Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 2643/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2643/2021 R.G. promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. PIETROBON GIORGIO, dall'avv.
PIETROBON FRANCESCA e dall'avv. SPIGA GAVINO, attori, contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FURLAN FRANCESCO, dall'avv. CP_1 C.F._2
ASTORE MORENA e dall'avv. DE ROSA MARCO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIARELLI PAOLO, Parte_2 C.F._3 convenute, in punto: accertamento quote sociali;
risarcimento del danno;
divieto di immistione dell'accomandante; impugnazione di modifiche statutarie;
condanna al pagamento della quota utili.
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo ogni contraria istanza eccezione respinta:
1) Accertare che gli atti aumento di capitale e di estensione compagine societaria di cui all'atto notaio Dr.
pagina 1 di 25
CP_ l'intestazione del 35% delle quote alle figlie e , (doc. n. 3 di citazione) nonché atto Notaio Pt_2
di cessione delle quote sociali rep.43779 Racc.9004 di data 26.5.1998 (doc. n. 4 di citazione) e per Per_1 quanto di ragione l'atto di conferimento della procura all'attore con possibilità di intestazione delle quote dei mandanti genitori anche a sé stesso, dissimulavano una donazione avente ad oggetto la societ Pt_2
CP_ da parte dei genitori e ai tre figli, , e come da Controparte_2 Controparte_3 Pt_2 Pt_1 dichiarazione di cui alla scrittura privata 2.7.1998, donazione priva di forma e quindi nulla ai sensi della norma di cui all'art.782 c.c.; accertare conseguentemente che la società era ancora nel Parte_2 patrimonio dei genitor al momento della loro morte ed è devoluta in Controparte_2 Controparte_3 quote paritarie ai tre figl come peraltro riconosciuto dagli Parte_1 Parte_2 CP_1 stessi eredi con la convenzione 2.7.1998 (doc. n. 5 di citazione).
2) Accertare che in base agli accordi fra i fratelli lo stess si occupava dei beni immobili comuni Parte_1
e correlativamente invece la gestione della società Hotel Solemare, pure comune, era lasciata alle sorelle CP_
facendo comunque il qui attor relazione degli affitti ricevuti di anno Parte_2 Parte_1 in anno, delle spese condominiali anche straordinarie, nonché delle spese di gestione, anche per le pratiche di sfratto o di agenzia e quant'altre, nessun altro dei fratelli diversamente pretendendo, anche perché in CP_ realtà sussistente un credito del Dr nei confronti della sorell , per spese sostenute e Parte_1 non pagate dalla sorella, per i beni comuni e per professionisti nonché per prestazioni odontoiatriche fornite alla stess e per gli utili dalla stessa percepiti in più dall per un complessivo CP_1 Pt_2 importo pari ad € 72.000, salva più dettagliata e comprovata quantificazione in corso di causa, somma che ora lo stesso pretende dalla sorella.
3) Accertare come le intromissioni illecite nella vita societaria da parte della stessa CP_1 particolarmente l'attività compiuta dalla stessa nei confronti delle maestranze, della banca Unicredit, dell'Arch abbia ritardato se non bloccato i lavori di ristrutturazione del di Jesolo CP_4 Parte_3 lido con maggiori spese e danni anche per non ultimazione lavori e ritardata apertura del , Pt_3 condannando la stessa qui convenut al risarcimento del danno a favore della società per un CP_1 importo pari ad € 200.000 (duecentomila) o altra somma anche maggiore che sarà provata dovuta in corso di causa.
4) Accertare inoltre come particolarmente poi la missiva 29.3.2019 (doc. n. 15 di citazione) inviata a mezzo l'Avv. De Rosa anche alla banc , del tutto strumentale se non calunniosa, abbia comportato CP_5
pagina 2 di 25 gravi problematiche e poi bloccato la pratica di mutuo ipotecario mettendo la società in una situazione di mancanza di liquidità con pericolo di fallimento attesi i lavori di ristrutturazione in corso e le obbligazioni assunte, pericolo sventato solo per le immissioni di liquidità effettuate dalla socia amministratric Pt_2
anche per conto d condannando quindi la soci al risarcimento del
[...] Parte_1 CP_1 danno procurato alla società per il discredito arrecato nonché per attività necessaria per la ricerca di altra finanziatrice nella misura pari ad € 50.000 a favore della società ed ad almeno ed altra pari somma a favore del qui attore per il ricatto subito che lo ha costretto a farsi carico del cospicuo Parte_1 finanziamento, altrimenti non dovuto, a favore della società, prelevando detta somma da altri investimenti nonché per le relative preoccupazioni, o in altra somma anche maggiore ritenuta di Giustizia.
5) Accertare tutti i denunciati fatti di sabotaggio, recensioni negative contro la società e sviamento Clientela come contrari agli interessi della società anzi gravemente pregiudizievoli condannando la convenuta al risarcimento del danno a favore della società per detti titoli pari ad € CP_1 Parte_2
100.000,00 (centomila) o altra somma anche maggiore che sarà provata in corso di causa o ritenuta di
Giustizia.
6) Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari della presente causa.
7) Sentenza esecutiva come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA vengono espressamente ribadite tutte le istanze formulate significativamente le peraltro ammesse e da esperire prove per interpello e testi e comunque qualsivoglia altra istanza, azione ed eccezione di cui alle depositate memorie e quindi specificatamente le prove per interpello e testi di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 14.9.2022 ed esattamente:
[omissis]
Con i testi già indicati”.
Conclusioni della convenuta CP_1
“In via preliminare di rito:
▪ Sia dichiarata l'incompetenza di Codesto Ill.mo Tribunale di Venezia in favore dell'arbitro unico di cui alla clausola n. 11 dell'atto costitutivo d Parte_2
▪ Sia dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio stante la mancata instaurazione del procedimento di conciliazione previsto dall'atto costitutivo della società come preliminare all'instaurazione di qualsiasi giudizio;
▪ Sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda di nullità della donazione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia in capo all'attor sia in capo per tutti i Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 25 motivi dedotti in atti;
▪ Sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva della signor sulle domande attoree inerenti il CP_1 preteso credito d (verso la società) a titolo di utili;
Parte_1
Nel merito:
• Siano rigettate tutte le domande ed eccezioni, anche di compensazione, formulate in atti in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale subordinata al rigetto dell'eccezione di compromesso in arbitri giusta la clausola compromissoria da statuto d Parte_2
• Sia accertata l'intromissione del socio accomandant nella gestione integrale della S.a.s. anche Parte_1
(ed anzitutto) giusta l'attribuzione e il conseguente esercizio della procura generale institoria del 21.04.2017 e, conseguentemente, sia dichiarata la responsabilità illimitata d , ai sensi dell'art. 2320 c.c., per Parte_1 tutte le obbligazioni sociali;
• Sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità dell'atto di modifica dei patti sociali (ovvero ne sia sancito l'annullamento) intervenuto in data 21.09.2017;
• Sia accertato il diritto della socia a percepire, senza limitazione alcuna, la quota degli utili CP_1 maturati per gli anni pregressi sino a tutto il 31.12.2020 e non distribuiti e che la società sia condannata a corrisponderli nella somma di Euro 72.155,28 fino all'anno 2018, oltre agli utili maturati e maturandi negli esercizi successivi sino alla definizione della presente causa, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre ad interessi legali dalla data di approvazione dei singoli rendiconti annuali che li prevedevano e li prevedranno, sino al saldo effettivo;
• Vinte le spese di lite;
in via istruttoria:
I. insiste per le istanze di prova dedotte con i nostri atti precedenti e di cui alla nostra seconda memoria ex articolo
183 sesto comma c.p.c., che di seguito comunque si trascrivono per maggiore comodità di lettura di Codesto Ill.mo
Signor Giudice Istruttore:
'A) Si chiede che sia ammessa la prova
• per testi;
• per interpello degli attori e , quale legale rappresentante di e Parte_1 Parte_2 Parte_2 quale convenuta;
sui seguenti capitoli:
pagina 4 di 25 [omissis]
Testi i Signori:
[omissis]
B) Si chiede che sia ordinata agli attori l'esibizione dei loro modelli UNICO per gli ultimi 10 anni inviati all'agenzia delle entrate;
C) Si chiede, in caso di contestazione, consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'identità o meno dei beni CP_ immobili menzionati nella scrittura tra le parti , e del 02.07.1998 (DOC n. 5 degli attori) Pt_2 Parte_1 con quelli oggetto dei due atti notarili di data 31.05.2000 a rogiti notaio di cui ai documenti n. 4 e 5 di Per_1
. CP_1
...omissis... con richiesta perché sia ordinata l'acquisizione d'ufficio dei fascicoli del procedimento cautelare n. 6251/2019 RG e del procedimento per reclamo n. 11151/2019 RG
E) Si rinnova la richiesta per autorizzazione a depositare il file audio di cui al nostro doc. 20 su supporto fisico
(chiave USB, CD/DVD) di gradimento di Codesto Ill.mo Signori Giudice Istruttore'.
II - insiste altresì perché sia accolta la seguente istanza, come formulata già con la comparsa di costituzione e risposta e per la quale è raggiunta la prova ex art. 115 c.p.c. per mancata contestazione da parte degli attori e della convenut : Parte_2
'sia ordinata a l'esibizione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti e Parte_2 Parte_4 di data 17.09.2020 nella causa R.G. 1606/2019 del Tribunale di Treviso'; Parte_2
III. - si oppone:
• alle istanze di prova per interpello e per testi sui capitoli dedotti dagli attori e dalla convenut , Parte_2 per i motivi rassegnati nella nostra terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.;
• alle richieste avversarie di CTU, siccome inammissibili anch'esse per i motivi come pure ivi rassegnati;
IV. per il caso di ammissione di capitoli di prova avversari o della convenuta , chiede di essere Parte_2 ammessa:
- alla prova contraria diretta con i testi tutti già indicati nella seconda memoria;
- altresì alla prova contraria indiretta, per testi e per interpello degli attor per Parte_1 CP_6
sui seguenti capitoli: Parte_2
[omissis]
Il capitolo 16 di cui alla nostra 'seconda memoria' va così corretto:
pagina 5 di 25 [omissis]
Il capitolo 5 di cui alla nostra 'seconda memoria' va così corretto:
[omissis]
Si indicano a testi anche sui capitoli di prova contraria indiretta appena rassegnati gli stessi nominativi già indicati a prova diretta ed a prova contraria diretta, nonché i seguenti:
[omissis]”.
Conclusioni della convenuta Parte_2
“1) Accogliersi le domande formulate dagli attori, rimettendosi al Tribunale per quanto riguarda la misura dei risarcimenti richiesti.
2) Respingersi ogni domanda proposta d . CP_1
3) Con vittoria di spese, ditti ed onorari.
In via istruttoria, si chiede sia ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:
[omissis]
Si indicano, come testi, riservandosi di meglio specificare i singoli capitoli per ciascun teste in sede di audizione:
[omissis]
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi dedotta d Mirta, si chiede di essere ammessi a Pt_1 prova contraria, con i medesimi testi sopra indicati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 26.3.2021 il sig. e la società Parte_1 Parte_2
(di seguito: ) convenivano in giudizio le sig.re e
[...] Pt_2 CP_1 Parte_2 esponendo che:
a) si occupava della gestione di un albergo avente la stessa denominazione e ubicato a Jesolo (VE) e Pt_2 aveva quale socia accomandataria e amministratrice per la quota del 49,5% e quali soci Parte_2 accomandanti per la quota del 49,5% e per la quota dell'1%; CP_1 Parte_1
- originariamente era una società di fatto fra i genitori dei , ossia e Pt_2 Pt_1 Controparte_2
che con atto del Notaio del 30.6.1997 avevano regolarizzato la società in forma di Controparte_3 Per_1
s.a.s., dando atto che il patrimonio della stessa era costituito dal fabbricato adibito ad hotel, dai beni mobili e dalle attrezzature dell'albergo e dall'autorizzazione amministrativa ad esercitare l'attività turistico-alberghiera;
- e avevano proceduto alla regolarizzazione di cui al punto precedente per donare la CP_7 CP_8 proprietà dell'immobile e dell'azienda in parti uguali ai figli a mezzo di successivi atti, ossia:
pagina 6 di 25 a) l'aumento di capitale formalizzato con atto del Notaio del 15.1.1998, a seguito del quale i genitori Per_1 avevano fatto entrare in società e on la quota del 35% ciascuna e on la CP_9 CP_10 CP_11 quota del 10%;
b) l'atto del Notaio del 26.6.1998, con il quale e cedevano le loro quote a Per_1 CP_7 CP_8
e e cedeva sempre a queste ultime la quota del 9%, trattenendo per sé CP_9 CP_10 CP_11 esclusivamente quella dell'1%;
- l'assetto sopra indicato era quello che derivava da tali atti, ma non era quello reale, in quanto era frutto di una serie di atti simulati;
- nello specifico, con scrittura privata del 2.7.1998 i erano dati atto che: CP_9 CP_10 CP_11
a) la combinazione negoziale costituita dall'aumento di capitale del 30.12.1997 e da una procura irrevocabile conferita da e a affinché si intestasse le due quote del 10% dei CP_7 CP_8 CP_11 genitori dissimulava una donazione avente ad oggetto l'Hotel Solemare da parte dei genitori ai figli;
b) l'atto del 26.6.1998, nel quale avvalendosi della procura rilasciatagli dai genitori, aveva ceduto a CP_11
e la quota del 14,5% ciascuna di per il prezzo di Lit. 101.500.000 CP_9 CP_10 Pt_2 dissimulava una cessione a titolo gratuito delle quote;
- le donazioni dissimulate da e erano nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c., CP_7 CP_8 cosicché le quote di erano ancora comprese nel patrimonio di e al Pt_2 CP_7 CP_8 momento della loro morte e si erano devolute in parti uguali ai tre figli;
- conseguentemente, e erano soci di non già per le quote sopra CP_9 CP_10 CP_11 Pt_2 indicate, ma in parti uguali, e dunque per 1/3 ciascuno;
- non era mai stato dubbio tra i fratelli che , pur essendo formalmente intestata al 99% alle Pt_1 Pt_2 sorelle , fosse di proprietà comune in parti uguali;
Pt_1
- nel corso dei decenni era stato raggiunto un tacito accordo in forza del quale e CP_9 CP_10 avrebbero gestito l'albergo e se ne sarebbero divise i proventi, mentre si sarebbe occupato degli CP_11 immobili e ne avrebbe percepito i redditi, e talvolta erano stati effettuati i necessari conguagli, con approvazione tacita o anche esplicita dei conti e delle scelte gestionali sia di sia della gestione immobiliare;
Pt_2
- nella scrittura privata del 2.7.1998 sopra richiamata era stata ipotizzata l'uscita di da e la CP_11 Pt_2 liquidazione della sua quota da parte delle sorelle , ma poi le parti non avevano dato seguito a tale Pt_1 accordo;
- la divisione degli utili della società e dei redditi immobiliari era avvenuta per anni sempre di comune accordo pagina 7 di 25 finché non aveva cominciato ad impadronirsi della gestione dell'albergo, e ciò anche attraverso la CP_10 figlia sig.ra dipendente di;
Persona_2 Pt_2
- a fronte di tali ingerenze, – amministratrice della società – in un primo tempo aveva cercato la CP_9 collaborazione della sorella, ma inutilmente, cosicché aveva chiesto aiuto a il quale, impegnato CP_11 nella sua attività di odontoiatra, si era da tempo disinteressato della gestione dell'albergo;
- ciò aveva determinato l'insorgere di un conflitto sia con sia con CP_12 CP_10
- in particolare, aveva impugnato il licenziamento comunicatole da e il giudizio era stato poi CP_12 Pt_2 definito in via bonaria perché veva costretto la società ad addivenire alla transazione;
CP_10
- invece, aveva intrapreso una serie di iniziative che avevano arrecato danno ai soci e alla società; CP_10
- in primo luogo, a partire dalla fine del 2018 si era indebitamente e continuamente intromessa nei CP_10 lavori di ristrutturazione dell'albergo, intervenendo nei confronti delle maestranze, delle imprese, del direttore dei lavori e degli istituti di credito, opponendosi alle decisioni assunte dagli altri due soci e dando ordini diversi e contrastanti;
- tali condotte erano state tenute dalla convenuta sia personalmente sia attraverso la figlia e avevano portato a gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e financo al loro blocco, posto che le maestranze in cantiere erano costrette ad attendere le decisioni definitive dei soci, con un danno alla società quantificabile in almeno euro
200.000,00, derivante dal mancato completamento della ristrutturazione nei termini preventivati e dalla mancata possibilità di utilizzo del terzo piano;
- in secondo luogo, in data 29.3.2019 aveva inviato a mezzo del proprio difensore una lettera a CP_10
istituto di credito a cui si era rivolta per ottenere un finanziamento garantito da Controparte_5 Pt_2 ipoteca necessario per eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'albergo, esponendo che:
a) l'art. 8, lett. a), dei patti sociali subordinava all'autorizzazione di il compimento da parte di CP_10 di atti di straordinaria amministrazione, tra i quali la costituzione di diritti reali di garanzia su CP_9 immobili;
b) e avevano eliminato la necessità di tale autorizzazione con una modifica statutaria CP_9 CP_11 del 21.9.2017 da ritenersi nulla in quanto non adottata all'unanimità ma solo a maggioranza;
c) ella non solo non aveva mai autorizzato l'accensione dell'ipoteca sull'immobile destinato ad albergo, ma aveva espressamente manifestato il suo dissenso;
d) di conseguenza, le iniziative degli altri due soci, che avevano chiesto l'accensione di un mutuo ipotecario, erano illegittime e la banca avrebbe dovuto astenersi dall'accogliere la domanda di finanziamento;
pagina 8 di 25 e) i lavori in corso di esecuzione presentavano delle variazioni rispetto al progetto per il quale aveva Pt_2 ottenuto i permessi urbanistico-edilizi e sulla base del quale erano stati erogati alla società importanti contributi pubblici;
f) vi era, dunque, il rischio che incorresse in illeciti amministrativi e penali e perdesse i contributi Pt_2 pubblici;
- i fatti riportati da tale missiva non rispondevano al vero, perché la modifica ai patti sociali era stata legittimamente assunta dalla maggioranza dei soci secondo quanto previsto dall'art. 8, lett. b), dei patti sociali, le decisioni in merito ai lavori di ristrutturazione competevano unicamente a e le opere si stavano CP_9 svolgendo in conformità al progetto autorizzato e finanziato;
- nonostante l'intervento del difensore della società – che aveva rappresentato quanto esposto al punto precedente – Unicredit aveva bloccato il finanziamento, che era essenziale per l'attività sociale;
- tale fatto aveva messo a rischio la solvibilità di , tanto che aveva convocato per il 3.5.2019 Pt_2 CP_9 un'assemblea dei soci rappresentando il rischio di un blocco dei lavori e la possibile mancata apertura dell'albergo, ma non aveva partecipato all'assemblea, inviando all'incontro un proprio delegato, CP_10 non collaborando alla realizzazione dell'interesse della società;
- inoltre, era rimasta inerte anche dopo che la sorella in una lettera del 31.5.2019 aveva evidenziato CP_10 la necessità di finanziare la società per pagare i lavori in corso e le aveva chiesto l'assenso o al mutuo ipotecario o all'aumento di capitale, cosicché la convenuta aveva violato l'obbligo di provvedere alle esigenze della società previsto dall'art. 2253 c.c. e dai patti sociali;
- pertanto, aveva dovuto attivarsi da un lato chiedendo alle ditte che stavano eseguendo i lavori di CP_9 ristrutturazione dell'albergo di attendere i pagamenti e di procrastinare le proprie pretese e dall'altro eseguendo, anche per conto di in favore di versamenti per euro 300.000,00, di cui euro CP_11 Pt_2
120.000,00 per futuro aumento capitale ed euro 180.000,00 a titolo di mutuo;
- soltanto l'erogazione dell'importo di euro 300.000,00 – per la metà di e per la metà di CP_9 CP_11 aveva impedito il fallimento di e consentito alla società di ottenere da altra banca il finanziamento Pt_2 necessario per completare i lavori di ristrutturazione;
- dunque, doveva risarcire il danno, anche morale, provocato ai soci, pari ad euro 100.000,00; CP_10
- in terzo luogo, aveva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. contro gli altri due soci, chiedendo che CP_10 fosse inibito a di esercitare qualsiasi attività di gestione e rappresentanza della società, che fosse CP_11 ordinato a i restituire a due tablet asseritamente sottratti e di consegnare a la CP_11 Pt_2 CP_12
pagina 9 di 25 copia delle nuove chiavi dell'albergo e la combinazione della cassaforte, che fosse inibito a di CP_9 amministrare la società sino all'esito della causa di merito sulla revoca per giusta causa ex art. 2259 c.c. che intendeva proporre e che, ove necessario, fosse nominato un amministratore giudiziario;
- tale iniziativa era consapevolmente infondata e strumentale, poiché CP_10
a) aveva lamentato l'esistenza di ingerenze gestionali da parte di dimenticando che quest'ultimo CP_11 era stato chiamato da per limitare le prevaricazioni della stessa di CP_9 CP_10 CP_12
b) aveva tacciato di illiceità delle condotte di ingerenza che ella stessa – contrariamente ai propri doveri di socia accomandante – aveva tenuto in precedenza, tanto che in una lettera del 2.1.2019 la stessa CP_10 aveva confessato di aver sempre seguito in autonomia i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'albergo e di aver avuto un ruolo gestorio assieme alla figlia in ragione dell'assenza di CP_9
c) aveva affermato di non saper nulla della contabilità sociale, ma contrariamente al vero, perché ella aveva gestito assieme alla figlia la società e ne aveva tenuto la contabilità, tanto che la stessa nella causa CP_12 di lavoro, aveva dato atto di aver svolto tali compiti;
d) aveva prospettato l'esistenza di condotte illecite commesse da in realtà insussistenti e, CP_11 comunque, meno gravi di quelle poste in essere dalla stessa CP_10
e) aveva sostenuto che aveva portato via due computer che in realtà erano stati acquistati dallo CP_11 stesso erano stati temporaneamente asportati per evitare danni durante i lavori di CP_11 ristrutturazione e riportati in albergo;
- il ricorso di era stato rigettato da questo Tribunale sia in prime cure con ordinanza del 21.10.2019 CP_10
(giudizio n. 6251/2019 R.G.) sia in sede di reclamo con ordinanza del 4.3.2020 (giudizio n. 11151/2019 R.G.);
- dunque, era responsabile dei danni morali sofferti da per le infondate accuse mosse CP_10 CP_11 nel procedimento cautelare, oltre che delle spese sostenute dall'attore, del tempo da lui impiegato con i legali e dell'attività di ricerca della documentazione, per un danno pari ad almeno euro 50.000,00;
- infine, veva posto in essere degli atti di vero e proprio sabotaggio ai danni di , perché: CP_10 Pt_2
a) aveva contattato dipendenti per convincerli ad andarsene ipotizzando il fallimento della società e il mancato pagamento degli stipendi;
b) aveva denigrato e il suo nuovo coadiutore , figlio di CP_9 Persona_3 CP_11
c) aveva volutamente fatto effettuare recensioni non positive nei confronti dell'albergo;
d) aveva dirottato clienti verso altre strutture o, comunque, non si era opposta e non aveva denunciato tale attività compiuta dalla figlia CP_12
pagina 10 di 25 - tali condotte avevano arrecato un danno alla società pari ad almeno euro 50.000,00.
