CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 59/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(CF , in Parte_1 P.IVA_1 persona del
Ministro pro tempore,
- (CF ), in persona del direttore pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, nonché ai sensi del DPR 17/2/1981, n. 173,
, in persona del Parte_3 suo
Presidente pro tempore, giusta incarico conferito tutti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia attori in riassunzione contro
(c.f. ) con il Prof. Avv. Ferruccio Controparte_1 C.F._1
Auletta Prof. Avv. Remo Dominici , Prof. Avv. Francesco Munari e Avv. Alessandra
Gesino MAURIZIO MISTURELLI (c. f. con l'Avv. Ruggero CodiceFiscale_2
Troiani
(c.f. ) con l'Avv. Pierantonio Controparte_2 C.F._3
Rovatti e l'Avv. Alberto Balestri
(c.f. ) con l'avv. Gianfranco Angelilli CP_3 C.F._4
(c.f. con l'Avv. Filippo Mansutti Controparte_4 C.F._5 convenuti in riassunzione
Oggetto: Risarcimento danni . Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. –sentenza n.
29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre
2022.
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione
Voglia codesta Ecc.ma Corte, quale giudice civile competente per valore in grado di appello
In via principale: - accogliere le conclusioni formulate dalle Amministrazioni riassumenti in grado d'appello e, per l'effetto, “pronunciare condanna generica degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili sopra indicate, rimettendo le parti al Tribunale civile di Venezia ai sensi dell'art. 539 c.p.p.”
- “Voglia condannare, inoltre, gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva da quantificarsi nella misura di €
500.000 per ciascuna parte civile, per la somma complessiva di € 1.500.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dai reati che riterrà comunque provato”; Voglia infine condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese di lite relative ad ogni grado di giudizio, cui si aggiungono le spese prenotate a debito in ogni grado.
Per la convenuta in riassunzione Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti in atti: - respingere integralmente le domande delle attrici;
pag. 2/19 - condannare le stesse alla rifusione di tutte le spese e i compensi del giudizio, oltre accessori di legge, a cui si aggiungono le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi incluse quelle della Cassazione”.
Per il convenuto in riassunzione IO IS
1) In via preliminare:
Accertarsi e dichiararsi sussistere nullità e/o inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3°, punti 3 e 4 e dall'art. 164 punto 4 c.p.c. adottando le conseguenti statuizioni.
2) In via preliminare subordinata: a) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla CEE e comunque dichiararsi la domanda inammissibile per la mancata impugnazione della statuizione del Giudice di prime cure sul punto;
accertarsi e dichiararsi sussistere carenza di motivazione in ordine alla domanda di provvisionale a favore della CEE .
b) Accertarsi e dichiararsi inammissibile la domanda di provvisionale avanzata dal e dall' stante la loro Parte_1 Parte_2 assoluta carenza di legittimazione.
3) In via di merito:
Accertarsi e dichiararsi l'assoluta insussistenza degli addebiti sollevati in fatto e diritto in capo al Sig. IO IS e conseguentemente respingersi ogni domanda, nessuna esclusa, svolta nei suoi confronti da parte appellante anche sotto il profilo della quantificazione.
4) Con vittoria di spese e competenze oltre quota spese generali, CPA e IVA come per legge per ogni grado di giudizio ivi incluse quelle della Cassazione
Per la convenuta in riassunzione CP_3
In Via Preliminare, nel Rito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della comparsa in riassunzione avversaria per indeterminatezza dell'oggetto, secondo le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 01.12.2023.
- In Via Principale e nel Merito: rigettarsi le domande degli attori in riassunzione svolte nei confronti della convenuta poiché errate e infondate in fatto e in CP_3 diritto per estraneità della stessa ai fatti di causa, dichiarata con sentenza di assoluzione passata in giudicato, e per perdita del credito erariale per prescrizione, fatto unicamente pag. 3/19 imputabile alla negligente inerzia degli attori in riassunzione, secondo le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 01.12.2023.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA.
- In Via Istruttoria: acquisirsi i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, con particolare riguardo a quelli relativi al procedimento penale.
Per il convenuto in riassunzione Controparte_2
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via preliminare: rigettarsi le istanze tutte avanzate dalla Difesa Erariale con comparsa in riassunzione ex art 125 C.P.C. data 3 gennaio 2023 nei confronti di CP_2
e ciò in quanto tutte le dette domande hanno già formato oggetto della
[...] sentenza della Corte di Appello di Venezia resa in data 13.6.2019 n. 2420/2019, nella causa 3072/2016, con la quale la stessa Corte ha rigettato le stesse istanze nei confronti mandandolo assolto, sentenza regiudicata sul punto. Controparte_2
Nel merito: rigettarsi le istanze tutte avanzate dalla Difesa Erariale con comparsa in riassunzione ex art 125 C.P.C. in data 3 gennaio 2023 nei confronti di CP_2
siccome infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e
[...] compensi del grado
Per la convenuta in riassunzione Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare: - accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti Controparte_4 oggetto del procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima CP_4 che ha originato la presente causa, per tutti i motivi espressi in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a Controparte_4 titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi al pagamento delle spese per la presente causa;
Nel merito:- accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti oggetto Controparte_4 del procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima che ha CP_4 originato la presente causa e, per l'effetto, accertato che ella nulla deve alle odierne parti pag. 4/19 attrici in riassunzione per tutti i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a titolo di danno Controparte_4 patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi al pagamento delle spese per la presente causa;
- accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti oggetto del Controparte_4 procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima che ha CP_4 originato la presente causa e, per l'effetto, accertato che ella nulla deve alle odierne parti attrici in riassunzione per tutti i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a titolo di danno Controparte_4 patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa. Spese, esborsi e compensi professionali di assistenza legale interamente ed in ogni caso rifusi.
In via istruttoria: - si richiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia disporre l'acquisizione integrale del fascicolo relativo al procedimento penale che ha originato la presente causa.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado (Tribunale di Verona n.2735 del 21 dicembre 2005)
I fatti rilevanti ai fini di causa così come chiaramente indicati nella sentenza che ha disposto il rinvio sono i seguenti :” L'importazione della frutta da Paesi extracomunitari
è soggetta a regole intese a favorire la concorrenza.
Tra queste regole, all'epoca dei fatti che diedero origine al presente giudizio, vi erano le seguenti:
-) contingentamento delle importazioni (ciascun importatore non può importare più del quantitativo autorizzato);
-) ripartizione delle quote di mercato tra importatori già da tempo attivi sul mercato
(c.d. "operatori tradizionali", cui è assegnato il 92% delle importazioni) e operatori presenti sul mercato da minor tempo (c.d. "nuovi arrivati", cui è assegnato l'8% delle pag. 5/19 importazioni);
-) i dazi cui è soggetta l'importazione di frutta variano in funzione del Paese di provenienza e della qualità dell'importatore: sono più bassi - sino ad arrivare a zero - per la frutta proveniente dall'Africa e dai Caraibi, nonché per la frutta importata dai "nuovi arrivati"',
-) l'importatore di frutta per beneficiare del dazio agevolato deve munirsi di un titolo ("certificato AGRIM") rilasciato dall'allora del commercio con l'estero; Parte_1
i certificati indicavano quantità e provenienza della frutta che l'importatore era autorizzato ad acquistare, e non potevano essere ceduti ad altri importatori.
Nel 2003 e IO IS vennero rinviati a giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Verona con l'accusa di avere, eludendo la normativa suddetta, evaso il pagamento di dazi sull'importazione di oltre 5.000 tonnellate di banane, beneficiando di esenzioni e riduzioni non dovute, e commettendo così il delitto di contrabbando di cui agli artt. 292, 295 e 301 d.p.r. 23.1.1973 n. 43.
