CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4582/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.06.2025
TRA
(“ ), (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
P. I. ), in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t Dott. P.IVA_2 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_3 C.F._1 speciale, dall'avvocato Giuseppe Todisco (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia Guglielmi” sito in Napoli, al Viale Antonio
Gramsci n. 20.
-APPELLANTE
CONTRO
NTroparte_1
(C.F. - P.I. , in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in NTroparte_1 C.F._3
atti, dall'avvocato Alfonso AU (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
TA (NA), alla via P. Mattei n° 5, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F./ P.I. NTroparte_2
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_5
RGn°4582/21 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione in appello, dall'avvocato Rossella Veber (C.F. ), presso C.F._5 il cui studio in Portici (NA), alla via G. Poli n. 33/35, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.11.2018 la
[...]
proponeva opposizione, innanzi al NTroparte_1
Tribunale di Benevento, avverso la cartella di pagamento n° 01720180002835771000, notificata il 26.09.2018, emessa da chiedendo NTroparte_3 accertarsi l'inesistenza del debito recato dalla suindicata cartella.
1.1 Si costituiva, in data 20.02.2019, , la quale eccepiva NTroparte_2
il difetto di legittimazione passiva per la sua totale estraneità alle censure poste a fondamento dell'opposizione in quanto inerenti il merito nonché i presupposti di sussistenza del credito dell'ente impositore;
in ogni caso chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 In data 05.03.2019 si costituiva la Parte_1
, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande
[...] Pt_2 avversarie.
1.3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per la discussione e la decisione all'udienza 23.09.2020.
1.4 Con sentenza n° 1112/2021 pubblicata il 21.05.2021 il Tribunale di Benevento ha accolto l'opposizione, accertando l'insussistenza del debito portato dalla cartella di pagamento n° 01720180002835771000 con conseguenziale annullamento della stessa.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha richiamato la motivazione già posta a fondamento dell'ordinanza interinale del 21.03.2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, argomentando sull'assenza di imputabilità, in capo ad , degli CP_1 inadempimenti integrabili un'ipotesi di revoca ex art. 9 D.lgs. 123/1998 e l'insussistenza di profili di culpa in eligendo o di condotta fraudolenta della stessa società.
Inoltre, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva del secondo cui il sindacato Parte_4
sul sottostante atto di revoca della garanzia è riservato al giudice amministrativo, innanzi al quale l' era tenuta ad impugnare il provvedimento entro i termini di legge, CP_1 essendone conseguentemente preclusa nella presente sede ogni relativa disamina;
ha
RGn°4582/21 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidenziato, a riguardo, che la delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia investe, nella specie, diritti soggettivi, di tal ché il beneficiario della garanzia era facultato a far valere l'inimputabilità dell'inadempimento, in ragione del quale è stata deliberata la revoca, per la prima volta mediante opposizione alla cartella di pagamento;
ha rammentato che, qualora il titolo esecutivo non sia di natura giudiziale, è ammessa la contestazione dell'esistenza del credito in sede di opposizione al precetto notificato sulla scorta del titolo medesimo, non operando lo schermo del titolo esecutivo giudiziale per fatti antecedenti alla sua formazione;
in conclusione, accertata la non imputabilità alla CP_1 dell'inadempimento ascrittole, stante la documentata dichiarazione di fallimento della società , con cui la prima aveva stipulato il contratto finalizzato alla Parte_5
realizzazione dell'investimento finanziato dall'allora Banco di Napoli s.p.a. e garantito dal
, ha dichiarato l'insussistenza del debito consistente nell'importo pari all'ESL Parte_4
dovuto in caso di revoca della garanzia, portato dalla cartella di pagamento n°
01720180002835771000, condannando, per l'effetto, la
[...]
alla refusione delle spese di lite. NTroparte_4
1.5 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data 08.11.2021, la
[...]
Parte_ (“ ) ha proposto gravame affidato a Parte_1
quattro motivi.
1.6 Con il primo ed il secondo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, l'appellante lamenta che il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla circostanza del fallimento della promittente alienante , considerando tale vicenda non imputabile alla promissaria Parte_5 acquirente agli effetti della violazione dell'art. 9 co. 1 D.lgs.123/1998, che CP_1 individua, tra le ipotesi di revoca della garanzia, quella “della documentazione di spesa incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente”; confuta l'interpretazione fornita dal Tribunale, rimarcando che la delibera di revoca delle agevolazioni non è stata emanata a causa del fallimento della ma come conseguenza della mancata Parte_5 giustificazione, da parte di , delle motivazioni che avevano comportato la CP_1
violazione degli obblighi di rendicontazione dei documenti di spesa;
in particolare, in seguito all'avvio del procedimento di verifica sulla rendicontazione dovuta, CP_1 riceveva l'informativa ex artt. 7 e 8 della L.241/1990, alla quale ometteva di dare riscontro
RGn°4582/21 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda entro il termine di 30 giorni ivi assegnato per comunicare i dati obbligatori al fine di scongiurare la revoca del beneficio pubblico;
adduce, pertanto, che la è da CP_1 considerarsi inadempiente non certo perché responsabile del fallimento di altro soggetto giuridico, ma per non aver fatto pervenire, entro il termine indicato, le memorie richieste o altre informazioni utili ad illustrare le motivazioni della mancata trasmissione dei documenti di spesa, con conseguente violazione degli obblighi di rendicontazione;
insiste, pertanto, affinché sia ritenuta integrata la fattispecie di revoca per “documentazione incompleta ed irregolare per fatti imputabili al richiedente” di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 123/1998, considerato che la mancata presentazione delle memorie e di ogni altra documentazione idonea è ascrivibile in via esclusiva al comportamento omissivo di , quale unico CP_1
soggetto giuridico obbligato alla condotta mancata.
