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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MICELI CONCETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5014/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso impugna la cartella di pagamento n. 06820250080179924, notificata il 19.09.2025, relativa all'anno d'imposta 2019, emessa da Agenzia delle Entrate – DP I di Milano, Ufficio Territoriale Milano 5 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, per presunti omessi versamenti IRPEF e addizionali e indebita compensazione / minor credito riconosciuto per un valore di € 71.500,00. Breve sequenza cronologica dei fatti fiscali
- Anno d'imposta 2018 Dichiarazione originaria (Unico PF 2019) presentata il 02.12.2019 dalla quale emerge un Credito complessivo di € 73.651 di cui € 23.651 riportati a nuovo e € 50.000 chiesti a rimborso. In data 19.11.2021 per il medesimo anno d'imposta viene presentata una dichiarazione integrativa nella quale viene revocata totalmente la richiesta di rimborso e l'intero credito viene riportato a nuovo (Credito risultante a sistema di € 71.921)
- Anno d'imposta 2019 Dichiarazione originaria presentata in data 03.12.2020 dalla quale emergono debiti IRPEF e addizionali compensati tramite utilizzo del credito 2018
- Avviso di irregolarità (07.04.2025) nel quale viene disconosciuto il credito utilizzato e recuperate € 17.003 per imposte asseritamente non versate e € 30.496 per “minor credito” per un totale di € 47.499
- Dichiarazione integrativa 2019 presentata in data 29.05.2025 nella quale vengono correttamente ricostruiti i flussi credito/debito e dalla quale emerge: IRPEF a debito per € 17.856, Add. Regionale per € 2.486, Add. Comunale per € 995 con Credito portato a nuovo per € 50.161. Nessun debito residuo oltre quanto già compensato L' Amministrazione finanziaria recupera le somme per asserito credito non spettante e presunto omesso versamento e l' iscrizione a ruolo avviene senza considerare: la dichiarazione integrativa 2018; la dichiarazione integrativa 2019 e la disponibilità del credito nel sistema informativo dell'Agenzia. Parte ricorrente chiede l'annullamento totale della cartella, vinte le spese, eccependo:
1) Carenza assoluta di motivazione perché sia l'avviso di irregolarità sia la cartella si limitano a dati numerici e non esplicitano il fondamento giuridico del disconoscimento del credito con conseguente nullità della cartella per violazione degli obblighi motivazionali degli atti impositivi;
2) Violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) perché in presenza di incertezze dichiarative, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo, cosa che non ha fatto e la cui violazione che comporta annullabilità della cartella ex art.
7-bis L. 212/2000; 3) Inesistenza del debito per esistenza di un credito certo, legittimo, correttamente riportato e utilizzato;
l'utilizzo non ha prodotto alcun danno erariale e la cartella comporta un prelievo patrimoniale ingiustificato. L'Ufficio risulta costituito procedendo dapprima a una ricostruzione fattuale dei fatti ritenendo che l'unica dichiarazione validamente presentata sia quella anno 2018 presentata il 2.12.2019. La dichiarazione integrativa presentata nel 2021 modifica la destinazione del credito (rinuncia al rimborso;
riporto integrale del credito) e viene considerata dichiarazione integrativa ultrannuale, equiparata a dichiarazione omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, DPR 322/1998 e inidonea a legittimare il riporto del credito negli anni precedenti. Sui motivi di ricorso l'Ufficio eccepisce punto per punto alle doglianze di parte. Quanto alla motivazione dell'atto (avviso di irregolarità e cartella) l'Ufficio sostiene che non vi è un avviso di accertamento, ma un avviso di irregolarità seguito da cartella, quindi, trattandosi di atti vincolati e automatizzati, la motivazione è quella prevista dalla legge. Inoltre, l'obbligo motivazionale è assolto se il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa. Dal ricorso emerge che il contribuente ha pienamente compreso e contestato la ripresa. Con riferimento al contraddittorio ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente l'avviso di irregolarità costituisce già un invito al chiarimento e il contribuente avrebbe potuto interloquire tramite i canali indicati. Quanto al merito l'integrativa 2018 è stata presentata oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo ed è qualificata come ultrannuale. Ne consegue che il credito non può essere riportato “a cascata” negli anni precedenti e deve seguire la disciplina dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Il credito deve essere indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di presentazione dell'integrativa (2021) e può essere utilizzato in compensazione solo per debiti maturati dal periodo d'imposta successivo (dal 2022). Il contribuente invece non ha indicato il credito nel quadro DI 2021 e ha utilizzato il credito anticipatamente, già dal 2019. Tale utilizzo anticipato del credito è illegittimo per cui la rettifica è corretta (riduzione del credito da € 71.150 a € 23.651) e l'iscrizione a ruolo è legittima per violazione dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, fondata sul disconoscimento del credito d'imposta 2018 indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2019. La controversia – dunque - non riguarda l'esistenza originaria del credito, ma gli effetti temporali della dichiarazione integrativa 2018 e le modalità di utilizzo del credito da essa emergente. All'esito della odierna pubblica udienza, la Corte prende atto che in data 9.2.26 l'Ufficio ha depositato richesta di parziale estinzione del giudizio cosi motivata:
“Dunque, fermo restando l'illegittimo utilizzo anticipato del credito, l'Ufficio ritiene di poter riconoscere il citato credito, annullando le somme dovute a titolo di imposta ma sanzionando l'utilizzo anticipato di € 18.159, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dovute parametrate su tale importo, per € 5.447,00 (€ 18.159 * 30%): si ricorda che il credito da utilizzare in compensazione deriva da dichiarazione integrativa ultrannuale presentata per l'a.i. 2018 e, pertanto, controparte avrebbe dovuto riportare il credito emergente nel quadro DI della dichiarazione presentata per l'a.i. 2021, potendolo poi utilizzare in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di riporto, vale a dire dal 2022 e non dal 2019 come invece avvenuto”. Evidenziando che l'Ufficio ha riconosciuto l'intero credito, questo Collegio condivide la modalità di utilizzo dello stesso così come determinata dall'Ufficio in quanto utilizzato prima della presentazione della dichiarazione integrativa ultrannuale e, perciò tardiva. Ritiene, però dovute le sole sanzioni pari a € 5.447,00 e non l'importo di € 3761,72 per interessi e addizionali (codici tributo 4110, 385a,386a,387a) in quanto si è pur sempre in presenza di credito e nessun danno è stato recato all'erario. La parziale soccombenza giustifica la compensazione
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio, ferme restando le sanzioni. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MICELI CONCETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5014/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080179924000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso impugna la cartella di pagamento n. 06820250080179924, notificata il 19.09.2025, relativa all'anno d'imposta 2019, emessa da Agenzia delle Entrate – DP I di Milano, Ufficio Territoriale Milano 5 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, per presunti omessi versamenti IRPEF e addizionali e indebita compensazione / minor credito riconosciuto per un valore di € 71.500,00. Breve sequenza cronologica dei fatti fiscali
- Anno d'imposta 2018 Dichiarazione originaria (Unico PF 2019) presentata il 02.12.2019 dalla quale emerge un Credito complessivo di € 73.651 di cui € 23.651 riportati a nuovo e € 50.000 chiesti a rimborso. In data 19.11.2021 per il medesimo anno d'imposta viene presentata una dichiarazione integrativa nella quale viene revocata totalmente la richiesta di rimborso e l'intero credito viene riportato a nuovo (Credito risultante a sistema di € 71.921)
- Anno d'imposta 2019 Dichiarazione originaria presentata in data 03.12.2020 dalla quale emergono debiti IRPEF e addizionali compensati tramite utilizzo del credito 2018
- Avviso di irregolarità (07.04.2025) nel quale viene disconosciuto il credito utilizzato e recuperate € 17.003 per imposte asseritamente non versate e € 30.496 per “minor credito” per un totale di € 47.499
- Dichiarazione integrativa 2019 presentata in data 29.05.2025 nella quale vengono correttamente ricostruiti i flussi credito/debito e dalla quale emerge: IRPEF a debito per € 17.856, Add. Regionale per € 2.486, Add. Comunale per € 995 con Credito portato a nuovo per € 50.161. Nessun debito residuo oltre quanto già compensato L' Amministrazione finanziaria recupera le somme per asserito credito non spettante e presunto omesso versamento e l' iscrizione a ruolo avviene senza considerare: la dichiarazione integrativa 2018; la dichiarazione integrativa 2019 e la disponibilità del credito nel sistema informativo dell'Agenzia. Parte ricorrente chiede l'annullamento totale della cartella, vinte le spese, eccependo:
1) Carenza assoluta di motivazione perché sia l'avviso di irregolarità sia la cartella si limitano a dati numerici e non esplicitano il fondamento giuridico del disconoscimento del credito con conseguente nullità della cartella per violazione degli obblighi motivazionali degli atti impositivi;
2) Violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) perché in presenza di incertezze dichiarative, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo, cosa che non ha fatto e la cui violazione che comporta annullabilità della cartella ex art.
7-bis L. 212/2000; 3) Inesistenza del debito per esistenza di un credito certo, legittimo, correttamente riportato e utilizzato;
l'utilizzo non ha prodotto alcun danno erariale e la cartella comporta un prelievo patrimoniale ingiustificato. L'Ufficio risulta costituito procedendo dapprima a una ricostruzione fattuale dei fatti ritenendo che l'unica dichiarazione validamente presentata sia quella anno 2018 presentata il 2.12.2019. La dichiarazione integrativa presentata nel 2021 modifica la destinazione del credito (rinuncia al rimborso;
riporto integrale del credito) e viene considerata dichiarazione integrativa ultrannuale, equiparata a dichiarazione omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, DPR 322/1998 e inidonea a legittimare il riporto del credito negli anni precedenti. Sui motivi di ricorso l'Ufficio eccepisce punto per punto alle doglianze di parte. Quanto alla motivazione dell'atto (avviso di irregolarità e cartella) l'Ufficio sostiene che non vi è un avviso di accertamento, ma un avviso di irregolarità seguito da cartella, quindi, trattandosi di atti vincolati e automatizzati, la motivazione è quella prevista dalla legge. Inoltre, l'obbligo motivazionale è assolto se il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa. Dal ricorso emerge che il contribuente ha pienamente compreso e contestato la ripresa. Con riferimento al contraddittorio ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente l'avviso di irregolarità costituisce già un invito al chiarimento e il contribuente avrebbe potuto interloquire tramite i canali indicati. Quanto al merito l'integrativa 2018 è stata presentata oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo ed è qualificata come ultrannuale. Ne consegue che il credito non può essere riportato “a cascata” negli anni precedenti e deve seguire la disciplina dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Il credito deve essere indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di presentazione dell'integrativa (2021) e può essere utilizzato in compensazione solo per debiti maturati dal periodo d'imposta successivo (dal 2022). Il contribuente invece non ha indicato il credito nel quadro DI 2021 e ha utilizzato il credito anticipatamente, già dal 2019. Tale utilizzo anticipato del credito è illegittimo per cui la rettifica è corretta (riduzione del credito da € 71.150 a € 23.651) e l'iscrizione a ruolo è legittima per violazione dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, fondata sul disconoscimento del credito d'imposta 2018 indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2019. La controversia – dunque - non riguarda l'esistenza originaria del credito, ma gli effetti temporali della dichiarazione integrativa 2018 e le modalità di utilizzo del credito da essa emergente. All'esito della odierna pubblica udienza, la Corte prende atto che in data 9.2.26 l'Ufficio ha depositato richesta di parziale estinzione del giudizio cosi motivata:
“Dunque, fermo restando l'illegittimo utilizzo anticipato del credito, l'Ufficio ritiene di poter riconoscere il citato credito, annullando le somme dovute a titolo di imposta ma sanzionando l'utilizzo anticipato di € 18.159, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dovute parametrate su tale importo, per € 5.447,00 (€ 18.159 * 30%): si ricorda che il credito da utilizzare in compensazione deriva da dichiarazione integrativa ultrannuale presentata per l'a.i. 2018 e, pertanto, controparte avrebbe dovuto riportare il credito emergente nel quadro DI della dichiarazione presentata per l'a.i. 2021, potendolo poi utilizzare in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di riporto, vale a dire dal 2022 e non dal 2019 come invece avvenuto”. Evidenziando che l'Ufficio ha riconosciuto l'intero credito, questo Collegio condivide la modalità di utilizzo dello stesso così come determinata dall'Ufficio in quanto utilizzato prima della presentazione della dichiarazione integrativa ultrannuale e, perciò tardiva. Ritiene, però dovute le sole sanzioni pari a € 5.447,00 e non l'importo di € 3761,72 per interessi e addizionali (codici tributo 4110, 385a,386a,387a) in quanto si è pur sempre in presenza di credito e nessun danno è stato recato all'erario. La parziale soccombenza giustifica la compensazione
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio, ferme restando le sanzioni. Spese compensate.