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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.
Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36368 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'Avv. Parte_1
PENNAFORTI ENRICO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe chiedeva al Giudice del lavoro di Roma, previo accertamento, la condanna del dell' al pagamento dei ratei arretrati di assegno mensile di CP_1 assistenza per il periodo compreso tra il 06/03/2023 ed il 30/11/2024 oltre ai ratei successivi maturandi e quindi a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 6.594,00 a titolo di ratei maturati non riscossi oltre ai ratei successivi maturandi con la liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale vocatio in ius l'Ente previdenziale non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza il Giudice, letti gli atti di causa, stante la natura documentale del presente procedimento ha deciso la causa con sentenza contestuale.
*****
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
1 L'istante in epigrafe, infatti, ha compiutamente allegato e provato che con decreto di omologa del 12/07/2024, reso nel procedimento portate RG n.
28586/2023, questo stesso Tribunale ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per fruire della prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dal 06/03/2023; che in data
19/07/2024 ha inoltrato alla competente sede il modello AP70 attestate CP_1 la sussistenza dei requisiti socio economici richiesti, nonché il citato decreto di omologa e gli ulteriori documenti necessari al fine della liquidazione della prestazione economica ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha CP_1 provveduto al pagamento delle somme spettanti.
Alla luce di tutto quanto precede, quindi, il ricorso merita integrale accoglimento sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio.
Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte Controparte_2 ricorrente, gli importi arretrati e dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.03.2023, nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 28586/2023, emesso in data
12.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge n.
118/1971 a decorrere dal 06.03.2023 condannando l al Controparte_2 pagamento delle conseguenti somme nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
2 Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr.
Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36368 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'Avv. Parte_1
PENNAFORTI ENRICO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe chiedeva al Giudice del lavoro di Roma, previo accertamento, la condanna del dell' al pagamento dei ratei arretrati di assegno mensile di CP_1 assistenza per il periodo compreso tra il 06/03/2023 ed il 30/11/2024 oltre ai ratei successivi maturandi e quindi a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 6.594,00 a titolo di ratei maturati non riscossi oltre ai ratei successivi maturandi con la liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la rituale vocatio in ius l'Ente previdenziale non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza il Giudice, letti gli atti di causa, stante la natura documentale del presente procedimento ha deciso la causa con sentenza contestuale.
*****
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
1 L'istante in epigrafe, infatti, ha compiutamente allegato e provato che con decreto di omologa del 12/07/2024, reso nel procedimento portate RG n.
28586/2023, questo stesso Tribunale ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per fruire della prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dal 06/03/2023; che in data
19/07/2024 ha inoltrato alla competente sede il modello AP70 attestate CP_1 la sussistenza dei requisiti socio economici richiesti, nonché il citato decreto di omologa e gli ulteriori documenti necessari al fine della liquidazione della prestazione economica ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha CP_1 provveduto al pagamento delle somme spettanti.
Alla luce di tutto quanto precede, quindi, il ricorso merita integrale accoglimento sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio.
Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte Controparte_2 ricorrente, gli importi arretrati e dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.03.2023, nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 28586/2023, emesso in data
12.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge n.
118/1971 a decorrere dal 06.03.2023 condannando l al Controparte_2 pagamento delle conseguenti somme nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
2 Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP
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