Art. 31.
Negli anzidetti progetti tecnici potra' anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.
Pero' la spesa necessaria per la loro esecuzione non sara' compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.
I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751 , mutui all'interesse del 2 per cento.
Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrispondera' alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.
Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verra' concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.
I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facolta' si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.
La facolta' e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverra' obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verra' fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurera' in un capitolo a se' fra le entrate del comune.
Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.
Negli anzidetti progetti tecnici potra' anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.
Pero' la spesa necessaria per la loro esecuzione non sara' compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.
I comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751 , mutui all'interesse del 2 per cento.
Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrispondera' alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti.
Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verra' concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista d'acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.
I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facolta' si intende estesa a qualsiasi mutuo con la Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo che possa essere contratto dai comuni nei quali sia territorialmente compresa in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.
La facolta' e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverra' obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verra' fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurera' in un capitolo a se' fra le entrate del comune.
Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.