giudice relatore fissava l'udienza dell'11.01.2024 per la sola discussione sull'istanza urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., assegnando termine alla resistente per il deposito di una memoria difensiva.
Nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1
operata in ricorso, assumendo di aver coabitato con l'ex compagno solo per pochi mesi (dalla nascita di nel marzo 2023 sino ai primi di ottobre dello stesso anno), durante i quali il padre – che aveva Per_1
fatto mancare il suo apporto persino la notte del parto – aveva manifestato scarsa responsabilità genitoriale nei confronti del minore e, a causa dello stile di vita del sig. ella aveva deciso Per_1
di porre fine alla relazione. Deduceva che, nel corso della convivenza, il ricorrente frequentava il figlio esclusivamente nella giornata del sabato, preferendo intrattenere “serate alcoliche” con gli amici dopo aver terminato il lavoro che lo impegnava su più fronti, essendo socio occulto, e non mero dipendente, dell'azienda di famiglia (la società Colombara s.r.l.), Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato della società NI s.r.l. ed, infine, calciatore professionista, impegnato in tre allenamenti alla settimana e nella partita della domenica. Sulla base di tali allegazioni, la resistente, nulla opponendo all'affido condiviso di ai due genitori, chiedeva di stabilirsi che il padre potesse Per_1
6 incontrare il figlio il giovedì e il sabato, dalle ore 10,00 sino alle ore 17,00 e che, stante le proprie difficoltà economiche essendo disoccupata, fosse posto a carico del l'obbligo di Per_1
corrispondere un assegno mensile di euro 1.000,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese di natura straordinaria.
Con provvedimento reso il 30.01.2024 venivano adottate le statuizioni urgenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, contemplanti l'affido condiviso del figlio, il diritto di visita del padre in un giorno infrasettimanale nonché ogni sabato senza pernotto (anche durante le vacanze/festività),
l'obbligo del padre di versare un assegno mensile di euro 750,00 a titolo di mantenimento ordinario del minore e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
VI.
In data 2.05.2024 il ricorrente depositava una ulteriore istanza urgente con la quale lamentava la mancata somministrazione dei vaccini, sia obbligatori che facoltativi, al figlio minore, che chiedeva di autorizzare senza il consenso della madre, nonché l'esigenza di diminuire il contributo economico posto a suo carico in conseguenza del dedotto mutamento in peius delle sue condizioni reddituali.
La discussione sulle predette istanze veniva differita alla prima udienza di merito ex art. 473 bis 21
c.p.c. già fissata al giorno 6.06.2024, con assegnazione di un termine alla resistente per replicare, in forma scritta, alle richieste avversarie.
Alla predetta udienza, il Giudice relatore formulava una proposta conciliativa (previsione di “un ampliamento del diritto di visita del padre rispetto a quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori, da attuarsi in via graduale sino a prevedere pernottamenti in giorno infrasettimanale e a weekend alterni, con obbligo del padre di versare in favore del figlio un assegno di mantenimento in misura non inferiore a quanto disposto con i provvedimenti provvisori, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo”) che parte resistente dichiarava di accettare, mentre il ricorrente la rifiutava, insistendo nella richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria.
A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti, integrati da previsioni specifiche con riferimento ai contatti tra padre e figlio tramite videochiamate, venivano disposti accertamenti sulla posizione economico-reddituale del sig.
a mezzo della Guardia di Finanza che depositata la propria relazione in data 30.09.2024. Per_1
7 All'udienza del 22.10.2024, il ricorrente, reiterando la richiesta di ampliamento del diritto di visita, insisteva nelle proprie istanze istruttorie (prove orali e c.t.u. psicopedagogica), mentre controparte chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, che fossero ammessi i mezzi istruttori articolati in atti.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la differiva all'udienza del 18.03.2025 per la sua rimessione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Nelle more della celebrazione di detta udienza, con ulteriore ricorso in via urgente, depositato in data
19.11.2024, introduceva un subprocedimento ancora una volta diretto ad Parte_1
ottenere l'introduzione di pernottamenti presso la casa paterna e a garantire gli incontri padre-figlio durante le vacanze/festività.
