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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 8717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8717 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio, promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall' avv. Giorgia Granata del Foro Di Firenze, presso la quale elettivamente domicilia in Firenze, alla Via Varchi n.14
RICORRENTE, resistente in riconvenzionale
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rapp.to e difeso, in CP_1 C.F._2 forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Maria Giuseppina
Chef e dall'avv. Alessandra Lanzetta presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.
460 è elettivamente domiciliato RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina provvisoria relativamente alle questioni accessorie riguardanti il figlio minore.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 2.07.2005; che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare CP_1
nell'abitazione di proprietà esclusiva del resistente in Napoli alla via Nevio 84; che dalla loro relazione erano nati due figli, , in data 27/01/2006 e in data 4/06/2009; che, per scelta Per_1 Per_2
condivisa delle parti, ella si era sempre dedicata al marito e ai figli e non aveva mai lavorato;
che dopo anni in cui la vita familiare era stata tranquilla, il marito aveva iniziato ad avere comportamenti particolari nei confronti suoi e dei figli;
che nel mese di luglio 2022 si era scagliato contro il figlio per futili motivi, nell'agosto 2022, mentre erano in vacanza, era avvenuta una discussione Per_1
sempre tra padre e figlio, durante il rientro da un fine settimana trascorso a Roccaraso il resistente si era addormentato mentre era alla guida ed era andato ad impattare contro il guard rail;
che nel mese di dicembre si erano verificati ulteriori contrasti, fino a quando, in data 15 dicembre 2022, ella aveva trovato cocaina e marijuana in un pacchetto di fazzoletti sul comodino comprendendo così la situazione;
che da quel momento in poi i comportamenti del marito erano degenerati e divenuti incontrollabili tanto che ella era stata costretta a sporgere formali denunce;
che ella aveva proposto un percorso di recupero al marito il quale aveva rifiutato;
che il 13 gennaio 2023 resistente aveva lasciato definitivamente la casa coniugale;
che il tenore di vita della famiglia, grazie alle possibilità economiche del resistente era elevatissimo;
che il solo resistente aveva una collezione di circa 30 orologi Rolex;
che il medesimo era solito noleggiare un'imbarcazione per trascorrere con la famiglia i fine settimana nelle isole del Golfo con colazioni in ristoranti di lusso;
che nei mesi di luglio e agosto la famiglia era solita fare viaggi sia in
Italia che all'estero mentre a fine agosto si recava a Capri nella villa di famiglia;
che i figli frequentavano la scuola privata International School of Lago Patria con un costo annuo di circa
€10.000,00 oltre al trasporto in pulmino e corsi di lezioni private di inglese e altre materie;
che in casa vi era una collaboratrice domestica fissa;
che ella non era proprietaria di beni immobili mentre il marito era titolare di un corposo patrimonio immobiliare tra Napoli e Capri costituito da abitazioni e immobili commerciali concessi in locazione a negozi di primarie marche nelle vie più esclusive della città, a titolo esemplificativo: Calzedonia, Swatch, L'Erbolario; che inoltre il medesimo, in qualità di erede della madre, era socio per la quota del 12,5% della società Rendelin spa, avente ad oggetto verniciatura e manutenzione industriale nonché imprese di pulizia e coibentazione e della società , con CP_2
attività di stabilimento per vernici;
che il medesimo era inoltre socio per la quota del 12,5% di altre tre società: la EF srl, la UR srl e la che inoltre era proprietario di Parte_2
automobili e motoveicoli. Tutto ciò premesso chiedeva pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale in qualità di genitore collocatario dei figli minori di cui chiedeva l'affido esclusivo;
chiedeva altresì porsi a carico del resistente un assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli per complessivi euro 10.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per sé di euro 10.000,00.
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. veniva fissata la prima udienza.
Si costituiva il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che la CP_1
ricorrente già da tempo aveva iniziato a manifestare insofferenza rispetto alla vita matrimoniale e disinteresse nei confronti del marito;
che gli anni di grave malattia della madre, cui era poi conseguito il decesso in data 27 luglio 2022, sovrapposti agli anni della pandemia, avevano costituito per il medesimo un evento particolarmente traumatico;
che egli aveva certamente attraversato, seppur per un brevissimo lasso di tempo, una crisi personale essendo molto provato già dal precedente periodo emergenziale;
che la ricorrente aveva condiviso con lui, come se nulla fosse stato, le vacanze estive nell'anno 2022; che egli, pienamente consapevole delle sue responsabilità, dopo l'estate del 2022 aveva cessato autonomamente l'uso di sostanze stupefacenti, chiudendo tale brevissima parentesi;
che nel Marzo 2023 volontariamente aveva intrapreso un percorso diagnostico presso il Sert dell'ASL Napoli che si era concluso a giugno 2023;che la ricorrente era ben consapevole che egli avesse cessato da tempo qualsiasi uso di sostanze stupefacenti e che comunque si era trattato in una breve parentesi;
che ella era l'unica responsabile per la fine dell'unione matrimoniale e aveva strumentalizzato la breve crisi personale vissuta dal marito;
che a seguito della querela sporta dalla moglie aveva preferito lasciare la casa familiare;
che dal momento del suo allontanamento la ricorrente aveva posto in essere condotte ostruzionistiche del rapporto padre figli, coinvolgendo questi ultimi sistematicamente nella vicenda separativa e avviando una vera e propria campagna denigratoria del padre nei confronti dei figli. In ordine alla sua posizione patrimoniale e reddituale, che deduceva essere stata enfatizzata dalla ricorrente, precisava che per la casa familiare in via Nevio stava ancora provvedendo al pagamento di un mutuo di circa € 4.500,00 mensili, nell'altra abitazione nel medesimo stabile in via Nevio si era trasferito lui, mentre il terzo immobile di complessivi 120 mq con annesso box auto era locato per complessivi euro 3000,00; che quanto agli immobili destinati ad uso commerciale quello sito in piazza Trieste Trento era locato da Swatch per un canone mensile di euro 9.898 33, quello in via dei Mille da per un Parte_3 canone mensile di euro 13.508,28, quelli di via Chiaia uno da L'Erbolario per un canone mensile di euro
4.050,27, l'altro da Mister CI per un canone mensile di euro 400,00; infine l'immobile di Capri non era mai è stato messo a reddito in quanto utilizzato dalla famiglia per le vacanze;
che egli sosteneva costi ordinari e straordinari per i tali immobili di circa €35.000,00 annui oltre Irpef e Imu. Aggiungeva che la ricorrente era una donna di quarant'anni, laureata in ingegneria, che prima di laurearsi aveva svolto uno stage presso la ed egli l'aveva sempre incoraggiata a riprendere il proprio CP_2
percorso professionale. Tutto ciò premesso chiedeva pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla ricorrente, disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa familiare, con predisposizione di un calendario di incontri padre figli, porre a suo carico un assegno complessivo di euro 3000,00 per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie ad eccezione di quelle per l'International School of Lago Patria che si dichiarava disponibile a pagare al 100%, rigettare la richiesta della ricorrente di un assegno per il proprio mantenimento e comunque via provvisoria limitarlo alla misura di euro 400,00; chiedeva altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti processuali.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 473 bis. 17 c.p.c., veniva celebrata, in data 28/11/2023, la prima udienza alla quale comparivano entrambe le parti personalmente, ritenuta l'opportunità, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, di sentire il figlio minore di età, il procedimento veniva rinviato per tale incombente.
