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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1407/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Paolo Guidoni) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.6.2025, alle ore 18.42 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' resistente, le seguenti domande “accertare CP_2
il diritto del sig. al TFR per come richiesto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in Parte_1 CP_1
favore dello stesso della somma di € 20.345,27 (o di quella maggiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia)
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (24.02.2020) fino
all'effettivo soddisfo, a titolo di T.F.R.”.
Ha esposto che dal 13.09.2000 al 31.12.2006, ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
"Falegnameria di Forconi;
che dal 01.01.2007, è passato alle Controparte_3
dipendenze della " , a seguito di conferimento del ramo d'azienda senza Controparte_4
soluzione di continuità; che con contratto del 20.07.2017 per atto del notaio rep. Persona_1
n. 66141, raccolta n. 18387, la “ ha concesso in affitto la propria azienda alla Controparte_4
pagina 1 di 6 “Forconi 1967 s.r.l.” a decorrere dallo 01.09.2017.; che conseguentemente, a norma dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro instaurato con il precedente datore di lavoro è continuato con l'affittuaria “Forconi
1967 s.r.l.”, senza soluzione di continuità; che esso ricorrente, stante la mancata corresponsione delle retribuzioni a partire dal mese di agosto 2019, in data 24.02.2020 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa dalla "Forconi 1967 s.r.l."; che in data 21.07.2021, il Tribunale Fallimentare di Perugia,
con sentenza n.55/2021, ha dichiarato il fallimento della “Forconi 1967 s.r.l.” ed esso ricorrente, al netto di quanto medio tempore ricevuto, chiedeva di essere ammesso al passivo per “...€ 9.947,19 per mensilità
non corrisposte;
€ 24.594,28 per TFR”; che con decreto del 12.01.2022 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ammettendolo “...per euro 9.947,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto….per euro 24.594,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro…”; che il 19.04.2022 ha avanzato all' - sede di CP_1
Castiglione del Lago (PG) la domanda di intervento del Fondo di Garanzia sia per il pagamento del
TFR ai sensi dell'art.2 L297/1982 che per il pagamento delle ultime tre mensilità ex art.2 D.Lgs.
n.80/1992; che quanto invece alla richiesta di pagamento del TFR - pur accogliendo la domanda (oltre un anno dopo l'istanza di accesso al Fondo) con provvedimento del 30.05.2023 - riconosceva al
CP_ lavoratore la minor somma di € 4.249,01; che la determinazione dell' è erronea in quanto egli ha diritto di percepire a titolo di TFR l'intera somma ammessa al passivo.
CP_ Si è costituito l' che ha preliminarmente eccepito la decadenza di parte ricorrente dal diritto di promuovere l'azione giudiziale volta alla riliquidazione della prestazione sostenendo essere decorso più di anno successivamente all'avvenuta liquidazione ed al pagamento parziale della prestazione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è improponibile in quanto è maturata la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
L'art. 47 comma terzo D.P.R. n. 639 del 1970, trattando di prestazione a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/1989, dispone che: “Per le
controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma”.
pagina 2 di 6 All'art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 è stato aggiunto, dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1),
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, un sesto comma che così dispone: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute
solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
In tale caso il Legislatore fa decorrere il termine annuale di decadenza dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, che nel caso di specie è avvenuta il giorno 1 giugno 2023.
Alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, il termine era oggettivamente decorso.
La giurisprudenza di legittimità è stata sollecitata a verificare se nel caso di specie assumono rilievo i termini del procedimento amministrativo ed ha escluso la rilevanza degli stessi, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dal comma 1 sic et simpliciter. Con sentenza 7 maggio
2024, n. 12400, la Suprema Corte: “osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come
modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011
(testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal
caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte.") 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate
parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza,
rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La
questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale-
di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso
amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni). 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha
percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019-diviene rilevante
(almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art.
47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato
unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento
amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
pagina 3 di 6 18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni
che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di
"adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la
decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte
sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero
il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa,
affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre
in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente
accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una
prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda
amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta
sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre
parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della
decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la
riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea
anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della
prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in
motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento
espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi
definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6,
D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del
medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal
pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza
che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica)
dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto
all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi
del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i
trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura
amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato
dall'Ente”.
pagina 4 di 6 Secondo la parte ricorrente, detto orientamento non troverebbe applicazione nel caso di specie in
CP_ quanto l' non avrebbe, prima della decisione del ricorso amministrativo, palesato il motivo del riconoscimento, solo parziale, della prestazione di talchè la fase amministrativa sarebbe stata un passaggio obbligato.
Inoltre, nella sostanza, il pagamento parziale deriverebbe dall'integrale omesso riconoscimento della quota di TFR maturata presso i datori di lavoro cedenti l'azienda sicchè, per tali quote non corrisposte,
non vi sarebbe un pagamento parziale ma un diniego avverso il quale sarebbe proponibile l'azione entro il termine annuale decorrente dalla domanda amministrativa ma con l'estensione di 300 giorni per il procedimento amministrativo.
Si ritiene, al riguardo, che gli argomenti addotti da parte ricorrente non siano condivisibili in quanto conducono, nella sostanza, ad una disapplicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Non rileva, infatti, ai fini della decorrenza del termine di decadenza annuale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, invero desumibile dal tenore letterale della norma, il motivo del riconoscimento parziale della prestazione ma solo il dato di fatto della liquidazione della prestazione dovuta in misura inferiore rispetto a quella pretesa.
Non può, infatti, sostenersi che una prestazione unitaria che, come tale, richiede una sola domanda amministrativa sia poi scomponibile in una quota riconosciuta, pari alla prestazione effettivamente liquidata ed una o più quote non corrisposte in relazione alle quali vi sarebbe un diniego.
Tale via interpretativa, infatti, renderebbe eccessivamente discrezionale ed opinabile l'applicazione del termine di decadenza a fronte di ogni ipotesi di pagamento non integrale della prestazione in quanto potrebbe sempre affermarsi che la prestazione liquidata solo in parte sia composta di una quota effettivamente riconosciuta e di una quota negata.
Si ritiene, dunque, che, anche nel caso di specie, la prestazione avente ad oggetto il TFR non pagato dal datore di lavoro insolvente sia stata solo parzialmente liquidata e che, dunque, dalla data della liquidazione parziale della prestazione dovesse decorrere l'anno di cui all'ult. comma dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970.
Ne discende che, a decorrere dalla liquidazione della prestazione, risultava, alla data del deposito del ricorso giudiziale (effettuato in data il 27.11.2024) decorso più di un anno cosicchè la domanda pagina 5 di 6 giudiziale proposta risultava tardiva e, per tale motivo, non proponibile così come eccepito dalla difesa dell' . CP_2
In relazione alle spese di lite, deve affermarsi l'esistenza di quelle circostanze eccezionali che giustificano la compensazione integrale in primo luogo in considerazione della natura della prestazione in contesa ed in secondo luogo in quanto la giurisprudenza che ha definitivamente fissato,
a decorrere dalla liquidazione parziale e senza tenere conto dei tempi del procedimento amministrativo, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 è relativamente recente e supera un orientamento di legittimità di segno contrario.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara improponibile la domanda e compensa le spese di lite.
Perugia 13.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1407/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Paolo Guidoni) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.6.2025, alle ore 18.42 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' resistente, le seguenti domande “accertare CP_2
il diritto del sig. al TFR per come richiesto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in Parte_1 CP_1
favore dello stesso della somma di € 20.345,27 (o di quella maggiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia)
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (24.02.2020) fino
all'effettivo soddisfo, a titolo di T.F.R.”.
Ha esposto che dal 13.09.2000 al 31.12.2006, ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
"Falegnameria di Forconi;
che dal 01.01.2007, è passato alle Controparte_3
dipendenze della " , a seguito di conferimento del ramo d'azienda senza Controparte_4
soluzione di continuità; che con contratto del 20.07.2017 per atto del notaio rep. Persona_1
n. 66141, raccolta n. 18387, la “ ha concesso in affitto la propria azienda alla Controparte_4
pagina 1 di 6 “Forconi 1967 s.r.l.” a decorrere dallo 01.09.2017.; che conseguentemente, a norma dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro instaurato con il precedente datore di lavoro è continuato con l'affittuaria “Forconi
1967 s.r.l.”, senza soluzione di continuità; che esso ricorrente, stante la mancata corresponsione delle retribuzioni a partire dal mese di agosto 2019, in data 24.02.2020 ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa dalla "Forconi 1967 s.r.l."; che in data 21.07.2021, il Tribunale Fallimentare di Perugia,
con sentenza n.55/2021, ha dichiarato il fallimento della “Forconi 1967 s.r.l.” ed esso ricorrente, al netto di quanto medio tempore ricevuto, chiedeva di essere ammesso al passivo per “...€ 9.947,19 per mensilità
non corrisposte;
€ 24.594,28 per TFR”; che con decreto del 12.01.2022 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ammettendolo “...per euro 9.947,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto….per euro 24.594,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro…”; che il 19.04.2022 ha avanzato all' - sede di CP_1
Castiglione del Lago (PG) la domanda di intervento del Fondo di Garanzia sia per il pagamento del
TFR ai sensi dell'art.2 L297/1982 che per il pagamento delle ultime tre mensilità ex art.2 D.Lgs.
n.80/1992; che quanto invece alla richiesta di pagamento del TFR - pur accogliendo la domanda (oltre un anno dopo l'istanza di accesso al Fondo) con provvedimento del 30.05.2023 - riconosceva al
CP_ lavoratore la minor somma di € 4.249,01; che la determinazione dell' è erronea in quanto egli ha diritto di percepire a titolo di TFR l'intera somma ammessa al passivo.
CP_ Si è costituito l' che ha preliminarmente eccepito la decadenza di parte ricorrente dal diritto di promuovere l'azione giudiziale volta alla riliquidazione della prestazione sostenendo essere decorso più di anno successivamente all'avvenuta liquidazione ed al pagamento parziale della prestazione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è improponibile in quanto è maturata la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
L'art. 47 comma terzo D.P.R. n. 639 del 1970, trattando di prestazione a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/1989, dispone che: “Per le
controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma”.
pagina 2 di 6 All'art. 47, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 è stato aggiunto, dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1),
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, un sesto comma che così dispone: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute
solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
In tale caso il Legislatore fa decorrere il termine annuale di decadenza dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, che nel caso di specie è avvenuta il giorno 1 giugno 2023.
Alla data di iscrizione a ruolo del giudizio, il termine era oggettivamente decorso.
La giurisprudenza di legittimità è stata sollecitata a verificare se nel caso di specie assumono rilievo i termini del procedimento amministrativo ed ha escluso la rilevanza degli stessi, con conseguente applicazione del termine decadenziale previsto dal comma 1 sic et simpliciter. Con sentenza 7 maggio
2024, n. 12400, la Suprema Corte: “osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
impugnata, "alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come
modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011
(testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal
caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte.") 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate
parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza,
rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La
questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale-
di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso
amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni). 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha
percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019-diviene rilevante
(almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art.
47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato
unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento
amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
pagina 3 di 6 18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni
che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di
"adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la
decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte
sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero
il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa,
affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre
in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente
accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una
prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda
amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta
sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre
parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della
decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la
riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea
anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della
prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in
motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento
espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi
definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6,
D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del
medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal
pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza
che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica)
dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto
all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi
del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-o i tre anni -per i
trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura
amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato
dall'Ente”.
pagina 4 di 6 Secondo la parte ricorrente, detto orientamento non troverebbe applicazione nel caso di specie in
CP_ quanto l' non avrebbe, prima della decisione del ricorso amministrativo, palesato il motivo del riconoscimento, solo parziale, della prestazione di talchè la fase amministrativa sarebbe stata un passaggio obbligato.
Inoltre, nella sostanza, il pagamento parziale deriverebbe dall'integrale omesso riconoscimento della quota di TFR maturata presso i datori di lavoro cedenti l'azienda sicchè, per tali quote non corrisposte,
non vi sarebbe un pagamento parziale ma un diniego avverso il quale sarebbe proponibile l'azione entro il termine annuale decorrente dalla domanda amministrativa ma con l'estensione di 300 giorni per il procedimento amministrativo.
Si ritiene, al riguardo, che gli argomenti addotti da parte ricorrente non siano condivisibili in quanto conducono, nella sostanza, ad una disapplicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Non rileva, infatti, ai fini della decorrenza del termine di decadenza annuale, secondo l'orientamento della Suprema Corte, invero desumibile dal tenore letterale della norma, il motivo del riconoscimento parziale della prestazione ma solo il dato di fatto della liquidazione della prestazione dovuta in misura inferiore rispetto a quella pretesa.
Non può, infatti, sostenersi che una prestazione unitaria che, come tale, richiede una sola domanda amministrativa sia poi scomponibile in una quota riconosciuta, pari alla prestazione effettivamente liquidata ed una o più quote non corrisposte in relazione alle quali vi sarebbe un diniego.
Tale via interpretativa, infatti, renderebbe eccessivamente discrezionale ed opinabile l'applicazione del termine di decadenza a fronte di ogni ipotesi di pagamento non integrale della prestazione in quanto potrebbe sempre affermarsi che la prestazione liquidata solo in parte sia composta di una quota effettivamente riconosciuta e di una quota negata.
Si ritiene, dunque, che, anche nel caso di specie, la prestazione avente ad oggetto il TFR non pagato dal datore di lavoro insolvente sia stata solo parzialmente liquidata e che, dunque, dalla data della liquidazione parziale della prestazione dovesse decorrere l'anno di cui all'ult. comma dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970.
Ne discende che, a decorrere dalla liquidazione della prestazione, risultava, alla data del deposito del ricorso giudiziale (effettuato in data il 27.11.2024) decorso più di un anno cosicchè la domanda pagina 5 di 6 giudiziale proposta risultava tardiva e, per tale motivo, non proponibile così come eccepito dalla difesa dell' . CP_2
In relazione alle spese di lite, deve affermarsi l'esistenza di quelle circostanze eccezionali che giustificano la compensazione integrale in primo luogo in considerazione della natura della prestazione in contesa ed in secondo luogo in quanto la giurisprudenza che ha definitivamente fissato,
a decorrere dalla liquidazione parziale e senza tenere conto dei tempi del procedimento amministrativo, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 è relativamente recente e supera un orientamento di legittimità di segno contrario.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara improponibile la domanda e compensa le spese di lite.
Perugia 13.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6