Instaurato il contraddittorio con il deposito di una memoria difensiva autorizzata della resistente, il
Giudice relatore, in parziale accoglimento dell'istanza di variazione del calendario di visite, disciplinava i turni di responsabilità genitoriale durante le vacanze natalizie e pasquali, rimettendo ogni ulteriore valutazione alla decisione collegiale.
All'udienza “cartolare” del 18.03.2025, preceduta dal deposito delle note di precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa era assunta in decisione con trasmissione degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza, giusto provvedimento del 20.03.2025.
***
Anzitutto ritiene il Collegio che, in adesione ai provvedimenti temporanei ed urgenti su cui anche le parti concordano, debba essere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
secondo la regola ordinaria dell'affido condiviso (art. 337 ter II comma c.c.), con collocamento prevalente presso la casa materna, rilevandosi in proposito che, sebbene il rapporto tra Parte_1
e sia caratterizzato da tensioni ed episodi anche di forte
[...] Controparte_1
contrasto, non appaiono sussistere carenze nelle competenze genitoriali tali da giustificare una pronuncia di affido esclusivo all'uno o all'altro genitore. Invero, per pacifica giurisprudenza, l'esistenza di una situazione di conflittualità tra i genitori non costituisce, di norma, un ostacolo insuperabile all'applicazione dell'affidamento condiviso, dovendosi tradurre in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, quindi, tali da pregiudicare il loro
8 interesse: ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie, in cui, pur ravvisandosi taluni elementi di criticità a carico di entrambe le parti per aver dimostrato, in pendenza del procedimento, scarsa disponibilità a venirsi incontro al fine di appianare le loro divergenze dopo il fallimento della relazione, non sono emerse situazioni specifiche da cui possa desumersi che l'affidamento condiviso sia fonte di pregiudizio per , come del resto confermato dalle convergenti domande proposte dalle parti Per_1
medesime, ciascuna delle quali, nella sostanza, non mette in totale discussione le capacità genitoriali altrui, se non in modo strumentale al conflitto in essere, legato principalmente al diritto di visita paterno e agli aspetti di natura economica.
Del tutto superflua si appalesa, pertanto, sia la richiesta di ctu psicologica avanzata dal padre, in via meramente esplorativa, ai fini dell'accertamento di non meglio specificate ripercussioni sull'idoneità genitoriale che potrebbero derivare alla resistente in conseguenza dall'assunzione di ansiolitici per la claustrofobia, sia la richiesta della madre di sottoporre il ricorrente ad analisi tossicologiche per asserito abuso di alcol ed assunzione di sostanze stupefacenti, avanzata nella medesima udienza in cui la sig.ra aveva poco prima dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudice relatore sulla base dei provvedimenti provvisori e che, pertanto, costituisce una sua chiara reazione al rifiuto del di conciliare la controversia nei termini suggeriti dal Relatore, Per_1
motivato da ragioni squisitamente economiche.
Come si è appena evidenziato, uno dei punti di maggior contrasto tra le parti attiene alle modalità di frequentazione del figlio minore e, in particolare, alla possibilità o meno che il bimbo possa Per_1
pernottare presso la casa del padre.
Tale questione dev'essere risolta tenendo a mente che, per principio fatto proprio anche in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, “nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.,
è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in
9 applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 21.01.2025 n. 1486, conforme a Cass.Civ.Sez.I n. 9442/2024).
Nel caso di specie , pur riconoscendo l'interesse preminente del figlio minore Parte_1
(di anni due) a rimanere collocato in via prevalente presso la madre, chiede che il suo diritto di Per_1
visita sia riconosciuto in forma più ampia rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori (un giorno infrasettimanale e ogni sabato, dalle ore 10,00 alle ore 18,00), prevedendosi che il figlio possa stare presso di sé nel fine settimana, a settimane alternate, per l'intero weekend (dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21 della domenica) e la settimana successiva l'intera giornata del sabato (sempre dalle ore 9,00 alle ore 21,00), con pernottamento anche nel giorno infrasettimanale di sua competenza
(il giovedì).