Sentito il minore, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento riservava la decisione e nello sciogliere la riserva formulava alle parti una proposta conciliativa. Tale proposta non veniva accettata dalle parti e veniva concesso un rinvio del procedimento per consentire comunque il raggiungimento di un'intesa che però non veniva trovata.
Con provvedimento del 10/05/2024 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, la casa coniugale, in Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e relativo box auto veniva assegnata a in quanto collocataria dei figli;
veniva disposto l'affido condiviso del figlio minore ad Parte_1
entrambi i genitori;
veniva posto a carico di a decorrere dalla domanda, l'assegno CP_1
mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione ISTAT, e l'assegno di
€ 2.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese;
venivano poste interamente a carico di Parte_1
le spese straordinarie per i figli, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA e CP_1
Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018; venivano altresì rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la rimessione in decisione. Depositate dalle parti le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c., la causa era rimessa in decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che le parti non vivono più insieme da gennaio 2023, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito gli atteggiamenti di quest'ultimo, che facendo uso di sostanze stupefacenti, avrebbe assunto comportamenti aggressivi sia verbalmente che fisicamente nei confronti suoi e dei figli.
Il periodo di crisi attraversato dal resistente nel 2022, durante il quale il medesimo ha fatto anche uso di sostanze stupefacenti, è circostanza non contestata, anzi espressamente ammessa dal resistente medesimo. E però manca la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile ai comportamenti tenuti dal marito in tale periodo. Ed invero, premesso che non sono state prodotte denunce né atti di eventuali procedimenti penali nei confronti del resistente, i capitoli di prova articolati sul punto in ricorso sono assolutamente irrilevanti (1. che in data 28/12/2022 si è recata presso l'abitazione della signora e ha trovato la porta della stanza da letto chiusa ed insieme a suo Pt_1
marito avete sfondato la porta;
2. che in tale occasione, una volta aperta la porta ha Persona_3
trovato il signor svenuto nel bagno;
3. che nella circostanza di cui al capitolo 1 il signor ottone CP_1
era privo di sensi;
4. che alla vista del signor avete deciso di chiamare il 118; 5. che il signor CP_1
una volta ripresosi le chiedeva di annullare la chiamata al 118; 6. che il signor in data 29 CP_1 CP_1
dicembre riferiva alla moglie che il giorno prima aveva messo in scena tutto per farla spaventare e farla immaginare come sarebbe stata la vita senza di lui;
7. che la signora le consegnava l'orologio Pt_1
Rolex acquistato dal marito per il suo quarantesimo compleanno;
8. che all sua restituzione il signor lo vendeva a terzi;
9. che nel luglio del 2022 eravate in barca insieme ai signori 10. che CP_1 CP_1
in un occasione in cui si discuteva del taglio di capelli del figlio maggiore, il padre gli lanciava il posacenere da barca addosso;
11. che in data 8 agosto 22 vi trovavate insieme alla famiglia al CP_1
ristorante Boccasalina a Formentera;
12. che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo il padre chiedeva al figlio maggiorenne di alzarsi il ciuffo e di tagliarsi i capelli durante una discussione). I capitoli di prova articolati nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 473 bis 17, II comma, cpc non attengono ai motivi della crisi e quelli che comunque riguardano i rapporti tra le parti sono irrilevanti essendo temporalmente collocati in un periodo successivo al mese di gennaio 2023 allorquando entrambe hanno riconosciuto essere cessata la convivenza, dunque quando ormai la crisi era irrimediabilmente in atto. Ragione che rende assolutamente irrilevante anche la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente dal momento che l'attività è stata svolta nel marzo 2023. Pertanto le prove orali non sono state ammesse dal G.I. con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio. Non essendo stata provata l'efficacia disgregante dei comportamenti di controparte sulla vita familiare, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Il resistente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie la condotta di quest'ultima in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver omesso l'assistenza morale e materiale al coniuge, nonché la collaborazione nell'interesse della famiglia, strumentalizzando la breve crisi personale vissuta dal marito, per porre fine all'unione coniugale. E però la deduzione è rimasta assolutamente sfornita di riscontro probatorio. In particolare le prove orali non sono state ammesse dal
G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, avendo ad oggetto circostanze generiche ed irrilevanti. Prive di rilevanza sono altresì le trascrizioni della conversazione tra un'amica delle parti e la ricorrente, assolutamente non idonee a provare la riconducibilità delle cause della crisi a condotte della moglie.
In mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra parte della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151
c.c..
Passando alle statuizioni accessorie riguardanti l'unico figlio ancora minore di età, parte Per_2
ricorrente ha insistito nella richiesta di affido esclusivo. Sul punto va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 Sentenza n. 6535 del
06/03/2019) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. In altre pronunce si afferma che perché sussista l'interesse del minore all'affido esclusivo, non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso (cfr. tra le altre Cass. 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie è emerso chiaramente, dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto di prossimo al compimento dei sedici anni di età, che i figli sono rimasti molto coinvolti nel Per_2
conflitto tra i genitori, nonostante le affermazioni di principio di entrambe le parti di volerli tutelare.
Con la separazione si è creata una frattura anche nel rapporto tra e il padre, che comunque il Per_2 ragazzo ha continuato a frequentare fino all'estate 2023 e con il quale si augura di poter recuperare il rapporto che aveva in passato. Del resto, fino a prima della frattura del rapporto tra i genitori, temporalmente collocata dalla stessa ricorrente non prima dell'estate del 2022, non sono state lamentate condotte indicative di una inidoneità educativa del padre. Nel periodo di particolare instabilità emotiva di quest'ultimo, temporalmente collocato tra l'estate 2022 fino ai primi giorni del gennaio 2023, in cui è pacifico che lo stesso abbia fatto anche uso di sostanze stupefacenti, non ci sono stati episodi che hanno direttamente coinvolto il figlio Dalla certificazione del serD 24 allegata alla comparsa di Per_2
costituzione del resistente risulta che ha svolto volontariamente un iter diagnostico dal CP_1
21/03/2023 al 22/06/2023, dall'anamnesi personale è emerso un pregresso uso di cocaina nell'anno precedente per lo più nel periodo estivo, con fasi connotate da un consumo compulsivo e reiterato, ma tutti gli esami svolti attestano che nel periodo di osservazione non ha fatto più uso di sostanze stupefacenti. Senza dubbio il resistente ha vissuto una crisi che lo ha portato a comportamenti censurabili - certamente l'uso di sostanze stupefacenti rientra tra questi, come vi rientrano i litigi e le discussioni in casa con la moglie e con il figlio maggiore – e che ha innegabilmente avuto conseguenze importanti anche nel rapporto non si ritiene però sussistente allo stato un'inidoneità educativa Per_2
del padre e tenuto conto delle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, apprezzabili dalla relazione affettiva in concreto instaurata con il figlio può formularsi un Per_2
giudizio prognostico positivo circa la capacità del padre di crescere ed educare il figlio, fermo restando che in prosieguo sarà sempre possibile una diversa valutazione, laddove la situazione avesse altri sviluppi che dovessero essere portati all'attenzione del Tribunale. In conclusione, dunque, non si ritengono sussistenti elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del figlio minore, già disposto in via provvisoria, reputandosi tale regime conforme all'interesse di quest'ultimo, che avrà residenza privilegiata presso la madre.
Tenuto conto dell'età di dello stato d'animo che lo stesso sta vivendo (in udienza ha ribadito Per_2
di essere molto dispiaciuto con il padre), della vicinanza fisica tra i due, abitando nello stesso stabile, non si ritiene opportuno calendarizzare gli incontri padre-figlio, ma entrambi i genitori dovranno impegnarsi per favorirne una ripresa quanto più tempestiva possibile, la madre, in quanto genitore collocatario del minore, spronando il figlio, e il padre facendosi promotore di iniziative che possano coinvolgerlo. Dalla lettura degli atti di causa emerge che le parti hanno intrapreso dei percorsi terapeutici avvalendosi di professionisti privati e sarebbe opportuno che le parti valutassero la necessità anche per i figli di un supporto psicologico.
In conseguenza della collocazione dei figli presso la madre alla stessa va assegnata la casa coniugale, in
Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e relativo box auto.
Venendo al contributo nel mantenimento dei figli, , studente universitario e minore Per_1 Per_2
di età, da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord.
19299 del 16.09.2020).
Ciò posto, in ordine ai redditi delle parti va rilevato che è pacifico che la ricorrente, laureata in ingegneria è casalinga e non ha mai lavorato, mentre il resistente lavora presso l'azienda di famiglia
“Rendelin SpA” è proprietario in via Nevio, della casa coniugale dove attualmente vivono la moglie e i figli, della casa dove egli si è trasferito, che era l'immobile in cui viveva la madre, e di un terzo appartamento locato, unitamente ad un box, per un canone di € 3.000,00 mensili;
inoltre è proprietario di un locale commerciale in piazza Trieste e Trento, fino a poco tempo fa locato al negozio “Swatch” per un canone mensile di € 9.898,33, di un locale commerciale in via Dei Mille locato a per un Parte_3 canone mensile di € 13.508,28, di due unità adiacenti in via Chiaia prima locate a “L'Erbolario” per un canone mensile di4.050,27 e a Mr CI per un canone di € 400,00, ora a “Capri Watch”, infine di un immobile a Capri;
dalla dichiarazione dei redditi 2020 risulta un reddito complessivo di euro 32.265,00, da quella del 2021 un reddito complessivo di euro 27.886,00, e da quella del 2022 un reddito complessivo di euro 16.850,00; ha un dossier titoli che a marzo 2023 aveva una consistenza di €
3.500.000,000, infine all'esito della successione materna (apertasi nel mese di luglio 2022), è divenuto titolare della quota del 12,5% in cinque società.
