TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/09/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.120/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 18 settembre 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 17.9.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.). IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del
17.9.2025,
Promossa da
, C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Tiziano Vecellio n. 49, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto introduttivo dall'avv.
Cristian Porcu (C. F.: ), elettivamente domiciliata in Nuoro, via XX C.F._2
Settembre n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesca De Ambrosis (C.F.:
) C.F._3
ricorrente
Contro
, C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._4 in via Nazionale n. 213; , C. F. nato a [...] il CP_2 C.F._5
10.04.1954 ed ivi residente in [...]; , C. F. Controparte_3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._6 [...]
, C. F. , nata a [...] il [...] e residente in 28822 CP_4 C.F._7
Cannobbio, via Alla Chiesa n. 3; , C. F. nato a Controparte_5 C.F._8
Prato il 03.08.1985 e residente in [...]
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fondo che insiste nel Comune di Orosei (Nu), distinto in Catasto Terreni al F. 34,
Mapp. 3345 (ex 749), Classe Ente Urbano, sul quale insiste la sua casa di civile abitazione, distinta al Catasto Fabbricati al F. 34, Mapp. 3345 (ex 1937), Categoria A/3, classe 6, della consistenza di
4,5 vani e della Superficie Catastale totale pari a 85 mq
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. ha esposto che gode e possiede uti dominus, da tempo immemore, Parte_1 certamente dal lontano anno 1990, comportandosi nei confronti di chiunque come unica proprietaria, il fondo che insiste nel Comune di Orosei (Nu), distinto in Catasto Terreni al F. 34,
Mapp. 3345 (ex 749), Classe Ente Urbano. Sul fondo insiste la casa di civile abitazione, distinta al Catasto Fabbricati al F. 34, Mapp. 3345 (ex 1937), Categoria A/3, classe 6, della consistenza di 4,5 vani e della Superficie Catastale totale pari a 85 mq. Il fondo faceva parte del più ampio appezzamento distinto in Catasto al F. 34, Mapp. 749, della superficie di are 02, ca 64.
Successivamente tale mappale è stato soppresso per dare origine al Mapp. 3345. Quanto all'abitazione, originariamente era distinta in Catasto al F. 34, Mapp. 1619, Sub 1, graffato con il Mapp. 1937. Successivamente, la signora ha proceduto con frazionamento alla scissione Pt_1 del Mapp. 1937, originariamente adibito a legnaia, dal Mapp. 1619 Sub 1 (sopprimendo quest'ultimo). Contestualmente, in conseguenza della presentazione del Tipo Mappale, il Mapp.
1937 è stato destinato ad uso abitativo. Riguardo ai confini, fondo e abitazione confinano a sud ed ovest con la proprietà a nord con via Tola (vico Mannu) e ad est con la proprietà Porcu;
Pt_2
Dell'abitazione la signora ha sempre provveduto alla manutenzione, alla cura e alla pulizia, Pt_1 pagato gli oneri;
ha fatto eseguire riparazioni e migliorie e ha compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo inequivoco il proprio dominio sulla medesima, La ricorrente è l'unica persona ad aver sempre posseduto le chiavi di accesso all'immobile, manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo;
Per contro, i convenuti si sono sempre disinteressati dello stesso;
infatti, non hanno mai contestato detto comportamento, né hanno mai avuto, senz'altro dal 1990, un rapporto materiale di alcun genere con il bene. Le ricerche effettuate hanno consentito di individuare, quali soggetti legittimati passivi del presente giudizio, i signori: C. F. , nata a CP_1 C.F._4
Orosei il 03.07.1950; , C. F. nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._5 C. F. , nata a [...] il [...]; , C. Controparte_3 C.F._6 CP_4
F. , nata a [...] il [...]; , C. F. C.F._7 Controparte_5
nato a [...] il [...]. Dal certificato ipotecario speciale si evince C.F._8 la trascrizione del Certificato di Denunciata Successione in data 19.09.2019 a favore dell'attrice e degli odierni convenuti contro la signora nata a [...] il Controparte_6
12.06.1927 ed ivi deceduta il 20.11.2009 (coniugata con , deceduto in data Persona_1
29.08.2004). Dal certificato storico si evince che la famiglia della signora era composta, oltre che dai coniugi e dai signori evocati in giudizio (ad eccezione del signor , dai signori: - CP_5
C. F. nato ad [...] il [...] C. e deceduto a Milano Persona_2 C.F._9 il 30.01.2023. Dal suo matrimonio con la signora sono nati i figli Controparte_7
, C. F. nata a [...] il [...] e Persona_3 C.F._10 Persona_4
nato a [...] il [...]. e i due figli hanno rinunciato C.F._11 Persona_2 all'eredità della de cuius;
- C. F. , nato ad [...] CP_6 Persona_5 C.F._12 il 31.08.1964. Dal suo matrimonio con la signora è nato a [...] il Parte_3
11.03.1994 il signor , C. F. ed il figlio Persona_6 C.F._13 Persona_5 hanno rinunciato all'eredità della de cuius . - C. F. CP_6 Persona_7
, nata ad [...] il [...] e deceduta a Roma il 11.10.1989. Dalla C.F._14 sua vita insieme al signor é nato il figlio , convenuto. Parte_4 Controparte_5
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.9.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato da Pt_1 da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
[...] casa, ha eseguito riparazioni e migliorie, si è occupata della pulizia della stessa (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 8.7.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 18 settembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 18 settembre 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 17.9.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.). IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del
17.9.2025,
Promossa da
, C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Tiziano Vecellio n. 49, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto introduttivo dall'avv.
