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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 46021/2022
TRA
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
Paolo Armando Scarduelli, Melissa Cusinati ed Irene Vittoria Bombelli del
Foro di Milano
ATTORE
E 1
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Daria Pastore e Lorenzo Gentiloni Silveri del Foro di Roma
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2024: così concludeva: Parte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, e senza accettazione o inversione dell'altrui onere probatorio, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la
[...] colpevole perdita della documentazione originale fornita dal Dott.
come specificato in narrativa e, per l'effetto, condannare Parte_1
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance subita dal Dott. a causa del mancato rinnovo Parte_1 del contratto di lavoro determinato dall'illegittima condotta dell' , CP_2 come esposto in narrativa, quantificato in EUR 1.266.574,05, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nel corso di causa, condannare l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance subita dal Dott. a causa della mancata Parte_1 partecipazione al programma di specializzazione determinato dall'illegittima condotta dell' , come meglio esposto in CP_2 narrativa, da quantificarsi secondo equità, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nel corso di causa, condannare altresì l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno alla reputazione subito dal Dott. a causa della pubblicazione su Parte_1 quotidiano nazionale dello smarrimento dei documenti, come meglio esposto in narrativa, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c., ovvero a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannare infine l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ripetizione della somma di EUR 268,33, quale importo pagato dal Dott. per la richiesta di Parte_1 pubblicazione dell'annuncio dello smarrimento dei propri documenti originali sul quotidiano nazionale, come meglio esposto in narrativa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da controparte per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi e/o interrogatorio formale sui fatti di cui in narrativa preceduti dalla locuzione “vero che”, riservandosi sin d'ora di indicare i testi e di articolare nuovi capitoli di prova, anche contraria. 2 Con espressa riserva di ogni domanda nuova, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria, e di ogni opportuna produzione;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre a
15% per spese generali art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché accessori come per legge.”
l' così concludeva: Controparte_2
“Voglia Codesto Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, per tutte le ragioni esposte in atti, così giudicare:
1. NEL MERITO
- In via principale, rigettare tutte le domande formulate dal Dott. nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto in ragione di quanto esposto
[...] in atti.
- In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte dal Dott. diminuire l'importo Parte_1 dovuto dall' anche in forza dell'eccepito Controparte_2 concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227, comma 1 c.c.
2. IN OGNI CASO
- Condannare il Dott. per aver Parte_1 pretestuosamente agito in giudizio con dolo (ovvero colpa grave), ai sensi dell'art. 96, comma I o, in subordine, comma III, c.p.c.
- Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio. 3. IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare e/o dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate dal Dott. con la memoria ex articolo 183 co. Parte_1 6 n. 2 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 deduceva: a) di essere un rinomato cardiologo dell'Ospedale Centrale di
Shiraz (Iran) nonché professore associato di cardiologia presso la facoltà di medicina dell'Università della stessa città e di possedere una ventennale esperienza in campo medico;
b) che, nel novembre 2018, al fine di partecipare al Master di I livello in cardiologia interventistica bandito dall'
[...]
, aveva inoltrato, per posta, alla stessa università i Controparte_2 seguenti documenti in originale: “Certificato di completamento degli studi di medicina compiuti presso la facoltà di Medicina di Shiraz, rilasciato nel mese di agosto 1999, n. 21383”, “Certificato di elettrofisiologia dell'8 gennaio 2018”, “Certificato di medicina interna rilasciato in data 30 giugno 1999”,
“Certificato annuale di lavoro con il Central Hospital di Shiraz (MRI) sottoscritto in data 14 giugno 2018 e con efficacia dal 5 maggio 2018 al 5 maggio 2019” nonché “Licenza Medica Permanente rilasciata in data 10 agosto 1999”; c) che, a seguito di tanto, con successive comunicazioni del 27.11.2018, del 6.12.2018 e del 31.1.2019, esso attore aveva chiesto all'università milanese la restituzione dei predetti documenti in precedenza trasmessi in originale, sottolineando la necessità di rientrare in possesso degli stessi con urgenza;
d) che, tuttavia, l'università, con apposita comunicazione 3 dell'11.12.2018, aveva candidamente ammesso che i documenti ad essa trasmessi erano andati smarriti nel corso di un trasloco e successivamente non aveva più, in alcun modo, provveduto alla richiesta restituzione;
e) che, in ragione di tale condotta negligente dell' , Controparte_2 esso attore aveva subito ingenti danni;
f) che, infatti, esso attore, in primo luogo, si era visto rifiutare dall'Ospedale di Shiraz il rinnovo del proprio contratto di lavoro a tempo determinato scadente il 5.5.2019 proprio in ragione dell'impossibilità di fornire a tale struttura i documenti originali relativi alla propria professione medica, così subendo un “danno alla chance” quantificabile in € 1.266.574,05; g) che, ancora, esso attore, sempre in ragione dell'indisponibilità dei documenti originali che l'università aveva smarrito, non aveva potuto completare l'iscrizione ad un programma medico internazionale di cardiologia, di durata annuale ed al quale era stato già ammesso, presso l'Università belga Vrije Universitetit di Brussel, così subendo un ulteriore “danno alla chance” da liquidarsi equitativamente;
h) che, infine, esso attore, al fine della “sostituzione ufficiale delle attestazioni professionali e dei certificati originali” smarriti, aveva dovuto avviare la relativa procedura ammnistrativa nel proprio Paese - procedura prevedente la pubblicazione della notizia dell'avvenuto smarrimento per tre volte su di un quotidiano nazionale e comportante un “notevole lasso di tempo” per l'ottenimento dei “documenti equipollenti”, comunque non equivalenti agli originali;
i) che tanto, per un verso, aveva provocato la necessità dell'esborso di una somma pari ad € 268,33 e, per altro verso, aveva determinato, in capo ad esso attore, un danno alla propria reputazione. L'attore formulava, pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
L' , costituitasi, a sua volta, in sintesi, Controparte_2 deduceva: a) la mancanza di prova dell'effettiva consistenza dei documenti trasmessi ad essa convenuta ed, in particolare, della loro natura di “originali”; b) che il bando in relazione al quale il dott. aveva presentato Parte_1 domanda non prevedeva affatto l'inoltro di documentazione “in originale” né alcun obbligo di restituzione di documenti in capo ad essa convenuta, con conseguente rilevanza della dedotta condotta dell'attore, ove pure sussistente, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c) che, avendo il dott. avviato la Parte_1 relativa procedura in Iran, lo stesso era verosimilmente rientrato prontamente in possesso di documenti del tutto equipollenti agli “originali” asseritamente perduti;
d) che, in ogni caso, risultava del tutto inverosimile che il mancato rinnovo del contratto di lavoro presso l'Ospedale di Shiraz potesse essere stato determinato dalla mancata trasmissione allo stesso della “Licenza Medica Permanente”, trattandosi di documento certamente già in possesso di tale ospedale;
e) che parimenti infondata, per carenza del relativo necessario nesso causale, era, poi, la domanda risarcitoria attorea per quanto proposta in relazione alla dedotta impossibilità di partecipare ad un corso di specializzazione indetto dall'Università Belga Vrje Universitet di Brussel;
f) che alcun danno reputazionale era, poi, ipotizzabile in relazione alla semplice dedotta necessità di richiedere documentazione sostitutiva di quella smarrita.
La convenuta instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree. In subordine, instava perché l'importo degli invocati danni fosse diminuito a 4 quello di Giustizia anche ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Tutto ciò premesso, le domande attoree non possono ritenersi fondate e vanno, pertanto, respinte.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'attore, il quale (come sopra compendiato) ha evidentemente fondato le proprie pretese risarcitorie sul presupposto di aver trasmesso all' , in originale, dei documenti Controparte_2 che, al di là del nome utilizzato in atti per descriverli (in molti casi
“certificato”), rappresenterebbero dei formali e “solenni” attestati (ovvero dei
“diplomi”) relativi al conseguimento di determinati titoli accademici oltre che dell'abilitazione all'esercizio della professione medica (e non, dunque, delle semplici certificazioni richiedibili e riottenibili dalle competenti Autorità pubbliche del proprio Paese senza limitazioni e senza la necessità di particolari procedure) non ha offerto al processo alcuna prova ammissibile in ordine al fatto di aver effettivamente trasmesso alla convenuta, a mezzo posta, documenti aventi tali caratteristiche.
Premesso che tale prova naturalmente non può essere costituita dalla mera produzione in giudizio (doc.ti n.ri da 1 a 5 in produzione attorea) delle copie dei documenti asseritamente trasmessi, deve, infatti, rilevarsi che, per il resto, l'attore ha (anche) al riguardo avanzato (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 n.1 c.p.c.) una richiesta di prova orale del tutto inammissibile sia perché formulata mediante un generico richiamo “ai fatti di cui in narrativa” sia (e soprattutto) perché non accompagnata dall'indicazione del nominativo di alcun teste.
Né, deve pure osservarsi, la circostanza dell'avvenuta trasmissione a mezzo posta alla convenuta proprio dei documenti originali indicati in citazione può ritenersi estranea al thema probandum in ragione della consistenza delle difese avanzate dalla convenuta al riguardo (le quali, come sopra compendiato, sono, invero, consistite nella deduzione dell'assenza di prova della circostanza di cui si tratta piuttosto che nell'espressa negazione del relativo fatto storico), atteso che – come è noto – l'onere di specifica contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, riguarda unicamente i fatti noti alla parte mentre, nella specie, poiché, secondo la stessa prospettazione attorea, si tratta di documenti smarriti e, dunque, non più in possesso dell'università convenuta non può ritenersi che quest'ultima fosse in condizioni di (e, conseguentemente tenuta ad) avanzare specifiche contestazioni in ordine all'effettiva consistenza dei documenti da essa pur pacificamente ricevuti.
Essendo, dunque, mancata al processo la prova dell'avvenuta trasmissione alla convenuta di documenti aventi caratteristiche di originali di “diplomi” relativi al conseguimento di titoli accademici ed dell'abilitazione all'esercizio della professione medica, le pretese risarcitorie attoree, già solo per questo, non possono ritenersi, in alcun modo, fondate.
Deve, inoltre, in ogni caso, rilevarsi che le domande attoree risultano difettose anche con riferimento al profilo dei dedotti danni. 5
Al riguardo deve, in primo luogo, ed in generale, rilevarsi che l'attore (nonostante il lungo tempo trascorso tra gli accadimenti posti a sostegno della propria domanda e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) neppure ha effettivamente allegato quando, attraverso l'esperimento della relativa procedura nel proprio Paese, è riuscito ad ottenere “la sostituzione ufficiale delle attestazioni professionali e dei certificati originali”, in tesi, smarriti (essendosi, al riguardo, limitato a genericamente dedurre che la predetta procedura richiedeva “un intero anno” ovvero “un notevole lasso di tempo”) né ha minimamente precisato le ragioni per le quali i “documenti equipollenti” ottenibili con la medesima procedura non sarebbero del tutto equivalenti ai relativi originali ovvero le ragioni per le quali, nelle more, non sarebbe stato possibile, nel proprio Paese, ottenere delle semplici certificazioni (diverse dai “diplomi” originali) relative al possesso dei titoli accademici e dell'abilitazione professionale da egli conseguiti.
Quanto, poi, in particolare, al dedotto mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Ospedale di Shizar, nel cennato lacunoso contesto allegativo, non potrebbe, in ogni caso, affatto ritenersi, fosse anche in termini probabilistici, che tanto sia stato determinato dal dedotto smarrimento dei documenti originali indicati dall'attore.
Premesso, infatti, che la prova di tale relazione causale – lo si ribadisce fosse anche in termini probabilistici – non può rinvenirsi nel certificato di cui al documento n. 9 in produzione attorea stante la genericità del relativo contenuto e che neppure vi è prova dell'effettivo inoltro da parte dell'Ospedale di Shizar di alcuna comunicazione di disdetta atta ad evitare il rinnovo automatico della durata del contratto di lavoro così come prevista dal contratto medesimo, deve osservarsi che, in ogni caso, risulta del tutto inverosimile che il predetto ospedale possa aver negato il rinnovo del contratto all'odierno attore solo in ragione del mancato possesso da parte dell'attore, in quel momento, di determini diplomi od attestati in originale, considerato che, trattandosi, appunto, di un mero rinnovo contrattuale, l'ente ospedaliero certamente già in precedenza aveva potuto (e dovuto) verificare il possesso in capo al dott. delle necessarie competenze Parte_1 professionali.
Analoghe considerazioni devono, poi, farsi anche con riferimento alla dedotta mancata partecipazione al programma di specializzazione annuale presso la
Vrije Universiteit di Brussel, dovendosi al riguardo evidenziare: a) come dalle stesse comunicazioni prodotte in atti dall'attore al riguardo (ci si riferisce alle email sub doc. n. 16 in produzione attorea) emerge che il citato programma di specializzazione sarebbe dovuto cominciare nell'ottobre 2018 e, dunque, prima di qualsivoglia richiesta di restituzione di documenti avanzata nei confronti della convenuta;
b) che, come parimenti emerge dalle comunicazioni prodotte in atti dall'attore (cfr. email sub doc. n.ri 11 e 16 in produzione attorea), la partecipazione al medesimo programma di specializzazione presupponeva, in ogni caso, il possesso da parte del candidato di un certificato di conoscenza della lingua olandese di libello B mentre l'attore nulla ha dedotto al riguardo.
6 Quanto, infine, al dedotto danno reputazionale, va, poi, osservato che l'attore non ha minimamente chiarito perché il mero smarrimento degli originali di determinati “diplomi” o attestati rappresenterebbe, sia pure nel differente quadro culturale proprio del suo Paese di origine, una circostanza idonea a generare discredito sulle sue capacità professionali nell'ambito della propria clientela ovvero nell'ambito della propria categoria di appartenenza (va, peraltro, rilevato al riguardo che costituisce circostanza pacifica che l'attore ha, nelle more, continuato a ricoprire l'incarico di professore associato di cardiologia presso la facoltà di medicina di Shiraz ed ha continuato a firmare pubblicazioni scientifiche).
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, le domande attoree devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore complessivo delle domande attoree qui respinte.
Nella condotta processuale dell'attore non si rinvengono, a parere di questo Giudicante, gli estremi della mala fede o della colpa grave, non potendosi, in particolare, quest'ultima identificarsi nella mera infondatezza degli assunti difensivi proposti.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta va, dunque, respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
2. condanna al rimborso, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite liquidate in € Controparte_2
37.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
3. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla
. Controparte_2
Così deciso in Milano addì 31.3.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
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