Sul punto va considerato che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte non rispecchiano la reale situazione reddituale attuale del resistente, quelle successive al 2022 non sono state prodotte, sol che si consideri che gli importi dalle stesse risultanti non consentirebbero di coprire neanche le spese di cui il ricorrente medesimo ha dedotto di essere gravato: il mutuo per la casa familiare, la cui rata varia tra euro 4.500,00 e € 5.000,00 mensili, le ulteriori spese condominiali ordinarie e straordinarie che per i soli immobili di via Nevio, di cui è divenuto pieno proprietario da luglio 2022, a seguito del decesso della madre, per gli ultimi tre anni, ammontano ad una media di circa 16.000,00 (sedicimila/00) euro annuali - e precisamente: Anno 2022 complessivi euro 15.591,07, Anno 2021 complessivi euro
14.569,81, Anno 2020 complessivi euro 10.192,61, come dallo stesso riportato in comparsa – gli ulteriori costi ordinari e straordinari per gli immobili che ammontano a circa 35.000,00
(trentacinquemila/00) euro annuali, ai quali va aggiunta la tassazione IRPEF di circa il 40% del reddito imponibile e tassazione IMU, che avviene a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano locati, come dallo stesso riportato in comparsa.
In ordine poi al presumibile tenore di vita della famiglia occorre tener coto, oltre a tutto quanto fin qui evidenziato, anche dei seguenti elementi: la tipologia di abitazione adibita a casa familiare, in via Nevio costituita dagli interni 8– 12 – 16 per complessivi 315 mq, con annessi box auto, la presenza di personale di servizio, una collezione di trenta rolex - circostanza non contestata – le vacanze estive in
Grecia e a Formentera oltre che a Capri nella casa di famiglia, la scuola privata International School of
Lago Patria per entrambi i figli (con un costo annuo di circa € 10.000,00), il trasporto scolastico privato per entrambi i figli, le lezioni private in varie materie per entrambi i figli, la palestra per entrambi i figli, il personal trainer, la disponibilità di diversi autoveicoli e motoveicoli in uso alla famiglia tra cui una minicar in uso al figlio , il noleggio per i weekend nei periodi estivi di un'imbarcazione. Per_1
Tutti gli elementi fin qui esaminati consentono un'attendibile ricostruzione della situazione patrimoniale della famiglia prima della crisi, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. N. 975/2021).
Sulla base dell'esame complessivo delle circostanze fin qui riportate, dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, delle attuali esigenze dei figli legate all'età, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore si ritiene congruo quantificare in euro 2.300,00 l'importo dell'assegno a carico del padre a titolo di mantenimento per ciascun figlio, ponendo le spese straordinarie per gli stessi, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA e Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018, interamente carico del padre, tenuto conto della loro rilevanza nel complessivo assetto familiare.
ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento. Parte_1
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass.
6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile
12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass.
n. 11686/2013).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che in costanza di matrimonio l'unica fonte di reddito della famiglia fosse il ricorrente, pertanto certamente sussiste una rilevante disparità tra le situazioni reddituali dei coniugi, alla stregua di tutto quanto sopra rappresentato in ordine al tenore di vita della famiglia.
Tenuto conto che il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 c.c., è espressione del dovere solidaristico di assistenza morale, e però non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (sul punto da ultimo Cass. N. 3354/2025), nel caso di specie deve considerarsi che per quanto la sia in possesso di un titolo di studi qualificato, in quanto laureata in ingegneria Pt_1
ambiente e territorio, fatta eccezione per uno stage presso la frequentato prima di CP_2
conseguire la laurea, non ha competenze specifiche né esperienze professionali pregresse;
inoltre, per quanto sia ancora abbastanza giovane (quarantadue anni), non ha comunque un'età in cui è agevole l'ingresso del mondo del lavoro. Non essendo riscontrato in termini di effettiva possibilità lo svolgimento da parte della stessa di un'attività lavorativa retribuita ed essendo comunque trascorso dalla separazione di fatto un tempo (due anni) in cui è ragionevole ritenere che la stessa abbia avuto necessità di riorganizzare la propria vita, in applicazione dei principi sopra riportati si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della che, tenuto Pt_1
conto di tutti gli elementi sopra riportati, della durata della convivenza coniugale si ritiene di confermare nell'importo di euro 3.000,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come quantificato in via provvisoria con provvedimento che non risulta reclamato;
tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese e va riconosciuta dalla domanda (marzo 2023) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in ordine allo status.
Va infine rigettata, attesa la genericità della formulazione, la richiesta formulata da parte resistente negli scritti conclusionali nei seguenti termini: “sig. insiste affinché venga confermato il già disposto CP_1
affido condiviso del figlio minore insistendo altresì affinché vengano adottati nei confronti Per_2
della sig.ra tutti i provvedimenti ritenuti di Giustizia ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. da Parte_1
Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condotte manifestamente contrarie al disposto affido condiviso ed agli ostacoli, provati per tabulas, frapposti ad un recupero del rapporto padre figli, in spregio al diritto alla bigenitorialità del figlio minore e del primogenito di appena Per_2 Per_1
anni 18.”
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del
Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.76, parte II, S. A Parte_1 CP_1
, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) rigetta le domande di addebito;
c) assegna la casa coniugale, in Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e box auto di pertinenza a che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
d) affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
e) rimette gli incontri padre-figlio agli accordi tra gli stessi;
f) pone a carico di a decorrere dalla domanda (marzo 2023) l'assegno mensile di euro € CP_1
2.300,00 a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone interamente a carico Parte_1
di le spese straordinarie per i figli, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA CP_1
e Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018;
g) pone a carico di l'assegno mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge;
CP_1
tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese e va riconosciuta dalla domanda (marzo 2023) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in ordine allo status, su tale somma va calcolata la rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
i) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
j) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8717 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio, promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall' avv. Giorgia Granata del Foro Di Firenze, presso la quale elettivamente domicilia in Firenze, alla Via Varchi n.14
RICORRENTE, resistente in riconvenzionale
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rapp.to e difeso, in CP_1 C.F._2 forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Maria Giuseppina
Chef e dall'avv. Alessandra Lanzetta presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.
460 è elettivamente domiciliato RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina provvisoria relativamente alle questioni accessorie riguardanti il figlio minore.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023 premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 2.07.2005; che i coniugi avevano stabilito la residenza familiare CP_1
nell'abitazione di proprietà esclusiva del resistente in Napoli alla via Nevio 84; che dalla loro relazione erano nati due figli, , in data 27/01/2006 e in data 4/06/2009; che, per scelta Per_1 Per_2
condivisa delle parti, ella si era sempre dedicata al marito e ai figli e non aveva mai lavorato;
che dopo anni in cui la vita familiare era stata tranquilla, il marito aveva iniziato ad avere comportamenti particolari nei confronti suoi e dei figli;
che nel mese di luglio 2022 si era scagliato contro il figlio per futili motivi, nell'agosto 2022, mentre erano in vacanza, era avvenuta una discussione Per_1
sempre tra padre e figlio, durante il rientro da un fine settimana trascorso a Roccaraso il resistente si era addormentato mentre era alla guida ed era andato ad impattare contro il guard rail;
che nel mese di dicembre si erano verificati ulteriori contrasti, fino a quando, in data 15 dicembre 2022, ella aveva trovato cocaina e marijuana in un pacchetto di fazzoletti sul comodino comprendendo così la situazione;
che da quel momento in poi i comportamenti del marito erano degenerati e divenuti incontrollabili tanto che ella era stata costretta a sporgere formali denunce;
che ella aveva proposto un percorso di recupero al marito il quale aveva rifiutato;
che il 13 gennaio 2023 resistente aveva lasciato definitivamente la casa coniugale;
che il tenore di vita della famiglia, grazie alle possibilità economiche del resistente era elevatissimo;
che il solo resistente aveva una collezione di circa 30 orologi Rolex;
che il medesimo era solito noleggiare un'imbarcazione per trascorrere con la famiglia i fine settimana nelle isole del Golfo con colazioni in ristoranti di lusso;
che nei mesi di luglio e agosto la famiglia era solita fare viaggi sia in
Italia che all'estero mentre a fine agosto si recava a Capri nella villa di famiglia;
che i figli frequentavano la scuola privata International School of Lago Patria con un costo annuo di circa
€10.000,00 oltre al trasporto in pulmino e corsi di lezioni private di inglese e altre materie;
che in casa vi era una collaboratrice domestica fissa;
che ella non era proprietaria di beni immobili mentre il marito era titolare di un corposo patrimonio immobiliare tra Napoli e Capri costituito da abitazioni e immobili commerciali concessi in locazione a negozi di primarie marche nelle vie più esclusive della città, a titolo esemplificativo: Calzedonia, Swatch, L'Erbolario; che inoltre il medesimo, in qualità di erede della madre, era socio per la quota del 12,5% della società Rendelin spa, avente ad oggetto verniciatura e manutenzione industriale nonché imprese di pulizia e coibentazione e della società , con CP_2
attività di stabilimento per vernici;
che il medesimo era inoltre socio per la quota del 12,5% di altre tre società: la EF srl, la UR srl e la che inoltre era proprietario di Parte_2
automobili e motoveicoli. Tutto ciò premesso chiedeva pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale in qualità di genitore collocatario dei figli minori di cui chiedeva l'affido esclusivo;
chiedeva altresì porsi a carico del resistente un assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli per complessivi euro 10.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per sé di euro 10.000,00.
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. veniva fissata la prima udienza.
Si costituiva il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che la CP_1
ricorrente già da tempo aveva iniziato a manifestare insofferenza rispetto alla vita matrimoniale e disinteresse nei confronti del marito;
che gli anni di grave malattia della madre, cui era poi conseguito il decesso in data 27 luglio 2022, sovrapposti agli anni della pandemia, avevano costituito per il medesimo un evento particolarmente traumatico;
che egli aveva certamente attraversato, seppur per un brevissimo lasso di tempo, una crisi personale essendo molto provato già dal precedente periodo emergenziale;
che la ricorrente aveva condiviso con lui, come se nulla fosse stato, le vacanze estive nell'anno 2022; che egli, pienamente consapevole delle sue responsabilità, dopo l'estate del 2022 aveva cessato autonomamente l'uso di sostanze stupefacenti, chiudendo tale brevissima parentesi;
che nel Marzo 2023 volontariamente aveva intrapreso un percorso diagnostico presso il Sert dell'ASL Napoli che si era concluso a giugno 2023;che la ricorrente era ben consapevole che egli avesse cessato da tempo qualsiasi uso di sostanze stupefacenti e che comunque si era trattato in una breve parentesi;
che ella era l'unica responsabile per la fine dell'unione matrimoniale e aveva strumentalizzato la breve crisi personale vissuta dal marito;
che a seguito della querela sporta dalla moglie aveva preferito lasciare la casa familiare;
che dal momento del suo allontanamento la ricorrente aveva posto in essere condotte ostruzionistiche del rapporto padre figli, coinvolgendo questi ultimi sistematicamente nella vicenda separativa e avviando una vera e propria campagna denigratoria del padre nei confronti dei figli. In ordine alla sua posizione patrimoniale e reddituale, che deduceva essere stata enfatizzata dalla ricorrente, precisava che per la casa familiare in via Nevio stava ancora provvedendo al pagamento di un mutuo di circa € 4.500,00 mensili, nell'altra abitazione nel medesimo stabile in via Nevio si era trasferito lui, mentre il terzo immobile di complessivi 120 mq con annesso box auto era locato per complessivi euro 3000,00; che quanto agli immobili destinati ad uso commerciale quello sito in piazza Trieste Trento era locato da Swatch per un canone mensile di euro 9.898 33, quello in via dei Mille da per un Parte_3 canone mensile di euro 13.508,28, quelli di via Chiaia uno da L'Erbolario per un canone mensile di euro
4.050,27, l'altro da Mister CI per un canone mensile di euro 400,00; infine l'immobile di Capri non era mai è stato messo a reddito in quanto utilizzato dalla famiglia per le vacanze;
che egli sosteneva costi ordinari e straordinari per i tali immobili di circa €35.000,00 annui oltre Irpef e Imu. Aggiungeva che la ricorrente era una donna di quarant'anni, laureata in ingegneria, che prima di laurearsi aveva svolto uno stage presso la ed egli l'aveva sempre incoraggiata a riprendere il proprio CP_2
percorso professionale. Tutto ciò premesso chiedeva pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla ricorrente, disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa familiare, con predisposizione di un calendario di incontri padre figli, porre a suo carico un assegno complessivo di euro 3000,00 per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie ad eccezione di quelle per l'International School of Lago Patria che si dichiarava disponibile a pagare al 100%, rigettare la richiesta della ricorrente di un assegno per il proprio mantenimento e comunque via provvisoria limitarlo alla misura di euro 400,00; chiedeva altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti processuali.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 473 bis. 17 c.p.c., veniva celebrata, in data 28/11/2023, la prima udienza alla quale comparivano entrambe le parti personalmente, ritenuta l'opportunità, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, di sentire il figlio minore di età, il procedimento veniva rinviato per tale incombente.
