Articolo 1 della Legge 23 maggio 1951, n. 402
Articolo 2
Versione
3 luglio 1951
Art. 1.
Per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.
Entrata in vigore il 3 luglio 1951