1.7 Con il terzo motivo l'appellante rimprovera al primo giudice di aver inammissibilmente operato, in via incidentale, il sindacato sulla delibera di revoca della garanzia, dalla quale è derivato, come conseguenza automatica, l'applicazione della penale prevista, in tal caso, NT dalla legge a titolo di , il cui pagamento è stato appunto intimato con la cartella opposta;
NT sottolinea che la richiesta dell' segue all'emanazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 9 co. 4 del D.lgs. 123/1998 nonché delle disposizioni operative ex art. 2 co. C, lett.
A) e del D.M. 02.09.2015 senza alcuna valutazione discrezionale del Fondo e che siffatta delibera non può essere disapplicata in via incidentale dal giudice ordinario in sede di opposizione a precetto, essendo il suo sindacato riservato al giudice amministrativo, innanzi al quale essa doveva essere impugnata nel termine di decadenza previsto per il ricorso di annullamento dell'atto amministrativo pretesamente illegittimo;
inoltre, è ininfluente il contenuto dei documenti depositati da controparte e contrassegnati dai numeri da 8 a 13, inidonei a provare che avesse tempestivamente informato il Fondo di Garanzia CP_1
circa l'impossibilità di fornire la documentazione di spesa.
1.8 Con il quarto motivo di gravame l'appellante sollecita, per effetto dell'accoglimento dei precedenti mezzi, una diversa disciplina delle spese legali in applicazione del criterio di soccombenza, in assenza di condizioni di deroga ex art. 92 comma II c.p.c.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2022 si è costituita in giudizio l' , la quale ha aderito all'appello proposto dalla del NTroparte_2 Pt_1
RGn°4582/21 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Mezzogiorno, chiedendo la condanna della alle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
1.10 Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2022 si è costituita la
[...]
la quale ha chiesto, in via preliminare, NTroparte_1 dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto nel merito, in quanto destituito di fondamento, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado.
1.11 All'udienza cartolare del 04.06.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 08.11.2021, risultando rispettato, considerata la sospensione feriale, il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 28.05.2021.
2.1 Il terzo motivo di appello, di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico- giuridica, è infondato e va pertanto rigettato.
Non si dubita, in premessa, che il credito fatto valere dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, derivante da interventi di sostegno pubblico e discendente dall'erogazione di risorse statali, sia di natura pubblicistica (Cass. Civ. 1005/2023).
La questione investita dal gravame concerne, piuttosto, la sindacabilità, in sede di opposizione alla cartella esattoriale notificata per un credito originato dalla revoca della garanzia originariamente concessa all'impresa beneficiaria, della legittimità dell'atto presupposto agli effetti dell'accertamento dell'esistenza del debito verso il Fondo che su di essa si fondi (nella specie a titolo di ESL).
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 1946/2024) ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. In particolare
RGn°4582/21 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda si è affermato che, qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la permanenza del concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).
Ciò posto, è la stessa appellante a sostenere che la revoca della garanzia sia dipesa dal supposto inadempimento dell'impresa beneficiaria agli obblighi di documentazione della spesa gravanti su di essa nella fase esecutiva del rapporto, finalizzati al controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati all'investimento finanziato, obblighi previsti direttamente dalla legge e recepiti nelle disposizioni applicative richiamate in sede di stipula del contratto, dalla cui accertata violazione, all'esito del procedimento ispettivo previsto dal
D.M. del 2.9.2015, la revoca e l'applicazione delle conseguenti penali discendono quale atto vincolato per il Fondo, senza alcun margine di valutazione discrezionale.
Coerente con siffatto inquadramento è la natura di diritto soggettivo della posizione vantata dal beneficiario a fronte della delibera di revoca, che, come chiarito dalla Suprema Corte, al di là della sua denominazione, non è un provvedimento amministrativo, espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, bensì soltanto un atto ricognitivo della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per configurare un inadempimento del soggetto privato nella fase esecutiva del rapporto.
Corollario di tale impostazione è che, per un verso, l'impresa beneficiaria non è tenuta ad impugnare la delibera di revoca innanzi al GA entro il termine decadenziale per ottenerne l'annullamento e che rimane impregiudicato il potere del giudice ordinario, investito dell'opposizione alla cartella che incorpora il credito conseguente alla delibera di revoca, di valutare la legittimità dei presupposti in forza dei quali è stato adottato l'atto di revoca.
Va, perciò, respinta la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale, nel vagliare incidentalmente la legittimità della delibera di revoca, ha travalicato i limiti della sua
RGn°4582/21 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
potestas iudicandi, riservata al giudice amministrativo in sede di ricorso per l'annullamento; nemmeno sono conferenti le censure sulle condizioni per la disapplicazione da parte del giudice ordinario (impropriamente richiamata dal giudice a quo), che presuppone un provvedimento discrezionale della PA, nella specie mancante.
2.2. Infondati sono, altresì, il primo ed il secondo motivo, che attingono il merito dei presupposti legittimanti la revoca della garanzia, dovendosi confermare la decisione impugnata sia pure in forza di un iter logico-motivazionale in parte difforme da quello seguito dal primo giudice.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'allora Banco di Napoli s.p.a. avanzava, in data 22.7.2015, istanza di ammissione al Fondo di Garanzia per un finanziamento di €
350.000,00 da erogare alla correntista , previa copertura obbligatoria CP_1 dell'intervento agevolato. L'operazione finanziaria era vincolata alla realizzazione di uno specifico investimento immobiliare. consistente nell'acquisto di un capannone industriale sito in Pt_5
La società presentava, a sua volta, domanda di adesione al Fondo, alla quale CP_1 seguiva, in data 11.9.2015, la delibera di ammissione emanata dal Consiglio di Gestione Parte_ presso con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione richiesta, rubricata alla posizione del Fondo con il n. 511652.