Cristian Porcu (C. F.: ), elettivamente domiciliata in Nuoro, via XX C.F._2
Settembre n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesca De Ambrosis (C.F.:
) C.F._3
ricorrente
Contro
, C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._4 in via Nazionale n. 213; , C. F. nato a [...] il CP_2 C.F._5
10.04.1954 ed ivi residente in [...]; , C. F. Controparte_3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._6 [...]
, C. F. , nata a [...] il [...] e residente in 28822 CP_4 C.F._7
Cannobbio, via Alla Chiesa n. 3; , C. F. nato a Controparte_5 C.F._8
Prato il 03.08.1985 e residente in [...]
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , C. F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fondo che insiste nel Comune di Orosei (Nu), distinto in Catasto Terreni al F. 34,
Mapp. 3345 (ex 749), Classe Ente Urbano, sul quale insiste la sua casa di civile abitazione, distinta al Catasto Fabbricati al F. 34, Mapp. 3345 (ex 1937), Categoria A/3, classe 6, della consistenza di
4,5 vani e della Superficie Catastale totale pari a 85 mq
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. ha esposto che gode e possiede uti dominus, da tempo immemore, Parte_1 certamente dal lontano anno 1990, comportandosi nei confronti di chiunque come unica proprietaria, il fondo che insiste nel Comune di Orosei (Nu), distinto in Catasto Terreni al F. 34,
Mapp. 3345 (ex 749), Classe Ente Urbano. Sul fondo insiste la casa di civile abitazione, distinta al Catasto Fabbricati al F. 34, Mapp. 3345 (ex 1937), Categoria A/3, classe 6, della consistenza di 4,5 vani e della Superficie Catastale totale pari a 85 mq. Il fondo faceva parte del più ampio appezzamento distinto in Catasto al F. 34, Mapp. 749, della superficie di are 02, ca 64.
Successivamente tale mappale è stato soppresso per dare origine al Mapp. 3345. Quanto all'abitazione, originariamente era distinta in Catasto al F. 34, Mapp. 1619, Sub 1, graffato con il Mapp. 1937. Successivamente, la signora ha proceduto con frazionamento alla scissione Pt_1 del Mapp. 1937, originariamente adibito a legnaia, dal Mapp. 1619 Sub 1 (sopprimendo quest'ultimo). Contestualmente, in conseguenza della presentazione del Tipo Mappale, il Mapp.
1937 è stato destinato ad uso abitativo. Riguardo ai confini, fondo e abitazione confinano a sud ed ovest con la proprietà a nord con via Tola (vico Mannu) e ad est con la proprietà Porcu;
Pt_2
Dell'abitazione la signora ha sempre provveduto alla manutenzione, alla cura e alla pulizia, Pt_1 pagato gli oneri;
ha fatto eseguire riparazioni e migliorie e ha compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo inequivoco il proprio dominio sulla medesima, La ricorrente è l'unica persona ad aver sempre posseduto le chiavi di accesso all'immobile, manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo;
Per contro, i convenuti si sono sempre disinteressati dello stesso;
infatti, non hanno mai contestato detto comportamento, né hanno mai avuto, senz'altro dal 1990, un rapporto materiale di alcun genere con il bene. Le ricerche effettuate hanno consentito di individuare, quali soggetti legittimati passivi del presente giudizio, i signori: C. F. , nata a CP_1 C.F._4
Orosei il 03.07.1950; , C. F. nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._5 C. F. , nata a [...] il [...]; , C. Controparte_3 C.F._6 CP_4
F. , nata a [...] il [...]; , C. F. C.F._7 Controparte_5
nato a [...] il [...]. Dal certificato ipotecario speciale si evince C.F._8 la trascrizione del Certificato di Denunciata Successione in data 19.09.2019 a favore dell'attrice e degli odierni convenuti contro la signora nata a [...] il Controparte_6
12.06.1927 ed ivi deceduta il 20.11.2009 (coniugata con , deceduto in data Persona_1
29.08.2004). Dal certificato storico si evince che la famiglia della signora era composta, oltre che dai coniugi e dai signori evocati in giudizio (ad eccezione del signor , dai signori: - CP_5
C. F. nato ad [...] il [...] C. e deceduto a Milano Persona_2 C.F._9 il 30.01.2023. Dal suo matrimonio con la signora sono nati i figli Controparte_7
, C. F. nata a [...] il [...] e Persona_3 C.F._10 Persona_4
nato a [...] il [...]. e i due figli hanno rinunciato C.F._11 Persona_2 all'eredità della de cuius;
- C. F. , nato ad [...] CP_6 Persona_5 C.F._12 il 31.08.1964. Dal suo matrimonio con la signora è nato a [...] il Parte_3
11.03.1994 il signor , C. F. ed il figlio Persona_6 C.F._13 Persona_5 hanno rinunciato all'eredità della de cuius . - C. F. CP_6 Persona_7
, nata ad [...] il [...] e deceduta a Roma il 11.10.1989. Dalla C.F._14 sua vita insieme al signor é nato il figlio , convenuto. Parte_4 Controparte_5
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.9.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato da Pt_1 da oltre vent'anni: la stessa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
[...] casa, ha eseguito riparazioni e migliorie, si è occupata della pulizia della stessa (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 8.7.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 18 settembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
.