Gli attori chiedevano, dunque, l'accoglimento delle domande sopra riportate.
i costituiva in giudizio deducendo che: CP_10
- la procura in atti non era stata conferita per agire in giudizio contro CP_9
- vi era conflitto di interessi tra e con conseguente necessità di nomina di un curatore Pt_2 CP_9 speciale ex art. 78 c.p.c. alla società, poiché quale legale rappresentante di , aveva CP_9 Pt_2 formulato delle domande di accertamento e di condanna che necessariamente erano rivolte contro la stessa società da lei rappresentata, ossia la rideterminazione delle quote e degli utili pregressi;
- avevano conferito la procura alle liti agli stessi difensori, nonostante fossero portatori di CP_11 Pt_2 interessi potenzialmente divergenti e da ciò discendeva la nullità della procura alle liti;
- ella era carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento degli utili proposta da CP_11 che avrebbe dovuto agire nei confronti della società, e da ciò discendeva anche l'impossibilità della
[...] compensazione invocata dall'attore;
- non era stato instaurato il tentativo preliminare di conciliazione previsto dall'art. 11 dei patti sociali;
- il Tribunale era incompetente, stante la clausola compromissoria contenuta sempre nell'art. 11 dei patti sociali per l'ipotesi di mancata conciliazione;
- le domande proposte da rano la reazione scomposta rispetto ad un'azione da lei proposta avanti il CP_11
Tribunale di Padova contro per chiedere ragione della mancata corresponsione, per anni, di un CP_11 terzo degli incassi, da lui solo percepiti e trattenuti, derivanti dai canoni di locazione di immobili di cui erano comproprietari;
- l'attore finiva con l'ammettere espressamente di aver trattenuto i canoni di cui al punto precedente, alla luce del tenore della domanda n. 2 di cui alle conclusioni dell'atto di citazione;
- ella non era debitrice nei confronti di di alcuna somma a titolo di spese dentistiche, poiché aveva CP_11 sempre pagato quanto richiesto dal fratello per le cure fino all'anno 2018, mentre gli interventi eseguiti successivamente avevano avuto esito fallimentare, tanto che ella era stata costretta a rivolgersi ad altro dentista per sostituire gli impianti effettuati dal fratello, e ciò per una spesa di euro 3.519,00;
- la richiesta di compensazione con riferimento a spese sostenute per beni comuni e professionisti era contestata, stante la genericità delle allegazioni;
- sino al 21.9.2017 l'atto costitutivo di prevedeva all'art. 8, lett. a), che alcuni atti di amministrazione Pt_2 straordinaria, tra cui la concessione di ipoteche da iscrivere sull'immobile della società, dovessero essere da lei pagina 11 di 25 preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 2320, secondo comma, c.c.;
- all'inizio del 2017 si era verificato un disaccordo tra i soci in ordine all'ipotesi di indebitare la società mediante l'assunzione di un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'immobile destinato ad albergo;
- ella, infatti, aveva manifestato la propria contrarietà a tale operazione e negato l'autorizzazione, giudicando eccessivo l'indebitamento, pari ad almeno euro 1.200.000,00;
- a fronte della sua contrarietà, in data 21.9.2017 e approfittando di una clausola dell'atto CP_9 CP_11 costitutivo che consentiva la modifica a maggioranza del medesimo e senza comunicarle alcunché, avevano modificato i patti sociali, eliminando la clausola che prevedeva l'obbligatorietà della sua autorizzazione;
- in data 21.4.2017, inoltre, aveva concesso a una procura dal contenuto sostanzialmente CP_9 CP_11 institorio, posto che quest'ultimo era stato investito di tutti i poteri di gestione di , poi anche esercitati Pt_2 nei confronti degli istituti bancari;
- ella era venuta a conoscenza delle circostanze indicate ai due punti precedenti soltanto nel 2019 e allora aveva chiesto il ripristino delle sue prerogative;
- ne erano seguite delle trattative, che però non avevano avuto buon esito perché e pur CP_11 CP_9 dichiarando di voler definire in via bonaria la vertenza, non avevano offerto alcuna indicazione di tipo operativo e avevano continuato a gestire come se fosse una cosa loro, inserendo il figlio di con Pt_2 CP_11 mansioni operative nella struttura della società e perseguendo l'indebitamento con garanzia ipotecaria;
- constatata la malafede degli altri due soci, allora, ella a mezzo del proprio procuratore aveva rappresentato a
Unicredit che l'istituto di credito stava trattando con un procuratore nominato illegittimamente e che ella era stata privata clandestinamente dei propri diritti di autorizzazione;
- questo Tribunale aveva rigettato le istanze cautelari da lei proposte soltanto perché nel frattempo era intervenuta la procura rilasciata a ma aveva chiaramente accertato che quest'ultimo si era ingerito CP_11 indebitamente nella gestione della società a causa della procura conferita da CP_9
- era stata solo a finanziare , e non anche CP_9 Pt_2 CP_11
- ad ogni buon conto, la società era riuscita ad ottenere un finanziamento da Volksbank s.p.a.;
- gli altri due soci le avevano chiesto di finanziare ulteriormente , ma ella non aveva accolto tale richiesta Pt_2 sia perché si era già costituita fideiussore della società per importi rilevanti sia perché aveva ritenuto che i suoi diritti fossero stati lesi da e CP_9 CP_11
- l'oggetto dell'asserita donazione simulata non erano affatto le quote sociali della , ma un valore Pt_2 immobiliare;
pagina 12 di 25 - la scrittura privata del 2.7.1998 riconosceva che era intervenuta una donazione non solo nei confronti di e ma anche di poiché negli artt. 5 e 6 della medesima era stato dato atto CP_10 CP_9 CP_11 che e contestualmente alla stipulazione dell'atto di aumento del capitale del CP_7 CP_8
30.12.1997, avevano conferito una procura irrevocabile a d intestarsi le loro quote e che, pertanto, CP_11 vrebbe potuto disporre di fatto del 30% delle quote di;
CP_11 Pt_2
- ciò era confermato dal fatto che nell'art. 8 della scrittura privata si era dato atto che aveva ceduto CP_11 con l'atto del 26.6.1998 il 29% delle quote di cui poteva disporre a e a CP_9 CP_10
- nell'art. 11 della scrittura privata si leggeva che aveva ceduto gratuitamente le proprie quote alle CP_11 sorelle e pertanto aveva rinunciato di fatto alla donazione disposta in suo favore dai genitori;
- avendo rinunciato alla donazione, non aveva alcun interesse a proporre la domanda di CP_11 accertamento di nullità della medesima;
- del pari, nessun interesse ad ottenere tale declaratoria era ravvisabile in capo a;
Pt_2
- nella convenzione del 2.7.1998 era previsto che essa sarebbe stata efficace fino al 1.3.1999, data in cui avrebbe dovuto essere consensualmente rinnovata, e che la dichiarazione avrebbe comunque perso di efficacia laddove non avesse adempiuto all'obbligo di cedere alle sorelle la sua quota dell'1% entro il 10.11.2000 CP_11 previsto da un contratto preliminare intercorso tra le parti in data 26.6.1998;
- non aveva adempiuto a tale obbligo, cosicché la scrittura privata del 2.7.1998 era divenuta CP_11 inefficace;
- nonostante la cessazione dell'efficacia della convenzione, ella e la sorella avevano comunque dato attuazione agli obblighi previsti a loro carico dalla scrittura privata con due atti del 2000, a seguito dei quali ella aveva avuto immobili del valore di euro 38.000,00, aveva avuto immobili per euro 30.000,00 e aveva CP_9 CP_11 avuto immobili per circa euro 280.000,00;
- soltanto lo spirito bonario suo e della sorella, insomma, aveva consentito a di percepire la quota CP_11 degli immobili e trattenere l'1% delle quote di;
Pt_2
- ad ogni buon conto, non poteva predicarsi alcuna nullità dell'asserita donazione di quote, poiché CP_11 avevano dato spontanea esecuzione alla medesima, con conseguente operatività dell'istituto della CP_9 conferma ex art. 799 c.c., applicabile anche alle donazioni simulate e/o prive della forma dell'atto pubblico;
- da un lato, infatti, aveva dato piena esecuzione alla volontà dei genitori, trasferendo il 29% delle CP_11 quote di cui aveva la disponibilità alle sorelle e, in un'occasione, nel discutere della ripartizione di un debito della società aveva quantificato la propria quota sulla base dell'1% risultante dalla donazione asseritamente pagina 13 di 25 simulata;
- dall'altro e avevano riconosciuto il contenuto della donazione simulata in plurime CP_11 CP_9 occasioni, prospettandosi rispettivamente titolari dell'1% e del 49,5% di in una serie di atti, tra cui, Pt_2 esemplificativamente, la modifica dei patti sociali del 21.9.2017 e i verbali delle assemblee del 27.9.2019 e del
3.10.2019;
- la scrittura del 2.7.1998 non poteva essere utilizzata per dimostrare la natura simulata della donazione perché era stata sottoscritta soltanto dai donatari ( e e non anche dai donanti CP_9 CP_10 CP_11
( e , fermo restando che la qualificazione giuridica data dalle parti ad un atto non era CP_7 CP_8 affatto vincolante per il giudice;
- sotto quest'ultimo profilo, il complesso di negozi richiamato dalla scrittura delle parti doveva essere qualificato come un contratto a favore di terzo, come affermato dalla giurisprudenza con riferimento all'ipotesi – analoga a quella oggetto di causa – in cui in un socio abbia versato il denaro necessario per sottoscrivere un aumento di capitale e poi abbia concordato con la società che le azioni siano intestate non a lui ma ad un terzo;
- in alternativa, si poteva essere al cospetto di una donazione indiretta, per la validità della quale non era richiesta la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c.;
- ella non aveva alcun obbligo di sottoscrivere gli aumenti di capitale proposti da poiché l'art. 2253, CP_9 secondo comma, c.c. si applica esclusivamente laddove l'atto costitutivo non indichi l'ammontare dei conferimenti, ipotesi che non ricorreva nella fattispecie in esame, in cui nei patti sociali di era Pt_2 chiaramente riportata la misura di ciascun conferimento;
- sotto altro profilo, l'atto costitutivo prevedeva l'unanimità per deliberare un aumento di capitale, cosicché era perfettamente legittimo che ella, secondo una sua valutazione insindacabile, non avesse aderito alle richieste degli altri soci, specie dopo essere stata privata dei suoi poteri;
- in ogni caso, gli attori, pur richiamando l'art. 2253 c.c., non formulavano alcuna domanda ai sensi di tale norma, nemmeno nelle conclusioni;
- laddove l'eccezione di compromesso non fosse stata accolta, ella intendeva proporre in via subordinata tre domande riconvenzionali;
- in primo luogo, ella intendeva chiedere che fosse accertata la responsabilità illimitata dell'accomandante n relazione ai debiti sociali per violazione del divieto di immistione previsto dall'art. 2320 c.c., e ciò CP_11 perché la procura rilasciata da a in data 21.4.2017, pur essendo qualificata come CP_10 CP_11
“speciale”, aveva un contenuto talmente ampio da dover essere considerata sostanzialmente generale e pagina 14 di 25 institoria;
- tale procura, infatti, conferiva a mandato “affinché in nome, per conto ed interesse della predetta CP_11 società e con ogni più ampia ed opportuna facoltà, abbia ad effettuare tutte le operazioni ritenute necessarie ed opportune per migliorare ed ottimizzare la gestione dell'azienda di proprietà della predetta società consistente nell'hotel denominato sito in Jesolo, via Bafile III accesso al mare. A tale scopo il nominato Parte_2 procuratore potrà effettuare il controllo e l'analisi della gestione, verificare e controllare tutta la documentazione fiscale ed amministrativa sia cartacea che informatica;
chiedere il rendiconto della gestione in corso e degli anni precedenti;
verificare ed ottenere documenti, registri, dati ed informazioni da professionisti, dal personale preposto alla gestione e dal personale dipendente. Inoltre potrà apportare tutte le modifiche ritenute migliori, intervenendo autonomamente nell'intero processo gestionale, sia nella fase programmatica che nella fase esecutiva;
con facoltà quindi di intraprendere tutte le iniziative necessarie od opportune riguardo a lavori di manutenzione ed innovazioni da effettuare sull'immobile, alla gestione del personale, all'approvvigionamento, alla programmazione della stagione alberghiera, ai rapporti con gli enti pubblici e privati, alla negoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi. Potrà comunque svolgere tutto quanto ritenuto necessario ed utile al fine dell'esecuzione della presente procura senza che gli si possa opporre carenza od indeterminatezza di poteri'”;
- la violazione del divieto di ingerenza dell'accomandante da cui deriva la sua responsabilità illimitata sussiste per il solo fatto del conferimento di una procura generale, ma nel caso di specie aveva pure utilizzato CP_11 tale procura presso Unicredit per la pratica di accensione di un mutuo da garantire con iscrizione di ipoteca sull'immobile sociale;
- l'asserita revoca della procura allegata da el procedimento cautelare da un lato era una circostanza CP_11 contestata perché il fratello aveva continuato ad ingerirsi nella gestione della società anche successivamente e dall'altro era comunque un fatto irrilevante perché in punto di diritto la responsabilità illimitata sorgeva per il solo fatto della violazione del divieto di ingerenza ed era estesa a tutti i debiti sociali, senza alcuna distinzione tra quelli sorti in epoca anteriore o posteriore alla violazione e quelli dipendenti o meno dall'ingerenza;
- in secondo luogo, ella intendeva domandare l'accertamento dell'inesistenza o dell'invalidità della decisione assunta da e n data 21.9.2017 di modificare i patti sociali eliminando l'art. 8, lett. a), che CP_9 CP_11 attribuiva a il potere di autorizzare specifici atti straordinari di disposizione relativi all'immobile CP_10 sociale, tra cui l'iscrizione di ipoteche;
- tale decisione, invero, era stata assunta a maggioranza, come previsto dai patti sociali, ma avrebbe dovuto essere pagina 15 di 25 assunta all'unanimità, poiché la regola della maggioranza non trova applicazione a quelle delibere che incidono sui diritti individuali dei soci;
- in terzo luogo, ella intendeva chiedere in via riconvenzionale che fosse condannata a versarle gli utili Pt_2 non corrisposti nella misura di euro 72.155,28, pari al 49,5% dell'importo degli utili non distribuiti risultanti dal bilancio al 31.12.2018, ossia euro 144.310,56; a tale somma, inoltre, dovevano aggiungersi gli altri utili eventualmente maturati nel corso degli esercizi successivi;
- la domanda di risarcimento del danno per euro 200.000,00 proposta da per asserite intromissioni Pt_2 illecite nella vita societaria era infondata, poiché:
a) i termini e le modalità della ristrutturazione erano stati decisi in via autonoma dagli altri due soci, che non avevano preso in alcuna considerazione i suggerimenti da lei avanzati;
b) nessun ritardo poteva esserle imputato, posto che ella, essendo accomandante, era priva di poteri gestori;
c) ella concordava sulla necessità degli interventi di ristrutturazione, ma contestava le scelte economiche poco oculate di e CP_9 CP_11
d) in data 12.4.2017 aveva presentato una domanda di contributo all' per i pagamenti Pt_2 CP_13 in agricoltura (AVEPA) per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione dell'albergo ed era stata ammessa al finanziamento per l'importo di euro 173.216,86 su una spesa di euro 577.389,53;
e) nell'inverno 2018 tale progetto aveva avuto parziale realizzazione attraverso la ristrutturazione del piano terra dell'albergo;
f) nondimeno, nel corso del 2018 era intervenuto pesantemente nella redazione del progetto CP_11 avente ad oggetto il rifacimento delle camere del terzo piano e di alcune camere dei piani primo e secondo, modificando il progetto inizialmente approvato dall'AVEPA e facendo incrementare esponenzialmente i costi;
g) ella, allora, aveva legittimamente manifestato il proprio dissenso, perché pochi mesi prima si era costituita fideiussore di per euro 300.000,00 e temeva che la società non riuscisse a sostenere Pt_2
l'indebitamento necessario per realizzare le modifiche al progetto laddove queste non fossero state approvate dall'AVEPA;
h) nella lettera del 2.1.2019 non era contenuta alcuna sua confessione in merito ad attività gestorie in precedenza tenute, poiché in tale missiva ella aveva contestato l'attività di ristrutturazione come voluta dagli altri due soci e il pesante incremento dei costi che ne era derivato, aveva lamentato di essere stata esclusa da qualsiasi informativa e consultazione, aveva denunciato il ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori,
pagina 16 di 25 aveva manifestato alcuni timori relativamente alla gestione delle prenotazioni per la stagione estiva 2019 ma aveva anche rinnovato la sua convinzione nel procedere immediatamente con le opere;
i) gli attori, a comprova delle asserite intromissioni, avevano prodotto un'e-mail del direttore dei lavori, ma tale documento era irrilevante perché si trattava di lamentele indirizzate a e al figlio di CP_11 quest'ultimo e non a lei, che comunque non aveva alcun potere gestorio;
j) non potevano in alcun modo esserle attribuite condotte della figlia delle quali era responsabile CP_12 unicamente quest'ultima;
- la domanda di risarcimento del danno per euro 100.000,00 proposta dalla per fatti di sabotaggio, Pt_2 recensione negative contro la società e sviamento di clientela era infondata perché le condotte erano contestate, gli addebiti erano generici e comunque ella non poteva essere chiamata a rispondere di comportamenti asseritamente tenuti dalla figlia;
- le due domande di risarcimento del danno per euro 50.000,00 in favore di e ondate sulla Pt_2 CP_11 lettera del 29.3.2019 indirizzata dal difensore di a Unicredit e sulla mancata erogazione da parte di CP_10 quest'ultima del finanziamento non erano meritevoli di accoglimento, giacché:
a) erano state così formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione ma erano in contraddizione con quanto allegato nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, nella quale era prospettato un danno di euro
100.000,00 in favore dei soci, fondato peraltro anche sulla violazione dell'art. 2253 c.c.;
b) rispetto alla domanda di risarcimento del danno per euro 50.000,00 in favore di P. prospettata nella Pt_1 narrativa dell'atto di citazione gli attori erano privi di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire;
c) era stato a bloccare la pratica di finanziamento di Unicredit a causa dei dissidi tra i soci, come CP_11 ammesso dallo stesso attore nel corso di una conversazione con le sorelle avvenuta in data 4.8.2018, registrata da dallo stesso prodotta nel corso del procedimento cautelare;
CP_11
d) difettava comunque il nesso di causalità, poiché, pochi mesi dopo la lettera del 29.3.2019, era Pt_2 riuscita comunque ad ottenere un finanziamento di euro 1.250.000,00 da Volksbank;
e) non vi era alcuna prova che avesse partecipato al finanziamento di , poiché gli attori CP_11 Pt_2 avevano dimesso esclusivamente una dichiarazione di che però era insufficiente a dimostrare CP_9 tale circostanza, posto che la provenienza delle somme dal patrimonio di vrebbe dovuto essere CP_11 provata documentalmente con idonee pezze giustificative, stante la rigida legislazione antiriciclaggio vigente e l'ammontare delle somme di cui si discuteva;
f) non era vero che si era trovata sull'orlo del fallimento a seguito della mancata erogazione del Pt_2
pagina 17 di 25 finanziamento, tanto che nel giudizio cautelare e avevano dato atto che a CP_9 CP_11 Pt_2 fine maggio 2019 l'albergo aveva riaperto al primo e al secondo piano, mentre a metà giugno aveva riaperto anche il terzo piano;
- nelle conclusioni dell'atto di citazione non aveva formulato la domanda di risarcimento del danno CP_11 per euro 50.000,00 derivante dalle iniziative giudiziali da lei intraprese prima del presente giudizio, prospettata invece nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio;
- tale domanda, comunque, era inammissibile perché avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito delle predette controversie, all'esito delle quali questo Tribunale aveva peraltro già regolato le spese di lite;
- per quanto concerneva la controversia di lavoro tra e la la società aveva preferito Pt_2 CP_12 conciliare la stessa versando la somma di euro 160.000,00 ed euro 10.000,00 di spese legali e tale circostanza aveva valenza assorbente, fermo restando che ella non poteva essere ritenuta responsabile delle azioni della figlia.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle eccezioni processuali formulate, nonché per il rigetto delle domande degli attori e soltanto in via subordinata per l'accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si costituiva in giudizio, infine, anche svolgendo allegazioni e difese coincidenti con quelle degli attori, CP_9 opponendosi alla nomina del curatore speciale e all'accoglimento dell'eccezione di compromesso ed eccependo a sua volta l'improponibilità delle domande riconvenzionali proposte da siccome ricomprese nella CP_10 clausola compromissoria di cui all'art. 11 dei patti sociali.
Concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle domande degli attori, pur rimettendosi al Tribunale per il quantum del risarcimento del danno, e il rigetto di quelle della convenuta CP_10
All'esito dell'udienza del 13.10.2021, il g.i. assegnava agli attori termine ex art. 182 c.p.c. per il deposito in giudizio di valida procura e a tutte le parti termini per memorie autorizzate sulle questioni pregiudiziali.
Il g.i., sentite le parti all'udienza del 12.1.2022, con ordinanza 19.1.2022 nominava un curatore speciale a . Pt_2
Gli attori proponevano reclamo avverso tale provvedimento, che veniva iscritto al n. 593/2022 R.G. e accolto dal
Collegio con ordinanza del 28.4.2022.
Le parti scambiavano le memorie ex art. 183 c.p.c., quindi il g.i. in un primo tempo ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, ma poi, re melius perpensa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, ravvisando l'opportunità di una pronuncia sulle questioni preliminari sollevate da rilevando che, quantomeno in CP_10 relazione ad alcune delle problematiche, la causa appariva comunque matura per la decisione.
La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29.5.2024, trattata per iscritto ai sensi pagina 18 di 25 dell'art. 127-ter c.p.c., alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
Iniziando dalla problematica dell'assenza di procura alle liti nei confronti di va osservato che CP_9 effettivamente la procura alle liti allegata all'atto di citazione era stata rilasciata dagli attori esclusivamente per agire nei confronti di non anche nei confronti dell'altra socia. CP_10
Nondimeno, il g.i., rilevata tale carenza, ha assegnato agli attori un termine perentorio per sanare il difetto di procura, e gli attori hanno dimesso in data 22.11.2021 un atto denominato “procura” nel quale “in CP_11 relazione alla citazione contro la propria sorell per l'accertamento della nullità della donazione da CP_1 parte dei genitori della società ai tre figli e relative conseguenze, precisa che ha sempre inteso che tale accertamento avvenisse nei confronti della sorell che si oppone ora a tale accertamento ma anche, CP_1 per quanto di ragione, nei confronti della sorell ancorché la stessa sempre abbia riconosciuto la Parte_2 circostanza e comunque la presente per ratificare l'attività compiuta dai legali di citazione anche della sorella nel processo e comunque conferisce specifica procura … anche alla citazione della sorell Parte_2 [...]
”. Pt_2
La problematica dell'assenza di procura, dunque, può dirsi superata dall'integrazione depositata dagli attori, con la precisazione che è irrilevante che l'integrazione alla procura alle liti sia stata rilasciata soltanto da non CP_11 anche da , poiché quest'ultima non ha proposto alcuna domanda nei confronti di Pt_2 CP_9
Ne consegue che, diversamente da quanto prospettato da non può nemmeno dichiararsi l'estinzione CP_10 del processo per inattività delle parti nei rapporti tra la società e poiché tra queste parti non vi è alcun CP_9 rapporto processuale.
***
L'eccezione di conflitto di interessi, la conseguente istanza di nomina di un curatore speciale a e Pt_2
l'eccezione di nullità della procura per conflitto d'interessi tra la società vanno rigettate. CP_11
Invero, come già statuito da questo Tribunale in sede di reclamo:
- la domanda di rideterminazione delle quote deve ritenersi proposta dal solo nei confronti di CP_11
e mentre è stata coinvolta in giudizio al solo fine di renderle opponibile la CP_9 CP_10 Pt_2 pronuncia di merito e non ha esposto né allegato alcun interesse proprio all'accoglimento o al rigetto della domanda in questione;
- non è nemmeno astrattamente configurabile un interesse della società ad associarsi o ad opporsi alla domanda di simulazione, posto che è tenuta semplicemente a prendere atto dell'esito della stessa e delle Pt_2
pagina 19 di 25 eventuali modifiche all'atto costitutivo che ne derivano e si trova in una posizione del tutto terza e neutra;
- la domanda n. 2 di cui alle conclusioni precisate da riguarda esclusivamente i rapporti tra questi e CP_11 rispetto ai quali la società è estranea e non può configurarsi alcun conflitto di interesse;
CP_10
- le domande di risarcimento del danno sono proposte da e esclusivamente nei confronti CP_11 Pt_2 di e rispetto alle stesse non vanta alcun interesse proprio antitetico o contrapposto a CP_10 CP_9 quello della società.
***
Passando alle eccezioni di mancato esperimento del tentativo di conciliazione e di compromesso, si ritiene opportuno prendere le mosse dall'art. 11 dei patti sociali, che prevede quanto segue:
“Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, i loro eredi ed aventi causa relativa al presente contratto, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove è posta la sede legale.
Le controversie non risolte tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o del diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera arbitrale ove è posta la sede legale che provvederà alla nomina dell'Arbitro Unico.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5”.
Ciò premesso, la domanda n. 1 delle conclusioni precisate dagli attori deve ritenersi senz'altro una controversia relativa al contratto di società, poiché, attraverso gli accertamenti richiesti, mira ad ottenere una CP_11 modifica della ripartizione delle quote indicate dall'art. 6 dei patti sociali e dunque ad incidere sul contenuto stesso del contratto in cui è contenuta la clausola compromissoria.
Non è dirimente che la pronuncia richieda un accertamento che coinvolge anche l'atto di aumento del capitale del
30.12.1997 con il quale e avevano fatto entrare i figli in società (doc. n. 2 attori), l'atto di CP_7 CP_8 cessione di quote del 26.6.1998 (doc. n. 3 attori) e la procura irrevocabile rilasciata in pari data da e CP_7
a ad intestarsi le loro quote (non prodotta in causa, ma menzionata al punto 5 della CP_8 CP_11 scrittura privata del 2.7.1998 dimessa dagli attori sub doc. n. 5 e la cui esistenza non è contestata) poiché i primi due atti hanno inciso sul contenuto dei patti sociali e, dunque, ne sono divenuti parte integrante e la procura non è un negozio autonomo, ma si colloca pur sempre nell'ambito dei rapporti sociali.
La domanda n. 2 delle conclusioni precisate dagli attori attiene all'accertamento dei rapporti di debito/credito tra e e rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 dei patti sociali esclusivamente nella CP_11 CP_10
pagina 20 di 25 parte in cui l'attore chiede sia accertata la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta per utili da lei asseritamente percepiti in eccedenza rispetto alla quota del 33% che, secondo quanto prospettato nella domanda n. 1, sarebbe la quota reale spettante ad ogni socio.
In questa parte, infatti, la domanda è intimamente collegata alla precedente e attiene all'esatta esecuzione dei patti sociali e, nello specifico, dell'art. 9 degli stessi, che prevede che gli utili siano ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale.
Esulano, invece, dalle controversie attinenti ai rapporti sociali l'accertamento dell'ammontare dei rapporti di debito/credito tra e derivanti dalla gestione degli immobili in comunione e da prestazioni CP_11 CP_10 odontoiatriche, sulle quali pertanto non sussiste la competenza arbitrale ma di questo Tribunale.
Le domande di risarcimento del danno nn. 3, 4 e 5 delle conclusioni degli attori rientrano tra le controversie relative al contratto di società e sono dunque devolute agli arbitri, giacché, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dagli attori, a fondamento delle medesime sono dedotte delle condotte asseritamente poste in essere da in violazione del ruolo di socio e di accomandante, e, più in generale, del dovere di collaborazione CP_10 nella gestione della società, quali l'intromissione nelle scelte relative ai lavori di ristrutturazione e i conseguenti ostacoli frapposti agli stessi, il compimento di atti di sabotaggio e di sviamento di clientela, la mancata denuncia e/o opposizione ad analoghe condotte illecite poste in essere dalla figlia l'invio a Unicredit di una lettera CP_12 per bloccare la pratica di finanziamento e la mancata adesione agli inviti di di finanziare la società o di CP_9 partecipare all'aumento del capitale sociale.
e , invero, a pag. 14 dell'atto di citazione fanno riferimento ad una “attività gestoria” di CP_11 Pt_2 contraria agli obblighi ed oneri del socio accomandante” e a pag. 21 richiamano l'obbligo contrattuale CP_10 di provvedere alle esigenze della società e l'art. 2253 c.c. e ciò conferma la natura sostanzialmente contrattuale delle domande risarcitorie di cui è causa.
Infine, non è privo di rilievo il fatto che l'accertamento della liceità o meno della condotta di vente ad CP_10 oggetto l'invio della lettera del 29.3.2019 presuppone, comunque, un esame della problematica della validità della modifica all'atto costitutivo apportata da e in data 21.9.2017 e avente ad oggetto CP_9 CP_11
l'eliminazione della necessità della preventiva autorizzazione di per il compimento di determinati atti, CP_10 che rappresenta una controversia relativa al contratto di società e alla validità di modifiche ad esso apportate.
Ne consegue che, per quanto concerne le domande degli attori, l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione e di compromesso va accolta relativamente alle domande di simulazione, di rideterminazione delle quote di partecipazione a , di accertamento della sussistenza di un credito di nei confronti di Pt_2 CP_11
pagina 21 di 25 er utili da quest'ultima percepiti in eccedenza rispetto alla quota del 33% e di risarcimento del danno, CP_10 con conseguente declinatoria di competenza di questo Tribunale in favore degli arbitri.
L'eccezione, invece, va respinta in relazione alla domanda di accertamento dei rapporti di debito/credito tra erivanti dalla gestione degli immobili in comunione e da prestazioni odontoiatriche. CP_11 CP_10
È necessario, tuttavia, verificare se anche le domande riconvenzionali proposte da rientrano CP_10 nell'ambito di applicazione dell'art. 11 dei patti sociali, poiché in relazione alle stesse ha sollevato CP_9 eccezione di compromesso.
Sul piano processuale, tale eccezione deve anzitutto ritenersi tempestivamente sollevata, poiché:
- nel rito anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto dovevano essere sollevate dall'attore entro l'udienza di prima comparizione (cfr. art. 183, quinto comma, c.p.c.);
- tale principio doveva ritenersi applicabile anche ai convenuti che intendessero proporre eccezioni rispetto a domande riconvenzionali proposte da altri convenuti;
- non si poteva, infatti, pretendere che il convenuto prendesse posizione sin dalla comparsa di costituzione e risposta sulle domande proposte dagli altri convenuti, giacché ogni convenuto poteva aver conoscenza delle domande proposte dagli altri soltanto al momento della scadenza del termine per la costituzione in giudizio previsto dall'art. 166 c.p.c. e la prima occasione utile per prendere posizione sulle stesse era l'udienza ex art. 183 c.p.c.;
- le domande riconvenzionali sono state proposte da on comparsa di costituzione depositata in data CP_10
30.6.2021 in vista dell'udienza, poi differita, del 21.7.2021, mentre l'eccezione di compromesso è stata sollevata da con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2021 in vista dell'udienza di prima CP_9 comparizione del 13.10.2021 e dunque entro quest'ultima.
Sotto altro profilo, deve ritenersi che di tale eccezione giovi anche gli attori ancorché questi ultimi non l'abbiano fatta propria.
Invero, le domande riconvenzionali proposte da ichiedono un accertamento in contraddittorio sia con CP_10 sia con poiché incidono sull'interesse di entrambi, per cui si verte in un'ipotesi di CP_11 CP_9 litisconsorzio necessario, in cui l'eccezione sollevata da uno dei litisconsorti giova anche agli altri, stante l'unitarietà dell'accertamento che il giudice è chiamato a compiere.
Sotto questo profilo, va ricordato che in materia di società di persone il socio può convenire, alternativamente, la società oppure tutti i soci, e ciò perché la società di persone non ha personalità giuridica e gode di autonomia pagina 22 di 25 patrimoniale soltanto imperfetta, cosicché non è configurabile un interesse della società – intesa come autonomo soggetto giuridico – che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi (cfr., ex multis, Cass. n.
7886/2006, n. 8570/2009, n. 25860/2011, n. 5248/2012, 5391/2014, 16556/2020 e n. 27766/2024).
In altri termini, non è possibile:
- né sostenere che non abbia un interesse a contraddire rispetto alle domande riconvenzionali di CP_9
e a sollevare eccezione di compromesso, posto che, come si è detto, l'accoglimento di tali CP_10 domande incide anche sulla posizione degli altri soci e non è configurabile un interesse della società di persone distinto e diverso dalla sommatoria degli interessi dei singoli soci che ne fanno parte (cfr., nello specifico, Cass.
n. 5391/2014), stante la centralità che nelle società di persone assume il sodalizio personale;
- né, stante quanto si è detto sopra, ipotizzare che una parte del rapporto (quella tra e CP_10 CP_9 possa essere accertata in sede arbitrale e un'altra (quella tra e e , per quanto CP_10 CP_11 Pt_2 la presenza di quest'ultima non fosse necessaria stante la presenza in giudizio di tutti i soci) avanti questo
Tribunale.
Ciò chiarito, l'eccezione di compromesso sollevata da con riferimento alle domande riconvenzionali CP_9 proposte da fondata, posto che: CP_10
a) la domanda di accertamento dell'indebita ingerenza nella gestione sociale da parte di e della CP_11 responsabilità illimitata di quest'ultimo riguarda la violazione di un dovere gravante sul socio accomandante previsto dalla legge e dunque attiene al contratto sociale;
b) la domanda di inesistenza o nullità della decisione dei soci del 21.9.2017 riguarda una modifica dei patti sociali e, dunque, attiene alla validità dei medesimi;
c) la domanda di corresponsione degli utili riguarda l'esecuzione del contratto sociale.
Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore degli arbitri anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta CP_10
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Sempre in via preliminare, è opportuno precisare che la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivato dalle iniziative giudiziarie proposte da deve ritenersi non proposta, poiché gli attori non hanno CP_10 formulato alcuna domanda di tale tenore nelle conclusioni precisate nell'atto di citazione e non hanno nemmeno ritenuto di meglio precisare le proprie conclusioni in tal senso nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. dopo che aveva eccepito la carenza nelle conclusioni di qualsivoglia domanda di risarcimento fondata CP_10 su tale titolo (cfr. pag. 57 della comparsa di costituzione e risposta).
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Nel merito, la domanda di accertamento dell'esistenza di crediti di verso derivanti dalla CP_11 CP_9 gestione degli immobili in comunione e da prestazioni odontoiatriche va rigettata.
Le allegazioni dell'attore, infatti, sono assolutamente generiche, posto che nell'atto di citazione non vi è alcuna indicazione in merito agli immobili gestiti, all'ammontare dei canoni riscossi e delle spese sostenute, al periodo in cui tale gestione sarebbe stata effettuata, alla tipologia di prestazioni professionali eseguite, alla data di erogazione di tali prestazioni e al corrispettivo dovuto.
Soltanto in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. tenta di meglio specificare le CP_11 prestazioni odontoiatriche, ma tali allegazioni devono ritenersi inammissibili per tardività, in quanto relative a fatti principali e svolte oltre il termine di preclusione assertiva, con conseguente inammissibilità dei capitoli di prova per testi nn. 5 e 6, non essendo ammissibile l'articolazione di istanze istruttorie su circostanze tardivamente allegate.
Gli altri importi che dovrebbero essere oggetto di accertamento, oltre a non essere stati specificamente allegati, non sono nemmeno stati dimostrati, né documentalmente né per testi.
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Le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento di reclamo n. 593/2022 R.G. vanno integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 2643/2021 R.G. promossa da Parte_5 contro e ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] CP_1 Parte_2 respinta:
1) dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri in relazione alle domande nn. 1, 3, 4 e 5 delle conclusioni precisate dagli attori;
2) dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri sulla domanda n. 2 delle conclusioni precisate dagli attori, nella parte in cui chiede sia accertata la sussistenza di un suo credito nei confronti di Parte_1
a titolo di utili da quest'ultima percepiti in eccedenza rispetto alla quota del 33%; CP_1
3) dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
CP_1
4) rigetta la domanda n. 2 delle conclusioni precisate dagli attori nella parte in cui chiede Parte_1
l'accertamento dell'esistenza di un credito nei confronti di derivante dalla gestione degli CP_1 immobili in comunione e da prestazioni odontoiatriche;
pagina 24 di 25 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di reclamo n.
593/2022 R.G.
Venezia, 12 marzo 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
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