In data 21.7.2017, riscontrata la mancata trasmissione di documentazione attestante la spesa Parte_ relativa all'investimento finanziato, avviava l'istruttoria del procedimento di revoca del beneficio pubblico secondo le modalità previste dall'art. 9 D. Lgs 12371998 e dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.9.2015, inviando informativa ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990. Elasso vanamente il termine di trenta giorni entro cui far pervenire “memorie scritte ed ogni utile documento inerente al procedimento”, il Consiglio di Gestione, in data 29.9.2017, adottava la delibera di revoca della garanzia, addebitando al soggetto beneficiario, ritenuto inadempiente, l'importo pari all'ESL (acronimo di
“Equivalente Sovvenzione Lordo”), ovverosia l'indennità prevista dall'art. 9 D. Lgs n.
123/1998 nonché dalle Disposizioni Operative ex art. 2 co. C lett. a) L. n. 662/1996 “pari al valore del differenziale rispetto al prezzo medio di mercato di una garanzia equivalente a quella pubblica concessa”.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, come si legge dalla delibera del 21.7.2017, la revoca della garanzia era così motivata: “..nell'ambito dell'attività ispettiva effettuata dal Gestore relativamente alla posizione in oggetto non è stata prodotta la documentazione necessaria alla definizione dei controlli previsti dal D.M.
2.9.2015. In particolare non è stata prodotta la documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario finale attestante l'investimento previsto. Si segnala che il soggetto richiedente ha dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalle Disposizioni Operative. Gli Uffici, come per casi analoghi, hanno avviato il procedimento di revoca/inefficacia della garanzia ai sensi della L. 241/90 e avverso il predetto procedimento il soggetto richiedente non ha inviato controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio”
Così testualmente richiamata la motivazione dell'atto di revoca del beneficio, coglie nel segno la censura dell'appellante al ragionamento con cui il giudice a quo ha escluso l'imputabilità alla dell'inadempimento accertato, in considerazione CP_1
P dell'intervenuto fallimento della con quale essa aveva stipulato il Parte_5 contratto preliminare finalizzato alla realizzazione dell'investimento finanziato e garantito, essendo rimasto impossibile il completamento dell'operazione negoziale.
L'inadempimento ascritto con la motivazione della revoca era invero quello, diverso, dell'omesso riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di invio della documentazione di spesa relativa alla operazione finanziata, ipotesi per la quale l'art. 9 co. 1
D Lgs. 123/1998 prevede appunto la revoca della garanzia (“in caso di assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi..”)
La bontà di tale profilo di censura non conduce, tuttavia, all'esito auspicato dall'appellante di sovvertire il segno della decisione di primo grado, che va confermata sia pure con una motivazione corretta.
Dalla stessa documentazione prodotta dal risulta che il “soggetto Parte_1
richiedente” l'ammissione al Fondo di Garanzia è l'istituto di credito (nella specie l'allora
Banco di Napoli), di cui l'“impresa beneficiaria” ( ) era correntista (vedi doc. n. CP_1
7 affoliato all'indice di produzione di primo grado dell'odierno appellante, ove, sotto la
RGn°4582/21 -Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicitura “Soggetto richiedente”, è riportata l'indicazione “Banco di Napoli”). Come si evince dalle condizioni elencate nel documento in esame è il “soggetto richiedente” ad impegnarsi, tra l'altro, “..nel caso in cui l'operazione sia sottoposta a verifica documentale
a trasmettere copia della documentazione prevista per i controlli documentali di cui al paragrafo 14 della parte IX delle vigenti Disposizioni Operative”. A sua volta la
, sottoscrivendo l'“Allegato 4 modulo richiesta agevolazione soggetto CP_1 beneficiario finale”, aderiva alla richiesta della garanzia avanzata dal proprio istituto di credito, impegnandosi, al punto sub 8, “a trasmettere al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria al Gestore del Fondo per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo” (vedi doc. n. 8 del suddetto indice).
L'iter di ammissione al Fondo di Garanzia delinea, pertanto, un duplice rapporto, l'uno Parte_ intercorrente tra il “soggetto richiedente” (id est istituto finanziatore) e l'altro tra il primo e l'impresa beneficiaria finale.
Coerente con l'inquadramento anzidetto è la circostanza che l'atto con cui, in data
21.7.2017, il Fondo di Garanzia avviava il procedimento di revoca/inefficacia dell'intervento agevolativo concesso con delibera dell'11/9/2015 veniva comunicato al
“Banco di Napoli Area Napoli e Provincia” e soltanto “per conoscenza” alla . CP_1
Analogamente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per
“presentare memorie scritte e ogni utile documento inerente al procedimento…”, decorso inutilmente il quale Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia avrebbe potuto adottare i conseguenti provvedimenti, non era assegnato alla società beneficiaria della garanzia (che leggeva solo per conoscenza), bensì al Banco di Napoli “soggetto richiedente” (doc. 14).
Nello stesso iter si inserisce il provvedimento di revoca del 6.10.2017, nella cui motivazione il Fondo dava atto che “il soggetto richiedente ha dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalla Disposizioni Operative. Gli Uffici come per casi analoghi hanno avviato il procedimento di revoca/inefficacia della garanzia ai sensi della L. 241/90 e avverso il predetto procedimento il soggetto richiedente non ha inviato controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio”.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'unico diretto interlocutore del Fondo era, dunque, il Banco di Napoli, che, nella qualità di
“soggetto richiedente”, era tenuto a dare riscontro, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento ispettivo, delle ragioni dell'omessa rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato, in ottemperanza all'obbligo assunto nei rapporti con il con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla garanzia. Parte_4
Conferma di ciò si trae dal tenore della pec datata 3.11.2017 con la quale il Fondo, in risposta alla richiesta di di ottenere un incontro con il responsabile del CP_1
procedimento dello stesso dr. segnalava “..che Parte_4 NTroparte_6
l'interlocutore per il Gestore è unicamente il soggetto richiedente. Tale precisazione è stata inviata a codesta impresa già il 10 ottobre”.
Nella ricostruzione dei rapporti così delineata assume, allora, rilievo, ai fini dell'indagine sull'imputabilità dell'inadempimento che ha giustificato la revoca della garanzia, la circostanza che, in data 11.8.2017, la faceva pervenire al Banco di Napoli- CP_1
Filiale Imprese di Castellammare di Stabia, una missiva avente ad oggetto “memorie in riferimento alla posizione , n. 511652 per presentata Parte_1 produzione da parte dell' della documentazione inerente l'acquisto CP_1 garantito dal . Parte_1
Con tale missiva la riscontrava, appunto, la richiesta di informazioni del CP_1 [...]
datata 21.7.2017 ed indirizzata alla società beneficiaria “per conoscenza”, Parte_1
rappresentando: 1) che nella stessa giornata la scrivente aveva contattato il Parte_1
per fornire i chiarimenti richiesti e che le era stato risposto che il contatto con il
[...]
Fondo dovesse essere intrattenuto dalla sola 2) che la documentazione riguardante il Pt_1
Fallimento della e le attestazioni dei pagamenti fino a quel momento Parte_5 effettuati in favore della promittente alienante, poi fallita, ammontanti ad € 131.979,99, erano già in possesso dello stesso istituto di credito;
3) che si allegava certificato della
CCIIAA di Salerno attestante la procedura fallimentare in danno della Parte_5
4) che per la cifra pagata in acconto la società aveva già dato mandato difensivi per
[...] recuperare quanto versato;
chiedeva quindi “di provvedere al più presto ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di spedizione della lettera summenzionata, a rispondere alla stessa allegando la documentazione necessaria già in Vs possesso” (doc. n. 8 dell'indice di produzione di primo grado della ). CP_1
RGn°4582/21 -Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il riscontro dato con tale lettera dalla società beneficiaria al Banco di Napoli non è, allora, come sostenuto dall'odierno appellante, una modalità impropriamente prescelta da
, che lasciava inattuato l'adempimento della obbligazione su di essa gravante, CP_1
bensì, in maniera esattamente contraria, la puntuale esecuzione dell'obbligo di rendicontazione che la società beneficiaria aveva assunto nei rapporti con l'istituto di credito, a sua volta “soggetto richiedente” nei rapporti con il . Parte_1
La , invero, notiziata dell'avvio dell'istruttoria per la trasmissione della CP_1
documentazione di spesa relativa all'operazione finanziata per effetto della pec del
21.7.2017 ad essa indirizzata per conoscenza, si attivava prontamente facendo recapitare, in data 11.8.2017, al Banco di Napoli le “memorie” con cui rappresentava l'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'altra contraente e la conseguente assenza di documentazione di spesa relativa all'investimento finanziato ulteriore rispetto a quella già in possesso della stessa banca, relativa al pagamento degli acconti per il complessivo importo di € 131.979,99; e tanto proprio al fine di consentire al Banco di Napoli, quale “soggetto richiedente”, di adempiere, a sua volta, all'obbligo informativo assunto nei rapporti con il
Fondo con la sottoscrizione della richiesta di ammissione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca/inefficacia dell'intervento agevolativo.
La fondatezza delle ragioni addotte dal Fondo di Garanzia a fondamento della delibera di revoca è, dunque, smentita dalla documentazione sopra disaminata, non rispondendo al vero che “non (fosse) stata prodotta la documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario finale attestante l'investimento previsto”, poiché, come anzidetto, l'unica documentazione esistente era quella del pagamento degli acconti del prezzo pattuito già trasmessa al Banco di Napoli, non essendone maturata altra a causa del sopravvenuto fallimento della promittente alienante, che aveva reso impossibile il completamento della vicenda negoziale;
altrettanto indimostrato, sulla base della documentazione in atti, è che il
Banco di Napoli, “soggetto richiedente”, avesse dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalla Disposizioni Operative, ché, viceversa, era stata la stessa CP_1 ad attivarsi per far pervenire le informazioni richieste all'istituto di credito, il quale, per ammissione della stessa appellante, rappresentava il suo unico legittimo interlocutore.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Della motivazione della revoca del beneficio resta, a ben vedere, il solo dato che il “soggetto Parte_ richiedente”, ovverosia il Banco di Napoli, obbligato nei rapporti con non avesse inviato, nel termine di trenta giorni, “controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio” e ciò, tuttavia, non già per un fatto imputabile ad
, la quale lo aveva, invece, posto nella condizione di assolvere a detto obbligo, CP_1
bensì per un fatto proprio, evidentemente ascrivibile ad una carenza della propria sfera organizzativa interna.
2.3 Il rigetto dei precedenti mezzi determina l'assorbimento del quarto motivo, con cui l'appellante ha chiesto la riforma del governo delle spese di lite secondo la soccombenza della controparte.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante nei rapporti con
, mentre si compensano nei rapporti con la che ha aderito alla CP_1 CP_7
impugnazione risultata infondata.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati ispirandosi ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 52.000,00, in relazione all'ammontare del credito portato dalla cartella opposta.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1112/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 28.5.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
Parte_
2) condanna la (“ ) alla Parte_1
refusione, in favore NTroparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso
AU dichiaratosene anticipatario;
3) compensa le spese del presente grado nei rapporti tra l'appellante e l'
[...]
; NTroparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4582/21 -Sentenza
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4582/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.06.2025
TRA
(“ ), (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
P. I. ), in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t Dott. P.IVA_2 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_3 C.F._1 speciale, dall'avvocato Giuseppe Todisco (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia Guglielmi” sito in Napoli, al Viale Antonio
Gramsci n. 20.
-APPELLANTE
CONTRO
NTroparte_1
(C.F. - P.I. , in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in NTroparte_1 C.F._3
atti, dall'avvocato Alfonso AU (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
TA (NA), alla via P. Mattei n° 5, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F./ P.I. NTroparte_2
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_5
RGn°4582/21 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione in appello, dall'avvocato Rossella Veber (C.F. ), presso C.F._5 il cui studio in Portici (NA), alla via G. Poli n. 33/35, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21.11.2018 la
[...]
proponeva opposizione, innanzi al NTroparte_1
Tribunale di Benevento, avverso la cartella di pagamento n° 01720180002835771000, notificata il 26.09.2018, emessa da chiedendo NTroparte_3 accertarsi l'inesistenza del debito recato dalla suindicata cartella.
1.1 Si costituiva, in data 20.02.2019, , la quale eccepiva NTroparte_2
il difetto di legittimazione passiva per la sua totale estraneità alle censure poste a fondamento dell'opposizione in quanto inerenti il merito nonché i presupposti di sussistenza del credito dell'ente impositore;
in ogni caso chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 In data 05.03.2019 si costituiva la Parte_1
, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande
[...] Pt_2 avversarie.
1.3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per la discussione e la decisione all'udienza 23.09.2020.
1.4 Con sentenza n° 1112/2021 pubblicata il 21.05.2021 il Tribunale di Benevento ha accolto l'opposizione, accertando l'insussistenza del debito portato dalla cartella di pagamento n° 01720180002835771000 con conseguenziale annullamento della stessa.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha richiamato la motivazione già posta a fondamento dell'ordinanza interinale del 21.03.2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, argomentando sull'assenza di imputabilità, in capo ad , degli CP_1 inadempimenti integrabili un'ipotesi di revoca ex art. 9 D.lgs. 123/1998 e l'insussistenza di profili di culpa in eligendo o di condotta fraudolenta della stessa società.
Inoltre, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva del secondo cui il sindacato Parte_4
sul sottostante atto di revoca della garanzia è riservato al giudice amministrativo, innanzi al quale l' era tenuta ad impugnare il provvedimento entro i termini di legge, CP_1 essendone conseguentemente preclusa nella presente sede ogni relativa disamina;
ha
RGn°4582/21 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidenziato, a riguardo, che la delibera del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia investe, nella specie, diritti soggettivi, di tal ché il beneficiario della garanzia era facultato a far valere l'inimputabilità dell'inadempimento, in ragione del quale è stata deliberata la revoca, per la prima volta mediante opposizione alla cartella di pagamento;
ha rammentato che, qualora il titolo esecutivo non sia di natura giudiziale, è ammessa la contestazione dell'esistenza del credito in sede di opposizione al precetto notificato sulla scorta del titolo medesimo, non operando lo schermo del titolo esecutivo giudiziale per fatti antecedenti alla sua formazione;
in conclusione, accertata la non imputabilità alla CP_1 dell'inadempimento ascrittole, stante la documentata dichiarazione di fallimento della società , con cui la prima aveva stipulato il contratto finalizzato alla Parte_5
realizzazione dell'investimento finanziato dall'allora Banco di Napoli s.p.a. e garantito dal
, ha dichiarato l'insussistenza del debito consistente nell'importo pari all'ESL Parte_4
dovuto in caso di revoca della garanzia, portato dalla cartella di pagamento n°
01720180002835771000, condannando, per l'effetto, la
[...]
alla refusione delle spese di lite. NTroparte_4
1.5 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data 08.11.2021, la
[...]
Parte_ (“ ) ha proposto gravame affidato a Parte_1
quattro motivi.
1.6 Con il primo ed il secondo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, l'appellante lamenta che il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla circostanza del fallimento della promittente alienante , considerando tale vicenda non imputabile alla promissaria Parte_5 acquirente agli effetti della violazione dell'art. 9 co. 1 D.lgs.123/1998, che CP_1 individua, tra le ipotesi di revoca della garanzia, quella “della documentazione di spesa incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente”; confuta l'interpretazione fornita dal Tribunale, rimarcando che la delibera di revoca delle agevolazioni non è stata emanata a causa del fallimento della ma come conseguenza della mancata Parte_5 giustificazione, da parte di , delle motivazioni che avevano comportato la CP_1
violazione degli obblighi di rendicontazione dei documenti di spesa;
in particolare, in seguito all'avvio del procedimento di verifica sulla rendicontazione dovuta, CP_1 riceveva l'informativa ex artt. 7 e 8 della L.241/1990, alla quale ometteva di dare riscontro
RGn°4582/21 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda entro il termine di 30 giorni ivi assegnato per comunicare i dati obbligatori al fine di scongiurare la revoca del beneficio pubblico;
adduce, pertanto, che la è da CP_1 considerarsi inadempiente non certo perché responsabile del fallimento di altro soggetto giuridico, ma per non aver fatto pervenire, entro il termine indicato, le memorie richieste o altre informazioni utili ad illustrare le motivazioni della mancata trasmissione dei documenti di spesa, con conseguente violazione degli obblighi di rendicontazione;
insiste, pertanto, affinché sia ritenuta integrata la fattispecie di revoca per “documentazione incompleta ed irregolare per fatti imputabili al richiedente” di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 123/1998, considerato che la mancata presentazione delle memorie e di ogni altra documentazione idonea è ascrivibile in via esclusiva al comportamento omissivo di , quale unico CP_1
soggetto giuridico obbligato alla condotta mancata.
1.7 Con il terzo motivo l'appellante rimprovera al primo giudice di aver inammissibilmente operato, in via incidentale, il sindacato sulla delibera di revoca della garanzia, dalla quale è derivato, come conseguenza automatica, l'applicazione della penale prevista, in tal caso, NT dalla legge a titolo di , il cui pagamento è stato appunto intimato con la cartella opposta;
NT sottolinea che la richiesta dell' segue all'emanazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 9 co. 4 del D.lgs. 123/1998 nonché delle disposizioni operative ex art. 2 co. C, lett.
A) e del D.M. 02.09.2015 senza alcuna valutazione discrezionale del Fondo e che siffatta delibera non può essere disapplicata in via incidentale dal giudice ordinario in sede di opposizione a precetto, essendo il suo sindacato riservato al giudice amministrativo, innanzi al quale essa doveva essere impugnata nel termine di decadenza previsto per il ricorso di annullamento dell'atto amministrativo pretesamente illegittimo;
inoltre, è ininfluente il contenuto dei documenti depositati da controparte e contrassegnati dai numeri da 8 a 13, inidonei a provare che avesse tempestivamente informato il Fondo di Garanzia CP_1
circa l'impossibilità di fornire la documentazione di spesa.
1.8 Con il quarto motivo di gravame l'appellante sollecita, per effetto dell'accoglimento dei precedenti mezzi, una diversa disciplina delle spese legali in applicazione del criterio di soccombenza, in assenza di condizioni di deroga ex art. 92 comma II c.p.c.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2022 si è costituita in giudizio l' , la quale ha aderito all'appello proposto dalla del NTroparte_2 Pt_1
RGn°4582/21 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Mezzogiorno, chiedendo la condanna della alle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
1.10 Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2022 si è costituita la
[...]
la quale ha chiesto, in via preliminare, NTroparte_1 dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto nel merito, in quanto destituito di fondamento, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado.
1.11 All'udienza cartolare del 04.06.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 08.11.2021, risultando rispettato, considerata la sospensione feriale, il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 28.05.2021.
2.1 Il terzo motivo di appello, di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico- giuridica, è infondato e va pertanto rigettato.
Non si dubita, in premessa, che il credito fatto valere dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, derivante da interventi di sostegno pubblico e discendente dall'erogazione di risorse statali, sia di natura pubblicistica (Cass. Civ. 1005/2023).
La questione investita dal gravame concerne, piuttosto, la sindacabilità, in sede di opposizione alla cartella esattoriale notificata per un credito originato dalla revoca della garanzia originariamente concessa all'impresa beneficiaria, della legittimità dell'atto presupposto agli effetti dell'accertamento dell'esistenza del debito verso il Fondo che su di essa si fondi (nella specie a titolo di ESL).
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 1946/2024) ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. In particolare
RGn°4582/21 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda si è affermato che, qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la permanenza del concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).
Ciò posto, è la stessa appellante a sostenere che la revoca della garanzia sia dipesa dal supposto inadempimento dell'impresa beneficiaria agli obblighi di documentazione della spesa gravanti su di essa nella fase esecutiva del rapporto, finalizzati al controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati all'investimento finanziato, obblighi previsti direttamente dalla legge e recepiti nelle disposizioni applicative richiamate in sede di stipula del contratto, dalla cui accertata violazione, all'esito del procedimento ispettivo previsto dal
D.M. del 2.9.2015, la revoca e l'applicazione delle conseguenti penali discendono quale atto vincolato per il Fondo, senza alcun margine di valutazione discrezionale.
Coerente con siffatto inquadramento è la natura di diritto soggettivo della posizione vantata dal beneficiario a fronte della delibera di revoca, che, come chiarito dalla Suprema Corte, al di là della sua denominazione, non è un provvedimento amministrativo, espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, bensì soltanto un atto ricognitivo della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per configurare un inadempimento del soggetto privato nella fase esecutiva del rapporto.
Corollario di tale impostazione è che, per un verso, l'impresa beneficiaria non è tenuta ad impugnare la delibera di revoca innanzi al GA entro il termine decadenziale per ottenerne l'annullamento e che rimane impregiudicato il potere del giudice ordinario, investito dell'opposizione alla cartella che incorpora il credito conseguente alla delibera di revoca, di valutare la legittimità dei presupposti in forza dei quali è stato adottato l'atto di revoca.
Va, perciò, respinta la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale, nel vagliare incidentalmente la legittimità della delibera di revoca, ha travalicato i limiti della sua
RGn°4582/21 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
potestas iudicandi, riservata al giudice amministrativo in sede di ricorso per l'annullamento; nemmeno sono conferenti le censure sulle condizioni per la disapplicazione da parte del giudice ordinario (impropriamente richiamata dal giudice a quo), che presuppone un provvedimento discrezionale della PA, nella specie mancante.
2.2. Infondati sono, altresì, il primo ed il secondo motivo, che attingono il merito dei presupposti legittimanti la revoca della garanzia, dovendosi confermare la decisione impugnata sia pure in forza di un iter logico-motivazionale in parte difforme da quello seguito dal primo giudice.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'allora Banco di Napoli s.p.a. avanzava, in data 22.7.2015, istanza di ammissione al Fondo di Garanzia per un finanziamento di €
350.000,00 da erogare alla correntista , previa copertura obbligatoria CP_1 dell'intervento agevolato. L'operazione finanziaria era vincolata alla realizzazione di uno specifico investimento immobiliare. consistente nell'acquisto di un capannone industriale sito in Pt_5
La società presentava, a sua volta, domanda di adesione al Fondo, alla quale CP_1 seguiva, in data 11.9.2015, la delibera di ammissione emanata dal Consiglio di Gestione Parte_ presso con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione richiesta, rubricata alla posizione del Fondo con il n. 511652.