Secondo l'ipotesi accusatoria, il contrabbando si sarebbe consumato - detto in estrema sintesi e semplificando alquanto - con le seguenti modalità:
a) la società IM s.r.l. (avente la veste di "operatore tradizionale" e della quale era direttore generale) acquistava all'estero ingenti partite di banane;
Controparte_1
b) il prodotto veniva poi rivenduto solo formalmente, e sempre all'estero, a società compiacenti aventi la veste di "nuovi arrivati"-
c) queste ultime importavano il prodotto in Italia beneficiando del dazio ridotto ad esse accordato;
d) una volta importato il prodotto in Italia, gli importatori (sempre formalmente) le rivendevano alla IM.
L'intera operazione sarebbe stata solo cartolare, ed era intermediata dall'altro imputato,
IO IS, dominus di fatto della società CP_5
Nel giudizio si costituirono parti civili la il Parte_3 [...]
e l' chiedendo la condanna degli imputati al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio.
Nel 2005 il Tribunale di Verona assolse e condannò IO Controparte_1
pag. 6/19 IS.
La sentenza venne appellata dalle parti civili e da IO IS.
Corte d'Appello di Venezia sentenza 24.11.2011 n.1252
Con sentenza 24.11.2011 n. 1252 la Corte d'appello di Venezia rigettò l'appello delle parti civili e dichiarò estinto per prescrizione il reato ascritto a IO IS, confermando le statuizioni civili a suo carico.
Tale sentenza d'appello fu impugnata per cassazione dalle parti civili e da IO
IS.
Cassazione penale sentenza 29 agosto 2016 n.355575
La Cassazione, Sezione terza penale, accoglieva le impugnazioni proposte dalle parti civili e da IO IS disponendo il rinvio ai soli effetti civili rilevando che:
a) il giudice di merito avrebbe dovuto previamente stabilire se la condotta degli imputati costituisse un mero "abuso del diritto", come tale penalmente irrilevante;
oppure una dolosa violazione delle norme doganali;
b) il giudice di merito aveva motivato in modo illogico e contraddittorio la decisione di ritenere indimostrato che avesse volutamente aggirato la Controparte_1 normativa doganale.
Giudizio di rinvio Corte d'Appello civile sentenza 13 giugno 2019 n.2420
Riassunto il giudizio a cura delle parti civili, con sentenza 13.6.2019 n. 2420 la Corte
d'appello di Venezia in sede civile ha rilevato che e IO Controparte_1
IS avevano consapevolmente tenuto una condotta qualificabile non già come
"abuso del diritto" (ex art. 10 bis I. 212/00), ma una condotta intesa a violare in modo diretto la normativa sui dazi, condotta, dunque, astrattamente qualificabile come reato e idonea a far sorgere l'obbligo di risarcimento del danno in favore delle parti civili. Ha statuito che le prove raccolte dimostravano che gli accordi tra la società IM e
IO IS avevano lo scopo di "dissimulare la vendita di certificati AGRIM" e consentire in tal modo alla società IM di importare frutta in misura eccedente la quantità ad essa assegnata, per di più non pagando alcun dazio, oppure pagandone uno minore del dovuto e pertanto ha condannato e IO IS in Controparte_1 via generica e in favore del solo al risarcimento del danno, da Parte_1 liquidarsi in separato giudizio, rilevando che mancava la prova del danno subito dalla pag. 7/19 Parte_3
La Corte d'appello condannava inoltre e IO IS, in solido, Controparte_1 al pagamento in favore del di una provvisionale di euro 1.580.950,15, pari Parte_1 alla metà della differenza tra il dazio dovuto e quello effettivamente riscosso, oltre gli interessi nella misura legale dal 31.12.2000 alla sentenza (13.6.2019).
Cassazione Sezioni Unite n.29862/22 depositata il 12 ottobre 2022
La sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione da e IO IS, con separati ricorsi fondati il primo su otto ed il Controparte_1 secondo su nove motivi, ed in via incidentale condizionata dal , Parte_1 dall' e dalla Il ricorso è stato assegnato Parte_2 Parte_3 alla Terza Sezione e poi rimesso alle Sezioni Unite sul presupposto che alcuni dei motivi del ricorso principale (il 3°, il 6°, il 7° e l'8°) ponevano questioni di massima di particolare importanza.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.29862/22 depositata il 12 ottobre 2022, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IO IS, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo - assorbito il quinto e respinto il primo proposti da e cassata la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia in diversa composizione.
In particolare la Corte avuto riguardo al secondo motivo di ricorso ha espresso i seguenti princìpi di diritto:
-) "E' consentito alla vittima di un fatto illecito proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio".
-) "La condanna provvisionale di cui all'art. 278 c.p.c. può essere pronunciata - su istanza di parte - anche nel giudizio introdotto da una domanda limitata all'accertamento del solo an debeatur".
-) "Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi deii'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ".)
Avuto riguardo al terzo motivo di ricorso per Cassazione ha espresso i seguenti princìpi di diritto: pag. 8/19 a) ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa e il nesso causale;
mentre è sufficiente che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
b) ai fini dell'ammissibilità della domanda di condanna generica al risarcimento del danno non è necessario che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur;
c) il danno civile all'immagine della pubblica amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all'amministrazione stessa, ed è risarcibile in ambo i casi il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale;
d) il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dai contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione;
e) nei giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto;
spetta, invece, al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c. c.
La Corte ha esaminato il motivo di censura della sentenza d'appello ove condannava la ricorrente al risarcimento del danno in favore del , deducendo Parte_1 che l'imposta evasa costituiva un'entrata propria dell'Unione Europea, non del
[...]
, riconoscendo la fondatezza del motivo ed osservando che “qualunque Parte_1 fatto illecito che abbia per effetto la perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo "proprio" dell'Unione Europea costituisce un danno per quest'ultima. Lo Stato pag. 9/19 italiano, tramite i suoi organi, è certo legittimato a domandare tale risarcimento, ma ovviamente nella qualità di soggetto incaricato della riscossione. Nel presente giudizio, però, la domanda è stata formulata direttamente dalla sicché a Parte_3 quest'ultima andava riconosciuta la qualità di creditore del diritto al risarcimento del danno. In tal senso deve pertanto darsi risposta all'interrogativo posto dall'ordinanza di rimessione circa il problema della legitimatio ad causam” ( cfr. sentenza impugnata).
Infine la Corte ha accolto il motivo d'impugnazione relativo alla determinazione della misura della provvisionale con riferimento a quale prova debba essere fornita dal creditore, per invocare la provvisionale di cui all'art. 278 c.p.c., nel caso di danno da reato tributario, osservando che “ la risposta ad essa deve muovere dal rilievo già svolto, secondo cui il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si celebra con le regole del processo civile, e tra queste regole rientra l'art. 278, secondo comma c.p.c.: dunque il giudice civile una provvisionale può concederla "nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova […]
Pertanto:
a) per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza d'un danno sia probabile;
b) per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza d'un danno sia certa, almeno in parte".( cfr. pag 42 sent. Cit.)
Giudizio di rinvio
La causa è stata riassunta dal , Parte_1 Parte_2
e che hanno chiesto accogliere le
[...] Controparte_6 conclusioni già formulate nel precedente grado d'appello e, per l'effetto, di
“pronunciare condanna generica degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili sopra indicate, rimettendo le parti al Tribunale civile di
Venezia ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e di condannare, inoltre, gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva da quantificarsi nella misura di € 500.000 per ciascuna parte civile, per la somma complessiva di € 1.500.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dai reati che riterrà comunque provato” oltre al pagamento delle spese di lite relative ad ogni grado di giudizio, cui si aggiungono le spese prenotate a debito in ogni grado. pag. 10/19 Si sono costituiti IS IO, , Controparte_7 Controparte_2 CP_3
e chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte nei
[...] Controparte_4 loro confronti.
All'udienza dell'8 aprile 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo evidenziato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che i limiti e l'oggetto della decisione sono fissati dalla sentenza di annullamento, non sindacabile, né eludibile dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di errore del principio di diritto affermato, nemmeno alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. civ n.27343/18; n. 8225/13).
Pertanto, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, come nella specie, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione, e deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. n.7091/22).
Ciò premesso va rilevato come il , Parte_1 [...]
e la hanno riassunto il presente giudizio a seguito Parte_2 Controparte_8 della sentenza n. 29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre 2022 chiedendo di pronunciare condanna generica nei confronti degli imputati
IS IO, , , e Controparte_7 Controparte_2 CP_3 CP_4
, in solido tra loro, e di condannarli al pagamento di una provvisionale
[...] provvisoriamente esecutiva per ciascuna parte civile Parte_1
) rilevando di voler “ribadire le
[...] Parte_2 Controparte_8 affermazioni già svolte, e riguardanti la pronuncia della IV Sezione della Corte di pag. 11/19 giustizia UE, nonché di evidenziare le prove indicate in dibattimento e i documenti che dimostrano il danno subito dal , dall' Parte_1 [...]
e dalla ” (cfr. pag. 6 atto introduttivo) senza tuttavia Parte_2 Controparte_8 tener conto del principio sopraindicato e più ancora di quanto statuito dalla sentenza n.29862/22 e dei principi di diritto ivi indicati.
La comparsa di riassunzione delle amministrazioni pur riportando che la stessa veniva presentata in esecuzione dell'indicata sentenza di rinvio delle Sezioni Unite secondo il dispositivo letto in udienza ed espressamente ritrascritto, non tiene in alcun conto i principi espressi dalla Suprema Corte e si limita a riportare per ben 48 pagine la pedissequa riproduzione delle argomentazioni già spese nel precedente giudizio d'appello. Non solo. Pur a fronte delle compiute argomentazioni svolte dalle controparti nelle comparse di costituzione, le amministrazioni hanno poi dimesso in data 6 giugno
2025 una comparsa conclusionale che rubricata con riferimento al presente giudizio e quindi apparentemente riferita allo stesso riporta quale contenuto esclusivamente quello riferito al precedente giudizio di merito indicando infine persino la data del 14 gennaio
2019 e hanno omesso del tutto il deposito delle note di replica.
Tanto premesso esaminate partitatamente le posizioni degli appellati si osserva quanto segue.
a. Le domande svolte nei confronti dei convenuti Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
La sentenza della Corte d'Appello n.2420/2019 pubblicata il 13 giugno 2019 confermava l'esclusione di responsabilità civile in capo ai convenuti CP_2
, e senza che rispetto ad essa risulti esser
[...] CP_3 Controparte_4 stata svolta alcuna impugnativa sicchè devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le domande proposte in questa sede nei confronti , e Controparte_2 CP_3
dalle amministrazioni attrici in riassunzione, domande che pertanto Controparte_4 vanno dichiarate inammissibili.
b. Le domande svolte nei confronti del convenuto IS IO.
La Corte d'Appello con la sentenza n.2420/2019 in accoglimento delle domande proposte da e Parte_4 Controparte_6 condannava IS IO e , in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_7
pag. 12/19 danno in favore delle parti civili stesse, danno da liquidarsi in separato giudizio civile e li condannava, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale ex art.539 c.p.p. in favore del pari ad euro 1.580.950,15 oltre interessi legali Parte_4 dal 30.12.2000 al saldo.
In proposito, in ragione dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da
IS IO devono ritenersi ormai coperti dal giudicato i profili di responsabilità accertati in capo al medesimo. Come osservato dalla Suprema Corte “La tardività del ricorso incidentale di IO IS non è evitata, né sanata, dalla circostanza che questi abbia proposto la propria impugnazione non già contro
l'impugnante principale, ma aderendo alle censure di quest'ultima, e dunque proponendo un ricorso incidentale adesivo. Questa Corte, infatti, da oltre quarant'anni viene ripetendo che "il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo", e dunque nel rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c.. Altrettanto pacifica è
l'affermazione che tale principio "non trova deroghe" nel caso di impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (Sez. 3,
Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18696 del
22/09/2015, Rv. 636708 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015, Rv. 634799 -
01; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005, Rv. 586075 - 01; Sez. 2, Sentenza n.
21829 del 17/10/2007, Rv. 599244 - 01; Sez. U, Sentenza n. 11219 del 13/11/1997, Rv.
509833 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6873 del 23/07/1994, Rv. 487481 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 5601 del 09/06/1990, Rv467589 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4860 del
29/07/1986, Rv. 447562 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 616 del 22/01/1983, Rv. 425361 -
01).” (cfr. sentenza cit.).
Pertanto devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le domande proposte in questa sede nei confronti di IS IO dalle amministrazioni attrici in riassunzione, domande che pertanto vanno dichiarate inammissibili.
c. Le domande svolte nei confronti della convenuta . Controparte_7
pag. 13/19 Il giudizio di rinvio in conformità a quanto espressamente indicato nella sentenza n.
29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre 2022 rimane dunque limitato esclusivamente ai motivi di ricorso per Cassazione proposti da
, e dunque al solo rapporto tra le amministrazioni e . Controparte_1 Controparte_1
In proposito va preliminarmente sottolineato che, secondo quanto indicato dalle SSUU, vanno rigettate le domande proposte dal Ministero finanze e dalla Parte_1 stante la mancanza di legittimazione, spettante unicamente alla Parte_2
trattandosi di tributi propri dell'Unione. Parte_3
Quanto alle domande proposte dalla nei confronti di Parte_3 CP_1
quale debitrice del dazio doganale, giusta la previsione dell'art. 338 d.p.r.
[...]
23.1.1973 n. 43, la Corte ha ulteriormente stabilito che il giudice di rinvio poteva condannare al risarcimento del danno da liquidarsi in separato Controparte_1 giudizio, anche prevedendo il pagamento di una provvisionale e tuttavia ha rimesso gli atti a questa Corte per la valutazione relativa al fatto che “nel rapporto tra il contribuente e l'erario il danno patrimoniale da evasione penalmente rilevante di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento è necessariamente diverso dall'imposta evasa, dalle sanzioni e dagli interessi moratori previsti dalla legislazione speciale, e potrà consistere solo negli eventuali ulteriori o diversi pregiudizi sopportati dalla p.a.. Tali pregiudizi rientrano nella previsione di cui all'art. 1224, secondo comma,
c.c., non sono in re ipsa e vanno allegati e dimostrati in modo preciso.
Il danno non patrimoniale da evasione penalmente rilevante, ovviamente, resta soggetto alle regole di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..” ed ancora “Tra erario e contribuente, poiché l'unico danno (patrimoniale) risarcibile è quello di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., spetterà all'erario dimostrarne l'esistenza, l'entità e la derivazione causale dal fatto illecito.” ( cfr. sentenza cit.).
Rilevando inoltre ancora più specificamente che , infatti, in quanto Controparte_1 reputata "colpevole del contrabbando", era debitrice del dazio doganale, giusta la previsione dell'art. 338 d.p.r. 23.1.1973 n. 43. Nei suoi confronti pertanto l'erario vantava un credito tributario. L'evasione non estingue di per sé il credito erariale, per quanto già detto: e dunque l'accoglimento della domanda di danno avrebbe imposto al giudice di merito di accertare la probabile esistenza di un "maggior danno" ex art. 1224, pag. 14/19 comma secondo, c.c.. Naturalmente, trattandosi di un giudizio limitato all'an debeatur, tali accertamenti sarebbero potuti avvenire anche solo in via probabilistica, secondo quanto già detto;
tuttavia non era consentito al giudice di merito parametrare tout court il risarcimento del danno all'imposta evasa” ( cfr. sentenza cit.)
Secondo le Sezioni Unite va escluso che il danno da risarcire in ipotesi di illecito commesso dal contribuente possa ravvisarsi nell'importo del tributo evaso ovvero negli interessi moratori per i quali l'amministrazione agirà esecutivamente con gli strumenti propri della riscossione delle imposte.
Ciò posto l'evasione fiscale può causare all'erario il maggior danno di cui all'art.1224 comma secondo cod. civ. quale pregiudizio ulteriore o diverso rispetto a quello ristorato dagli interessi di mora, e per il quale non sia possibile ricorrere agli strumenti di riscossione coattiva previsti dal diritto tributario, a condizione che l'amministrazione deduca e dimostri l'esistenza d'uno specifico pregiudizio, che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito ex art. 1223 cod.civ., ulteriore o diverso rispetto a quello costituito dal costo della propria normale attività istituzionale. Va infatti escluso che tale"maggior danno" possa ritenersi in re ipsa ed identificarsi nel c.d. "danno funzionale" ovvero nel "turbamento dell'attività amministrativa" conseguito all'attività di accertamento dell'evasione. L'attività di accertamento è infatti una delle funzioni per le quali gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono costituiti e finanziati, e non può ritenersi "danno" ex art. 1218 c.c. lo svolgimento proprio di quell'attività per la quale una struttura amministrativa è costituita.
In proposito va ulteriormente osservato come in tema di reati tributari, la condanna anche generica al risarcimento del danno all'immagine subito dall' Controparte_9 per effetto della condotta illecita, ove ritenuta giuridicamente ammissibile, può essere pronunciata dal giudice solo qualora siano allegati gli elementi concreti da cui desumere l'entità e la esatta consistenza del pregiudizio subito.
Nel caso di specie l'onere asserivo e probatorio non è stato assolto posto che sin dall'atto introduttivo del presente giudizio le amministrazioni hanno solo genericamente affermato che il danno subito consisterebbe nello “sviamento e dal turbamento dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'accertamento tributario” Le attività contestate agli imputati, inoltre, hanno reso impossibile sia l'attività operativa pag. 15/19 di accertamento e controllo fiscale della P.A., sia la funzione propria dell'Amministrazione finanziaria la quale consiste precipuamente nella cura dell'interesse pubblico tutelato Questo secondo profilo di danno è invero da ricondursi nell'ambito delle lesioni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.. Infatti, la commissione dei delitti contestati ha reso più oneroso il conseguimento delle finalità istituzionali da parte dell'Amministrazione, ritardando l'attuazione dei programmi già predisposti in termini di attività di controllo, costringendola a modificare scelte e priorità di intervento, distogliendo risorse finanziarie ed organizzative da diverse destinazioni, cui in precedenza erano state assegnate, per far fronte alla situazione determinatasi a seguito degli illeciti comportamenti descritti (sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da «sviamento di funzione», cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 187973 del
1991).” Od ancora “Quando un privato – ed in questo caso un imprenditore – non provvede al pagamento delle imposte a carico della società di cui è amministratore unico, per ciò solo lo Stato, ed in particolare le varie articolazioni dell'amministrazione finanziaria subiscono un patimento, riconducibile all'art,. 2059 c.c., per violazione del patto sociale. La mancata corresponsione delle imposte, infatti, si traduce in una violazione del patto predetto, che comporta un maggior debito pubblico e la conseguente minore elargizione di servizi pubblici. E, comunque, a prescindere dagli effetti indiretti di esso, l'evasione fiscale determina una sofferenza per la persona giuridica Stato e, per esso l'amministrazione finanziaria, giacché il consociato non mantiene gli impegni che esso ha assunto al momento in cui ha deciso di vivere in comunità” ( cfr comparsa di costituzione pag. 45-46).
Ebbene rileva il Collegio come secondo i principi suindicati era onere delle amministrazioni allegare specificamente quali ulteriori pregiudizi fondavano la richiesta di risarcimento, anche con riferimento alla domanda di condanna generica e più ancora rispetto alla provvisionale, tenuto conto che tali pregiudizi rientrando nella previsione di cui all'art. 1224, comma 2, cod.civ., non sono in re ipsa e vanno allegati e dimostrati in modo preciso e che il danno non patrimoniale da evasione penalmente rilevante è soggetto alle regole di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p
In proposito rimane del tutto generico il riferimento al c.d. danno funzionale quale sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario tenuto conto che le pag. 16/19 amministrazioni non hanno in alcun modo allegato specifici elementi di fatto dai quali desumere la concreta esistenza e entità di tale pregiudizio.
La Suprema Corte nella pronuncia suindicata ha espressamente chiarito come debba ripartirsi l'onere della prova . In particolare nel caso di specie tra erario e contribuente ( essendo stata così definita ), poiché l'unico danno patrimoniale Controparte_1 risarcibile è quello di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., spettava alle amministrazioni dimostrarne l'esistenza, l'entità e la derivazione causale dal fatto illecito con la specificazione che per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza d'un danno sia probabile mentre per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza d'un danno sia certa, almeno in parte.".( cfr. pag 42 sent. cit.)
La prova del danno deve essere rigorosa e la Suprema corte ha già avuto modo di sottolineare come il contrasto alla evasione fiscale normalmente accresce e non diminuisce il prestigio dell'Amministrazione finanziaria ( “ed invero, la presenza di una tale prova puntuale e rigorosa era tanto più indispensabile trattandosi di reato tributario, dovendo considerarsi che la scoperta di una eventuale evasione fiscale normalmente accresce, e non diminuisce, il prestigio e la considerazione della amministrazione finanziaria. Si sarebbe pertanto dovuto adeguatamente e congruamente motivare, sulla base di concreti e specifici elementi di fatto, la ragione per la quale nel particolare caso di specie tale situazione avrebbe invece arrecato un danno all'immagine della amministrazione finanziaria” così in motivazione. Cass.pen. n.52752/2014).
Conclusioni e spese
Le domande proposte da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di IO IS, ,
[...] CP_8 Controparte_2
e vanno dichiarate inammissibili. CP_3 Controparte_4
Conseguentemente le amministrazioni, giusta soccombenza, vanno condannate al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 1.500.000,00)
e della complessità della lite nei valori medi.
Le domande proposte nei confronti di vanno integralmente rigettate. Controparte_1
pag. 17/19 Secondo soccombenza spetta a , convenuta in riassunzione, la rifusione Controparte_1 delle spese di lite del presente procedimento e del giudizio di legittimità (come indicato nella sentenza di rinvio).
Tali spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 1.500.000,00) e della complessità della lite nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul rinvio della Suprema Corte di
Cassazione, disposto con sentenza n. 29862/22 SSUU depositata il 12 ottobre 2022 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_1 Parte_1
e nei confronti di IO IS,
[...] Parte_2 CP_8
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
2) rigetta le domande di condanna generica al risarcimento del danno e di condanna al pagamento di una provvisionale formulate da Parte_1
e nei confronti di;
[...] Pt_2 Parte_2 CP_8 Controparte_1
3) condanna il , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_1 relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo giudizio di rinvio in euro 18.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 18.206,00 per compensi 3.599,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al presente giudizio di rinvio in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
4) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a IO IS, le spese di lite CP_8 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_2
pag. 18/19 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
6) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite relative CP_8 CP_3 al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_4 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
Venezia, 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 59/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(CF , in Parte_1 P.IVA_1 persona del
Ministro pro tempore,
- (CF ), in persona del direttore pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, nonché ai sensi del DPR 17/2/1981, n. 173,
, in persona del Parte_3 suo
Presidente pro tempore, giusta incarico conferito tutti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia attori in riassunzione contro
(c.f. ) con il Prof. Avv. Ferruccio Controparte_1 C.F._1
Auletta Prof. Avv. Remo Dominici , Prof. Avv. Francesco Munari e Avv. Alessandra
Gesino MAURIZIO MISTURELLI (c. f. con l'Avv. Ruggero CodiceFiscale_2
Troiani
(c.f. ) con l'Avv. Pierantonio Controparte_2 C.F._3
Rovatti e l'Avv. Alberto Balestri
(c.f. ) con l'avv. Gianfranco Angelilli CP_3 C.F._4
(c.f. con l'Avv. Filippo Mansutti Controparte_4 C.F._5 convenuti in riassunzione
Oggetto: Risarcimento danni . Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. –sentenza n.
