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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 15.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 535/2024
promossa da
- appellante - Pt_1
Avv.ti Francesco Falso e Silvano Imbriaci
contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Caterina Amadori
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 4.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 4.4.2024 il Tribunale di Pistoia ha ritenuto irripetibile l'indebito (per € 9.271,47) di cui l' , nel Pt_1 novembre 2022, aveva preteso la restituzione da Parte_2
sul presupposto che la parte privata avesse
[...] percepito, nel periodo 2017 – 2022, quote di integrazione al minimo (sulla pensione SOCOM n. 38023003 di cui era titolare) invece non dovute, data la misura dei suoi redditi negli anni in questione.
2. Davanti al Tribunale non aveva contestato l'effettività CP_1 dell'indebito, ma ne aveva argomentato l'irripetibilità, a norma degli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13 della L. 412/1991, assumendo di avere sempre regolarmente denunciato ai fini fiscali tutti i propri redditi, così che non sarebbe stata gravata di alcun obbligo di comunicazione ulteriore in confronto dell' e il pagamento indebito sarebbe stato ascrivibile solo Pt_1
a colpa dell'ente previdenziale.
3. L'istituto si era costituito per resistere, allegando che la ricorrente non avesse mai presentato i modelli RED, così che l'esistenza dell'indebito sarebbe stata accertata solo all'esito dell'esame delle sue dichiarazioni dei redditi. In ogni caso, e quindi indipendentemente dalla violazione, da parte della pensionata, di specifici obblighi informativi, l'istituto, a suo dire, avrebbe agito tempestivamente per il recupero dell'indebito ex art. 13 L. 412/1991, i cui termini sarebbero stati prorogati dalla legislazione emergenziale, emessa nel periodo della pandemia da Covid 19 (art. 11 comma 5 D.L.
13.12.2020, convertito con modificazioni in L. 21/2021).
Essendosi attivato per la ripetizione del dovuto entro i termini previsti dalla norma da ultimo citata, l'ente di previdenza, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto titolo a recuperare tutti i ratei dell'indebito o almeno la frazione maturata a partire dal 2019.
4. Il Tribunale è stato di contrario avviso e, come detto, ha accolto il ricorso. In motivazione ha ricostruito la disciplina dell'indebito previdenziale e della sua ripetibilità, richiamando quanto dettato specificamente per l'integrazione al minimo dall'art. 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/1983 (secondo cui “le gestioni previdenziali [possono] procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza
2 anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”) e l'interpretazione che aveva dato, di quella disposizione, la
Corte Costituzionale con la sentenza 166/1996. Sul punto, in particolare, il primo giudice ha sottolineato come il Giudice delle leggi avesse affermato che, “secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, alla quale è tenuto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 463 del 1983, o altrimenti, per esempio attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dall'ente stesso, che perciò è in condizione di conoscere da sé se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda”.
5. Nella specie, secondo il Tribunale, l'ente di previdenza avrebbe potuto avere senz'altro conoscenza dei redditi (diversi da quelli di pensione) percepiti da nel periodo in questione, CP_1 sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla parte privata. Quest'ultima, d'altro canto, non sarebbe stata onerata di alcuna ulteriore comunicazione, a norma dell'art. 35, comma 10-bis, d.l. 207/2008, come modificato dall'art. 13, comma 6, d.l. 78/2010 (secondo cui “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti
3 ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”).
6. Del resto, secondo il Tribunale, sarebbe stato lo stesso istituto, nella propria normativa interna (la circolare 195/2015), a ritenere rispettato l'obbligo, gravante sui titolari di prestazioni dipendenti dal reddito, di dare periodica comunicazione della loro situazione reddituale, alternativamente “attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED”.
7. Nella specie, quindi, pacifico che l'attrice avesse sempre regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi e ivi denunciato anche i redditi da cui era dipeso il venir meno del diritto all'integrazione al minimo nel periodo in questione, sussisterebbero, ad avviso del primo giudice, tutte le condizioni per l'irripetibilità dell'indebito, essendosi l' Pt_1 attivato per il recupero solo nel 2022, mentre sarebbe inapplicabile nella specie la disciplina emergenziale.
8. L' impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne Pt_1 chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico motivo, con cui lamenta che il Tribunale abbia dato un'inesatta lettura della disciplina dell'indebito di somme erogate a titolo di integrazione al minimo e, più in generale, di quella contenuta nell'art. 13 L. 412/1991 e successive modificazioni.
9. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui l'istituto è tenuto, a norma del citato art. 13, a procedere al recupero dell'indebito (e più esattamente a formalizzare la relativa richiesta di ripetizione) nell'anno civile successivo a quello in cui il dato reddittuale è divenuto conoscibile e che,
4 nel periodo in questione, il relativo termine era stato prorogato, dapprima, quanto all'anno di imposta 2018, al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 11, comma 5, d.l. n. 183 del
2020, conv. con modif. in l. n. 21 del 2021, quindi, per i periodi di imposta 2019 e 2020, al 31.12.2023, a opera dell'art. 21 del d.l. n. 144 del 2022, conv. con modif. in l. n. 175 del 2022. Ne deriverebbe che, comunicata dall' alla pensionata Pt_1
l'esistenza dell'indebito e la volontà di recuperarlo nel novembre 2022, la rivendicazione sarebbe stata tempestiva, per l'intero importo o almeno per i ratei pagati a partire dal
2019. L'appellante ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e l'accertamento della ripetibilità dell'indebito, per la sua totalità o in ipotesi, quanto i ratei maturati dal 2018.
10. Si è costituita l'appellata per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria, in questo grado contestando anche l'esistenza dell'indebito.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello è parzialmente fondato.
12. In proposito merita innanzi rilevare come, in primo grado, l'attrice non avesse contestato di avere percepito, nel periodo 2017-2022, quote di integrazione al minimo sulla pensione di cui era titolare, non dovute, in ragione della misura dei suoi redditi e in specie della percezione, nel periodo in questione, anche di redditi di lavoro dipendente. Ne deriva la certa inammissibilità della contestazione contenuta nella sua memoria di costituzione in questo grado, peraltro assolutamente generica. L'esistenza dell'indebito è quindi fuori discussione.
13. E' pure incontroverso che la pensionata abbia sempre presentato le denunce dei redditi, negli anni che interessano
5 (compreso il 2022, la dichiarazione dei redditi di quell'anno è stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado, mentre la rivendicazione dell'indebito, da parte dell' , per tale Pt_1 annualità, è avvenuta prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IRPEF) e che abbia regolarmente denunciato anche i redditi da lavoro, da cui dipende il superamento del limite di legge per la percezione dell'integrazione al minimo.
14. Assunti questi dati, in diritto è poi noto come la materia dell'indebito previdenziale sia regolata in via generale dall'art. 52 della L. n. 88/1989 e dall'art. 13 della L. 412/1991.
Secondo la prima disposizione “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo
26 L. 153/1969, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. La seconda norma costituisce interpretazione autentica della prima e prevede che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L. 88/1989, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in
6 relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede Pt_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
15. Le disposizioni richiamate costituiscono peraltro espressione di un principio più generale, che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene valevole anche nelle ipotesi in cui le norme de quibus non siano immediatamente applicabili (ipotesi tra le quali, come si dirà, figura proprio il recupero delle quote di integrazione al minimo). In specie, fin da Cass. n. 1446/2008 (v. pure Cass. n. 11921/2015), la
Corte ha ritenuto che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
7 16. A tale principio risulta in effetto ispirata anche la disciplina speciale della ripetibilità delle quote di integrazione al minimo non dovute (che qui interessa), contenuta nell'art. 6 comma 11 quinquies della L. 463/1983, secondo cui “le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”. Come ricordato anche dal Tribunale, infatti, all'esito della decisione della Corte Costituzionale 166/1996, il limite alla ripetibilità dell'indebito in questo caso (non direttamente applicabile l'art. 52 L. 88/1989, come affermato dalla Sezioni Unite fin da Cass.
Sez. Un. 1315/1995) “può essere specificato in via interpretativa coordinando l'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, comma 11-quinquies, col precedente comma 4: dal combinato disposto si argomenta, secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, che la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, …, o altrimenti, per esempio attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dall'ente stesso, che perciò è in condizione di conoscere da sé se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda” (così Corte Cost.
166/1996). D'altra parte, ancora secondo il citato precedente della Corte Costituzionale, che ha trovato costante applicazione nella successiva giurisprudenza di legittimità, il limite, così individuato, della ripetibilità delle somme, pagate
8 indebitamente a titolo di integrazione al minimo, non può trovare applicazione immediata, dal momento in cui si determinano, per l' le condizioni di verificabilità del Pt_1 reddito dell'assicurato, dato che sono necessari tempi tecnici perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall' e immessi nei circuiti delle verifiche contabili. CP_2
Questo spatium deliberandi è determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, “desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti” (così
Cass. 11504/2004).
17. Così ricostruita la disciplina relativa alle condizioni di ripetibilità dell'indebito di cui è causa, è poi certo che l'istituto fosse nella specie nelle condizioni di poter conoscere la consistenza dei redditi di dalle sue dichiarazioni dei CP_1 redditi e la pensionata non fosse quindi onerata di alcuna ulteriore comunicazione. Ciò già alla luce dell'art.15 d.l.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, secondo cui, dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in Pt_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
9 assistenziali residenti in Italia. Così che tali dati reddituali sono senz'altro conoscibili dall' . Pt_1
18. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, introducendo il comma 10 bis) prevede testualmente che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 [si tratta delle prestazioni assistenziali e previdenziali legate al reddito], che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. La disposizione è quindi inequivocabile nell'imporre una specifica comunicazione all' solo dei dati reddituali che Pt_1 non risultano, per ragioni varie, dalla dichiarazione dei redditi
(in tal senso espressamente Cass. 13223/2020). Un'evenienza che non rileva nella specie, dato che, come si è detto, i redditi della pensionata, che hanno determinato il superamento del limite per il riconoscimento dell'integrazione al minimo, sono redditi da lavoro.
19. Ciò detto e assunto quindi che non fosse e non sia imputabile ad alcuna negligenza e ancor meno dolosa CP_1 omissione di dati rilevanti ai fini dell'erogazione del beneficio di causa, deve tuttavia valutarsi se, come argomenta la sua
10 difesa, l' si sia tempestivamente attivato per il recupero Pt_1 dell'indebito, una volta venuto a conoscenza dell'ammontare del redditi percepiti dalla parte privata.
20. In proposito si è detto, come secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, anche nella materia dell'indebito relativo a quote di integrazione al minimo, all'istituto debba essere riconosciuto uno spatium deliberandi, un tempo tecnico, per la verifica dei dati reddituali e il recupero dell'eventuale indebito, determinato avendo quale riferimento il termine previsto dall'art. 13, comma 2, l. n. 412 del 1991.
21. Ora in fatto è pacifico che l'indebito si sia formato tra il
2017 e il 2022 e che l'istituto ne abbia preteso la restituzione per la prima volta nel novembre 2022.
22. Facendo applicazione dei principi sopra esposti è quindi certo che l'ente si sia tempestivamente attivato per il recupero, non solo delle quote di integrazione al minimo versate nel
2022, ma anche di quelle maturate nel 2021, avendo richiesto il pagamento entro l'anno successivo a quello di maturazione dell'indebito.
23. Quanto alle precedenti annualità, d'altra parte, non può trascurarsi come il termine previsto dal citato art. 13 sia stato variamente prorogato. Così, con il D.L. 183/2020 (convertito con L. 21/2021), art. 11 comma 5, detto termine è stato prorogato “al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime”. Inoltre, con l'art. 21 del D.L. 144/2022 (convertito con modificazioni
11 nella L. 175/2022), “il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d' imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo
35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
24. Ora, pare al collegio che, diversamente da quanto assume il Tribunale, tali disposizioni debbano servire a individuare l'ampiezza dello spatium deliberandi rimesso all'istituto anche in casi come quello di specie. Ciò già in quanto esse sono state dettate al fine evidente di fare fronte alle particolari difficoltà contingenti, ragionevolmente incontrate dall'ente previdenziale nell'accertamento e il recupero degli indebiti, in coincidenza con l'emergenza pandemica. Una condizione di cui non può non tenersi conto
(anzi forse deve tenersi conto a maggior ragione) in una fattispecie come quella di causa, in cui il limite temporale dell'art. 13 vale come criterio generale di valutazione, che deve comunque essere adattato alle circostanze del caso.
25. Facendo allora applicazione delle disposizioni de quibus alla fattispecie di causa, deve ritenersi che, quanto alle quote dell'indebito maturate negli anni 2019 e 2020, l'iniziativa dell'istituto, risalente al novembre 2022, sia stata tempestiva.
Non così per quelle riferibili all'anno 2018, per le quali l' Pt_1 avrebbe dovuto attivarsi, quanto meno richiedendo la restituzione, entro il 2021.
26. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, deve dichiararsi l'obbligo dell'appellata di restituire all' la frazione Pt_1
12 dell'indebito, oggetto della pretesa dell'istituto, riferibile agli anni 2019-2022.
27. La parziale, reciproca soccombenza giustifica una parziale compensazione (nella misura della metà) delle spese del doppio grado. La parte privata deve essere condannata alla rifusione del residuo, in tale misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara l'obbligo dell'appellata di restituire all' la frazione Parte_2 Pt_1 dell'indebito, oggetto della pretesa dell'istituto, riferibile agli anni 2019-2022. Dichiara compensate nel 50% le spese del doppio grado e condanna la parte privata alla rifusione dell'ulteriore 50%, che in tale percentuale liquida in 932,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 992,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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