In data 21.7.2017, riscontrata la mancata trasmissione di documentazione attestante la spesa Parte_ relativa all'investimento finanziato, avviava l'istruttoria del procedimento di revoca del beneficio pubblico secondo le modalità previste dall'art. 9 D. Lgs 12371998 e dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.9.2015, inviando informativa ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990. Elasso vanamente il termine di trenta giorni entro cui far pervenire “memorie scritte ed ogni utile documento inerente al procedimento”, il Consiglio di Gestione, in data 29.9.2017, adottava la delibera di revoca della garanzia, addebitando al soggetto beneficiario, ritenuto inadempiente, l'importo pari all'ESL (acronimo di
“Equivalente Sovvenzione Lordo”), ovverosia l'indennità prevista dall'art. 9 D. Lgs n.
123/1998 nonché dalle Disposizioni Operative ex art. 2 co. C lett. a) L. n. 662/1996 “pari al valore del differenziale rispetto al prezzo medio di mercato di una garanzia equivalente a quella pubblica concessa”.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, come si legge dalla delibera del 21.7.2017, la revoca della garanzia era così motivata: “..nell'ambito dell'attività ispettiva effettuata dal Gestore relativamente alla posizione in oggetto non è stata prodotta la documentazione necessaria alla definizione dei controlli previsti dal D.M.
2.9.2015. In particolare non è stata prodotta la documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario finale attestante l'investimento previsto. Si segnala che il soggetto richiedente ha dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalle Disposizioni Operative. Gli Uffici, come per casi analoghi, hanno avviato il procedimento di revoca/inefficacia della garanzia ai sensi della L. 241/90 e avverso il predetto procedimento il soggetto richiedente non ha inviato controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio”
Così testualmente richiamata la motivazione dell'atto di revoca del beneficio, coglie nel segno la censura dell'appellante al ragionamento con cui il giudice a quo ha escluso l'imputabilità alla dell'inadempimento accertato, in considerazione CP_1
P dell'intervenuto fallimento della con quale essa aveva stipulato il Parte_5 contratto preliminare finalizzato alla realizzazione dell'investimento finanziato e garantito, essendo rimasto impossibile il completamento dell'operazione negoziale.
L'inadempimento ascritto con la motivazione della revoca era invero quello, diverso, dell'omesso riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di invio della documentazione di spesa relativa alla operazione finanziata, ipotesi per la quale l'art. 9 co. 1
D Lgs. 123/1998 prevede appunto la revoca della garanzia (“in caso di assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi..”)
La bontà di tale profilo di censura non conduce, tuttavia, all'esito auspicato dall'appellante di sovvertire il segno della decisione di primo grado, che va confermata sia pure con una motivazione corretta.
Dalla stessa documentazione prodotta dal risulta che il “soggetto Parte_1
richiedente” l'ammissione al Fondo di Garanzia è l'istituto di credito (nella specie l'allora
Banco di Napoli), di cui l'“impresa beneficiaria” ( ) era correntista (vedi doc. n. CP_1
7 affoliato all'indice di produzione di primo grado dell'odierno appellante, ove, sotto la
RGn°4582/21 -Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicitura “Soggetto richiedente”, è riportata l'indicazione “Banco di Napoli”). Come si evince dalle condizioni elencate nel documento in esame è il “soggetto richiedente” ad impegnarsi, tra l'altro, “..nel caso in cui l'operazione sia sottoposta a verifica documentale
a trasmettere copia della documentazione prevista per i controlli documentali di cui al paragrafo 14 della parte IX delle vigenti Disposizioni Operative”. A sua volta la
, sottoscrivendo l'“Allegato 4 modulo richiesta agevolazione soggetto CP_1 beneficiario finale”, aderiva alla richiesta della garanzia avanzata dal proprio istituto di credito, impegnandosi, al punto sub 8, “a trasmettere al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria al Gestore del Fondo per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo” (vedi doc. n. 8 del suddetto indice).
L'iter di ammissione al Fondo di Garanzia delinea, pertanto, un duplice rapporto, l'uno Parte_ intercorrente tra il “soggetto richiedente” (id est istituto finanziatore) e l'altro tra il primo e l'impresa beneficiaria finale.
Coerente con l'inquadramento anzidetto è la circostanza che l'atto con cui, in data
21.7.2017, il Fondo di Garanzia avviava il procedimento di revoca/inefficacia dell'intervento agevolativo concesso con delibera dell'11/9/2015 veniva comunicato al
“Banco di Napoli Area Napoli e Provincia” e soltanto “per conoscenza” alla . CP_1
Analogamente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per
“presentare memorie scritte e ogni utile documento inerente al procedimento…”, decorso inutilmente il quale Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia avrebbe potuto adottare i conseguenti provvedimenti, non era assegnato alla società beneficiaria della garanzia (che leggeva solo per conoscenza), bensì al Banco di Napoli “soggetto richiedente” (doc. 14).
Nello stesso iter si inserisce il provvedimento di revoca del 6.10.2017, nella cui motivazione il Fondo dava atto che “il soggetto richiedente ha dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalla Disposizioni Operative. Gli Uffici come per casi analoghi hanno avviato il procedimento di revoca/inefficacia della garanzia ai sensi della L. 241/90 e avverso il predetto procedimento il soggetto richiedente non ha inviato controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio”.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'unico diretto interlocutore del Fondo era, dunque, il Banco di Napoli, che, nella qualità di
“soggetto richiedente”, era tenuto a dare riscontro, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento ispettivo, delle ragioni dell'omessa rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato, in ottemperanza all'obbligo assunto nei rapporti con il con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla garanzia. Parte_4
Conferma di ciò si trae dal tenore della pec datata 3.11.2017 con la quale il Fondo, in risposta alla richiesta di di ottenere un incontro con il responsabile del CP_1
procedimento dello stesso dr. segnalava “..che Parte_4 NTroparte_6
l'interlocutore per il Gestore è unicamente il soggetto richiedente. Tale precisazione è stata inviata a codesta impresa già il 10 ottobre”.
Nella ricostruzione dei rapporti così delineata assume, allora, rilievo, ai fini dell'indagine sull'imputabilità dell'inadempimento che ha giustificato la revoca della garanzia, la circostanza che, in data 11.8.2017, la faceva pervenire al Banco di Napoli- CP_1
Filiale Imprese di Castellammare di Stabia, una missiva avente ad oggetto “memorie in riferimento alla posizione , n. 511652 per presentata Parte_1 produzione da parte dell' della documentazione inerente l'acquisto CP_1 garantito dal . Parte_1
Con tale missiva la riscontrava, appunto, la richiesta di informazioni del CP_1 [...]
datata 21.7.2017 ed indirizzata alla società beneficiaria “per conoscenza”, Parte_1
rappresentando: 1) che nella stessa giornata la scrivente aveva contattato il Parte_1
per fornire i chiarimenti richiesti e che le era stato risposto che il contatto con il
[...]
Fondo dovesse essere intrattenuto dalla sola 2) che la documentazione riguardante il Pt_1
Fallimento della e le attestazioni dei pagamenti fino a quel momento Parte_5 effettuati in favore della promittente alienante, poi fallita, ammontanti ad € 131.979,99, erano già in possesso dello stesso istituto di credito;
3) che si allegava certificato della
CCIIAA di Salerno attestante la procedura fallimentare in danno della Parte_5
4) che per la cifra pagata in acconto la società aveva già dato mandato difensivi per
[...] recuperare quanto versato;
chiedeva quindi “di provvedere al più presto ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di spedizione della lettera summenzionata, a rispondere alla stessa allegando la documentazione necessaria già in Vs possesso” (doc. n. 8 dell'indice di produzione di primo grado della ). CP_1
RGn°4582/21 -Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il riscontro dato con tale lettera dalla società beneficiaria al Banco di Napoli non è, allora, come sostenuto dall'odierno appellante, una modalità impropriamente prescelta da
, che lasciava inattuato l'adempimento della obbligazione su di essa gravante, CP_1
bensì, in maniera esattamente contraria, la puntuale esecuzione dell'obbligo di rendicontazione che la società beneficiaria aveva assunto nei rapporti con l'istituto di credito, a sua volta “soggetto richiedente” nei rapporti con il . Parte_1
La , invero, notiziata dell'avvio dell'istruttoria per la trasmissione della CP_1
documentazione di spesa relativa all'operazione finanziata per effetto della pec del
21.7.2017 ad essa indirizzata per conoscenza, si attivava prontamente facendo recapitare, in data 11.8.2017, al Banco di Napoli le “memorie” con cui rappresentava l'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'altra contraente e la conseguente assenza di documentazione di spesa relativa all'investimento finanziato ulteriore rispetto a quella già in possesso della stessa banca, relativa al pagamento degli acconti per il complessivo importo di € 131.979,99; e tanto proprio al fine di consentire al Banco di Napoli, quale “soggetto richiedente”, di adempiere, a sua volta, all'obbligo informativo assunto nei rapporti con il
Fondo con la sottoscrizione della richiesta di ammissione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca/inefficacia dell'intervento agevolativo.
La fondatezza delle ragioni addotte dal Fondo di Garanzia a fondamento della delibera di revoca è, dunque, smentita dalla documentazione sopra disaminata, non rispondendo al vero che “non (fosse) stata prodotta la documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario finale attestante l'investimento previsto”, poiché, come anzidetto, l'unica documentazione esistente era quella del pagamento degli acconti del prezzo pattuito già trasmessa al Banco di Napoli, non essendone maturata altra a causa del sopravvenuto fallimento della promittente alienante, che aveva reso impossibile il completamento della vicenda negoziale;
altrettanto indimostrato, sulla base della documentazione in atti, è che il
Banco di Napoli, “soggetto richiedente”, avesse dimostrato di aver richiesto all'impresa beneficiaria la documentazione di spesa comprovante la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dalla Disposizioni Operative, ché, viceversa, era stata la stessa CP_1 ad attivarsi per far pervenire le informazioni richieste all'istituto di credito, il quale, per ammissione della stessa appellante, rappresentava il suo unico legittimo interlocutore.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Della motivazione della revoca del beneficio resta, a ben vedere, il solo dato che il “soggetto Parte_ richiedente”, ovverosia il Banco di Napoli, obbligato nei rapporti con non avesse inviato, nel termine di trenta giorni, “controdeduzioni utili per poter concludere positivamente l'iter istruttorio” e ciò, tuttavia, non già per un fatto imputabile ad
, la quale lo aveva, invece, posto nella condizione di assolvere a detto obbligo, CP_1
bensì per un fatto proprio, evidentemente ascrivibile ad una carenza della propria sfera organizzativa interna.
2.3 Il rigetto dei precedenti mezzi determina l'assorbimento del quarto motivo, con cui l'appellante ha chiesto la riforma del governo delle spese di lite secondo la soccombenza della controparte.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante nei rapporti con
, mentre si compensano nei rapporti con la che ha aderito alla CP_1 CP_7
impugnazione risultata infondata.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati ispirandosi ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 52.000,00, in relazione all'ammontare del credito portato dalla cartella opposta.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
RGn°4582/21 -Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1112/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 28.5.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
Parte_
2) condanna la (“ ) alla Parte_1
refusione, in favore NTroparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso
AU dichiaratosene anticipatario;
3) compensa le spese del presente grado nei rapporti tra l'appellante e l'
[...]
; NTroparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4582/21 -Sentenza
- 13 -