Sentito il minore, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento riservava la decisione e nello sciogliere la riserva formulava alle parti una proposta conciliativa. Tale proposta non veniva accettata dalle parti e veniva concesso un rinvio del procedimento per consentire comunque il raggiungimento di un'intesa che però non veniva trovata.
Con provvedimento del 10/05/2024 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, la casa coniugale, in Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e relativo box auto veniva assegnata a in quanto collocataria dei figli;
veniva disposto l'affido condiviso del figlio minore ad Parte_1
entrambi i genitori;
veniva posto a carico di a decorrere dalla domanda, l'assegno CP_1
mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge, oltre rivalutazione ISTAT, e l'assegno di
€ 2.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese;
venivano poste interamente a carico di Parte_1
le spese straordinarie per i figli, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA e CP_1
Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018; venivano altresì rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la rimessione in decisione. Depositate dalle parti le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c., la causa era rimessa in decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che le parti non vivono più insieme da gennaio 2023, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito gli atteggiamenti di quest'ultimo, che facendo uso di sostanze stupefacenti, avrebbe assunto comportamenti aggressivi sia verbalmente che fisicamente nei confronti suoi e dei figli.
Il periodo di crisi attraversato dal resistente nel 2022, durante il quale il medesimo ha fatto anche uso di sostanze stupefacenti, è circostanza non contestata, anzi espressamente ammessa dal resistente medesimo. E però manca la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile ai comportamenti tenuti dal marito in tale periodo. Ed invero, premesso che non sono state prodotte denunce né atti di eventuali procedimenti penali nei confronti del resistente, i capitoli di prova articolati sul punto in ricorso sono assolutamente irrilevanti (1. che in data 28/12/2022 si è recata presso l'abitazione della signora e ha trovato la porta della stanza da letto chiusa ed insieme a suo Pt_1
marito avete sfondato la porta;
2. che in tale occasione, una volta aperta la porta ha Persona_3
trovato il signor svenuto nel bagno;
3. che nella circostanza di cui al capitolo 1 il signor ottone CP_1
era privo di sensi;
4. che alla vista del signor avete deciso di chiamare il 118; 5. che il signor CP_1
una volta ripresosi le chiedeva di annullare la chiamata al 118; 6. che il signor in data 29 CP_1 CP_1
dicembre riferiva alla moglie che il giorno prima aveva messo in scena tutto per farla spaventare e farla immaginare come sarebbe stata la vita senza di lui;
7. che la signora le consegnava l'orologio Pt_1
Rolex acquistato dal marito per il suo quarantesimo compleanno;
8. che all sua restituzione il signor lo vendeva a terzi;
9. che nel luglio del 2022 eravate in barca insieme ai signori 10. che CP_1 CP_1
in un occasione in cui si discuteva del taglio di capelli del figlio maggiore, il padre gli lanciava il posacenere da barca addosso;
11. che in data 8 agosto 22 vi trovavate insieme alla famiglia al CP_1
ristorante Boccasalina a Formentera;
12. che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo il padre chiedeva al figlio maggiorenne di alzarsi il ciuffo e di tagliarsi i capelli durante una discussione). I capitoli di prova articolati nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 473 bis 17, II comma, cpc non attengono ai motivi della crisi e quelli che comunque riguardano i rapporti tra le parti sono irrilevanti essendo temporalmente collocati in un periodo successivo al mese di gennaio 2023 allorquando entrambe hanno riconosciuto essere cessata la convivenza, dunque quando ormai la crisi era irrimediabilmente in atto. Ragione che rende assolutamente irrilevante anche la relazione investigativa prodotta dalla ricorrente dal momento che l'attività è stata svolta nel marzo 2023. Pertanto le prove orali non sono state ammesse dal G.I. con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio. Non essendo stata provata l'efficacia disgregante dei comportamenti di controparte sulla vita familiare, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Il resistente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie la condotta di quest'ultima in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per aver omesso l'assistenza morale e materiale al coniuge, nonché la collaborazione nell'interesse della famiglia, strumentalizzando la breve crisi personale vissuta dal marito, per porre fine all'unione coniugale. E però la deduzione è rimasta assolutamente sfornita di riscontro probatorio. In particolare le prove orali non sono state ammesse dal
G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, avendo ad oggetto circostanze generiche ed irrilevanti. Prive di rilevanza sono altresì le trascrizioni della conversazione tra un'amica delle parti e la ricorrente, assolutamente non idonee a provare la riconducibilità delle cause della crisi a condotte della moglie.
In mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra parte della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151
c.c..
Passando alle statuizioni accessorie riguardanti l'unico figlio ancora minore di età, parte Per_2
ricorrente ha insistito nella richiesta di affido esclusivo. Sul punto va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 Sentenza n. 6535 del
06/03/2019) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. In altre pronunce si afferma che perché sussista l'interesse del minore all'affido esclusivo, non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso (cfr. tra le altre Cass. 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie è emerso chiaramente, dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto di prossimo al compimento dei sedici anni di età, che i figli sono rimasti molto coinvolti nel Per_2
conflitto tra i genitori, nonostante le affermazioni di principio di entrambe le parti di volerli tutelare.
Con la separazione si è creata una frattura anche nel rapporto tra e il padre, che comunque il Per_2 ragazzo ha continuato a frequentare fino all'estate 2023 e con il quale si augura di poter recuperare il rapporto che aveva in passato. Del resto, fino a prima della frattura del rapporto tra i genitori, temporalmente collocata dalla stessa ricorrente non prima dell'estate del 2022, non sono state lamentate condotte indicative di una inidoneità educativa del padre. Nel periodo di particolare instabilità emotiva di quest'ultimo, temporalmente collocato tra l'estate 2022 fino ai primi giorni del gennaio 2023, in cui è pacifico che lo stesso abbia fatto anche uso di sostanze stupefacenti, non ci sono stati episodi che hanno direttamente coinvolto il figlio Dalla certificazione del serD 24 allegata alla comparsa di Per_2
costituzione del resistente risulta che ha svolto volontariamente un iter diagnostico dal CP_1
21/03/2023 al 22/06/2023, dall'anamnesi personale è emerso un pregresso uso di cocaina nell'anno precedente per lo più nel periodo estivo, con fasi connotate da un consumo compulsivo e reiterato, ma tutti gli esami svolti attestano che nel periodo di osservazione non ha fatto più uso di sostanze stupefacenti. Senza dubbio il resistente ha vissuto una crisi che lo ha portato a comportamenti censurabili - certamente l'uso di sostanze stupefacenti rientra tra questi, come vi rientrano i litigi e le discussioni in casa con la moglie e con il figlio maggiore – e che ha innegabilmente avuto conseguenze importanti anche nel rapporto non si ritiene però sussistente allo stato un'inidoneità educativa Per_2
del padre e tenuto conto delle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, apprezzabili dalla relazione affettiva in concreto instaurata con il figlio può formularsi un Per_2
giudizio prognostico positivo circa la capacità del padre di crescere ed educare il figlio, fermo restando che in prosieguo sarà sempre possibile una diversa valutazione, laddove la situazione avesse altri sviluppi che dovessero essere portati all'attenzione del Tribunale. In conclusione, dunque, non si ritengono sussistenti elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del figlio minore, già disposto in via provvisoria, reputandosi tale regime conforme all'interesse di quest'ultimo, che avrà residenza privilegiata presso la madre.
Tenuto conto dell'età di dello stato d'animo che lo stesso sta vivendo (in udienza ha ribadito Per_2
di essere molto dispiaciuto con il padre), della vicinanza fisica tra i due, abitando nello stesso stabile, non si ritiene opportuno calendarizzare gli incontri padre-figlio, ma entrambi i genitori dovranno impegnarsi per favorirne una ripresa quanto più tempestiva possibile, la madre, in quanto genitore collocatario del minore, spronando il figlio, e il padre facendosi promotore di iniziative che possano coinvolgerlo. Dalla lettura degli atti di causa emerge che le parti hanno intrapreso dei percorsi terapeutici avvalendosi di professionisti privati e sarebbe opportuno che le parti valutassero la necessità anche per i figli di un supporto psicologico.
In conseguenza della collocazione dei figli presso la madre alla stessa va assegnata la casa coniugale, in
Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e relativo box auto.
Venendo al contributo nel mantenimento dei figli, , studente universitario e minore Per_1 Per_2
di età, da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord.
19299 del 16.09.2020).
Ciò posto, in ordine ai redditi delle parti va rilevato che è pacifico che la ricorrente, laureata in ingegneria è casalinga e non ha mai lavorato, mentre il resistente lavora presso l'azienda di famiglia
“Rendelin SpA” è proprietario in via Nevio, della casa coniugale dove attualmente vivono la moglie e i figli, della casa dove egli si è trasferito, che era l'immobile in cui viveva la madre, e di un terzo appartamento locato, unitamente ad un box, per un canone di € 3.000,00 mensili;
inoltre è proprietario di un locale commerciale in piazza Trieste e Trento, fino a poco tempo fa locato al negozio “Swatch” per un canone mensile di € 9.898,33, di un locale commerciale in via Dei Mille locato a per un Parte_3 canone mensile di € 13.508,28, di due unità adiacenti in via Chiaia prima locate a “L'Erbolario” per un canone mensile di4.050,27 e a Mr CI per un canone di € 400,00, ora a “Capri Watch”, infine di un immobile a Capri;
dalla dichiarazione dei redditi 2020 risulta un reddito complessivo di euro 32.265,00, da quella del 2021 un reddito complessivo di euro 27.886,00, e da quella del 2022 un reddito complessivo di euro 16.850,00; ha un dossier titoli che a marzo 2023 aveva una consistenza di €
3.500.000,000, infine all'esito della successione materna (apertasi nel mese di luglio 2022), è divenuto titolare della quota del 12,5% in cinque società.