Nelle sue conclusioni finali, invece, la resistente insiste per un limitato diritto di visita paterno con esclusione del pernottamento.
Ebbene, preme subito evidenziare che, all'epoca dei provvedimenti provvisori, il minore aveva Per_1
appena undici mesi e, in un contesto caratterizzato dall'elevata conflittualità tra le parti con accuse reciproche, sussisteva l'esigenza di adottare una certa cautela nel regolamentare le modalità di affidamento riguardanti un minore in tenerissima età, non avendosi un quadro completo e preciso della situazione familiare.
Ciò chiarito, rileva il Collegio che, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi ostativi che possano giustificare la reiezione della domanda del ricorrente di ampliamento del suo diritto di visita, secondo un calendario che gli consenta di coltivare rapporti significativi con il proprio figlio.
Va osservato, infatti, che l'opposizione della madre alle richieste paterne appare incentrarsi su un criterio meramente “astratto” (l'età del minore), del tutto sganciato dall'allegazione di circostanze concrete, relative all'atteggiarsi dei rapporti di ciascun genitore con il minore o ad esigenze specifiche di quest'ultimo, tali da far ritenere che le attuali modalità di frequentazione padre-figlio, che non contemplano nemmeno un giorno di pernottamento presso la casa paterna, siano quelle più rispondenti all'interesse preminente del minore.
In linea generale, proprio con riguardo al pernottamento dei minori in tenera età presso il padre, gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza ed il minore percepisce maggiormente come propria l'abitazione
10 paterna. E' stato pure dimostrato che vi è una maggiore propensione alla doppia residenza nei più giovani rispetto agli adolescenti, che sono maggiormente proiettati verso i loro interessi sociali e possono percepire più dei bambini le “scomodità” derivanti dall'avere più case.
Nella fattispecie concreta, da oltre anno il minore frequenta con regolarità il sig. Per_1 Per_1
presso l'attuale abitazione del padre, in conformità ai provvedimenti provvisori e, in tale arco temporale, alcuna situazione di pregiudizio per il minore si è mai verificata, difettando specifiche prospettazione in tal senso da parte della sig.ra che pure si era detta favorevole CP_1
all'introduzione dei pernottamenti a partire dal secondo anno di età del bimbo, ovvero da febbraio
2025 (cfr. verbale d'udienza del 6.06.2024).
Il ricorrente ha espressamente manifestato l'interesse di occuparsi, direttamente e a tempo pieno, del figlio, tenendolo presso di sé anche la notte, a weekend alternati, nonché, tenuto conto dei suoi impegni di lavoro, il giovedì di ogni settimana. Egli pacificamente dispone di una abitazione idonea ad accogliere il figlio e gode di una rete familiare di supporto, costituita dai genitori.
Alla luce di questi dati, va pertanto disposto che possa vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore : Per_1
- il giovedì di ogni settimana, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 9,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9,00 del giorno successivo;
-a settimane alternate, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 09,00 del sabato e riaccompagnamento alle ore 20,30 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con prelievo/riaccompagnamento a cura del padre esercitante il diritto di visita.
Quanto alle vacanze/festività, rispetto alle quali s'impone una certa gradualità nell'introdurre lunghi periodi di separazione dalla madre (che per SA è certamente la figura genitoriale di riferimento), si ritiene che il diritto di visita del padre possa esercitato secondo il seguente calendario:
-nel periodo estivo: quindici giorni da frazionarsi in tre periodi (giugno, luglio, agosto), con possibilità di pernotto per cinque giorni consecutivi di ogni mese;
a partire dal terzo anno di età del bambino, quindici giorni non consecutivi e, a partire dal sesto anno di età del bambino, quindici giorni anche consecutivi, da individuarsi, di comune accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
11 - durante le festività natalizie: sette giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra Per_1
il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro;
- durante le festività pasquali: tre giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- il giorno della festa del papà o del compleanno del papà, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, anche se ricadente nei giorni di competenza materna (e viceversa, spettando alla madre di stare con il figlio il giorno del compleanno o della festa della mamma, anche se ricadente nei giorni di competenza del padre);
-il giorno del compleanno del figlio, dalle ore 9,00 alle 18,00, ad anni alterni.
A fronte dei contrasti insorti tra le parti circa i giorni di “recupero” delle visite paterne nei casi di malattia del figlio, va disposto che il sig. possa tenere presso di sé il figlio, dalle ore 9,00 Per_1
alle ore 20,30, per un numero corrispondente a quello dei giorni di malattia secondo un calendario individuato di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, come già previsto nei provvedimenti provvisori, sarà facoltà del padre di contattare il proprio figlio mediante videochiamate che potranno essere effettuate il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria tra le ore 18,00 e le ore 19,00: la richiesta di disciplinare i tempi delle videochiamate, con l'imposizione di una durata minima, è senz'altro inaccoglibile, dovendosi piuttosto prevedere che la sig.ra – che, almeno in occasione della videochiamata di cui al doc. 34 fascicolo CP_1
attoreo, non ha adeguatamente supportato il piccolo, incapace, per la sua tenera età, di colloquiare in autonomia con il padre – favorisca una concreta ed efficace interazione tra padre e figlio minore nel corso delle videochiamate.
Del tutto inaccoglibile è anche la pretesa del ricorrente di ricevere dalla madre comunicazioni quotidiane sulle condizioni di salute del minore. Va, invece, disposto che, in caso di malattia del figlio, la resistente provveda, nel più breve tempo possibile, ad informare il padre per ogni problema o malessere che dovesse insorgere nel bambino, nonché a comunicargli tempestivamente data ed orario di eventuali visite mediche specialistiche fissate nell'interesse del figlio, così che il sig. Per_1
possa presenziarvi.
Nulla va disposto sulla questione delle future somministrazioni vaccinali (obbligatorie e facoltative) e dei relativi richiami, non emergendo alcuna situazione di attuale contrasto tra le parti neppure con
12 riguardo alle vaccinazioni facoltative, a cui la madre non si è opposta come già rilevato dal Giudice relatore con ordinanza del 15.06.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, ha svolto due ulteriori domande che Parte_1
vanno dichiarate entrambe inammissibili.
La prima domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione “a procedere, anche in caso di eventuale dissenso della madre, all'iscrizione alla scuola dell'infanzia del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
27.02.2023, presso scuola comunale o statale in VI, o in subordine paritaria, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2025/2026 e così negli anni successivi”, va dichiarata inammissibile per la sua evidente genericità, essendo stata svolta senza alcuna descrizione, seppur minima, dei termini del contrasto da dirimere tra i genitori (neppure provato) e in assenza di indicazioni sulla scuola a cui il intenderebbe iscrivere il figlio, trovando il dissenso della madre. Per_1
La seconda domanda, relativa al rilascio del passaporto del minore, è altrettanto inammissibile, in quanto rientrante nella competenza del Giudice Tutelare in caso di diniego di consenso dell'altra parte.
Resta da definire l'aspetto economico, relativo al “quantum” dell'assegno di mantenimento per il figlio minore , sul quale permane il contrasto tra le parti, in quanto, mentre il ricorrente chiede che il Per_1
contributo economico, da porsi a suo carico, sia contenuto nei limiti di appena 250,00 euro mensili,
[...]
, prestando adesione ai provvedimenti provvisori, chiede invece che Controparte_1
il sig. sia gravato da un assegno mensile di euro 750,00 (elevato ad euro 850,00 in caso di Per_1
suddivisione tra le parti dell'assegno unico universale) e che concorra, nella misura del 50% , al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il minore.
Andando ad esaminare la situazione economico-reddituale delle parti, si sottolinea prima di tutto che, in presenza di figli minori, ciascuna parte è tenuta a fornire tutte le informazioni e i dati documentali volti a consentire al Tribunale, al di là di quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali, la ricostruzione della situazione economica globale del soggetto: trattasi di un onere che, oggi, con la “Riforma Cartabia”, risulta sanzionabile anche ai sensi degli artt. 473 bis 12 e 473 bis 18 c.p.c. in presenza di produzioni documentali inesatte o incomplete.
Nel presente giudizio va subito messa in evidenza la condotta processuale poco trasparente di
, il quale, attraverso la produzione di documentazione in parte incompleta ed in Parte_1
parte volta a dimostrare, in maniera assai poco credibile per le ragioni che si diranno appresso, un
13 deterioramento delle proprie condizioni economiche che si sarebbe verificato subito dopo l'instaurazione del giudizio, non ha consentito al Collegio di compiere una piena valutazione delle sue reali risorse patrimoniali e reddituali, chiaramente occultate.
Dai dati che si ricavano dalla documentazione allegata dalle parti, integrati con quelli acquisiti a mezzo della Guardia di Finanza di VI (relazione prot. 0380738/2024 del 27.09.2024), emerge che il ricorrente presta attività lavorativa all'interno della Colombara s.r.l., società di Camisano Vicentino, avente quale attività prevalente l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali
(doc. 11 fascicolo resistente), il cui fatturato nel 2022 è stato pari ad oltre 5 milioni di euro (doc. 19 fascicolo resistente). In detta società egli figura come lavoratore dipendente a tempo indeterminato, assunto dall'1.08.2016 con mansioni di elettricista e, in forza di tale lavoro, ha dichiarato un reddito netto di euro 28.317,00 nell'anno 2020, di euro 28.963,00 nel 2021, di euro 32.284,00 nel 2022, di euro 33.787,88 nel 2023. Il 49,5% delle quote della Colombara s.r.l. appartengono a NI s.r.l., società con capitale di euro 100.000,00 operante nel settore immobiliare, di cui socio unico è il padre di , mentre quest'ultimo ricopre, con decorrenza dal 30.06.2022, le cariche di Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, con un compenso dichiarato per l'anno 2023 di euro 2.656,50. La NI è intestataria di vari immobili, di cui uno in
Toscana ed altri nella provincia di VI (doc.ti 20 e 21 fascicolo resistente), tra cui una villa in
Longare del valore di euro 410.000,00, per il cui acquisto il ricorrente ha sottoscritto nell'aprile 2023, anche a nome proprio, il relativo contratto preliminare di compravendita, versando all'agenzia mediatrice, tramite denaro personale, l'importo di euro 6.100,00 (doc. 6 fascicolo resistente).
I redditi principali del ricorrente sono integrati dall'ulteriore introito derivante dall'attività secondaria prestata in ambito sportivo, risultando che il abbia militato per anni in società calcistiche Per_1
(nel 2023 presso la Union Torri ASD con cui ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto a seguito di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., con cui è stato convenuto un compenso lordo di euro 4.000,00) e continui a svolgere attività calcistica a livello agonistico
(dall'estate 2024 è legato alla società , inserito in una squadra calcistica Controparte_2
di prima categoria C che, per sua stessa ammissione, lo tiene costantemente impegnato con prestazioni sportive certamente non inquadrabili in un'attività di mero volontariato, non retribuita).
14 Il non risulta formalmente intestatario di possidenze immobiliari, ma da solo conduce in Per_1
affitto un immobile con canone di euro 1.300,00 mensili, agevolmente reperito in prossimità dell'emissione dei provvedimenti provvisori in forza di contratto di locazione stipulato con la stessa società di cui è amministratore delegato e che ha provveduto ad allegare alla sua istanza urgente per la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito nell'interesse del figlio, non accolta dal Giudice relatore proprio a fronte di tale scelta abitativa del ricorrente, comprovante la sua notevole capacità di spesa.
Egli dispone di un'autovettura Mercedes-Benz GLA concessa in uso gratuito dalla Colombara s.r.l., sia per motivi di servizio che per motivi personali, con l'inserimento di un “fringe benefit” in busta paga
(doc. 14 fascicolo ricorrente).
E' titolare di due conti correnti, accesi rispettivamente presso Banca del Veneto Centrale e Banco BPM
(doc. 15 fascicolo ricorrente) e di un Dossier Titoli con saldo di euro 16.413,78 al 31.12.2022 (doc. 16 fascicolo ricorrente), oltre che di una carta prepagata presso Banca del Veneto Centrale, che era in uso esclusivo alla resistente e su cui il sig. effettuava ricariche periodiche (doc. 17 Per_1
fascicolo ricorrente). E' anche beneficiario di un fondo pensione con decorrenza dall'anno 2013 (v. relazione Guardia di Finanza).
Rileva il Collegio che l'intera condotta processuale di è stata improntata ad Parte_1
evidenti tentativi di celare le proprie effettive capacità economico-reddituali, come può agevolmente desumersi:
-dai saldi dei due conti correnti intestati al ricorrente (di cui non sono stati prodotti gli estratti conto relativi agli anni 2023 e 2024) che appaiono del tutto incongrui e sintomatici di un occultamento dei suoi redditi, essendo stato accertato, a mezzo delle indagini tributarie, che il conto BPM reca un saldo Cont di appena 85,15 euro alla data del 9.09.2024, mentre il conto reca un saldo di soli 3.323,65 euro all'1.12.2023;
-dall'omessa allegazione della documentazione relativa al fondo pensione “BBC Risparmio &
Previdenza SGRpA, acceso ancora in data 30.04.2013 ed evidentemente riscattato, registrandosi un saldo zero alla data del 22.08.2024;
-dai costi abitativi di cui si è gravato il ricorrente, il quale, appena tre giorni prima dell'udienza dell'11.01.2024 deputata all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ha reperito un
15 immobile con canone di locazione di euro 1.300,00 mensili e lo ha arredato rivolgendosi ad un noto negozio di arredamento e design, al quale ha versato un acconto di euro 8.000,00 (doc.ti 10 e 13 fascicolo attoreo): elementi questi certamente rivelatori di una capacità di spesa rilevante del non compatibile con la situazione economica che egli vorrebbe far apparire;
Per_1
-dalla circostanza che le lamentate riduzioni di reddito vengono tutte ricondotte ad eventi ricadenti nel medesimo contesto temporale: la stipulazione del contratto di locazione avvenuta l'8.01.2024
(doc. 10); la comunicazione inoltrata dalla Colombara s.r.l., a mezzo di lettera del 12.01.2024, avente ad oggetto la cessazione del premio mensile di euro 500,00 sino a quel momento corrisposto (doc.
14); la riduzione del compenso quale amministratore di NI srl, le cui fatture, sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024, sono state emesse a gennaio 2024 (doc.ti 16 e 17) in forza di una delibera dell'assemblea dei soci del 28.07.2023, non dimessa in atti;
la lettera del 15.01.2024 di rideterminazione del compenso corrisposto dalla (doc. 18). Parte_2
Ulteriori elementi di valutazione circa le potenzialità reddituali del possono essere tratti Per_1
dalle stesse allegazioni difensive del ricorrente e, in particolare, da quelle contenute nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., ove è lo stesso a precisare e documentare (doc. 17) di Parte_1
aver corrisposto alla sig.ra “oltre € 10.580,00 per acquisti quotidiani di beni vari, CP_1
voluttuari e non, nel periodo da Ottobre 2022 a Ottobre 2023, pari mediamente a quasi € 900,00 al mese” (pag. 4 memoria 17.05.2024).
Tutto ciò considerato, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento del figlio , da porsi a carico del padre, debba essere determinato in euro 750,00 Per_1
mensili (con successiva rivalutazione annuale Istat) così come statuito in sede di provvedimenti provvisori, a cui andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di VI.
La misura di detto contributo appare congrua tenendo conto delle condizioni economiche della sig.ra che, avendo lasciato il lavoro a pochi mesi dal parto (dalla documentazione fiscale in CP_1
atti emerge che la resistente ha dichiarato un reddito di euro 9.217,00 nel 2021 e di euro 8.728,00 nel
2022 – doc.ti 24 e 25), non ha ancora reperito una occupazione, con scelta che appare del tutto ingiustificata in ragione delle esigenze di accudimento del minore ancora in tenerissima età e collocato in via prevalente presso di sé.
16 Va, altresì, disposto che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre che, quale genitore collocatario del minore , provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo Per_1
(Cass. Civ. Sez. I ordinanza 22 febbraio 2025 n. 4672).
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi la residua parte a carico di in ragione della sua prevalente Parte_1
soccombenza, anche con riguardo alle istanze urgenti avanzate in corso di causa. In proposito va sottolineata la scelta del ricorrente di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore ancora in sede di prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. che, ove accettata, gli avrebbe consentito di ottenere il medesimo risultato raggiunto con la presente sentenza in punto di disciplina delle modalità di affidamento e che, invece, egli ha rifiutato per questioni economiche rispetto alle quali è risultato pienamente soccombente.
Il pagamento delle spese processuali, comprensive anche dei subprocedimenti cautelari, va disposto in favore della resistente e non dell'RI (dovendosi disporre, con separato provvedimento, la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per carenza Controparte_1
dei requisiti reddituali, come da ultimo segnalato anche dalla patrocinata) nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione per ciascuna fase dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunziando nella causa n. 5987/2023 R.G., viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
1) affida il figlio minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il figlio minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé:
- il giovedì di ogni settimana, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 9,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9,00 del giorno successivo;
17 -a settimane alternate, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 09,00 del sabato e riaccompagnamento alle ore 20,30 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con prelievo/riaccompagnamento a cura del padre;
-durante le vacanze estive: quindici giorni da frazionarsi in tre periodi (giugno, luglio, agosto), con possibilità di pernotto per cinque giorni consecutivi di ogni mese;
a partire dal terzo anno di età del bambino, quindici giorni non consecutivi e, a partire dal sesto anno di età del bambino, quindici giorni anche consecutivi, da individuarsi, di comune accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie: sette giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra Per_1
il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro;
- durante le festività pasquali: tre giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- il giorno della festa del papà o del compleanno del papà, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, anche se ricadente nei giorni di competenza materna e, viceversa, spettando alla madre di stare con il figlio il giorno del compleanno o della festa della mamma, anche se ricadente nei giorni di competenza del padre;
-il giorno del compleanno del figlio, dalle ore 9,00 alle 18,00, ad anni alterni;
3) dispone che, ove non sia possibile rispettare il calendario ordinario a causa dello stato di malattia del figlio, il sig. possa tenere presso di sé il figlio, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, per un Per_1
numero di giorni corrispondente a quello dei giorni di malattia secondo un calendario individuato di comune accordo tra i genitori;
4) dispone che il padre possa contattare il proprio figlio mediante videochiamate che sarà autorizzato ad effettuare il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria tra le ore 18,00 e le ore 19,00, con impegno della sig.ra a favorire una concreta ed efficace interazione tra padre e CP_1
figlio minore nel corso delle videochiamate;
5) dispone che, in caso di malattia del figlio, la madre provveda, nel più breve tempo possibile, ad informare il padre per ogni problema o malessere che dovesse insorgere nel bambino, nonché a comunicargli tempestivamente data ed orario di eventuali visite mediche specialistiche fissate nell'interesse del figlio, così che il sig. possa presenziarvi;
Per_1
6) fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio minore versando Parte_1 Per_1
18 alla sig.ra , a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro e non Controparte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, da regolarsi in ossequio al
Protocollo in uso presso il Tribunale di VI;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre, quale genitore collocatario del figlio minore;
Per_1
8) dichiara inammissibili e, per l'effetto, rigetta le domande di cui ai punti 10, 11, 13 della nota di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente;
9) dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore della resistente dei residui 2/3 delle spese del presente
[...]
procedimento, liquidate per intero, anche per i subprocedimenti cautelari, in € 10.860,00 per compensi ed euro 46,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in VI, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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