29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre
2022.
CONCLUSIONI per gli attori in riassunzione
Voglia codesta Ecc.ma Corte, quale giudice civile competente per valore in grado di appello
In via principale: - accogliere le conclusioni formulate dalle Amministrazioni riassumenti in grado d'appello e, per l'effetto, “pronunciare condanna generica degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili sopra indicate, rimettendo le parti al Tribunale civile di Venezia ai sensi dell'art. 539 c.p.p.”
- “Voglia condannare, inoltre, gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva da quantificarsi nella misura di €
500.000 per ciascuna parte civile, per la somma complessiva di € 1.500.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dai reati che riterrà comunque provato”; Voglia infine condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese di lite relative ad ogni grado di giudizio, cui si aggiungono le spese prenotate a debito in ogni grado.
Per la convenuta in riassunzione Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti in atti: - respingere integralmente le domande delle attrici;
pag. 2/19 - condannare le stesse alla rifusione di tutte le spese e i compensi del giudizio, oltre accessori di legge, a cui si aggiungono le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi incluse quelle della Cassazione”.
Per il convenuto in riassunzione IO IS
1) In via preliminare:
Accertarsi e dichiararsi sussistere nullità e/o inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3°, punti 3 e 4 e dall'art. 164 punto 4 c.p.c. adottando le conseguenti statuizioni.
2) In via preliminare subordinata: a) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla CEE e comunque dichiararsi la domanda inammissibile per la mancata impugnazione della statuizione del Giudice di prime cure sul punto;
accertarsi e dichiararsi sussistere carenza di motivazione in ordine alla domanda di provvisionale a favore della CEE .
b) Accertarsi e dichiararsi inammissibile la domanda di provvisionale avanzata dal e dall' stante la loro Parte_1 Parte_2 assoluta carenza di legittimazione.
3) In via di merito:
Accertarsi e dichiararsi l'assoluta insussistenza degli addebiti sollevati in fatto e diritto in capo al Sig. IO IS e conseguentemente respingersi ogni domanda, nessuna esclusa, svolta nei suoi confronti da parte appellante anche sotto il profilo della quantificazione.
4) Con vittoria di spese e competenze oltre quota spese generali, CPA e IVA come per legge per ogni grado di giudizio ivi incluse quelle della Cassazione
Per la convenuta in riassunzione CP_3
In Via Preliminare, nel Rito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della comparsa in riassunzione avversaria per indeterminatezza dell'oggetto, secondo le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 01.12.2023.
- In Via Principale e nel Merito: rigettarsi le domande degli attori in riassunzione svolte nei confronti della convenuta poiché errate e infondate in fatto e in CP_3 diritto per estraneità della stessa ai fatti di causa, dichiarata con sentenza di assoluzione passata in giudicato, e per perdita del credito erariale per prescrizione, fatto unicamente pag. 3/19 imputabile alla negligente inerzia degli attori in riassunzione, secondo le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 01.12.2023.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA.
- In Via Istruttoria: acquisirsi i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, con particolare riguardo a quelli relativi al procedimento penale.
Per il convenuto in riassunzione Controparte_2
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via preliminare: rigettarsi le istanze tutte avanzate dalla Difesa Erariale con comparsa in riassunzione ex art 125 C.P.C. data 3 gennaio 2023 nei confronti di CP_2
e ciò in quanto tutte le dette domande hanno già formato oggetto della
[...] sentenza della Corte di Appello di Venezia resa in data 13.6.2019 n. 2420/2019, nella causa 3072/2016, con la quale la stessa Corte ha rigettato le stesse istanze nei confronti mandandolo assolto, sentenza regiudicata sul punto. Controparte_2
Nel merito: rigettarsi le istanze tutte avanzate dalla Difesa Erariale con comparsa in riassunzione ex art 125 C.P.C. in data 3 gennaio 2023 nei confronti di CP_2
siccome infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e
[...] compensi del grado
Per la convenuta in riassunzione Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare: - accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti Controparte_4 oggetto del procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima CP_4 che ha originato la presente causa, per tutti i motivi espressi in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a Controparte_4 titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi al pagamento delle spese per la presente causa;
Nel merito:- accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti oggetto Controparte_4 del procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima che ha CP_4 originato la presente causa e, per l'effetto, accertato che ella nulla deve alle odierne parti pag. 4/19 attrici in riassunzione per tutti i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a titolo di danno Controparte_4 patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi al pagamento delle spese per la presente causa;
- accertata l'assoluta estraneità della sig.ra ai fatti oggetto del Controparte_4 procedimento penale (sfociato nell'assoluzione della medesima che ha CP_4 originato la presente causa e, per l'effetto, accertato che ella nulla deve alle odierne parti attrici in riassunzione per tutti i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati per esigenze di brevità degli scritti processuali, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra agli odierni attori in riassunzione a titolo di danno Controparte_4 patrimoniale, non patrimoniale, o in ogni caso a qualsiasi titolo e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea e condannarsi i medesimi ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa. Spese, esborsi e compensi professionali di assistenza legale interamente ed in ogni caso rifusi.
In via istruttoria: - si richiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia disporre l'acquisizione integrale del fascicolo relativo al procedimento penale che ha originato la presente causa.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado (Tribunale di Verona n.2735 del 21 dicembre 2005)
I fatti rilevanti ai fini di causa così come chiaramente indicati nella sentenza che ha disposto il rinvio sono i seguenti :” L'importazione della frutta da Paesi extracomunitari
è soggetta a regole intese a favorire la concorrenza.
Tra queste regole, all'epoca dei fatti che diedero origine al presente giudizio, vi erano le seguenti:
-) contingentamento delle importazioni (ciascun importatore non può importare più del quantitativo autorizzato);
-) ripartizione delle quote di mercato tra importatori già da tempo attivi sul mercato
(c.d. "operatori tradizionali", cui è assegnato il 92% delle importazioni) e operatori presenti sul mercato da minor tempo (c.d. "nuovi arrivati", cui è assegnato l'8% delle pag. 5/19 importazioni);
-) i dazi cui è soggetta l'importazione di frutta variano in funzione del Paese di provenienza e della qualità dell'importatore: sono più bassi - sino ad arrivare a zero - per la frutta proveniente dall'Africa e dai Caraibi, nonché per la frutta importata dai "nuovi arrivati"',
-) l'importatore di frutta per beneficiare del dazio agevolato deve munirsi di un titolo ("certificato AGRIM") rilasciato dall'allora del commercio con l'estero; Parte_1
i certificati indicavano quantità e provenienza della frutta che l'importatore era autorizzato ad acquistare, e non potevano essere ceduti ad altri importatori.
Nel 2003 e IO IS vennero rinviati a giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Verona con l'accusa di avere, eludendo la normativa suddetta, evaso il pagamento di dazi sull'importazione di oltre 5.000 tonnellate di banane, beneficiando di esenzioni e riduzioni non dovute, e commettendo così il delitto di contrabbando di cui agli artt. 292, 295 e 301 d.p.r. 23.1.1973 n. 43.
Secondo l'ipotesi accusatoria, il contrabbando si sarebbe consumato - detto in estrema sintesi e semplificando alquanto - con le seguenti modalità:
a) la società IM s.r.l. (avente la veste di "operatore tradizionale" e della quale era direttore generale) acquistava all'estero ingenti partite di banane;
Controparte_1
b) il prodotto veniva poi rivenduto solo formalmente, e sempre all'estero, a società compiacenti aventi la veste di "nuovi arrivati"-
c) queste ultime importavano il prodotto in Italia beneficiando del dazio ridotto ad esse accordato;
d) una volta importato il prodotto in Italia, gli importatori (sempre formalmente) le rivendevano alla IM.
L'intera operazione sarebbe stata solo cartolare, ed era intermediata dall'altro imputato,
IO IS, dominus di fatto della società CP_5
Nel giudizio si costituirono parti civili la il Parte_3 [...]
e l' chiedendo la condanna degli imputati al Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio.
Nel 2005 il Tribunale di Verona assolse e condannò IO Controparte_1
pag. 6/19 IS.
La sentenza venne appellata dalle parti civili e da IO IS.
Corte d'Appello di Venezia sentenza 24.11.2011 n.1252
Con sentenza 24.11.2011 n. 1252 la Corte d'appello di Venezia rigettò l'appello delle parti civili e dichiarò estinto per prescrizione il reato ascritto a IO IS, confermando le statuizioni civili a suo carico.
Tale sentenza d'appello fu impugnata per cassazione dalle parti civili e da IO
IS.
Cassazione penale sentenza 29 agosto 2016 n.355575
La Cassazione, Sezione terza penale, accoglieva le impugnazioni proposte dalle parti civili e da IO IS disponendo il rinvio ai soli effetti civili rilevando che:
a) il giudice di merito avrebbe dovuto previamente stabilire se la condotta degli imputati costituisse un mero "abuso del diritto", come tale penalmente irrilevante;
oppure una dolosa violazione delle norme doganali;
b) il giudice di merito aveva motivato in modo illogico e contraddittorio la decisione di ritenere indimostrato che avesse volutamente aggirato la Controparte_1 normativa doganale.
Giudizio di rinvio Corte d'Appello civile sentenza 13 giugno 2019 n.2420
Riassunto il giudizio a cura delle parti civili, con sentenza 13.6.2019 n. 2420 la Corte
d'appello di Venezia in sede civile ha rilevato che e IO Controparte_1
IS avevano consapevolmente tenuto una condotta qualificabile non già come
"abuso del diritto" (ex art. 10 bis I. 212/00), ma una condotta intesa a violare in modo diretto la normativa sui dazi, condotta, dunque, astrattamente qualificabile come reato e idonea a far sorgere l'obbligo di risarcimento del danno in favore delle parti civili. Ha statuito che le prove raccolte dimostravano che gli accordi tra la società IM e
IO IS avevano lo scopo di "dissimulare la vendita di certificati AGRIM" e consentire in tal modo alla società IM di importare frutta in misura eccedente la quantità ad essa assegnata, per di più non pagando alcun dazio, oppure pagandone uno minore del dovuto e pertanto ha condannato e IO IS in Controparte_1 via generica e in favore del solo al risarcimento del danno, da Parte_1 liquidarsi in separato giudizio, rilevando che mancava la prova del danno subito dalla pag. 7/19 Parte_3
La Corte d'appello condannava inoltre e IO IS, in solido, Controparte_1 al pagamento in favore del di una provvisionale di euro 1.580.950,15, pari Parte_1 alla metà della differenza tra il dazio dovuto e quello effettivamente riscosso, oltre gli interessi nella misura legale dal 31.12.2000 alla sentenza (13.6.2019).
Cassazione Sezioni Unite n.29862/22 depositata il 12 ottobre 2022
La sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione da e IO IS, con separati ricorsi fondati il primo su otto ed il Controparte_1 secondo su nove motivi, ed in via incidentale condizionata dal , Parte_1 dall' e dalla Il ricorso è stato assegnato Parte_2 Parte_3 alla Terza Sezione e poi rimesso alle Sezioni Unite sul presupposto che alcuni dei motivi del ricorso principale (il 3°, il 6°, il 7° e l'8°) ponevano questioni di massima di particolare importanza.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.29862/22 depositata il 12 ottobre 2022, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IO IS, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo - assorbito il quinto e respinto il primo proposti da e cassata la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia in diversa composizione.
In particolare la Corte avuto riguardo al secondo motivo di ricorso ha espresso i seguenti princìpi di diritto:
-) "E' consentito alla vittima di un fatto illecito proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio".
-) "La condanna provvisionale di cui all'art. 278 c.p.c. può essere pronunciata - su istanza di parte - anche nel giudizio introdotto da una domanda limitata all'accertamento del solo an debeatur".
-) "Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi deii'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ".)
Avuto riguardo al terzo motivo di ricorso per Cassazione ha espresso i seguenti princìpi di diritto: pag. 8/19 a) ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa e il nesso causale;
mentre è sufficiente che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
b) ai fini dell'ammissibilità della domanda di condanna generica al risarcimento del danno non è necessario che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur;
c) il danno civile all'immagine della pubblica amministrazione può essere arrecato tanto da un pubblico funzionario, quanto da persona estranea all'amministrazione stessa, ed è risarcibile in ambo i casi il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale;
d) il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dai contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione;
e) nei giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto;
spetta, invece, al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c. c.
La Corte ha esaminato il motivo di censura della sentenza d'appello ove condannava la ricorrente al risarcimento del danno in favore del , deducendo Parte_1 che l'imposta evasa costituiva un'entrata propria dell'Unione Europea, non del
[...]
, riconoscendo la fondatezza del motivo ed osservando che “qualunque Parte_1 fatto illecito che abbia per effetto la perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo "proprio" dell'Unione Europea costituisce un danno per quest'ultima. Lo Stato pag. 9/19 italiano, tramite i suoi organi, è certo legittimato a domandare tale risarcimento, ma ovviamente nella qualità di soggetto incaricato della riscossione. Nel presente giudizio, però, la domanda è stata formulata direttamente dalla sicché a Parte_3 quest'ultima andava riconosciuta la qualità di creditore del diritto al risarcimento del danno. In tal senso deve pertanto darsi risposta all'interrogativo posto dall'ordinanza di rimessione circa il problema della legitimatio ad causam” ( cfr. sentenza impugnata).
Infine la Corte ha accolto il motivo d'impugnazione relativo alla determinazione della misura della provvisionale con riferimento a quale prova debba essere fornita dal creditore, per invocare la provvisionale di cui all'art. 278 c.p.c., nel caso di danno da reato tributario, osservando che “ la risposta ad essa deve muovere dal rilievo già svolto, secondo cui il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si celebra con le regole del processo civile, e tra queste regole rientra l'art. 278, secondo comma c.p.c.: dunque il giudice civile una provvisionale può concederla "nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova […]
Pertanto:
a) per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza d'un danno sia probabile;
b) per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza d'un danno sia certa, almeno in parte".( cfr. pag 42 sent. Cit.)
Giudizio di rinvio
La causa è stata riassunta dal , Parte_1 Parte_2
e che hanno chiesto accogliere le
[...] Controparte_6 conclusioni già formulate nel precedente grado d'appello e, per l'effetto, di
“pronunciare condanna generica degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili sopra indicate, rimettendo le parti al Tribunale civile di
Venezia ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e di condannare, inoltre, gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva da quantificarsi nella misura di € 500.000 per ciascuna parte civile, per la somma complessiva di € 1.500.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dai reati che riterrà comunque provato” oltre al pagamento delle spese di lite relative ad ogni grado di giudizio, cui si aggiungono le spese prenotate a debito in ogni grado. pag. 10/19 Si sono costituiti IS IO, , Controparte_7 Controparte_2 CP_3
e chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte nei
[...] Controparte_4 loro confronti.
All'udienza dell'8 aprile 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo evidenziato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione in sostituzione di quella cassata, con la conseguenza che i limiti e l'oggetto della decisione sono fissati dalla sentenza di annullamento, non sindacabile, né eludibile dal giudice di rinvio neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di errore del principio di diritto affermato, nemmeno alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. civ n.27343/18; n. 8225/13).
Pertanto, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, come nella specie, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione, e deve attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. n.7091/22).
Ciò premesso va rilevato come il , Parte_1 [...]
e la hanno riassunto il presente giudizio a seguito Parte_2 Controparte_8 della sentenza n. 29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre 2022 chiedendo di pronunciare condanna generica nei confronti degli imputati
IS IO, , , e Controparte_7 Controparte_2 CP_3 CP_4
, in solido tra loro, e di condannarli al pagamento di una provvisionale
[...] provvisoriamente esecutiva per ciascuna parte civile Parte_1
) rilevando di voler “ribadire le
[...] Parte_2 Controparte_8 affermazioni già svolte, e riguardanti la pronuncia della IV Sezione della Corte di pag. 11/19 giustizia UE, nonché di evidenziare le prove indicate in dibattimento e i documenti che dimostrano il danno subito dal , dall' Parte_1 [...]
e dalla ” (cfr. pag. 6 atto introduttivo) senza tuttavia Parte_2 Controparte_8 tener conto del principio sopraindicato e più ancora di quanto statuito dalla sentenza n.29862/22 e dei principi di diritto ivi indicati.
La comparsa di riassunzione delle amministrazioni pur riportando che la stessa veniva presentata in esecuzione dell'indicata sentenza di rinvio delle Sezioni Unite secondo il dispositivo letto in udienza ed espressamente ritrascritto, non tiene in alcun conto i principi espressi dalla Suprema Corte e si limita a riportare per ben 48 pagine la pedissequa riproduzione delle argomentazioni già spese nel precedente giudizio d'appello. Non solo. Pur a fronte delle compiute argomentazioni svolte dalle controparti nelle comparse di costituzione, le amministrazioni hanno poi dimesso in data 6 giugno
2025 una comparsa conclusionale che rubricata con riferimento al presente giudizio e quindi apparentemente riferita allo stesso riporta quale contenuto esclusivamente quello riferito al precedente giudizio di merito indicando infine persino la data del 14 gennaio
2019 e hanno omesso del tutto il deposito delle note di replica.
Tanto premesso esaminate partitatamente le posizioni degli appellati si osserva quanto segue.
a. Le domande svolte nei confronti dei convenuti Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
La sentenza della Corte d'Appello n.2420/2019 pubblicata il 13 giugno 2019 confermava l'esclusione di responsabilità civile in capo ai convenuti CP_2
, e senza che rispetto ad essa risulti esser
[...] CP_3 Controparte_4 stata svolta alcuna impugnativa sicchè devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le domande proposte in questa sede nei confronti , e Controparte_2 CP_3
dalle amministrazioni attrici in riassunzione, domande che pertanto Controparte_4 vanno dichiarate inammissibili.
b. Le domande svolte nei confronti del convenuto IS IO.
La Corte d'Appello con la sentenza n.2420/2019 in accoglimento delle domande proposte da e Parte_4 Controparte_6 condannava IS IO e , in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_7
pag. 12/19 danno in favore delle parti civili stesse, danno da liquidarsi in separato giudizio civile e li condannava, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale ex art.539 c.p.p. in favore del pari ad euro 1.580.950,15 oltre interessi legali Parte_4 dal 30.12.2000 al saldo.
In proposito, in ragione dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da
IS IO devono ritenersi ormai coperti dal giudicato i profili di responsabilità accertati in capo al medesimo. Come osservato dalla Suprema Corte “La tardività del ricorso incidentale di IO IS non è evitata, né sanata, dalla circostanza che questi abbia proposto la propria impugnazione non già contro
l'impugnante principale, ma aderendo alle censure di quest'ultima, e dunque proponendo un ricorso incidentale adesivo. Questa Corte, infatti, da oltre quarant'anni viene ripetendo che "il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo", e dunque nel rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c.. Altrettanto pacifica è
l'affermazione che tale principio "non trova deroghe" nel caso di impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (Sez. 3,
Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18696 del
22/09/2015, Rv. 636708 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015, Rv. 634799 -
01; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005, Rv. 586075 - 01; Sez. 2, Sentenza n.
21829 del 17/10/2007, Rv. 599244 - 01; Sez. U, Sentenza n. 11219 del 13/11/1997, Rv.
509833 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6873 del 23/07/1994, Rv. 487481 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 5601 del 09/06/1990, Rv467589 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4860 del
29/07/1986, Rv. 447562 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 616 del 22/01/1983, Rv. 425361 -
01).” (cfr. sentenza cit.).
Pertanto devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le domande proposte in questa sede nei confronti di IS IO dalle amministrazioni attrici in riassunzione, domande che pertanto vanno dichiarate inammissibili.
c. Le domande svolte nei confronti della convenuta . Controparte_7
pag. 13/19 Il giudizio di rinvio in conformità a quanto espressamente indicato nella sentenza n.
29862/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 12 ottobre 2022 rimane dunque limitato esclusivamente ai motivi di ricorso per Cassazione proposti da
, e dunque al solo rapporto tra le amministrazioni e . Controparte_1 Controparte_1
In proposito va preliminarmente sottolineato che, secondo quanto indicato dalle SSUU, vanno rigettate le domande proposte dal Ministero finanze e dalla Parte_1 stante la mancanza di legittimazione, spettante unicamente alla Parte_2
trattandosi di tributi propri dell'Unione. Parte_3
Quanto alle domande proposte dalla nei confronti di Parte_3 CP_1
quale debitrice del dazio doganale, giusta la previsione dell'art. 338 d.p.r.
[...]
23.1.1973 n. 43, la Corte ha ulteriormente stabilito che il giudice di rinvio poteva condannare al risarcimento del danno da liquidarsi in separato Controparte_1 giudizio, anche prevedendo il pagamento di una provvisionale e tuttavia ha rimesso gli atti a questa Corte per la valutazione relativa al fatto che “nel rapporto tra il contribuente e l'erario il danno patrimoniale da evasione penalmente rilevante di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento è necessariamente diverso dall'imposta evasa, dalle sanzioni e dagli interessi moratori previsti dalla legislazione speciale, e potrà consistere solo negli eventuali ulteriori o diversi pregiudizi sopportati dalla p.a.. Tali pregiudizi rientrano nella previsione di cui all'art. 1224, secondo comma,
c.c., non sono in re ipsa e vanno allegati e dimostrati in modo preciso.
Il danno non patrimoniale da evasione penalmente rilevante, ovviamente, resta soggetto alle regole di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..” ed ancora “Tra erario e contribuente, poiché l'unico danno (patrimoniale) risarcibile è quello di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., spetterà all'erario dimostrarne l'esistenza, l'entità e la derivazione causale dal fatto illecito.” ( cfr. sentenza cit.).
Rilevando inoltre ancora più specificamente che , infatti, in quanto Controparte_1 reputata "colpevole del contrabbando", era debitrice del dazio doganale, giusta la previsione dell'art. 338 d.p.r. 23.1.1973 n. 43. Nei suoi confronti pertanto l'erario vantava un credito tributario. L'evasione non estingue di per sé il credito erariale, per quanto già detto: e dunque l'accoglimento della domanda di danno avrebbe imposto al giudice di merito di accertare la probabile esistenza di un "maggior danno" ex art. 1224, pag. 14/19 comma secondo, c.c.. Naturalmente, trattandosi di un giudizio limitato all'an debeatur, tali accertamenti sarebbero potuti avvenire anche solo in via probabilistica, secondo quanto già detto;
tuttavia non era consentito al giudice di merito parametrare tout court il risarcimento del danno all'imposta evasa” ( cfr. sentenza cit.)