Sul punto va considerato che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte non rispecchiano la reale situazione reddituale attuale del resistente, quelle successive al 2022 non sono state prodotte, sol che si consideri che gli importi dalle stesse risultanti non consentirebbero di coprire neanche le spese di cui il ricorrente medesimo ha dedotto di essere gravato: il mutuo per la casa familiare, la cui rata varia tra euro 4.500,00 e € 5.000,00 mensili, le ulteriori spese condominiali ordinarie e straordinarie che per i soli immobili di via Nevio, di cui è divenuto pieno proprietario da luglio 2022, a seguito del decesso della madre, per gli ultimi tre anni, ammontano ad una media di circa 16.000,00 (sedicimila/00) euro annuali - e precisamente: Anno 2022 complessivi euro 15.591,07, Anno 2021 complessivi euro
14.569,81, Anno 2020 complessivi euro 10.192,61, come dallo stesso riportato in comparsa – gli ulteriori costi ordinari e straordinari per gli immobili che ammontano a circa 35.000,00
(trentacinquemila/00) euro annuali, ai quali va aggiunta la tassazione IRPEF di circa il 40% del reddito imponibile e tassazione IMU, che avviene a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano locati, come dallo stesso riportato in comparsa.
In ordine poi al presumibile tenore di vita della famiglia occorre tener coto, oltre a tutto quanto fin qui evidenziato, anche dei seguenti elementi: la tipologia di abitazione adibita a casa familiare, in via Nevio costituita dagli interni 8– 12 – 16 per complessivi 315 mq, con annessi box auto, la presenza di personale di servizio, una collezione di trenta rolex - circostanza non contestata – le vacanze estive in
Grecia e a Formentera oltre che a Capri nella casa di famiglia, la scuola privata International School of
Lago Patria per entrambi i figli (con un costo annuo di circa € 10.000,00), il trasporto scolastico privato per entrambi i figli, le lezioni private in varie materie per entrambi i figli, la palestra per entrambi i figli, il personal trainer, la disponibilità di diversi autoveicoli e motoveicoli in uso alla famiglia tra cui una minicar in uso al figlio , il noleggio per i weekend nei periodi estivi di un'imbarcazione. Per_1
Tutti gli elementi fin qui esaminati consentono un'attendibile ricostruzione della situazione patrimoniale della famiglia prima della crisi, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. N. 975/2021).
Sulla base dell'esame complessivo delle circostanze fin qui riportate, dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, delle attuali esigenze dei figli legate all'età, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore si ritiene congruo quantificare in euro 2.300,00 l'importo dell'assegno a carico del padre a titolo di mantenimento per ciascun figlio, ponendo le spese straordinarie per gli stessi, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA e Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018, interamente carico del padre, tenuto conto della loro rilevanza nel complessivo assetto familiare.
ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento. Parte_1
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass.
6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile
12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass.
n. 11686/2013).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che in costanza di matrimonio l'unica fonte di reddito della famiglia fosse il ricorrente, pertanto certamente sussiste una rilevante disparità tra le situazioni reddituali dei coniugi, alla stregua di tutto quanto sopra rappresentato in ordine al tenore di vita della famiglia.
Tenuto conto che il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 c.c., è espressione del dovere solidaristico di assistenza morale, e però non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (sul punto da ultimo Cass. N. 3354/2025), nel caso di specie deve considerarsi che per quanto la sia in possesso di un titolo di studi qualificato, in quanto laureata in ingegneria Pt_1
ambiente e territorio, fatta eccezione per uno stage presso la frequentato prima di CP_2
conseguire la laurea, non ha competenze specifiche né esperienze professionali pregresse;
inoltre, per quanto sia ancora abbastanza giovane (quarantadue anni), non ha comunque un'età in cui è agevole l'ingresso del mondo del lavoro. Non essendo riscontrato in termini di effettiva possibilità lo svolgimento da parte della stessa di un'attività lavorativa retribuita ed essendo comunque trascorso dalla separazione di fatto un tempo (due anni) in cui è ragionevole ritenere che la stessa abbia avuto necessità di riorganizzare la propria vita, in applicazione dei principi sopra riportati si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della che, tenuto Pt_1
conto di tutti gli elementi sopra riportati, della durata della convivenza coniugale si ritiene di confermare nell'importo di euro 3.000,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come quantificato in via provvisoria con provvedimento che non risulta reclamato;
tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese e va riconosciuta dalla domanda (marzo 2023) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in ordine allo status.
Va infine rigettata, attesa la genericità della formulazione, la richiesta formulata da parte resistente negli scritti conclusionali nei seguenti termini: “sig. insiste affinché venga confermato il già disposto CP_1
affido condiviso del figlio minore insistendo altresì affinché vengano adottati nei confronti Per_2
della sig.ra tutti i provvedimenti ritenuti di Giustizia ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. da Parte_1
Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condotte manifestamente contrarie al disposto affido condiviso ed agli ostacoli, provati per tabulas, frapposti ad un recupero del rapporto padre figli, in spregio al diritto alla bigenitorialità del figlio minore e del primogenito di appena Per_2 Per_1
anni 18.”
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del
Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.76, parte II, S. A Parte_1 CP_1
, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) rigetta le domande di addebito;
c) assegna la casa coniugale, in Napoli alla via Nevio n. 84 (interni 8, 12 e 16) e box auto di pertinenza a che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
d) affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
e) rimette gli incontri padre-figlio agli accordi tra gli stessi;
f) pone a carico di a decorrere dalla domanda (marzo 2023) l'assegno mensile di euro € CP_1
2.300,00 a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone interamente a carico Parte_1
di le spese straordinarie per i figli, individuate facendo riferimento al Protocollo tra COA CP_1
e Presidenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018;
g) pone a carico di l'assegno mensile di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge;
CP_1
tale somma va corrisposta entro il 5 di ogni mese e va riconosciuta dalla domanda (marzo 2023) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in ordine allo status, su tale somma va calcolata la rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
i) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
j) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti