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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2770/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2770 del R.A.C.L. dell'anno 2014, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Curreli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente contro
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Macciotta, che con l'avvocato Tiziana La Verghetta la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
con sede legale in Bologna, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tommaso Castelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco
Meazza in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione
Terzo chiamato in causa
pagina 1 di 29 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 27 giugno 2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 intercorso con la stessa dal mese di luglio 2004 fino all'attualità, nonché per la condanna della resistente all'esecuzione del detto rapporto, con inquadramento nella qualifica E1 (operatore ausiliare addetto ai servizi di pulizia) del vigente C.C.N.L. per le attività ferroviarie e la conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate in relazione al trattamento economico della società ferroviaria e quelle effettivamente percepite dalle società appaltatrici datrici di cui infra, con interessi e rivalutazione del credito fino al saldo.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato dal mese di luglio 2004 al 19 aprile 2006 alle dipendenze della successivamente dal 20 aprile 2006 Controparte_3
al 23 ottobre 2010 alle dipendenze della e, infine, a partire dal 23 Controparte_4
ottobre 2010 alle dipendenze della Coop Service società cooperativa p.a.
Ha, inoltre, affermato di esser stato inquadrato dapprima al livello H del C.C.N.L. del settore Indotto Ferroviario - Trasporti del 2003/2006 e, in seguito, nel livello di inquadramento F del CCNL Attività Ferroviarie quale operaio ausiliario.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta ha precisato di aver sempre svolto le sue mansioni presso lo scalo ferroviario di Cagliari, formalmente alle dipendenze delle società anzidette, che nel corso del tempo hanno ottenuto in affidamento l'appalto per servizi vari commissionati dalla convenuta.
Ha riferito di aver espletato le mansioni di fattorino presso il palazzo delle Ferrovie dello Stato, situato in piazza Matteotti in Cagliari, dal 2004 al 2006 alle dipendenze della Controparte_3
Ha, quindi, descritto le attività che egli ha concretamente svolto in squadra con altri colleghi rilevando, in particolare, come nel rapporto con Controparte_3
ricevesse le istruzioni sulle attività da svolgere dai dipendenti delle ferrovie con cui lavorava a stretto contatto senza mai eseguire alcuna prestazione lavorativa con altri dipendenti delle società appaltatrici.
Successivamente, dal 20 aprile 2006, ha esposto di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della inizialmente quale fattorino e, in seguito, a Controparte_4
partire dal mese di settembre dello stesso anno, quale addetto allo scalo delle merci presso la divisione “Cargo” di in via San Paolo, in Cagliari, in qualità Controparte_1
pagina 2 di 29 di piazzalista e assistente allo scalo.
Ulteriormente, ha affermato che durante il periodo alle dipendenze della
[...]
l'attività lavorativa quale piazzalista e assistente allo scalo comportava lo CP_4 svolgimento di mansioni quali: l'apertura dei cancelli per consentire l'ingresso degli autisti dei carri che ritiravano le merci, la ricognizione dei carri merci che erano giunti allo scalo e la consegna del resoconto al veicolista ferroviario. Inoltre controllava le operazioni di scarico e carico delle merci affinché si svolgessero senza danni per le merci e per il carro, stilava il foglio di corsa del treno, piombava e pesava il carro e lo etichettava.
Espletate tali mansioni, il ricorrente si recava in ufficio per registrare le operazioni effettuate e consegnare i verbali ai ferrovieri.
Ha precisato che l'attività effettuata nell'ufficio, ove era l'unico dipendente si svolgeva a stretto contatto con i dipendenti ferroviari, e che, per i Controparte_4
turni, oltre che per le ferie e i permessi, si coordinava con il collega Tes_1
limitandosi a comunicare al capo impianto chi fosse di turno.
Per quanto attiene l'attività lavorativa svolta a partire dal 2008, ha riferito di Pt_1
aver espletato attività di pulizia sui treni, in particolare sulle carrozze e gli arredi interni
(la cosiddetta manutenzione 'MCPTC'), affiancato dal collega sotto la Persona_1
diretta direzione dei ferrovieri.
Nello stesso periodo, il ricorrente nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e attacco dei mantici lavorava in squadre formate con i dipendenti delle ferrovie quale unico subalterno per conto di una società appaltatrice.
Ha anche eccepito che le mansioni alle quali è stato adibito erano le stesse che in precedenza venivano esercitate dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e che sono descritte nell'ultimo C.C.N.L. applicato per il settore delle attività ferroviarie, per il profilo di operatore addetto ai servizi di pulizie, ausiliario o qualificato di logistica di livello E.
Ha, ulteriormente, sostenuto di aver svolto lo stesso orario di lavoro dei colleghi ferrovieri e che la direzione tecnica dei lavori era direttamente affidata ai dipendenti ferrovieri che sovraintendevano alla sua attività lavorativa senza intermediazione alcuna delle imprese appaltatrici.
Infine, l'odierno ricorrente ha sostenuto di aver operato solamente con gli strumenti forniti dalla committenza e di aver lavorato e interagito esclusivamente con i dipendenti pagina 3 di 29 di Controparte_1
Ha anche sostenuto che la abbia omesso di versare le retribuzioni Controparte_5
per il periodo da settembre a ottobre 2010 richiedendo il pagamento di tali somme mancanti anche a ai sensi dell'art 29 del d.lgs. del 10 settembre 2002, Controparte_1
n. 276. oltre all'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo a a partire da luglio 2004, con la qualifica e l'inquadramento Controparte_1
contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese succedutesi nel tempo quali appaltatrici.
ha eccepito che, per lo stretto intreccio fra appaltanti e appaltatrici, i Pt_1
contratti di appalto in esame incorrono nelle violazioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2002 n. 276 e che si versa nell'ipotesi di interposizione di manodopera vietata dall'art. 1 della Legge 1369/1960, giacché la convenuta CP_1
ha affidato in appalto alle società che, di volta in volta, si sono succedute
[...]
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita dalla appaltatrice.
Alla luce della rappresentazione che precede, il ricorrente ha, dunque, domandato al
Tribunale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di a far data dal mese di luglio 2004 e condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in forza dell'integrale applicazione del C.C.N.L. per le attività ferroviarie, con inquadramento nella qualifica
E1 (operatore ausiliario).
*
2. si è tempestivamente costituita in giudizio resistendo alle Controparte_1
avverse domande con articolate difese, negando la ricostruzione dei rapporti lavorativi come descritti dal ricorrente.
La convenuta ha dedotto preliminarmente l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che al comma 3-bis prevede la possibilità per il lavoratore, nei casi di appalto di manodopera non genuino, di ottenere una pronuncia giurisdizionale che disponga la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
Questo meccanismo, infatti, a suo avviso aggirerebbe il divieto stabilito implicitamente dal decreto-legge n. 112 del 2008, che all'art. 18, comma 2, dispone che il reclutamento presso le società a partecipazione pubblica totale o di controllo (come pagina 4 di 29 avvenga “nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, Controparte_1 di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Ha poi eccepito la prescrizione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente fino al periodo antecedente al 17 settembre 2009 e in ogni caso la decadenza del lavoratore dall'azione nei confronti dell'appaltante, per il pagamento dei crediti sorti oltre un anno dalla cessazione di ciascun appalto.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà della posizione assunta da parte attrice in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, in quanto il ha proposto ulteriori precedenti ricorsi per Pt_1
l'ottenimento del pagamento delle retribuzioni, TFR, tredicesima e quattordicesima CP_ maturati sotto il rapporto con la ottenendo il pagamento della somma CP_4
pari a euro 16.703,11 da parte di (RACL n. 1644 del 2011). Controparte_1
Nell'ambito di tale procedimento aveva convenuto in giudizio la Pt_1 CP_1
nella sua qualità di appaltante per il pagamento di incrementi retributivi mensili e di una tantum oggetto di un accordo tra organizzazioni sindacali e , di fronte a CP_6
questo Tribunale (RACL n. 1169 del 2012).
La proposizione di tali azioni, ad avviso di , postula necessariamente la CP_1
genuinità del rapporto di lavoro intercorso con i formali datori e la legittimità del contratto di appalto, laddove, per contro, l'accoglimento della domanda azionata in questa sede implica che il medesimo sia dichiarato illegittimo.
ha rivendicato, inoltre, la genuinità dei contratti di appalto del servizio di CP_1
pulizia dei treni, in cui il ricorrente ha operato.
La convenuta ha infatti sostenuto che, in un appalto di servizi in cui l'oggetto del contratto sia rappresentato dalla fornitura di un'opera resa da una persona fisica all'interno di un complesso processo produttivo, per la riuscita di tale prestazione occorre, in minima parte, la ingerenza dell'appaltante nello svolgimento del lavoro concreto, anche per quanto concerne le attrezzature utilizzate, al fine di rendere possibile l'adempimento della prestazione dovuta da parte dell'appaltatore.
La società committente potrebbe, invero, stipulare un accordo con la società esecutrice dei lavori per l'affidamento di un servizio nella sua interezza, del tutto privo di ingerenze, per attività che, secondo la giurisprudenza, si prestano ad essere eseguite senza alcuna intromissione del committente, come ad esempio nell'ipotesi del servizio di deposito bagagli e del servizio di pulizia del materiale rotabile, uno di quelli a cui è
pagina 5 di 29 stato assegnato dal 2008. Pt_1
Ulteriormente, ha specificato che l'odierno ricorrente dal febbraio Controparte_1
2006 al dicembre 2010 aveva svolto la propria attività lavorativa per conto della a.r.l. e che, successivamente, in data 23 dicembre 2010, la convenuta aveva CP_4 stipulato un nuovo contratto con il per l'affidamento delle Controparte_2
attività che prima erano in capo alla con il conseguente subentro della Parte_2
Coop Service Soc. Coop. p.a., alle cui dipendenze operava alla data di Pt_1
proposizione del ricorso.
Ha poi precisato che a partire dal mese di giugno 2011 il contratto con il C.N.S. era stato limitato ai soli Servizi Accessori e che tale contratto (n. 1829 del 2014), al momento della proposizione del ricorso, era ancora in essere.
Per quanto attiene, invece, l'inquadramento del ricorrente, ha Controparte_1
affermato che il profilo di ausiliare e addetto alle pulizie corrispondeva al livello G1) del precedente contratto C.C.N.L. Attività Ferroviarie applicato ai dipendenti della società resistente, e corrispondeva al livello E1) dell'attuale C.C.N.L. Mobilità, applicato dal 2012 ai dipendenti . CP_1
La convenuta non ha negato che il ricorrente svolgesse le mansioni indicate in ricorso, ma ha sostenuto che tali prestazioni erano svolte sotto il controllo dei referenti delle varie ditte appaltatrici che si sono succedute nel tempo, senza alcuna ingerenza da parte di e che a nulla rileva la constatazione che il lavorasse a Controparte_1 Pt_1
stretto contatto con i dipendenti delle ferrovie o che seguisse i medesimi orari di lavoro, data la natura delle mansioni a cui era adibito, come del resto era previsto nei contratti stessi.
Nello specifico, la resistente ha sostenuto che prova della predetta circostanza è il fatto che le imprese appaltatrici hanno sempre nominato dei referenti presso gli impianti in cui si espletavano i servizi, il cui compito era indicare ai propri dipendenti le attività da svolgere, tra quelle comprese nel contratto di appalto, e verificare la puntuale esecuzione dei lavori, negando così che la direzione tecnica dell'attività lavorativa fosse mai provenuta dal personale di Controparte_1
In particolare, la convenuta ha specificamente dichiarato che durante il contratto di appalto con dal 2004 al 2006, il referente di contratto era Controparte_3
individuato in persona di , a cui il si rivolgeva per avere le Controparte_7 Pt_1 direttive sull'attività di fattorino da svolgere.
pagina 6 di 29 Ulteriormente, ha precisato che, dal 2006, sotto le dipendenze della CP_4
il ricorrente era adibito alle mansioni di piazzalista presso la Divisione Cargo,
[...] rientranti nei “Servizi Sussidiari e Accessori al Trasporto DGOL Sardegna” (Doc. n. 13, prod. parte convenuta).
Durante tale periodo, ha negato che parte ricorrente concordasse i Controparte_1
turni di lavoro, le ferie e i permessi con il collega , in quanto tali Tes_1
adempimenti erano disposti dai vari responsabili della ditta appaltatrice succedutisi nel corso degli anni, in specie da responsabile fino al mese di dicembre del CP_8
2007, , responsabile fino al mese di maggio 2008 e Controparte_9 Persona_2
responsabile fino al 2008.
Inoltre, la resistente ha sostenuto che nel caso in esame non abbia rilevanza alcuna il fatto che il fosse l'unico dipendente di una società appaltatrice, in quanto, tale Pt_1
circostanza era prevista dallo stesso contratto di appalto, data la natura delle mansioni svolte.
Analoghe precisazioni sono state formulate per il periodo successivo al luglio 2008 in cui era ancora alle dipendenze della ma, essendo venuto Pt_1 Controparte_4
meno il servizio Cargo, era stato adibito a mansioni differenti da quella di piazzista.
In specie, ha rilevato che nel 2009, il referente per la Controparte_1 CP_4
era a cui era succeduto per conto del Consorzio dei
[...] Persona_3 CP_10
Servizi, mentre il ricorrente era stato adibito alla pulizia dei treni, al lavaggio delle fosse di visita e dei pezzi sciolti, alla pulizia impianti e alla attività di supporto alla produzione di officina.
Successivamente, a partire dal 2010, , alle dipendenze dell'appaltatrice Pt_1
p.a., era stato adibito a mansioni quali la pulizia di fondo del Controparte_11
materiale rotabile e all'attività di sostituzione dei rivestimenti dei sedili nelle automotrici e carrozze media distanza.
Invero, la società resistente ha anche affermato che, a partire dall'anno 2011, la p.a. aveva iniziato a svolgere solamente le attività attinenti ai Controparte_11 cosiddetti “Servizi Accessori”, e che l'odierno resistente era stato adibito allo svolgimento di attività lavorative quali supporto al piazzale e alla produzione di officina e alla micro-manutenzione delle carrozze. ha precisato che tali attività rientrerebbero in quelle attinenti al Controparte_1
supporto piazzale, e ha negato che tali mansioni fossero organizzate in turni di squadre pagina 7 di 29 miste, formate quindi anche dai dipendenti della appaltante, sostenendo, all'opposto, che fossero squadre composte dai soli lavoratori della società appaltatrice.
La convenuta ha, quindi, specificato che all'epoca i referenti per la CP_11
p.a. erano e , presenti anche nell'impianto di
[...] Persona_4 Parte_3
lavoro.
Ulteriormente, ha escluso che, anche successivamente al 2008, per il conferimento dei turni di lavoro, permessi e ferie abbia mai ricevuto direttive da Pt_1 CP_1
ma che la competenza di tali questioni organizzative riguardanti il personale
[...]
delle imprese in appalto fosse unicamente di tali società appaltatrici.
La convenuta ha domandato, e ottenuto, l'autorizzazione alla chiamata in causa del
(C.N.S.), ultima appaltatrice del servizio, per dispiegare Controparte_2
nei suoi confronti domanda di manleva.
*
3. Il (di seguito anche solo C.N.S.) si è costituito Controparte_12
in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle domande relative all'appalto affidatole da , chiedendo l'estromissione per quanto Controparte_1
concerne il periodo antecedente al 23 dicembre 2010.
In particolare, il terzo chiamato ha rilevato che la domanda di manleva, quand'anche fondata, sarebbe riferibile solo al periodo che va dal 25 febbraio 2014, data di sottoscrizione del contratto invocato dalla convenuta, ovvero dal 23 dicembre 2010, data in cui è stato assunto dalla consorziata Coopservice soc. coop. p.a., sulla Pt_1
base del primo appalto affidato da a C.N.S., sostenendo, quindi, la propria CP_1
estraneità ai fatti oggetto del presente giudizio.
In particolare, il ha escluso di aver violato la disciplina in tema di CP_2 appalto di prestazioni di servizi, anche con riguardo all'operato della subappaltatrice
Coopservice soc. coop. p.a., cui ha affidato dal 15 dicembre 2010 la commessa aggiudicata in suo favore da Controparte_1
Nello specifico, il C.N.S. ha negato che la concreta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sia avvenuta in modo tale da determinare una divaricazione tra datore di lavoro formale, cioè Coopservice soc. coop. p.a., e datore di lavoro effettivo, ovvero avendo , al pari dei suoi colleghi, sempre ricevuto ordini Controparte_1 Pt_1
e direttive sul suo lavoro dal personale Coopservice soc. coop. p.a., in specie da Per_5
o da altri responsabili presenti in impianto.
[...]
pagina 8 di 29 Ha precisato, inoltre, che parte attrice ha prestato la propria attività lavorativa quale dipendente della Coopservice soc. coop. p.a. con inquadramento nel livello H) dell'allora C.C.N.L. applicato, corrispondente al livello F1) del C.C.N.L. vigente, affermando che né la subappaltatrice, né lo stesso siano Controparte_2
stati inadempienti rispetto alle obbligazioni retributive o contributive nei confronti del ricorrente.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e delle domande avanzate nei suoi confronti da Controparte_1
*
Nelle note del 7 dicembre 2021 il ricorrente, nato il [...], ha dato atto di essere stato collocato in pensione a partire dall'agosto 2019.
Nelle note del 7 novembre 2024 ha precisato di avere comunque interesse alla declaratoria di costituzione del rapporto in capo a fino al Controparte_1 raggiungimento dell'età massima pensionabile (67 anni), per ottenere le differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa sotto la formale dipendenza delle società appaltatrici e l'effettiva corresponsione che avrebbe dovuto percepire in quanto dipendente subordinato della società convenuta con inquadramento nel livello E del
C.C.N.L. applicato.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con l'interrogatorio libero e formale del ricorrente e del procuratore speciale della convenuta Parte_1
e con prova testimoniale, nell'ambito della quale sono stati sentiti i testi CP_13
di parte ricorrente e , e i Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
testi di parte convenuta e Controparte_1 Testimone_6 Tes_7
Non è stata svolta la prova testimoniale dedotta dal terzo chiamato C.N.S., che il giudice con ordinanza del 20/10/2016 si era riservato di ammettere all'esito della restante istruttoria, in quanto, in occasione verifiche istruttorie disposte per l'udienza del
16/12/2021, il consorzio C.N.S. si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso presentato dal ricorrente e della domanda avanzata da (cfr. note C.N.S. del Pt_1 CP_1
16.12.2021)
*
4. Il ricorso proposto da è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Pt_1
La presente decisione ricalca le ampie motivazioni poste a sostegno dei precedenti in termini, alcuni richiamati in atti, e in particolare delle sentenze del Tribunale di pagina 9 di 29 Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Paola Mazzeo n. 964/2005 e
957/2006, confermate per quanto di ragione dalle sentenze della Corte d'Appello di
Cagliari n. 265/2008 e 109/2009, della più recente sentenza resa dal Tribunale di
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, Dott. Riccardo Ponticelli n. 419/2023 del 22
Part Marzo 2023, e della sentenza di questo stesso giudice nel procedimento RÙ e c.
e , del 10 agosto 2023, n. 1090/2023, che si richiamano espressamente CP_14 CP_1
anche ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.
L'accoglimento del ricorso si fonda sui criteri espressi dalle norme di riferimento applicabili ratione temporis (considerato che il rapporto con la prima ditta appaltatrice è sorto nel 2004), dovendosi ravvisare una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, non ricorrendo i presupposti dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003 per poter configurare un appalto genuino, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio.
Come è noto, per regola generale dell'ordinamento lavoristico il vero datore di lavoro deve essere individuato in colui il quale effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così
Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910).
Detta regola – è stato osservato – non ha perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione, le quali tuttavia debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo.
Sotto la vigenza della l. 23 ottobre 1960, n. 1369, per giurisprudenza consolidata era ricorrente l'affermazione dell'illiceità degli appalti il cui oggetto fosse consistito nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto pagina 10 di 29 (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (così anche di recente
Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27105, e poi, a ritroso, tra le tante: Cass. civ., Sez.
L, 6 aprile 2011, n. 7898; Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. civ., Sez. L,
9 giugno 2000, n. 7917).
Il criterio fornito dal testo normativo ai fini della distinzione fra le due ipotesi era costituito dalla “organizzazione e gestione propria” dell'appaltatore, che contraddistingue la fattispecie lecita e che è invece assente nel mero appalto di manodopera, tenuto conto delle caratteristiche essenziali del contratto di appalto come dettate dall'art. 1655 c.c.
In tale prospettiva, è, pertanto, necessario che la fase lavorativa assunta dall'appaltatore sia indipendente rispetto alla struttura produttiva dell'appaltante (con esclusione del necessario coordinamento fra le due imprese, posto che la prima opera all'interno della seconda e quest'ultima ne deve verificare l'operato); è necessario, invero, che l'appaltatore diriga e coordini i propri dipendenti, impieghi capitale e attrezzature proprie e, in definitiva, fornisca un risultato produttivo autonomo e di conseguenza si assuma il rischio dei costi dell'appalto.
Sussiste, al contrario, la fattispecie illecita quando l'appalto ha a oggetto la sola messa a disposizione di prestazioni lavorative senza che l'appaltatore le organizzi in proprio, limitandosi a gestire l'aspetto amministrativo del rapporto di lavoro ossia retribuire i lavoratori, assegnare loro le ferie, garantire la continuità del servizio mediante le necessarie sostituzioni (cfr. ex multis proprio in materia di appalti ferroviari
Cass. civ., Sez. L, 27 luglio 2009, n. 17444; Cass. civ., Sez. L, 30 agosto 2007, n.
18281; Cass. civ., Sez. L, 22 agosto 2003, n. 12363; Cass. civ., Sez. L, 19 dicembre
2002, n. 18098; Cass. civ., Sez. L, 05 ottobre 2002, n. 14302).
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003.
La Suprema Corte ha così desunto la fittizietà di un formale appalto endoaziendale di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7796).
pagina 11 di 29 E' così consentito affidare in appalto – anche all'interno di un'azienda – il compimento di opere o servizi ex art. 1655 e ss. c.c. ma la fattispecie concreta non deve sconfinare in una somministrazione irregolare di manodopera.
La differenza tra l'appalto e la mera fornitura di manodopera – ammessa solo nella forma della c.d. “somministrazione di lavoro” di cui agli artt. 20 e ss. dello stesso d.lgs.
276/2003 (ora artt. 30 e ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) – è rinvenibile nella disciplina contenuta all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “[…] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In definitiva – anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria – l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio o dell'opera appaltati, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito;
sono ammissibili anche appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), ossia appalti nei quali l'utilizzo di mezzi materiali risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, ma in tal caso ciò che veramente rileva sul piano della genuinità del contratto non è tanto la consistenza imprenditoriale dell'appaltatore o la sua organizzazione di mezzi (i quali peraltro possono anche non essere di sua proprietà ma che devono essere necessariamente nella sua disponibilità nelle forme giuridiche più idonee), quanto il suo essere vero ed effettivo datore dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio e non già mero soggetto interposto.
Dal che consegue che in tali tipologie di appalti, ai fini della configurabilità del carattere non genuino o fraudolento del medesimo, assume valore dirimente la verifica della titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro in esso dispiegati, con la precisazione che l'esercizio di un potere di controllo e coordinamento da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi pagina 12 di 29 legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 6 giugno 2011, n. 12201; Cass. civ., Sez. L, 15 luglio 2011, n. 15615).
*
5. Ferme queste premesse, occorre verificare la natura genuinità o non degli appalti per cui è causa, concentrando la disamina sulla fase esecutiva del rapporto.
È pacifico nel giudizio e confermato anche dalla società convenuta che il ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze di diverse imprese appaltatrici di servizi di manutenzione del materiale rotabile e degli impianti in
Sardegna, a partire sin dal 2004, sempre presso lo scalo ferroviario di Cagliari
[...]
Coopservice soc. coop. p.a.). Tale dato risulta Controparte_3 Parte_2 anche dalle buste paga versate in atti per l'intero periodo.
Nel dettaglio, risulta incontestato, ed è comunque documentalmente dimostrato in base alle buste paga, che, all'atto dell'assunzione da parte dell'appaltatrice
[...]
il ricorrente fosse inquadrato come operaio di II livello, mentre Controparte_3
successivamente, a partire dal gennaio 2006, è stato inquadrato dapprima nel livello retributivo G1 del C.C.N.L. per il settore degli appalti ferroviari vigente ratione temporis e, a partire dal febbraio 2006, è stato inquadrato nel livello H1 del C.C.N.L. applicato, per poi ottenere, a partire dal maggio 2006, il livello H2 (cfr. doc. 1 ric.).
È, tuttavia, controversa in giudizio, la modalità attraverso cui il servizio in appalto è stato eseguito, nonché le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
La prova testimoniale espletata nel giudizio ha consentito di ricostruire le modalità con le quali ha prestato la propria attività lavorativa all'interno dello scalo Pt_1
ferroviario di Cagliari, formalmente alle dipendenze delle diverse società appaltatrici di servizi per indicate più sopra. Controparte_1
pagina 13 di 29 I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha operato quale operaio addetto prima alla mansione di fattorino, e, in seguito, quale addetto allo scalo delle merci presso la divisione “Cargo” in qualità di piazzalista e assistente allo scalo e, successivamente, quale addetto alle pulizie sui treni, oltre ad assistere i ferrovieri nelle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e nell'attacco dei mantici, alle dipendenze delle ditte che si sono succedute negli appalti di servizi dell'ente ferroviario.
Il teste di parte ricorrente sentito nell'udienza del 16 novembre 2017, Tes_2
dipendente di sin dal 1980, all'epoca della testimonianza addetto alla Controparte_1
gestione del personale delle manovre del deposito delle locomotive di Cagliari, e in precedenza addetto alla gestione merci presso la sezione Cargo di Cagliari, ha confermato l'adibizione dell'odierno ricorrente alla mansione di 'piazzalista' affermando che “Io ero addetto alla gestione merci e quindi consegnava a me Pt_1
gli elenchi di carri vuoti e di quelli assegnati per il carico, si occupava lui di assegnare
i carri vuoti e poi, all'arrivo, comunicava il “reso vuoto” del carro restituito dopo che erano stare prelevate le merci …” e, ancora, “ il ricorrente Si rapportava anche con il veicolista o formatore del treno, sempre dipendente ferrovie. Dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno, l'attività del era controllata da noi, io e Pt_1 il formatore del treno, a cui si rapportava direttamente”.
Il testimone ha precisato che , nello svolgimento delle mansioni di addetto Pt_1
piazzalista, si alternava con un collega della ditta appaltatrice e che in quel periodo solo loro svolgevano tali attività.
Il ferroviere ha proseguito confermando che parte attrice si occupava anche delle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e dell'attacco dei mantici.
Anche il teste di parte ricorrente , sentito nell'udienza del 28 Testimone_8
novembre 2018, dipendente delle Ferrovie dello Stato fino al 2008, anno del pensionamento, con mansioni di formatore (componeva i treni e certificava che fossero in regola e potessero partire), ha dichiarato di aver visto spesso operare quale Pt_1
addetto piazzalista da che era nata la divisione Cargo, riferendo che quando il ricorrente era assente le sue mansioni, corrispondenti a quelle descritte in ricorso, venivano svolte da 'qualcuno inviato dalla ditta' appaltatrice.
Ha specificato che all'epoca il suo ufficio e quello di erano attaccati, c'era Pt_1
una porta di comunicazione interna, ma di non ricordare se parte ricorrente nel periodo dal 2004 al 2006 lavorasse come fattorino, pur precisando, sentito sul capo 8 della pagina 14 di 29 capitolazione a proposito del primo periodo, a partire dal 2006, in cui era Pt_1 addetto alla sezione Cargo in via San Paolo, che “è vero, c'è stato questo periodo in cui facevano solo i fattorini”.
Concorde anche la deposizione di altro testimone di parte Testimone_9
ricorrente, dipendente di (già Ferrovie dello Stato) dal giugno 1995, Controparte_1 da circa sette mesi “gestore treno” e, in precedenza, a partire dal 2004, “operatore specializzato della circolazione”, il quale, sentito nella stessa udienza, ha affermato di aver lavorato con il a partire dal 2007, quando erano entrambi alle dipendenze Pt_1
della sezione Cargo, e ha confermato le attività svolte dal in tale sede (addetto Pt_1
alle mansioni di piazzalista, e assistente allo scalo). Il teste, ulteriormente, ha sostenuto che per ferie, permessi e cambi di turni l'odierno ricorrente fosse sostituito dal collega ferroviere e che, durante il passaggio dalla divisione Cargo all'attuale Tes_1
aveva visto lavorare sulle carrozze per le pulizie, pur non Controparte_1 Pt_1 sapendo da chi riceveva le direttive sull'attività da svolgere. ha anche dichiarato che parte ricorrente assisteva i ferrovieri nelle Tes_9
operazioni di carico e scarico di olio, acqua e nell'attacco dei mantici, nello specifico ha affermato che “Sul capo 13 è vero, lo posso confermare, la mia qualifica di gestore del treno mi porta a conoscere tali aspetti del lavoro del , fa tutt'ora questo, è Pt_1 un'attività prevalentemente svolta dal personale delle ditte esterne, nelle ore di
“presenziamento” delle ditte non ci sono i ferrovieri che svolgono tale attività, i ferrovieri si limitano in loro assenza ad attaccare i mantici”, oltre ad affermare che durante le attività di scarico e carico dell'olio era il gestore del treno, dipendente delle ferrovie, a predisporre i fogli con le attività da svolgere e che di tali mansioni se ne occupavano i dipendenti, tra cui lo stesso ricorrente, della ditta appaltatrice allora
GE.A.S. CP_5
All'udienza del 28 novembre 2019, il testimone di parte convenuta , Tes_5
dipendente di (già Ferrovie dello Stato), dal 1979 al 2019, anno del Controparte_1 pensionamento, in qualità di 'quadro professionista B di manutenzione', ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti oggetto del giudizio in quanto nel periodo di interesse era addetto ad altre mansioni, potendo solo ricordare che, negli ultimi due o tre anni, aveva visto svolgere attività di supporto alla produzione in officina. Pt_1
Il teste di parte convenuta sentito nell'udienza del 28 novembre 2019, Tes_7
dipendente delle Ferrovie dello Stato a partire dal 1957 e, successivamente, di CP_1
pagina 15 di 29 S.p.A. fino al 2019, anno del pensionamento, responsabile della struttura organizzativa manutenzione e pulizia dei treni presso la sede di Cagliari, pur non essendo in grado di rispondere sui capi 4, 5 e 6 relativi all'attività svolta dal ricorrente, ha dichiarato che “a tutto il personale della le ferie e i permessi venivano concessi dai responsabili CP_4
della medesima. So tale circostanza perché seguivo l'applicazione del contratto CP_4
per la direzione regionale Sardegna e avevo conoscenza diretta di questo. I responsabili erano e non ricordo le date. Ricordo anche come CP_8 CP_9 Per_2 responsabile nell'ultima fase della gestione del contratto”. Persona_3
Ha poi affermato, rispondendo al capo 8: “è vero, ricordo che alla cessazione del servizio Cargo il , sempre alle dipendenze della veniva Pt_1 Controparte_5
utilizzato nella pulizia treni, ambienti, lavaggio dei pezzi sciolti e supporto di produzione di officina. Non ricordo da quando” e che “la pulizia dei treni è stata svolta dal fino al 2.05.11 data del cambio appalto”, precisando, sul medesimo capo Pt_1 che “il seguiva la guida e le direttive del responsabile di cantiere della Pt_1 CP_4 prima e della Coop service dopo”
L'ultimo teste di parte ricorrente, , sentito nell'udienza del 21 ottobre Tes_5
2021, dipendente di dal 1986 al 2017 in qualità di tecnico manutentore, ha CP_1 lavorato dagli anni al 2011 al 2013 con l'odierno ricorrente.
Il teste ha riferito che “è vero che il ricorrente svolgeva l'attività di consegnare le lettere, fare le fotocopie, affliggere i manifesti. So di tali attività in quanto io mi recavo all'interno della stazione a fare manutenzioni e lo vedevo svolgere queste attività. Non
l'ho mai visto fare l'usciere”.
RÙ ha riferito di non essere a conoscenza delle effettive mansioni svolte da Pt_1
dopo il passaggio alle dipendenze della allorché era stato assegnato alla divisione CP_4
Cargo come 'piazzalista', pur precisando che sapeva che faceva i turni e che “nel piazzale vedevo solo lui il ricorrente come dipendente della gli altri erano CP_4 dipendenti delle ferrovie. Non ricordo bene , mi pare fosse ferroviere” e Tes_1
aggiungendo anche che “Non ricordo il periodo, mi ricordo che al ricorrente è stato assegnato il compito di effettuare pulizie sui treni e gli arredi lavorando insieme a
. Non so nello specifico da chi ricevesse le direttive ma da parte dei Persona_1 ferrovieri, ovvero non conosco il nominativo di chi gli desse le direttive”.
Per quanto attiene le mansioni svolte dal ricorrente ha confermato che quest'ultimo svolgeva anche operazioni di carico e scarico di olio, acqua e attacco dei mantici oltre pagina 16 di 29 ad avere conoscenza del fatto che parte attrice aveva svolto anche lavoro di ufficio, per averlo visto puoi entrare in ufficio 'con le scartoffie'.
6. La maggior parte delle testimonianze, pertanto, hanno confermato le mansioni svolte dal e come questi, insieme anche ai colleghi, si relazionasse direttamente Pt_1
con i dipendenti delle ferrovie anche perché era sostanzialmente l'unico dipendente della ditta appaltatrice presente sul posto di lavoro, alternandosi con un collega che lo sostituiva in caso di assenza.
Sul punto è particolarmente significativa la deposizione del teste Tes_2
dipendente della convenuta in qualità di gestore del personale addetto alle locomotrici, teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per il solo fatto che abbia delle cause pendenti con per il riconoscimento di mansioni superiori, il quale ha CP_1
confermato che lui stesso, insieme al formatore del treno, gestiva direttamente l'attività dell'odierno ricorrente, che si rapportava sempre con dipendenti delle ferrovie in quanto dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno.
Inoltre, nonostante sia emerso dalle testimonianze che nel corso del tempo si erano succeduti nell'incarico diversi responsabili dell'appalto per conto dell'appaltatrice (cfr. deposizione del teste , non è stata fornita alcuna più specifica indicazione Tes_7
circa il fatto che fossero effettivamente costoro, e non i dipendenti della convenuta con i quali il ricorrente era quotidianamente a stretto contatto lavorativo, ad CP_1
impartire le direttive generali o specifiche o ad effettuare i controlli sull'attività di
. Pt_1
In ogni caso, anche volendo ammettere che i responsabili delle ditte appaltatrici si occupassero effettivamente della gestione di turni, permessi e ferie dei dipendenti impiegati nel servizio, incluso il ricorrente–ciò che non è stato comunque dimostrato dalla convenuta su cui ricadeva l'onere della prova - tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente per comprovare il rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'appaltatrice e non a carico della società appaltante.
Che il personale della convenuta disponesse quotidianamente dell'attività lavorativa svolta dal , quale dipendente delle ditte appaltatrici, per l'esecuzione delle attività Pt_1 di volta in volta necessarie è stato, quindi, confermato dall'istruttoria testimoniale espletata.
Le deposizioni testimoniali raccolte, sostanzialmente non smentite dalle più generiche dichiarazioni dei testi della convenuta, convergono nella coerente pagina 17 di 29 ricostruzione del quadro fattuale sopra rappresentato, con marginali differenze, comprensibili se si tiene conto anche dei diversi ruoli ricoperti dal ricorrente e del periodo su cui ciascuno è stato in grado di riferire.
La testimonianza che presenta più punti di divergenza dalle altre in merito al potere direttivo esercitato nei confronti del ricorrente è quella di sentito Tes_7 all'udienza del 28 novembre 2019, il quale ha riferito circostanze difformi rispetto a quelle di tutti gli altri testi citati dalle parti.
Tuttavia, il Tribunale reputa di non poter fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni del teste tenuto conto del fatto che questi non lavorava a contatto Tes_7
con il ricorrente (tant'è che non è stato in grado di riferire alcunché circa le mansioni svolte dallo stesso), ma si occupava di seguire l'applicazione dei contratti con le ditte appaltatrici per la Direzione . Parte_5
Anche alla luce della genericissima testimonianza resa dall'altro teste parte convenuta, quella di resta l'unica testimonianza a contrasto con Testimone_6 Tes_7
quanto dichiarato dagli altri testimoni indicati dal ricorrente, tutti dipendenti della convenuta, i quali hanno riferito dell'assenza di un controllo effettivo delle mansioni svolte dal da parte dei responsabili delle imprese appaltatrici (cfr. la Pt_1
testimonianza di . Tes_2
Ciò che pacificamente si ricava dall'istruzione probatoria, nel complesso, è quindi il ruolo del tutto marginale dell'impresa appaltatrice nella fase esecutiva dell'appalto.
Ogni fase dell'attività lavorativa del avveniva sotto le direttive e la Pt_1
supervisione del personale di società che risultava utilizzatrice diretta Controparte_1
e costante di manodopera posta a sua disposizione dalle imprese affidatarie del servizio, formali datrici di lavoro.
In base all'accordo quadro n. 1691 del 10 marzo 2006 (doc. n.
1-8 del terzo chiamato, pag. 8 e sgg.), invero, il responsabile del servizio per conto dell'appaltatore avrebbe dovuto sovrintendere e dirigere l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati, provvedendo anche alla nomina di “idonei capi turno”, che avrebbero a loro volta dovuto esercitare il potere di direzione e controllo del personale impiegato nel servizio, “ordinare l'immediata correzione delle inadempienze”, “presenziare ai controlli effettuati da ”, “far osservare le misure di sicurezza”, assicurare un CP_1
adeguato livello delle prestazioni degli operatori, provvedere alle sostituzioni per assenze impreviste del personale (cfr. art. 16).
pagina 18 di 29 Di fatto, nemmeno quest'ultima incombenza è risultato che venisse eseguita dal responsabile del servizio (cfr. deposizione del teste cit.) Tes_2
Per contro, nell'espletamento delle proprie mansioni si Parte_1
interfacciava direttamente al personale ferroviario, come è emerso dalle testimonianze sentite in corso di causa, oltre a eseguire tali attività presso i locali e gli uffici dell'appaltante senza rapportarsi con i responsabili delle appaltatrici, Controparte_1
lavorando in turni con i propri colleghi o con gli stessi dipendenti ferroviari.
Ogni fase dell'attività lavorativa del ricorrente, dunque, avveniva di fatto sotto la supervisione e le direttive del personale di che risultava così Controparte_1
utilizzatrice diretta e costante di manodopera posta a disposizione dalle imprese affidatarie del servizio di manutenzione, formali datrice di lavoro, al fine di assicurarsi la cura e la manutenzione dei propri beni strumentali.
È stato osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte che di fronte a prestazioni meramente esecutive e ripetitive, come quelle che erano richieste al ricorrente, anche istruzioni altrettanto semplici sono suscettibili di integrare l'esercizio del potere direttivo datoriale, senza che sia necessaria altra cogente disposizione su come lavorare e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
Si vedano in proposito i condivisibili principi espressi da Cass. civ., Sez. L, 25 giugno 2020, n. 12551, di cui si riporta la massima, secondo la quale, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito pagina 19 di 29 per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)..
Nel caso di specie, il potere direttivo e conformativo sul contenuto della prestazione era esercitato quotidianamente dai dipendenti e dai responsabili della società ferroviaria sui lavoratori delle imprese appaltatrici, anche attraverso le schede di Controparte_1
vuoto dei carri di cui si è dato conto, che venivano consegnate direttamente al predetto personale e mai ai responsabili delle ditte appaltatrici, ai fini di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo.
Si veda in proposito la testimonianza resa dal teste il quale ha Testimone_9
dichiarato che, durante le attività di scarico e carico dell'olio, era il gestore del treno, dipendente delle 'ferrovie', a predisporre i fogli con le specifiche consegne formali da svolgere in merito a mansioni di cui si occupavano i soli dipendenti delle ditte appaltatrici come la tra cui il ricorrente). Controparte_5
Anche il controllo sulla corretta esecuzione delle attività sugli impianti, che compiva tramite i propri dipendenti, lungi dall'apparire come Controparte_1
fisiologica forma di verifica del committente sul risultato della prestazione dedotta in appalto, costituiva in realtà una vera a propria forma di controllo della prestazione lavorativa delle maestranze, che le imprese appaltatrici omettevano di svolgere direttamente e per proprio conto (sul punto si richiama, ancora una volta, la testimonianza di dipendente di il quale ha affermato di Tes_2 Controparte_1 provvedere personalmente al controllo dei lavori eseguiti chiarendo che: “ il ricorrente
Si rapportava anche con il veicolista o formatore del treno, sempre dipendente ferrovie. Dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno, l'attività del era Pt_1 controllata da noi, io e il formatore del treno, a cui si rapportava direttamente”).
7. Ad avviso del giudicante, risulta così integrata una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, non ricorrendo i presupposti dell'articolo
29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 per poter configurare un appalto genuino.
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276/2003, “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
pagina 20 di 29 prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Analogamente, l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, stabilisce, per le ipotesi di somministrazione irregolare, che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Lo stesso art. 27, al comma 2, aggiunge che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato la costituzione del rapporto di Pt_1
lavoro (a tempo indeterminato e pieno) alle dipendenze della convenuta a far data dal luglio 2004, periodo in cui era già in atto il fenomeno di appalto irregolare esaminato, per cui la domanda deve essere accolta.
La domanda deve essere accolta e a ciò non osta il fatto, eccepito dalla resistente, che in forza dell'art. 18 d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, Controparte_1
sia tenuta ad espletare procedure selettive idonee a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
E' appena il caso di osservare che la disciplina contenuta nel d.l. 112/2008 (poi abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) non ha portata retroattiva (in generale, la norma giuridica è irretroattiva: essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore – cfr. art. 11, comma 1, disp. sulla legge in generale) e pertanto non può assurgere a causa ostativa della costituzione di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta, con riferimento ad un periodo in cui essa non era ancora vigente.
pagina 21 di 29 Nella ipotesi di accertata irregolarità della somministrazione di manodopera, connessa ad un appalto non genuino di servizi, gli effetti del meccanismo sanzionatorio delineato dall'art. 29, comma 3 bis, e dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 retroagiscono con effetto dall'inizio della somministrazione (salvo che il lavoratore non indichi, come nella specie, un dies a quo successivo), per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata alla disciplina giuridica del fatto generatore della situazione stessa cui è collegato.
Al luglio 2004 nessuna norma sul reclutamento ostava alla costituzione, direttamente in capo a del rapporto di cui si discute, che deve, quindi, Controparte_1
disporsi a tempo indeterminato e pieno in favore del ricorrente, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state sue formali datrici lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tra e Parte_1 CP_1
deve costituirsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
[...]
intercorrente dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento risalente ad agosto
2019, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente.
Non vi sono infatti ragioni, in fatto e in diritto, che consentano di riconoscere la tutela, richiesta fino al compimento dei 67 anni, anche oltre il periodo successivo a quello dell'effettivo pensionamento del lavoratore ricorrente. deve essere conseguentemente condannata al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta, sulla base della qualifica e del livello di inquadramento attribuiti dalle imprese formali datrici di lavoro, dal 1° luglio 2004 e sino alla data del pensionamento (agosto 2019), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
*
8. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalle resistenti non può, infatti, essere accolta.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.)
pagina 22 di 29 l'art. 2948, n. 4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966,
n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte
Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema
Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del
1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 4,
2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
L'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale grava sul datore di lavoro, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che pagina 23 di 29 la sospensione in costanza di rapporto del termine prescrizionale costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione.
In senso contrario non rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi a oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che assurge a fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione
(Cass. civ., Sez. L, 16 maggio 2012, n. 7640).
Vale la pena aggiungere che a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012,
n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, 6 settembre 2022, n. 26246).
Tenuto conto degli sviluppi normativi più recenti, il problema, in questa sede, è quello di verificare – per i crediti retributivi maturati, a ritroso, oltre il quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge Fornero, e quindi prima del luglio 2007 – se il rapporto di lavoro facente capo ai ricorrenti beneficiasse di un regime di stabilità reale che consentisse il decorso del termine prescrizionale.
È stato a tal proposito osservato che il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso.
Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione e interposizione, la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario (nel vigore della disciplina contenuta nella legge
23 ottobre 1960, n. 1369, si veda Cass. civ., Sez. L, 4 giugno 2014, n. 12553; Cass. civ.,
pagina 24 di 29 Sez. L, 19 maggio 1990, n. 4551; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Trieste,
Sez. L, sentenza 10 marzo 2011).
Nel caso di specie, parte resistente non ha offerto alcuna allegazione e prova che consenta al Tribunale di accertare, in concreto, che il rapporto di lavoro del ricorrente presentasse i caratteri per beneficiare della tutela reale nei confronti delle società che figuravano di volta in volta come formali datrici di lavoro, presupposto invece necessario per escludere quella situazione di soggezione e metus connessa alla precarietà del rapporto, suscettibile di ostacolare il lavoratore nell'esercizio dei propri diritti.
Quanto basta per respingere l'eccezione di prescrizione.
*
9. Deve escludersi, inoltre, che il ricorrente sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 4 legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (rectius art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276/2003), eccepita a pag. 20 della memoria di costituzione trattandosi Controparte_1
di un'ipotesi di decadenza che la legge ha previsto per l'azione con la quale il lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ambito di un appalto genuino, intenda far valere la responsabilità solidale dell'appaltante o subcommittente, per i crediti di lavoro sorti verso la parte datoriale.
Si rileva, inoltre, che per l'azione esperita dal l'ordinamento non contempla Pt_1
alcun termine decadenziale.
Nemmeno il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del
1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore — intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso (Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre
2021, n. 30490).
*
10. Proseguendo nella disamina delle difese della convenuta , deve CP_1
escludersi che possa assumere valenza ostativa all'accoglimento del ricorso la contestata contraddittorietà della posizione assunta da parte attrice in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, per avere proposto ulteriori precedenti ricorsi per il pagamento Pt_1
pagina 25 di 29 di retribuzioni, TFR, tredicesima e quattordicesima maturati sotto il rapporto con la ottenendone il pagamento anche dalla committente Controparte_5 Controparte_1
La mera accettazione di somme dalla committente, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dalle violazioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 276/2002, in mancanza di comportamento concludente, né può dar luogo ad una ipotesi atipica di improponibilità.
Per tali motivi, il giudicante ritiene che anche tale prospettazione di parte convenuta non possa condividersi e debba, pertanto, essere rigettata.
*
11. A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla censura di in merito al fatto che il ricorso sia stato presentato molti anni dopo Controparte_1 rispetto dall'inizio della lamentata somministrazione irregolare di manodopera, con ciò incorrendo nella perdita del diritto per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale e tutela dell'affidamento della controparte.
Sebbene la rinuncia a un diritto, oltre che espressa, possa anche essere tacita, in tale ultimo caso si deve, ancora una volta, rimarcare che questa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare, che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa, che presuppone anche la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.
Infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati, in sé, quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito (il principio si trova ripetutamente affermato nella giurisprudenza della
Suprema Corte;
di recente si veda Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2022, n. 31922, e Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 9160 del 21/03/2022).
*
12. Infine, deve rilevarsi che sono inconferenti le eccezioni sollevate da CP_1
in merito dell'estinzione del debito contributivo verso l'istituto previdenziale per
[...]
effetto dei pagamenti effettuati direttamente dalle imprese appaltatrici, formali datrici di lavoro del ricorrente, giacché nel caso di specie nessuna domanda in materia di contributi è stata sottoposta al Tribunale.
*
pagina 26 di 29 13. Non può essere neppure accolta la domanda di manleva introdotta dalla convenuta nei confronti del sulla scorta di CP_1 Controparte_2
quanto previsto dall'art. 17 del contratto n. 1829 del 25 febbraio 2014.
Ed infatti, come già rilevato in analogo procedimento definito con la sentenza n.
547/2021, est. G. Murru, prodotta in atti da C.N.S. con le note del 06/12/2021, tale previsione oltre a poter essere applicata solamente a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, ovvero dal 25 febbraio 2014, concerne inadempienze retributive e/o contributive imputabili alla appaltatrice e correlate all'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
Tuttavia, nella vicenda in esame risponde iure proprio nei confronti Controparte_1
del ricorrente, avendo deliberatamente dato continuativa esecuzione ad un contratto di appalto non genuino, con modalità tali da integrare l'illecito previsto dalla legge, sicchè non può legittimamente invocare la esenzione dalle conseguenze sfavorevoli derivate dalla propria condotta, tanto più se si considera che il rapporto di lavoro instaurato con il C.N.S. è ampiamente successivo ai fatti oggetto di disamina.
Non a caso, l'art. 27 del D.lgs. n. 276/2003, richiamato più sopra, prevede che il lavoratore che ritenga di aver prestato la propria attività nell'ambito di una somministrazione irregolare possa convenire in giudizio il solo utilizzatore della prestazione onde ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con quest'ultimo.
Pertanto, il perimetro di operatività delle garanzie cui è tenuta la società terza chiamata in causa non comprende la causa petendi fatta valere dalla convenuta.
*
14. In definitiva, come già anticipato, tra e deve Parte_1 Controparte_1
essere costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno intercorso con decorrenza dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta, sulla base della qualifica e del livello di inquadramento attribuiti dalle imprese formali pagina 27 di 29 datrici di lavoro, dal 1° luglio 2004 e sino alla data del pensionamento (risalente ad agosto 2019, secondo quanto precisato nelle note del 07/12/2021), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Poiché non sono stati prodotti conteggi ed è stata richiesta una pronuncia di condanna generica, l'entità delle somme dovrà essere determinata con separato giudizio, salvo che, come si auspica, le parti riescano a trovare un accordo sugli importi dovuti in via stragiudiziale.
*
15. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la società deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1
da parte ricorrente, con distrazione nei confronti del difensore del ricorrente, che ne ha fatto richiesta nelle note depositate in data 25/09/2023 e successive.
Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore indeterminabile, sui valori medi per tutte le fasi, tenuto conto della complessità dell'accertamento e della pluralità delle eccezioni respinte.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e C.N.S., chiamata in causa nell'interesse di , nei cui confronti il CP_1
ricorrente non ha formulato domande, riconoscendone l'estraneità al giudizio. Ciò anche in quanto C.N.S., benché abbia aderito alla posizione difensiva della convenuta, non ha comunque insistito nelle istanze istruttorie.
Con riguardo al rapporto tra convenuta e terza chiamata in causa, il Tribunale ravvisa l'esistenza delle ragioni gravi ed eccezionali per disporne la compensazione integrale, come previsto nella riformulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Corte Cost.,
n. 77 del 19.4.2018.
Infatti, se è vero che la chiamata in causa si è rivelata priva di fondatezza, è pure vero che entrambe le parti hanno dato esecuzione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad un appalto non genuino e che la difesa del C.N.S. ha comunque sostenuto la piena correttezza del proprio operato e la sostanziale infondatezza delle rivendicazioni in adesione alla tesi di , secondo una prospettazione che il CP_1
Tribunale non ha condiviso.
pagina 28 di 29
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso proposto in data 27 giugno 2014 da nei confronti di con il in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualità di terzo chiamato:
- costituisce tra e un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e pieno intercorso con decorrenza dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle somme Controparte_1
corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto, e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di come sopra costituito, dal Controparte_1
1° luglio 2004 e per tutto il periodo successivo fino alla data del pensionamento per risalente ad agosto 2019, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1
spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 9.257,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Curreli;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e il e Pt_1 Controparte_2 tra quest'ultimo e Controparte_1
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2770 del R.A.C.L. dell'anno 2014, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Curreli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente contro
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Macciotta, che con l'avvocato Tiziana La Verghetta la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
con sede legale in Bologna, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tommaso Castelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco
Meazza in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione
Terzo chiamato in causa
pagina 1 di 29 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 27 giugno 2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 intercorso con la stessa dal mese di luglio 2004 fino all'attualità, nonché per la condanna della resistente all'esecuzione del detto rapporto, con inquadramento nella qualifica E1 (operatore ausiliare addetto ai servizi di pulizia) del vigente C.C.N.L. per le attività ferroviarie e la conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate in relazione al trattamento economico della società ferroviaria e quelle effettivamente percepite dalle società appaltatrici datrici di cui infra, con interessi e rivalutazione del credito fino al saldo.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato dal mese di luglio 2004 al 19 aprile 2006 alle dipendenze della successivamente dal 20 aprile 2006 Controparte_3
al 23 ottobre 2010 alle dipendenze della e, infine, a partire dal 23 Controparte_4
ottobre 2010 alle dipendenze della Coop Service società cooperativa p.a.
Ha, inoltre, affermato di esser stato inquadrato dapprima al livello H del C.C.N.L. del settore Indotto Ferroviario - Trasporti del 2003/2006 e, in seguito, nel livello di inquadramento F del CCNL Attività Ferroviarie quale operaio ausiliario.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta ha precisato di aver sempre svolto le sue mansioni presso lo scalo ferroviario di Cagliari, formalmente alle dipendenze delle società anzidette, che nel corso del tempo hanno ottenuto in affidamento l'appalto per servizi vari commissionati dalla convenuta.
Ha riferito di aver espletato le mansioni di fattorino presso il palazzo delle Ferrovie dello Stato, situato in piazza Matteotti in Cagliari, dal 2004 al 2006 alle dipendenze della Controparte_3
Ha, quindi, descritto le attività che egli ha concretamente svolto in squadra con altri colleghi rilevando, in particolare, come nel rapporto con Controparte_3
ricevesse le istruzioni sulle attività da svolgere dai dipendenti delle ferrovie con cui lavorava a stretto contatto senza mai eseguire alcuna prestazione lavorativa con altri dipendenti delle società appaltatrici.
Successivamente, dal 20 aprile 2006, ha esposto di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della inizialmente quale fattorino e, in seguito, a Controparte_4
partire dal mese di settembre dello stesso anno, quale addetto allo scalo delle merci presso la divisione “Cargo” di in via San Paolo, in Cagliari, in qualità Controparte_1
pagina 2 di 29 di piazzalista e assistente allo scalo.
Ulteriormente, ha affermato che durante il periodo alle dipendenze della
[...]
l'attività lavorativa quale piazzalista e assistente allo scalo comportava lo CP_4 svolgimento di mansioni quali: l'apertura dei cancelli per consentire l'ingresso degli autisti dei carri che ritiravano le merci, la ricognizione dei carri merci che erano giunti allo scalo e la consegna del resoconto al veicolista ferroviario. Inoltre controllava le operazioni di scarico e carico delle merci affinché si svolgessero senza danni per le merci e per il carro, stilava il foglio di corsa del treno, piombava e pesava il carro e lo etichettava.
Espletate tali mansioni, il ricorrente si recava in ufficio per registrare le operazioni effettuate e consegnare i verbali ai ferrovieri.
Ha precisato che l'attività effettuata nell'ufficio, ove era l'unico dipendente si svolgeva a stretto contatto con i dipendenti ferroviari, e che, per i Controparte_4
turni, oltre che per le ferie e i permessi, si coordinava con il collega Tes_1
limitandosi a comunicare al capo impianto chi fosse di turno.
Per quanto attiene l'attività lavorativa svolta a partire dal 2008, ha riferito di Pt_1
aver espletato attività di pulizia sui treni, in particolare sulle carrozze e gli arredi interni
(la cosiddetta manutenzione 'MCPTC'), affiancato dal collega sotto la Persona_1
diretta direzione dei ferrovieri.
Nello stesso periodo, il ricorrente nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e attacco dei mantici lavorava in squadre formate con i dipendenti delle ferrovie quale unico subalterno per conto di una società appaltatrice.
Ha anche eccepito che le mansioni alle quali è stato adibito erano le stesse che in precedenza venivano esercitate dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e che sono descritte nell'ultimo C.C.N.L. applicato per il settore delle attività ferroviarie, per il profilo di operatore addetto ai servizi di pulizie, ausiliario o qualificato di logistica di livello E.
Ha, ulteriormente, sostenuto di aver svolto lo stesso orario di lavoro dei colleghi ferrovieri e che la direzione tecnica dei lavori era direttamente affidata ai dipendenti ferrovieri che sovraintendevano alla sua attività lavorativa senza intermediazione alcuna delle imprese appaltatrici.
Infine, l'odierno ricorrente ha sostenuto di aver operato solamente con gli strumenti forniti dalla committenza e di aver lavorato e interagito esclusivamente con i dipendenti pagina 3 di 29 di Controparte_1
Ha anche sostenuto che la abbia omesso di versare le retribuzioni Controparte_5
per il periodo da settembre a ottobre 2010 richiedendo il pagamento di tali somme mancanti anche a ai sensi dell'art 29 del d.lgs. del 10 settembre 2002, Controparte_1
n. 276. oltre all'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo a a partire da luglio 2004, con la qualifica e l'inquadramento Controparte_1
contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese succedutesi nel tempo quali appaltatrici.
ha eccepito che, per lo stretto intreccio fra appaltanti e appaltatrici, i Pt_1
contratti di appalto in esame incorrono nelle violazioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2002 n. 276 e che si versa nell'ipotesi di interposizione di manodopera vietata dall'art. 1 della Legge 1369/1960, giacché la convenuta CP_1
ha affidato in appalto alle società che, di volta in volta, si sono succedute
[...]
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita dalla appaltatrice.
Alla luce della rappresentazione che precede, il ricorrente ha, dunque, domandato al
Tribunale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di a far data dal mese di luglio 2004 e condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in forza dell'integrale applicazione del C.C.N.L. per le attività ferroviarie, con inquadramento nella qualifica
E1 (operatore ausiliario).
*
2. si è tempestivamente costituita in giudizio resistendo alle Controparte_1
avverse domande con articolate difese, negando la ricostruzione dei rapporti lavorativi come descritti dal ricorrente.
La convenuta ha dedotto preliminarmente l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che al comma 3-bis prevede la possibilità per il lavoratore, nei casi di appalto di manodopera non genuino, di ottenere una pronuncia giurisdizionale che disponga la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
Questo meccanismo, infatti, a suo avviso aggirerebbe il divieto stabilito implicitamente dal decreto-legge n. 112 del 2008, che all'art. 18, comma 2, dispone che il reclutamento presso le società a partecipazione pubblica totale o di controllo (come pagina 4 di 29 avvenga “nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, Controparte_1 di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Ha poi eccepito la prescrizione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente fino al periodo antecedente al 17 settembre 2009 e in ogni caso la decadenza del lavoratore dall'azione nei confronti dell'appaltante, per il pagamento dei crediti sorti oltre un anno dalla cessazione di ciascun appalto.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà della posizione assunta da parte attrice in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, in quanto il ha proposto ulteriori precedenti ricorsi per Pt_1
l'ottenimento del pagamento delle retribuzioni, TFR, tredicesima e quattordicesima CP_ maturati sotto il rapporto con la ottenendo il pagamento della somma CP_4
pari a euro 16.703,11 da parte di (RACL n. 1644 del 2011). Controparte_1
Nell'ambito di tale procedimento aveva convenuto in giudizio la Pt_1 CP_1
nella sua qualità di appaltante per il pagamento di incrementi retributivi mensili e di una tantum oggetto di un accordo tra organizzazioni sindacali e , di fronte a CP_6
questo Tribunale (RACL n. 1169 del 2012).
La proposizione di tali azioni, ad avviso di , postula necessariamente la CP_1
genuinità del rapporto di lavoro intercorso con i formali datori e la legittimità del contratto di appalto, laddove, per contro, l'accoglimento della domanda azionata in questa sede implica che il medesimo sia dichiarato illegittimo.
ha rivendicato, inoltre, la genuinità dei contratti di appalto del servizio di CP_1
pulizia dei treni, in cui il ricorrente ha operato.
La convenuta ha infatti sostenuto che, in un appalto di servizi in cui l'oggetto del contratto sia rappresentato dalla fornitura di un'opera resa da una persona fisica all'interno di un complesso processo produttivo, per la riuscita di tale prestazione occorre, in minima parte, la ingerenza dell'appaltante nello svolgimento del lavoro concreto, anche per quanto concerne le attrezzature utilizzate, al fine di rendere possibile l'adempimento della prestazione dovuta da parte dell'appaltatore.
La società committente potrebbe, invero, stipulare un accordo con la società esecutrice dei lavori per l'affidamento di un servizio nella sua interezza, del tutto privo di ingerenze, per attività che, secondo la giurisprudenza, si prestano ad essere eseguite senza alcuna intromissione del committente, come ad esempio nell'ipotesi del servizio di deposito bagagli e del servizio di pulizia del materiale rotabile, uno di quelli a cui è
pagina 5 di 29 stato assegnato dal 2008. Pt_1
Ulteriormente, ha specificato che l'odierno ricorrente dal febbraio Controparte_1
2006 al dicembre 2010 aveva svolto la propria attività lavorativa per conto della a.r.l. e che, successivamente, in data 23 dicembre 2010, la convenuta aveva CP_4 stipulato un nuovo contratto con il per l'affidamento delle Controparte_2
attività che prima erano in capo alla con il conseguente subentro della Parte_2
Coop Service Soc. Coop. p.a., alle cui dipendenze operava alla data di Pt_1
proposizione del ricorso.
Ha poi precisato che a partire dal mese di giugno 2011 il contratto con il C.N.S. era stato limitato ai soli Servizi Accessori e che tale contratto (n. 1829 del 2014), al momento della proposizione del ricorso, era ancora in essere.
Per quanto attiene, invece, l'inquadramento del ricorrente, ha Controparte_1
affermato che il profilo di ausiliare e addetto alle pulizie corrispondeva al livello G1) del precedente contratto C.C.N.L. Attività Ferroviarie applicato ai dipendenti della società resistente, e corrispondeva al livello E1) dell'attuale C.C.N.L. Mobilità, applicato dal 2012 ai dipendenti . CP_1
La convenuta non ha negato che il ricorrente svolgesse le mansioni indicate in ricorso, ma ha sostenuto che tali prestazioni erano svolte sotto il controllo dei referenti delle varie ditte appaltatrici che si sono succedute nel tempo, senza alcuna ingerenza da parte di e che a nulla rileva la constatazione che il lavorasse a Controparte_1 Pt_1
stretto contatto con i dipendenti delle ferrovie o che seguisse i medesimi orari di lavoro, data la natura delle mansioni a cui era adibito, come del resto era previsto nei contratti stessi.
Nello specifico, la resistente ha sostenuto che prova della predetta circostanza è il fatto che le imprese appaltatrici hanno sempre nominato dei referenti presso gli impianti in cui si espletavano i servizi, il cui compito era indicare ai propri dipendenti le attività da svolgere, tra quelle comprese nel contratto di appalto, e verificare la puntuale esecuzione dei lavori, negando così che la direzione tecnica dell'attività lavorativa fosse mai provenuta dal personale di Controparte_1
In particolare, la convenuta ha specificamente dichiarato che durante il contratto di appalto con dal 2004 al 2006, il referente di contratto era Controparte_3
individuato in persona di , a cui il si rivolgeva per avere le Controparte_7 Pt_1 direttive sull'attività di fattorino da svolgere.
pagina 6 di 29 Ulteriormente, ha precisato che, dal 2006, sotto le dipendenze della CP_4
il ricorrente era adibito alle mansioni di piazzalista presso la Divisione Cargo,
[...] rientranti nei “Servizi Sussidiari e Accessori al Trasporto DGOL Sardegna” (Doc. n. 13, prod. parte convenuta).
Durante tale periodo, ha negato che parte ricorrente concordasse i Controparte_1
turni di lavoro, le ferie e i permessi con il collega , in quanto tali Tes_1
adempimenti erano disposti dai vari responsabili della ditta appaltatrice succedutisi nel corso degli anni, in specie da responsabile fino al mese di dicembre del CP_8
2007, , responsabile fino al mese di maggio 2008 e Controparte_9 Persona_2
responsabile fino al 2008.
Inoltre, la resistente ha sostenuto che nel caso in esame non abbia rilevanza alcuna il fatto che il fosse l'unico dipendente di una società appaltatrice, in quanto, tale Pt_1
circostanza era prevista dallo stesso contratto di appalto, data la natura delle mansioni svolte.
Analoghe precisazioni sono state formulate per il periodo successivo al luglio 2008 in cui era ancora alle dipendenze della ma, essendo venuto Pt_1 Controparte_4
meno il servizio Cargo, era stato adibito a mansioni differenti da quella di piazzista.
In specie, ha rilevato che nel 2009, il referente per la Controparte_1 CP_4
era a cui era succeduto per conto del Consorzio dei
[...] Persona_3 CP_10
Servizi, mentre il ricorrente era stato adibito alla pulizia dei treni, al lavaggio delle fosse di visita e dei pezzi sciolti, alla pulizia impianti e alla attività di supporto alla produzione di officina.
Successivamente, a partire dal 2010, , alle dipendenze dell'appaltatrice Pt_1
p.a., era stato adibito a mansioni quali la pulizia di fondo del Controparte_11
materiale rotabile e all'attività di sostituzione dei rivestimenti dei sedili nelle automotrici e carrozze media distanza.
Invero, la società resistente ha anche affermato che, a partire dall'anno 2011, la p.a. aveva iniziato a svolgere solamente le attività attinenti ai Controparte_11 cosiddetti “Servizi Accessori”, e che l'odierno resistente era stato adibito allo svolgimento di attività lavorative quali supporto al piazzale e alla produzione di officina e alla micro-manutenzione delle carrozze. ha precisato che tali attività rientrerebbero in quelle attinenti al Controparte_1
supporto piazzale, e ha negato che tali mansioni fossero organizzate in turni di squadre pagina 7 di 29 miste, formate quindi anche dai dipendenti della appaltante, sostenendo, all'opposto, che fossero squadre composte dai soli lavoratori della società appaltatrice.
La convenuta ha, quindi, specificato che all'epoca i referenti per la CP_11
p.a. erano e , presenti anche nell'impianto di
[...] Persona_4 Parte_3
lavoro.
Ulteriormente, ha escluso che, anche successivamente al 2008, per il conferimento dei turni di lavoro, permessi e ferie abbia mai ricevuto direttive da Pt_1 CP_1
ma che la competenza di tali questioni organizzative riguardanti il personale
[...]
delle imprese in appalto fosse unicamente di tali società appaltatrici.
La convenuta ha domandato, e ottenuto, l'autorizzazione alla chiamata in causa del
(C.N.S.), ultima appaltatrice del servizio, per dispiegare Controparte_2
nei suoi confronti domanda di manleva.
*
3. Il (di seguito anche solo C.N.S.) si è costituito Controparte_12
in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle domande relative all'appalto affidatole da , chiedendo l'estromissione per quanto Controparte_1
concerne il periodo antecedente al 23 dicembre 2010.
In particolare, il terzo chiamato ha rilevato che la domanda di manleva, quand'anche fondata, sarebbe riferibile solo al periodo che va dal 25 febbraio 2014, data di sottoscrizione del contratto invocato dalla convenuta, ovvero dal 23 dicembre 2010, data in cui è stato assunto dalla consorziata Coopservice soc. coop. p.a., sulla Pt_1
base del primo appalto affidato da a C.N.S., sostenendo, quindi, la propria CP_1
estraneità ai fatti oggetto del presente giudizio.
In particolare, il ha escluso di aver violato la disciplina in tema di CP_2 appalto di prestazioni di servizi, anche con riguardo all'operato della subappaltatrice
Coopservice soc. coop. p.a., cui ha affidato dal 15 dicembre 2010 la commessa aggiudicata in suo favore da Controparte_1
Nello specifico, il C.N.S. ha negato che la concreta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sia avvenuta in modo tale da determinare una divaricazione tra datore di lavoro formale, cioè Coopservice soc. coop. p.a., e datore di lavoro effettivo, ovvero avendo , al pari dei suoi colleghi, sempre ricevuto ordini Controparte_1 Pt_1
e direttive sul suo lavoro dal personale Coopservice soc. coop. p.a., in specie da Per_5
o da altri responsabili presenti in impianto.
[...]
pagina 8 di 29 Ha precisato, inoltre, che parte attrice ha prestato la propria attività lavorativa quale dipendente della Coopservice soc. coop. p.a. con inquadramento nel livello H) dell'allora C.C.N.L. applicato, corrispondente al livello F1) del C.C.N.L. vigente, affermando che né la subappaltatrice, né lo stesso siano Controparte_2
stati inadempienti rispetto alle obbligazioni retributive o contributive nei confronti del ricorrente.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e delle domande avanzate nei suoi confronti da Controparte_1
*
Nelle note del 7 dicembre 2021 il ricorrente, nato il [...], ha dato atto di essere stato collocato in pensione a partire dall'agosto 2019.
Nelle note del 7 novembre 2024 ha precisato di avere comunque interesse alla declaratoria di costituzione del rapporto in capo a fino al Controparte_1 raggiungimento dell'età massima pensionabile (67 anni), per ottenere le differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa sotto la formale dipendenza delle società appaltatrici e l'effettiva corresponsione che avrebbe dovuto percepire in quanto dipendente subordinato della società convenuta con inquadramento nel livello E del
C.C.N.L. applicato.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con l'interrogatorio libero e formale del ricorrente e del procuratore speciale della convenuta Parte_1
e con prova testimoniale, nell'ambito della quale sono stati sentiti i testi CP_13
di parte ricorrente e , e i Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
testi di parte convenuta e Controparte_1 Testimone_6 Tes_7
Non è stata svolta la prova testimoniale dedotta dal terzo chiamato C.N.S., che il giudice con ordinanza del 20/10/2016 si era riservato di ammettere all'esito della restante istruttoria, in quanto, in occasione verifiche istruttorie disposte per l'udienza del
16/12/2021, il consorzio C.N.S. si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso presentato dal ricorrente e della domanda avanzata da (cfr. note C.N.S. del Pt_1 CP_1
16.12.2021)
*
4. Il ricorso proposto da è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Pt_1
La presente decisione ricalca le ampie motivazioni poste a sostegno dei precedenti in termini, alcuni richiamati in atti, e in particolare delle sentenze del Tribunale di pagina 9 di 29 Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Paola Mazzeo n. 964/2005 e
957/2006, confermate per quanto di ragione dalle sentenze della Corte d'Appello di
Cagliari n. 265/2008 e 109/2009, della più recente sentenza resa dal Tribunale di
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, Dott. Riccardo Ponticelli n. 419/2023 del 22
Part Marzo 2023, e della sentenza di questo stesso giudice nel procedimento RÙ e c.
e , del 10 agosto 2023, n. 1090/2023, che si richiamano espressamente CP_14 CP_1
anche ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.
L'accoglimento del ricorso si fonda sui criteri espressi dalle norme di riferimento applicabili ratione temporis (considerato che il rapporto con la prima ditta appaltatrice è sorto nel 2004), dovendosi ravvisare una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, non ricorrendo i presupposti dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n.
276/2003 per poter configurare un appalto genuino, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio.
Come è noto, per regola generale dell'ordinamento lavoristico il vero datore di lavoro deve essere individuato in colui il quale effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti fra interponente ed interposto (così
Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910).
Detta regola – è stato osservato – non ha perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione, le quali tuttavia debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, in deroga al principio che parte datoriale è solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, e l'interesse soddisfatto in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo, con la conseguenza che chi utilizza tali prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal rapporto di lavoro medesimo.
Sotto la vigenza della l. 23 ottobre 1960, n. 1369, per giurisprudenza consolidata era ricorrente l'affermazione dell'illiceità degli appalti il cui oggetto fosse consistito nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto pagina 10 di 29 (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (così anche di recente
Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27105, e poi, a ritroso, tra le tante: Cass. civ., Sez.
L, 6 aprile 2011, n. 7898; Cass. civ., Sez. L, 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. civ., Sez. L,
9 giugno 2000, n. 7917).
Il criterio fornito dal testo normativo ai fini della distinzione fra le due ipotesi era costituito dalla “organizzazione e gestione propria” dell'appaltatore, che contraddistingue la fattispecie lecita e che è invece assente nel mero appalto di manodopera, tenuto conto delle caratteristiche essenziali del contratto di appalto come dettate dall'art. 1655 c.c.
In tale prospettiva, è, pertanto, necessario che la fase lavorativa assunta dall'appaltatore sia indipendente rispetto alla struttura produttiva dell'appaltante (con esclusione del necessario coordinamento fra le due imprese, posto che la prima opera all'interno della seconda e quest'ultima ne deve verificare l'operato); è necessario, invero, che l'appaltatore diriga e coordini i propri dipendenti, impieghi capitale e attrezzature proprie e, in definitiva, fornisca un risultato produttivo autonomo e di conseguenza si assuma il rischio dei costi dell'appalto.
Sussiste, al contrario, la fattispecie illecita quando l'appalto ha a oggetto la sola messa a disposizione di prestazioni lavorative senza che l'appaltatore le organizzi in proprio, limitandosi a gestire l'aspetto amministrativo del rapporto di lavoro ossia retribuire i lavoratori, assegnare loro le ferie, garantire la continuità del servizio mediante le necessarie sostituzioni (cfr. ex multis proprio in materia di appalti ferroviari
Cass. civ., Sez. L, 27 luglio 2009, n. 17444; Cass. civ., Sez. L, 30 agosto 2007, n.
18281; Cass. civ., Sez. L, 22 agosto 2003, n. 12363; Cass. civ., Sez. L, 19 dicembre
2002, n. 18098; Cass. civ., Sez. L, 05 ottobre 2002, n. 14302).
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità a questo orientamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003.
La Suprema Corte ha così desunto la fittizietà di un formale appalto endoaziendale di servizi dalla circostanza che l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7796).
pagina 11 di 29 E' così consentito affidare in appalto – anche all'interno di un'azienda – il compimento di opere o servizi ex art. 1655 e ss. c.c. ma la fattispecie concreta non deve sconfinare in una somministrazione irregolare di manodopera.
La differenza tra l'appalto e la mera fornitura di manodopera – ammessa solo nella forma della c.d. “somministrazione di lavoro” di cui agli artt. 20 e ss. dello stesso d.lgs.
276/2003 (ora artt. 30 e ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) – è rinvenibile nella disciplina contenuta all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui “[…] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In definitiva – anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria – l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio o dell'opera appaltati, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito;
sono ammissibili anche appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), ossia appalti nei quali l'utilizzo di mezzi materiali risulti marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, ma in tal caso ciò che veramente rileva sul piano della genuinità del contratto non è tanto la consistenza imprenditoriale dell'appaltatore o la sua organizzazione di mezzi (i quali peraltro possono anche non essere di sua proprietà ma che devono essere necessariamente nella sua disponibilità nelle forme giuridiche più idonee), quanto il suo essere vero ed effettivo datore dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio e non già mero soggetto interposto.
Dal che consegue che in tali tipologie di appalti, ai fini della configurabilità del carattere non genuino o fraudolento del medesimo, assume valore dirimente la verifica della titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro in esso dispiegati, con la precisazione che l'esercizio di un potere di controllo e coordinamento da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi pagina 12 di 29 legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto" (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 6 giugno 2011, n. 12201; Cass. civ., Sez. L, 15 luglio 2011, n. 15615).
*
5. Ferme queste premesse, occorre verificare la natura genuinità o non degli appalti per cui è causa, concentrando la disamina sulla fase esecutiva del rapporto.
È pacifico nel giudizio e confermato anche dalla società convenuta che il ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze di diverse imprese appaltatrici di servizi di manutenzione del materiale rotabile e degli impianti in
Sardegna, a partire sin dal 2004, sempre presso lo scalo ferroviario di Cagliari
[...]
Coopservice soc. coop. p.a.). Tale dato risulta Controparte_3 Parte_2 anche dalle buste paga versate in atti per l'intero periodo.
Nel dettaglio, risulta incontestato, ed è comunque documentalmente dimostrato in base alle buste paga, che, all'atto dell'assunzione da parte dell'appaltatrice
[...]
il ricorrente fosse inquadrato come operaio di II livello, mentre Controparte_3
successivamente, a partire dal gennaio 2006, è stato inquadrato dapprima nel livello retributivo G1 del C.C.N.L. per il settore degli appalti ferroviari vigente ratione temporis e, a partire dal febbraio 2006, è stato inquadrato nel livello H1 del C.C.N.L. applicato, per poi ottenere, a partire dal maggio 2006, il livello H2 (cfr. doc. 1 ric.).
È, tuttavia, controversa in giudizio, la modalità attraverso cui il servizio in appalto è stato eseguito, nonché le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente.
La prova testimoniale espletata nel giudizio ha consentito di ricostruire le modalità con le quali ha prestato la propria attività lavorativa all'interno dello scalo Pt_1
ferroviario di Cagliari, formalmente alle dipendenze delle diverse società appaltatrici di servizi per indicate più sopra. Controparte_1
pagina 13 di 29 I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha operato quale operaio addetto prima alla mansione di fattorino, e, in seguito, quale addetto allo scalo delle merci presso la divisione “Cargo” in qualità di piazzalista e assistente allo scalo e, successivamente, quale addetto alle pulizie sui treni, oltre ad assistere i ferrovieri nelle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e nell'attacco dei mantici, alle dipendenze delle ditte che si sono succedute negli appalti di servizi dell'ente ferroviario.
Il teste di parte ricorrente sentito nell'udienza del 16 novembre 2017, Tes_2
dipendente di sin dal 1980, all'epoca della testimonianza addetto alla Controparte_1
gestione del personale delle manovre del deposito delle locomotive di Cagliari, e in precedenza addetto alla gestione merci presso la sezione Cargo di Cagliari, ha confermato l'adibizione dell'odierno ricorrente alla mansione di 'piazzalista' affermando che “Io ero addetto alla gestione merci e quindi consegnava a me Pt_1
gli elenchi di carri vuoti e di quelli assegnati per il carico, si occupava lui di assegnare
i carri vuoti e poi, all'arrivo, comunicava il “reso vuoto” del carro restituito dopo che erano stare prelevate le merci …” e, ancora, “ il ricorrente Si rapportava anche con il veicolista o formatore del treno, sempre dipendente ferrovie. Dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno, l'attività del era controllata da noi, io e Pt_1 il formatore del treno, a cui si rapportava direttamente”.
Il testimone ha precisato che , nello svolgimento delle mansioni di addetto Pt_1
piazzalista, si alternava con un collega della ditta appaltatrice e che in quel periodo solo loro svolgevano tali attività.
Il ferroviere ha proseguito confermando che parte attrice si occupava anche delle operazioni di carico e scarico di olio, acqua e dell'attacco dei mantici.
Anche il teste di parte ricorrente , sentito nell'udienza del 28 Testimone_8
novembre 2018, dipendente delle Ferrovie dello Stato fino al 2008, anno del pensionamento, con mansioni di formatore (componeva i treni e certificava che fossero in regola e potessero partire), ha dichiarato di aver visto spesso operare quale Pt_1
addetto piazzalista da che era nata la divisione Cargo, riferendo che quando il ricorrente era assente le sue mansioni, corrispondenti a quelle descritte in ricorso, venivano svolte da 'qualcuno inviato dalla ditta' appaltatrice.
Ha specificato che all'epoca il suo ufficio e quello di erano attaccati, c'era Pt_1
una porta di comunicazione interna, ma di non ricordare se parte ricorrente nel periodo dal 2004 al 2006 lavorasse come fattorino, pur precisando, sentito sul capo 8 della pagina 14 di 29 capitolazione a proposito del primo periodo, a partire dal 2006, in cui era Pt_1 addetto alla sezione Cargo in via San Paolo, che “è vero, c'è stato questo periodo in cui facevano solo i fattorini”.
Concorde anche la deposizione di altro testimone di parte Testimone_9
ricorrente, dipendente di (già Ferrovie dello Stato) dal giugno 1995, Controparte_1 da circa sette mesi “gestore treno” e, in precedenza, a partire dal 2004, “operatore specializzato della circolazione”, il quale, sentito nella stessa udienza, ha affermato di aver lavorato con il a partire dal 2007, quando erano entrambi alle dipendenze Pt_1
della sezione Cargo, e ha confermato le attività svolte dal in tale sede (addetto Pt_1
alle mansioni di piazzalista, e assistente allo scalo). Il teste, ulteriormente, ha sostenuto che per ferie, permessi e cambi di turni l'odierno ricorrente fosse sostituito dal collega ferroviere e che, durante il passaggio dalla divisione Cargo all'attuale Tes_1
aveva visto lavorare sulle carrozze per le pulizie, pur non Controparte_1 Pt_1 sapendo da chi riceveva le direttive sull'attività da svolgere. ha anche dichiarato che parte ricorrente assisteva i ferrovieri nelle Tes_9
operazioni di carico e scarico di olio, acqua e nell'attacco dei mantici, nello specifico ha affermato che “Sul capo 13 è vero, lo posso confermare, la mia qualifica di gestore del treno mi porta a conoscere tali aspetti del lavoro del , fa tutt'ora questo, è Pt_1 un'attività prevalentemente svolta dal personale delle ditte esterne, nelle ore di
“presenziamento” delle ditte non ci sono i ferrovieri che svolgono tale attività, i ferrovieri si limitano in loro assenza ad attaccare i mantici”, oltre ad affermare che durante le attività di scarico e carico dell'olio era il gestore del treno, dipendente delle ferrovie, a predisporre i fogli con le attività da svolgere e che di tali mansioni se ne occupavano i dipendenti, tra cui lo stesso ricorrente, della ditta appaltatrice allora
GE.A.S. CP_5
All'udienza del 28 novembre 2019, il testimone di parte convenuta , Tes_5
dipendente di (già Ferrovie dello Stato), dal 1979 al 2019, anno del Controparte_1 pensionamento, in qualità di 'quadro professionista B di manutenzione', ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti oggetto del giudizio in quanto nel periodo di interesse era addetto ad altre mansioni, potendo solo ricordare che, negli ultimi due o tre anni, aveva visto svolgere attività di supporto alla produzione in officina. Pt_1
Il teste di parte convenuta sentito nell'udienza del 28 novembre 2019, Tes_7
dipendente delle Ferrovie dello Stato a partire dal 1957 e, successivamente, di CP_1
pagina 15 di 29 S.p.A. fino al 2019, anno del pensionamento, responsabile della struttura organizzativa manutenzione e pulizia dei treni presso la sede di Cagliari, pur non essendo in grado di rispondere sui capi 4, 5 e 6 relativi all'attività svolta dal ricorrente, ha dichiarato che “a tutto il personale della le ferie e i permessi venivano concessi dai responsabili CP_4
della medesima. So tale circostanza perché seguivo l'applicazione del contratto CP_4
per la direzione regionale Sardegna e avevo conoscenza diretta di questo. I responsabili erano e non ricordo le date. Ricordo anche come CP_8 CP_9 Per_2 responsabile nell'ultima fase della gestione del contratto”. Persona_3
Ha poi affermato, rispondendo al capo 8: “è vero, ricordo che alla cessazione del servizio Cargo il , sempre alle dipendenze della veniva Pt_1 Controparte_5
utilizzato nella pulizia treni, ambienti, lavaggio dei pezzi sciolti e supporto di produzione di officina. Non ricordo da quando” e che “la pulizia dei treni è stata svolta dal fino al 2.05.11 data del cambio appalto”, precisando, sul medesimo capo Pt_1 che “il seguiva la guida e le direttive del responsabile di cantiere della Pt_1 CP_4 prima e della Coop service dopo”
L'ultimo teste di parte ricorrente, , sentito nell'udienza del 21 ottobre Tes_5
2021, dipendente di dal 1986 al 2017 in qualità di tecnico manutentore, ha CP_1 lavorato dagli anni al 2011 al 2013 con l'odierno ricorrente.
Il teste ha riferito che “è vero che il ricorrente svolgeva l'attività di consegnare le lettere, fare le fotocopie, affliggere i manifesti. So di tali attività in quanto io mi recavo all'interno della stazione a fare manutenzioni e lo vedevo svolgere queste attività. Non
l'ho mai visto fare l'usciere”.
RÙ ha riferito di non essere a conoscenza delle effettive mansioni svolte da Pt_1
dopo il passaggio alle dipendenze della allorché era stato assegnato alla divisione CP_4
Cargo come 'piazzalista', pur precisando che sapeva che faceva i turni e che “nel piazzale vedevo solo lui il ricorrente come dipendente della gli altri erano CP_4 dipendenti delle ferrovie. Non ricordo bene , mi pare fosse ferroviere” e Tes_1
aggiungendo anche che “Non ricordo il periodo, mi ricordo che al ricorrente è stato assegnato il compito di effettuare pulizie sui treni e gli arredi lavorando insieme a
. Non so nello specifico da chi ricevesse le direttive ma da parte dei Persona_1 ferrovieri, ovvero non conosco il nominativo di chi gli desse le direttive”.
Per quanto attiene le mansioni svolte dal ricorrente ha confermato che quest'ultimo svolgeva anche operazioni di carico e scarico di olio, acqua e attacco dei mantici oltre pagina 16 di 29 ad avere conoscenza del fatto che parte attrice aveva svolto anche lavoro di ufficio, per averlo visto puoi entrare in ufficio 'con le scartoffie'.
6. La maggior parte delle testimonianze, pertanto, hanno confermato le mansioni svolte dal e come questi, insieme anche ai colleghi, si relazionasse direttamente Pt_1
con i dipendenti delle ferrovie anche perché era sostanzialmente l'unico dipendente della ditta appaltatrice presente sul posto di lavoro, alternandosi con un collega che lo sostituiva in caso di assenza.
Sul punto è particolarmente significativa la deposizione del teste Tes_2
dipendente della convenuta in qualità di gestore del personale addetto alle locomotrici, teste della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per il solo fatto che abbia delle cause pendenti con per il riconoscimento di mansioni superiori, il quale ha CP_1
confermato che lui stesso, insieme al formatore del treno, gestiva direttamente l'attività dell'odierno ricorrente, che si rapportava sempre con dipendenti delle ferrovie in quanto dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno.
Inoltre, nonostante sia emerso dalle testimonianze che nel corso del tempo si erano succeduti nell'incarico diversi responsabili dell'appalto per conto dell'appaltatrice (cfr. deposizione del teste , non è stata fornita alcuna più specifica indicazione Tes_7
circa il fatto che fossero effettivamente costoro, e non i dipendenti della convenuta con i quali il ricorrente era quotidianamente a stretto contatto lavorativo, ad CP_1
impartire le direttive generali o specifiche o ad effettuare i controlli sull'attività di
. Pt_1
In ogni caso, anche volendo ammettere che i responsabili delle ditte appaltatrici si occupassero effettivamente della gestione di turni, permessi e ferie dei dipendenti impiegati nel servizio, incluso il ricorrente–ciò che non è stato comunque dimostrato dalla convenuta su cui ricadeva l'onere della prova - tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente per comprovare il rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'appaltatrice e non a carico della società appaltante.
Che il personale della convenuta disponesse quotidianamente dell'attività lavorativa svolta dal , quale dipendente delle ditte appaltatrici, per l'esecuzione delle attività Pt_1 di volta in volta necessarie è stato, quindi, confermato dall'istruttoria testimoniale espletata.
Le deposizioni testimoniali raccolte, sostanzialmente non smentite dalle più generiche dichiarazioni dei testi della convenuta, convergono nella coerente pagina 17 di 29 ricostruzione del quadro fattuale sopra rappresentato, con marginali differenze, comprensibili se si tiene conto anche dei diversi ruoli ricoperti dal ricorrente e del periodo su cui ciascuno è stato in grado di riferire.
La testimonianza che presenta più punti di divergenza dalle altre in merito al potere direttivo esercitato nei confronti del ricorrente è quella di sentito Tes_7 all'udienza del 28 novembre 2019, il quale ha riferito circostanze difformi rispetto a quelle di tutti gli altri testi citati dalle parti.
Tuttavia, il Tribunale reputa di non poter fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni del teste tenuto conto del fatto che questi non lavorava a contatto Tes_7
con il ricorrente (tant'è che non è stato in grado di riferire alcunché circa le mansioni svolte dallo stesso), ma si occupava di seguire l'applicazione dei contratti con le ditte appaltatrici per la Direzione . Parte_5
Anche alla luce della genericissima testimonianza resa dall'altro teste parte convenuta, quella di resta l'unica testimonianza a contrasto con Testimone_6 Tes_7
quanto dichiarato dagli altri testimoni indicati dal ricorrente, tutti dipendenti della convenuta, i quali hanno riferito dell'assenza di un controllo effettivo delle mansioni svolte dal da parte dei responsabili delle imprese appaltatrici (cfr. la Pt_1
testimonianza di . Tes_2
Ciò che pacificamente si ricava dall'istruzione probatoria, nel complesso, è quindi il ruolo del tutto marginale dell'impresa appaltatrice nella fase esecutiva dell'appalto.
Ogni fase dell'attività lavorativa del avveniva sotto le direttive e la Pt_1
supervisione del personale di società che risultava utilizzatrice diretta Controparte_1
e costante di manodopera posta a sua disposizione dalle imprese affidatarie del servizio, formali datrici di lavoro.
In base all'accordo quadro n. 1691 del 10 marzo 2006 (doc. n.
1-8 del terzo chiamato, pag. 8 e sgg.), invero, il responsabile del servizio per conto dell'appaltatore avrebbe dovuto sovrintendere e dirigere l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati, provvedendo anche alla nomina di “idonei capi turno”, che avrebbero a loro volta dovuto esercitare il potere di direzione e controllo del personale impiegato nel servizio, “ordinare l'immediata correzione delle inadempienze”, “presenziare ai controlli effettuati da ”, “far osservare le misure di sicurezza”, assicurare un CP_1
adeguato livello delle prestazioni degli operatori, provvedere alle sostituzioni per assenze impreviste del personale (cfr. art. 16).
pagina 18 di 29 Di fatto, nemmeno quest'ultima incombenza è risultato che venisse eseguita dal responsabile del servizio (cfr. deposizione del teste cit.) Tes_2
Per contro, nell'espletamento delle proprie mansioni si Parte_1
interfacciava direttamente al personale ferroviario, come è emerso dalle testimonianze sentite in corso di causa, oltre a eseguire tali attività presso i locali e gli uffici dell'appaltante senza rapportarsi con i responsabili delle appaltatrici, Controparte_1
lavorando in turni con i propri colleghi o con gli stessi dipendenti ferroviari.
Ogni fase dell'attività lavorativa del ricorrente, dunque, avveniva di fatto sotto la supervisione e le direttive del personale di che risultava così Controparte_1
utilizzatrice diretta e costante di manodopera posta a disposizione dalle imprese affidatarie del servizio di manutenzione, formali datrice di lavoro, al fine di assicurarsi la cura e la manutenzione dei propri beni strumentali.
È stato osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte che di fronte a prestazioni meramente esecutive e ripetitive, come quelle che erano richieste al ricorrente, anche istruzioni altrettanto semplici sono suscettibili di integrare l'esercizio del potere direttivo datoriale, senza che sia necessaria altra cogente disposizione su come lavorare e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
Si vedano in proposito i condivisibili principi espressi da Cass. civ., Sez. L, 25 giugno 2020, n. 12551, di cui si riporta la massima, secondo la quale, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito pagina 19 di 29 per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)..
Nel caso di specie, il potere direttivo e conformativo sul contenuto della prestazione era esercitato quotidianamente dai dipendenti e dai responsabili della società ferroviaria sui lavoratori delle imprese appaltatrici, anche attraverso le schede di Controparte_1
vuoto dei carri di cui si è dato conto, che venivano consegnate direttamente al predetto personale e mai ai responsabili delle ditte appaltatrici, ai fini di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo.
Si veda in proposito la testimonianza resa dal teste il quale ha Testimone_9
dichiarato che, durante le attività di scarico e carico dell'olio, era il gestore del treno, dipendente delle 'ferrovie', a predisporre i fogli con le specifiche consegne formali da svolgere in merito a mansioni di cui si occupavano i soli dipendenti delle ditte appaltatrici come la tra cui il ricorrente). Controparte_5
Anche il controllo sulla corretta esecuzione delle attività sugli impianti, che compiva tramite i propri dipendenti, lungi dall'apparire come Controparte_1
fisiologica forma di verifica del committente sul risultato della prestazione dedotta in appalto, costituiva in realtà una vera a propria forma di controllo della prestazione lavorativa delle maestranze, che le imprese appaltatrici omettevano di svolgere direttamente e per proprio conto (sul punto si richiama, ancora una volta, la testimonianza di dipendente di il quale ha affermato di Tes_2 Controparte_1 provvedere personalmente al controllo dei lavori eseguiti chiarendo che: “ il ricorrente
Si rapportava anche con il veicolista o formatore del treno, sempre dipendente ferrovie. Dell'impresa appaltatrice non era presente nessuno, l'attività del era Pt_1 controllata da noi, io e il formatore del treno, a cui si rapportava direttamente”).
7. Ad avviso del giudicante, risulta così integrata una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, non ricorrendo i presupposti dell'articolo
29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 per poter configurare un appalto genuino.
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276/2003, “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
pagina 20 di 29 prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Analogamente, l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, stabilisce, per le ipotesi di somministrazione irregolare, che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Lo stesso art. 27, al comma 2, aggiunge che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato la costituzione del rapporto di Pt_1
lavoro (a tempo indeterminato e pieno) alle dipendenze della convenuta a far data dal luglio 2004, periodo in cui era già in atto il fenomeno di appalto irregolare esaminato, per cui la domanda deve essere accolta.
La domanda deve essere accolta e a ciò non osta il fatto, eccepito dalla resistente, che in forza dell'art. 18 d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, Controparte_1
sia tenuta ad espletare procedure selettive idonee a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
E' appena il caso di osservare che la disciplina contenuta nel d.l. 112/2008 (poi abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) non ha portata retroattiva (in generale, la norma giuridica è irretroattiva: essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore – cfr. art. 11, comma 1, disp. sulla legge in generale) e pertanto non può assurgere a causa ostativa della costituzione di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta, con riferimento ad un periodo in cui essa non era ancora vigente.
pagina 21 di 29 Nella ipotesi di accertata irregolarità della somministrazione di manodopera, connessa ad un appalto non genuino di servizi, gli effetti del meccanismo sanzionatorio delineato dall'art. 29, comma 3 bis, e dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 retroagiscono con effetto dall'inizio della somministrazione (salvo che il lavoratore non indichi, come nella specie, un dies a quo successivo), per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata alla disciplina giuridica del fatto generatore della situazione stessa cui è collegato.
Al luglio 2004 nessuna norma sul reclutamento ostava alla costituzione, direttamente in capo a del rapporto di cui si discute, che deve, quindi, Controparte_1
disporsi a tempo indeterminato e pieno in favore del ricorrente, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state sue formali datrici lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tra e Parte_1 CP_1
deve costituirsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
[...]
intercorrente dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento risalente ad agosto
2019, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente.
Non vi sono infatti ragioni, in fatto e in diritto, che consentano di riconoscere la tutela, richiesta fino al compimento dei 67 anni, anche oltre il periodo successivo a quello dell'effettivo pensionamento del lavoratore ricorrente. deve essere conseguentemente condannata al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta, sulla base della qualifica e del livello di inquadramento attribuiti dalle imprese formali datrici di lavoro, dal 1° luglio 2004 e sino alla data del pensionamento (agosto 2019), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
*
8. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalle resistenti non può, infatti, essere accolta.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.)
pagina 22 di 29 l'art. 2948, n. 4, c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
A fondamento di tale pronuncia si è osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966,
n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo", e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte
Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema
Corte, poi, si è consolidata la riposta negativa: il principio affermato con la sentenza del
1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 4,
2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trova applicazione per i rapporti che siano assistiti da stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
L'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale grava sul datore di lavoro, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che pagina 23 di 29 la sospensione in costanza di rapporto del termine prescrizionale costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione.
In senso contrario non rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi a oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che assurge a fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione
(Cass. civ., Sez. L, 16 maggio 2012, n. 7640).
Vale la pena aggiungere che a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012,
n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., nel settore privato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata - non è più assistito da un regime di stabilità assimilabile a quello precedente, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, 6 settembre 2022, n. 26246).
Tenuto conto degli sviluppi normativi più recenti, il problema, in questa sede, è quello di verificare – per i crediti retributivi maturati, a ritroso, oltre il quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge Fornero, e quindi prima del luglio 2007 – se il rapporto di lavoro facente capo ai ricorrenti beneficiasse di un regime di stabilità reale che consentisse il decorso del termine prescrizionale.
È stato a tal proposito osservato che il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso.
Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione e interposizione, la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario (nel vigore della disciplina contenuta nella legge
23 ottobre 1960, n. 1369, si veda Cass. civ., Sez. L, 4 giugno 2014, n. 12553; Cass. civ.,
pagina 24 di 29 Sez. L, 19 maggio 1990, n. 4551; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Trieste,
Sez. L, sentenza 10 marzo 2011).
Nel caso di specie, parte resistente non ha offerto alcuna allegazione e prova che consenta al Tribunale di accertare, in concreto, che il rapporto di lavoro del ricorrente presentasse i caratteri per beneficiare della tutela reale nei confronti delle società che figuravano di volta in volta come formali datrici di lavoro, presupposto invece necessario per escludere quella situazione di soggezione e metus connessa alla precarietà del rapporto, suscettibile di ostacolare il lavoratore nell'esercizio dei propri diritti.
Quanto basta per respingere l'eccezione di prescrizione.
*
9. Deve escludersi, inoltre, che il ricorrente sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 4 legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (rectius art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276/2003), eccepita a pag. 20 della memoria di costituzione trattandosi Controparte_1
di un'ipotesi di decadenza che la legge ha previsto per l'azione con la quale il lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell'ambito di un appalto genuino, intenda far valere la responsabilità solidale dell'appaltante o subcommittente, per i crediti di lavoro sorti verso la parte datoriale.
Si rileva, inoltre, che per l'azione esperita dal l'ordinamento non contempla Pt_1
alcun termine decadenziale.
Nemmeno il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del
1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore — intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso (Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre
2021, n. 30490).
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10. Proseguendo nella disamina delle difese della convenuta , deve CP_1
escludersi che possa assumere valenza ostativa all'accoglimento del ricorso la contestata contraddittorietà della posizione assunta da parte attrice in relazione al rapporto di lavoro in oggetto, per avere proposto ulteriori precedenti ricorsi per il pagamento Pt_1
pagina 25 di 29 di retribuzioni, TFR, tredicesima e quattordicesima maturati sotto il rapporto con la ottenendone il pagamento anche dalla committente Controparte_5 Controparte_1
La mera accettazione di somme dalla committente, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dalle violazioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 276/2002, in mancanza di comportamento concludente, né può dar luogo ad una ipotesi atipica di improponibilità.
Per tali motivi, il giudicante ritiene che anche tale prospettazione di parte convenuta non possa condividersi e debba, pertanto, essere rigettata.
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11. A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla censura di in merito al fatto che il ricorso sia stato presentato molti anni dopo Controparte_1 rispetto dall'inizio della lamentata somministrazione irregolare di manodopera, con ciò incorrendo nella perdita del diritto per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale e tutela dell'affidamento della controparte.
Sebbene la rinuncia a un diritto, oltre che espressa, possa anche essere tacita, in tale ultimo caso si deve, ancora una volta, rimarcare che questa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare, che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa, che presuppone anche la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.
Infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati, in sé, quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito (il principio si trova ripetutamente affermato nella giurisprudenza della
Suprema Corte;
di recente si veda Cass. civ., Sez. L, 28 ottobre 2022, n. 31922, e Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 9160 del 21/03/2022).
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12. Infine, deve rilevarsi che sono inconferenti le eccezioni sollevate da CP_1
in merito dell'estinzione del debito contributivo verso l'istituto previdenziale per
[...]
effetto dei pagamenti effettuati direttamente dalle imprese appaltatrici, formali datrici di lavoro del ricorrente, giacché nel caso di specie nessuna domanda in materia di contributi è stata sottoposta al Tribunale.
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pagina 26 di 29 13. Non può essere neppure accolta la domanda di manleva introdotta dalla convenuta nei confronti del sulla scorta di CP_1 Controparte_2
quanto previsto dall'art. 17 del contratto n. 1829 del 25 febbraio 2014.
Ed infatti, come già rilevato in analogo procedimento definito con la sentenza n.
547/2021, est. G. Murru, prodotta in atti da C.N.S. con le note del 06/12/2021, tale previsione oltre a poter essere applicata solamente a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, ovvero dal 25 febbraio 2014, concerne inadempienze retributive e/o contributive imputabili alla appaltatrice e correlate all'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
Tuttavia, nella vicenda in esame risponde iure proprio nei confronti Controparte_1
del ricorrente, avendo deliberatamente dato continuativa esecuzione ad un contratto di appalto non genuino, con modalità tali da integrare l'illecito previsto dalla legge, sicchè non può legittimamente invocare la esenzione dalle conseguenze sfavorevoli derivate dalla propria condotta, tanto più se si considera che il rapporto di lavoro instaurato con il C.N.S. è ampiamente successivo ai fatti oggetto di disamina.
Non a caso, l'art. 27 del D.lgs. n. 276/2003, richiamato più sopra, prevede che il lavoratore che ritenga di aver prestato la propria attività nell'ambito di una somministrazione irregolare possa convenire in giudizio il solo utilizzatore della prestazione onde ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con quest'ultimo.
Pertanto, il perimetro di operatività delle garanzie cui è tenuta la società terza chiamata in causa non comprende la causa petendi fatta valere dalla convenuta.
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14. In definitiva, come già anticipato, tra e deve Parte_1 Controparte_1
essere costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno intercorso con decorrenza dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle somme corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della convenuta, sulla base della qualifica e del livello di inquadramento attribuiti dalle imprese formali pagina 27 di 29 datrici di lavoro, dal 1° luglio 2004 e sino alla data del pensionamento (risalente ad agosto 2019, secondo quanto precisato nelle note del 07/12/2021), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Poiché non sono stati prodotti conteggi ed è stata richiesta una pronuncia di condanna generica, l'entità delle somme dovrà essere determinata con separato giudizio, salvo che, come si auspica, le parti riescano a trovare un accordo sugli importi dovuti in via stragiudiziale.
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15. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la società deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1
da parte ricorrente, con distrazione nei confronti del difensore del ricorrente, che ne ha fatto richiesta nelle note depositate in data 25/09/2023 e successive.
Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore indeterminabile, sui valori medi per tutte le fasi, tenuto conto della complessità dell'accertamento e della pluralità delle eccezioni respinte.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e C.N.S., chiamata in causa nell'interesse di , nei cui confronti il CP_1
ricorrente non ha formulato domande, riconoscendone l'estraneità al giudizio. Ciò anche in quanto C.N.S., benché abbia aderito alla posizione difensiva della convenuta, non ha comunque insistito nelle istanze istruttorie.
Con riguardo al rapporto tra convenuta e terza chiamata in causa, il Tribunale ravvisa l'esistenza delle ragioni gravi ed eccezionali per disporne la compensazione integrale, come previsto nella riformulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Corte Cost.,
n. 77 del 19.4.2018.
Infatti, se è vero che la chiamata in causa si è rivelata priva di fondatezza, è pure vero che entrambe le parti hanno dato esecuzione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad un appalto non genuino e che la difesa del C.N.S. ha comunque sostenuto la piena correttezza del proprio operato e la sostanziale infondatezza delle rivendicazioni in adesione alla tesi di , secondo una prospettazione che il CP_1
Tribunale non ha condiviso.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso proposto in data 27 giugno 2014 da nei confronti di con il in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualità di terzo chiamato:
- costituisce tra e un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e pieno intercorso con decorrenza dal 1° luglio 2004 fino alla data del pensionamento, con la qualifica e l'inquadramento contrattualmente assegnati nel corso del tempo dalle imprese che risultano essere state formali datrici lavoro del ricorrente;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle somme Controparte_1
corrispondenti al differenziale economico tra la misura della retribuzione erogata dalle imprese formali datrici di lavoro nel corso del rapporto, e quella spettante in forza del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di come sopra costituito, dal Controparte_1
1° luglio 2004 e per tutto il periodo successivo fino alla data del pensionamento per risalente ad agosto 2019, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1
spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 9.257,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Curreli;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e il e Pt_1 Controparte_2 tra quest'ultimo e Controparte_1
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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