Secondo le Sezioni Unite va escluso che il danno da risarcire in ipotesi di illecito commesso dal contribuente possa ravvisarsi nell'importo del tributo evaso ovvero negli interessi moratori per i quali l'amministrazione agirà esecutivamente con gli strumenti propri della riscossione delle imposte.
Ciò posto l'evasione fiscale può causare all'erario il maggior danno di cui all'art.1224 comma secondo cod. civ. quale pregiudizio ulteriore o diverso rispetto a quello ristorato dagli interessi di mora, e per il quale non sia possibile ricorrere agli strumenti di riscossione coattiva previsti dal diritto tributario, a condizione che l'amministrazione deduca e dimostri l'esistenza d'uno specifico pregiudizio, che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito ex art. 1223 cod.civ., ulteriore o diverso rispetto a quello costituito dal costo della propria normale attività istituzionale. Va infatti escluso che tale"maggior danno" possa ritenersi in re ipsa ed identificarsi nel c.d. "danno funzionale" ovvero nel "turbamento dell'attività amministrativa" conseguito all'attività di accertamento dell'evasione. L'attività di accertamento è infatti una delle funzioni per le quali gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono costituiti e finanziati, e non può ritenersi "danno" ex art. 1218 c.c. lo svolgimento proprio di quell'attività per la quale una struttura amministrativa è costituita.
In proposito va ulteriormente osservato come in tema di reati tributari, la condanna anche generica al risarcimento del danno all'immagine subito dall' Controparte_9 per effetto della condotta illecita, ove ritenuta giuridicamente ammissibile, può essere pronunciata dal giudice solo qualora siano allegati gli elementi concreti da cui desumere l'entità e la esatta consistenza del pregiudizio subito.
Nel caso di specie l'onere asserivo e probatorio non è stato assolto posto che sin dall'atto introduttivo del presente giudizio le amministrazioni hanno solo genericamente affermato che il danno subito consisterebbe nello “sviamento e dal turbamento dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'accertamento tributario” Le attività contestate agli imputati, inoltre, hanno reso impossibile sia l'attività operativa pag. 15/19 di accertamento e controllo fiscale della P.A., sia la funzione propria dell'Amministrazione finanziaria la quale consiste precipuamente nella cura dell'interesse pubblico tutelato Questo secondo profilo di danno è invero da ricondursi nell'ambito delle lesioni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.. Infatti, la commissione dei delitti contestati ha reso più oneroso il conseguimento delle finalità istituzionali da parte dell'Amministrazione, ritardando l'attuazione dei programmi già predisposti in termini di attività di controllo, costringendola a modificare scelte e priorità di intervento, distogliendo risorse finanziarie ed organizzative da diverse destinazioni, cui in precedenza erano state assegnate, per far fronte alla situazione determinatasi a seguito degli illeciti comportamenti descritti (sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da «sviamento di funzione», cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 187973 del
1991).” Od ancora “Quando un privato – ed in questo caso un imprenditore – non provvede al pagamento delle imposte a carico della società di cui è amministratore unico, per ciò solo lo Stato, ed in particolare le varie articolazioni dell'amministrazione finanziaria subiscono un patimento, riconducibile all'art,. 2059 c.c., per violazione del patto sociale. La mancata corresponsione delle imposte, infatti, si traduce in una violazione del patto predetto, che comporta un maggior debito pubblico e la conseguente minore elargizione di servizi pubblici. E, comunque, a prescindere dagli effetti indiretti di esso, l'evasione fiscale determina una sofferenza per la persona giuridica Stato e, per esso l'amministrazione finanziaria, giacché il consociato non mantiene gli impegni che esso ha assunto al momento in cui ha deciso di vivere in comunità” ( cfr comparsa di costituzione pag. 45-46).
Ebbene rileva il Collegio come secondo i principi suindicati era onere delle amministrazioni allegare specificamente quali ulteriori pregiudizi fondavano la richiesta di risarcimento, anche con riferimento alla domanda di condanna generica e più ancora rispetto alla provvisionale, tenuto conto che tali pregiudizi rientrando nella previsione di cui all'art. 1224, comma 2, cod.civ., non sono in re ipsa e vanno allegati e dimostrati in modo preciso e che il danno non patrimoniale da evasione penalmente rilevante è soggetto alle regole di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p
In proposito rimane del tutto generico il riferimento al c.d. danno funzionale quale sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario tenuto conto che le pag. 16/19 amministrazioni non hanno in alcun modo allegato specifici elementi di fatto dai quali desumere la concreta esistenza e entità di tale pregiudizio.
La Suprema Corte nella pronuncia suindicata ha espressamente chiarito come debba ripartirsi l'onere della prova . In particolare nel caso di specie tra erario e contribuente ( essendo stata così definita ), poiché l'unico danno patrimoniale Controparte_1 risarcibile è quello di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., spettava alle amministrazioni dimostrarne l'esistenza, l'entità e la derivazione causale dal fatto illecito con la specificazione che per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza d'un danno sia probabile mentre per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza d'un danno sia certa, almeno in parte.".( cfr. pag 42 sent. cit.)
La prova del danno deve essere rigorosa e la Suprema corte ha già avuto modo di sottolineare come il contrasto alla evasione fiscale normalmente accresce e non diminuisce il prestigio dell'Amministrazione finanziaria ( “ed invero, la presenza di una tale prova puntuale e rigorosa era tanto più indispensabile trattandosi di reato tributario, dovendo considerarsi che la scoperta di una eventuale evasione fiscale normalmente accresce, e non diminuisce, il prestigio e la considerazione della amministrazione finanziaria. Si sarebbe pertanto dovuto adeguatamente e congruamente motivare, sulla base di concreti e specifici elementi di fatto, la ragione per la quale nel particolare caso di specie tale situazione avrebbe invece arrecato un danno all'immagine della amministrazione finanziaria” così in motivazione. Cass.pen. n.52752/2014).
Conclusioni e spese
Le domande proposte da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di IO IS, ,
[...] CP_8 Controparte_2
e vanno dichiarate inammissibili. CP_3 Controparte_4
Conseguentemente le amministrazioni, giusta soccombenza, vanno condannate al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 1.500.000,00)
e della complessità della lite nei valori medi.
Le domande proposte nei confronti di vanno integralmente rigettate. Controparte_1
pag. 17/19 Secondo soccombenza spetta a , convenuta in riassunzione, la rifusione Controparte_1 delle spese di lite del presente procedimento e del giudizio di legittimità (come indicato nella sentenza di rinvio).
Tali spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, vista la nota spese e tenuto conto del valore (euro 1.500.000,00) e della complessità della lite nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul rinvio della Suprema Corte di
Cassazione, disposto con sentenza n. 29862/22 SSUU depositata il 12 ottobre 2022 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_1 Parte_1
e nei confronti di IO IS,
[...] Parte_2 CP_8
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
2) rigetta le domande di condanna generica al risarcimento del danno e di condanna al pagamento di una provvisionale formulate da Parte_1
e nei confronti di;
[...] Pt_2 Parte_2 CP_8 Controparte_1
3) condanna il , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_1 relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio, liquidate come segue:
a. quanto al primo giudizio di rinvio in euro 18.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
b. quanto al giudizio di legittimità in euro 18.206,00 per compensi 3.599,00 per spese oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
c. quanto al presente giudizio di rinvio in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
4) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a IO IS, le spese di lite CP_8 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_2
pag. 18/19 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
6) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite relative CP_8 CP_3 al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro a rifondere a le spese di lite CP_8 Controparte_4 relative al presente grado di giudizio, liquidate come in euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e CPA;
Venezia, 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 19/19