Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 628
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione

    L'Ufficio sostiene che, trattandosi di atti vincolati e automatizzati, la motivazione è quella prevista dalla legge e che il contribuente ha compreso la pretesa.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    L'Ufficio afferma che l'avviso di irregolarità costituisce già un invito al chiarimento e che il contribuente avrebbe potuto interloquire tramite i canali indicati.

  • Rigettato
    Inesistenza del debito per esistenza di credito legittimo

    L'Ufficio contesta la legittimità del riporto e dell'utilizzo del credito, qualificando la dichiarazione integrativa del 2018 come ultrannuale e il suo utilizzo nel 2019 come anticipato e illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 628
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 628
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo